Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1578

1.1

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1 capoverso «1-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nella ricognizione l'ente rileva anche i livelli di soddisfazione dell'utenza tramite questionari, reclami ufficiali o piattaforme digitali di monitoraggio, anche con riguardo all'accessibilità dei servizi per persone con disabilità, anziani e residenti nelle aree interne o periferiche. Tali dati concorrono alla valutazione dell'andamento insoddisfacente ai sensi del comma 1-ter


1.2

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta» con le seguenti: «Il contratto di servizio contiene previsioni dirette ad assicurare che, qualora dalle valutazioni conclusive emerga un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotti»;

          b) al capoverso «1-quater», sostituire le parole: «In caso» con le seguenti: «Il contratto di servizio prevede che, in caso».


1.3

Damiani, Paroli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta» con le seguenti: «Il contratto di servizio contiene previsioni dirette ad assicurare che, qualora dalle valutazioni conclusive emerga un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotti»;

          b) al capoverso «1-quater», sostituire le parole: «In caso» con le seguenti: «Il contratto di servizio prevede che, in caso».


1.4

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta» con le seguenti: «Il contratto di servizio contiene previsioni dirette ad assicurare che, qualora dalle valutazioni conclusive emerga un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotti»;

          b) al capoverso «1-quater», sostituire le parole: «In caso» con le seguenti: «Il contratto di servizio prevede che, in caso».


1.5

Giacobbe

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso "1-bis", sostituire le parole: «Se da tali valutazioni emerge», con le seguenti: «Il contratto di servizio tra l'ente e il gestore contiene previsioni dirette ad assicurare che, qualora dalle valutazioni conclusive emerga»;

          b) al capoverso "1-quater", alle parole: «In caso di», premettere le seguenti: «Il contratto di servizio tra ente e gestore prevede che,».

     Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 1-bis", comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora tale adozione sia contemplata nel contratto di servizio con il gestore».


1.6

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) al capoverso «1-bis»:

          1) sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «sei mesi»;

          2) dopo le parole: «un piano» inserire le parole: «di contenuto economico-finanziario e patrimoniale»;

          b) al capoverso «1-ter», lettera a) sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi» con le seguenti: «negli ultimi tre esercizi»;

          c) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale.»


1.7

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

          1) capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi» e dopo le parole: «un piano» inserire le seguenti: «di contenuto economico-finanziario e patrimoniale»;

          2) capoverso «1-ter», lettera a), sostituire le parole: «ultimi due esercizi» con le seguenti: «ultimi tre esercizi»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale».


1.8

Maffoni, Fallucchi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso "1-bis", al secondo periodo sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi" e dopo le parole: "un piano" inserire le seguenti: "di contenuto economico-finanziario e patrimoniale";

          b) al capoverso "1-ter", alla lettera a) sostituire le parole: "ultimi due esercizi" con le seguenti "ultimi tre esercizi";

          c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale".


1.9

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) al capoverso 1-bis, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi" e dopo le parole: "un piano" inserire le seguenti: "di contenuto economico-finanziario e patrimoniale";

          b) al capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: "ultimi due esercizi" con le seguenti: "ultimi tre esercizi".

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale".


1.10

Durnwalder, Patton

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, capoverso «1-bis.», secondo periodo, sostituire le parole da: "tre mesi" fino a: "un piano" con le seguenti: "sei mesi, un piano di contenuto economico-finanziario e patrimoniale";

          b) al comma 1, capoverso «1-ter.», alla lettera a), sostituire le parole: "ultimi due esercizi" con le seguenti: "ultimi tre esercizi".

          c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

           "1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale".


1.11

Damiani, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. al capoverso "1-bis", al secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi» e dopo le parole: «un piano» inserire le seguenti: «di contenuto economico-finanziario e patrimoniale»;

          2. al capoverso "1-ter", alla lettera a), sostituire le parole: «ultimi due esercizi» con le seguenti: «ultimi tre esercizi»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale».


1.12

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2», inserire le seguenti: «e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, trasmettono all'ente un parere sull'efficacia delle misure correttive proposte; il parere è contestualmente trasmesso all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2.».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «decreto legislativo n. 175 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente.»."


1.13

Matera, Pogliese

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: "portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2", aggiungere le seguenti: "e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, trasmettono all'ente un parere sull'efficacia delle misure correttive proposte; il parere è contestualmente trasmesso all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2";

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: "decreto legislativo n. 175 del 2016", sono aggiunte le seguenti: "ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente".


1.14

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso "1-bis", terzo periodo, dopo le parole: «all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2», inserire le seguenti: «, e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le Autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, si pronunciano sull'efficacia delle misure correttive proposte e trasmettono il relativo atto all'ente e contestualmente all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2.».


1.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2», inserire le seguenti: «, e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le Autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, si pronunciano sull'efficacia delle misure correttive proposte e trasmettono il relativo atto all'ente e contestualmente all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2».


1.16

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1 capoverso «1-bis», terzo periodo, dopo le parole: «articolo 31, comma 2» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le Autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, si pronunciano sull'efficacia delle misure correttive proposte e trasmettono il relativo atto all'ente e contestualmente all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2».


1.17

Sironi, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1 capoverso «1-bis», terzo periodo, dopo le parole: «articolo 31, comma 2» aggiungere, in fine, le seguenti: «e sono altresì pubblicati sul sito istituzionale dell'ente affidante, in apposita sezione facilmente accessibile ai cittadini».


1.18

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua, per i profili di rilievo concorrenziale, un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste, e ne dà conto nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».


1.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua, per i profili di rilievo concorrenziale, un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste, e ne dà conto nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».


1.20

Centinaio, Minasi, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 1-bis, dopo le parole: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato" inserire le seguenti: "ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore,";  Conseguentemente, sostituire la parola "effettua" con la seguente "effettuano" e la parola: "predispone" con la seguente: "predispongono";

          b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

          " 1-ter. Per i settori nei quali non siano stati definiti dalle competenti Autorità indipendenti degli indicatori di efficienza e qualità del servizio, l'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:

          a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario, laddove non trovino corrispondenza nelle previsioni del Piano Economico Finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili;

          b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

          c) più indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente e stabilmente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 per cause imputabili al gestore".».


1.21

Silvestroni, Ancorotti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis», quarto periodo, dopo le parole: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato" inserire le seguenti: "ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore," e sostituire la parola "effettua" con la seguente: "effettuano";

          b) al capoverso «1-ter», alle parole: "l'andamento si considera insoddisfacente" premettere le seguenti: "Per settori nei quali non siano stati definiti dalle competenti Autorità indipendenti degli indicatori di efficienza e qualità del servizio,";

          c) al capoverso «1-ter», lettera a) dopo le parole: "di equilibrio economico-finanziario" aggiungere le seguenti: ", laddove non trovino corrispondenza nelle previsioni del Piano economico finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili;

          d)  al capoverso «1-ter», sostituire la lettera c) con la seguente: "c) più indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente e stabilmente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8, per cause imputabili al gestore.


1.22

Damiani, Paroli, Fazzone

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis»:

          1. dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore,»;

          2. conseguentemente sostituire la parola: «effettua» con la seguente: «effettuano»;

          b) al capoverso «1-ter»:

          1. premettere le seguenti parole: «Per i settori nei quali non siano stati definiti dalle competenti Autorità indipendenti degli indicatori di efficienza e qualità del servizio,»;

2. alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, laddove non trovino corrispondenza nella previsioni del Piano economico finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili»;

3. alla lettera c):

i. sostituire le parole: «almeno due» con la seguente «più»;

ii. dopo le parole: «risultano significativamente» inserire le seguenti: «e stabilmente»;

iii. aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per cause imputabili al gestore.».


1.23

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso "1-bis", quarto periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore»;

          b) al capoverso "1-ter", alle parole: «L'andamento», premettere le seguenti: «Per settori nei quali non siano stati definiti dalle competenti Autorità indipendenti degli indicatori di efficienza e qualità del servizio,»;

          c) al capoverso "1-ter", lettera a), dopo le parole: «equilibrio economico-finanziario», aggiungere le seguenti: «, laddove non trovino corrispondenza nelle previsioni del Piano economico finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili;»;

          d) al capoverso "1-ter", lettera c), sostituire le parole: «almeno due», con la seguente: «più», dopo la parola: «significativamente», inserire le seguenti: «e stabilmente», e dopo le parole: «degli articoli 7 e 8», aggiungere le seguenti: «per cause imputabili al gestore».


1.24

Sigismondi, Pogliese

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis», quarto periodo, dopo le parole: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato" sono inserite le seguenti "ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore," e sostituire la parola "effettua" con la seguente "effettuano";

          b) al capoverso «1-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, premettere le seguenti parole: "Per i settori nei quali non siano stati definiti dalle competenti Autorità indipendenti degli indicatori di efficienza e qualità del servizio,";

          2) alla lettera a) sono inserite, in fine, le seguenti ", laddove non trovino corrispondenza nella previsioni del Piano economico finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili";

          3) alla lettera c), sostituire le parole: "almeno due" con la seguente "più", inserire dopo le parole: "risultano significativamente" le seguenti: "e stabilmente" e inserire in fine le seguenti parole: ", per cause imputabili al gestore".».


1.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato», aggiungere le seguenti: «ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore»;

          b) al capoverso 1-ter:

          1) alla lettera a), dopo le parole: «equilibrio economico-finanziario», aggiungere le seguenti: «, laddove non trovino corrispondenza nelle previsioni del Piano economico finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili»;

          2) alla lettera c), sostituire le parole: «almeno due», con la seguente: «più», e dopo le parole: «degli articoli 7 e 8» aggiungere le seguenti: «per cause imputabili al gestore».


1.26

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-bis», quarto periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore».


1.27

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua" aggiungere le seguenti: "per i profili di rilievo concorrenziale"


1.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, dopo la parola: «effettua», inserire le seguenti: «, in relazione alla funzione di tutela della concorrenza propria dell'Autorità,».


1.29

Pogliese, Maffoni

Al comma 1, capoverso «1-ter» dopo la parola: "quando" aggiungere le seguenti "ricorre almeno una delle seguenti condizioni:"


1.30

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-ter», lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, laddove non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili».


1.31

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-ter», lettera b), sopprimere la parola: «significativamente».


1.32

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) il gestore non ha realizzato o finanziato gli investimenti necessari per il servizio, come previsto dal contratto.»


1.33

Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, capoverso «1-ter», lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «almeno due indicatori» con le seguenti: «anche solo uno degli indicatori»;

          b) sopprimere la parola: «significativamente».


1.34

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

          «c-bis) non sono rispettati gli obiettivi volti al contenimento dell'impatto ambientale, della riduzione della carbon foot print, del consumo di suolo e dell'implementazione dell'economia circolare, nel rispetto gli obiettivi prefissati dal diritto dell'Unione Europeo anche in coerenza con gli obblighi pianificatori di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura».


1.35

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

          «c-bis) i livelli di soddisfazione dell'utenza risultino insufficienti, anche con riguardo all'accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, gli anziani e i residenti nelle aree interne o periferiche».


1.36

Pogliese, Fallucchi

Al comma 1, capoverso «1-quater», dopo le parole: "di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "e anche quando il gestore ha omesso l'adozione del piano nel termine di cui al comma 1-bis, ovvero abbia adottato un piano insufficiente o inefficace,".


1.37

Sironi, Bevilacqua

Al comma 1, capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, in seguente periodo: «L'ente affidante, decorsi tre mesi dalla comunicazione delle misure correttive previste dal piano, qualora queste risultino inefficaci, applica, in ogni caso, l'articolo 27, comma 3.»


1.38

Fregolent

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'attività di monitoraggio di cui al comma 1-bis è effettuata dalle autorità di regolazione e non trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis


1.39

Damiani, Paroli

Al comma 1, dopo il capoverso «1-quater», aggiungere il seguente:

          «1-quinquies. Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'attività di monitoraggio di cui al comma 1-bis è effettuata dalle autorità di regolazione e non trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis


1.40

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, dopo il capoverso "1-quater", aggiungere il seguente:

          "1-quinques.  Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'attività di monitoraggio di cui al comma 1-bis è effettuata dalle autorità di regolazione e non trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis."


1.41

Pogliese, Ancorotti

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater aggiungere il seguente:

          «1-quinquies. Per incarichi di amministratore di ente pubblico si intendono gli incarichi ordinari, con esclusione di quelli straordinari quali commissari e assimilabili. Il comma 3-bis, dell'articolo 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.»


1.42

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di uniformare le modalità di predisposizione della relazione contenente la ricognizione di cui al comma 1 e di agevolare le attività di monitoraggio da parte delle Autorità competenti, all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC»."


1.43

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: "contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016", sono aggiunte le seguenti: "ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC"».


1.44

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: "contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016", sono aggiunte le seguenti: "ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC".»


1.45

Pogliese, Ancorotti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, al comma 1, è inserito in fine il seguente periodo "Al fine di garantire uniformità e maggiore trasparenza, la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, è predisposta secondo modelli-tipo elaborati da ANAC."


1.46

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Nell'ambito della piattaforma unica della trasparenza, in collaborazione con le autorità di regolazione di settore, ANCI ed UPI, l'ANAC predispone un cruscotto informativo sulla gestione dei servizi pubblici locali a livello provinciale e metropolitano."»


1.47

Castelli, Maffoni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. "Per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, gli enti di governo dell'ambito di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, si avvalgono del personale assegnato dagli enti costituenti o di personale proprio assunto a tempo indeterminato o determinato. Le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata".".


2.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso "Art. 31-bis", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1,

          1) alla lettera a), dopo la parola: «mancata», inserire le seguenti: «o incompleta»;

          2) alla lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31, comma 2», inserire le seguenti: «, e, mediante creazione di apposito collegamento informatico, nella Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC»;

          3) alla lettera c), dopo la parola: «mancata», inserire le seguenti: «o incompleta»;

          4) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) mancato possesso dei requisiti per l'affidamento in house da parte dell'ente affidatario del servizio».

          b) al comma 2,

          1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'ANAC comunica», con le seguenti: «tenuto altresì conto del pronunciamento delle Autorità di settore di cui all'articolo 30, comma 1-bis, l'ANAC avvia il procedimento sanzionatorio di cui al comma 1 comunicando»;

          2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non si applica la sanzione di cui al comma 1 nel caso in cui l'ente locale interessato provveda alle integrazioni richieste entro il termine indicato.»


2.2

Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo la parola: «mancata», inserire le seguenti: «o incompleta»;

          b) alla lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31, comma 2», inserire le seguenti: «, e, mediante creazione di apposito collegamento informatico, nella Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC»;

          c) alla lettera c), dopo la parola: «mancata», inserire le seguenti: «o incompleta»;

          d) dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) mancato possesso dei requisiti per l'affidamento in house da parte dell'ente affidatario del servizio».


2.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo la parola: «mancata», inserire le seguenti: «o incompleta»;

          b) alla lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31, comma 2», inserire le seguenti: «, e, mediante creazione di apposito collegamento informatico, nella Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC»;

          c) alla lettera c), dopo la parola: «mancata», inserire le seguenti: «o incompleta»;

          d) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) mancato possesso dei requisiti per l'affidamento in house da parte dell'ente affidatario del servizio».


2.4

Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

          «c-bis) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»


2.5

Durnwalder, Patton

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».


2.6

Fallucchi, Maffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1."


2.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.»


2.8

Fregolent

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.»


2.9

Pogliese, Maffoni

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, prima delle parole: "In caso di incompletezza" premettere le seguenti: "Nei casi di cui al comma 1, nonché".


2.10

Pirovano, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Al capoverso «Art. 31-bis», al comma 2, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1, nonché».


2.11

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis», al comma 2, sostituire le parole: «In caso di incompletezza» con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza».


2.12

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al capoverso «Art. 31-bis.», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'ANAC comunica», con le seguenti: «tenuto altresì conto del pronunciamento delle Autorità di settore di cui all'articolo 30, comma 1-bis, l'ANAC avvia il procedimento sanzionatorio di cui al comma 1 comunicando»;

          b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Non si applica la sanzione di cui al comma 1 nel caso in cui l'ente locale interessato provveda alle integrazioni richieste entro il termine indicato.».


2.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al capoverso «Art. 31-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'ANAC comunica», con le seguenti: «tenuto altresì conto del pronunciamento delle Autorità di settore di cui all'articolo 30, comma 1-bis, l'ANAC avvia il procedimento sanzionatorio di cui al comma 1 comunicando»;

          b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non si applica la sanzione di cui al comma 1 nel caso in cui l'ente locale interessato provveda alle integrazioni richieste entro il termine indicato.».


2.0.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Verifica preventiva facoltativa della sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house)

          1. Gli enti che intendano operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house possono chiedere all'ANAC di verificare preventivamente l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti, l'ANAC opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.»


2.0.2

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Verifica preventiva facoltativa della sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house)

          1. Gli enti che intendano operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house possono chiedere all'ANAC di verificare preventivamente l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti l'ANAC opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.»


2.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Verifica preventiva facoltativa della sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house)

          1. Gli enti che intendano operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house possono chiedere all'ANAC di verificare preventivamente l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti l'ANAC opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.»


3.1

Bergesio, Murelli, Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "territorio comunale", aggiungere le seguenti: "nonché di tecnologie e componentistica prodotta all'interno dell'Unione europea."


3.2

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure devono altresì garantire che le nuove infrastrutture di ricarica siano realizzate e gestite secondo criteri di sostenibilità ambientale, dando priorità agli operatori che utilizzano energia proveniente da fonti rinnovabili o adottano soluzioni a basso impatto ambientale».

          b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando le istanze con soluzioni energetiche sostenibili».


3.3

Pogliese, Ancorotti

Al comma 1, lettera a) è inserito, in fine, il seguente periodo: "All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, il soggetto istante allega alla richiesta per l'ente locale lo stato di consistenza e la localizzazione dei propri punti di ricarica."


3.4

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune può dare priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica, distinguendo le diverse tipologie installative definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, installate o già autorizzate all'installazione su suolo pubblico nel territorio comunale».


3.5

Giacobbe

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale», con le seguenti: «, a parità di altre condizioni, ai soggetti che non detengono già la quota prevalente in quel comune», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il criterio prevalente per il rilascio dell'autorizzazione deve essere, laddove l'operatore non superi il 40 per cento del totale delle infrastrutture, il prezzo di ricarica che si impegnano ad applicare ai consumatori».


3.6

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, capoverso b), sostituire le parole: "meno del 40 per cento", con le seguenti: "meno del 50 per cento" e la parola: "comunale" con le seguenti: "provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)."


3.7

Durnwalder, Patton

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire le parole: "meno del 40 per cento" con le seguenti: "meno del 50 per cento";

          2) sostituire la parola: "comunale" con le seguenti: "provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).".


3.8

Fregolent

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «meno del 40 per cento» con le seguenti: «meno del 50 per cento» e la parola: «comunale» con le seguenti: «provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)».


3.9

Damiani, Paroli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «meno del 40 per cento» con le seguenti: «meno del 50 per cento» e la parola: «comunale» con le seguenti: «provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)».


3.10

Giacobbe

Al comma 1, lettera b), al capoverso sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «25 per cento».


3.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «25 per cento».


3.12

Ancorotti, Maffoni

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "o già autorizzate all'installazione";

          b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "nel territorio comunale" aggiungere le seguenti: "su suolo pubblico";

          c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) al fine di consentire ai Comuni di adempiere alle previsioni del presente comma, la Piattaforma Unica nazionale, di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, fornisce agli enti i dati relativi alla copertura e alla consistenza delle diverse infrastrutture di ricarica sul territorio comunale. Tutti i soggetti titolari delle infrastrutture di ricarica comunicano tali dati al Gestore dei Servizi Energetici e agli enti locali interessati. All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, il soggetto istante allega alla richiesta per l'ente locale lo stato di consistenza e la localizzazione dei propri punti di ricarica";

          d) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta un decreto ministeriale al fine di definire criteri e modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 1 e assicurarne l'effettiva implementazione".


3.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: "o già autorizzate all'installazione" e dopo le parole: "nel territorio comunale" inserire le seguenti: "su suolo pubblico";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) Al fine di consentire ai Comuni di adempiere alle previsioni del presente comma, la Piattaforma Unica Nazionale, di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, fornisce agli enti i dati relativi alla copertura e alla consistenza delle diverse infrastrutture di ricarica sul territorio comunale. Tutti i soggetti titolari delle infrastrutture di ricarica comunicano tali dati al Gestore dei Servizi Energetici e agli enti locali interessati. All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, il soggetto istante allega alla richiesta per l'ente locale lo stato di consistenza e la localizzazione dei propri punti di ricarica".

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta un decreto ministeriale al fine di definire criteri e modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 1 e assicurarne l'effettiva implementazione".


3.14

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera b):

          1) sopprimere le parole: «o già autorizzate all'installazione»;

          2) dopo le parole: «nel territorio comunale» aggiungere, in fine, le seguenti: «su suolo pubblico»;

          b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Al fine di consentire ai Comuni di adempiere alle previsioni del presente comma, la Piattaforma Unica Nazionale, di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, fornisce agli enti i dati relativi alla copertura e alla consistenza delle diverse infrastrutture di ricarica sul territorio comunale. Tutti i soggetti titolari delle infrastrutture di ricarica comunicano tali dati al Gestore dei Servizi Energetici e agli enti locali interessati. All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, il soggetto istante allega alla richiesta per l'ente locale lo stato di consistenza e la localizzazione dei propri punti di ricarica;»

          c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta un Decreto Ministeriale al fine di definire criteri e modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 1 e assicurarne l'effettiva implementazione.»


3.15

Damiani, Paroli

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale», con le seguenti: «nel territorio comunale su suolo pubblico» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di consentire ai Comuni di adempiere alle previsioni del presente comma, la Piattaforma Unica Nazionale, di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, fornisce agli enti i dati relativi alla copertura e alla consistenza delle diverse infrastrutture di ricarica sul territorio comunale. Tutti i soggetti titolari delle infrastrutture di ricarica comunicano tali dati al Gestore dei Servizi Energetici e agli enti locali interessati. All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, il soggetto istante allega alla richiesta per l'ente locale lo stato di consistenza e la localizzazione dei propri punti di ricarica»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta un decreto ministeriale al fine di definire criteri e modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 1 e assicurarne l'effettiva implementazione.».


3.16

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «comunale» con le seguenti: «provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'art. 2 del Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)".


3.17

Damiani, Paroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le procedure", sono inserite le seguenti: "relative all'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione".»


3.18

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;

          b)  al secondo periodo, dopo le parole: «Le procedure», sono inserite le seguenti:

          «relative all'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione»."


3.19

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il primo periodo è soppresso; al secondo periodo, dopo le parole: "Le procedure", sono inserite le seguenti: "relative all''istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione".


3.20

Fregolent

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis.  All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo è soppresso;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le procedure», sono inserite le seguenti: «relative all'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione».


3.21

Damiani, Paroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete".

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio."».


3.22

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis. del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete».

          b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio.»"


3.23

Fregolent

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.  All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete».

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio.»


3.24

Damiani, Paroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al secondo periodo le parole: "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete".».


3.25

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete".


3.26

Fregolent

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.  All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete".»


3.27

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete".


3.28

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "che ha una durata minima di dieci anni", sono inserite le seguenti: "a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete".»


3.29

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente:

           "14-bis.1 All'allegato A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto «A.18.» è inserito il seguente:

          «A.18-bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici».".


3.30

Fregolent

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.  All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente: «14-ter. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A18 è inserito il seguente: «A18-bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici».


3.31

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 dopo il comma 14 bis, è inserito il seguente: "14 ter) All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A18 è inserito il seguente: "A18 bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici"


3.32

Damiani, Paroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente:

          "14-ter. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A18 è inserito il seguente: "A18 bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici".".»


3.0.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

                1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

                2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

                    a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

                    b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

                    c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

                    d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

                    e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

                    f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

                3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

                4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

                5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

                6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

                7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.

                8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

                9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

                10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


3.0.2

Lisei, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di erogazione di metano e biometano per auto)

          1. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.»


4.1

Silvestroni, Ancorotti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso:

          a) all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

          «4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.».

          b) all'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201». 


4.2

Centinaio, Minasi, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Apportare le seguenti modificazioni

          a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

          b)  al comma 2, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "procedure ad evidenza pubblica" con le seguenti:" procedure di affidamento";

          c)  al comma 3, sopprimere la parola "adotta" e sostituire le parole da "specifiche linee guida" a ", volte a" con le seguenti :"aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di".».


4.3

Damiani, Paroli, Fazzone

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

          b) al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «procedure ad evidenza pubblica» con le seguenti: «procedure di affidamento»;

          c) al comma 3, sopprimere la parola «adotta» e sostituire le parole da: «specifiche linee guida» fino a: «, volte a» con le seguenti: «aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di».


4.4

Sigismondi, Pogliese

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'art. 14, commi 2 e 3 sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le previsioni di cui all'art. 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

          b) al comma 2, lettera a) capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: "procedure ad evidenza pubblica" con le seguenti: "procedure di affidamento";

          c) al comma 3 sopprimere la parola: "adotta" e sostituire le parole da: "specifiche linee guida" a: ", volte a" con le seguenti: "aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di".».


4.5

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'art. 14, commi 2 e 3 sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le previsioni di cui all'art. 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.".»


4.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

          "1-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»."


4.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201".»


4.8

Damiani, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di promuovere le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 4-bis, comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "10 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".».          

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e locale».


4.9

Giacobbe

Al comma 2, lettera a), capoverso "1-bis", primo periodo, sostituire le parole: «procedure ad evidenza pubblica», con le seguenti: «procedure di affidamento».


4.10

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «procedure ad evidenza pubblica» con le seguenti: «procedure di affidamento»


4.11

Silvestroni, Ancorotti

Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis» sostituire le parole: "procedure ad evidenza pubblica" con le parole: "procedure di affidamento".


4.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, lettera a), capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi dall'articolo 37 e dall'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi», inserire le seguenti: «, nonché nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche attraverso il collegamento informatico al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

          c) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'Osservatorio di cui al primo periodo effettua il controllo successivo sul rispetto dei calendari e dei programmi anche mediante la verifica dei dati risultanti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici costituita presso l'ANAC, sulla base dei corrispondenti codici identificativi di gara.».


4.13

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi dall'articolo 37 e dall'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi», inserire le seguenti: «, nonché nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche attraverso il collegamento informatico al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

          c) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'Osservatorio di cui al primo periodo effettua il controllo successivo sul rispetto dei calendari e dei programmi anche mediante la verifica dei dati risultanti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici costituita presso l'ANAC, sulla base dei corrispondenti codici identificativi di gara.».


4.14

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, lettera a), capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi dall'articolo 37 e dall'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi», inserire le seguenti: «, nonché nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche attraverso il collegamento informatico al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

          c) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'Osservatorio di cui al primo periodo effettua il controllo successivo sul rispetto dei calendari e dei programmi anche mediante la verifica dei dati risultanti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici costituita presso l'ANAC, sulla base dei corrispondenti codici identificativi di gara.».


4.15

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo condizioni e criteri di partecipazione che permettano l'accesso anche a piccoli operatori locali e imprese innovative, dando priorità alle soluzioni maggiormente sostenibili».


4.16

Sironi, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I calendari, i risultati delle gare e i criteri di selezione dei vincitori sono pubblicati in formato aperto (open data), accessibile a tutti».


4.17

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di migliorare la qualità dell'affidamento, redatte nel rispetto del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.».


4.18

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «31 dicembre 2026» con le seguenti: «30 settembre 2026»;

          b) dopo le parole: «specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale» inserire le seguenti: «comprensive di indicatori di qualità del servizio, tra cui puntualità, accessibilità, sicurezza, soddisfazione degli utenti e sostenibilità ambientale»;

          c) sostituire le parole: «30 giugno 2026» con le seguenti: «31 marzo 2026»;

          d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, aperta anche a cittadini, associazioni di utenti e organizzazioni di tutela dei consumatori, con possibilità di trasmettere osservazioni tramite piattaforma online dedicata».


4.19

Silvestroni, Ancorotti

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la parola "adotta";

          b) sostituire le parole: "specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a" con le seguenti: "aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di";

          c) dopo le parole: "qualità dell'affidamento," sopprimere la parola "redatte".


4.20

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 3 sopprimere la parola: «adotta»; conseguentemente sostituire le parole: «specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a» con le seguenti: «aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di».


4.21

Giacobbe

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,», inserire le seguenti: «, sentite le associazioni dei consumatori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,».


4.22

Matera, Pogliese

Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: ", redatte nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007".


4.23

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

          «4-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 10, le parole: "almeno il 10 per cento dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 15 per cento dei servizi".»

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "regionale".


4.24

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Le regioni e le autorità competenti istituiscono una piattaforma online permanente per consentire a cittadini e associazioni di inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti sul servizio di trasporto pubblico regionale. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) pubblica annualmente un report contenente i dati relativi alle gare, agli affidamenti e alle segnalazioni pervenute tramite la piattaforma, con indicazione delle misure adottate per il miglioramento dei servizi».


4.0.1

Pirro, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

          1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

          2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

          3. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

          4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

          5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

          6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e. 28 marzo 2023, n. 4,. nonché la piattaforma informatica denominata bonustrasporti.lavoro.gov.it.

          7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


4.0.2

Scurria, Maffoni

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche in materia di concorrenza nel settore dei trasporti)

          All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          "2-bis. Fermo restando il diritto dell'utente di richiedere di pagare in ogni caso secondo la tariffa comunale, i soggetti gestori delle piattaforme tecnologiche di interconnessione tra domanda e offerta di servizio di trasporto pubblico non di linea possono avvalersi di tariffe predeterminate, calcolate mediante algoritmi proprietari delle singole piattaforme sulla base della tariffa comunale, ai sensi del comma 2, applicando i criteri, anche relativi al funzionamento degli algoritmi, definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a garanzia della trasparenza e non discriminazione delle tariffe offerte dalle medesime piattaforme. L'Autorità di regolazione dei trasporti, per la definizione dei suddetti criteri, può acquisire tutti i dati necessari dai gestori delle piattaforme tecnologiche di interconnessione tra domanda e offerta di servizio di trasporto pubblico non di linea. Per l'attività di cui al presente punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettere f), i) limitatamente all'attività di formazione e aggiornamento delle tariffe, l) punto 1) ed m) del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

          2-ter. Il servizio taxi può essere altresì effettuato, su richiesta diretta del trasportato o dei trasportati, mediante l'impiego di piattaforme digitali di interconnessione tra domanda e offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea. Le predette piattaforme comunicano all'utente, anteriormente all'inizio della corsa, il tempo presunto per arrivare a destinazione e l'ammontare del corrispettivo calcolato sulla base della tariffa comunale di cui al comma 2 mediante algoritmi proprietari delle singole piattaforme. L'utente può scegliere se accettare il corrispettivo comunicato sulla piattaforma, o pagare al termine.».


4.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente: "Art. 5-ter. 1. Per tutti i porti di cui all'articolo 4, comma 3, le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto, ivi inclusa l'infrastruttura di cold ironing, praticate da gestori autorizzati e concessionari sono eque, ragionevoli e non discriminano tra utilizzatori. Il concessionario o il gestore degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature e il gestore dell'infrastruttura di cold ironing, pubblicano e aggiornano tempestivamente le condizioni di servizio e le tariffe applicate sui propri siti internet, in una sezione di immediata consultazione evidenziata nella home page".»


4.0.4

Di Girolamo, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

          1. All'articolo 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "al servizio taxi" sono sostituite dalle seguenti: "agli autoservizi pubblici non di linea, servizio di taxi e servizio di autonoleggio con conducente,";

          b) al secondo periodo, le parole: "il servizio taxi" sono sostituite dalle seguenti: "gli autoservizi pubblici non di linea";

          c) al numero 1), primo periodo, dopo le parole: "del numero delle licenze" sono inserite le seguenti: "per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente" e dopo le parole: "nuove licenze" sono inserite le seguenti: "e autorizzazioni";

          d) al numero 1), secondo periodo, dopo la parola: "licenze" sono aggiunte le parole: "o autorizzazioni" e dopo la parola: "licenza" sono inserite le seguenti: "o autorizzazione";

          e) al numero 2), dopo le parole: "titolari di licenza" sono inserite le seguenti: "e autorizzazione".»


4.0.5

Di Girolamo, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

          1. All'articolo 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il numero 4, è aggiunto infine, il seguente: "4-bis) raccogliere e monitorare i dati sull'offerta e sulla domanda del servizio, ai fini della determinazione e verifica dell'adeguatezza dei contingenti, della verifica del rispetto dei turni, dell'adeguata organizzazione del servizio, della definizione della struttura e dei livelli tariffari e della determinazione dei livelli di qualità;".»


5.1

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1 sostituire le parole: «inferiore a 5 milioni» con le seguenti: «inferiore a 2 milioni».


5.2

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1 sostituire le parole: «inferiore a 5 milioni» con le seguenti: «inferiore a 3 milioni» .


5.3

Giacobbe

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli eventuali risparmi derivanti dalla semplificazione degli oneri amministrativi di cui al primo periodo sono reinvestiti per miglioramenti infrastrutturali o tariffari a favore dei passeggeri degli aeroporti interessati.».


5.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La semplificazione degli oneri amministrativi di cui al primo periodo non deve comportare incremento di costi per i passeggeri degli aeroporti interessati.».


5.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. È assicurata trasparenza nella determinazione dei diritti, di cui al presente articolo.

          1-ter. È riconosciuto un ruolo consultivo alle Regioni per gli scali tra 1 e 5 milioni di passeggeri.

          1-quater. In relazione alla semplificazione di cui al presente articolo, sono previsti meccanismi di salvaguardia tariffaria, al fine di evitare effetti distorsivi.»


5.6

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "garantendo il principio di rotazione degli operatori";

          b) al secondo periodo le parole da: "anche mediante" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "mediante la pubblicazione sul proprio sito web, con cadenza semestrale, del programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte di tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

          1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;

          2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

          3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori"».


5.0.1

Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Avvio delle procedure per l'imposizione di OSP sulle rotte aeree da e per la Sicilia)

          1. A seguito dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2025 sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna (IC56), al fine di garantire l'effettività del diritto alla mobilità dei residenti nelle isole maggiori e di prevenire condotte di prezzo non trasparenti nei collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione Siciliana e sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 per l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle seguenti rotte: a) Catania-Roma e Roma-Catania; b) Catania-Milano e Milano-Catania; c) Palermo-Roma e Roma-Palermo; d) Palermo-Milano e Milano-Palermo.

          2. Gli OSP di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, definiscono almeno:

          a) frequenze minime e orari idonei a garantire la continuità dei collegamenti durante tutto l'anno;

          b) standard qualitativi del servizio, inclusi livelli di puntualità e regolarità;

          c) condizioni tariffarie massime e/o fasce tariffarie agevolate per residenti, studenti, lavoratori pendolari e soggetti con disabilità o esigenze sanitarie, nonché meccanismi di salvaguardia nei periodi di picco della domanda;

          d) durata dell'onere e modalità di revisione periodica;

          e) eventuali compensazioni economiche, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa dell'Unione.

          3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli oneri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e notificati alla Commissione europea. Qualora, entro il termine previsto dall'articolo 16, paragrafo 9, nessun vettore accetti di operare alle condizioni stabilite, il Ministro dispone gara pubblica ai sensi dell'articolo 17 del medesimo regolamento, eventualmente per serie di rotte, assicurando la massima concorrenzialità e trasparenza.

          4. L'ENAC è individuata quale amministrazione aggiudicatrice e autorità responsabile della vigilanza sull'esecuzione degli OSP, ivi compresi i controlli su tariffe effettivamente applicate, disponibilità di posti, qualità del servizio e rispetto delle condizioni imposte. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio e di pubblicazione, con cadenza almeno semestrale, dei dati di performance e tariffari.

          5. Agli eventuali oneri derivanti dall'erogazione delle compensazioni di cui al comma 2, lettera e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio.

          6. Restano ferme le misure di continuità territoriale già vigenti su altre rotte regionali e le competenze della Regione Siciliana in materia di proposta e definizione dei contenuti degli OSP in raccordo con il Ministero e l'ENAC.»


5.0.2

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente consentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale.».


5.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».


5.0.4

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».


5.0.5

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».


5.0.6

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale.».


5.0.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».


5.0.8

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».


5.0.9

Paita, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

           1. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato.»


5.0.10

Fregolent, Paita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

          1. L'articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.»


5.0.11

Di Girolamo, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di servizio pubblico)

          1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          "f-bis) a esprimere un parere preventivo sugli schemi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei della Comunità (rifusione), con riguardo al settore dei servizi aerei gravati da oneri di servizio pubblico, al fine di garantire che la continuità territoriale con le isole e l'accessibilità delle aree remote in ambito peninsulare venga promossa secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità;"».


5.0.12

Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

          1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) a esprimere un parere preventivo sugli schemi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei della Comunità (rifusione), con riguardo al settore dei servizi aerei gravati da oneri di servizio pubblico, al fine di garantire che la continuità territoriale con le isole e l'accessibilità delle aree remote in ambito peninsulare venga promossa secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità;»."


5.0.13

Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

          1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 80 è inserito il seguente: «Art. 80-bis - L'approvazione del piano economico-finanziario da inserire nel contratto di programma di cui all'articolo 704, comma 3, del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le sue revisioni e aggiornamenti, è subordinata alla verifica di conformità alle disposizioni di cui al presente Capo da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine, l'ENAC trasmette lo schema del piano economico finanziario all'Autorità di regolazione dei trasporti e ne recepisce le eventuali prescrizioni, per i profili di competenza, prima della sua definitiva approvazione.»."


5.0.14

Di Girolamo, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di verifica e adeguamento dei piani economico finanziari dei gestori aeroportuali)

          1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

"Art. 80-bis.

          1. L'approvazione del piano economico-finanziario da inserire nel contratto di programma di cui all'articolo 704, comma 3, del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le sue revisioni e aggiornamento, è subordinata alla verifica di conformità alle disposizioni di cui al presente Capo da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine, l'ENAC trasmette lo schema del piano economico finanziario all'Autorità di regolazione dei trasporti e ne recepisce le eventuali prescrizioni, per i profili di competenza, prima della sua definitiva approvazione"».


5.0.15

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Valutazione dell'eccezione insulare di cui all'art. 119 della Costituzione nell'applicazione della legge n. 287 del 1990)

          1. Dopo l'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

          "1. «Art. 1-bis (eccezione insulare). - 1. Nell'applicazione della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tiene conto degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale con particolare riguardo ai territori insulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al fine di contribuire alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità.

          2. In presenza di condizioni insulari caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o strutturali che incidono in modo significativo sul grado di concorrenza sostenibile nei mercati rilevanti interessati o in una loro porzione geografica, l'Autorità, con provvedimento motivato, può:

          a) graduare le misure correttive e le sanzioni previste dalla presente legge;

          b) rilasciare autorizzazioni in deroga ai sensi dell'articolo 4, o comunque modulare prescrizioni, impegni e sanzioni, limitatamente a quanto strettamente necessario e per il tempo strettamente indispensabile ad assicurare l'erogazione di servizi essenziali, la continuità territoriale e l'approvvigionamento di beni di prima necessità.

          3. Le misure di cui al comma 2 sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, non possono comportare restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie, nel quadro dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale.

          4. Ai fini del presente articolo, per territori insulari si intendono le regioni e le altre aree del territorio della Repubblica costituite in tutto o in parte da isole, ivi comprese le isole minori.

          5. L'Autorità adotta, sentite le Regioni interessate, linee guida recanti criteri e indicatori oggettivi per l'individuazione dei mercati rilevanti o di loro porzioni geografiche locali di cui al comma 2 e per la verifica periodica dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate.»

          2. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: «concorrenzialità sul piano internazionale» sono inserite le seguenti: «e delle esigenze di coesione economica, sociale e territoriale dei territori insulari, ai sensi dell'articolo 174 del TFUE e dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione».

          3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


6.1

Durnwalder, Patton

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


6.2

Ancorotti, Fallucchi

Al comma 1 sopprimere la lettera a).


6.3

Damiani, Paroli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


6.4

Ancorotti, Fallucchi

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "o chiunque immette in commercio"  con le seguenti: "o chiunque effettua l'immissione sul mercato di".


6.5

Ancorotti, Fallucchi

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il capoverso «1-bis».

          b) al capoverso «1-ter», sostituire le parole: "vantante attività" con le parole: "vantante esplicita funzione".


6.6

Ancorotti, Fallucchi

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: "2-bis. Salvo che il caso non costituisca reato, all'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi un rischio di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000".

          b) alla lettera c), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: "1-bis. Salvo che il caso non costituisca reato, all'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico chirurgico autorizzato, o che impiega un presidio medico chirurgico non autorizzato, quando ne derivi un rischio di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000.


6.7

Fregolent

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. Salvo che il caso non costituisca reato, all'utilizzatore non professione né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi un rischio di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000».

          b) alla lettera c), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: «1-bis. Salvo che il caso non costituisca reato, all'utilizzatore non professione né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico chirurgico autorizzato, o che impiega un presidio medico chirurgico non autorizzato, quando ne derivi un rischio di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000.»


6.8

Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera b), alle parole: «sanzione amministrativa» premettere le seguenti: «salvo che il fatto costituisca reato più grave,».


6.9

Murelli, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del consiglio del 7 febbraio 2024, tra i criteri di rimborsabilità, di immissione in commercio nonché nei criteri di aggiudicazione dei bandi di gara pubblici per l'approvvigionamento dei dispositivi medici si tiene in considerazione l'utilizzo di dispositivi che utilizzino propellenti eco-compatibili attraverso soluzioni decarbonizzate e dal ciclo di vita "green" a basso impatto climatico al fine di incentivare la sostenibilità economica e ambientale.».


6.0.1

Zambito

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis

(Assetti proprietari nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario)

          1. In attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di sanità territoriale e digitalizzazione del SSN, nonché al fine di promuovere la trasparenza degli assetti proprietari e la responsabilità sociale delle imprese del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7:

          1) al comma 2, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»

          2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:      

          « 2-bis.  Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dagli investitori istituzionali indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti territoriali e locali o da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale, amministrativa e fiscale in Italia, a condizione che:

          a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

          b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

          c) qualora il soggetto controllante detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società che esercitano attività nel settore di produzione del farmaco, tali società adottino protocolli interni per assicurare condizioni di fornitura equa, trasparente e non discriminatoria a tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, a parità di condizioni e requisiti tecnico-commerciali. I requisiti minimi dei protocolli interni di cui alla presente lettera sono definiti con decreto del Ministero della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          d) ciascuna società partecipante adotti un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.

          3) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: «14-bis. Il Ministero della Salute, di concerto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.»

          b) all'articolo 8:

          1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

          2) al comma 2, dopo le parole «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


6.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assetti proprietari nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario)

          1. In attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di sanità territoriale e digitalizzazione del SSN, nonché al fine di promuovere la trasparenza degli assetti proprietari e la responsabilità sociale delle imprese del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7:

          1) al comma 2, dopo le parole «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»

          2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:    

          «2-bis.  Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dagli investitori istituzionali indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti territoriali e locali o da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale, amministrativa e fiscale in Italia, a condizione che:

          a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

          b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

          c) qualora il soggetto controllante detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società che esercitano attività nel settore di produzione del farmaco, tali società adottino protocolli interni per assicurare condizioni di fornitura equa, trasparente e non discriminatoria a tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, a parità di condizioni e requisiti tecnico-commerciali. I requisiti minimi dei protocolli interni di cui alla presente lettera sono definiti con decreto del Ministero della Salute, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

          d) ciascuna società partecipante adotti un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.

          3) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: «14-bis. Il Ministero della Salute, di concerto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.»

          b) all'articolo 8:

          1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

          2) al comma 2, dopo le parole «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»


6.0.3

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Assetti proprietari nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario)

          1. In attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di sanità territoriale e digitalizzazione del SSN, nonché al fine di promuovere la trasparenza degli assetti proprietari e la responsabilità sociale delle imprese del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7:

          1) al comma 2, dopo le parole «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»

          2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:      

          « 2-bis.  Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dagli investitori istituzionali indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti territoriali e locali o da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale, amministrativa e fiscale in Italia, a condizione che:

          a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

          b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

          c) qualora il soggetto controllante detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società che esercitano attività nel settore di produzione del farmaco, tali società adottino protocolli interni per assicurare condizioni di fornitura equa, trasparente e non discriminatoria a tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, a parità di condizioni e requisiti tecnico-commerciali. I requisiti minimi dei protocolli interni di cui alla presente lettera sono definiti con decreto del Ministero della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          d) ciascuna società partecipante adotti un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.

          3) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Il Ministero della salute, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.»

          b) all'articolo 8:

          1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

          2) al comma 2, dopo le parole «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono inserite le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».


6.0.4

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assetti proprietari nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario)

          1. In attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di sanità territoriale e digitalizzazione del SSN, nonché al fine di promuovere la trasparenza degli assetti proprietari e la responsabilità sociale delle imprese del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7:

          1) al comma 2, dopo le parole «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»

          2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:      

          « 2-bis.  Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dagli investitori istituzionali indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti territoriali e locali o da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale, amministrativa e fiscale in Italia, a condizione che:

          a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

          b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

          c) qualora il soggetto controllante detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società che esercitano attività nel settore di produzione del farmaco, tali società adottino protocolli interni per assicurare condizioni di fornitura equa, trasparente e non discriminatoria a tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, a parità di condizioni e requisiti tecnico-commerciali. I requisiti minimi dei protocolli interni di cui alla presente lettera sono definiti con decreto del Ministero della Salute, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

          d) ciascuna società partecipante adotti un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.

          3) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: «14-bis. Il Ministero della Salute, di concerto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.»

          b) all'articolo 8:

          1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

          2) al comma 2, dopo le parole «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».


6.0.5

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito energetico e del gas)

          1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a garantire che la fase di passaggio dell'utenza da un fornitore ad un altro abbia una valenza di carattere meramente tecnico e che, dunque, non sia possibile in alcun caso interrompere o sovrascrivere la procedura di cambio fornitore. Il provvedimento dovrà inoltre specificare che l'informazione circa la volontà del cliente di procedere ad un cambio fornitore, notificata con risoluzione contrattuale da parte del Sistema Informativo Integrato al fornitore uscente, non potrà essere utilizzata da parte di quest'ultimo per contattare il cliente durante il processo di cambio fornitore a qualsiasi titolo, neanche per segnalare eventuali anomalie.".».


6.0.6

Ancorotti, Pogliese

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito energetico e del gas)

          1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a garantire che la fase di passaggio dell'utenza da un fornitore ad un altro abbia una valenza di carattere meramente tecnico e che, dunque, non sia possibile in alcun caso interrompere o sovrascrivere la procedura di cambio fornitore. Il provvedimento dovrà inoltre specificare che l'informazione circa la volontà del cliente di procedere ad un cambio fornitore, notificata con risoluzione contrattuale da parte del Sistema Informativo Integrato al fornitore uscente, non potrà essere utilizzata da parte di quest'ultimo per contattare il cliente durante il processo di cambio fornitore a qualsiasi titolo.».».


6.0.7

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito energetico e del gas)

          All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a garantire che la fase di passaggio dell'utenza da un fornitore ad un altro abbia una valenza di carattere meramente tecnico e che, dunque, non sia possibile in alcun caso interrompere o sovrascrivere la procedura di cambio fornitore. Il provvedimento dovrà inoltre specificare che l'informazione circa la volontà del cliente di procedere ad un cambio fornitore, notificata con risoluzione contrattuale da parte del Sistema Informativo Integrato al fornitore uscente, non potrà essere utilizzata da parte di quest'ultimo per contattare il cliente durante il processo di cambio fornitore a qualsiasi titolo, neanche per segnalare eventuali anomalie.»


6.0.8

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

          1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

          2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

          3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»


6.0.9

Trevisi, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica del Piano di numerazione nazionale per i servizi di customer care)

          1. Al fine di incrementare la qualità dei servizi di contact center, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad aggiornare il Piano nazionale di numerazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 64 del Codice del consumo, riconoscendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la facoltà di applicare una tariffa per i servizi di assistenza telefonica ai clienti, fatto salvo il pieno rispetto delle tutele previste per le categorie di utenti vulnerabili.».


6.0.10

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione termine di decadenza per la tardiva presentazione della richiesta di risarcimento)

          1. All'articolo 2947 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: "due anni", sono inserite le seguenti: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore".»


6.0.11

Ancorotti, Pogliese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione termine di decadenza per la tardiva presentazione della richiesta di risarcimento)

          1. All'articolo 2947 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: «due anni», sono inserite le seguenti parole: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».


6.0.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di mediazione)

          1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a immobili e aziende è tenuto a redigere in forma scritta e a sottoscrivere un incarico, unitamente al conferente, nel quale siano definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile, nel rispetto, qualora ne ricorrano i presupposti, del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, o cessione dell'azienda, oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico.»


6.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamenti automatizzati di dati personali nell'ambito delle attività di "scoring")

          1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 2-octies, è inserito il seguente:

"Art. 2-octies.1

(Trattamento automatizzato di dati personali per finalità valutative dell'affidabilità e solvibilità degli interessati)

          1. Il trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, consistente nell'elaborazione di un tasso di probabilità basato sull'applicazione di metodi o modelli matematici e/o statistici, in ordine all'affidabilità e solvibilità dell'interessato e a un suo particolare comportamento futuro, costituisce processo decisionale automatizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento qualora la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con l'interessato dipenda in modo decisivo da tale tasso di probabilità.

          2. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato nel rispetto delle misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato previste dal presente articolo.

          3. La decisione di cui al comma 1 non può essere basata su un trattamento automatizzato che abbia ad oggetto dati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9, paragrafo 1 o 10 del Regolamento, dati personali disponibili sui social network o relativi all'indirizzo di residenza o di domicilio dell'interessato, dati personali relativi a minorenni.

          4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento, il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate affinché i dati personali utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'elaborazione del tasso di probabilità di cui al comma 1, sulla base di un metodo matematico-statistico scientificamente riconosciuto, siano trattati esclusivamente ai fini di elaborazione del tasso di probabilità, siano esatti e aggiornati, garantendo la rettifica dei fattori che comportano inesattezze e la minimizzazione del rischio di errori; siano trattati tendendo conto dei rischi per gli interessi e i diritti dell'interessato tra i quali i potenziali effetti discriminatori.

          5. Ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, lettera f), e 14, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento, il titolare del trattamento che elabora e utilizza i tassi di probabilità di cui al comma 1 informa l'interessato circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Regolamento, fornendo informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze, per l'interessato, di tale trattamento

          6. Il titolare del trattamento che elabora e utilizza tassi di probabilità ai sensi del comma 1 comunica, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice i dati personali dell'interessato trattati per l'elaborazione del tasso di probabilità e i criteri utilizzati, la ponderazione delle categorie di criteri, nonché l' incidenza dei singoli criteri sul tasso di probabilità e quella del tasso di probabilità ai fini del conseguimento della decisione di cui al comma 1, con le relative conseguenze per l'interessato.

          7. Rispetto alla decisione di cui al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione chiara e semplice della decisione conseguita dopo la valutazione, nonché di contestare la stessa decisione.";

          b) all'articolo 166, comma 2, dopo le parole: "2-octies", sono inserite le seguenti: "2-octies.1".»


6.0.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

          1. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo:

          1) la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

          2) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

          b) al secondo periodo, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

          2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


6.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di poteri del Garante)

          1. All'articolo 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) ispezionare, analizzare e testare, ove necessario in forma anonima, specifici beni, applicativi, prodotti e servizi, al fine di verificare la conformità dei trattamenti ad essi correlati, al Regolamento e al presente Codice".

          2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


6.0.16

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei consumatori da clausole vessatorie)

          1. All'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera m), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le variazioni sono consentite esclusivamente per ripristinare gli effetti economici del contratto, a fronte di situazioni esterne avverse e non dipendenti dalla responsabilità del produttore, che ne abbiano ridotto la redditività di un più di un terzo; la motivazione della variazione deve essere ragionevole e spiegata chiaramente ai consumatori per iscritto, in non più di tremila caratteri; le variazioni sono inoltre vietate se l'utile netto del produttore è uguale o superiore a cento milioni di euro, la durata totale o residua del contratto è inferiore a un anno e la possibilità di introdurre variazioni non era chiaramente indicata nei termini del contratto;

          b) al comma 2, lettera o), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In ogni caso la previsione di una possibilità di recesso non sana la nullità di una variazione non consentita in base a quanto stabilito alla lettera m)";

          c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "Ferme restando le eventuali competenze dell'autorità regolatoria, le parti contrattuali possono adire il giudice ordinario per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo".».


6.0.17

Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento degli strumenti di contrasto dei fenomeni fraudolenti)

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 106, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni, l'IVASS, con proprio regolamento, definisce e promuove le azioni di contrasto a siti internet non riconducibili a intermediari assicurativi iscritti nel RUI che promuovono false polizze assicurative».

          b) all'articolo 135, comma 1, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ed una Centrale Operativa dedicata all'espletamento di attività di orientamento e supporto alle imprese assicurative»;

          c) all'articolo 148, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «provvede alla», sono aggiunte le seguenti parole: «piena ed integrale»;


6.0.18

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento degli strumenti di contrasto dei fenomeni fraudolenti)

          1. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed una Centrale Operativa dedicata all'espletamento di attività di orientamento e supporto alle imprese assicurative".

          2. All'articolo 148, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "provvede alla", sono aggiunte le seguenti: "piena ed integrale".

          3. All'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni, l'IVASS, con proprio regolamento, definisce e promuove le azioni di contrasto a siti internet non riconducibili a intermediari assicurativi iscritti nel RUI che promuovono false polizze assicurative.".»


6.0.19

Pogliese, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Verifiche delle proposte assicurative)

          1. All'articolo 132, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere» sono aggiunte le seguenti parole: «, oppure risultino eventuali indicatori di frode connessi al rischio da assicurare,».

          2. All'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, dopo le parole: «e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode» sono aggiunte le seguenti: «anche relativamente alla fase della preventivazione e dell'assunzione del rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

          b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente» sono inserite le seguenti: "nonché di rilevare eventuali indicatori di frode connessi al rischio da assicurare».


6.0.20

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Verifiche delle proposte assicurative)

          1. All'articolo 132, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole "risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere" sono aggiunte le seguenti: ", oppure risultino eventuali indicatori di frode connessi al rischio da assicurare,".

          2. All'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, dopo le parole: "e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode" sono aggiunte le seguenti: "anche relativamente alla fase della preventivazione e dell'assunzione del rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore".

          b) al comma 3, dopo le parole: "al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente" sono aggiunte le seguenti: "nonché di rilevare eventuali indicatori di frode connessi al rischio da assicurare".»


6.0.21

Pogliese, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione identificazione testimoni a sinistri con danni anche alla persona)

          1. All'articolo 135, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «sinistri con soli danni a cose» sono sostituite dalla seguente: «sinistro».»


6.0.22

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione identificazione testimoni a sinistri con danni anche alla persona)

          1. All'articolo 135, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "sinistri con soli danni a cose" sono sostituite dalla seguente: "sinistro".»


6.0.23

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Foro competente)

          1. All'articolo 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          "4-bis. Il foro esclusivo per ogni controversia che dovesse insorgere a causa di un incidente stradale è quello dove si è verificato il sinistro".»


6.0.24

Maffoni, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Foro competente)

          1. All'articolo 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il foro esclusivo per ogni controversia che dovesse insorgere a causa di un incidente stradale è quello dove si è verificato il sinistro».


6.0.25

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Forme alternative di ristoro del danno alla persona)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i sinistri con danni a persone, resta ferma la facoltà per l'impresa di assicurazione di formulare al danneggiato congrua e motivata offerta in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, con possibilità di concordare con il danneggiato piani di cura e percorsi di riabilitazione ad alto contenuto qualitativo. Quando il danno alle persone ha carattere permanente l'offerta può essere fatta dall'impresa di assicurazione sotto forma di una rendita vitalizia o mista in capitale.".»


6.0.26

Maffoni, Pogliese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Forme alternative di ristoro del danno alla persona)

          1. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Per i sinistri con danni a persone, resta ferma la facoltà per l'impresa di assicurazione di formulare al danneggiato congrua e motivata offerta in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, con possibilità di concordare con il danneggiato piani di cura e percorsi di riabilitazione ad alto contenuto qualitativo. Quando il danno alle persone ha carattere permanente l'offerta può essere fatta dall'impresa di assicurazione sotto forma di una rendita vitalizia o mista in capitale.».


6.0.27

Maffoni, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Possibilità di accertamenti su veicolo fatto riparare da riparatore scelto dal danneggiato)

          1. All'articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ha eseguito le riparazioni», sono inserite le seguenti: «e ferma restando la possibilità, per l'impresa di assicurazione, di svolgere gli accertamenti necessari a verificare la congruità della spesa».»


6.0.28

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Possibilità di accertamenti su veicolo fatto riparare da riparatore scelto dal danneggiato)

          1. All'articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "ha eseguito le riparazioni", sono inserite le seguenti: "e ferma restando la possibilità, per l'impresa di assicurazione, di svolgere gli accertamenti necessari a verificare la congruità della spesa".»


6.0.29

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

          1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere", sono sostituite dalle seguenti: "I clienti finali ricevano".».


6.0.30

Biancofiore

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria)

          1. L'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è sostituito dal seguente articolo:

          «Art. 7 - (Responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria) - 1. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente risponde in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

          2. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, esclusivamente nei casi in cui:

                a) non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti;

                b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività;

                c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all'esercizio dell'attività rilasciate dagli enti preposti.

          3. Resta ferma la possibilità per la struttura sanitaria o sociosanitaria che abbia risarcito il sanno in via sussidiaria di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nei casi e nei limiti di cui all'articolo 9.

     Conseguentemente,

          1. Dopo il secondo comma dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente: «resta ferma la responsabilità civile principale dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge».

          2. All'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, al termine del comma aggiungere il seguente periodo: «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o provata può esercitare l'azione di rivalsa esclusivamente nei casi in cui abbia risarcito il danno in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2».

          3. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9» aggiungere le seguenti «, limitatamente alla responsabilità sussidiaria di cui all'art. 7, comma 2».

          4. All'art. 10-bis, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «l'esercente la professione sanitaria» aggiungere le seguenti «è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità contrattuale principale di cui all'articolo 7, comma 1».


6.0.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

          1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, dopo le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63", sono inserite le seguenti: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro";

          b) alla lettera a), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

           c) alla lettera b), le parole: "140.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "75.000 euro", e dopo le parole: "albi istituiti dalla stazione appaltante", sono inserite le seguenti: ", e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente";

          d) alla lettera d), le parole: ", salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro" sono soppresse.»


6.0.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

          1. All'articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'amministratore di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo».


6.0.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

          1. All'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il diritto di prelazione di cui al primo periodo non può essere esercitato nell'ipotesi in cui il punteggio riportato dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario evidenzi, secondo i criteri definiti dall'ANAC con proprio atto, una significativa differenza, in termini percentuali, rispetto al punteggio conseguito dall'offerta tecnica del promotore; in tal caso è comunque assicurata al promotore la rifusione delle spese sostenute per l'elaborazione della proposta progettuale.»


6.0.34

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Verifiche delle proposte relative a rapporti assicurativi non obbligatori)

          1. All'articolo 21, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: "Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per verifiche in occasione della preventivazione e stipulazione dei contratti relative alla correttezza e veridicità dei dati forniti dai contraenti e degli eventuali indicatori di frode connessi ai rischi da assicurare.".»


6.0.35

Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Verifiche delle proposte relative a rapporti assicurativi non obbligatori)

          1. All'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri» inserire le seguenti: «, nonché per verifiche in occasione della preventivazione e stipulazione dei contratti relative alla correttezza e veridicità dei dati forniti dai contraenti e degli eventuali indicatori di frode connessi ai rischi da assicurare.».»


7.1

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Disposizioni in materia di accordi contrattuali)

          1.Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, apportare le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 8-quinquies, il comma 1-bis è abrogato;

          b) all'articolo 8-quinquies, al comma 2, le parole: "con le modalità di cui al comma 1-bis." sono soppresse.»


7.2

Giacobbe

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7

          1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, apportare le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 8-quinques, il comma 1-bis è soppresso.

          b) all'articolo 8-quinques, il comma 2, le parole: "con le modalità di cui al comma 1-bis" sono soppresse.


7.3

Russo, Pogliese

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Disposizioni in materia di accordi contrattuali)

          1.Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 8-quinques il comma-bis è soppresso e al comma 2, le parole: "con le modalità di cui al comma 1-bis" sono soppresse.


7.4

Pirro, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche alla legge 16 dicembre 2024, n. 193)

          1. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato».


7.5

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento)

          1. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è sostituito dal seguente:

"Art. 36

(Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento)

          1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

          2. Il decreto in particolare definisce:

          a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

          1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

          2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

          3) gli esiti delle attività ispettive;

          b) un piano di controlli ove siano indicati:

          1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

          2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

          3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

          4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

          c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

          d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

          e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti."».


7.6

Pirro, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale)

          1. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è sostituito dal seguente:

"Art. 36

(Rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale)

          1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

          a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

          b) l'elenco dei soggetti autorizzati;

          c) gli esiti delle attività ispettive.".»


7.7

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

          1. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è sostituito dal seguente:

"Art. 36

(Disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

          1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.".»


7.8

Pogliese, Fallucchi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

        1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve salvaguardare la concorrenza, i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità differenziando, con una procedura ad evidenza pubblica articolata in lotti, tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

          1-ter. La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza il radicamento dell'erogatore sul territorio con riferimento:

          a) alla capillarità dei servizi assicurati ed ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

          b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare ed aggiornare tecnologicamente gli strumenti ed i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

          c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato ed il numero degli assistiti;

          d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

          e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.»


7.9

De Carlo, Russo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Revisione dei criteri di accesso ed eleggibilità per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento e del convenzionamento)

          1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.".


7.10

Giacobbe

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7

          1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)         al comma 1 le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

          b)         dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»


7.11

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

          1. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»


7.12

Russo, Zaffini, Pogliese

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 1 è inserito il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti»;

          b) dopo il capoverso 1-bis, inserire i seguenti:

          «1-ter. Al fine di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 1-bis, e fatte salve le clausole di salvaguardia, sospensione e risoluzione previste nei rispettivi accordi contrattuali, la valutazione relativa ai rinnovi degli accordi contrattuali in essere deve essere improntata a criteri che valorizzino le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti, degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, nonché della necessità di assicurare adeguata accessibilità agli utenti. La valutazione di cui al precedente periodo, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non può prevedere l'applicazione di sconti sulle tariffe. La stessa non può avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici di riferimento.

          1-quater. L'individuazione di nuovi soggetti per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 deve avvenire secondo un approccio comparativo che tenga conto della qualità assistenziale delle prestazioni e valorizzi quelle eventualmente erogate dalla struttura in regime di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivo accreditamento istituzionale».

           1-quinques. Fino alla definizione dei criteri da parte del Tavolo di lavoro di cui al comma 1 e alla   loro adozione in esito all'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è fatto divieto alle regioni e alle province autonome di applicare o introdurre criteri cosiddetti "ponte" o comunque provvisori in materia di accreditamento istituzionale e stipulazione degli accordi contrattuali, prorogando quelli già in essere ai fini di garanzia della continuità assistenziale.».


7.13

Musolino, Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire le parole: «dopo il comma 1 è inserito il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti»;

          b)  dopo il capoverso 1-bis, inserire i seguenti:

          «1-ter. Al fine di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 1-bis, la valutazione relativa ai rinnovi degli accordi contrattuali in essere deve essere improntata a criteri che valorizzino le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti, degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, nonché della necessità di assicurare adeguata accessibilità agli utenti. La valutazione di cui al precedente periodo, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non può prevedere l'applicazione di sconti sulle tariffe. La stessa non può avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici di riferimento.

          1-quater. L'individuazione di nuovi soggetti per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 deve avvenire secondo un approccio comparativo che tenga conto della qualità assistenziale delle prestazioni e valorizzi quelle eventualmente erogate dalla struttura in regime di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»


7.14

Ternullo, Paroli, Damiani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire le parole: «dopo il comma 1 è inserito il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti»;

          b) dopo il capoverso 1-bis, inserire i seguenti:

          «1-ter. Al fine di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 1-bis, la valutazione relativa ai rinnovi degli accordi contrattuali in essere deve essere improntata a criteri che valorizzino le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti, degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, nonché della necessità di assicurare adeguata accessibilità agli utenti. La valutazione di cui al precedente periodo, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non può prevedere l'applicazione di sconti sulle tariffe. La stessa non può avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici di riferimento.

          1-quater. L'individuazione di nuovi soggetti per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 deve avvenire secondo un approccio comparativo che tenga conto della qualità assistenziale delle prestazioni e valorizzi quelle eventualmente erogate dalla struttura in regime di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»


7.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

          «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».


7.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «salvaguardando la concorrenza», inserire le seguenti: «e conformandosi alle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, con particolare riferimento alla trasparenza e alla prevenzione dei conflitti di interesse, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

          b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», aggiungere le seguenti: «e valutando, ai fini dell'eventuale rinnovo, l'adeguatezza delle prestazioni erogate dal soggetto accreditato nell'ambito del precedente rapporto contrattuale».


7.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «salvaguardando la concorrenza», inserire le seguenti: «e conformandosi alle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, con particolare riferimento alla trasparenza e alla prevenzione dei conflitti di interesse, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

          b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», inserire le seguenti: «e valutando, ai fini dell'eventuale rinnovo, l'adeguatezza delle prestazioni erogate dal soggetto accreditato nell'ambito del precedente rapporto contrattuale».


7.18

Pirro, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «salvaguardando la concorrenza», inserire le seguenti: «e conformandosi alle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, con particolare riferimento alla trasparenza e alla prevenzione dei conflitti di interesse, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

          b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», inserire le seguenti: «e valutando, ai fini dell'eventuale rinnovo, l'adeguatezza delle prestazioni erogate dal soggetto accreditato nell'ambito del precedente rapporto contrattuale».


7.19

Fregolent

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «continuità assistenziale,» inserire le seguenti: «l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione,» e dopo le parole: «1992, n. 502» inserire le seguenti: «valorizzando esclusivamente la qualità delle specifiche prestazioni.»


7.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: «continuità assistenziale,» aggiungere le seguenti: «l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione,»;

          2) dopo le parole: «1992, n. 502», aggiungere le seguenti: «valorizzando esclusivamente la qualità delle specifiche prestazioni.»


7.21

Giacobbe

Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «continuità assistenziale», inserire le seguenti: «l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione,», e dopo le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», aggiungere in fine le seguenti: «, valorizzando esclusivamente le qualità delle specifiche prestazioni».


7.22

Giacobbe

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «, con diverse procedure ad evidenza pubblica,».


7.23

Pirro, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

          «1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.»


7.24

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

          «1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.»


7.25

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole "specifiche prestazioni sanitarie da erogare" inserire le seguenti: ", a prescindere dalle dimensioni o capacità produttive dei soggetti interessati".

          .


7.0.1

Nave, Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni a tutela della concorrenza e del consumatore in materia di in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,)

          1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Negli esercizi commerciali di cui al comma 1, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Governo e le Regioni provvedono affinché siano garantite modalità concorrenziali e non discriminatorie di erogazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche e private e degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo.".»


7.0.2

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»


7.0.3

Murelli, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto)

          1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è inserito il seguente:

          "11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo assicurare il confronto concorrenziale tra operatori e un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) le procedure pubbliche di acquisto sono svolte mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i dosaggio e la via di somministrazione;

          b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa, e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

  •           55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
  •           30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
  •           15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

          c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

          d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alle lettere lettere a) e b);

          e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.".»


7.0.4

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto)

          1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è inserito il seguente:

          "11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo assicurare il confronto concorrenziale tra operatori e un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione; 

            b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

  • 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
  • 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
  • 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

            c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

            d) In caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

            e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.».


7.0.5

Guidi, Liris, Fallucchi

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 non si applicano all'accreditamento delle cure domiciliari di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recepito con l'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021. La stipula dei contratti per l'avvio del sistema di accreditamento delle cure domiciliari avviene tra tutti i soggetti in possesso dell'accreditamento istituzionale, in modo paritario e non discriminatorio, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse e del fabbisogno programmato assegnato dalla Regione.
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, sentite le associazioni di categoria di riferimento e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, propone una revisione dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari, al fine di:

a) nei requisiti strutturali, semplificare la dotazione di sedi fisiche nel numero e nelle caratteristiche funzionali, permettendo di accorpare le funzioni che non necessitano di prossimità territoriale;

b) nei requisiti tecnologici, specificare le dotazioni per le attività di telemedicina, in coordinamento con le norme che regolano il funzionamento della piattaforma nazionale di telemedicina, nonché le modalità di digitalizzazione dei processi in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico;

c) nei requisiti organizzativi, specificare l'équipe minima di personale necessaria all'erogazione di una assistenza domiciliare qualificata e multiprofessionale."


7.0.6

Ternullo, Silvestro, Ronzulli, Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 non si applicano all'accreditamento delle cure domiciliari di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 1, comma 406, della legge 178 del 30 dicembre 2020 e recepito con l'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021. La stipula dei contratti per l'avvio del sistema di accreditamento delle cure domiciliari avviene tra tutti i soggetti in possesso dell'accreditamento istituzionale, in modo paritario e non discriminatorio, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica.
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, sentite le associazioni di categoria di riferimento e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, propone una revisione dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari, al fine di:

a) nei requisiti strutturali, semplificare la dotazione di sedi fisiche nel numero e nelle caratteristiche funzionali, permettendo di accorpare le funzioni che non necessitano di prossimità territoriale;

b) nei requisiti tecnologici, specificare le dotazioni per le attività di telemedicina, in coordinamento con le norme che regolano il funzionamento della piattaforma nazionale di telemedicina, nonché le modalità di digitalizzazione dei processi in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico;

c) nei requisiti organizzativi, specificare l'équipe minima di personale necessaria all'erogazione di una assistenza domiciliare qualificata e multiprofessionale.»


7.0.7

Fallucchi, Maffoni

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis

          1. A decorrere dal 1° giugno 2026, gli intermediari che offrono un servizio di prenotazione di strutture turistico ricettive italiane applicano ad ogni prenotazione una commissione di intermediazione non superiore al dieci per cento del prezzo pagato dal cliente finale per il pernottamento. Tale commissione remunera ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto dagli intermediari.

          2. La commissione di cui al comma 1 non può essere applicata sull'imposta sul valore aggiunto, sull'imposta di soggiorno, sul contributo di soggiorno e su ogni altra imposta o tassa."


7.0.8 (testo 2)

Pogliese, Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al Codice della strada)

          1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità dal contenuto osceno o sessualmente esplicito, o che ponga in essere o inciti a commettere i reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale o altri reati, o che coinvolga l'immagine sessuale di persone."».


7.0.8

Pogliese, Malan

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al Codice della strada)

          1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati.».


8.1

Pogliese, Fallucchi

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, dopo le parole: "elaborano congiuntamente" aggiungere le seguenti: "sentita la Conferenza delle Regioni";

          b) al comma 6, dopo le parole: "possono elaborare specifiche progettualità", aggiungere le seguenti: "anche su base territoriale e regionale, anche in coerenza con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con gli obiettivi dell'atto di indirizzo strategico";

          c) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il report annuale include una sezione dedicata all'analisi territoriale dei risultati, con indicatori disaggregati per regione, al fine di valutare l'impatto locale delle misure di trasferimento tecnologico".


8.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «elaborano congiuntamente», inserire le seguenti: «, d'intesa con le associazioni datoriali, comprese quelle delle micro e piccole imprese,».


8.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «elaborano congiuntamente», inserire le seguenti: «, d'intesa con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative,».


8.4

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «elaborano congiuntamente» inserire le seguenti: «e di intesa con la Conferenza delle Regioni».


8.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, dopo le parole: «elaborano congiuntamente», inserire le parole: «e di intesa con la Conferenza delle Regioni».


8.6

Bergesio, Murelli, Cantalamessa, Bizzotto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, primo periodo dopo le parole: "di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento alla modernizzazione e alla digitalizzazione delle filiere tradizionali";

          b) al comma 6 primo periodo, dopo le parole "possono elaborare specifiche progettualità" aggiungere le seguenti: "che devono prevedere anche una PMI industriale o loro raggruppamenti quali destinatari finali del trasferimento tecnologico."


8.7

Giacobbe, Franceschelli, Martella

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico», inserire le seguenti: «, nonché in materia di modernizzazione e di digitalizzazione delle filiere manifatturiere tradizionali».


8.8

Pogliese, Ancorotti

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'atto di indirizzo strategico deve contenere anche misure volte a razionalizzare e rafforzare gli uffici per il trasferimento tecnologico attraverso iniziative di coordinamento".


8.9

Giacobbe, Franceschelli, Martella

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono sottoposte a un vincolo di destinazione a favore delle piccole e medie imprese, al fine di garantire che il 40 per cento delle risorse gestite dalla Fondazione Tech e Biomedical sia allocato a progetti che identifichino come destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico le piccole e medie imprese.»


8.10

Martella

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma: «4-bis. Una quota pari al 10 per cento delle somme destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui al comma precedente, sono destinate allo sviluppo dei nuovi approcci metodologici (NAMs - New Approach Methodologies) al fine di sostenere attività di formazione, ricerca, sviluppo, validazione e diffusione di metodi sostitutivi all'impiego di animali nella ricerca biomedica, in linea con le strategie dell'Unione europea in materia di ricerca etica e sostenibile.»


8.11

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Una quota pari al 10 per cento delle somme destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui al comma 4, sono destinate allo sviluppo dei nuovi approcci metodologici (NAMs - New Approach Methodologies) al fine di sostenere attività di formazione, ricerca, sviluppo, validazione e diffusione di metodi sostitutivi all'impiego di animali nella ricerca.»


8.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 2, possono concorrere tutti gli enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico, al fine di attivare le competenze locali , promuovere la coesione territoriale e favorire l'integrazione delle politiche regionali di innovazione, nonché le fondazioni previste dalla legge, che abbiano competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie e che dimostrino coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.»


8.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Sostituire il comma 5 con il seguente: « Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 2, possono concorrere tutti gli enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico, al fine di attivare le competenze locali, promuovere la coesione territoriale e favorire l'integrazione delle politiche regionali di innovazione, nonché le fondazioni previste dalla legge, che abbiano competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie e che dimostrino coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454».


8.14

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 5, sostituire le parole: «possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie» con le seguenti: «possono concorrere tutti gli enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico, al fine di attivare le competenze locali, promuovere la coesione territoriale e favorire l'integrazione delle politiche regionali di innovazione, nonché le fondazioni previste dalla legge, che abbiano competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie e che dimostrino coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico».


8.15

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 5, dopo le parole: «possono concorrere» inserire le seguenti: «tutti gli enti pubblici, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative nonché».


8.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, connesse o accessorie», inserire le seguenti: «in materia di trasferimento tecnologico, i Parchi Scientifici e Tecnologici».


8.17

Lombardo

Al comma 5, dopo le parole: «connesse o accessorie» aggiungere le seguenti: «, i Parchi Scientifici e Tecnologici (PST),».


8.18

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 5, dopo le parole: «connesse o accessorie,» inserire le seguenti: «i Parchi Scientifici e Tecnologici».


8.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 5, dopo le parole: «o accessorie»,  inserire le seguenti: «i Parchi Scientifici e Tecnologici,».


8.20

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 5, dopo le parole: "i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232," inserire le seguenti: "i Parchi Scientifici e Tecnologici,".


8.21

Ancorotti, Fallucchi

Al comma 5, dopo le parole: " legge 11 dicembre 2016, n. 232," inserire le seguenti: " i Parchi Scientifici e Tecnologici, " .


8.22

Durnwalder, Patton

Al comma 5, dopo le parole: "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: "i Poli di innovazione digitale europei (EDIH),".


8.23

Pogliese, Maffoni

Al comma 5, dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: "i Poli di innovazione digitale europei (EDIH),".


8.24

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 5, dopo le parole: "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: "i Poli di innovazione digitale europei (EDIH),".


8.25

Nicita

Al comma 5, dopo le parole: "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: "i Poli di innovazione digitale europei (EDIH),".


8.26

Paroli, Damiani

Al comma 5, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232,» aggiungere le seguenti: «i Poli di innovazione digitale europei (EDIH),».


8.27

Paroli, Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le medesime finalità, l'Unioncamere, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilita il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese.»;

          b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione o instaurate forme di cooperazione tra l'Unioncamere e le università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, al fine di promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche per il tramite della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.»


8.28

Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le medesime finalità, l'Unioncamere, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilita il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese.»

          b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione o instaurate forme di cooperazione tra l'Unioncamere e le università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, al fine di promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche per il tramite della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.»


8.29

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, l'Unioncamere, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilità il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione e orientamento e accompagnamento delle imprese.»

          b) dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione o instaurate forme di cooperazione tra l'Unioncamere e le università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, al fine di promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche per il tramite della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.»


8.30

Pogliese, Ancorotti

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le medesime finalità, l'Unioncamere, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilità il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese.»

          b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione o instaurate forme di cooperazione tra l'Unioncamere e le università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, al fine di promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche per il tramite della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.»


8.31

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 6, dopo le parole: «possono elaborare specifiche progettualità», inserire le seguenti: «anche su base territoriale e regionale, anche in coerenza con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con gli obiettivi dell'atto di indirizzo strategico».


8.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "possono elaborare specifiche progettualità", aggiungere le seguenti: "anche su base territoriale e regionale, anche in coerenza con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con gli obiettivi dell'atto di indirizzo strategico".


8.33

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 6, dopo le parole: «possono elaborare specifiche progettualità,» sono inserite le seguenti: «anche su base territoriale e regionale, anche in coerenza con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con gli obiettivi dell'atto di indirizzo strategico».


8.34

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Quest'ultima», inserire le seguenti: «, d'intesa con le fondazioni già operanti nel settore,».


8.35

Sironi, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 6, dopo le parole «progetti ritenuti idonei» inserire le seguenti: «seguendo criteri oggettivi di selezione pubblicati sul sito della Fondazione, basati su qualità della ricerca, impatto sul trasferimento tecnologico e sostenibilità ambientale».


8.36

Giacobbe, Franceschelli, Martella

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «È assegnato un punteggio premiale ai progetti che dimostrano più alto potenziale di ricaduta industriale e un coinvolgimento strutturato delle piccole e medie imprese, nonché progetti che prevedono meccanismi di ingaggio semplici e percorsi di trasferimento tecnologico calibrati sulle reali capacità di assorbimento delle piccole e medie imprese.».


8.37

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire un'adeguata e omogenea partecipazione dei soggetti di cui al comma 5, il 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è riservato a progetti che identifichino esplicitamente uno o più PMI quali destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico».


8.38

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della valutazione dei progetti, costituiscono elemento premiante il coinvolgimento strutturato di PMI e il potenziale di ricaduta industriale degli stessi.»


8.39

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «È assegnato un punteggio premiale ai progetti coerenti con le priorità strategiche nazionali e caratterizzate da alto impatto scientifico e tecnologico.».


8.40

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «La Fondazione Tech e Biomedical verifica», inserire le seguenti: «, con il supporto delle fondazioni con comprovate competenze nel settore della ricerca e dell'innovazione,».


8.41

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il report annuale include una sezione dedicata all'analisi territoriale dei risultati, con indicatori disaggregati per regione, al fine di valutare l'impatto locale delle misure di trasferimento tecnologico.»


8.42

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il report annuale include una sezione dedicata all'analisi territoriale dei risultati, con indicatori disaggregati per regione, al fine di valutare l'impatto locale delle misure di trasferimento tecnologico."


8.43

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il report annuale include una sezione dedicata all'analisi territoriale dei risultati, con indicatori disaggregati per regione, al fine di valutare l'impatto locale delle misure di trasferimento tecnologico.»


8.44

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Al comma 8, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a) e da quattro membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute, uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e uno nominato su proposta delle associazioni imprenditoriali del settore industriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».


8.45

Damiani, Paroli

Al comma 8, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a) e da quattro membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute, uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e uno nominato su proposta delle associazioni imprenditoriali del settore industriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».


8.46

Giacobbe, Franceschelli, Martella

Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rappresentante designato dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».


8.47

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».


8.48

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un ulteriore membro del consiglio direttivo è designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di garantire il raccordo con le politiche regionali di innovazione»


8.49

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 8, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Un ulteriore membro del consiglio direttivo è designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di garantire il raccordo con le politiche regionali di innovazione.».


8.50

Sironi, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 8, sostituire la lettera c), con la seguente:

          «c) il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti: uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno nominato dalla Corte dei conti e uno nominato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.».


8.51

Gelmetti, Ancorotti

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

          «11-bis. Al fine di assicurare il bilanciamento tra diritti e innovazione tecnologica, in tutti i casi di procedimento sanzionatorio riguardante, in tutto o in parte, le attività di trattamento di dati personali nell'ambito di progetti condotti dai soggetti di cui al comma 5, ovvero dei progetti di ricerca scientifica di cui agli articoli 106, 110 e 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali è tenuto a svolgere preventivamente una valutazione analitica relativa agli impatti che il provvedimento sanzionatorio avrebbe sugli indirizzi strategici in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico nonché su altri interessi pubblici o diritti e libertà fondamentali. Detta valutazione è notificata al destinatario con il provvedimento di avvio del procedimento sanzionatorio. La valutazione di impatto è altresì pubblicata sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali in tutti i casi di applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, omettendo eventuali informazioni nel rispetto della riservatezza di interessati terzi o del segreto aziendale o di altri obblighi di segretezza sulla base della normativa vigente".


8.0.1

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla lettera b), numero 11), primo periodo, dopo le parole: "criteri di correttezza metodologica, trasparenza" è inserita la seguente: ", comparabilità,", e dopo le parole: "dell'intero settore di riferimento" sono inserite le seguenti: "attraverso propri strumenti di rilevazione, raccolta, verifica e misurazione, o strumenti di cui detengano il pieno controllo".»


8.0.2

Fregolent

Ritirato

 Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n.287 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

          1. E' vietato l'abuso sul mercato, da parte di un'impresa, della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato. Si considera particolare vantaggio economico la situazione in cui un'impresa, anche se non titolare di una posizione dominante o di notevole forza di mercato, sia titolare, in un dato mercato, di una posizione, anche derivante dalla titolarità di una infrastruttura in tale mercato o dai mezzi derivanti dalla commercializzazione di servizi o prodotti in tale mercato, che le consenta, in un diverso mercato, di operare in una posizione di ingiustificato vantaggio economico rispetto alle altre imprese operanti in quel mercato senza che i concorrenti su tale mercato possano efficientemente replicare tale offerta come conseguenza della posizione di particolare vantaggio economico. L'abuso di una tale posizione di particolare vantaggio economico è valutato tenendo conto della reale possibilità delle imprese concorrenti di sostenere economicamente l'offerta dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico o, se del caso, di operare senza l'accesso all'infrastruttura nella titolarità dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          2. Salvo prova contraria, si presume una tale posizione di particolare vantaggio economico nel caso in cui un'impresa utilizzi in un dato mercato l'infrastruttura di cui sia titolare in un diverso mercato, anche non collegato, quando tale utilizzo sia tale da determinare un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati, in capo all'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          3. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o, al contrario di condizioni contrattuali non replicabili per i concorrenti al dettaglio, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto con le imprese concorrenti nel mercato rilevante.

          4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso.

          5. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le relative azioni civili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."».


8.0.3

Gelmetti, Scurria, Ancorotti

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

          1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

          1. E' vietato l'abuso sul mercato, da parte di un'impresa, della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato. Si considera particolare vantaggio economico la situazione in cui un'impresa, anche se non titolare di una posizione dominante o di notevole forza di mercato, sia titolare, in un dato mercato, di una posizione, anche derivante dalla titolarità di una infrastruttura in tale mercato o dai mezzi derivanti dalla commercializzazione di servizi o prodotti in tale mercato, che le consenta, in un diverso mercato, di operare in una posizione di ingiustificato vantaggio economico rispetto alle altre imprese operanti in quel mercato senza che i concorrenti su tale mercato possano efficientemente replicare tale offerta come conseguenza della posizione di particolare vantaggio economico. L'abuso di una tale posizione di particolare vantaggio economico è valutato tenendo conto della reale possibilità delle imprese concorrenti di sostenere economicamente l'offerta dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico o, se del caso, di operare senza l'accesso all'infrastruttura nella titolarità dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          2. Salvo prova contraria, si presume una tale posizione di particolare vantaggio economico nel caso in cui un'impresa utilizzi in un dato mercato l'infrastruttura di cui sia titolare in un diverso mercato, anche non collegato, quando tale utilizzo sia tale da determinare un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati, in capo all'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          3. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o, al contrario di condizioni contrattuali non replicabili per i concorrenti al dettaglio, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto con le imprese concorrenti nel mercato rilevante.

          4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso.

          5.Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le relative azioni civili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."».


8.0.4

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

          1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

          1. È vietato l'abuso sul mercato, da parte di un'impresa, della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato. Si considera particolare vantaggio economico la situazione in cui un'impresa, anche se non titolare di una posizione dominante o di notevole forza di mercato, sia titolare, in un dato mercato, di una posizione, anche derivante dalla titolarità di una infrastruttura in tale mercato o dai mezzi derivanti dalla commercializzazione di servizi o prodotti in tale mercato, che le consenta, in un diverso mercato, di operare in una posizione di ingiustificato vantaggio economico rispetto alle altre imprese operanti in quel mercato senza che i concorrenti su tale mercato possano efficientemente replicare tale offerta come conseguenza della posizione di particolare vantaggio economico. L'abuso di una tale posizione di particolare vantaggio economico è valutato tenendo conto della reale possibilità delle imprese concorrenti di sostenere economicamente l'offerta dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico o, se del caso, di operare senza l'accesso all'infrastruttura nella titolarità dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          2. Salvo prova contraria, si presume una tale posizione di particolare vantaggio economico nel caso in cui un'impresa utilizzi in un dato mercato l'infrastruttura di cui sia titolare in un diverso mercato, anche non collegato, quando tale utilizzo sia tale da determinare un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati, in capo all'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          3. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o, al contrario di condizioni contrattuali non replicabili per i concorrenti al dettaglio, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto con le imprese concorrenti nel mercato rilevante.

          4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15, nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso.

          5. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le relative azioni civili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.»


8.0.5

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

          1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

          1. E' vietato l'abuso sul mercato, da parte di un'impresa, della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato. Si considera particolare vantaggio economico la situazione in cui un'impresa, anche se non titolare di una posizione dominante o di notevole forza di mercato, sia titolare, in un dato mercato, di una posizione, anche derivante dalla titolarità di una infrastruttura in tale mercato o dai mezzi derivanti dalla commercializzazione di servizi o prodotti in tale mercato, che le consenta, in un diverso mercato, di operare in una posizione di ingiustificato vantaggio economico rispetto alle altre imprese operanti in quel mercato senza che i concorrenti su tale mercato possano efficientemente replicare tale offerta come conseguenza della posizione di particolare vantaggio economico. L'abuso di una tale posizione di particolare vantaggio economico è valutato tenendo conto della reale possibilità delle imprese concorrenti di sostenere economicamente l'offerta dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico o, se del caso, di operare senza l'accesso all'infrastruttura nella titolarità dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          2. Salvo prova contraria, si presume una tale posizione di particolare vantaggio economico nel caso in cui un'impresa utilizzi in un dato mercato l'infrastruttura di cui sia titolare in un diverso mercato, anche non collegato, quando tale utilizzo sia tale da determinare un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati, in capo all'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.

          3. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o, al contrario di condizioni contrattuali non replicabili per i concorrenti al dettaglio, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto con le imprese concorrenti nel mercato rilevante.

          4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso.

          5. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le relative azioni civili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."».


8.0.6

Gelmetti, Fallucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

          1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Il Garante con proprio regolamento stabilisce il termine per l'istruttoria preliminare che non può comunque essere superiore a dodici mesi. Le parti interessate, per comprovati motivi di urgenza possono richiedere la riduzione di tale termine. Il Garante si pronunzia con provvedimento motivato sull'istanza, anche con riferimento all'esigenza di bilanciare i vari interessi e diritti coinvolti. Trascorso inutilmente il termine il procedimento si estingue e non può essere riavviato se non in presenza di elementi e/o fatti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli che avevano dato origine all'originario procedimento".

          2. All'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 1, lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "assicurare", sono inserite le seguenti parole: ", nell'esecuzione dei poteri e dell'esercizio dei compiti attribuiti dal presente decreto legislativo,"

b) dopo le parole: "libertà fondamentali degli individui" sono inserite le seguenti parole: "inclusi a titolo esemplificativo la libertà di espressione, di informazione, la tutela ambientale, la tutela della ricerca, il diritto alla salute, la libertà di iniziativa economica, anche mediante un bilanciamento tra gli stessi e secondo il principio di proporzionalità,";

          3. All'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. È istituito presso l'Ufficio del Garante il Comitato consultivo per l'innovazione nominato di concerto dal Garante, dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e composto da otto membri indipendenti, di comprovata competenza nei settori dell'innovazione, economici, di tutela dei diritti fondamentali e in particolare della libertà di espressione, di informazione, del diritto alla salute, della tutela ambientale, della ricerca, nel diritto di accesso ai servizi dei consumatori, con particolare riferimento all'analisi dell'impatto economico e giuridico delle normative, alla tutela della competitività, dell'innovazione e dei diritti fondamentali. Qualora l'esecuzione dei compiti e l'esercizio dei poteri del Garante siano astrattamente idonei a comportare delle restrizioni generali o particolari ai servizi della società dell'informazione o abbiano rilevanza per il godimento dei diritti fondamentali, l'organo preposto deve richiedere un parere obbligatorio al Comitato per l'innovazione prima dell'adozione di atti finali. Il parere motivato deve contenere un'analisi relativa al bilanciamento tra le situazioni giuridiche soggettive di rilevanza costituzionale coinvolte dalla decisione del Garante, considerando, tra gli altri, la libertà di espressione, di informazione, la tutela ambientale, la tutela della ricerca, il diritto alla salute, il diritto di accesso ai servizi dei consumatori, il diritto di impresa, con particolare riferimento all'analisi dell'impatto economico delle normative, alla tutela della competitività, dell'innovazione e dei diritti economici fondamentali, nonché gli effetti sul godimento dei diritti fondamentali e sull'ampliamento della relativa soddisfazione".

          4. All'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il bilanciamento tra diritti e innovazione tecnologica, in tutti i progetti di provvedimento generale e linee guida di cui all'articolo 154-bis comma 1 lettere a) e b), nonché dei provvedimenti di carattere sanzionatorio, il Garante per la protezione dei dati personali è tenuto a svolgere preventivamente una valutazione analitica relativa agli impatti che tali atti avrebbero sugli indirizzi strategici in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico nonché su altri interessi pubblici o diritti e libertà fondamentali. Nel caso di procedimento sanzionatorio detta valutazione è notificata al destinatario con il provvedimento che precede la conclusione del procedimento, garantendo all'interessato un congruo termine di replica per garantire il diritto al contraddittorio sulla stessa. Degli argomenti rappresentati dal destinatario del provvedimento nella replica è tenuto adeguato conto nelle motivazioni del provvedimento finale. La valutazione di impatto è altresì sempre pubblicata sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali omettendo eventuali informazioni nel rispetto della riservatezza di interessati terzi o del segreto aziendale o di altri obblighi di segretezza sulla base della normativa vigente. Per i procedimenti a carattere sanzionatorio tale pubblicazione è effettuata solo allorché sia prevista anche la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione quale sanzione accessoria. Entro il termine di replica di cui al precedente paragrafo, ove ricevano copia della valutazione di impatto da parte del destinatario del provvedimento, ovvero entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione o dei provvedimenti di cui all'articolo 154-bis comma 1 lettere a) e b), le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione trattata, possono depositare presso la segreteria del Garante un'opinione scritta, da pubblicare sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali e rendere indicizzata sui motori di ricerca generalisti."».


8.0.7

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Corretto utilizzo delle informazioni sulla portabilità mobile)

          1. Al comma 1-bis dell'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), aggiornato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214 e dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: "propriamente operativo" sono aggiunte le seguenti: "per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo di detti dati"."


8.0.8

Fregolent

 Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Corretto utilizzo delle informazioni sulla portabilità mobile)

          1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «propriamente operativo» sono inserite le seguenti: «per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo di detti dati».


8.0.9

Gelmetti, Scurria, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Corretto utilizzo delle informazioni sulla portabilità mobile)

          1. All'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "propriamente operativo" sono aggiunte le seguenti: "per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo di detti dati".».


8.0.10

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Corretto utilizzo delle informazioni sulla portabilità mobile)

          1. Al comma 1-bis dell'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "propriamente operativo" sono aggiunte le seguenti: "per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo di detti dati".».


8.0.11

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)

          1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

          "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

          2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

          3.Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 si applicano, senza ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2026.»


8.0.12

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di pubblicità ingannevole)

          1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente: "bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.".»


8.0.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di pratiche commerciali aggressive)

          1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.».


8.0.14

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

          1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»


8.0.15

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

          1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;

          b) il terzo periodo è soppresso.»


8.0.16

Naturale, Sabrina Licheri, Turco, Lorefice, Bevilacqua

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

          1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

          "d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche";

          b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

          c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

          d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».


8.0.17

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

          1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici:

1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»


8.0.18

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa)

          1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'alinea, dopo le parole: "«start-up innovativa» è", sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».


8.0.19

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa)

          1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          "c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie;"».


8.0.20

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa)

          1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse.»


8.0.21

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa)

          1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera h), numero 2), le parole: "a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "laurea triennale".»


8.0.22

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa)

          1. All'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera d), le parole: "50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".»


8.0.23

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

          1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»


8.0.24

Naturale, Sabrina Licheri, Turco, Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la tutela della concorrenza in materia di commercio su aree pubbliche)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 841, le parole: "per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno";

          b) il comma 842, è sostituito dal seguente:

          "842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:

Classificazione dei comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,20

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 0,90

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

         c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

          "843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.";

          d) al comma 844, dopo le parole: "sono riscossi" sono inserite le seguenti: "su base giornaliera o annuale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di riscossione su base annuale è applicata una riduzione del 30 sul canone complessivamente determinato.".»


8.0.25

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, in materia di offerte congiunte di servizi e beni)

          1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

          "e-bis) le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.".»


8.0.26

Gelmetti, Scurria, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n.430)

          1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n.430 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata."


8.0.27

Fregolent

 Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 che regola le operazioni a premio)

          1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          "e-bis) le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.".»


8.0.28

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 che regola le operazioni a premio)

          1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          "e-bis) le manifestazioni nelle quali l'offerta congiunta di beni e servizi appartenenti a diversi mercati è caratterizzata dalla proposizione di sconti e riduzioni di prezzo su uno o altro dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. È irrilevante, a tal fine, che i prodotti e servizi offerti congiuntamente provengano da una medesima impresa o da imprese differenti e che i prodotti o servizi siano acquistati congiuntamente o in momenti diversi. L'offerta congiunta può essere effettuata anche mediante buoni, emessi a fronte di una determinata spesa su un prodotto o servizi, da utilizzare su una spesa successiva per l'acquisto di un diverso bene o servizio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto avvenga nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita e anche in punti vendita di imprese diverse da quella presso il quale è stato effettuato il primo acquisto. Lo sconto o la riduzione può essere offerto sui singoli pagamenti relativi a contratti di durata.".»


8.0.29

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Vendite promozionali e sottocosto)

          1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

          2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "disciplinano" sono inserite le seguenti: "in modo unitario su tutto il territorio nazionale".»


8.0.30

Nocco, Pogliese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sperimentazione sull'uso della fatturazione elettronica per il supporto alle Commissioni uniche nazionali di filiera)

          1. Al fine di promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera nonché di garantire lo sviluppo del patrimonio informativo necessario al funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle suddette commissioni prevedono un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

          2. La presente disposizione si applica per un periodo di sperimentazione di 24 mesi a partire dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4.

          3. I dati relativi alle transazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72.

          4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»


8.0.31

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche)

          1. Visti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e la legge 31 luglio 1997, n. 249, al fine di garantire il rispetto del principio di equa concorrenza e di ridurre le differenze normative ed economiche, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il compito di avviare un'indagine conoscitiva volta a esaminare le asimmetrie esistenti tra: i soggetti che, attraverso la rete internet, offrono servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, come rilevato dall'Autorità e gli operatori di comunicazioni elettroniche ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

          2. L'analisi di cui al comma 1 deve essere completata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».


8.0.32

Trevisi, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche)

          1. Visti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e la legge 31 luglio 1997, n. 249, al fine di garantire il rispetto del principio di equa concorrenza e di ridurre le differenze normative ed economiche, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il compito di avviare un'indagine conoscitiva volta a esaminare le asimmetrie esistenti tra: i soggetti che, attraverso la rete internet, offrono servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, come rilevato dall'Autorità e gli operatori di comunicazioni elettroniche ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

          2. L'analisi di cui al comma 1 deve essere completata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».


8.0.33

Speranzon, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizione per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche)

          1. Al fine di garantire il rispetto del principio di equa concorrenza e di ridurre le differenze normative ed economiche,  è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il compito di avviare un'indagine conoscitiva volta a esaminare le asimmetrie esistenti tra i soggetti che, attraverso la rete internet, offrono servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, come rilevato dall'Autorità e gli operatori di comunicazioni elettroniche ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

          2. L'analisi di cui al comma 1 deve essere completata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».


8.0.34

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche)

          1. Al fine di verificare il rispetto del principio di equa concorrenza, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il compito di avviare un'indagine conoscitiva volta a esaminare le eventuali asimmetrie esistenti tra i soggetti che, attraverso la rete Internet, offrono servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, come rilevato dall'Autorità e gli operatori di comunicazioni elettroniche ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

          2. Le conclusioni dell'indagine sono pubblicate sul sito dell'Autorità e trasmesse dall'AGCOM alle competenti commissioni parlamentari.».


8.0.35

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

          1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


8.0.36

Gelmetti, Ancorotti

Improponibile

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in materia di acquisizione e trasmissione digitale della CIE)

          1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, con uno o più decreti aggiorna il punto 4.4 "Acquisizione dei dati del richiedente" della "Guida tecnica per garantire la qualità e l'interoperabilità degli elementi biometrici nei documenti elettronici di identità" di cui all'allegato B, per permettere l'acquisizione e la trasmissione digitale della fotografia per la Carta d'Identità Elettronica (CIE), da parte di tutti gli attori pubblici e privati del settore, nel rispetto della normativa ICAO.

          2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo del Ministero dell'Interno "Gestione della Carta d'identità elettronica".»


8.0.37

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione dello scontrino verde)

          1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo «scontrino verde» per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;»;

          b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;».

          3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


8.0.38

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

          1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

          2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


8.0.39

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Campagne informative istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

          1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

          2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


8.0.40

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


9.1

Zullo, Fallucchi

Al comma 1, è inserito in fine il seguente periodo: "Ai fini della tutela del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, nelle società tra professionisti sanitari la maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere determinata dal numero dei soci professionisti e non dalla partecipazione al capitale sociale".


9.2

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della tutela del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, nelle Società tra professionisti sanitari la maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere determinata dal numero dei soci professionisti e non dalla partecipazione al capitale sociale.»


9.3

Pirro, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.".

          1-ter. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 1-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma 1-bis entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.»


9.4

Lorefice, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."»


9.5

Durnwalder

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 6 è soppresso.".


9.0.1

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo in materia di compenso da copia privata di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633)

          1. Al fine di favorire la trasparenza e l'efficienza delle attività di incasso e ripartizione del compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la partecipazione degli aventi diritto alle attività stesse, sentiti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che gestiscono per conto dei rispettivi aventi diritto tale compenso e che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplina:

          a. la costituzione di una società consortile, così come definita dalle norme in materia di cui al codice civile;

          b. le modalità di partecipazione di tutti i suddetti organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente;

          c. lo statuto, gli organi e le attività affidate alla società;

          d. la successione della società stessa alla SIAE nella gestione dell'attività di incasso e ripartizione del compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 nonché nei pregressi rapporti giuridici e patrimoniali attinenti a tale attività.

          2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a. garanzia del rispetto dell'equa rappresentanza negli organi di gestione e di sorveglianza della società consortile delle diverse categorie degli aventi diritto al compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché dei diversi settori interessati;

          b. vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della cultura anche attraverso la partecipazione agli organi di controllo della società consortile;

          c. ripartizione del compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per il tramite degli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente rappresentanti le diverse categorie di aventi diritto nonché sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e fondati su fonti documentate e controllabili, tra i quali il fatturato per diritti amministrati diversi dal diritto al compenso per copia privata e la misura delle utilizzazioni delle opere e materiali protetti;

          d. previsione che il compenso per la riproduzione privata per gli apparecchi e i supporti di registrazione audio-video sia allocato in parti uguali tra gli aventi diritto tra il comparto musicale e il comparto audiovisivo;

          e. ridefinizione delle quote di attribuzione del compenso per la riproduzione privata spettante agli aventi diritto del comparto audiovisivo sulla base della aggiornata realtà di mercato.

          3. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è abrogato.».


9.0.2

Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'fferta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1), è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a  rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

          b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui all'art. 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

  1. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il made in Italy. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
  2. Dalle presenti disposizioni non derivano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.»

9.0.3

Calenda, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo in materia di rinnovo delle concessioni per la produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica e geotermica)

          1. Al fine di ridurre i costi per consumi energetici e favorire la competitività del sistema economico nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina relativa all'affidamento e rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) definizione di un piano di investimenti condivisi con le amministrazioni concedenti, ai fini sia dell'efficienza economica che della sostenibilità ambientale;

          b) remunerazione dell'energia elettrica prodotta tramite contratto a due vie, assumendo un prezzo di esercizio da determinarsi a partire dal prezzo medio di borsa del decennio 2011-2020, tenuto conto di eventuali successivi investimenti per interventi di ammodernamento.».


9.0.4

Calenda, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

          2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

          b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

          c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

          d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;

          e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

          f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

          g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

          3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»


9.0.5

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Istituzione Concessionaria per il management dello Spettro

          nel mercato delle comunicazioni elettroniche)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

          a) istituire la Concessionaria nazionale per la gestione dello spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche (di seguito, "Concessionaria");

          b) adeguare e coordinare la disciplina di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni, nonché ogni altra normativa vigente in materia, al fine di attribuire alla Concessionaria compiti operativi di gestione, allocazione ed amministrazione dello spettro radioelettrico secondo procedure competitive e meccanismi di condivisione dello spettro, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di concorrenza, neutralità tecnologica, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) natura e controllo pubblico: la concessionaria è costituita quale società a controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, dello Stato; è ammessa la partecipazione di soggetti privati in misura non di controllo, complessivamente non superiore al 49 per cento del capitale sociale, senza diritti di veto su materie essenziali, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; è espressamente ammessa la partecipazione, in misura non di controllo, di società wholesale only che detengono reti di comunicazione elettronica fissa; i decreti legislativi definiscono: i) i limiti alla partecipazione individuale e congiunta che escludano il controllo, anche di fatto o congiunto; ii) presìdi di separazione organizzativa e contabile; iii) obblighi di astensione nelle decisioni con effetti diretti o specifici su dette società; iv) misure per prevenire conflitti di interesse, discriminazioni e scambi informativi sensibili, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, dei poteri dell'autorità di regolazione e della disciplina sui poteri speciali;

          b) affidamento alla concessionaria, in via operativa e gestionale, delle attività di pianificazione operativa, amministrazione, gestione e allocazione dello spettro radioelettrico per usi civili, ivi incluse la predisposizione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso, la gestione dei meccanismi di condivisione dello spettro, la tenuta e l'aggiornamento delle relative banche dati; restano ferme in capo alle autorità competenti le funzioni regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento e rappresentanza internazionale;

          c) definizione di procedure di selezione pubbliche, competitive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione dei diritti d'uso, ivi inclusi, ove appropriati, meccanismi d'asta, comparative o a sportello, con criteri predeterminati di qualificazione e valutazione;

          d) previsione di meccanismi di condivisione (anche su base locale, temporale o geografica), inclusi modelli di accesso condiviso autorizzato e mercati secondari (trasferimento, cessione e locazione, anche parziale, dei diritti d'uso), soggetti ad autorizzazione e a condizioni proporzionate a tutela della concorrenza e dell'uso efficiente della risorsa;

          e) promozione dell'uso concorrenziale, efficiente e flessibile delle frequenze, favorendo tecnologie innovative, reti locali e industriali, nonché soluzioni di dynamic spectrum access, in coerenza con la pianificazione europea e internazionale;

          f) piena salvaguardia della riserva e delle priorità d'uso dello spettro per esigenze della difesa, della sicurezza nazionale, della protezione civile e dei servizi di emergenza;

          g) chiara separazione delle competenze tra Concessionaria, Ministero competente e Autorità di regolazione; definizione di strumenti di indirizzo e vigilanza governativa e di coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli Ispettorati territoriali;

          h) Piano nazionale di ripartizione delle frequenze: coordinamento delle attività della Concessionaria con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, assicurando aggiornamento periodico e coerenza con le decisioni dell'Unione europea e con gli accordi internazionali;

          i) Trasparenza e open data: pubblicità degli atti e delle procedure; istituzione e aggiornamento di un registro pubblico dei diritti d'uso, delle assegnazioni, delle condizioni tecniche, delle licenze di condivisione e dei trasferimenti;

          l) Regime economico e canoni: definizione dei criteri per corrispettivi e canoni relativi ai diritti d'uso e ai regimi di condivisione, assicurando la copertura dei costi della Concessionaria e la destinazione all'Erario dei proventi, con eventuali quote vincolate a finalità di infrastrutturazione digitale e innovazione;

          m) requisiti di onorabilità e professionalità degli organi e del management; sistemi di controllo interno, anticorruzione e trasparenza; controllo della Corte dei conti limitatamente all'impiego di risorse pubbliche;

          n) applicazione, in quanto compatibili, della normativa sui contratti pubblici, con eventuali misure di semplificazione per servizi altamente specializzati e per esigenze di sicurezza;

          o) obblighi di sicurezza, resilienza e continuità operativa, inclusi profili di cybersecurity e tutela dei dati, nel rispetto della normativa unionale e nazionale vigente;

          p) previsione di consultazioni e audizioni con gli stakeholder prima dell'adozione delle principali decisioni di allocazione e delle condizioni d'uso dello spettro;

          q) istituzione di una piattaforma informatica nazionale per la gestione e la tracciabilità dei diritti d'uso e dei regimi di condivisione, interoperabile con i sistemi delle amministrazioni competenti e con le banche dati europee;

          r) disciplina delle attività di coordinamento internazionale per la gestione delle interferenze e l'armonizzazione d'uso nelle aree di confine;

          s) individuazione di sanzioni amministrative proporzionate e dissuasive per l'inosservanza delle condizioni d'uso o delle regole di condivisione, ferma la competenza dell'autorità di regolazione per l'irrogazione e per la risoluzione delle controversie.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad apportare al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le modifiche e integrazioni necessarie, anche mediante:

          a) l'inserimento di un Capo dedicato alla concessionaria, con indicazione di natura, compiti, rapporti con le amministrazioni competenti e con l'autorità di regolazione;

          b) la disciplina dei diritti d'uso e dei regimi di condivisione dello spettro, inclusi trasferimento, sub-assegnazione e leasing, nel rispetto dei principi di cui al comma 2;

          c) l'aggiornamento delle disposizioni in tema di procedure di assegnazione e dei relativi corrispettivi;

          d) il coordinamento con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e con la normativa di settore, con abrogazione delle disposizioni incompatibili.

          4. La concessione delle attività di cui al comma 2, lettera b), è affidata alla Concessionaria con decreto del Ministro competente in materia di comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria pubblica sulle condizioni tecnico-economiche e sui livelli di servizio e previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione. L'eventuale ingresso di soci privati, ivi comprese le società di cui alla lettera a), avviene secondo procedure ad evidenza pubblica, assicurando l'assenza di controllo privato e di diritti speciali incompatibili con l'interesse pubblico e con la normativa antitrust.

          5. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi è altresì acquisito il parere della Conferenza unificata.

          6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della presente legge.

          7. Disposizioni transitorie:

          a) i diritti d'uso dello spettro già rilasciati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi restano fermi fino alla loro scadenza;

          b) le procedure di assegnazione in corso alla medesima data proseguono secondo la disciplina vigente, salvo che i decreti legislativi dispongano diversamente per garantire la continuità amministrativa;

          c) fino alla piena operatività della Concessionaria, attestata con decreto del Ministro competente, le funzioni continuano ad essere esercitate dalle amministrazioni e dagli enti attualmente competenti.

          8. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle entrate derivanti dai corrispettivi e canoni connessi all'uso dello spettro; le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».


9.0.6

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trasparenza del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi)

          1. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          "3-bis. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, incluso nel prezzo degli apparecchi e supporti di cui all'articolo 71-septies, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è evidenziato nel documento fiscale di acquisto rilasciato al momento della vendita".».


9.0.7

Lombardo

Dopo l 'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio del diritto di messa a disposizione degli artisti interpreti e artisti esecutori di fonogrammi)

          1. Dopo l'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

          "Art. 80-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 80, comma 2, lettera d), gli artisti interpreti e gli artisti esecutori, per ciascuna utilizzazione dei fonogrammi in cui sono fissate le loro prestazioni artistiche, hanno diritto alla corresponsione, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che li rappresentano, di un compenso adeguato e proporzionato a carico dei soggetti che in qualsiasi forma e modo li mettano a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

          2. Gli utilizzatori di cui al comma 1 del presente articolo adempiono nei confronti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente gli obblighi di informazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

          3. Il compenso previsto dal comma 1 non è rinunciabile né può formare oggetto di cessione e, in difetto di accordo da concludere tra gli utilizzatori di cui al medesimo comma 1 e l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente che rappresenta l'artista interprete o l'artista esecutore interessato, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»


9.0.8

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n.39)

          1. Alla legge 3 febbraio 1989, n.39 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, al comma 3:

          1) la lettera d) è soppressa;

          2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          "e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

          i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; tra i componenti della Commissione istituita presso ogni CCIAA finalizzata ad esaminare e giudicare gli aspiranti agenti d'affari in mediazione, dovranno fare parte almeno due agenti d'affari in mediazione in attività con almeno cinque anni di anzianità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

          ii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato un test finale volto ad accertare le competenze acquisite, necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione prescelta;

          b) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

          "5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 60 ore nell'arco di tre anni con un minimo di 16 ore annue come da indicazioni contenute nella norma UNI 11932:2024, pena la sospensione per sei mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione e, solo in caso di reiterazione, è prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale.

          5-quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare di cui alla sezione a) "agenti immobiliari" consente, dietro semplice richiesta, l'automatica iscrizione alla sezione d) "agenti in servizi vari" unicamente in relazione all'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione di cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili e/o patrimoni immobiliari;"

          c) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

          a) i titoli di studio universitari e le modalità di svolgimento del test finale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

          b) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL."»

          d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico."».


9.0.9

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di mediazione)

          1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa;

          b) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

          i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; tra i componenti della Commissione istituita presso ogni CCIAA finalizzata ad esaminare e giudicare gli aspiranti agenti d'affari in mediazione, dovranno fare parte almeno due agenti d'affari in mediazione in attività con almeno cinque anni di anzianità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

          ii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato un test finale volto ad accertare le competenze acquisite, necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione prescelta;»

          c) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

          «5-ter Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 60 ore nell'arco di tre anni con un minimo di 16 ore annue come da indicazioni contenute nella norma UNI 11932:2024, pena la sospensione per sei mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione e, solo in caso di reiterazione, è prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale.

          5-quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare di cui alla sezione a) "agenti immobiliari" consente, dietro semplice richiesta, l'automatica iscrizione alla sezione d) "agenti in servizi vari" unicamente in relazione all'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione di cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili e/o patrimoni immobiliari.

          5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

         a) i titoli di studio universitari e le modalità di svolgimento del test finale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

         b) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL.

          e) all'articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico.»


9.0.10

Maffoni, Fallucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di mediazione)

          1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d) e sostituire la lettera e) con la seguente: «e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

          i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; tra i componenti della Commissione istituita presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura finalizzata ad esaminare e giudicare gli aspiranti agenti d'affari in mediazione, dovranno essere presenti almeno due agenti d'affari in mediazione in attività con almeno cinque anni di anzianità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

          ii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato un test finale volto ad accertare le competenze acquisite, necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione prescelta;»

          b) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:

          "5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno sessanta ore nell'arco di tre anni con un minimo di sedici ore annue come da indicazioni contenute nella norma UNI 11932:2024, pena la sospensione per sei mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione e, solo in caso di reiterazione, sarà prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale;

          5-quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare di cui alla sezione a) "agenti immobiliari", di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 1990, n. 452, consente, nel caso in cui il mediatore ne faccia richiesta, l'automatica iscrizione alla sezione d) "agenti in servizi vari" di cui al medesimo decreto, unicamente in relazione all'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione di cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili e/o patrimoni immobiliari;"

          c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

          1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

          a) i titoli di studio universitari e le modalità di svolgimento del test finale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

          b) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.";

          d) all'articolo 5, dopo il comma 4 inserire il seguente:

          "4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a immobili e aziende è tenuto a redigere in forma scritta e a sottoscrivere un incarico, unitamente al conferente, nel quale siano definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile, nel rispetto, qualora ne ricorrano i presupposti, del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, o cessione dell'azienda, oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico.".»


9.0.11

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di mediazione)

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          "e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

1) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; tra i componenti della Commissione istituita presso ogni CCIAA finalizzata ad esaminare e giudicare gli aspiranti agenti d'affari in mediazione, fanno parte almeno due agenti d'affari in mediazione in attività con almeno cinque anni di anzianità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

2) essere in possesso di un idoneo titolo di studio che garantisca le competenze necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione prescelta;";

b) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

"5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 60 ore nell'arco di tre anni con un minimo di 16 ore annue come da indicazioni contenute nella norma UNI 11932:2024, pena la sospensione per sei mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione e, solo in caso di reiterazione, è prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale; 5-quater. l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare di cui alla sezione a) "agenti immobiliari" consente, dietro semplice richiesta, l'automatica iscrizione alla sezione d) "agenti in servizi vari" unicamente in relazione all'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione di cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili e/o patrimoni immobiliari;";

c) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

          1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

          1)  i titoli di studio universitari e le modalità di svolgimento del test finale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 2), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

          2) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL."

d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico.".»


9.0.12

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di mediazione)

          1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, apportare le seguenti modificazioni:

          a)  all'articolo 2, comma 3:

          1) la lettera d) è abrogata  

          2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

          i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; tra i componenti della Commissione istituita presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura finalizzata ad esaminare e giudicare gli aspiranti agenti d'affari in mediazione, dovranno essere presenti almeno due agenti d'affari in mediazione in attività con almeno cinque anni di anzianità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

          ii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato un test finale volto ad accertare le competenze acquisite, necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione prescelta;»;

          b)  all'articolo 3, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

          «5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno sessanta ore nell'arco di tre anni con un minimo di sedici ore annue come da indicazioni contenute nella norma UNI 11932:2024, pena la sospensione per sei mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione e, solo in caso di reiterazione, sarà prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale;

          5-quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare di cui alla sezione a) "agenti immobiliari", di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 1990, n. 452, consente, nel caso in cui il mediatore ne faccia richiesta, l'automatica iscrizione alla sezione d) "agenti in servizi vari" di cui al medesimo decreto, unicamente in relazione all'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione di cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili e/o patrimoni immobiliari;»;

          c)  dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

          1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

          a) i titoli di studio universitari e le modalità di svolgimento del test finale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

          b) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.»

          d)  all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a immobili e aziende è tenuto a redigere in forma scritta e a sottoscrivere un incarico, unitamente al conferente, nel quale siano definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile, nel rispetto, qualora ne ricorrano i presupposti, del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, o cessione dell'azienda, oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico.»


9.0.13

Lorefice, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di mediazione immobiliare)

          1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          "d) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

          i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; tra i componenti della Commissione istituita presso ogni CCIAA finalizzata ad esaminare e giudicare gli aspiranti agenti d'affari in mediazione, dovranno fare parte almeno due agenti d'affari in mediazione in attività con almeno cinque anni di anzianità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto;

          ii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato un test finale volto ad accertare le competenze acquisite, necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione prescelta.";

          b) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

          "5-ter Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 60 ore nell'arco di tre anni con un minimo di 16 ore annue come da indicazioni contenute nella norma UNI 11932:2024, pena la sospensione per sei mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione e, solo in caso di reiterazione, è prevista la cancellazione dell'iscrizione camerale.";

          c) all'articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione nel settore delle compravendite o locazioni immobiliari è tenuto a sottoscrivere un incarico scritto conferitogli dal proprietario nel quale sono definite le condizioni di vendita o locazione dell'immobile oltre all'autorizzazione a promuoverlo, nelle forme pubblicitarie concordate, e ad impostare una trattativa nel rispetto di quanto definito nell'incarico."

          d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

          1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

          a) i titoli di studio universitari e le modalità di svolgimento del test finale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

          b) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, che, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CNEL.".»


9.0.14

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proporzionalità nella decadenza dalle agevolazioni)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»


9.0.15

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».


9.0.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

          1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

          2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

          3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»


9.0.17

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

          1.  All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990 n.287, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "2-ter" sono aggiunte le seguenti parole "e 2-quater"

          b) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:" 2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica in mercati diversi da quelli in cui le imprese di cui al comma 2 agiscono ai sensi del medesimo comma 2-bis, le stesse sono tenute a rendere accessibili a imprese terze, presenti su tali diversi mercati, i medesimi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, a condizioni equivalenti a quelle già praticate per l'accesso agli stessi a società da esse partecipate o controllate operanti in tali mercati, e comunque eque e non discriminatorie, fatte salve le determinazioni delle autorità di regolazione di settore, ove applicabili"».


9.0.18

Gasparri, Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

          1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          "2-bis. Al fine di garantire la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dell'Autorità nell'esercizio del complesso delle sue competenze istituzionali, sono sempre sottratte all'accesso, anche in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli Uffici con funzione di studio o di preparazione del contenuto di atti."».


9.0.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 17 della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

          1. L'articolo 17 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Limiti in materia di concentrazione)

          1. Una operazione di concentrazione che deve essere previamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, o la cui notifica sia stata richiesta dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, a condizione che l'operazione non sia stata già perfezionata, non può essere realizzata prima che l'Autorità abbia adottato la decisione di non avviare l'istruttoria ai sensi all'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, ovvero di chiudere l'istruttoria ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della presente legge.

          2. Il divieto di cui al comma 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 7, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

          a) l'operazione di concentrazione sia stata tempestivamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

          b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione, ovvero li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dall'Autorità ai sensi del comma 3.

          3. L'Autorità, su domanda adeguatamente motivata presentata dalle imprese interessate prima della notifica o successivamente, può accordare in ogni momento una deroga al divieto di cui al comma 1. Nel decidere se accogliere tale domanda, l'Autorità tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza."».


9.0.20

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica dell'articolo 17 della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

          1. L'articolo 17, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: 

          «Art. 17.

         1. Un'operazione di concentrazione che deve essere previamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, o la cui notifica sia stata richiesta dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, a condizione che l'operazione non sia stata già perfezionata, non può essere realizzata prima che l'Autorità abbia adottato la decisione di non avviare l'istruttoria ai sensi all'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998 n. 217, ovvero di chiudere l'istruttoria ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della presente legge.

          2. Il divieto di cui al comma 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 7, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

          a) l'operazione di concentrazione sia stata tempestivamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

          b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione, ovvero li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dall'Autorità ai sensi del comma 3.

          3. L'Autorità, su domanda adeguatamente motivata presentata dalle imprese interessate prima della notifica o successivamente, può accordare in ogni momento una deroga al divieto di cui al comma 1. Nel decidere se accogliere tale domanda, l'Autorità tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza.».


9.0.21

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione)

          1. All'articolo 17 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Una operazione di concentrazione che deve essere previamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, o la cui notifica sia stata richiesta dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, a condizione che l'operazione non sia stata già perfezionata, non può essere realizzata prima che l'Autorità abbia adottato la decisione di non avviare l'istruttoria ai sensi all'articolo 16, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998 n. 217, ovvero di chiudere l'istruttoria ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della presente legge.

          2. Il divieto di cui al comma 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 7, rilevandolo da più venditori, a condizione che: a) l'operazione di concentrazione sia stata tempestivamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

          b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione, ovvero li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dall'Autorità ai sensi del comma 3.

          3. L'Autorità, su domanda adeguatamente motivata presentata dalle imprese interessate prima della notifica o successivamente, può accordare in ogni momento una deroga al divieto di cui al comma 1. Nel decidere se accogliere tale domanda, l'Autorità tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza.".»


9.0.22

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione degli scontrini)

          1. All'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: "15-bis. L'emissione dello scontrino fiscale su supporto cartaceo avviene solo se richiesta dal cliente. La registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emessi sostituisce in ogni caso la conservazione in formato cartaceo degli stessi."»


9.0.23

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione degli scontrini)

          1. All'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

          "15-bis. L'emissione dello scontrino fiscale su supporto cartaceo avviene solo se richiesta dal cliente. La registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emessi sostituisce in ogni caso la conservazione in formato cartaceo degli stessi.".»


9.0.24

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di accesso alle infrastrutture portuali)

          1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

          "5-ter. Per tutti i porti di cui all'articolo 4, comma 3, le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto, ivi inclusa l'infrastruttura di cold ironing, praticate da gestori autorizzati e concessionari sono eque, ragionevoli e non discriminano tra utilizzatori. Il concessionario o il gestore degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature e il gestore dell'infrastruttura di cold ironing, pubblicano e aggiornano tempestivamente le condizioni di servizio e le tariffe applicate sui propri siti internet, in una sezione di immediata consultazione evidenziata nella home page.".»


9.0.25

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rilascio visto di conformità per i non ordinistici)

          1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole: "delle dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4".»


9.0.26

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Rilascio del visto di conformità per i non ordinistici)

          1. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «delle dichiarazioni», sono inserite le seguenti: «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».


9.0.27

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

          1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis.

 (Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali)

          1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e promuovere la concorrenza nel settore del commercio fisico, è possibile avviare, mediante apposita Segnalazione certificata di inizio attività, attività temporanee:

          a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;

          b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati al di fuori della superficie di vendita autorizzata. La superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5 per cento della superficie lorda della struttura di vendita. In caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni.

          2. Le attività temporanee di cui al comma 1 devono essere effettuate per periodi limitati e determinati della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi. Tali attività devono occupare una superfice di vendita non superiore a 8mq, essere esercitate utilizzando strutture amovibili e garantire il transito dell'utenza.»


9.0.28

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di commercio fisico)

          1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

 (Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio)

          1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio fisico, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita - siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria -  hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al comma 2 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 percento dal settore alimentare al settore non alimentare.

          2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione, ovvero alla relativa Provincia Autonoma, recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.».


9.0.29

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di commercio fisico)

          1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio)

          1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio fisico, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita - siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria - hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al comma 2 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20% dal settore alimentare al settore non alimentare.

          2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione - ovvero alla relativa Provincia Autonoma - recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.»."


9.0.30

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di commercio fisico)

          1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio)

          1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio fisico, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita - siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria - hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al comma 2 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 per cento dal settore alimentare al settore non alimentare.

          2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione - ovvero alla relativa Provincia Autonoma - recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.".».


9.0.31

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

          1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio)

          1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio fisico, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita - siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria - hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al comma 2 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20% dal settore alimentare al settore non alimentare.

          2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione - ovvero alla relativa Provincia Autonoma - recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente."».


9.0.32

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

          1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali)

          1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e promuovere la concorrenza nel settore del commercio fisico, è possibile avviare, mediante apposita SCIA, attività temporanee:

          a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;

          b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati al di fuori della superficie di vendita autorizzata. La superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5 per cento della superficie lorda della struttura di vendita. In caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni.

          2. Le attività temporanee di cui al comma 1 devono essere effettuate per periodi limitati e determinati della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi. Tali attività devono occupare una superfice di vendita non superiore a 8mq, essere esercitate utilizzando strutture amovibili e garantire il transito dell'utenza."


9.0.33

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

          1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali)

          1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e promuovere la concorrenza nel settore del commercio fisico, è possibile avviare, mediante apposita SCIA, attività temporanee:

          a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;

          b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati al di fuori della superficie di vendita autorizzata. La superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5 per cento della superficie lorda della struttura di vendita. In caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni.

          2. Le attività temporanee di cui al comma 1 devono essere effettuate per periodi limitati e determinati della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi. Tali attività devono occupare una superfice di vendita non superiore a 8mq, essere esercitate utilizzando strutture amovibili e garantire il transito dell'utenza.".».


9.0.34

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

          1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

 (Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali)

          1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e promuovere la concorrenza nel settore del commercio fisico, è possibile avviare, mediante apposita SCIA, attività temporanee:

          a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;

          b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati al di fuori della superficie di vendita autorizzata. La superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5 per cento della superficie lorda della struttura di vendita. In caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni.

          2. Le attività temporanee di cui al comma 1 devono essere effettuate per periodi limitati e determinati della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi. Tali attività devono occupare una superfice di vendita non superiore a 8mq, essere esercitate utilizzando strutture amovibili e garantire il transito dell'utenza."


9.0.35

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Liberalizzazione dei saldi)

          1. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soppresse le parole «i periodi e la durata».


9.0.36

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamenti automatizzati di dati personali nell'ambito delle attività di "scoring")

          1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 2-octies, è inserito il seguente:

«Art. 2-octies.1

(Trattamento automatizzato di dati personali per finalità valutative dell'affidabilità e solvibilità degli interessati)

          1. Il trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, consistente  nell'elaborazione di un tasso di probabilità basato sull'applicazione di metodi o modelli matematici  e/o statistici, in ordine all'affidabilità e solvibilità dell'interessato e a un suo particolare  comportamento futuro, costituisce processo decisionale automatizzato, ai sensi e per gli effetti di cui  all'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento qualora la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un  rapporto contrattuale con l'interessato dipenda in modo decisivo da tale tasso di probabilità.

          2. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato nel rispetto delle misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato previste dal presente articolo.

          3. La decisione di cui al comma 1 non può essere basata su un trattamento automatizzato che abbia ad oggetto dati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9, paragrafo 1 o 10 del Regolamento, dati personali disponibili sui social network o relativi all'indirizzo di residenza o di domicilio dell'interessato, dati personali relativi a minorenni.

          4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento, il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate affinché i dati personali utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'elaborazione del tasso di probabilità di cui al comma 1, sulla base di un metodo matematico-statistico scientificamente riconosciuto, siano trattati esclusivamente ai fini di elaborazione del tasso di probabilità, siano esatti e aggiornati, garantendo la rettifica dei fattori che comportano inesattezze e la minimizzazione del rischio di errori; siano trattati tendendo conto dei   rischi per gli interessi e i diritti dell'interessato tra i quali i potenziali effetti discriminatori.

          5. Ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, lettera f), e 14, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento, il titolare del trattamento che elabora e utilizza i tassi di probabilità di cui al comma 1 informa l'interessato circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Regolamento, fornendo informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze, per l'interessato, di tale trattamento

          6. Il titolare del trattamento che elabora e utilizza tassi di probabilità ai sensi del comma 1 comunica, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice i dati personali dell'interessato trattati per l'elaborazione del tasso di probabilità e i criteri utilizzati, la ponderazione delle categorie di criteri, nonché l' incidenza dei singoli criteri sul tasso di probabilità e quella del tasso di probabilità ai fini del conseguimento della decisione di cui al comma 1, con le relative conseguenze per l'interessato.

          7. Rispetto alla decisione di cui al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione chiara e semplice della decisione conseguita dopo la valutazione, nonché di contestare la stessa decisione.»;

          b)  all'articolo 166, comma 2, dopo le parole: «2-octies» sono inserite le seguenti: «, 2-octies.1,».


9.0.37

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamenti automatizzati di dati personali nell'ambito delle attività di "scoring")

          1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 2-octies, è inserito il seguente:

"Art. 2-octies.1

(Trattamento automatizzato di dati personali per finalità valutative dell'affidabilità e solvibilità degli interessati)

          1. Il trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, consistente nell'elaborazione di un tasso di probabilità basato sull'applicazione di metodi o modelli matematici e/o statistici, in ordine all'affidabilità e solvibilità dell'interessato e a un suo particolare comportamento futuro, costituisce processo decisionale automatizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento qualora la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con l'interessato dipenda in modo decisivo da tale tasso di probabilità.

          2. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato nel rispetto delle misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato previste dal presente articolo.

          3. La decisione di cui al comma 1 non può essere basata su un trattamento automatizzato che abbia ad oggetto dati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9, paragrafo 1 o 10 del Regolamento, dati personali disponibili sui social network o relativi all'indirizzo di residenza o di domicilio dell'interessato, dati personali relativi a minorenni.

          4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento, il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate affinché i dati personali utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'elaborazione del tasso di probabilità di cui al comma 1, sulla base di un metodo matematico-statistico scientificamente riconosciuto, siano trattati esclusivamente ai fini di elaborazione del tasso di probabilità, siano esatti e aggiornati, garantendo la rettifica dei fattori che comportano inesattezze e la minimizzazione del rischio di errori; siano trattati tendendo conto dei rischi per gli interessi e i diritti dell'interessato tra i quali i potenziali effetti discriminatori.

          5. Ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, lettera f), e 14, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento, il titolare del trattamento che elabora e utilizza i tassi di probabilità di cui al comma 1 informa l'interessato circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Regolamento, fornendo informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze, per l'interessato, di tale trattamento.

          6. Il titolare del trattamento che elabora e utilizza tassi di probabilità ai sensi del comma 1 comunica, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice i dati personali dell'interessato trattati per l'elaborazione del tasso di probabilità e i criteri utilizzati, la ponderazione delle categorie di criteri, nonché l'incidenza dei singoli criteri sul tasso di probabilità e quella del tasso di probabilità ai fini del conseguimento della decisione di cui al comma 1, con le relative conseguenze per l'interessato.

          7. Rispetto alla decisione di cui al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione chiara e semplice della decisione conseguita dopo la valutazione, nonché di contestare la stessa decisione.";

          b) all'articolo 166, comma 2, dopo le parole: "2-octies" sono inserite le seguenti: "2-octies.1".»


9.0.38

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Semplificazione nella vendita dei giornali)

          1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".»


9.0.39

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

          1. All'articolo 143, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, la parola: «nove», è sostituita dalla seguente: «diciotto», e la parola: «tre», è sostituita dalla seguente: «cinque»;

          b) al secondo periodo, la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

          2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


9.0.40

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

          1. All'articolo 143, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

          b) al secondo periodo, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

          2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


9.0.41

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di poteri del Garante)

          1. All'articolo 154-bis, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:

          "b-bis) ispezionare, analizzare e testare, ove necessario in forma anonima, specifici beni, applicativi, prodotti e servizi, al fine di verificare la conformità dei trattamenti ad essi correlati, al Regolamento e al presente Codice".

          2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


9.0.42

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di poteri del Garante)

          1. All'articolo 154-bis, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) ispezionare, analizzare e testare, ove necessario in forma anonima, specifici beni, applicativi, prodotti e servizi, al fine di verificare la conformità dei trattamenti ad essi correlati, al Regolamento e al presente Codice».

          2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


9.0.43

Gelmetti, Ancorotti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Parità di accesso alle nuove offerte tariffarie per utenti finali di servizi di comunicazione elettronica mobili)

          1. All'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

           "1-ter. Quando un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica propone una nuova offerta tariffaria, quest'ultima deve essere resa contestualmente accessibile anche alla base clienti del medesimo fornitore con modalità trasparenti, semplici e non discriminatorie. L'adesione alle offerte di cui al presente comma da parte dell'utente finale appartenente alla base clienti del medesimo fornitore è gratuita.

           1-quater. Gli obblighi di cui al comma 1-ter del presente articolo non si applicano esclusivamente con riferimento alle offerte disciplinate dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 290/21/CONS e n. 258/18/CONS, nonché delle loro successive modificazioni.

           1-quinquies. È fatto divieto al fornitore di apportare modifiche che, anche indirettamente, ostacolino o limitino la fruizione dell'offerta di cui al comma 1-ter da parte degli utenti finali appartenenti alla base clienti del medesimo fornitore.

           1-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.".».


9.0.44

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Vendite promozionali e sottocosto)

          1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.

          2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano», sono inserite le seguenti: «, in modo unitario su tutto il territorio nazionale,».


9.0.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Vendite promozionali e sottocosto)

          1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

          2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola "disciplinano", sono inserite le seguenti: "in modo unitario su tutto il territorio nazionale".»


9.0.46

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

          1. Alla lettera f), dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».


9.0.47

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 agosto 2006, n. 223)

          1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.

          2. All'articolo 15, comma 6, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».


9.0.48

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 agosto 2006, n. 223)

          1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.»


9.0.49

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole ", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».

9.0.50

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

9.0.51

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

          1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei predetti esercizi commerciali, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Governo e le Regioni provvedono affinché siano garantite modalità concorrenziali e non discriminatorie di erogazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche e private e degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo.».


9.0.52

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)

          1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

          "Art. 18-bis. Al fine di garantire la continuità del ciclo produttivo e la stabilità delle attività di allevamento e tenuto della natura produttiva delle medesime concessioni, il termine di durata delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura è prorogato sino al 31 dicembre 2033.""


9.0.53

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concessioni marittime)

          1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente: «18-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, il termine di durata delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura è prorogato sino al 31 dicembre 2033».


9.0.54

Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

          1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate» sono sostituite dalle seguenti «almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: a) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

          b) al comma 4-bis, le parole «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti «con uno degli strumenti di pagamento elettronici».


9.0.55

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Reti di imprese)

          1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»"


9.0.56

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Reti di imprese)

          1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».


9.0.57

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali della filiera cerealicola)

          1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

          1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

          a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

          b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

          c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

          d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

          e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

          f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

          g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

          2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»


9.0.58

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi di trasparenza informativa)

          1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Salvo prova contraria, ai fini di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si presume la dipendenza economica dell'organismo di gestione collettiva nei confronti dell'utilizzatore nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di avviare le negoziazioni entro sessanta giorni dalla relativa richiesta ovvero le interrompa senza giustificato motivo ovvero non fornisca le informazioni necessarie alla conduzione in buona fede delle negoziazioni".

          2. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora la violazione degli obblighi di informazione previsti all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 84-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 sia commessa da una persona giuridica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica altresì le sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti il collegio sindacale e dei revisori legali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l'avvio del procedimento di accertamento ed irrogazione delle richiamate sanzioni.".»


9.0.59

Pogliese, Zaffini, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

          1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

          "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183, fatta eccezione per tutte le società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero, ovvero di ricerca e didattica istituzionale, ovvero istituzioni universitarie, accreditati al Servizio sanitario nazionale le cui strutture devono dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. Le strutture afferenti alle società tra professionisti non necessitano di direttore sanitario. Possono cooperare allo svolgimento dell'attività dei soci professionisti delle società tra professionisti collaboratori appartenenti alle categorie sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi esterni. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle società tra professionisti mediche e odontoiatriche. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.".


9.0.60

Damante, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

          1. Al fine di estendere l'utilizzo della piattaforma per le notifiche digitali agli operatori postali dotati delle apposite licenze, in ossequio ai principi di libera concorrenza del mercato, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del mercato postale, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

          1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in qualità di fornitore del servizio universale delle notificazioni digitali";

          2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore della piattaforma garantisce in ogni caso l'accesso agli operatori economici incaricati ai sensi della lettera i-bis);

          3) dopo la lettera i), è aggiunta, infine, la seguente:

          "i-bis) «operatore postale», l'operatore economico incaricato dall'ente committente, ovvero in sua vece dal gestore della piattaforma, ai fini dello svolgimento dei servizi postali, dotato di apposita licenza e autorizzazione.";

          b) al comma 5-bis, le parole: "il gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore postale";

          c) al comma 6, primo e secondo periodo, le parole: "il gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore postale";

          d) al comma 7, primo e secondo periodo, le parole: "dal gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "dall'operatore postale";

          e) al comma 7, quinto, sesto e decimo periodo, le parole: "il gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore postale";

          f) al comma 9, lettera b), numero 1), le parole: "al gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "all'operatore postale";

          g) al comma 11, lettera d), le parole: "il gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "L'operatore postale";

          h) al comma 12, le parole: "Il gestore della piattaforma" sono sostituite dalle seguenti: "L'operatore postale";

          i) al comma 14, le parole: "al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261" sono sostituite dalle seguenti:

          "all'operatore postale";

          l) al comma 15, dopo la lettera l-ter), è aggiunta, infine, la seguente:

          "l-quater) sono definite le Linee guida concernenti le procedure di notificazione digitale e il corretto utilizzo della piattaforma da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettera i-bis).";

          m) Il comma 20 è sostituito dal seguente: «20. Il gestore si avvale degli operatori postali, di cui alla lettera i-bis) del comma 2, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.";

          n) al comma 22-bis

          1) all'ultimo periodo, le parole: "tramite avviso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: ", tramite pubblico avviso, fermo restando il rispetto della procedura di cui alle Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, approvate con delibera ANAC n. 185 del 13 aprile 2022 e con delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022, con particolare riguardo alla previsione di un'opportuna suddivisione in lotti atta a favorire la più ampia partecipazione di tutti gli operatori, ivi incluse le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003".»


9.0.61

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione).

          1. Al fine di estendere l'utilizzo della piattaforma per le notifiche digitali agli operatori postali dotati delle apposite licenze, in ossequio ai principi di libera concorrenza del mercato, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del mercato postale, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

          1) alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "in qualità di fornitore del servizio universale delle notificazioni digitali;"

          2) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il gestore della piattaforma garantisce in ogni caso l'accesso agli operatori economici incaricati ai sensi della lettera i-bis);

          3)  dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera: «i-bis) «operatore postale», l'operatore economico incaricato dall'ente committente, ovvero in sua vece dal gestore della piattaforma, ai fini dello svolgimento dei servizi postali, dotato di apposita licenza e autorizzazione;»

          b)   al comma 5-bis, le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore postale»;

          c)  al comma 6, primo e secondo periodo, le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore postale»;

          d) al comma 7, primo e secondo periodo, le parole: «dal gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'operatore postale»;

          e)   al comma 7, quinto, sesto e decimo periodo, le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore postale»;

          f)  al comma 9, lettera b), numero 1), le parole: «al gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore postale»;

          g) al comma 11, lettera d), le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore postale»;

          h) al comma 12, le parole: «Il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore postale»;

          i)  al comma 14, le parole: «al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore postale»;

          l) al comma 15, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente: «l-quater) sono definite le Linee guida concernenti le procedure di notificazione digitale e il corretto utilizzo della piattaforma da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettera i-bis);

          m) il comma 20 è sostituito con il seguente: «20. Il gestore si avvale degli operatori postali, di cui alla lettera i-bis) del comma 2, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale."

          n)  al comma 22-bis, all'ultimo periodo, le parole: «tramite avviso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, tramite pubblico avviso, fermo restando il rispetto della procedura di cui alle Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, approvate con delibera ANAC n. 185 del 13 aprile 2022 e con delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022, con particolare riguardo alla previsione di un'opportuna suddivisione in lotti atta a favorire la più ampia partecipazione di tutti gli operatori, ivi incluse le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ".»


9.0.62

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi" sono inserite le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché"».


9.0.63

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Criterio della prevalenza per gli imprenditori agricoli in caso di calamità naturali)

          1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono inserite le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".»


9.0.64

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito energetico e del gas)

          1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:" 6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a garantire che: a) la fase di passaggio dell'utenza da un fornitore ad un altro abbia una valenza di carattere meramente tecnico e che non sia possibile in alcun caso interrompere o sovrascrivere la procedura di cambio fornitore; b) l'informazione circa la volontà del cliente di procedere ad un cambio fornitore, notificata con risoluzione contrattuale da parte del Sistema Informativo Integrato al fornitore uscente, non possa essere utilizzata da parte di quest'ultimo per contattare il cliente durante il processo di cambio fornitore a qualsiasi titolo, neanche per segnalare eventuali anomalie.»


9.0.65

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)

          1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "relativi albi professionali" sono inserite le seguenti "nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che abbiano stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

          2. Agli eventuali oneri economici, in caso di sanzioni per inadempimento oltre i termini a carico dei professionisti di cui al precedente comma, si fa fronte mediante copertura assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, regolamentata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»


9.0.66

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)

          1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a) dopo le parole: «relativi albi professionali», sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che abbiano stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

          2. Agli eventuali oneri economici, in caso di sanzioni per inadempimento oltre i termini a carico dei professionisti di cui al precedente comma, si fa fronte mediante copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.».


9.0.67

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Criterio della prevalenza per gli imprenditori agricoli in caso di calamità naturali)

          1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".


9.0.68

Paita, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

          1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

          2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.

          3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:

          a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:

          1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

          2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;

          b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

          c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;

          d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

          4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo di compensazione per i concessionari uscenti», con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 11, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 4.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2026, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»


9.0.69

Calenda, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trasparenza dei canoni delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

          1. I titolari delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono tenuti a rendere pubbliche, presso una apposita sezione del sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy, predisposto entro un mese dall'approvazione della presente legge, il canone corrisposto e il reddito di impresa registrati, per ciascun anno di esercizio, a partire dal 1° gennaio 2010.».


9.0.70

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizione in materia di concessioni demaniali marittime)

          1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, si interpreta nel senso che le procedura selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento sono validamente svolte ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a condizione che l'istanza di parte sia stata pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente concedente in linea con l'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti come stabilito nella sentenza C-348/22 del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia».


9.0.71

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

          1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano, per ciascun  affidamento di cui al primo periodo, la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa di cui all'articolo 23, comma 4.".»


9.0.72

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di auto-organizzazione amministrativa)

          1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano, per ciascun affidamento di cui al primo periodo, la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa di cui all'articolo 23, comma 4.»


9.0.73

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di rotazione degli affidamenti)

          1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: "aggiudicazione di un appalto" sono inserite le seguenti: "o all'operatore economico invitato e non aggiudicatario del precedente affidamento e";

          b) al comma 3:

          1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da individuare in apposito regolamento";

          2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "è vietata la determinazione artificiosa dell'importo dell'affidamento per farlo ricadere in una differente fascia";

          c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          "4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché, con riguardo al contraente uscente, in presenza di accurata esecuzione del precedente contratto, l'operatore economico invitato e non aggiudicatario del precedente affidamento e il contraente uscente possono essere reinvitati o essere individuati quale affidatario diretti.

          4-bis. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.".»


9.0.74

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

          1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, dopo le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63", sono inserite le seguenti: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Parte IV del presente Libro";

          b) alla lettera a), dopo le parole: "albi istituiti dalla stazione appaltante", sono inserite le seguenti: ", e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente";

          c) alla lettera b), dopo le parole: "albi istituiti dalla stazione appaltante", sono inserite le seguenti: ", e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente";

          d) alla lettera d), le parole: ", salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro" sono soppresse.»


9.0.75 (Testo corretto)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di procedure per l'affidamento)

          1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

         a) all'alinea, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63», sono inserite le seguenti: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro»;

        b) alla lettera a), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

        c) alla lettera b), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

        d) alla lettera d), le parole: « salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro» sono soppresse.»


9.0.75

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di procedure per l'affidamento)

          1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

         a) all'alinea, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63», sono inserite le seguenti: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro»;

        b) alla lettera a), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

        c) alla lettera b), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

        d) alla lettera d), dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63», sono inserite le seguenti: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro».


9.0.76

Zambito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di Accordi quadro)

          1. All'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La centrale di committenza o la stazione appaltante può derogare alla graduatoria e alla percentualizzazione delle quote assegnate agli aggiudicatari, laddove sussistano motivate ragioni cliniche, in risposta a specifiche esigenze di salute che non possono essere vincolate.».


9.0.77

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di cause di esclusione automatica)

          1. All'articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'amministratore di fatto», sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo».


9.0.78

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

          1. All'articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "dell'amministratore di fatto" sono sostituite dalle seguenti: "del titolare effettivo".»


9.0.79

Bergesio, Murelli, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di avvalimento negli appalti di forniture a tutela della produzione italiana ed europea)

          1. All'articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di forniture senza posa in opera le stazioni appaltanti indicano, nei documenti di gara, talune fasi essenziali di lavorazione che dovranno essere direttamente svolte dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. In ogni caso il concorrente deve adempiere direttamente ad una o più fasi produttive.»


9.0.80

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

          1. All'articolo 108, comma 7, sesto periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», sono aggiunte dalle seguenti: «o con mezzi di prova equivalenti».


9.0.81

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di procedura di affidamento)

          1. All'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il diritto di prelazione di cui al primo periodo non può essere esercitato nell'ipotesi in cui il punteggio riportato dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario evidenzi, secondo i criteri definiti dall'ANAC con proprio atto, una significativa differenza, in termini percentuali, rispetto al punteggio conseguito dall'offerta tecnica del promotore; in tal caso è comunque assicurata al promotore la rifusione delle spese sostenute per l'elaborazione della proposta progettuale.».


9.0.82

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

          1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è soppresso.».


9.0.83

Calenda, Lombardo

 

          Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

          1.  L'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, è soppresso.».


9.0.84

Maffoni, Pogliese

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

          1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole "ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".


9.0.85

Fregolent

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

          1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole «ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».


9.0.86

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

          1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: "ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".


9.0.87

Durnwalder, Patton

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

          1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 le parole: "ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".».


9.0.88

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

          1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2026";

          b) al comma 10, le parole: "31 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";

          c) al comma 13, le parole: "31 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";

          d) il comma 21, è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025, 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 70 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 derivanti dai commi da 1 a 15 e a euro 63.000.000 per l'anno 2024 derivanti dai commi 16, 19 e 20, mediante la nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia;

          b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.89

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Estensione del patrocinio ai non ordinistici)

          1. All'articolo 57, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono aggiunte in fine le seguenti parole «, nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».


9.0.90

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione patrocinio ai non ordinistici)

          1. A seguito della direttiva UE 958 del 28 giugno 2028, al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, articolo 57, comma 3, alla lettera d) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4".»


9.0.91

Nastri, Ancorotti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ampliamento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di dehors)

          1. Alla legge 16 dicembre 2024 n. 193, articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, dopo le parole: «di pubblico esercizio» sono inserite le seguenti: «, nonché alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita,»;

          b) al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e».


9.0.92

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ampliamento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di dehors)

          1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «di pubblico esercizio» sono inserite le seguenti: «, nonché alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita,»;

          b) al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e».


9.0.93

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ampliamento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di dehors)

          1. Alla legge 16 dicembre 2024 n. 193, articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, dopo le parole: "di pubblico esercizio" sono inserite le seguenti: ", nonché alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita,";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e".».


9.0.94

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ampliamento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici per l'installazione di dehors)

          1. Alla legge 16 dicembre 2024 n. 193, articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, dopo le parole: «di pubblico esercizio» sono inserite le seguenti: «, nonché alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita,»;

          b) al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e».


9.0.95

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193)

          1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "pubblico esercizio" sono inserite le seguenti: "e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita";

          b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e".»


9.0.96

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193)

          1. All'articolo 26, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, la lettera c) è soppressa.»


9.0.97

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

          1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, del Consiglio di Stato, sez. I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».


9.0.98

Calenda, Lombardo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Introduzione del tassametro fiscale)

          1. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:

          a) il numero di licenza del taxi;

          b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;

          c) l'importo totale addebitato al cliente;

          d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

          2. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.
3. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.
5. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.


9.0.99

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)

          1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento. Il suddetto decreto ministeriale n. 127 non si applica altresì ai rifiuti elencati in tale Allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, di conseguenza le autorizzazioni restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio sia in fase di rinnovo o riesame, dall'applicazione del medesimo Regolamento, e le relative operazioni di recupero restano disciplinate dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, in alternativa all'esecuzione dei test chimici, è possibile utilizzare anche i test ecotossicologici in quanto prevalenti e più cautelativi rispetto ai predetti test chimici poiché consentono di valutare l'intero effetto ambientale della sostanza o prodotto recuperato e immesso nell'ambiente, così come riconosciuto dai Regolamenti Comunitari relativi ai prodotti da costruzione, Regolamento UE n. 305/2011 e Regolamento UE n. 2024/3110, che richiamano i metodi internazionalmente riconosciuti e come previsti dai Regolamenti Comunitari n. 1907/2006 "REACH" e n. 1272/2008 "CLP".».


9.0.100

Ancorotti, Maffoni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Vendita articoli di abbigliamento e articoli tessili per la casa da parte di piattaforme di commercio elettronico extra-UE)

          1. Fino alla sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 178-quater comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolare di una piattaforma di commercio elettronico, come definita all'art. 3, lett. i) del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, che, mediante un contratto a distanza, come definito nell'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vende o cede a qualsiasi titolo abbigliamento, calzature e accessori, nonché articoli tessili per la casa, è soggetto al regime di responsabilità estesa del produttore, ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera g-bis) e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se la consegna del bene avviene sul territorio della Repubblica italiana. A tal fine il soggetto obbligato designa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una persona giuridica o fisica stabilita nel territorio della Repubblica italiana quale rappresentante autorizzato responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore sul territorio nazionale.

          2. La designazione di cui al comma 1 è comunicata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero può inibire gli effetti della designazione se ritiene che la persona giuridica o fisica designata sia sprovvista dei mezzi finanziari, organizzativi o strumentali per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.


9.0.101

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misurazione audience pubblicitaria piattaforme online)

          1. I sistemi di misurazione dell'audience, adottati dalla grandi piattaforme online definite VLOP o VLOSE dalla Commissione europea, per la pubblicità online raccolta sul territorio italiano, sono elaborati da fornitori terzi indipendenti che garantiscono che i loro sistemi di misurazione dell'audience e la metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (Regolamento europeo sulla libertà dei media).

          2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943, i fornitori indipendenti di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebito ritardo e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli operatori pubblicitari, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e operatori pubblicitari, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. I fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari garantiscono che la metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience e la sua modalità di applicazione siano sottoposte ad audit indipendenti una volta all'anno. Su richiesta di un fornitore di servizi di media, i fornitori di un sistema di misurazione dell'audience proprietari gli forniscono informazioni sui risultati della misurazione dell'audience, compresi dati non aggregati, che si riferiscono ai contenuti mediatici e servizi di media di tale fornitore di servizi di media.

          3. Le presenti disposizioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy e di applicazione del Regolamento europeo sulla libertà dei media.

          4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni emana apposito regolamento.

          5. Dalle presenti disposizioni non derivano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.».


9.0.102

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Trasparenza inserzionismo e attività di influencer nelle piattaforme online)

  1. Gli utenti delle grandi piattaforme online definite VLOP o VLOSE dalla Commissione europea che pubblichino contenuti pubblicitari o per i quali pagano una inserzione alle piattaforme, ovvero sia sottoscrittori di contratti con soggetti terzi per la pubblicazione di contenuti, a qualsiasi titolo, sono tenuti a dichiararlo alla piattaforma che li ospita, specificando la natura e la finalità del contratto sottoscritto con soggetti terzi o, in ogni caso, del pagamento.

  2. Le piattaforme di cui al primo comma sono tenute a segnalare con apposita etichetta agli utenti che il contenuto pubblicato è stato oggetto di sponsorizzazione, indicando una apposita pagina dalla quale si evinca con chiarezza la provenienza del pagamento e la natura pubblicitaria dello stesso.

  3. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, emana apposito regolamento, ivi incluso il presidio danzionatorio nei confronti degli utenti e delle piattaforme di cui al primo comma.

  4. Le presenti disposizioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy e di applicazione del Regolamento europeo sulla libertà dei media.

  5. Dalle presenti disposizioni non derivano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.».


9.0.103

Calenda, Lombardo

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Termine per l'esercizio delle centrali a carbone per la produzione di energia elettrica)

          1. Il termine per l'attività delle centrali a carbone attualmente in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.».


9.0.104

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Sviluppo concorrenziale di modelli di AI agentica)

          1. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito agli effetti prodotti sui mercati interessati dallo sviluppo verticalmente integrato di prodotti di Intelligenza artificiale generativa LLM (Large Language Models) da parte di grandi piattaforme online classificate come VLOP o VLOSE dalla Commissione europea,  con particolare riferimento allo sviluppo del mercato di modelli di AI agentica (Agentic AI) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati interessati, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi:

          a) la struttura del mercato dei modelli di AI agentica;

          b) le modalità di raccolta dei dati;

          c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti per lo sviluppo di AI agentica;

          d) il rifiuto a inserire nella propria piattaforma modelli alternativi di AI agentica;

          e) il rifiuto di condividere dati utilizzati nei modelli proprietari con modelli alternativi;

          f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori.

          Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

          2. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

          3. Dalle presenti disposizioni non derivano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.».


9.0.105

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Recepimento del principio di libero accesso alle infrastrutture portuali)

          1. Al fine di recepire il principio di libero accesso alle infrastrutture portuali, individuato nel Regolamento (UE) n. 352 del 2017, e garantire la trasparenza delle condizioni di servizio e delle tariffe applicate, dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: « Art. 5-ter - Per tutti i porti di cui all'articolo 4, comma 3, le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto, ivi inclusa l'infrastruttura di cold ironing, praticate da gestori autorizzati e concessionari sono eque, ragionevoli e non discriminano tra utilizzatori. Il concessionario o il gestore degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature e il gestore dell'infrastruttura di cold ironing, pubblicano e aggiornano tempestivamente le condizioni di servizio e le tariffe applicate sui propri siti internet, in una sezione di immediata consultazione evidenziata nella home page».


9.0.106

Zullo, Ancorotti

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Obblighi fiscali delle imprese extra-UE che esercitano attività di commercio elettronico in Italia)

          1. Le imprese aventi sede legale in Stati non appartenenti all'Unione europea, che effettuano vendite di beni tramite piattaforme di commercio elettronico a favore di consumatori situati nel territorio italiano, sono tenute, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 37-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

          2. Al fine di garantire la parità concorrenziale con gli operatori economici stabiliti nel territorio nazionale e nell'Unione europea, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al registro telematico nazionale delle imprese esercenti commercio elettronico, istituito presso l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo agli obblighi dichiarativi, alla tracciabilità dei pagamenti e ai controlli fiscali.

          4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

          5. In caso di mancata iscrizione al registro telematico nazionale di cui al comma 2, ovvero di omesso o insufficiente versamento dell'imposta sui servizi digitali di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché, nei casi più gravi, la sospensione temporanea dell'attività di commercio elettronico sul territorio nazionale, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.


9.0.107

Martella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici)

          1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.».


9.0.108

Pogliese, Maffoni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Nuovi criteri di ripartizione dei contributi per le emittenti radiofoniche comunitarie)

          1. Al fine di assicurare il corretto dispiegarsi del principio di concorrenza nel settore delle emittenti radiofoniche comunitarie l'ammontare annuo dello stanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 è ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

          2. Le emittenti televisive comunitarie in regola con il versamento dei contributi previdenziali sono ammesse ad usufruire dei contributi a condizione che: a) abbiano almeno 1 dipendente al momento della presentazione della domanda per l'anno 2026; b) abbiano almeno 1 dipendente occupato da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda per l'anno 2027; c) abbiano almeno 1 dipendente occupato da almeno 2 anni a partire dalla domanda di presentazione della domanda per l'anno 2028.

          3. Ai fini del calcolo della verifica del criterio di ammissione e della determinazione del punteggio si tiene in considerazione per l' anno 2027 il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2028 si tiene in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda

          4. Ogni emittente televisiva a carattere comunitario, potrà presentare domanda per un marchio o palinsesto diffuso da almeno un anno alla data di scadenza della presentazione della domanda e per un numero massimo complessivo di tre marchi/palinsesti.

          5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, ogni emittente televisiva a carattere comunitario potrà richiedere il contributo per ogni marchio o palinsesto per un'unica area tecnica, purché utilizzi almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva ai fini della diffusione del proprio marchio/palinsesto e si impegni a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.


9.0.109

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in favore dei consumatori per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

          1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


9.0.110

Maffoni, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

          1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle sole attività riconducibili alla certificazione documentale, disbrigo pratiche amministrative e informative già previste dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con esclusone in ogni caso delle agenzie per il recupero crediti, delle agenzie di pubblici incanti, delle agenzie matrimoniali e delle agenzie di pubbliche relazioni, purché esercitate dal titolare di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto regolarmente autorizzata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ed, in particolare, dall'articolo 16 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773».


9.0.111

Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Legge annuale per il digitale)

          1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.

          2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:

          a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

          b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;

          c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;

          d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

          e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

          f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

          g) promuovere il commercio elettronico equo;

          h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

          3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

          4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

          a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

          b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;

          c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

          d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

          e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;

          f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

          5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

          b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

          c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;

          d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».


9.0.112

Trevisi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. La richiesta di autoesclusione dal gioco a distanza, di cui all'articolo 24, comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009, n. 88, può essere effettuata dal singolo utente anche in modo parziale per uno o più giochi.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni mettono a disposizione degli utenti, sulle proprie piattaforme online, strumenti per la richiesta parziale di autoesclusione dal gioco a distanza.»

9.0.113

Trevisi, Paroli, Damiani

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indicizzazione offerte operatori di comunicazione elettronica)

          1. I contratti per adesione stipulati con gli operatori di comunicazione elettronica possono prevedere una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, in misura corrispondente all'aumento dell'indice annuale dei prezzi al consumo, eventualmente incrementato di un coefficiente predeterminato e reso noto all'utente prima della sottoscrizione del contratto.

          2. Il valore del coefficiente di maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo non può essere superiore ad un valore massimo, definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, l'Autorità determina anche le modalità di adeguamento dei prezzi e le misure di garanzia per le fasce di utenza meritevoli di speciale tutela.

          3. L'adeguamento dei prezzi può essere effettuato non più di una volta l'anno ed ha effetto sui prezzi applicabili per i successivi 12 mesi. Gli operatori forniscono agli utenti finali, con modalità definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'informativa trasparente e completa in merito all'adeguamento dei prezzi contrattualmente previsto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di prevista applicazione.

          4. I prezzi applicati in virtù di una clausola di adeguamento automatico non possono essere oggetto, limitatamente al periodo di validità degli stessi, di proposte di modifica unilaterale da parte degli operatori, fatto salvo il caso dell'applicazione di condizioni di maggior favore per l'utente.

          5. La variazione dei prezzi, in applicazione di una clausola di adeguamento automatico prevista nel contratto accettato dall'utente, non costituisce modifica delle condizioni contrattuali.

          6. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non siano stati oggetto di proposte di variazione unilaterale delle condizioni economiche nei precedenti dodici mesi, possono essere modificati dalla previsione di una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 98-septiesdecies, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».


9.0.114

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

          1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi, o di altra tecnologia, i cui standard minimi di connettività siano inferiori a quelli richiesti dal Piano "Italia a 1 Giga" nonché ai requisiti minimi degli obiettivi europei al 2030 per le reti ad alta capacità (VHCN).».


9.0.115

Sigismondi, Fallucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          " Articolo 9-bis

           (Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia)

  1. Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri con cui gli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale devono trasmettere e comunicare all'Autorità i margini di profitto, distinti per segmento di attività, con particolare riferimento alla vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas.

  2. Le informazioni pubblicate, oggetto del provvedimento di cui al primo comma, devono includere indicatori espressi in forma percentuale che evidenzino la marginalità applicata alle diverse offerte commerciali che esplicitino almeno:

a) il margine medio lordo delle offerte rivolte alle nuove acquisizioni comprensivo, ai fini del calcolo della media, delle proposte rivolte a clienti cessati che, dopo aver trasferito la propria fornitura ad altro operatore, sono destinatari di proposte volte alla riattivazione del rapporto contrattuale cosiddette offerte "win-back";

b) il margine medio lordo delle offerte applicate ai clienti in fornitura da almeno dodici mesi, ovvero ai clienti in portafoglio.

L'ARERA deve fornire specifiche indicazioni per assicurare la confrontabilità dei dati forniti dagli operatori, anche tramite la definizione di specifiche formule di calcolo dei margini percentuali.

  1. La frequenza di rendicontazione, non inferiore ai sei mesi, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo sono definiti dal medesimo provvedimento dell'ARERA di cui al primo comma, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni. La documentazione trasmessa deve essere resa pubblica sul sito dell'ARERA ed inserita all'interno della relazione annuale.

  2. L'ARERA è altresì autorizzata a prevedere misure di controlli e sanzioni nei confronti degli operatori che non adempiano agli obblighi di trasparenza di cui al presente articolo."


9.0.116

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia)

  1. Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri con cui gli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale dovranno trasmettere e comunicare all'Autorità i margini di profitto, distinti per segmento di attività, con particolare riferimento alla vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas.
  2. Le informazioni pubblicate, oggetto del provvedimento di cui al primo comma, devono includere indicatori espressi in forma percentuale che evidenzino la marginalità applicata alle diverse offerte commerciali che esplicitino almeno:

          a) il margine medio lordo delle offerte rivolte alle nuove acquisizioni comprensivo, ai fini del calcolo della media, delle proposte rivolte a clienti cessati che, dopo aver trasferito la propria fornitura ad altro operatore, sono destinatari di proposte volte alla riattivazione del rapporto contrattuale (cosiddette offerte "win-back");

          b) il margine medio lordo delle offerte applicate ai clienti in fornitura da almeno dodici mesi, ovvero ai clienti in portafoglio.

          L'ARERA dovrà fornire specifiche indicazioni per assicurare la confrontabilità dei dati forniti dagli operatori, anche tramite la definizione di specifiche formule di calcolo dei margini percentuali.

  1. La frequenza di rendicontazione, non inferiore ai sei mesi, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo sono definiti dal medesimo provvedimento dell'ARERA di cui al primo comma, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni. La documentazione trasmessa dovrà essere resa pubblica sul sito dell'ARERA ed inserita all'interno della relazione annuale.
  2. L'ARERA è altresì autorizzata a prevedere misure di controlli e sanzioni nei confronti degli operatori che non adempiano agli obblighi di trasparenza di cui al presente articolo.»

9.0.117

Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di mancato ricollocamento al lavoro)

          1 Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle Regioni coinvolte, un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili in favore dei lavoratori licenziati a seguito della cessazione di attività o della dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more dell'attuazione di processi di reindustrializzazione ovvero di nuove progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da Enti Locali, e che abbiano integralmente fruito del trattamento di disoccupazione NASpI.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative delle disposizioni di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


9.0.118

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di attività agricole)

          1. Al fine di consentire un più efficiente esercizio delle attività agricole anche con riferimento all'impiego delle risorse umane, all'articolo 2139 del codice civile le parole: «secondo gli usi» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135.»"


9.0.119

Nocco, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura)

  1. Alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, anche costituite in forma individuale, per l'esercizio delle attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applica il canone a titolo ricognitorio di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.".

9.0.120

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato, ai fini dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

          1. Le modalità di svolgimento del periodo di pratica, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono disciplinate dal presente articolo.

          2. Il periodo di praticantato è stabilito in dodici mesi. Il periodo di pratica deve essere di almeno dodici mesi continuativi, accompagnato dal conseguimento dell'attestato di frequenza del previsto corso di formazione professionale, che può essere svolto precedentemente o contestualmente a tale periodo, secondo le modalità di cui al comma 13 del presente articolo.

          3. Il praticante sceglie la Sezione di interesse e può svolgere il praticantato presso uno o più soggetti ospitanti della stessa Sezione o di Sezioni affini (agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, oppure agenti merceologici e agenti in servizi vari).

          4. Il praticantato non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche se part time od occasionale ed è svolto a titolo oneroso, sotto forma di rimborso spese a carico del soggetto ospitante, con prevalente finalità formativa.

          5. Il praticantato può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato o autonomo, purché nel rispetto delle relative normative e purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

          6. Il praticantato deve essere svolto con diligenza, assiduità e frequenza atte a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della professione di Agente di affari in mediazione. In particolare, la pratica deve essere svolta, mediamente, per almeno 240 ore a quadrimestre durante il normale orario di attività presso il soggetto ospitante e sotto la sua diretta supervisione, in modo tale da garantire la partecipazione del praticante allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Agente di affari in mediazione.

          7. La supervisione del praticantato può essere assegnata esclusivamente ad una persona fisica (tutor) iscritta quale Agente di affari in mediazione nel RI o nel REA da almeno tre anni, che operi con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria o quale preposto all'attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 e non sottoposto nel medesimo periodo ai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

          8. Il soggetto ospitante rilascia, mediante il tutor incaricato, un'attestazione al compimento di ogni quadrimestre, secondo il modello stabilito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comma 13, concernente l'esperienza acquisita dal praticante. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.

          9. Il soggetto ospitante rilascia un'attestazione finale al compimento del periodo di praticantato, secondo il modello stabilito con concernente l'esperienza acquisita dal praticante, ed esprimendo un parere finale circa l'attitudine a svolgere la professione di mediatore. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.

          10. Lo svolgimento del praticantato può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l'impedimento alla frequenza. In tali casi il praticantato si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi.

          11. Se il praticantato si svolge presso un soggetto ospitante residente in provincia diversa da quella di residenza del praticante, la comunicazione deve essere effettuata anche alla CCIAA di detta provincia.

          12. Il soggetto ospitante può ammettere contemporaneamente nella propria attività solo un praticante per ogni singolo tutor assegnato e, per ogni unità locale, al massimo cinque praticanti.

          13. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, di cui al comma 1, in conformità alle "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" (24/30/CR06/C17-C), della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, nonché dei modelli standard di attestazione delle competenze di cui al comma 7.

          14. Presso ciascuna CCIAA è tenuto un registro dei praticanti, da costituirsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, nel quale sono iscritti coloro i quali svolgono, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di agente di affari in mediazione, un periodo di pratica di almeno dodici mesi.

          15. Le CCIAA promuovono e sostengono la disponibilità degli agenti d'affari in mediazione iscritti (di seguito, soggetto ospitante) ad accogliere e formare coloro che intendono svolgere il periodo di pratica per l'accesso alla professione (di seguito praticanti), sotto la necessaria supervisione di un agente di affari in mediazione iscritto (di seguito tutor) che può essere il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società ospitante ovvero un loro preposto all'attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011.

          16. La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata alla CCIAA nella cui provincia i richiedenti, cittadini italiani, cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, hanno la residenza e deve essere corredata da:

          a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;

          b) dichiarazione sostitutiva del titolo di studio;

          c) dichiarazione del soggetto ospitante che attesti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), f), comma 3, dell'articolo 2 della legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e l'ammissione alla pratica presso la propria attività professionale, nonché il numero complessivo di praticanti presenti nell'attività;

          d) documentazione comprovante la stipula di una polizza assicurativa circa la responsabilità civile verso i terzi, a copertura anche di eventuali rischi del praticante, che il soggetto ospitante dovrà stipulare a sua cura e spese, anche mediante integrazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti prevista dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

          e) pagamento dei diritti di segreteria.

          17. Per ciascun praticante la CCIAA predispone un fascicolo, nel quale vanno indicate le generalità complete dell'iscritto, il titolo di studio posseduto, la data di inizio e conclusione del praticantato, l'indicazione dei soggetti ospitanti presso i quali il praticantato viene svolto, precisando la relativa Sezione di iscrizione del praticante, il superamento dei test a conclusione dei corsi di formazione di cui al comma 13, e il conseguimento del relativo attestato di frequenza e profitto, l'indicazione di eventuali fatti modificativi delle modalità di svolgimento del praticantato, la data e i motivi della cancellazione dal registro.

          18. Nello stesso fascicolo, con trasmissione a cura del praticante, sono conservati l'attestato di frequenza e profitto del corso di cui al comma 13, nonché le attestazioni di cui ai commi 8 e 9.

          19. La CCIAA competente per territorio attua la vigilanza sull'effettivo svolgimento del praticantato attraverso l'acquisizione delle attestazioni sopra citate. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di praticantato non effettivamente svolti, la CCIAA, sentite le parti, dispone la cancellazione del praticante dal registro e segnala i fatti per l'avvio del formale procedimento disciplinare nei confronti del mediatore, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

          20. Conclusi i dodici mesi di praticantato convalidati dal soggetto ospitante, ed ottenuto l'attestato di frequenza e profitto, previo superamento dell'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989 il praticante può presentare istanza presso la CCIAA competente per territorio per l'iscrizione nel RI o REA degli agenti di affari in mediazione. Il funzionario competente della CCIAA, alla presenza del praticante e del soggetto ospitante, effettua una verifica documentale e in caso di esito positivo iscrive il praticante nel ramo di mediazione prescelto.».


9.0.121

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato, ai fini dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

          1. Le modalità di svolgimento del periodo di pratica, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono disciplinate come segue:

          a)  il periodo di praticantato è stabilito in dodici mesi. Il periodo di pratica deve essere di almeno dodici mesi continuativi, accompagnato dal conseguimento dell'attestato di frequenza del previsto corso di formazione professionale, che può essere svolto precedentemente o contestualmente a tale periodo, secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo;

          b) il praticante sceglie la Sezione di interesse e può svolgere il praticantato presso uno o più soggetti ospitanti della stessa Sezione o di Sezioni affini (agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, oppure agenti merceologici e agenti in servizi vari).

          c) il praticantato non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche se part time od occasionale ed è svolto a titolo oneroso, sotto forma di rimborso spese a carico del soggetto ospitante, con prevalente finalità formativa.

          d) il praticantato può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato o autonomo, purché nel rispetto delle relative normative e purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

          e) il praticantato deve essere svolto con diligenza, assiduità e frequenza atte a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della professione di Agente di affari in mediazione. In particolare, la pratica deve essere svolta, mediamente, per almeno 240 ore a quadrimestre durante il normale orario di attività presso il soggetto ospitante e sotto la sua diretta supervisione, in modo tale da garantire la partecipazione del praticante allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Agente di affari in mediazione.

          f) la supervisione del praticantato può essere assegnata esclusivamente ad una persona fisica (tutor) iscritta quale Agente di affari in mediazione nel RI o nel REA da almeno tre anni, che operi con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria o quale preposto all'attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 e non sottoposto nel medesimo periodo ai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

          g)  il soggetto ospitante rilascia, mediante il tutor incaricato, un'attestazione al compimento di ogni quadrimestre, secondo il modello stabilito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comma 12, concernente l'esperienza acquisita dal praticante. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.

          h) il soggetto ospitante rilascia un'attestazione finale al compimento del periodo di praticantato, secondo il modello stabilito con concernente l'esperienza acquisita dal praticante, ed esprimendo un parere finale circa l'attitudine a svolgere la professione di mediatore. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.

          i)  lo svolgimento del praticantato può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l'impedimento alla frequenza. In tali casi il praticantato si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi.

          l) se il praticantato si svolge presso un soggetto ospitante residente in provincia diversa da quella di residenza del praticante, la comunicazione deve essere effettuata anche alla CCIAA di detta provincia.

          m) il soggetto ospitante può ammettere contemporaneamente nella propria attività solo un praticante per ogni singolo tutor assegnato e, per ogni unità locale, al massimo cinque praticanti.

          n) con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, di cui al comma 1, in conformità alle "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" (24/30/CR06/C17-C), della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, nonché dei modelli standard di attestazione delle competenze di cui alla lettera g).

          o) presso ciascuna CCIAA è tenuto un registro dei praticanti, da costituirsi entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, nel quale sono iscritti coloro i quali svolgono, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di agente di affari in mediazione, un periodo di pratica di almeno dodici mesi.

          p) le CCIAA promuovono e sostengono la disponibilità degli agenti d'affari in mediazione iscritti (di seguito, soggetto ospitante) ad accogliere e formare coloro che intendono svolgere il periodo di pratica per l'accesso alla professione (di seguito praticanti), sotto la necessaria supervisione di un agente di affari in mediazione iscritto (di seguito tutor) che può essere il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società ospitante ovvero un loro preposto all'attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del  26 ottobre 2011.

          q) la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata alla CCIAA nella cui provincia i richiedenti, cittadini italiani, cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, hanno la residenza e deve essere corredata da:

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
  2. dichiarazione sostitutiva del titolo di studio;
  3. dichiarazione del soggetto ospitante che attesti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), f), comma 3, dell'articolo 2 della legge del 3 febbraio 1989, n. 39 e l'ammissione alla pratica presso la propria attività professionale, nonché il numero complessivo di praticanti presenti nell'attività;
  4. documentazione comprovante la stipula di una polizza assicurativa circa la responsabilità civile verso i terzi, a copertura anche di eventuali rischi del praticante, che il soggetto ospitante dovrà stipulare a sua cura e spese, anche mediante integrazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti prevista dall'art. 3, comma 5 bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
  5. pagamento dei diritti di segreteria.

          r) per ciascun praticante la CCIAA predispone un fascicolo, nel quale vanno indicate le generalità complete dell'iscritto, il titolo di studio posseduto, la data di inizio e conclusione del praticantato, l'indicazione dei soggetti ospitanti presso i quali il praticantato viene svolto, precisando la relativa Sezione di iscrizione del praticante, il superamento dei test a conclusione dei corsi di formazione di cui al comma 12 della presente lettera, e il conseguimento del relativo attestato di frequenza e profitto, l'indicazione di eventuali fatti modificativi delle modalità di svolgimento del praticantato, la data e i motivi della cancellazione dal registro.

          s) nello stesso fascicolo, con trasmissione a cura del praticante, sono conservati l'attestato di frequenza e profitto del corso di cui al comma 12 della presente lettera, nonché le attestazioni di cui ai commi 7 e 8 della presente lettera.

          t) la CCIAA competente per territorio attua la vigilanza sull'effettivo svolgimento del praticantato attraverso l'acquisizione delle attestazioni sopra citate. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di praticantato non effettivamente svolti, la CCIAA, sentite le parti, dispone la cancellazione del praticante dal registro e segnala i fatti per l'avvio del formale procedimento disciplinare nei confronti del mediatore, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

          v) conclusi i dodici mesi di praticantato convalidati dal soggetto ospitante, ed ottenuto l'attestato di frequenza e profitto, previo superamento dell'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante di cui alla lettera e) dell'articolo 2, comma 3, della legge del 3 febbraio 1989, n. 39 il praticante può presentare istanza presso la CCIAA competente per territorio per l'iscrizione nel RI o REA degli agenti di affari in mediazione. Il funzionario competente della CCIAA, alla presenza del praticante e del soggetto ospitante, effettua una verifica documentale e in caso di esito positivo iscrive il praticante nel ramo di mediazione prescelto».


9.0.122

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato, ai fini dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

          1. Le modalità di svolgimento del periodo di pratica, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono disciplinate come segue:

1. Il periodo di praticantato è stabilito in dodici mesi. Il periodo di pratica deve essere di almeno dodici mesi continuativi, accompagnato dal conseguimento dell'attestato di frequenza del previsto corso di formazione professionale, che può essere svolto precedentemente o contestualmente a tale periodo, secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo;

2. Il praticante sceglie la Sezione di interesse e può svolgere il praticantato presso uno o più soggetti ospitanti della stessa Sezione o di Sezioni affini (agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, oppure agenti merceologici e agenti in servizi vari).

3. Il praticantato non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche se part time od occasionale ed è svolto a titolo oneroso, sotto forma di rimborso spese a carico del soggetto ospitante, con prevalente finalità formativa.

4. Il praticantato può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato o autonomo, purché nel rispetto delle relative normative e purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

5. Il praticantato deve essere svolto con diligenza, assiduità e frequenza atte a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della professione di Agente di affari in mediazione. In particolare, la pratica deve essere svolta, mediamente, per almeno 240 ore a quadrimestre durante il normale orario di attività presso il soggetto ospitante e sotto la sua diretta supervisione, in modo tale da garantire la partecipazione del praticante allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Agente di affari in mediazione.

6. La supervisione del praticantato può essere assegnata esclusivamente ad una persona fisica (tutor) iscritta quale Agente di affari in mediazione nel RI o nel REA da almeno tre anni, che operi con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria o quale preposto all'attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 e non sottoposto nel medesimo periodo ai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

7. Il soggetto ospitante rilascia, mediante il tutor incaricato, un'attestazione al compimento di ogni quadrimestre, secondo il modello stabilito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comma 12, concernente l'esperienza acquisita dal praticante. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.

8. Il soggetto ospitante rilascia un'attestazione finale al compimento del periodo di praticantato, secondo il modello stabilito con concernente l'esperienza acquisita dal praticante, ed esprimendo un parere finale circa l'attitudine a svolgere la professione di mediatore. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.

9. Lo svolgimento del praticantato può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l'impedimento alla frequenza. In tali casi il praticantato si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi.

10. Se il praticantato si svolge presso un soggetto ospitante residente in provincia diversa da quella di residenza del praticante, la comunicazione deve essere effettuata anche alla CCIAA di detta provincia.

11. Il soggetto ospitante può ammettere contemporaneamente nella propria attività solo un praticante per ogni singolo tutor assegnato e, per ogni unità locale, al massimo cinque praticanti.

12. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, di cui al comma 1, in conformità alle "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" (24/30/CR06/C17-C), della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, nonché dei modelli standard di attestazione delle competenze di cui al comma 7.

13. Presso ciascuna CCIAA è tenuto un registro dei praticanti, da costituirsi entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, nel quale sono iscritti coloro i quali svolgono, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di agente di affari in mediazione, un periodo di pratica di almeno dodici mesi.

14. Le CCIAA promuovono e sostengono la disponibilità degli agenti d'affari in mediazione iscritti (di seguito, soggetto ospitante) ad accogliere e formare coloro che intendono svolgere il periodo di pratica per l'accesso alla professione (di seguito praticanti), sotto la necessaria supervisione di un agente di affari in mediazione iscritto (di seguito tutor) che può essere il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società ospitante ovvero un loro preposto all'attività di mediazione ex articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011.

15. La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata alla CCIAA nella cui provincia i richiedenti, cittadini italiani, cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, hanno la residenza e deve essere corredata da:

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;

b. dichiarazione sostitutiva del titolo di studio;

c. dichiarazione del soggetto ospitante che attesti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), f), comma 3, dell'articolo 2 della legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e l'ammissione alla pratica presso la propria attività professionale, nonché il numero complessivo di praticanti presenti nell'attività;

d. documentazione comprovante la stipula di una polizza assicurativa circa la responsabilità civile verso i terzi, a copertura anche di eventuali rischi del praticante, che il soggetto ospitante dovrà stipulare a sua cura e spese, anche mediante integrazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti prevista dall'articolo 3, comma 5-bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

e. pagamento dei diritti di segreteria.

16. Per ciascun praticante la CCIAA predispone un fascicolo, nel quale vanno indicate le generalità complete dell'iscritto, il titolo di studio posseduto, la data di inizio e conclusione del praticantato, l'indicazione dei soggetti ospitanti presso i quali il praticantato viene svolto, precisando la relativa Sezione di iscrizione del praticante, il superamento dei test a conclusione dei corsi di formazione di cui al comma 12 della presente lettera, e il conseguimento del relativo attestato di frequenza e profitto, l'indicazione di eventuali fatti modificativi delle modalità di svolgimento del praticantato, la data e i motivi della cancellazione dal registro.

17. Nello stesso fascicolo, con trasmissione a cura del praticante, sono conservati l'attestato di frequenza e profitto del corso di cui al comma 12 della presente lettera, nonché le attestazioni di cui ai commi 7 e 8 della presente lettera.

18. La CCIAA competente per territorio attua la vigilanza sull'effettivo svolgimento del praticantato attraverso l'acquisizione delle attestazioni sopra citate. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di praticantato non effettivamente svolti, la CCIAA, sentite le parti, dispone la cancellazione del praticante dal registro e segnala i fatti per l'avvio del formale procedimento disciplinare nei confronti del mediatore, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

19. Conclusi i dodici mesi di praticantato convalidati dal soggetto ospitante, ed ottenuto l'attestato di frequenza e profitto, previo superamento dell'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante di cui alla lettera e) dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 39 del 1989 il praticante può presentare istanza presso la CCIAA competente per territorio per l'iscrizione nel RI o REA degli agenti di affari in mediazione. Il funzionario competente della CCIAA, alla presenza del praticante e del soggetto ospitante, effettua una verifica documentale e in caso di esito positivo iscrive il praticante nel ramo di mediazione prescelto.».


9.0.123

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Autorizzazioni all'uso dei propri dati e contenuti ai fini dell'addestramento di servizi di intelligenza artificiale delle piattaforme digitali)

  1. L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti;
  2. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma.
  3. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente.
  4. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.
  5. Dalle presenti disposizioni non derivano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.».

9.0.124

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)

          1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività."


9.0.125

Basso, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Istituzione Autorità per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie)

          1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, viene istituita, con sede nella città di Genova, l'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, e con l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e di presidio sanzionatorio, rivolti agli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione di tutta la normativa nazionale ed europea concernente il corretto utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie, operando con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell'iniziativa economica. All'Autorità sono attribuite funzioni ispettive, di verifica, sanzionatorie e altre funzioni ad essa attribuite dalla normativa europea ad essa applicabile in materia di intelligenza artificiale e neurotecnologie.

          2. L'Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni: a) svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie; b) supervisiona l'applicazione, l'uso o la commercializzazione di sistemi che includono l'impiego di modelli di intelligenza artificiale e le neurotecnologie, in particolare, di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, la sicurezza, la parità di trattamento e la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia delle procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori ad essa affidati sui soggetti che la violano; c) definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie; d) vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, e sulla pro mozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza; e) promuove interventi e iniziative volte a ridurre al minimo i rischi che possono derivare dall'uso di software di intelligenza artificiale con l'obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l'integrità, la privacy, la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall'uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale; f) promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell'utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie; g) coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, europee e sovranazionali, per la vigilanza sull'intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie; h) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico; i) predispone ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori; j) tutela l'integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie; k) monitora gli sviluppi etici, legali e sociali delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie; l) coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiali usati nei servizi pubblici. m) acquisisce ogni altra funzione che potrebbe essere attribuita all'Autorità a causa dell'applicazione delle normative nazionali ed europee entrate in vigore in relazione all'uso sicuro ed affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

          3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Autorità esercita i seguenti poteri: a) stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto; b) contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e garantire standard tecnici, evitando un'eccessiva regolamentazione e consentendo l'innovazione; c) supervisiona la trasparenza dell'impiego di sistemi decisionali automatizzati all'interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell'utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale; d) vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa, sia nazionale che europea; e) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; f) richiede ai soggetti vigilati le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni; g) svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza; h) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione; i) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; j) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze; k) irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali nella PA; l) sviluppa meccanismi di identificazione dei trend e di valutazione dell'impatto sociale, etico e legale degli sviluppi dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie; m) stimola l'allineamento e il coordinamento con iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie; n) promuove accordi, convenzioni o qualsiasi altro strumento previsto dalla legge per sostenere l'esecuzione di programmi relativi all'intelligenza artificiale e neurotecnologie; o) promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorire lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale; p) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico; q) sostiene la creazione di conoscenza, formazione e diffusione in relazione all'intelligenza artificiale e alle neurotecnologie, per mostrarne sia le potenzialità che le opportunità disviluppo socioeconomico, etico e di trasformazione del modello produttivo, nonché le sfide, i rischi e le incertezze che pone il loro sviluppo e la loro adozione.

          4 Al fine di semplificare la compliance con la normativa italiana ed europea da parte di cittadini ed imprese, l'Autorità è designata quale interfaccia unica per l'utente in relazione alle funzioni di cui al comma 3. L'Agenzia per il digitale (AgID), l'Autorità nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché con enti ad essi collegati o dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità.

          5. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da due membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell'Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell'Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o dì vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di 5 anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di sorteggio, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

          6. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Nelle materie riguardanti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio di cui al comma 5, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio e per un periodo non inferiore 3 anni e non superiore a 5 anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

          7. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra i soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell'informatica, dei rischi per la salute e la sicurezza e la conoscenza della normativa, dei diritti fondamentali, nonché di esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, l'Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.

          8. Ai maggiori oneri derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. . Il contributo è versato con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'innovazione tecnologica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, entro il 31 luglio di ogni anno.

          9. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell'Autorità. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica. . L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata. L'Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.

          10. L'Autorità riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale. L'Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

          11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato composto da 20 membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani digitali, con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sulle sfide e i rischi legati all'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell'Autorità

          12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di 20 membri composto da: 5 avvocati indicati dalle istituzioni forensi e 5 magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché da 10 professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sull'utilizzazione dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell'Autorità.».