Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1552
Azioni disponibili
G/1552/1/8 e 9
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",
premesso che:
l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individua l'elenco delle specie cacciabili nel territorio nazionale, stabilendo tempi e modalità per l'esercizio venatorio;
la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. "direttiva uccelli") stabilisce che l'esercizio della caccia alle specie selvatiche debba essere compatibile con il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni interessate (articolo 7 e articolo 2), e che gli Stati membri siano tenuti a monitorare lo stato di conservazione delle specie e a trasmettere regolarmente una relazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 12;
visto che:
le recenti valutazioni ambientali europee (in particolare i rapporti dell'Agenzia Europea per l'Ambiente) e i dati nazionali evidenziano l'impatto crescente dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, e in particolare sulla distribuzione, sulla fenologia, sulle abitudini migratorie e sulle dinamiche riproduttive di numerose specie selvatiche, comprese quelle attualmente cacciabili;
la stessa direttiva 2009/147/CE, all'articolo 2, vincola l'utilizzo sostenibile delle risorse faunistiche al rispetto del principio di precauzione e alla valutazione delle pressioni ambientali in atto;
l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, prevedendo quindi una responsabilità diretta del Governo nel verificare l'adeguatezza delle normative interne rispetto alle evidenze scientifiche e agli obblighi sovranazionali;
a livello nazionale, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di procedere, in sede amministrativa o normativa, a una ricognizione sistematica dello stato di conservazione e della dinamica delle popolazioni delle specie attualmente incluse nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, non solo sulla base dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, ma anche considerando gli effetti dei cambiamenti climatici su fenologia, habitat, capacità riproduttiva e disponibilità alimentare delle specie interessate, con l'obiettivo di aggiornare le politiche di gestione faunistica alla luce dei principi di sostenibilità ambientale, precauzione e tutela della biodiversità sanciti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.
G/1552/2/8 e 9
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 1522 recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",
premesso che:
le aziende agricole, in particolare quelle medio-piccole, biologiche e a conduzione familiare, rappresentano un presidio fondamentale per la coesione sociale, la tutela del territorio, la transizione ecologica e la sicurezza alimentare del Paese;
il costante incremento della fauna selvatica sta determinando gravi danni alle coltivazioni e agli allevamenti, con impatti crescenti sul reddito agricolo, sulla sicurezza stradale e sulla tenuta ambientale di molte aree rurali, specialmente in zone marginali e interne;
l'attuale governance in materia faunistico-venatoria si è rivelata inadeguata rispetto alla complessità del fenomeno, troppo spesso sbilanciata a favore di interessi venatori e priva di una sufficiente rappresentanza del mondo agricolo;
il conflitto tra fauna selvatica e attività agricole richiede soluzioni strutturali, integrate, scientificamente fondate e compatibili con gli obiettivi europei di tutela della biodiversità, evitando approcci emergenziali e non coordinati,
impegna il Governo:
1) a rafforzare gli strumenti di tutela effettiva delle aziende agricole danneggiate dalla fauna selvatica, attraverso procedure snelle, trasparenti e tempestive per l'indennizzo dei danni, maggiori risorse per la prevenzione attiva (recinzioni, dissuasori, sorveglianza) e incentivi per tecnologie innovative e sostenibili di monitoraggio e protezione;
2) a garantire un'equilibrata rappresentanza del mondo agricolo e delle organizzazioni professionali nei processi decisionali relativi alla gestione faunistico-venatoria, riformando la composizione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comitati di gestione delle aree protette, per assicurare una partecipazione democratica e pluralista;
3) ad adottare un piano nazionale per la prevenzione strutturale del conflitto fauna-agricoltura, che promuova la raccolta e l'analisi sistematica di dati sulla presenza e la distribuzione delle specie selvatiche, incentivi politiche regionali coordinate per la gestione faunistica sostenibile e sostenga progetti agroecologici e modelli di coesistenza tra attività produttive e conservazione ambientale;
4) a sostenere, nell'ambito della programmazione agricola nazionale ed europea (PAC e PSR), misure specifiche per aiutare le aziende agricole a gestire il rischio legato alla fauna selvatica, nell'ottica di un'agricoltura resiliente, sostenibile e compatibile con la biodiversità;
5) a promuovere un confronto permanente tra Istituzioni, mondo agricolo, comunità scientifica, ambientalisti e rappresentanza venatoria, finalizzato alla costruzione di una governance territoriale condivisa, efficace e trasparente.
1.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.2
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Decaduto
Sopprimere l'articolo.
1.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Di Girolamo, Maiorino
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, le parole: "con l'arco o" sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "dell'arco e" sono soppresse;
c) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "dalla terza domenica di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre";
2) al comma 2, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre";
3) al comma 5, le parole: "e venerdì" sono sostituite dalle seguenti: ", sabato, domenica e gli altri giorni festivi";
4) al comma 6, le parole: "e venerdì" sono sostituite dalle seguenti: ", sabato, domenica e negli altri giorni festivi";
d) all'articolo 21, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) l'esercizio venatorio conducendo o accompagnando minori di anni diciotto nei luoghi e nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria;"
e) all'articolo 22:
1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età del richiedente";
2) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni fino al compimento del sessantesimo anno di età e di un anno fino al compimento del settantacinquesimo anno di età e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa";
3) al comma 11, le parole: "dell'arco e" sono soppresse.».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.
1.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Maiorino
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifica del titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione"».
1.6
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Norme per il riconoscimento del diritto alla vita, alla libertà, alla dignità e per la protezione della fauna selvatica omeoterma"».
1.7
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Norme per la tutela e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per la regolamentazione del prelievo venatorio su tutto il territorio nazionale"».
1.8
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alle parole: «Norme per la gestione» premettere le seguenti: «Principi fondamentali per la tutela della natura e».
1.9
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la conservazione della fauna selvatica omeoterma e per la disciplina dell'attività venatoria nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici ed ambientali».
1.10
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Legge quadro per la tutela etica della fauna selvatica omeoterma e la promozione della convivenza pacifica tra specie».
1.11
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la tutela della biodiversità omeoterma autoctona e la promozione dell'osservazione naturalistica».
1.12
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per una gestione ecologica e regolamentata dell'attività venatoria».
1.13
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la salvaguardia dell'integrità etologica della fauna selvatica omeoterma».
1.14
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme generali per la tutela della fauna selvatica omeoterma e la regolazione della caccia sostenibile».
1.15
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la gestione etologica e sostenibile della fauna selvatica omeoterma in un contesto non predatorio».
1.16
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: ««Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il ripristino degli equilibri ecosistemici».
1.17
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Disposizioni in materia di tutela, gestione e monitoraggio della fauna selvatica omeoterma e di regolazione dell'attività venatoria».
1.18
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Disposizioni per la protezione inviolabile della fauna selvatica omeoterma e per la riconversione ecologica della caccia».
1.19
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Disposizioni per la salvaguardia ecologica della fauna omeoterma e l'abolizione progressiva dell'attività venatoria».
1.20
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Disposizioni per l'equilibrio ecosistemico e la tutela delle specie animali selvatiche».
1.21
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e la regolazione della caccia sostenibile».
1.22
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per l'ordinamento dell'attività venatoria nel rispetto degli equilibri ecologici».
1.23
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la tutela e la gestione faunistica, ecocompatibile e partecipata, della fauna selvatica omeoterma».
1.24
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la conservazione, la gestione sostenibile e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per la regolamentazione dell'attività venatoria».
1.25
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione» con le seguenti: «Norme per la protezione in conformità ai principi del diritto ambientale europeo».
1.26
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione» con le seguenti: «Norme per la protezione, pianificazione e conservazione».
1.27
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la» con le seguenti: «Norme di conformità all'articolo 9 della Costituzione volte alla».
1.28
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: "per la gestione e la protezione per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio" con le seguenti: "per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la gestione del prelievo venatorio".
1.29
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: "per la gestione e la protezione" con le seguenti: "per la prioritaria protezione e la gestione".
1.30
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per la gestione» con le seguenti: «per la piena valorizzazione».
1.31
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "per la gestione" con le seguenti: "per la tutela".
1.32
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "per la gestione" con le seguenti: "per la tutela".
1.33
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per la gestione» con le parole: «per la vita».
1.34
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «la gestione e».
1.35
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «gestione» con la seguente: «conservazione».
1.36
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «gestione», con la seguente: «salvaguardia».
1.37
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «e la protezione».
1.38
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "e la protezione" con le seguenti: ", la protezione e la tutela".
1.39
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "e la protezione" con le seguenti: «e la conservazione».
1.40
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «protezione», con la seguente: «conservazione».
1.41
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Norme per la gestione e la protezione» inserire le seguenti: «nonché per il monitoraggio e il ripristino».
1.42
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «fauna selvatica omeoterma» con le seguenti: «fauna selvatica omeoterma di interesse ecologico, ambientale e culturale».
1.43
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «fauna selvatica omeoterma» con le seguenti: «fauna selvatica omeoterma terrestre e avicola».
1.44
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "fauna selvatica omeoterma" con le seguenti: "fauna selvatica a sangue caldo".
1.45
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «fauna» con le seguenti: «risorse faunistiche selvatiche».
1.46
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «protezione della fauna selvatica» inserire le seguenti: «anche attraverso azioni di educazione ambientale e sensibilizzazione pubblica».
1.47
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «fauna selvatica omeoterma» inserire le seguenti: «in conformità agli obblighi derivanti da convenzioni internazionali e direttive europee».
1.48
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «protezione della fauna selvatica omeoterma», inserire le seguenti: «anche attraverso piani faunistico-venatori aggiornati e basati su dati scientifici».
1.49
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: "fauna selvatica omeoterma" aggiungere le seguenti: "quale componente essenziale della biodiversità nazionale".
1.50
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «fauna selvatica omeoterma» inserire le seguenti: «e dei loro habitat naturali».
1.51
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «fauna selvatica omeoterma» inserire le seguenti: «e migratoria».
1.52
Cucchi, De Cristofaro, Magni, Sironi
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «omeoterma », aggiungere le parole: «ai sensi degli articoli 9 e 41 della Costituzione».
1.53
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "nonché per il prelievo venatorio" con le seguenti: "nonché per la disciplina del prelievo venatorio nel rispetto della sostenibilità ambientale".
1.54
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «e per la disciplina dell'attività venatoria a fini ecosostenibili e scientifici».
1.55
Cucchi, De Cristofaro, Magni, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «nonché per il prelievo venatorio »con le parole: «in adempimento dell'articolo 9 della Costituzione ».
1.56
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «anche nell'interesse delle future generazioni».
1.57
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo venatorio» con le seguenti: «per l'attività venatoria regolamentata, selettiva e stagionalmente controllata».
1.58
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo venatorio» con le seguenti: «per la sospensione del prelievo venatorio».
1.59
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo venatorio» con le seguenti: «per la tutela degli habitat».
1.60
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo» con le seguenti: «divieto dell'esercizio».
1.61
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «prelievo venatorio» con le seguenti: «prelievo venatorio nel rispetto della sostenibilità ambientale».
1.62
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «prelievo» con le seguenti: «controllo sostenibile».
1.63
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «prelievo venatorio» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di precauzione e del benessere animale».
1.64
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto degli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi naturali».
1.65
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «con il coinvolgimento degli enti territoriali, del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste».
1.66
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché per la graduale transizione verso modelli di osservazione naturalistica non violenta».
1.67
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «e per la promozione di modelli di convivenza non predatoria tra umani e animali selvatici».
1.68
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi».
1.69
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione».
2.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.3
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.4
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.5
Decaduto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «è tutelata» sono inserite le seguenti: «controllata e gestita»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «esigenze ecologiche» sono inserite le seguenti: «economiche, agricole»;
c) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema».
2.6
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative" inserire le seguenti ", anche nell'interesse delle future generazioni".».
2.7
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente in presenza di condizioni ambientali, climatiche e faunistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie selvatiche e degli ecosistemi, secondo quanto certificato da ISPRA o da enti scientifici accreditati"».
2.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "produzioni agricole" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto della quiete pubblica".».
2.9
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. Al comma 2, dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa ogni forma di prelievo in periodi critici per la riproduzione, la migrazione o l'adattamento stagionale delle specie selvatiche".».
2.10
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 1, sono aggiunti, dopo il comma 7-bis, i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può ordinare la sospensione della stagione venatoria in presenza di un impatto eccessivo rilevato nella relazione dell'articolo 35, comma 2, o se si presentano altri fattori ambientali sfavorevoli.
7-quater. Una volta ogni cinque anni, si sospende la stagione venatoria per permettere il recupero della fauna cacciata e degli habitat."».
2.11
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Se dalla relazione ministeriale di cui all'articolo 35, comma 2, emerge un prelievo venatorio eccessivo o nuovi fattori ambientali negativi, il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere la stagione venatoria in modo straordinario.
7-quater. Ogni cinque anni, la caccia viene sospesa per una stagione per il recupero della fauna e degli ambienti colpiti."».
2.12
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 157/1992, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
"7-ter. Qualora la relazione del Ministero, ex articolo 35, comma 2, evidenzi un eccessivo impatto della caccia, o si presentino ulteriori criticità ambientali, il Presidente del Consiglio, dopo parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ordina la sospensione straordinaria della stagione venatoria.
7-quater. Ogni cinque anni è prevista una stagione di sospensione della caccia per consentire il ristoro di fauna e ambienti naturali."».
2.13
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 157 del 1992, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può decidere una sospensione eccezionale della stagione di caccia se, secondo la relazione prevista dall'articolo 35, comma 2, si riscontra un impatto dannoso eccessivo oppure in caso di nuovi elementi ambientali avversi.
7-quater. Ogni cinque anni, l'attività venatoria è interrotta per una stagione al fine di consentire la ripresa della fauna selvatica e degli habitat coinvolti."».
2.14
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 157 del 1992, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può decidere una sospensione eccezionale della stagione di caccia se, secondo la relazione prevista dall'articolo 35, comma 2, si riscontra un impatto dannoso eccessivo oppure in caso di nuovi elementi ambientali avversi.
7-quater. Ogni cinque anni, l'attività venatoria è interrotta per una stagione al fine di consentire la ripresa della fauna selvatica e degli habitat coinvolti."».
2.15
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dispone la sospensione straordinaria della stagione venatoria se dalla relazione prevista dall'articolo 35, comma 2, emerge un impatto eccessivo dovuto all'attività venatoria oppure se si verificano nuovi fattori ambientali che peggiorano la conservazione della fauna e dell'ambiente.
7-quater. Ogni cinque anni, la caccia viene sospesa per una stagione per consentire la rigenerazione della fauna selvatica e degli habitat coinvolti."».
2.16
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, dopo il comma 7-bis, i seguenti:
"7-ter. Qualora la relazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, riporti un impatto eccessivo della caccia o si presentino nuove condizioni ambientali sfavorevoli, il Presidente del Consiglio, con il parere del Ministro dell'ambiente, può decretare la sospensione straordinaria della stagione di caccia.
7-quater. Con periodicità quinquennale, viene interrotta una stagione venatoria per consentire il recupero ambientale e faunistico."».
2.17
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, dopo il comma 7-bis, i seguenti:
"7-ter. Su parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere alla sospensione straordinaria della stagione venatoria, qualora la relazione ministeriale ex articolo 35, comma 2, indichi un impatto eccessivo o si presentino nuovi fattori ambientali pregiudizievoli.
7-quater. Ogni cinque anni è sospesa una stagione venatoria per consentire la rigenerazione degli habitat naturali e della fauna selvatica."».
2.18
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, dopo il comma 7-bis, i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere in via straordinaria la stagione di caccia se, dalla relazione ministeriale prevista dall'articolo 35, comma 2, si rileva un impatto grave dell'attività venatoria o sopraggiungono nuovi elementi di rischio ambientale.
7-quater. Con periodicità quinquennale, si dispone la sospensione di una stagione di caccia per favorire il ripristino degli equilibri naturali e della fauna."».
2.19
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge n. 157/1992, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver consultato il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dispone la sospensione della stagione di caccia se la relazione prevista all'articolo 35, comma 2, evidenzia un impatto ambientale eccessivo o se emergono ulteriori minacce per fauna e ambiente.
7-quater. Ogni cinque anni, l'attività venatoria viene fermata per una stagione per favorire il recupero degli ecosistemi e della fauna interessata."».
2.20
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge n. 157/1992, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo consultazione con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può ordinare una sospensione straordinaria della stagione venatoria se la relazione prevista all'articolo 35, comma 2, evidenzia un impatto critico, o se emergono ulteriori fattori ambientali nocivi.
7-quater. Ogni cinque anni, l'attività venatoria è sospesa per una stagione per promuovere la rigenerazione della fauna selvatica e degli ecosistemi."».
2.21
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge n. 157/1992, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:
"7-ter. In caso di impatto significativo della caccia sulla fauna e sull'ambiente, risultante dalla relazione ministeriale dell'articolo 35, comma 2, o in presenza di nuovi fattori di rischio, il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può decidere la sospensione straordinaria della stagione venatoria.
7-quater. Ogni cinque anni, è prevista una stagione di sospensione dell'attività venatoria per consentire la rigenerazione degli ecosistemi."».
2.22
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere eccezionalmente la stagione di caccia quando, secondo la relazione prevista all'articolo 35, comma 2, emerga un impatto eccessivo della caccia sull'ambiente o sulla fauna, o in presenza di altri fattori che compromettano la conservazione ambientale.
7-quater. Ogni cinque anni, viene sospesa per una stagione l'attività venatoria, per garantire la rigenerazione della fauna e degli ecosistemi."».
2.23
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è autorizzato a sospendere eccezionalmente la stagione di caccia se, dalla relazione ministeriale di cui all'articolo 35, comma 2, risulta un impatto eccessivo o emergono altri elementi critici per la fauna e l'ambiente.
7-quater. Ogni cinque anni, l'attività venatoria è sospesa per una stagione al fine di permettere la rigenerazione degli ambienti naturali e delle specie selvatiche oggetto di caccia."».
2.24
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, dopo il comma 7-bis si inseriscono i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio, dopo aver ascoltato il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può disporre la sospensione straordinaria della stagione di caccia, qualora la relazione di cui all'articolo 35, comma 2, segnali un impatto critico dell'attività venatoria o si verifichino nuovi fattori di rischio ambientale.
7-quater. Con cadenza quinquennale, la stagione di caccia viene interrotta per un anno al fine di favorire il recupero della fauna e dell'ambiente."».
2.25
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si aggiungono:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere eccezionalmente la stagione di caccia se dalla relazione prevista all'articolo 35, comma 2, emerge un impatto eccessivo sull'ambiente o sulla fauna, o se si verificano ulteriori fattori ambientali negativi.
7-quater. Ogni cinque anni, è prevista una sospensione della stagione venatoria per favorire il riposo della fauna e degli ecosistemi coinvolti."».
2.26
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri può decretare la sospensione della stagione di caccia, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora la relazione ex articolo 35, comma 2, evidenzi un impatto eccessivo o si verifichino ulteriori problematiche ambientali.
7-quater. Una volta ogni cinque anni, è prevista la sospensione di una stagione venatoria per permettere il ripristino dell'equilibrio ambientale e della fauna."».
2.27
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti:
"7-ter. In caso di gravi effetti derivanti dall'attività venatoria, evidenziati nella relazione prevista all'articolo 35, comma 2, o in presenza di ulteriori fattori ambientali negativi, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, può sospendere straordinariamente la stagione venatoria.
7-quater. Ogni cinque anni, la caccia viene interrotta per una stagione con l'obiettivo di garantire il ripristino dell'ambiente naturale e della fauna."».
2.28
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Se la relazione prevista dall'articolo 35, comma 2, segnala un impatto ambientale eccessivo dovuto all'attività venatoria o se emergono nuovi fattori ambientali negativi, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere in via straordinaria la stagione venatoria.
7-quater. Ogni cinque anni, si attua la sospensione di una stagione venatoria per garantire il ristoro della fauna e degli ambienti naturali interessati."».
2.29
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. In caso di evidenze di impatto rilevante sull'ambiente o sulla fauna selvatica, desunte dalla relazione ministeriale dell'articolo 35, comma 2, il Presidente del Consiglio, previa consultazione con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere straordinariamente la stagione venatoria.
7-quater. Ogni cinque anni, la caccia è interrotta per una stagione al fine di permettere il recupero della fauna e degli ecosistemi naturali coinvolti."».
2.30
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono inseriti i seguenti:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può sospendere la stagione di caccia quando la relazione ministeriale prevista all'articolo 35, comma 2, segnala un impatto ambientale troppo elevato o emergono altri fattori critici.
7-quater. Ogni cinque anni, la caccia è interrotta per una stagione per favorire la rigenerazione dell'ambiente e della fauna selvatica."».
2.31
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1. con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procede ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, qualora dalla relazione ministeriale prevista all'articolo 35, comma 2, della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell'ambiente da parte dell'esercizio venatorio o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.
7-quater. Con cadenza quinquennale, l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selvatica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività."».
2.32
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "produzioni agricole" sono aggiunte le seguenti "e all'ambiente naturale".".
2.33
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito infine il seguente periodo: "L'esercizio dell'attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali".".
2.34
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole: «è tutelata» sono inserite le seguenti: «controllata e gestita»
b) alla lettera a), dopo le parole: "al comma 1-bis", inserire le seguenti: «dopo le parole: "esigenze ecologiche" sono inserite le seguenti: "economiche, agricole" e».
2.35
Cantalamessa, Bizzotto, Germanà, Minasi
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole: "è tutelata" sono inserite le seguenti: "controllata e gestita" ;
b) alla lettera a), dopo le parole: "al comma 1-bis," inserire le seguenti: "dopo le parole: «esigenze ecologiche» sono inserite le seguenti: «economiche, agricole» e".
2.36
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
"0a) al comma 1-bis, dopo le parole: «le province autonome» inserire le seguenti: «di Trento e Bolzano»;".
2.37
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
"0a) al comma 1-bis, sostituire le parole: «di uccelli» con la seguente: «aviarie»;".
2.38
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività venatoria sebbene consentito è subordinato al principio di precauzione e alla previa verifica scientifica della compatibilità con la tutela della fauna e degli habitat".
2.39
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.40
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.41
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.42
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.43
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.44
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
"a) al comma 1-bis, dopo le parole: «delle esigenze» è inserita la seguente: «faunistiche,»;".
2.45
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
"a) al comma 1-bis, alle parole: «economiche e ricreative» è anteposta la seguente: «religiose,»;".
2.46
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «misure adottate» inserire le seguenti: «non siano in contrasto con l'articolo 9 della costituzione e».
2.47
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea e della tutela della suddetta specie, è affidato al Ministro dei trasporti e al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito delle proprie competenze».
2.48
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e ricreative" con le seguenti: " e agricole".
2.49
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: "nonché delle tradizioni" con le seguenti: "nonché della salvaguardia della biodiversità e di tutela della fauna";
b) sopprimere la lettera b).
2.50
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "nonché delle tradizioni" con le seguenti: "escludendo esplicitamente pratiche storiche riconosciute come crudeli".
2.51
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "nonché delle tradizioni" con le seguenti: "e tenendo prioritariamente conto della tutela della pubblica incolumità".
2.52
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nonché delle tradizioni» con le seguenti: «nonché dell'agricoltura».
2.53
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle tradizioni" con le seguenti: "peculiarità territoriali".
2.54
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "delle" con le seguenti: "assecondando le".
2.55
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "delle tradizioni" inserire la seguente: "locali".
2.56
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "delle tradizioni" inserire le seguenti: "di montagna".
2.57
Respinto
Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: « nonché delle tradizioni» aggiungere le seguenti: « nonché delle attività di osservazione».
2.58
Respinto
Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: « nonché delle tradizioni» aggiungere le seguenti: « nonché di ricerca scientifica».
2.59
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste riconosciute, attività di educazione civica ambientale, finalizzate alla tutela della biodiversità, al rispetto della fauna selvatica e alla corretta gestione dei rifiuti sia nelle aree rurali e naturali, sia in quelle urbane e periurbane limitrofe, anche in coerenza con i principi di cui all'articolo 9 della Costituzione"».
2.60
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, le parole "purché non contrasti con l'esigenza" sono sostituire dalle seguenti: "nel rispetto dell'esigenza".
2.61
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
"a-bis) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato nei centri urbani, nelle aree protette, nonchè nel demanio dello Stato, delle Regioni e degli enti locali."
2.62
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.63
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.64
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività venatoria nella fauna selvatica non è mai consentito.»".
2.65
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività venatoria non è consentito, se non qualora dimostri di contribuire alla conservazione stessa della fauna selvatica e di non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.»".
2.66
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
« b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e agli allevamenti».
2.67
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, con particolare riferimento agli obblighi di recupero degli ecosistemi terrestri, marini e d'acqua dolce degradati, cui anche l'attività venatoria deve conformarsi."».
2.68
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attività venatoria esercitata nel rispetto e nei limiti della presente legge costituisce uno strumento di tutela dell'ambiente, della natura, della biodiversità e degli ecosistemi."».
2.69
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole "e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge".
2.70
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ", nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge,".
2.71
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ", nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge concorre" con le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione provvede".
2.72
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "nel rispetto dei" con la seguente: "nei".
2.73
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "dei limiti di cui alla presente" con la seguente: "della".
2.74
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "concorre alla" con le seguenti: "garantisce la".
2.75
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "concorre" con le seguenti: "pone in atto le iniziative necessarie".
2.76
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « concorre» con la seguente: « concorra».
2.77
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: "concorre" con la seguente: "provvede".
2.78
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "alla tutela" con le seguenti: "al rafforzamento".
2.79
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «dell'ecosistema» aggiungere infine le seguenti: «, nonché alla promozione delle attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità».
2.80
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. L'attività venatoria genera importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e agricolo e rappresenta una radicata tradizione italiana che assurge a patrimonio culturale."».
2.81
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. L'attività venatoria genera importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e agricolo e rappresenta una radicata tradizione italiana che assurge a patrimonio culturale.».
2.82
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con la giornata del 30 settembre 2025 si conclude, anche per gli anni successivi, l'attività di cui al comma 2.»".
2.83
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Successivamente al 30 settembre 2025, l'attività di cui al comma 2 potrà essere svolta soltanto a fini sportivi con cartucce non letali.»".
2.84
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. È proibito svolgere l'attività di cui al comma 2 nei giorni festivi di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.»".
2.85
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è proibita la domenica.»".
2.86
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «L'attività di cui al comma 2 è limitata esclusivamente ai giorni feriali.»".
2.87
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per consentire la ripopolazione della fauna selvatica è ammessa l'attività di cui al comma 2 unicamente nei giorni compresi tra il 31 ottobre e il 31 maggio di ogni anno.»".
2.88
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai fini della conservazione della fauna selvatica è consentito svolgere l'attività di cui al comma 2 limitatamente ai mesi tra novembre e marzo compresi.»".
2.89
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nei giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre l'attività di cui al comma 2 non è consentita.»".
2.90
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non è consentita l'attività di cui al comma 2 nei mesi tra aprile e ottobre compresi.»".
2.91
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per consentire il ripopolamento della fauna selvatica nel quinquennio, ogni 4 anni, l'attività di cui al comma 2 è sospesa per dodici mesi.»".
2.92
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Dopo il tramonto l'attività di cui al comma 2 è sempre proibita, anche con visori notturni.»".
2.93
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
"b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome riconoscono la fauna selvatica come soggetto di interesse ecologico primario e ne garantiscono la protezione anche rispetto a forme di sfruttamento storicamente tollerate ma non più compatibili con i limiti degli ecosistemi e i mutamenti climatici in atto».
2.94
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
"b-bis) al comma 3 dopo le parole "alla gestione" inserire le seguenti ", al soccorso della fauna selvatica in difficoltà".
2.95
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 5-bis, le parole: "per quanto possibile," sono soppresse;».
2.96
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 6, le parole: "e sui loro effetti rilevabili" sono sostituite dalle seguenti: "e sui risultati conseguiti"».
2.97
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni a favore dell'attività venatoria nella fauna selvatica)".
2.98
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo la parola: "Modifiche" inserire le seguenti: "e integrazioni".
2.99
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica sopprimere le parole: "all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,".
2.100
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, sostituire le parole da: "all'articolo" fino a "della", con le seguenti: "a favore della caccia nella".
2.101
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: "n. 157" sopprimere le parole: ", in materia di gestione della fauna selvatica".
2.102
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica sostituire le parole: "in materia di gestione della fauna selvatica", con le seguenti: " contrarie all'esercizio venatorio".
2.103
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, sopprimere le parole: "gestione della".
2.104
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo la parola: "gestione" inserire le seguenti: "e tutela".
2.105
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, alla parola: "fauna" premettere le seguenti: ", della biodiversità e della".
2.106
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo la parola: "selvatica" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dell'ecosistema".
3.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.3
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.4
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole: «della tutela» sono inserite le seguenti: «del controllo e della gestione»;
b) al comma 1, dopo le parole: «della tutela» sono inserite le seguenti: «, del controllo e della gestione»;
c) al comma 3, le parole: «degli uccelli» sono sostituite dalle seguenti: «della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite» e le parole: «al Ministro dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori aeroportuali»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
3.5
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "di mammiferi e di uccelli dei" sono sostituite dalle seguenti "animali selvatiche delle".»
3.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinu), ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), rinolofo di mehely (Rhinolophus mehelyi), vespertilio di bechstein (Myotis bechsteini), vespertilio di blyth (Myotis blythi), vespertilio di capaccini (Myotis capaccini), vespertilio dasicneme (Myotis dasycneme), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio maggiore (Myotis myotis), barbastello (Barbastella barbastellus), miniottero (Miniopterus schreibersi), muflone sardo (Ovis o. musimon)"».
3.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "berta maggiore (Calonectris diomedea), berta minore (Puffinus yelkouan), uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)."».
3.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "strolaga minore (Gavia stellata), strolaga mezzana (Gavia arctica), strolaga maggiore (Gavia immer)"».
3.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Tetrastes bonasia)."».
3.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), corvo imperiale (Corvus corax)."».
3.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "pivieressa (Pluvialis squatarola), beccaccia di mare (Haematopus astralegus)."».
3.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tarabusino (Ixobrychus minutus), sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), airone rosso (Ardea purpurea)."».
3.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole "fratino (Charadrius alexandrinus)"».
3.14
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tutte le specie di oche (Anserinae)."».
3.15
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
"3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato:
a) per gli aeroporti civili al Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;
b) per gli aeroporti militari al Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;
c) per gli aeroporti militari aperti al traffico civile al Ministero della difesa di concerto con il Ministero infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti."».
3.16
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica)" sono inserite le seguenti: "istrice (Hystrix crestata)".".
3.17
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "beccapesci (Sterna sandvicensis), sterna comune (Sterna hirundo), sterna codalunga (Sterna paradisea), fraticello (Sterna albifrons), sterna di Dougall (Sterna dougalli), mignattino (Chlidonias niger), mignattino piombato (Chlidonias hybridus), gabbianello (Larus minutus).".".
3.18
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: ", re di quaglie (Crex crex), voltolino (Porzana porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata (Porzana pusilla).".".
3.19
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "succiacapre (Caprimulgus europaeus), martin pescatore (Alcedo atthis)".".
3.20
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "svasso maggiore (Podiceps cristatus), tuffetto (Tachybaptus ruficollis), svasso piccolo (Podiceps nigricollis)".".
3.21
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "stercorario mezzano (Stecorarius pomarinus), labbo (Stercorarius parasiticus)".".
3.22
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "tutte le specie di averle (Lanius) di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.".".
3.23
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" sono aggiunte le seguenti: "e tutte le specie inserite nell'allegato I non precedentemente menzionate e non presenti negli allegati II/1 e II/2 della Direttiva 2009/147/CE".".
3.24
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "gruccione (Merops apiaster)".".
3.25
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "cigno minore (Cygnus colombianus), anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris), chiurlottello (Numenius tenuirostris), ibis eremita (Geronticus eremita)".".
3.26
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ". Sono inoltre particolarmente protette tutte le specie classificate di avifauna classificate Spec 1, Spec 2, Spec 3".".
3.27
Ritirato
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
"0a) alla rubrica dopo le parole: "della tutela" sono inserite le seguenti: "del controllo e della gestione";
0a-bis) al comma 1, dopo le parole: "della tutela" sono inserite le seguenti: ", del controllo e della gestione".»
3.28
Cantalamessa, Bizzotto, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) alla rubrica, dopo le parole: «della tutela» sono inserite le seguenti: «del controllo e della gestione»;
0a-bis) al comma 1, dopo le parole: «della tutela» sono inserite le seguenti: «, del controllo e della gestione».
3.29
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, lettera a), le parole: «lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus)» sono soppresse."
3.30
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Approvato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "lupo (canis lupus)" sono soppresse»
3.31
Approvato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, lettera a), le parole: «lupo (Canis lupus),» sono soppresse."
3.32
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, lettera a), le parole: «sciacallo dorato (Canis aureus)» sono soppresse."
3.33
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente: "Oa) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinu), ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), rinolofo di mehely (Rhinolophus mehelyi), vespertilio di bechstein (Myotis bechsteini), vespertilio di blyth (Myotis blythi), vespertilio di capaccini (Myotis capaccini), vespertilio dasicneme (Myotis dasycneme), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio maggiore (Myotis myotis), barbastello (Barbastella barbastellus), miniottero (Miniopterus schreibersi); «berta maggiore (Calonectris diomedea), berta minore (Puffinus yelkouan), uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)».»;
b) le lettere a) e b) sono soppresse.
3.34
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
A) alla lettera a) premettere la seguente: "Oa) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tarabusino (Ixobrychus minutus), sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), airone rosso (Ardea purpurea).».
B) le lettere a) e b) sono soppresse.
3.35
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)" sono aggiunte le seguenti: Anatra sposa (Aix sponsa)».
3.36
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)" sono aggiunte le seguenti: Cigno minore (Cygnus columbianus)».
3.37
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)" sono aggiunte le seguenti: Germano reale (Anas platyrhynchos)»
3.38
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 2, sopprimere le parole: "propriamente detti"».
3.39
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 2, dopo le parole: "alle nutrie" inserire le seguenti: ", ai cani della prateria"».
3.40
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere la lettera a)
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le attività di controllo della fauna nelle aree aeroportuali devono privilegiare metodi tecnologici e preventivi non cruenti. Il ricorso a interventi diretti è ammesso solo in casi eccezionali, nel rispetto della tutela della biodiversità.»
3.41
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.42
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.43
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di garantire la sicurezza del traffico aereo e la tutela della fauna selvatica, è istituito un programma, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la creazione di corridoi faunistici volti a indirizzare il passaggio degli animali selvatici verso aree lontane dalle sedi aeroportuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione degli enti competenti in materia ambientale e aeroportuale, ne cura l'individuazione, la pianificazione e la gestione, secondo criteri tecnico-scientifici volti a minimizzare i rischi di interferenza tra fauna e attività aeronautiche»
3.44
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 3, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";»
3.45
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 3, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";»
3.46
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "«degli uccelli» sono sostituite dalle seguenti: «della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite» e le parole:".
3.47
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole "della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite".
3.48
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "della fauna selvatica e".
3.49
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite» con le seguenti: « degli uccelli e dei mammiferi».
3.50
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "e delle specie domestiche inselvatichite".
3.51
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: "domestiche".
3.52
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: "domestiche" inserire le seguenti: "nonché di quelle autoctone".
3.53
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei canidi e dei felidi".
3.54
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "e le parole: «al Ministro dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori aeroportuali»".
3.55
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
3.56
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "ai gestori degli scali aeroportuali nazionali".
3.57
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "ai gestori degli scali aeroportuali".
3.58
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "ai gestori degli scali".
3.59
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "ai gestori degli scali aeroportuali che rispondono anche del controllo della popolazione dei roditori".
3.60
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "ai gestori aeroportuali che monitorano anche la popolazione dei roditori".
3.61
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "ai gestori aeroportuali" con le seguenti: "ai gestori aeroportuali che controllano anche la popolazione delle talpe".
3.62
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire la seguente: "nazionali".
3.63
Spagnolli, Unterberger, Patton, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ai gestori aeroportuali", aggiungere le seguenti: ", che si avvalgono a tal fine del supporto degli uffici responsabili per la gestione faunistica degli enti locali di riferimento, Regione e Comuni.".
3.64
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: "che relazionano sulla popolazione degli uccelli, ogni sei mesi, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".
3.65
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: "che relazionano sull'attività svolta, ogni sei mesi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
3.66
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: ", con la supervisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
3.67
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: ", in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
3.68
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: ", sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
3.69
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: ", sentito il Ministero dell'ambiente e di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
3.70
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai gestori aeroportuali" inserire le seguenti: ", sentito il Ministero dell'ambiente".
3.71
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « ai gestori aeroportuali» aggiungere le seguenti: « sentita l'ISPRA».
3.72
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « ai gestori aeroportuali» aggiungere le seguenti: « nel rispetto delle norme previste per la protezione della fauna selvatica di cui alla presente legge.».
3.73
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « ai gestori aeroportuali» aggiungere le seguenti: « ferma restando la tutela delle specie protette.»
3.74
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.75
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni.
1) sostituire le parole "è aggiunto il seguente", con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
2) dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente: "3-ter. La fauna selvatica oggetto di tutela in base alla presente legge è libera in natura e non oggetto di obbligo di custodia dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, non avendone questi la materiale disponibilità. Ad essa, conseguentemente, non si applica l'articolo 2052 del Codice civile e in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica oggetto di tutela, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, lo Stato che ne ha la proprietà e le amministrazioni che hanno la gestione della fauna selvatica omeoterma possono essere chiamate a risponderne esclusivamente ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile. Laddove le stesse amministrazioni abbiano adottato gli atti e i provvedimenti gestionali previsti dalla legge, per i danni cagionati da fauna selvatica tutelata dalla presente legge, diversi da quelli alle produzioni agricole, si presume il caso fortuito».
3.76
Di Girolamo, Nave, Sironi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis. Nei sedimi aeroportuali civili e militari, prima di ricorrere a misure di prelievo o abbattimento della fauna selvatica, i gestori aeroportuali sono tenuti ad adottare misure preventive strutturali, passive e non cruente, atte a impedire l'accesso della fauna alle aree operative aeroportuali. In particolare, devono essere privilegiate recinzioni continue con altezza pari o superiore a 2 metri, dotate di risvolto superiore inclinato verso l'esterno ("sponda anti-arrampicamento" o "paragatti"), conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa tecnica ENAC, ICAO ed EASA. Tali misure devono essere realizzate in accordo con l'ISPRA, le autorità ambientali competenti e l'ENAC, e possono essere cofinanziate nell'ambito dei piani di gestione del rischio faunistico aeroportuale.»
3.77
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di oggetto della tutela della fauna selvatica".
3.78
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,".
3.79
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: ", in materia di oggetto della tutela".
3.80
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: "della tutela" inserire le seguenti: "e invarianza finanziaria".
4.1
Respinto
Sopprimere l'articolo.
4.2
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
4.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
4.4
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
4.5
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di cattura temporanea e inanellamento)
1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l'ISPRA»
4.6
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)
1 All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di mammiferi e uccelli" sono sostituite dalle seguenti "di animali selvatici";
4.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.».
4.8
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)
1. All'articolo 4 legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.";
b) il comma 4 è abrogato.»
4.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse;
b) il comma 4 è abrogato.".
4.10
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. È vietata su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli selvatici. I detentori di richiami vivi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono segnalare gli animali in loro possesso ai competenti uffici delle province o al Corpo Forestale dello Stato.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regioni emanano specifiche disposizioni per la consegna e l'affidamento degli uccelli a centri ed associazioni che possano prendersene cura. Se possibile, gli esemplari devono essere liberati. L'uso di uccelli da richiamo nell'attività di caccia è punito ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È fatto divieto dell'uso di reti, trappole e mezzi atti alla cattura dell'avifauna selvatica.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il divieto e l'uso di richiami vivi riguarda anche gli uccelli da allevamento. Le ASL esercitano costante controllo per prevenire zoonosi, con particolare riferimento all'influenza aviaria. Il ministro della Salute adotta misure di vigilanza sanitaria al proposito.".".
4.11
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di mammiferi e uccelli" sono sostituite dalle seguenti "di animali selvatici";
b) al comma 3, sopprimere le parole "e per la cessione ai fini di richiamo";
c) il comma 4 è abrogato.".
4.12
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è soppresso.".
4.13
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 4 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole "può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "è vietata.";
b) il comma 4 è così sostituito: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo non è consentita.".".
4.14
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 2, dopo le parole: "su parere" sono inserire le seguenti: "obbligatorio",».
4.15
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 2, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla parola: "ISPRA";»
4.16
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.17
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta con mezzi, impianti o metodi di cattura, che evitino catture in massa o non selettive, in particolare quelli che sono elencati nell'allegato IV, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, da impianti della cui autorizzazione siano titolari le regioni e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività: tale metodologia è da considerarsi non massiva e selettiva.».
4.18
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) al primo periodo dopo la parola «L'attività» inserire le seguenti: «di prelievo e».
4.19
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) al primo periodo, dopo la parola «L'attività» inserire le seguenti: «di prelievo finalizzato al controllo sostenibile, ovvero».
4.20
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) al primo periodo, dopo le parole «ai fini di richiamo», inserire le seguenti: «avviene nel rispetto del principio di precauzione e del benessere animale e».
4.21
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Cattura temporanea per inanellamento, soccorso, detenzione temporanea e liberazione di fauna selvatica in difficoltà)».
4.22
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Cattura temporanea per inanellamento, soccorso e detenzione temporanea)».
4.23
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Cattura temporanea per inanellamento a fini di richiamo)».
4.24
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1) premettere il seguente:
01) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Detenzione temporanea e inanellamento per cessione a fini di richiamo)».
4.25
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4.26
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), dopo le parole "al primo periodo," sono inserite le seguenti: «premettere le seguenti parole: "salva l'applicazione del regime di deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 19 bis della presente legge per l'autorizzazione dell'uso dei mezzi e metodi di cattura vietati dall'allegato iv della direttiva, in via ordinaria" e »
b) alla lettera b), capoverso «3-bis.», dopo le parole "mediante anello inamovibile e numerato" sono aggiunte le seguenti "oppure mediante microchip"».
4.27
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) numero 1) sostituire la parola «regionali» con le seguenti: «della cui autorizzazione siano titolari le Regioni, ovvero gli Enti locali».
4.28
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) numero 1) sostituire la parola «regionali» con le seguenti: «della cui autorizzazione siano titolari le Regioni».
4.29
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) al primo periodo, dopo le parole «siano gestiti» inserire le seguenti: «- nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi -».
4.30
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4.31
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4.32
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4.33
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il primo periodo.
4.34
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole "le regioni" introdurre le seguenti: ", su parere dell'ISPRA,"
b) nel secondo periodo, dopo la parola "svolge" inserire la seguente "altresì".
4.35
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «Le regioni», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
4.36
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "con proprio provvedimento" aggiungere le seguenti: "e previo parere vincolante dell'Ispra";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "svolge" aggiungere le seguenti: "altresì".
4.37
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: « Le regioni, con proprio provvedimento» inserire le seguenti: « sentito il parere dell'ISPRA,»
4.38
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «, in conformità e in attuazione dei principî del diritto ambientale europeo e nel pieno rispetto della biodiversità e degli ecosistemi».
4.39
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi naturali.».
4.40
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «, in conformità e in attuazione dei principî del diritto ambientale europeo».
4.41
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il secondo periodo.
4.42
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» inserire le seguenti: «, d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,».
4.43
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole «, dandone notizia e trasmettendo tempestivamente i dati raccolti e aggiornati sul proprio sito istituzionale in osservanza a principî di trasparenza e pubblicità».
4.44
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4.45
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5
(Divieto di utilizzo, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso, dei richiami vivi)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1:
1) alla lettera p), le parole «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;
2) alla lettera ee) le parole «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 2, la parola «autorizzati» è soppressa;
d) all'articolo 30, comma 1, lettera h), le parole «di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r)» sono soppresse;
e) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole «ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1»;
f) all'articolo 36, comma 3, sopprimere le parole «appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge» sono soppresse.»
4.46
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.47
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «3-bis».
4.48
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso "3-bis".
4.49
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole «Le regioni emanano» con le seguenti: «Le regioni, nel rispetto del principio di precauzione e del benessere animale, individuano e sostengono».
4.50
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), capoverso "3-bis" dopo la parola "regioni" aggiungere le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA"
4.51
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole «Le regioni», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
4.52
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: « Le regioni» inserire le seguenti: « sentito il parere dell'ISPRA,»
4.53
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole «Le regioni», inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di precauzione e del benessere animale».
4.54
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire la parola «emanano» con le seguenti: «individuano e predispongono».
4.55
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole «, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del principio di precauzione e del benessere animale».
4.56
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole «I dati raccolti in ordine all'identificazione, di cui al primo periodo, sono trasmessi all'ISPRA al fine di conservazione, monitoraggio ed elaborazione».
4.57
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole «Le regioni provvedono altresì alla raccolta e alla registrazione dei dati in ordine all'identificazione, e li trasmettono all'ISPRA che li aggiorna, rendendoli disponibili sul proprio sito istituzionale, anche al fine di conservazione, monitoraggio ed elaborazione».
4.58
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-ter, con il seguente:
«3-ter. È fatto divieto cedere, a titolo oneroso, qualsiasi uccello catturato per l'inanellamento, ovvero per la cessione ai fini di richiamo».
4.59
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1 lettera b), capoverso 3-ter, le parole: "a titolo oneroso" sono soppresse.
4.60
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole «a titolo oneroso» con le seguenti: «a qualsiasi titolo».
4.61
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole «uccelli di cattura» inserire le seguenti: «, finalizzati all'inanellamento e».
4.62
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole «uccelli di cattura» inserire le seguenti: «, anche temporanea,».
4.63
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso la cessione, di cui al primo periodo, avviene in conformità e nel rispetto del principio di precauzione e del benessere animale e del diritto ambientale europeo».
4.64
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere in fine il seguente:
«3-quater. Le regioni, d'intesa con l'ISPRA e con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono a predisporre un registro elettronico per conservare i dati relativi all'identificazione e alla relativa numerazione degli esemplari utilizzati».
4.65
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere in fine il seguente:
«3-quater. L'esercizio dell'attività venatoria non è consentito, qualora non dimostri di contribuire alla conservazione della fauna selvatica e, contestualmente, di non arrecare danno alle produzioni agricole».
4.66
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, dopo le parole «per la cessione a fini di richiamo» sono inserite le seguenti: «, e per una gestione ecologica e regolamentata dell'attività venatoria,».
4.67
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, alla parola «consentita» sono premesse le seguenti: «ecocompatibile ed è».
4.68
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, dopo le parole «è consentita» sono inserite le seguenti: «, a fini ecosostenibili e scientifici,».
4.69
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, dopo le parole «è consentita» sono inserite le seguenti: «, in conformità ai principî del diritto ambientale europeo,».
4.70
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, sostituire le parole «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» con le seguenti: «allodola; cesena; colombaccio; merlo; pavoncella; tordo sassello e tordo bottaccio».
4.71
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sempre nel pieno rispetto della biodiversità e degli ecosistemi».
4.72
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sempre nel rispetto del principio di precauzione e dell'integrità dell'animale, ovvero del volatile».
4.73
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4.74
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4.75
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA» con le seguenti: «al comune, ovvero all'Ente locale nel quale si è verificato l'accaduto, che - d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica - trasmette le informazioni all'ISPRA verificando che il fatto sia avvenuto nel rispetto del principio di precauzione e del benessere animale e del diritto ambientale europeo».
4.76
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA», con le seguenti: «all'ISPRA che - d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica - provvede a verificare e certificare l'accaduto con il comune o l'Ente locale nel territorio di pertinenza del quale si è verificato il fatto».
4.77
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole «, ove istituito, all'istituto regionale o».
4.78
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «o il comune interessato» con le seguenti: «o il comune - ovvero l'Ente locale interessato - ».
4.79
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «o il comune interessato» con le seguenti: «o l'Ente locale interessato».
4.80
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo la parola «provvedono» inserire la seguente: «tempestivamente».
4.81
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « provvedono ad informare» inserire le seguenti: « tempestivamente».
4.82
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«che, d'intesa, con la LIPU e con il coinvolgimento degli enti territoriali, del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste, provvede alla raccolta, conservazione e al monitoraggio dei dati».
4.83
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole «, in osservanza a norme di trasparenza e pubblicità, e per una gestione ecologica e regolamentata dell'attività venatoria».
4.84
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole «, nonché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
4.85
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole «, in osservanza a norme di trasparenza e pubblicità».
4.86
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) al comma 6, sostituire le parole «Le regioni emanano» con le seguenti: «Le regioni, anche promuovendo azioni di educazione ambientale e sensibilizzazione pubblica, provvedono e dispongono».
4.87
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) al comma 6, dopo la parola «regioni» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con gli Enti locali e con il coinvolgimento degli enti territoriali e dell'Associazioni nazionale medici veterinari italiani (ANMVI)».
4.88
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) al comma 6, dopo la parola «regioni» sono inserite le seguenti: «, previo parere dell'Associazioni nazionale medici veterinari italiani (ANMVI),».
4.89
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) al comma 6, sostituire la parola «emanano» con le seguenti: «individuano e predispongono».
4.90
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in conformità e in attuazione dei principî del diritto ambientale europeo e nel pieno rispetto della biodiversità e degli ecosistemi».
4.91
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici e ambientali».
5.1
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5.2
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina, D'Elia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5.4
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo, Sironi
Respinto
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
"Art. 5
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
1. All'articolo 4, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "ai fini di richiamo" sono inserite le seguenti: ", fermo restando il divieto di cui all'articolo 5 della presente legge,".
2. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - (Divieto dell'utilizzo, detenzione, vendita e cessione di richiami vivi nella caccia e disposizioni per il rafforzamento dei controlli)
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 è fatto divieto su tutto il territorio nazionale dell'utilizzo, della detenzione, della vendita, dell'acquisto e della cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, di richiami vivi appartenenti a specie utilizzate a fini venatori.
- Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Alla condanna consegue la confisca obbligatoria degli animali vivi o morti, delle attrezzature utilizzate, dei mezzi di trasporto impiegati e dei beni comunque pertinenti all'illecito.
- Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto delle violazioni di cui al presente articolo:
a) le forze di polizia, il Corpo dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nonché le polizie provinciali, sono autorizzate ad effettuare controlli, anche preventivi, nei luoghi destinati alla detenzione o all'addestramento di richiami vivi;
b) è autorizzato l'accesso, anche in assenza del titolare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai capanni di caccia, ai ricoveri e agli annessi utilizzati a fini venatori; - Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul divieto e sulle sanzioni previste, nonché sulle alternative etologicamente sostenibili all'impiego di richiami vivi.".
3. All'articolo 21, comma 1, la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) utilizzare o detenere a qualunque titolo richiami vivi di qualsiasi specie a fini venatori;".
4. Le Regioni e le Province autonome adeguano i propri atti normativi e amministrativi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
5.6
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Richiami vivi).
1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle regioni.
2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.
5. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla base delle domande ricevute annualmente.
5.7
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
"Art. 5
(Modifiche articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così sostituito:
"Art. 5
(Esercizio venatorio da appostamento fisso)
1. Le regioni, su parere dell'Ispra, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.
2. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che non rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 2024-2025.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. La distanza da altri appostamenti fissi è minimo 1000 metri.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 2-bis.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 2024-2025. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
6. Sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
7. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso solo due persone autorizzate dal titolare medesimo.
8. È vietato l'uso di richiami vivi e di stampi in plastica o altro materiale.".".
5.8
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Sironi
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)
1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi)
1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.
3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.
4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi.»".
5.9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", la vendita e la detenzione" e le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo, devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore.";
c) al comma 6, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse.
d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.».
5.10
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
1. All'articolo 5 legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 6, le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;
d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.»
5.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole ", la vendita e la detenzione" e le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse".
2. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse.
3. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157sono soppressi.».
5.12
Giacobbe, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifica all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativo all'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "su parere dell'ISPRA".»
5.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. A partire dall'anno 2026 non sono rilasciate nuove autorizzazioni alla costruzione di appostamenti fissi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conducono una ricognizione sulle autorizzazioni rilasciate, in caso di mancato utilizzo negli ultimi due anni da parte del concessionario, lo stesso provvede alla rimozione dell'appostamento fisso e l'autorizzazione viene ritirata."».
5.14
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "e ai colombacci" sono soppresse.».
5.15
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso è consentito al solo titolare."».
5.16
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo la parola "inamovibile" sono aggiunte le seguenti: "in acciaio"».
5.17
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo la parola "inamovibile" sono aggiunte le seguenti: "in durolluminio".».
5.18
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 5, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli uccelli da richiamo non possono essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e devono essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 10 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme costituisce violazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004 n. 189."».
5.19
Respinto
Sopprimere il comma 1.
5.20
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'articolo 5 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.".
5.21
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ", la vendita e la detenzione" e le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo devono comunicare, entro il 31 dicembre 2025, alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore.";
c) al comma 6 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono soppressi."
5.22
Zambito, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 1.
5.23
Fina, Franceschelli, D'Elia, Sironi
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, su parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.».
5.24
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art.5», al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";
b) al capoverso «Art.5», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".
5.25
Spagnolli, Unterberger, Patton, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», commi 1 e 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".
5.26
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole ", previo parere dell'ISPRA," sono soppresse;
b) al comma 2, le parole "anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia" sono sostituite dalle seguenti "anello inamovibile numerato oppure mediante microchip, secondo le norme regionali che disciplinano la materia";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie. Per le Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie le autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 16 comma 1 lettere a) e b) costituiscono titolo abilitativo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."
5.27
Respinto
Al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:
1) al capoverso "Art.5" sostituire le parole "previo parere dell'ISPRA" con le seguenti "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA";
2) sopprimere il comma 2;
3) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare la procedura di autorizzazione degli appostamenti fissi, definendo il numero e le caratteristiche degli stessi in funzione della tutela degli equilibri faunistici e ambientali locali. Le autorizzazioni sono rilasciate tenendo conto delle valutazioni tecniche e ambientali fornite dall'ISPRA e prevedono un monitoraggio periodico dell'ente sull'impatto ambientale e faunistico degli appostamenti.»;
4) al comma 5, sopprimere le parole "e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie";
5.28
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, sostituire le parole «previo parere dell'ISPRA» con le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».
5.29
Zambito, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.5", comma 1, dopo le parole: "previo parere" inserire le seguenti: "vincolante".
5.30
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», le parole: «e richiami vivi» sono soppresse.
Conseguentemente, le parole da: «l'attività di allevamento degli uccelli» e fino a: «e di cessione per» sono soppresse.
5.31
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, sopprimere le parole: «da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.».
5.32
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, sopprimere le parole «da richiamo».
5.33
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 1, sopprimere le parole: "le modalità".
5.34
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali».
5.35
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali».
5.36
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di prevenire impatti negativi sugli habitat protetti e colonie di volatili migratori».
5.37
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di prevenire impatti negativi sugli ecosistemi».
5.38
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, capoverso «art. 5», al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli uccelli provenienti da allevamento appartengono alla fauna domestica.»
5.39
Irto, Basso, Fina, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 2.
5.40
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 2.
5.41
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non è ammesso l'utilizzo di richiami vivi.».
Conseguentemente al comma 6 le parole da: «che non siano identificabili» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalla seguente parola: «vivi.».
Conseguentemente il comma 7 è soppresso.
5.42
Giacobbe, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.».
5.43
Zambito, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3" fino alla fine del periodo con le seguenti: "appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4"
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso "Art. 5", comma 2, sopprimere il terzo periodo
5.44
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, dopo le parole «uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3», inserire le seguenti: «a condizione che la cattura non superi soglie scientificamente definite da monitoraggi annuali dell'ISPRA»
5.45
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "impiegare contemporaneamente" con la parola "detenere".
5.46
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «non più di dieci richiami di cattura per ogni specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «un massimo di due richiami di cattura totali».
5.47
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «non più di dieci richiami di cattura per ogni specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «un numero massimo di tre richiami di cattura totali».
5.48
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «non più di dieci richiami di cattura per ogni specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «non più di due richiami di cattura per ogni specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di cinque unità».
5.49
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «non più di dieci richiami di cattura per ogni specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «non più di dieci richiami di cattura per ogni specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di venti unità».
5.50
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 2, sopprimere la parola "di cattura".
5.51
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «nel limite massimo totale consentito di quindici unità».
5.52
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di venti unità».
5.53
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «fino a un massimo complessivo di quaranta unità», con le seguenti: «fino a un massimo complessivo di trenta unità».
5.54
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, capoverso Art. 5, al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
5.55
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
5.56
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente «Sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.».
5.57
Respinto
Al comma 1, capoverso Art.5, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità."
5.58
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sostituire le parole «Non sono posti limiti», con le seguenti: «Sono posti limiti».
5.59
Ritirato
Al comma 1, alinea, capoverso "art.5", comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «impianti di cattura» sono aggiunte le seguenti: «o da allevatori autorizzati».
5.60
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il rilascio del documento è subordinato alla presentazione di certificazione veterinaria che attesti l'idoneità psico-fisica dell'animale e l'assenza di segni di maltrattamento o stress.».
5.61
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il documento di provenienza di cui al precedente periodo deve includere la certificazione veterinaria annuale sul benessere animale.».
5.62
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Gli impianti di cattura devono pubblicare annualmente un rapporto trasparente con dati sulle specie catturate, tassi di mortalità, e misure adottate per ridurre lo stress animale.».
5.63
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I documenti di provenienza privi di codice univoco verificabile digitalmente non producono effetti giuridici e comportano il sequestro amministrativo degli esemplari.».
5.64
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I documenti di provenienza privi di indicazioni verificabili non producono effetti giuridici e comportano il sequestro amministrativo degli esemplari.».
5.65
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 3.
5.66
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 3.
5.67
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.».
5.68
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 3 con il seguente: «È fatto divieto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare appostamenti fissi entro un raggio di 2.000 metri da aree umide, corsi d'acqua naturali, zone di nidificazione, dormitori notturni di uccelli migratori e siti faunistici a elevata vulnerabilità.».
5.69
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 3 con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano l'installazione degli appostamenti fissi solo se dotati di sistemi di monitoraggio visivo o acustico atti a verificare l'attività venatoria svolta, al fine di prevenire infrazioni e garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.».
5.70
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 3 con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare esclusivamente appostamenti fissi realizzati in modo non invasivo e facilmente rimovibile, previa istruttoria ambientale e consenso informato degli enti di gestione dei siti naturalistici eventualmente coinvolti.».
5.71
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, sostituire le parole: «emanano norme» con le seguenti: «emanano, previo parere vincolante dell'ISPRA e delle autorità ambientali regionali, norme».
5.72
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, dopo le parole: «regolamentare la procedura» inserire le seguenti: «, conformemente alla vigente disciplina dell'Unione europea e nel rispetto dei princìpi di precauzione, proporzionalità e minimizzazione dell'impatto ambientale,».
5.73
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, dopo le parole: «regolamentare la procedura» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi di precauzione, proporzionalità e minimizzazione dell'impatto ambientale,».
5.74
Ritirato
Al comma 1, capoverso "Art 5" apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «appostamenti fissi» inserire le seguenti «per la caccia agli ungulati e ai colombacci, per gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 e per gli appostamenti installati nelle aziende faunistico venatorie»;
b) sopprimere il comma 5.
5.75
Giacobbe, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, dopo le parole: "appostamenti fissi" inserire le seguenti: ", che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990".
5.76
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, dopo le parole «caratteristiche dei medesimi appostamenti», inserire le seguenti: «in modo da garantirne la completa rimozione a fine stagione e l'assenza di opere permanenti o di fondazione».
5.77
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, dopo le parole «caratteristiche dei medesimi appostamenti», inserire le seguenti: «in modo da assicurare la completa rimozione a fine stagione».
5.78
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, dopo le parole «caratteristiche dei medesimi appostamenti», inserire le seguenti: «, i quali non hanno in ogni caso carattere permanente».
5.79
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, sopprimere le parole da "provvedono altresì" fino alla fine del comma.
5.80
Zambito, Franceschelli, D'Elia
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, dopo le parole: "provvedono altresì" inserire le seguenti: ", previo parere dell'ISPRA".
5.81
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni sono soggette a controlli periodici da parte di organismi indipendenti per verificare il rispetto delle normative ambientali e l'assenza di interferenze con gli ecosistemi ambientali e animali.».
5.82
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni sono soggette a controlli con cadenza trimestrale da parte di organismi indipendenti pubblici per verificare il rispetto delle normative ambientali e il non disturbo della fauna selvatica.».
5.83
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni sono soggette a controlli con cadenza semestrale da parte di organismi indipendenti pubblici per verificare il rispetto delle normative ambientali e di tutela del benessere animale.».
5.84
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme regionali devono garantire la tutela della biodiversità e prevedere il divieto di autorizzazione in aree identificate come habitat sensibili, corridoi ecologici o siti di nidificazione.».
5.85
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'appostamento fisso deve essere rimosso entro due giorni dal termine della stagione venatoria».
5.86
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli appostamenti non devono costituire fonte di disturbo per specie non cacciabili, in particolare quelle protette, migratrici o in via di estinzione.».
5.87
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatto obbligo di escludere dagli appostamenti fissi le aree ricadenti all'interno di parchi nazionali, riserve naturali, SIC, ZSC e ZPS.».
5.88
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, capoverso Art. 5, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.".
5.89
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo comma 3, inserire il seguente: «3-bis. È fatto obbligo di registrare ogni passaggio di proprietà o cessione dei richiami vivi in una piattaforma digitale nazionale consultabile dalle autorità preposte ai controlli.».
5.90
Zambito, Franceschelli, D'Elia
Decaduto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 4.
5.91
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto tecnico dell'appostamento, corredato da relazione sull'impatto ambientale potenziale, redatta da tecnico abilitato, che dimostri l'assenza di effetti negativi su habitat, fauna e paesaggio. L'ente autorizzante deve pubblicare online l'elenco aggiornato degli appostamenti autorizzati, con relative documentazioni.».
5.92
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo unicamente se preceduta da verifica di compatibilità ecologica e paesaggistica del sito interessato, attestata da ISPRA e dall'ente gestore dell'area naturale, e può essere concessa solo per appostamenti integralmente rimovibili, non visibili da vie pubbliche o sentieri naturalistici e privi di qualunque impatto acustico o visivo sulle specie selvatiche presenti.».
5.93
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Qualora l'appostamento autorizzato comporti disturbo documentato a specie protette o interferisca con rotte migratorie, siti di riproduzione o zone di alimentazione faunistica, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata in ogni momento, su proposta motivata degli enti gestori della biodiversità o su segnalazione documentata da parte di enti scientifici, associazioni ambientaliste o cittadini residenti.».
5.94
Fina, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 4.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.».
5.95
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 5;
b) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il decesso di un richiamo vivo deve essere comunicato entro 24 ore all'ente competente. La sostituzione è ammessa solo dopo accertamento delle condizioni di custodia e conferma dell'identità dell'esemplare deceduto.».
5.96
Tajani, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 5.
5.97
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 5.
5.98
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 5.
5.99
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.».
5.100
Giacobbe, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 5, sopprimere le parole: "e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie".
5.101
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, capoverso «art. 5», al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie le autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo abilitativo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."
5.102
Irto, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo."
5.103
Zambito, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 6.
5.104
Tajani, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
6-bis. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.».
5.105
Fina, Franceschelli, D'Elia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 6 con il seguente: «6. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.»
5.106
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, capoverso «art. 5», al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono esclusi da tale divieto il piccione domestico e l'anatra germanata per la caccia da appostamento.»
5.107
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 7 con il seguente: «7. È vietata la sostituzione di richiami vivi provenienti da cattura in natura.».
5.108
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 7 con il seguente: «7. La sostituzione di un richiamo è consentita solo previa presentazione del certificato di decesso rilasciato da un medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, unitamente al richiamo morto, presso l'ente competente.».
5.109
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 7 con il seguente: «7. In caso di sostituzione di più di due richiami deceduti nella stessa stagione venatoria, l'autorizzazione all'uso di richiami vivi è sospesa fino alla verifica, da parte dell'ente competente, delle condizioni di detenzione degli animali.».
5.110
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Sironi
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 5», al comma 7, dopo le parole: «La sostituzione di un richiamo» sono inserite le seguenti: «di cattura».
5.111
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.»
5.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Modifiche dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tassidermia)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali richieste sono accompagnate da una dichiarazione in cui sono descritte le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie da impagliare o imbalsamare, nonché i dati del richiedente.".
5.0.2
Improponibile limitatamente alla lettera a; ritirato per la restante parte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di organizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)
1.All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Le regioni possono istituire con legge gli Istituti regionali per la Fauna Selvatica (IRFS) che svolgono, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni.
2-ter. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»
5.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
« Articolo 5-bis
(Modifica dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituto nazionale per la fauna selvatica)
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'ISPRA, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia - Bologna, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri."
5.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
in materia di Istituto nazionale per la fauna selvatica)
1. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
5.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
« Articolo 5-bis
(Modifica dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituto nazionale per la fauna selvatica)
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica non sia in possesso della consistenza faunistica delle specie, le Regioni possono avvalersi dei dati dei propri Istituti regionali, se istituiti, oppure di Istituti europei. »
5.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
« Articolo 5-bis
(Modifica dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituti regionali per la fauna selvatica)
1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis
(Istituti regionali per la fauna selvatica)
1. Ogni regione istituisce, con proprio provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IRFS), che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, le attività di studio, censimento e monitoraggio dello stato di salute e della consistenza numerica della fauna selvatica regionale, anche in collaborazione con i servizi faunistici di altre regioni italiane, con istituti scientifici europei e dipartimenti e centri di ricerca universitari. Gli istituti regionali svolgono altresì l'attività di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'amministrazione regionale in merito all'autorizzazione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale a scopo di ripopolamento, nonché alla predisposizione di piani di prelievo, o controllo, della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena, o invasiva.
2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme." »
5.0.7
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Modifiche dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso."
5.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante degli Enti e delle Associazioni cinofile riconosciute dai Ministeri competenti, affiliate al C.O.N.I., maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite istruttoria del Ministero competente".
5.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di costituzione dell'Ufficio Caccia presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale, è istituito "l'Ufficio Caccia" con funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico in materia di gestione faunistico-venatoria, in raccordo con le Regioni e le Province autonome, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con gli altri enti e organismi competenti. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma il Ministero provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente";
b) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole «e Ufficio Caccia».
5.0.10
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-bis. Sulla base di quanto previsto dal Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 secondo cui sono di competenza della Direzione generale dello sviluppo rurale la tutela e la valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, le attività in materia faunistico-venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si istituisce presso il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la direzione per la prevenzione e la tutela della fauna selvatica che opera di concerto con la direzione competente per materia del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico in materia di tutela faunistico-venatoria, in raccordo con le Regioni e le Province autonome. Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».
5.0.11
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di funzioni amministrative delle province con territorio interamente montano)
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga al primo periodo, le Regioni riconoscono l'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico venatoria di cui all'articolo 10, alle province con territorio interamente montano di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56».
5.0.12
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)
1.All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Il Consiglio dei Ministri con propria delibera, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, nelle regioni colpite da estesi e ripetuti incendi, impone in questi territori il divieto della caccia almeno per tutta la stagione venatoria.»".
5.0.13
Bevilacqua, Di Girolamo, Sironi, Nave
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
"2-bis. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria"».
5.0.14
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
"2-bis. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia." con il seguente: "Sono altresì vietati per i 10 anni successivi alla conclusione di ogni evento incendiario, limitatamente ai soprassuoli percorsi dal fuoco e a una fascia di rispetto che ne delimita il perimetro con una profondità minima pari a 1.500 metri, il pascolo, la caccia, i piani di controllo previsti dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e i prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui agli articoli 11 e 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed è altresì vietata per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco."».
5.0.15
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria».
2-ter. Le Regioni dispongono il divieto di caccia 1 anche in quelle "aree agricole ad alto rischio", ovvero in quelle aree in cui insistono residui di colture erbacee presenti dopo la mietitura (stoppie).».
5.0.16
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di tassidermia)
1. Al comma 1, il comma 453 è abrogato.
Conseguentemente il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».
5.0.1000/1
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «nuovo».
5.0.1000/2
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «quattro rappresentanti».
5.0.1000/3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 2, lettera e), sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti».
5.0.1000/4
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, capoverso 2., lettera e), sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti».
5.0.1000/5
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, capoverso 2., dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) il direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;».
5.0.1000/6 (testo 2)
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al capoverso Art. 5, comma 1, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
«2. Il Comitato è composto da:
a) tre rappresentanti designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) tre rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante delle città metropolitane designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
f) tre rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
g) tre rappresentanti dell'Unione zoologica italiana;
h) almeno un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore e maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
n) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
o) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
p) un rappresentante del Club alpino italiano.
3. La nomina dei componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.
4. Al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cesserà dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente articolo.».
5.0.1000/6
V.testo 2
All'emendamento 5.0.1000, al capoverso Art. 5, comma 1, secondo comma, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) almeno un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.».
5.0.1000/7
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, capoverso 2., lettera f), sostituire le parole: «tre rappresentanti» con le seguenti: «un rappresentante» e sopprimere le parole: «, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello Nazionale».
5.0.1000/8
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 2, lettera f), sostituire le parole: «tre rappresentanti» con le seguenti: «un rappresentante».
5.0.1000/9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 2, lettera f), sostituire le parole: «tre rappresentanti» con le seguenti: «due rappresentanti».
5.0.1000/10
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, capoverso 2., lettera h), sostituire la parola: «un rappresentante» con la seguente: «quattro rappresentanti».
5.0.1000/11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) tre rappresentanti delle associazioni di protezione animale e dei diritti degli animali maggiormente rappresentative a livello nazionale;».
5.0.1000/12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) un rappresentante delle associazioni per la tutela della biodiversità maggiormente rappresentative a livello nazionale;».
5.0.1000/13
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, capoverso 2., sopprimere la lettera m).
5.0.1000/14
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, comma 1, capoverso «1», comma 2, lettera n), sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «due rappresentanti».
5.0.1000/15
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 3, dopo le parole: «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)» inserire le seguenti: «avviene nel rispetto del principio di parità di genere ed».
5.0.1000/16
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) non può in ogni caso esprimersi sui calendari venatori proposti dalle regioni.».
5.0.1000/17
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 4, dopo le parole: «compiti» inserire le seguenti: «di tutela della fauna selvatica e dell'integrità degli ecosistemi naturali nonché compiti».
5.0.1000/18
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 4, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «, opera nel rispetto della tutela della fauna selvatica, della biodiversità e del benessere animale».
5.0.1000/19
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 4, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «, privilegiando soluzioni non cruente nella gestione della fauna selvatica».
5.0.1000/20
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», comma 4, sostituire le parole: «il parere consultivo» con le seguenti: «il parere vincolante».
5.0.1000/21
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «consultivo» con la seguente: «vincolante».
5.0.1000/22
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) adotta un codice etico improntato alla tutela e alla protezione della fauna selvatica.».
5.0.1000/23
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) promuove programmi di educazione ambientale e di sensibilizzazione sul rispetto della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1.».
5.0.1000/24
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) favorisce la transizione verso modelli di gestione della fauna selvatica non basati sull'attività venatoria.».
5.0.1000/25
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) incentiva l'adozione di pratiche di gestione della fauna selvatica basate su metodi ecologici e non cruenti.».
5.0.1000/26
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) promuove l'adozione di metodi ecologici e non letali nella gestione della fauna selvatica.».
5.0.1000/27
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sostiene attività alternative alla caccia e l'utilizzo prioritario di metodi ecologici e non cruenti nella gestione della fauna selvatica.».
5.0.1000/28
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. I pareri resi dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sono pubblici e corredati da motivazione tecnico-scientifica.».
5.0.1000/29
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 5-bis.», dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. I componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) non si trovano in situazioni di conflitto di interessi rispetto all'esercizio di attività venatorie o attività di tipo commerciale ovvero lucrative connesse all'esercizio dell'attività venatoria.».
5.0.1000/30
Decaduto
All'emendamento 5.0.1000, sopprimere il comma 7.
5.0.1000
I Relatori
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
«1. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3.La nomina dei componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1.
4. Al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. Il Comitato al fine di fornire il parere alle Regioni di cui al comma 2, dell'articolo 19, acquisisce a sua volta il parere consultivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
5. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cesserà dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente articolo.».
6.1
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L' articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 10
(Piani faunistico- venatori)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.
2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a. i parchi nazionali;
b. i parchi naturali regionali;
c. le riserve naturali statali;
d. le riserve naturali regionali e provinciali;
e. i monumenti naturali;
f. le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
g. le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
h. i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
i. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
j. le zone militari;
k. i demani forestali;
l. le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
m. i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);
n. i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);
o. l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
p. le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353.
8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al comma 5.
11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.».
6.5
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Piani faunistico-venatori)
1.Sostituire l'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 con il seguente:
«Art. 10
(Piani faunistico-venatori)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.
2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:
a. i parchi nazionali;
b. i parchi naturali regionali;
c. le riserve naturali statali;
d. le riserve naturali regionali e provinciali;
e. i monumenti naturali;
f. le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
g. le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
h. i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
i. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
j. le zone militari;
k. i demani forestali;
l. le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
m. i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);
n. i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);
o. l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
p. le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.
8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.
11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."»
6.6
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)
1.All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della Zona Faunistica delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le fasce di rispetto ai fabbricati, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le fasce di rispetto alle vie di comunicazione, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna;
b) dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi 90 giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale»;
c) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
d) al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 perché non è considerabile come attività venatoria»;
e) al comma 8, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
«h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;
f) sostituire il comma 14 con il seguente: «14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita»;
g) sopprimere il comma 17.».
6.7
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative.";
b) al comma 8, le lettere e) e h) sono soppresse;
c) al comma 14, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
d) il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso";
e) al comma 17, il secondo periodo è soppresso.».
6.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 60 al 70 per cento", e le parole "dal 10 al 20 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 50 al 60 per cento"».
6.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al computo di tali percentuali non partecipano le zone di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della presente legge."».
6.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici non entrano a far parte della programmazione venatoria e sono finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente."».
6.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nonché alle zone di cui al comma 8, lettera e).».
6.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali zone l'attività cino-venatoria con abbattimento della fauna, purché proveniente da allevamento, è praticata secondo i limiti e le condizioni stabilite dal calendario venatorio e comunque nel periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della stagione venatoria."».
6.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma di Trento e di Bolzano provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni."».
6.14
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ISPRA".»
6.15
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Attribuzione alle province dei compiti di pianificazione dell'attività venatoria)
1 All'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: " Le Regioni possono attribuire alle province le funzioni di Pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di miglioramento ambientale, di immissione e di cattura di fauna selvatica;»
6.16
Respinto
Sopprimere il comma 1.
6.17
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 10
(Piani faunistico-venatori)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.
2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) i parchi nazionali;
b) i parchi naturali regionali;
c) le riserve naturali statali;
d) le riserve naturali regionali e provinciali;
e) i monumenti naturali;
f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
j) le zone militari;
k) i demani forestali;
l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);
n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);
o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.
8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.
11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."."
6.18
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1. con il seguente:
"1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole "dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 60 al 70 per cento", e le parole "dal 10 al 20 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 50 al 60 per cento".
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3.bis Al fine del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico scientifiche che hanno condotto alla sua individuazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.
3-ter. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi.
.3-quater. Acquisti i dati di cui al comma 3-bis, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Ispra, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare per portare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale".".
6.19
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "pianificazione faunistico venatoria" sono inserite le seguenti: "da parte delle regioni e delle province, con le modalità previste ai commi 7 e 10".».
6.20
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 1, dopo le parole: "la riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e protezione" e dopo la parola: "ambientali" sono inserite le seguenti: "e agricole".»
6.21
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) premettere la seguente lettera "0a) al comma 1 dopo le parole «risorse ambientali» aggiungere le seguenti: «,nel rispetto del Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura»";
2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera "b-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «In dette percentuali», è aggiunta la seguente parola: «non»";
3) alla lettera c) capoverso 3-quater dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" aggiungere le seguenti: "e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"; dopo le parole "tenuto conto" aggiungere le seguenti: "della Legge 394/1991sulle aree protette" e dopo le parole "con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale" aggiungere le seguenti "e di ripristino della natura di cui al regolamento UE 2024/1991";
4) sostituire la lettera d) con la seguente: "al comma 5 le parole: «e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale» sono soppresse";
5) sostituire la lettera e) con la seguente: "Sono esclusi dalla programmazione venatoria i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici, nonché il demanio marittimo";
6) alla lettera g) capoverso h-ter) dopo la parola "faunistico - venatoria" aggiungere le seguenti parole: "ivi compreso".
6.22
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 1, dopo le parole: "risorse ambientali" sono inserite le seguenti: ", il ripristino degli habitat";»
6.23
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.24
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 2, dopo le parole: "la pianificazione" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatoria";».
6.25
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole "sono soppresse", con le seguenti: "sono sostituite dalle seguenti: ", di concerto con le province";
b) al comma 3-quater, lettera f), dopo le parole «, le regioni» inserire le seguenti: «, di concerto con le province,».
6.26
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) al comma 3, primo periodo, la parola: "ogni" è sostituita dalla seguente: "ciascuna";»
6.27
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) al comma 3, dopo le parole: "per una quota" è inserita la seguente: "minima" e dopo le parole: "nella percentuale" è inserita la seguente: "minima".
6.28
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.29 (testo 2)
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Approvato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia.»;
b) alla lettera c), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «per riportare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica» con le seguenti: «ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3»;
c) alla lettera f) dopo le parole: «articolandoli per comprensori omogenei» inserire le seguenti: «anche provinciali»;
d) dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) il comma 17 è soppresso».
6.29
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
V.testo 2
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia.»;
b) sopprimere la lettera d);
c) alla lettera e), in fine, sostituire le parole "È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo" con le seguenti "Sono escluse da tale territorio e non sono soggette alla programmazione le porzioni di demanio marittimo oggetto di concessione balneare";
d) alla lettera f) dopo le parole "articolandoli per comparti omogenei" inserire le seguenti "o provinciali";
e) dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-bis) il comma 17 è soppresso".
6.30
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, dopo le parole: "l'attività venatoria" sono inserite le seguenti: "ai sensi della presente legge e/o";».
6.31
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "o regionali", aggiungere le seguenti: " o interregionali".
6.32
Nave, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "o regionali", aggiungere le seguenti: "ovvero di aree terrestri, fluviali e lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa".
6.33
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "o regionali", aggiungere le seguenti: "ovvero di aree terrestri, fluviali e lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa aventi valore ambientale e naturalistico,".
6.34
Naturale, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "o regionali", aggiungere le seguenti: "ovvero di aree terrestri, fluviali e lacustri".
6.35
Sironi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "o regionali", aggiungere le seguenti: "ovvero aree di valore naturalistico e ambientale,".
6.36
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "o regionali", aggiungere le seguenti: "ovvero di aree terrestri".
6.37
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "e privati".
6.38
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "e privati".
6.39
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "c) e d)" con le seguenti: "e c)".
6.40
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "i fondi chiusi e".
6.41
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.42
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.43
Respinto
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
6.44
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-bis".
6.45
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: "graduale raggiungimento" con le seguenti: "raggiungimento e superamento".
6.46
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis", sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "tre mesi".
6.47
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), al capoverso "3-bis." sostituire le parole: " dodici mesi" con le seguenti: " 18 mesi".
6.48
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), capoverso "3-bis." dopo le parole "una relazione dettagliata" aggiungere le seguenti "e puntuale".
6.49
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: " delle ragioni", aggiungere le seguenti: "e delle modalità".
6.50
Di Girolamo, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), capoverso "3-bis." le parole: "nella stessa." sono soppresse.
6.51
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-ter".
6.52
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-ter».
6.53
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), al capoverso "3-ter.", dopo le parole "degli obblighi di cui al medesimo comma", aggiungere le seguenti: "ai sensi del comma 3,".
6.54
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" con le seguenti: "il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previo il parere di ISPRA".
Conseguentemente al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere le parole: "del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ".
6.55
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), al capoverso "3-ter", sostituire le parole "tre mesi "con le seguenti: "un mese".
6.56
Respinto
Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-ter" sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "due mesi".
6.57
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-ter", sostituire le parole "tre mesi "con le seguenti: "due mesi".
6.58
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-ter," sostituire le parole «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
6.59
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-quater".
6.60
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole «e della sicurezza energetica,» inserire le seguenti: «previo parere vincolante dell'ISPRA e».
6.61
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "3-quater", sostituire le parole: "sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" con le seguenti: "sentito l'ISPRA".
6.62
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "3-quater" dopo la parola: "sentito" inserire le seguenti: "l'ISPRA e".
6.63
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera c), capoverso "3-quater." dopo le parole "sulle modalità", aggiungere le seguenti: "e le tempistiche".
6.64
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "3-quater", sostituire le parole: "riportare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio" con le seguenti: "garantire il rispetto delle percentuali di territorio minime previste dal comma 3".
6.65
Respinto
Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-quater" sostituire le parole da: "assunti" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "europei".
6.66
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "3-quater" sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
6.67
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
6.68
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo periodo.
6.69
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.
6.70
Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "di cui al comma 3, vige" con le seguenti: "di cui al comma 3, che comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c), vige".
6.71 (testo 2)
Approvato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) sopprimere le seguenti parole: «E' escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo»;
b) dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) al comma 12 sono aggiunte infine le seguenti parole: "tenuto conto degli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale"».
6.71
V.testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«a) dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) al comma 5, le parole «può essere» sono sostituite dalle seguenti «deve essere»;
b) alla lettera e) sopprimere le seguenti parole «E' escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo»;
c) dopo la lettera i) inserire la seguente: "i-bis) al comma 12 aggiungere infine le seguenti parole: «tenuto conto degli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale»».
6.72
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
6.73
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera e) prima delle parole: "Sono ricompresi in tale territorio" inserire le seguenti: "In tali territori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 comma 11".
6.74
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo l'alinea, sopprimere il primo periodo.
6.75
Respinto
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", delle regioni".
6.76
Respinto
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: "e degli enti pubblici in genere".
6.77
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole «È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo».
6.78
Ritirato
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo.» con le seguenti: «Sono esclusi da tale territorio e non sono soggetti alla programmazione venatoria i litorali con stabilimenti balneari nelle aree del demanio marittimo. È vietata l'attività venatoria lungo tutti gli arenili del demanio marittimo fino al 30 settembre di ogni anno per un chilometro dal battente dell'onda.»
6.79
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
6.80
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il primo periodo.
6.81
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, alla lettera f), alle parole "le province predispongono", premettere le seguenti: "le regioni e".
6.82
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera f), sopprimere il secondo periodo.
6.83
Respinto
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "le regioni" con le seguenti: "le province".
6.84
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al comma 8, la lettera e), è sostituita dalla seguente: "e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile, nazionali o regionali e Ambiti Territoriali di Caccia ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone lo svolgimento delle attività cinofile con abbattimento della fauna di allevamento, appositamente liberata, non costituisce esercizio dell'attività venatoria ed è ammesso anche al di fuori dei periodi di cui all'articolo 18;"».
6.85
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sono sempre consentiti sul territorio a gestione programmata della caccia, nell'arco temporale che va dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia senza l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13, purché svolti all'interno dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia a cui si risulti iscritti".»
6.86
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
6.87
Respinto
Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso h-bis).
6.88
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: "i parchi", aggiungere le seguenti: "nazionali, regionali e interregionali".
6.89
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: "i parchi", aggiungere le seguenti: "nazionali e regionali".
6.90
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: "i parchi", aggiungere le seguenti: "nazionali e regionali".
6.91
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: " riserve naturali" , aggiungere la seguente: "regionali".
6.92
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: ", riserve naturali", aggiungere le seguenti: "zone umide".
6.93
Di Girolamo, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: "rifugi faunistici", aggiungere le seguenti: "di tutela dei boschi".
6.94
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: "rifugi faunistici", aggiungere le seguenti: "o centri regionali".
6.95
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo le parole: "la sosta", aggiungere le seguenti: "e la cura".
6.96
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-bis", dopo la parola: "irradiamento", aggiungere le seguenti: "ovvero la diffusione e la dispersione".
6.97
Respinto
Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso h-ter).
6.98
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-ter" sopprimere le seguenti parole: "e faunistico-venatoria".
6.99
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera g), capoverso "h-ter", dopo le parole: "delle regioni", aggiungere, in fine, le seguenti: "e degli enti pubblici in generale".
6.100
Respinto
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso h-ter), aggiungere il seguente:
«h-quater) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni.».
6.101
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
6.102
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
6.103
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
6.104
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) al comma 10, le parole: "l'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ISPRA";»
6.105
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) al comma 11, le parole: "l'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ISPRA";»
6.106
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
"i-bis) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compatibilmente con gli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale.»; "
6.107
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
6.108
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: "dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato" con le seguenti: "dei singoli proprietari o conduttori dei fondi che in rispetto al diritto della proprietà privata, della sicurezza e della privacy, intendono vincolare la loro superfice, la zona non può essere istituita".
6.0.1
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente
«Art. 6-bis.
(Fondo per la prevenzione della diffusione degli ungulati nei centri abitati)
1. Presso il Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027, finalizzato a sostenere gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) nelle attività di prevenzione della diffusione e di cattura degli ungulati che si introducono nei centri abitati, rappresentando un pericolo di ordine pubblico e igienico-sanitario secondo quanto rilevato dalle autorità locali competenti in materia sanitaria e di sicurezza.
2. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
7.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
7.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
7.4
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Sistema di restituzione dei bossoli di cartucce sparate, destinate all'attività venatoria)
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività venatoria e di favorire il riutilizzo dei materiali compositi post-consumo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per i bossoli delle cartucce sparate, destinate all'attività venatoria.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dei bossoli delle cartucce sparate.
4. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori delle singole tipologie di cartucce sparate e restituite.
5. Al termine della fase sperimentale, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, il sistema del vuoto a rendere di cui al presente articolo può essere reso permanente, con i necessari adeguamenti normativi.
6. I comuni possono promuovere apposite convenzioni con i rivenditori per l'installazione di contenitori di raccolta differenziata delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, rivenuti su terreni pubblici e privati e conferiti dai cittadini. I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani possono, altresì, prevedere forme di incentivazione per favorire la corretta raccolta differenziata delle cartucce da caccia.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
7.5
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;
b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente";
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.".»
7.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 12, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) da appostamento temporaneo";
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata."
7.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 12, comma 5, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "o con il falco" sono soppresse.».
7.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 12 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 7 è soppresso.».
7.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 12, comma 8, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite da "da chi abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e da chi non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età"».
7.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 12, comma 8, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna non compresa nell'articolo 18 della presente legge, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 60 per cento, alla regione o provincia autonoma interessata nella misura del 40 per cento.».
7.11
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività faunistico-venatoria".
7.12
Respinto
Sopprimere il comma 1.
7.13
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,".
7.14
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
d) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".
7.15
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".
7.16
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicofisiche da attestare mediante apposita certificazione.".».
7.17
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, le parole "l'impiego" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo".».
7.18
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola "altresì" è soppressa.».
7.19
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro quarantadue giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.20
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro quaranta giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.21
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro trentotto giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.22
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro trentasei giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.23
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro trentacinque giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.24
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro trentatre giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.25
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro trentadue giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.26
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole "o con il falco" sono soppresse;
b) il comma 7 è soppresso;
c) al comma 8 le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo anno di età";
d) all'articolo 12 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente comma:
"12-ter. Entro trenta giorni dalla chiusura della stagione venatoria, il tesserino è riconsegnato all'autorità amministrativa che lo ha rilasciato. Tale autorità, se differente dalla regione, trasmette entro quindici giorni dal termine ultimo previsto per la riconsegna, i tesserini venatori alla regione per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sul prelievo venatorio. Tale analisi si effettua su tutti i tesserini riconsegnati. I dati della raccolta, elaborazione e analisi di cui al presente comma costituiscono parte della relazione sullo stato di attuazione della legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 35.".".
7.27
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "o con il falco" sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) al comma 8, le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è inserito il comma 12-ter, che stabilisce che il tesserino venatorio va riconsegnato entro trenta giorni dalla fine della stagione all'autorità competente, la quale, se diversa dalla regione, li trasmette alla stessa entro quindici giorni, per la raccolta ed elaborazione dei dati che confluiranno nella relazione prevista all'articolo 35, comma 1.
7.28
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro trenta giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.29
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5, è soppressa l'espressione "o con il falco";
b) Il comma 7 è eliminato dal testo;
c) Il comma 8 viene modificato sostituendo "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno e non abbia superato il settantesimo anno";
d) Si introduce un nuovo comma 12-ter, che disciplina la riconsegna obbligatoria del tesserino venatorio entro trenta giorni dalla conclusione della stagione e la trasmissione per fini statistici e di monitoraggio.
7.30
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono apportate le modificazioni seguenti all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
a) Le parole "o con il falco" sono eliminate dal comma 5;
b) Il comma 7 è abrogato;
c) Le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età", al comma 8, sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo anno di età";
d) È aggiunto un nuovo comma 12-ter che prevede la restituzione del tesserino venatorio entro trenta giorni e la trasmissione regionale per finalità statistiche e di controllo.
7.31
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono così modificate:
a) Al comma 5, sono soppresse le parole "o con il falco";
b) È abrogato il comma 7;
c) Al comma 8, le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono riformulate in "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) Si inserisce, successivamente al comma 12-bis, un comma 12-ter, concernente l'obbligo di riconsegna del tesserino entro trenta giorni dalla fine della stagione e la trasmissione alla Regione per fini di raccolta e analisi dei dati venatori.
7.32
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è modificato come segue:
a) Al comma 5, le parole "o con il falco" sono soppresse;
b) Il comma 7 è eliminato;
c) Al comma 8, si sostituiscono le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo";
d) Dopo il comma 12-bis è aggiunto un nuovo comma 12-ter, che prevede la restituzione del tesserino entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria e la trasmissione dei dati raccolti alla Regione, i quali confluiscono nella relazione di cui all'articolo 35, comma 1.
7.33
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è modificato come segue:
a) Al comma 5 sono eliminate le parole "o con il falco";
b) È abrogato il comma 7;
c) Al comma 8, la frase "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" è riformulata in "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo anno di età";
d) Dopo il comma 12-bis si aggiunge un nuovo comma, denominato 12-ter, in base al quale il tesserino venatorio deve essere riconsegnato entro trenta giorni dal termine della stagione, e successivamente trasmesso alla regione per l'elaborazione e l'analisi dei dati ai fini della relazione prevista dall'articolo 35, comma 1.
7.34
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Vengono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 12 della legge n. 157 del 1992:
a) Al comma 5, sono eliminate le parole "o con il falco";
b) Il comma 7 è soppresso;
c) Al comma 8, si sostituisce la formula "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) Dopo il comma 12-bis, è inserito un comma 12-ter relativo all'obbligo di restituzione del tesserino entro trenta giorni dalla chiusura della stagione venatoria e alla trasmissione alla Regione per fini di monitoraggio e analisi.
7.35
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Le parole "o con il falco", contenute nel comma 5, sono soppresse;
b) Il comma 7 viene cancellato;
c) Al comma 8, le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo anno";
d) Viene aggiunto, dopo il comma 12-bis, il comma 12-ter, che impone la riconsegna del tesserino entro trenta giorni dalla fine della stagione venatoria e la trasmissione alla regione per la raccolta e l'analisi dei dati sul prelievo.
7.36
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 157/1992 è oggetto delle seguenti modifiche:
a) Al comma 5, viene soppressa la frase "o con il falco";
b) Il comma 7 è eliminato;
c) Al comma 8, la locuzione "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" è riformulata in "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo anno";
d) Dopo il comma 12-bis, si introduce il comma 12-ter concernente la riconsegna del tesserino entro trenta giorni, con successiva trasmissione dei dati alla Regione per la relazione di cui all'articolo 35, comma 1.
7.37
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro venti giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.38
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro diciassette giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.39
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro quindici giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.40
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro tredici giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.41
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro dodici giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.42
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "o con il falco" di cui al comma 5 sono soppresse;
b) il comma 7 è abrogato;
c) le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" nel comma 8 sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo";
d) dopo il comma 12-bis è introdotto il comma 12-ter, che stabilisce l'obbligo di restituire il tesserino venatorio entro undici giorni dalla chiusura della stagione, con successiva trasmissione da parte dell'autorità competente alla regione per l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1.
7.43
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 157/1992 viene modificato nei seguenti punti:
a) Nel comma 5, si sopprimono le parole "o con il falco";
b) Il comma 7 è abrogato;
c) Al comma 8, l'indicazione "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" è sostituita con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo anno";
d) Dopo il comma 12-bis si aggiunge il comma 12-ter che disciplina tempi e modalità di riconsegna del tesserino venatorio e la trasmissione alla Regione per fini statistici e di monitoraggio legislativo.
7.44
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così modificato:
a) Nel comma 5, si cancellano le parole "o con il falco";
b) Il comma 7 è integralmente abrogato;
c) Nel comma 8, le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" vengono sostituite con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo";
d) Dopo il comma 12-bis, è aggiunto il comma 12-ter, che disciplina il termine per la riconsegna del tesserino e la successiva trasmissione dei dati alla Regione ai fini della relazione di cui all'articolo 35, comma 1.
7.45
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 157/1992, si introducono le modifiche di seguito elencate:
a) Le parole "o con il falco", presenti al comma 5, sono eliminate;
b) Il comma 7 viene soppresso;
c) Al comma 8, la frase "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" è sostituita da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo anno di età";
d) Dopo il comma 12-bis, è inserito un nuovo comma 12-ter, il quale stabilisce le modalità di restituzione del tesserino e l'obbligo per l'autorità competente di trasmetterlo alla Regione, per finalità di elaborazione e monitoraggio.
7.46
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
a) Al comma 5, vengono eliminate le parole "o con il falco";
b) Il comma 7 viene abrogato;
c) Al comma 8, la locuzione "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" è sostituita da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo";
d) Dopo il comma 12-bis, si inserisce il comma 12-ter, che disciplina la restituzione del tesserino venatorio e la trasmissione dei dati per fini statistici e per la relazione prevista all'articolo 35, comma 1.
7.47
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 le parole "o con il falco" sono soppresse.".
7.48
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "in via esclusiva" sono sostituite dalle seguenti: "in via assolutamente esclusiva".».
7.49
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 6, dopo le parole "presente legge" sono inserite le seguenti: "e dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione";».
7.50
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "venticinquesimo anno";
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.51
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "venticinquesimo anno";".
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia."».
7.52
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiduesimo anno";
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno";
c) al comma 11 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.";
d) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.53
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiduesimo anno";
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno";
c) al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti. ", specificamente indicate,";
d) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".
7.54
Naturale, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo anno";
b) al comma 11 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione."».
7.55
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "anno di età" sono inserite le seguenti: ", osservi la diligenza del buon padre di famiglia";
b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
d) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".
7.56
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "anno di età" sono inserite le seguenti: ", osservi la diligenza del buon padre di famiglia";
b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".
7.57
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "anno di età" sono inserite le seguenti: ", osservi la diligenza del buon padre di famiglia";
b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti. ", specificamente indicate,".».
7.58
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "anno di età" sono inserite le seguenti: ", osservi la diligenza del buon padre di famiglia";
b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.59
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 12, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".»
7.60
Naturale, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".».
7.61
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno".».
7.62
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".».
7.63
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, sostituire le parole: "In caso" con le seguenti: "Nel malaugurato caso";
b) al comma 11 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni."».
7.64
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.65
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.";».
7.66
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia."».
7.67
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.".»
7.68
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione."».
7.69
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti: ", specificamente indicate,".».
7.70
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 12-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e senza indugio alcuno".».
7.71
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto conformemente ai principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione."».
7.72
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia e rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni."».
7.73
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.74
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando la disciplina statale e regionale in materia."».
7.75
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni."».
7.76
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.".».
7.77
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 2, la parola: "Costituisce" è sostituita dalla parola: "Costituiscono" e le parole: "ogni atto diretto" sono sostituite dalle parole: "tutti gli atti diretti";
7.78
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 3 le parole "il vagare" sono sostituite da "il predisporsi".
7.79
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non rientra in queste ipotesi la mera attività ricreativa e di svago con i cani, quando condotti al seguito o mantenuti entro un raggio visivo."».
7.80
Respinto
Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).
7.81
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
7.82
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
7.83
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7.84
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";".
7.85
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";".
7.86
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.".».
7.87
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiduesimo anno";
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".".
7.88
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiduesimo anno";
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno".".
7.89
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiduesimo anno";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".".
7.90
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo anno";
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.91
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo anno";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.92
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".".
7.93
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";
b) dopo il comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".».
7.94
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
"a) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.95
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";".
7.96
Naturale, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "6 mesi";".
7.97
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,"
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "diciotto mesi";".
7.98
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "diciotto mesi";".
7.99
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";".
7.100
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";
b) dopo il comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".».
7.101
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
b) al comma 6, dopo le parole "presente legge" sono inserite le seguenti: "e dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione";".
7.102
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
"a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.".».
7.103
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
c) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";".
7.104
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:
"a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
c) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni".".
7.105
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:
"a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.".».
7.106
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:
"a) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".".
7.107
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 1, dopo le parole "lo Stato" sono inserite le seguenti: ", a determinate condizioni,";".
7.108
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";».
7.109
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 3, le parole: "o in attitudine" sono sostituite dalle seguenti: ". E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine"
7.110
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 5, alinea, le parole: "Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco", sono soppresse.»
Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 8 con il seguente: "Art. 8 - (Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria). 1. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: ", nonché l'uso dell'arco e del falco", sono soppresse;
b) sostituire l'articolo 15 con il seguente: "Art. 15 - (Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria). 1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 11 è abrogato.
7.111
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 5, alinea, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti forme fermo restando la frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti».
7.112
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "nelle" con le seguenti: "esclusivamente in una delle".
7.113
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 5, lettera c), dopo le parole "programmata", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità e delle produzioni agricole".»
7.114
Respinto
Alla lettera b) premettere la seguente: «0b) al comma 6, sostituire le parole: "nel rispetto delle disposizioni" con le seguenti: "in forme e modalità che rispettino le disposizioni"; »
7.115
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.116
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.117
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché specifiche attitudini psicologiche da attestare mediante apposita certificazione.";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.118
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventunesimo anno";".
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.119
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.120
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.121
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".".
7.122
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "tre mesi";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.123
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "6 mesi";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.".».
7.124
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.125
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";
c) dopo il comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".».
7.126
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 10, sostituire le parole: "In caso" con le seguenti: "Nel malaugurato caso";".
c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.127
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti. ", specificamente indicate,".».
7.128
Naturale, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti. ", specificamente indicate,".».
7.129
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) al comma 12-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e senza indugio alcuno".».
7.130
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) al comma 12-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e senza indugio alcuno".».
7.131
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".".
7.132
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.133
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";
c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.134
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.135
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.136
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 6, dopo le parole "presente legge" sono inserite le seguenti: "e dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione";".
7.137
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventiduesimo anno";".
7.138
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventunesimo anno";".
7.139
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo anno";".
7.140
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 8, dopo le parole: "anno di età" sono inserite le seguenti: ", osservi la diligenza del buon padre di famiglia";
7.141
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 9, dopo le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica"»;
7.142
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno";".
7.143
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";".
7.144
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 10, le parole: "In caso" sono sostituite dalle seguenti: "Nel malaugurato caso",".
7.145
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", inserire le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge";"
7.146
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.".».
7.147
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «lettera d) sono» fino alla fine della lettera con le seguenti: «"di cui all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "laddove esercitato nelle forme stabilite all'articolo";»
7.148
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 40 anni".
7.149
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 41 anni".
7.150
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 42 anni".
7.151
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 43 anni".
7.152
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 44 anni".
7.153
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 45 anni".
7.154
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 46 anni".
7.155
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 47 anni".
7.156
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 48 anni".
7.157
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 49 anni".
7.158
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 50 anni".
7.159
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 51 anni".
7.160
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 52 anni".
7.161
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 53 anni".
7.162
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 54 anni".
7.163
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 55 anni".
7.164
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 56 anni".
7.165
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 57 anni".
7.166
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 58 anni".
7.167
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 59 anni".
7.168
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 60 anni".
7.169
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 61 anni".
7.170
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 62 anni".
7.171
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 63 anni".
7.172
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 64 anni".
7.173
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 65 anni".
7.174
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 66 anni".
7.175
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 67 anni".
7.176
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 68 anni".
7.177
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti; "fino ai 69 anni".
7.178
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia non è necessario per esercitare l'attività venatoria con il falco o altri uccelli predatori: le Regioni a tal fine rilasciano apposita licenza di caccia con l'uso del falco valida sull'intero territorio nazionale, fermo restando l'importo e il pagamento della concessione governativa e della concessione regionale per l'esercizio dell'attività venatoria".»
7.179
Ritirato
Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. L'attività venatoria può essere altresì esercitata, per non più di 90 giorni, dal cittadino straniero, anche non residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, che sia autorizzato all'esercizio della caccia nello Stato di provenienza ed esibisca la relativa licenza. L'interessato può essere locatario o comodatario di armi idonee all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, limitatamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale e fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
7.180
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, le parole: "il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA";»
7.181
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da due ulteriori rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale tenendo conto della consistenza associativa";»
7.182
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un ulteriore rappresentante delle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale tenendo conto della consistenza associativa";»
7.183
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un rappresentante designato dall'ANCI";»
7.184
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un ulteriore rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tenendo conto della consistenza associativa,»
7.185
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un ulteriore rappresentante dell'ISPRA";»
7.186
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da"».
7.187
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "tre anni";".
7.188
Respinto
Al comma 1, alla lettera c) premettere la seguente:
«0c) al comma 8, dopo le parole: "può essere esercitata" inserire la seguente: "esclusivamente".»
7.189
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.190
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventunesimo anno";".
7.191
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 8, le parole: "diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo anno";".
7.192
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 8, dopo le parole: "anno di età" sono inserite le seguenti: ", osservi la diligenza del buon padre di famiglia";
7.193
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
"c) al comma 9, le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".».
7.194
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"b) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "anno";".
7.195
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "due anni";".
7.196
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 9, le parole "quattro anni" sono sostituite dalla seguente: "tre anni";".
7.197
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 10, sostituire le parole: "In caso" con le seguenti: "Nel malaugurato caso",".
7.198
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 10, le parole: "può procedere" sono sostituite dalla seguente: "procede";».
7.199
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "esclusivamente per i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge".".
7.200
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 11 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché dei principi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Costituzione.".»
7.201
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti: ", specificamente indicate,".».
7.202
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.".».
7.203
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) dopo il comma 12-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.".».
7.204
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: ". Vi sono altresì indicate le forme di cui al comma 5 nonché"».
7.205
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
"c-bis) al comma 12-bis sopprimere le parole "e migratoria" e inserire, in fine, il seguente periodo: "La fauna migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio prima di abbandonare il terreno di caccia".
7.206
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 12-bis, le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono sostituite dalle seguenti: "a comprovato recupero".»
7.207
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 12-bis, le parole: "subito dopo l'" sono sostituite dalle seguenti: "immediatamente a seguito dell'".»
7.208
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 12-bis aggiungere in fine la parola "accertato".
7.209
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
"c-bis) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto osservando la diligenza del buon padre di famiglia.".».
7.210
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
"c-bis) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente: "12-ter. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente e l'ecosistema.";».
7.211
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 15 giugno 2032."
7.212
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2030."
7.0.1
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Al fine di rafforzare e implementare le attività di vigilanza affidate alla polizia provinciale a tutela della fauna selvatica, nonché i controlli sull'esercizio delle attività venatorie in ciascun ambito territoriale di caccia, il Ministro dell'interno predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Piano straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico da bandire da parte delle province entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di complessive 1.000 unità di personale a decorrere dall'anno 2026, da destinare al rafforzamento dell'organico dei Corpi di polizia provinciale. In favore delle province che procedono alle assunzioni di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 32,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 32,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.1
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Sopprimere l'articolo.
8.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
8.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
8.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)
1. All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».
8.5
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: "venatoria" ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "faunistico-venatoria".»
8.6
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «è consentita» inserire le seguenti: «, esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge,».
8.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "contenente non più di due cartucce" sono sostituite dalle seguenti "contenente non più di una cartuccia"».
8.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "due cartucce", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "una cartuccia";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.";
c) al comma 4, le parole: "salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo" sono soppresse.»
8.9
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «altresì» inserire le seguenti: «, con la diligenza del buon padre di famiglia, ».
8.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole da "o tre canne" fino a "millimetri 5,6" sono sostituite dalle seguenti: "canne ad anima liscia"».
8.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "e del falco" sono soppresse.».
8.12
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «, esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge,».
8.13
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «, con la diligenza del buon padre di famiglia,».
8.14
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "essere recuperati" è inserita la seguente: "immediatamente"».
8.15
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È vietato altresì per l'esercizio venatorio l'utilizzo di munizioni contenenti piombo."».
8.16
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.»."
8.17
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per la caccia di selezione agli ungulati)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185»."
8.18
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185»."
8.19
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185».
8.20
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185»."
8.21
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185»."
8.22
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Al fine di regolare la caccia di selezione agli ungulati, all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185»."
8.23
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Caccia di selezione agli ungulati). 1. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.».
8.24
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:
a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato;
c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
d) dell'arco;
e) del falco."
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso.
8.25
Respinto
Sopprimere il comma 1.
8.26
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.».
8.27
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, secondo periodo, le parole "fino a cinque" sono sostituite da: "fino a tre".".
8.28
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 13, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "anche digitale, per la visione notturna" sono soppresse».
8.29
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 13, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "per la visione notturna" sono soppresse».
8.30
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. E' consentito, nell'ambito della caccia di selezione agli ungulati, l'uso di strumenti ottici e comunque non cruenti, approvati da Ispra nell'ambito di un elenco redatto sentite le associazioni di tutela ambientale e animale, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»."
8.31
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti approvati da Ispra nell'ambito di un elenco di mezzi non cruenti, sentite le associazioni di tutela ambientale e animale, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»."
8.32
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1. con il seguente:
"1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo la parola "recuperati" vanno aggiunte le seguenti "volta per volta";
b) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "È vietato l'utilizzo di munizioni che contengano piombo.".
8.33
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. È consentito l'utilizzo degli strumenti ottici e optoelettronici e digitali per l'osservazione, la ricerca e l'individuazione della selvaggina. E' consentito altresì l'utilizzo dei congegni di puntamento per l'abbattimento, anche digitali, tranne quelli per la visione notturna, salvo quanto disposto dal comma 2 ter per la caccia di selezione al cinghiale."».
8.34
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Per le attività di controllo e monitoraggio degli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, anche digitali, per la visione notturna»
8.35
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.»."
8.36
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati, escludendo l'utilizzo di strumenti che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185,»
8.37
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di regolare la caccia di selezione agli ungulati».
8.38
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «n. 157,» inserire le seguenti: «in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria».
8.39
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 6» fino alla fine del comma con le seguenti: «al comma 3, dopo le parole: "e non" sono aggiunte le seguenti: "possono essere"».
8.40/5ª Commissione
I Relatori
Approvato
All'emendamento, sostituire il capoverso 6-ter con il seguente: «6-ter. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'Amministrazione Regionale ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze regionali in materia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8.40
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Approvato
Al comma 1, le parole "è aggiunto il seguente:" sono sostituite dalle seguenti "sono aggiunti i seguenti:"
Conseguentemente, dopo il capoverso «6-bis.» è aggiunto il seguente: «6-ter. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'Amministrazione Regionale ha validità su tutto il territorio nazionale.»
8.41
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con i seguenti:
«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati non è in nessun caso consentito l'uso di strumenti che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
6-ter. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di strumenti ottici e optometrici, ad eccezione degli strumenti di cui al comma 6-bis.».
8.42
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis», con il seguente:
"6-bis. Al fine di assicurare il benessere dei cani da caccia, devono essere rispettate le esigenze etologiche. Il singolo esemplare deve essere detenuto in spazio non inferiore a metri quadrati quindici, aumentato di 6 mq per ogni altro cane, e sempre situati nei pressi delle abitazioni dei proprietari, ovvero nei cortili e giardini di pertinenza per evitare forme di isolamento. Ogni cane da caccia deve superare un esame di abilitazione per evitare traumi allo sparo, secondo le disposizioni impartite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della salute con un apposito Codice."
8.43
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso "6-bis", con il seguente: "6-bis. Nella caccia di selezione gli ungulati non è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli utilizzati per l'attività di controllo e selezione.".
8.44
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «6-bis.», premettere le seguenti parole: «Ferma restando la tutela della fauna selvatica,».
8.45
Respinto
Al comma 1, capoverso "6-bis", dopo le parole: "agli ungulati" inserire la seguente: "non".
8.46
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «per le finalità della presente legge».
8.47
Respinto
Al comma 1, capoverso "6-bis" sopprimere le parole: "e optoelettronici".
8.48
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»
8.49
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'esercizio dell'attività venatoria deve essere svolto rispettando l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.».
8.50
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire la rubrica con la seguente: "Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per la caccia di selezione agli ungulati"
9.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.3
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.4
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «o più» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse;
d) al comma 5, dopo le parole: «diversa regione» sono inserite le seguenti: «, purché confinante con la regione di residenza»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione»;
g) al comma 10, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento» e le parole: «20 per cento dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento dei componenti»;
h) il comma 12 è abrogato;
i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili».
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «richiesta motivata» sono sostituite dalla seguente: «istanza»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti.»;
c) al comma 8, le parole: «metri 1,20» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50», la parola: «perenni» è soppressa, le parole: «metri 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50» e le parole: «3 metri» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 metri».
9.5
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Disposizioni in materia di divieto di utilizzazione degli animali come richiami nell'attività venatoria e concernenti la liberazione degli esemplari utilizzati a tale fine)
1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il loro utilizzo come richiami vivi nell'attività venatoria,».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono in cattività animali utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria sono obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che verifica le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà. Qualora le condizioni morfofunzionali e comportamentali degli animali di cui al precedente periodo non siano compatibili con il loro ritorno alla vita selvatica, gli stessi animali sono affidati a enti nazionali preposti alla protezione degli animali, individuati dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.
3. In caso di omessa consegna degli animali ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».
9.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari."».
9.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in regione, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale."».
9.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi."
9.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un solo ambito territoriale di caccia, anche compreso in una diversa regione da quella di residenza, o in un solo comprensorio alpino compreso nella regione di residenza, previo consenso del relativo organo di gestione. Le regioni stabiliscono con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma."».
9.10 (testo 2)
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "subprovinciali" sono inserite le seguenti: "o provinciali";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comprensori alpini e le Riserve Alpine di Caccia, ove presenti, sono costituite da ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La Regione Sardegna, attese le caratteristiche del relativo territorio insulare e la non omogenea distribuzione delle zone di caccia, può costituire un ambito territoriale di caccia unico, comprendente tutte le province, e delimitato dai propri confini costieri.";
c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'approvazione o alla revisione del Piano Faunistico Venatorio e del regolamento di attuazione restano validi ed efficaci gli atti pianificatori precedenti.";
d) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Negli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione:
a) promuove e organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
b) promuove azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie;
c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli habitat;
d) attribuisce incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
2) le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli;
3) il ripristino di zone umide e di fossati;
4) la differenziazione delle colture;
5) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;
6) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
7) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica";
f) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative."».
9.10
V.testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria.»
b) i commi 6 e 7 sono soppressi;
c) il comma 10 è sostituito da seguente:
«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. La rappresentanza delle associazioni venatorie deve garantire la presenza paritetica dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. Nessun compenso è previsto per i componenti dei Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, salvo il rimborso documentato delle spese effettivamente sostenute.»
d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.».»
9.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all' articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano e pubblicano, con cadenza quinquennale, il piano faunistico -venatorio e il relativo regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico -venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono a modifiche o revisioni del piano faunistico -venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale."».
9.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini è assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali."
9.13
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Gestione programmata della caccia)
1. Le regioni, con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari.
2. Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in regione, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
3. Le regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
4. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad un solo altro ambito o ad un solo altro comprensorio alpino anche compreso in una diversa regione, previo consenso del relativo organo di gestione. Le regioni stabiliscono con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
5. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico -venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.
6. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, comma 1, lettera c) e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali.
7. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di monitoraggio delle risorse ambientali e delle popolazioni faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
8. Le regioni autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
9. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica permanente del sito.
10. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
11. A partire dalla successiva stagione venatoria all'entrata in vigore della presente legge, i calendari venatori delle regioni devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico -venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza."
9.14
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia.";
b) al comma 4 le parole: "Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce altresì l'indice di densità venatoria massima".".
9.15
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:
"0a) al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti : « sentiti il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, »;".
9.16
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale»;".
9.17
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:
"0a) al comma 1, dopo le parole: «e le province interessate» sono inserite le seguenti: « e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale»;".
9.18
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
9.19
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.20
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.21
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 1, le parole: «di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali», sono sostituite con le seguenti: «quanto più possibile omogenei e delimitati da confini naturali di dimensioni subprovinciali, e, per esigenze motivate, provinciali o interprovinciali, ai sensi del comma 2, »;".
9.22
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 1, sostituire le parole: «di dimensioni subprovinciali,» con le seguenti: «di dimensioni comunali, intercomunali, provinciali o subprovinciali, in base alle specificità faunistiche e ambientali locali,»;".
9.23
Ritirato
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) al comma 1 le parole "subprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "provinciali". »
b) al comma 1, lettera b), le parole: «venti unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità».
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole «integrati» sono aggiunte le seguenti: «da un rappresentante di ogni associazione presente sul territorio e».
9.24
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), alle parole: «provinciali o» premettere le seguenti: «comprese a livello di enti territoriali di area vasta, comunali e».
9.25
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), alle parole: «provinciali o» premettere le seguenti: «comunali e».
9.26
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provinciali o» con le seguenti: «provinciali, ovvero comprensive di più province contigue, laddove sussistano uguali caratteristiche ecosistemiche, o».
9.27
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provinciali o» con le seguenti: «comunali, intercomunali, provinciali o subprovinciali, in base alle specificità faunistiche e ambientali locali,».
9.28
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «provinciali o» con le seguenti: «di livello provinciale, purché coerenti con la pianificazione territoriale regionale, o».
9.29
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «provinciali», inserire la seguente: «, interprovinciali, ai sensi del comma 2,».
9.30
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla fine del comma aggiungere le seguenti: «, garantendo in ogni caso la protezione della fauna selvatica e la sostenibilità delle attività venatorie».
9.31
Assorbito
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: " a-bis) al comma 1, è inserito infine il seguente periodo «Le Riserve Alpine di Caccia sono costituite da ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali».
9.32
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per comprovate e motivate esigenze, le regioni tra loro confinanti, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e gli altri enti coinvolti, possono ripartire il territorio agro-silvo-pastorale in ambiti territoriali di caccia di dimensione subprovinciale purché contigui."».
9.33
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La Regione Sardegna può costituire un ambito territoriale di Caccia unico, comprendente tutte le province, e delimitato dai propri confini costieri"».
9.34
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 5 inserire, in fine, il seguente periodo: "In deroga, le Regioni, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza, nella provincia di residenza, possono autorizzare la caccia alla fauna migratoria su tutti i territori degli ATC della Regione e la caccia alla fauna stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia"».
9.35
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:
«a-bis) al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fino all'approvazione o alla revisione del Piano Faunistico Venatorio e del regolamento di attuazione restano validi ed efficaci gli atti pianificatori precedenti.";
a-ter) al comma 10 dopo le parole «ove presenti in forma organizzata sul territorio,» sono inserite le seguenti «, in proporzione alla effettiva rappresentatività tra i cacciatori iscritti all'ATC.»»;
b) alla lettera b) le parole "e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sono soppresse.
9.36
Respinto
Al comma 1, lettera b), premettere la seguente lettera:
"0b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.»;".
9.37
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.38
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità e sono integrati, a rotazione, da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipa a titolo gratuito."».
9.39
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità»".
9.40
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a sette unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.41
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a otto unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.42
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a nove unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.43
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a dieci unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.44
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a undici unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.45
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a dodici unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.46
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a tredici unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.47
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a quattordici unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.48
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a quindici unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.49
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a sedici unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.50
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a diciassette unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.51
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a diciotto unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.52
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "non superiore a diciannove unità tra cui tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.53
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)» con le seguenti: «non superiore a diciannove unità, escluso il rappresentante dell'ENCI».
9.54
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "venti unità" inserire le seguenti: ", assicurando il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato".
9.55
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « e sono integrati» fino a: « e delle foreste» con le seguenti: « Ciascun ambito territoriale di caccia costituisce un organo esecutivo composto dal Presidente dell'ambito territoriale di caccia, dal Vicepresidente, dal segretario e dal direttore tecnico.».
9.56
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « e sono integrati» fino a: « e delle foreste» con le seguenti: « L'organo esecutivo dell'ambito territoriale di caccia nomina un direttore con funzioni esecutive tecnico amministrative.».
9.57
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" con le seguenti: "da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che partecipano a titolo gratuito. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su istanza delle associazioni medesime, previo parere favorevole dell'ISPRA".
9.58
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da "dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)" fino a "e delle foreste" con le seguenti "scelto tra gli Enti e le Associazioni cinofile riconosciute dai Ministeri competenti, affiliate al C.O.N.I., maggiormente rappresentative a livello regionale che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante è nominato previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».
9.59
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che partecipa a titolo gratuito» con le seguenti: «che partecipano a titolo gratuito».
9.60
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipa a titolo gratuito» con le seguenti: «partecipano senza diritto a compensi, indennità, rimborsi o gettoni di presenza».
9.61
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «previa valutazione tecnica della Direzione generale per la fauna selvatica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
9.62
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» aggiungere, in fine, le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
9.63
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sua nomina è soggetta a verifica annuale da parte del Ministero medesimo.».
9.64
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti degli organi direttivi devono dichiarare, all'atto della nomina, di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.».
9.65
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I componenti degli organi direttivi devono dimostrare di essere in possesso di adeguata e specifica formazione in ambito faunistico, ambientale e amministrativo ovvero aver conseguito diploma di laurea o laurea magistrale in almeno una delle predette materie. E' comunque riservata all'ente che procede alla nomina la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.».
9.66
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, i criteri di nomina e le modalità di selezione dei componenti degli organi direttivi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente competente.».
9.67
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rappresentante dell'ENCI, ai fini della nomina, deve dimostrare di possedere requisiti di comprovata competenza ed esperienza di almeno cinque anni in materia di cinofilia applicata alla gestione faunistico-venatoria.».
9.68
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rappresentante dell'ENCI, prima della nomina, deve aver conseguito almeno tre anni di comprovata esperienza professionale in materia di cinofilia applicata alla gestione faunistico-venatoria.».
9.69
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti degli organi direttivi devono essere in possesso di adeguata formazione in ambito faunistico, ambientale e amministrativo.».
9.70
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti degli organi direttivi devono essere in possesso di adeguata formazione in ambito ambientale, faunistico e giuridico.».
9.71
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella composizione degli organi direttivi è garantita la parità di genere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pari opportunità.».
9.72
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: "agricole maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti: "a livello territoriale-locale";
2) al primo periodo, dopo le parole: "associazioni venatorie nazionali riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello territoriale-locale";».
9.73
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9.74
Respinto
Al comma 1, lettera c), il capoverso 11 è sostituito dal seguente: «Negli ambiti territoriali di caccia, all'organismo di gestione, con la supervisione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è affidata la promozione e l'organizzazione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, nonché la programmazione degli interventi per il miglioramento degli habitat e la previsione di attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
2) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
3) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.».
9.75
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alinea, sostituire le parole: «l'organismo di gestione» con: «l'organismo di gestione, costituito in modo paritetico da rappresentanti del mondo agricolo, venatorio e ambientalista,».
9.76
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11 dopo le parole: «Negli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione», aggiungere le seguenti: «, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
9.77
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alinea, dopo le parole: «l'organismo di gestione» aggiungere le seguenti: «, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),».
9.78
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) promuove e organizza attività di analisi qualitativa delle risorse agro-ambientali e paesaggistiche;».
9.79
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera a), sostituire le parole: «attività di ricognizione» con: «attività di perlustrazione ambientale e censimento faunistico».
9.80
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c, capoverso "11", alla lettera a) sostituire le parole: «attività di ricognizione» con le seguenti: «attività conoscitive, censuarie e di monitoraggio continuo».
9.81
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera a), dopo le parole: «risorse ambientali» inserire le seguenti: «, intese come suolo, acqua, vegetazione, elementi lineari del paesaggio e riserve ecologiche».
9.82
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11, lettera a), dopo le parole: «e della consistenza faunistica», aggiungere le seguenti: «, tramite un approccio integrato che tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente e della fauna selvatica, nonché delle attività umane presenti sul territorio».
9.83
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi di tecnologie satellitari, droni e trappole fotografiche a norma di legge».
9.84
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere la lettera b).
9.85
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera b) sostituire le parole: «le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie» con le seguenti: «forme integrate di collaborazione tra attività agricole, silvo-pastorali e pratiche venatorie compatibili».
9.86
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c, capoverso "11", alla lettera b) dopo le parole: «attività agricole» inserire le seguenti: «, forestali, zootecniche e apistiche».
9.87
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera b), dopo le parole: «attività agricole» inserire le seguenti: «, silvo-pastorali,».
9.88
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei piani agro-climatico-ambientali adottati a livello regionale».
9.89
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le azioni di valorizzazione devono garantire la tutela della biodiversità e il rispetto dei principi della sostenibilità ambientale.».
9.90
Respinto
Al comma 1 lettera c), capoverso "11" sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli habitat e alla bonifica dal piombo delle munizioni, sia accumulate sul terreno, sia presenti nei cadaveri degli animali uccisi e abbandonati.».
9.91
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera c) sostituire le parole: «programma interventi» con le seguenti: «individua e attua, previo piano triennale, interventi».
9.92
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera c), sostituire le parole: «interventi finalizzati al miglioramento degli habitat» con le seguenti: «azioni dirette alla conservazione e riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali».
9.93
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera c), dopo la parola: «habitat» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli individuati come zone di riproduzione o svernamento di specie di interesse conservazionistico».
9.94
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante accordi agroambientali d'area e contratti di custodia del territorio».
9.95
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) attribuisce misure di sostegno economico ai conduttori dei fondi rustici per:
1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
2) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
3) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.».
9.96
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11., lettera d), dopo le parole: «incentivi economici», aggiungere le seguenti: «o fiscali».
9.97
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), alinea, dopo le parole «fondi rustici» inserire le seguenti: «, secondo criteri definiti annualmente dalla regione competente per territorio, previo parere dell'ISPRA,».
9.98
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", lettera d), al numero 1), dopo le parole: «presenza faunistica ottimale» inserire le seguenti: «, secondo parametri stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale».
9.99
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", lettera d), numero 1), dopo le parole: «per il territorio» aggiungere, in fine, le seguenti: «in coerenza con le specificità ecologiche e climatiche locali».
9.100
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", lettera d), numero 2), sostituire le parole: «soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli» con le seguenti: «ivi compresi i terreni marginali, abbandonati o sottoposti a incolto temporaneo».
9.101
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: «nei terreni dismessi da interventi agricoli» con le seguenti: «nelle aree agricole abbandonate, marginali o soggette a transizione ecologica».
9.102
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11, lettera d), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «terreni in stato di temporanea, totale o parziale inattività agricola in attesa di eventuale riqualificazione o riconversione colturale».
9.103
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", lettera d), numero 5), dopo le parole: «cespugli e alberi» inserire le seguenti: «, con preferenza per le specie autoctone adatte alla biodiversità locale,».
9.104
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11, lettera d), numero 5), dopo le parole: «e alberi adatti alla nidificazione», aggiungere le seguenti: «, con particolare attenzione alla varietà botanica autoctona».
9.105
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 6), sostituire le parole: «dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori» con le seguenti: «dei siti riproduttivi, dei nuovi nati, degli adulti territoriali, nonché delle aree di sosta migratoria».
9.106
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 11, lettera d), numero 7), dopo le parole: «della pasturazione invernale degli animali in difficoltà», aggiungere le seguenti: «, con esclusione tassativa di prodotti non conformi alle normative sanitarie europee,».
9.107
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 7), dopo le parole: «pasturazione invernale degli animali in difficoltà» inserire le seguenti: «, compresi gli esemplari debilitati o in fase di riabilitazione faunistica,».
9.108
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 7), sostituire le parole: «della manutenzione degli apprestamenti» con le seguenti: «della cura, della vigilanza e del mantenimento degli apprestamenti artificiali e naturali».
9.109
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante protocolli di intesa con gli enti parco e le organizzazioni di tutela ambientale».
9.110
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante protocolli di intesa con i distretti rurali».
9.111
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso "11", alla lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei riproduttori».
9.0.1
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del paesaggio ed all'incidenza sugli altri usi cui luoghi sono destinati."».
9.0.2
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole " e del paesaggio." ».
9.0.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al Presidente della Regione o della Provincia autonoma la comunicazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile.";
b) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strutture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.";
c) al comma 7 le parole: "in forma vagante" sono soppresse;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.";
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 50 al 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 4."».
9.0.4
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al Presidente della Regione o della Provincia autonoma la comunicazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strutture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale."
c) al comma 7, terzo periodo, le parole: "in forma vagante" sono soppresse;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».
9.0.5
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al comma 3 dopo le parole "intenda vietare sullo stesso" sono aggiunte le seguenti: ", in tutto od in parte,".».
9.0.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «richiesta motivata» sono sostituite dalla seguente: «istanza»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti.»;
c) al comma 8, le parole: «metri 1,20» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50», la parola: «perenni» è soppressa, le parole: «metri 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50» e le parole: «3 metri» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 metri».
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»".
9.0.7
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al comma 4 dopo le parole "rilevante interesse" è aggiunto "storico,"».
9.0.8
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto può alternativamente essere reso noto in modalità telematica, previa emanazione di legge regionale che disciplini l'attuazione, attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente pubblico od anche tramite applicazioni informatiche gratuite che garantiscano la visualizzazione cartografica e/o satellitare dei luoghi».
9.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 7 dopo le parole "i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati" inserire le seguenti "fino alla data del raccolto;».
9.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)
1. All'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al secondo periodo, in fine, è inserito il seguente: "Non sono considerati frutteti specializzati i vivai di piante arboree, ivi comprese quelle da frutto, destinate alla produzione di materiale di moltiplicazione e di reimpianto per la futura realizzazione di piantagioni arboree."».
9.0.11
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario abbia inviato specifica comunicazione ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse."».
9.0.12
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Composizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC)
1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) devono essere gestiti secondo criteri di trasparenza, imparzialità e rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità, della fauna selvatica e del territorio.
2. All'interno degli organismi di gestione degli ATC deve essere garantita una netta distinzione tra i rappresentanti delle diverse categorie coinvolte, ovvero associazioni ambientaliste, rappresentanze agricole, enti locali e associazioni venatorie, evitando ogni situazione di conflitto di interessi.
3. Non è ammessa la partecipazione, come rappresentanti delle associazioni ambientaliste o agricole, di soggetti che risultino iscritti ad associazioni venatorie o che esercitino in modo attivo la caccia. Tale disposizione è finalizzata a garantire l'effettiva rappresentatività delle istanze ambientali e agricole, evitando commistioni che possano alterare la funzione di controllo e indirizzo degli ATC.».
10.1
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.2
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.5
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
(Disposizioni in materia di richiami vivi nell'attività venatoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono in cattività animali utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria sono obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che verifica le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà. Qualora le condizioni morfofunzionali e comportamentali degli animali di cui al precedente periodo non siano compatibili con il loro ritorno alla vita selvatica, gli stessi animali sono affidati a enti nazionali preposti alla protezione degli animali, individuati dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.
2. In caso di omessa consegna degli animali ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».
10.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "del 15 per cento" sono sostituite da "del 10 per cento"».
10.7
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10
(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
10.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso nelle aziende di cui al comma 1 è riservato ai soli cacciatori residenti nella regione o provincia autonoma dove tali aziende sono autorizzate."».
10.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le aziende di cui al comma 1 comunicano al Gruppo provinciale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei Carabinieri competente per territorio e al Comando della Polizia provinciale o della Polizia della Città Metropolitana competente per il territorio con sette giorni di anticipo il numero di cacciatori e le giornate in cui accedono alle stesse aziende."».
10.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5" sono soppresse.».
10.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10
(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nelle aziende di cui al comma 1 è vietata la caccia nei confronti delle specie in cattivo stato di conservazione in base alla relazione sull'attuazione delle misure adottate di cui all'articolo 12 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009."».
10.12
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, sopprimere le parole «, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie»
b) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche gestionali e di mitigare gli effetti negativi del conflitto tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove un programma nazionale di formazione, assistenza tecnica e supporto operativo rivolto ad agricoltori, allevatori, operatori faunistici e soggetti coinvolti nella gestione del territorio, di seguito denominato programma.
4-ter. Il programma prevede l'organizzazione e l'erogazione di corsi teorico-pratici, seminari tematici, workshop, visite guidate in campo, nonché la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, tecnico e divulgativo. La progettazione e l'attuazione delle attività formative avvengono in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università, istituti tecnici agrari, associazioni di categoria e organismi rappresentativi del settore faunistico.
4-quater. Il programma è finalizzato a:
a) migliorare le competenze tecnico-gestionali dei soggetti differentemente coinvolti al fine di ridurre gli impatti negativi della fauna selvatica su coltivazioni e allevamenti;
b) favorire l'adozione di metodi integrati di prevenzione e controllo del conflitto fauna-agricoltura;
c) promuovere una gestione sostenibile e consapevole del territorio rurale, montano e marginale.
4-quinquies. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4-bis, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la formazione e l'assistenza tecnica in ambito faunistico-agricolo, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4-sexies. Le risorse di cui al comma 4-quinquies sono destinate alla copertura dei costi relativi all'organizzazione e svolgimento dei corsi, all'elaborazione e distribuzione del materiale didattico, al sostegno logistico delle attività sul territorio, nonché al finanziamento di servizi di consulenza tecnica specialistica rivolti agli operatori agricoli e faunistici.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri per la selezione degli enti attuatori e i termini di erogazione delle risorse.»
4-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-sexies, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.
10.13
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), al primo periodo, dopo le parole "aziende faunistico - venatorie" sono aggiunte ", di dimensione non superiore ai 400 ettari,".
b) al comma 1, lettera b) dopo le parole "aziende agri-turistico-venatorie" sono aggiunte ", di dimensione non superiore ai 200 ettari,"».
10.14
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
"0a) al comma 1, le parole: «e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,»".
10.15
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero "1)", premettere il seguente:
«01) alla lettera a), dopo le parole: «l'istituzione» sono inserite le seguenti: «, su non più del cinque per cento del territorio agroforestale regionale,».
10.16
Respinto
Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).
10.17
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10.18
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10.19
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) Dal 1° gennaio 2028 le Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie sono soppresse.".
10.20
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: "1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sentito l'ISPRA, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione";
b) alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti "cinque anni"
2) aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Il passaggio da aziende faunistico-venatorie ad aziende agrituristico-venatorie non è consentito nei territori individuati come ad alto pregio faunistico o ambientale, secondo la classificazione regionale o nazionale, salvo parere favorevole dell'ISPRA e dei competenti enti territoriali. In tali casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un piano gestionale che garantisca la conservazione delle popolazioni faunistiche, il rispetto dei periodi di immissione e prelievo stabiliti dalla normativa vigente e la compatibilità ecologica delle attività svolte";
c) sopprimere la lettera c).
10.21
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione»".
10.22
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «le parole: "senza fini di lucro", sono soppresse e» e sostituire le parole: «sentito l'ISPRA» con le seguenti: «previo parere dell'ISPRA».
10.23
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «sentito l'ISPRA,» con le seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),».
10.24
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole «, sentito l'ISPRA» inserire le seguenti: «e previo coinvolgimento delle associazioni ambientaliste iscritte al registro unico nazionale del terzo settore».
10.25
Ritirato
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole «piano gestionale della concessione» inserire infine le seguenti: «. Le attività svolte da tali aziende, ivi comprese la recezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, sono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile».
10.26
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
10.27
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione di incidenza ambientale favorevole»".
10.28
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2) sostituire le parole: "con eventuale estensione del periodo venatorio previa acquisizione", con le seguenti: "fermo restando il divieto di qualunque estensione del periodo venatorio, neppure in presenza di".
10.29
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «redatta secondo specifici criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
10.30
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «incidenza ambientale favorevole» aggiungere, in fine, le seguenti: «redatta secondo specifici criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
10.31
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la salvaguardia delle specie protette di cui all'allegato II della legge 11 febbraio 1992, n. 157»
10.32
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE».
10.33
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, lettera a) dopo le parole "al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico" sono inserite le seguenti "; i disciplinari o regolamenti di gestione sono redatti in conformità alle finalità di cui sopra prevedendo anche interventi migliorativi dell'habitat sia interno che immediatamente esterno al territorio ove insiste detto istituto".»";
b) alla lettera b), capoverso «1-bis.», sostituire le parole "Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie nel tipo di cui al comma 1, lettera b)" con le seguenti: "In sede di aggiornamento o rifacimento del Piano Faunistico Venatorio Regionale, le Regioni, su richiesta dei concessionari interessati, possono prevedere la conversione delle aziende faunistico venatorie in aziende agri-turistico-venatorie a condizione che fossero state istituite in territori di scarso rilievo faunistico e che l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi naturalistici e faunistici di cui ai programmi indicati al comma 1 lettera a) non sia imputabile a carenze gestionali del concessionario."».
10.34
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.35
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.36
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le Aziende faunistico venatorie di cui al comma 1 che optano per la conversione da azienda faunistico venatoria in aziende agri-turistico-venatoria, fermo restando l'esigenza della protezione della fauna selvatica di cui alla presente legge, sono tenute ad ottenere il consenso scritto di tutti i proprietari dei terreni ubicati nel perimetro dell'azienda e, ai fini della sicurezza degli addetti e di tutti coloro che vi accedono, a rispettare le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aree agri-turistico-venatorie. la trasformazione è subordinata alla previsione della pianificazione regionale prevista dai Piani faunistici venatori regionali e previa una valutazione positiva sui risultati gestionali esistenti all'atto della domanda, che dovrà essere oggetto di monitoraggio annuale.".
10.37
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Non sono ammesse deroghe al piano gestionale di concessione, che deve prevedere un periodo di attività venatoria compreso esclusivamente tra il 1° novembre ed il 31 dicembre. Non sono inoltre ammesse attività di ripopolamento".
10.38
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.
10.39
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, dopo le parole: «concessionari interessati» aggiungere le seguenti: «in possesso dei requisiti definiti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, previa consultazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
10.40
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «le regioni possono autorizzare» con le seguenti: «le regioni, previo parere vincolante dell'ISPRA, possono valutare caso per caso l'eventuale autorizzazione».
10.41
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sostituire le parole: «le regioni possono autorizzare» con le seguenti: «le regioni, previo parere favorevole dell'ISPRA e sentiti gli enti parco eventualmente interessati, possono autorizzare».
10.42
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", dopo le parole: «faunistico-venatorie» inserire le seguenti: «costituite alla data di entrata in vigore della presente legge».
10.43
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", dopo le parole: «conversione delle aziende faunistico venatorie» inserire le seguenti: «, a condizione che non insistano su aree interessate dalla presenza di specie faunistiche in pericolo o vulnerabili secondo la Lista Rossa IUCN,».
10.44
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere favorevole del consiglio comunale del comune nel cui territorio ricade la maggior parte dell'azienda.».
10.45
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'autorizzazione alla conversione, è garantita la consultazione pubblica degli enti locali, delle associazioni ambientaliste riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.».
10.46
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1-bis", inserire il seguente:
«1-bis.1 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato delle aziende faunistico-venatorie autorizzate, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità.».
10.47
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.
10.48
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: "Le concessioni" con le seguenti: "Le autorizzazioni".
10.49
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole "dieci anni e sono rinnovabili" con le seguenti "tre anni e non sono rinnovabili".
10.50
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».
10.51
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sette anni».
10.52
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-ter", dopo le parole: «dieci anni» inserire le seguenti: «, sono soggette a verifica annuale da parte delle regioni territorialmente competenti».
10.53
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «e sono rinnovabili».
10.54
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-ter", sostituire le parole: «e sono rinnovabili» con le seguenti: «e possono essere revocate o rinnovate».
10.55
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «sono rinnovabili» con le seguenti: «possono essere rinnovate per non più di una volta,».
10.56
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter, dopo le parole: « e sono rinnovabili» aggiungere le seguenti: « una sola volta».
10.57
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "1-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica della coerenza con i piani faunistico-venatori regionali.».
10.58
Fregolent, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Le concessioni regionali di cui al comma 1 hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili» inserire le seguenti: «previo consenso dei conduttori dei fondi».
10.59
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Le concessioni regionali di cui al comma 1 hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili» aggiungere le seguenti: «previo consenso dei conduttori dei fondi».
10.60
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il rinnovo è subordinato all'acquisizione del parere positivo dell'ISPRA relativo al monitoraggio della concessione.».
10.61
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente: «1-quater. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere sospese in qualunque momento dalle Regioni, previo parere motivato dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), qualora emergano elementi di criticità ambientale o faunistico venatoria.».
10.62
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1-ter", aggiungere, in fine, il seguente:
«1-quater. In sede di rinnovo, le regioni valutano prioritariamente la sostenibilità ambientale delle attività svolte nel decennio precedente, anche sulla base di una relazione tecnica redatta da un ente terzo accreditato.».
10.63
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1-ter", aggiungere, in fine, il seguente:
«1-quater. In sede di rinnovo, le regioni valutano prioritariamente la sostenibilità ambientale.».
10.64
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:
"1-quater. Le attività svolte dalle aziende faunistico-venatorie, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, sono da considerarsi attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.".
10.65
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1-ter", aggiungere, in fine il seguente:
«1-quater. Le attività autorizzate devono conformarsi agli obiettivi della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità al 2030.»
10.66
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1-ter", aggiungere, in fine, il seguente:
«1-quater. Le informazioni relative alla localizzazione, alla superficie, ai soggetti gestori e ai piani di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono rese pubbliche tramite il portale istituzionale della regione competente, nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa.»
10.67
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "1-ter", aggiungere, in fine, il seguente:
«1-quater. Le regioni trasmettono annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulle concessioni rilasciate o rinnovate, recante l'indicazione degli impatti ambientali, economici e faunistici riscontrati.»
10.68
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli.»".
10.69
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) garantire, nell'esercizio della propria attività, compresa quella di immissione o di prelievo di selvaggina al di fuori dei periodi consentiti, il mantenimento degli equilibri ecologici e la protezione della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.»"
10.70
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.71
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.72
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) al comma 4, le parole: «con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 5, in materia di modalità esclusive delle attività di esercizio venatorio»".
10.73
Respinto
Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis. In applicazione del principio di precauzione, nell'eventualità che avifauna migratrice possa essere fatta oggetto di attività venatoria nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie, queste sospendono la loro attività sino al termine della migrazione"."
10.74
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie devono destinare il 15 per cento del territorio alle attività di sostegno alla conservazione e ripristino della natura con piantumazione di siepi, arbusti da frutto e le piante con bacche, creazione di aree di transizione tra siepe e prato, sfalci differenziati, piantumazione di alberi quali querce, carpini, aceri, tigli, frassini, e arbusti autoctoni, biancospino, prugnolo, sambuco, rosa canina, leccio, alloro, viburno di diverse altezze, adatti al clima locale. Al contempo, nell'esercizio di queste attività, tali aziende si impegnano a non effettuare la potatura durante i periodi di nidificazione. Le attività di potatura delle siepi previste dal presente comma devono essere svolte nel periodo di riposo vegetativo tra autunno e inverno e, ove applicabile, in modo selettivo, mentre l'attività di sfalcio del prato adiacente alla siepe dovrà essere effettuato fino a due volte l'anno. Le aziende si impegnano inoltre a non impiegare prodotti di tipo fitosanitario nell'area di competenza ai fini di una maggiore tutela della biodiversità e dell'ecosistema."»
10.75
Cantalamessa, Bizzotto, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile."».
10.76
Cantalamessa, Bizzotto, Germanà, Minasi
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto infine il seguente periodo: "Lo stesso diritto è riconosciuto ai concessionari di aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie"».
10.77
Giacobbe, Franceschelli, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Osservatorio nazionale sulla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, con il compito di monitorare annualmente l'impatto delle attività venatorie autorizzate.».
10.78
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le Regioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano appositi regolamenti attuativi volti a disciplinare i criteri di sostenibilità ambientale delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA."
10.1000/1
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire il periodo dopo l'alinea con il seguente: «Le attività svolte in tali aziende sono coerenti con gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e non comportano un incremento della pressione venatoria;».
10.1000/2
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire il periodo dopo l'alinea con il seguente: «Le attività svolte in tali aziende non comportano un incremento della pressione venatoria;».
10.1000/3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire le parole da: «sono aggiunte» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tali aziende la caccia non è consentita».
10.1000/4
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire le parole da: «svolte in» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «di tali aziende sono svolte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e senza alterazione degli ecosistemi locali;».
10.1000/5
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire le parole da: «dall'imprenditore agricolo» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «sono esercitate senza arrecare pregiudizio agli equilibri ecologici del territorio in cui si trovano;».
10.1000/6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire le parole da: «dall'imprenditore agricolo» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «garantiscono il mantenimento della prevalente destinazione agricola dei terreni;».
10.1000/7
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire le parole da: «dall'imprenditore agricolo» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «devono avere prevalenza agricola;».
10.1000/8
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sopprimere le parole: «, ivi comprese la ricezione e l'ospitalità,».
10.1000/9
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», dopo le parole: «ricezione e l'ospitalità» inserire le seguenti: «non prevalenti rispetto all'attività agricola principale».
10.1000/10
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», alle parole: «si considerano» premettere la seguente: «non».
10.1000/11
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Decaduto
All'emendamento 10.1000, capoverso «1-bis)», sostituire le parole: «si considerano» con le seguenti: «non si considerano».
10.1000
I Relatori
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) alla lettera a-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le attività svolte in tali aziende dall'imprenditore agricolo, ivi comprese la ricezione e l'ospitalità, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;"».
10.0.1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
(Allevamenti)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto formula l'elenco di specie allevabili di cui al comma 1."».
10.0.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)
1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.";
b) Il comma 3 è soppresso;
c) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del 1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore"».
10.0.3
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento della data di entrata in vigore della presente disposizione esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore."».
10.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna selvatica omeoterma)
1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "fauna omeoterma";
b) Le parole "ornamentale ed amatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "ornamentale, amatoriale e di richiamo".».
10.0.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "da caccia" sono inserite, in fine, le seguenti "in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 349"».
10.0.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per i quali valgono le norme relative agli animali di affezione, di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla legge 20 luglio 2004, n. 189, nel rispetto delle relative esigenze etologiche».
10.0.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1, a condizione che possa assicurare il benessere degli animali e la qualità di vita analoga a quella in natura, deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni dalla data di ricezione.»".
10.0.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "l'allevamento" sono inserite le seguenti: "a scopo alimentare"».
10.0.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.».
10.0.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Le regioni" è inserita la seguente: "emanano disposizioni";
b) le parole da "possono consentire" fino a "all'art. 13" sono soppresse.».
011.1
Respinto
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 011
(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)
1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e consultazione del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale,".»
11.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
11.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
11.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
11.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).";
b) al comma 2:
1) le parole "31 gennaio", sono sostituite dalle seguenti "15 gennaio";
2) l'ultimo periodo è soppresso;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione unionale ovvero dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali sottoscritte e alle indicazioni della Commissione europea, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.";
d) il comma 4 è soppresso;
e) al comma 5 le parole "a tre" sono sostituite da "a due" e dopo le parole "e venerdì" sono aggiunte le seguenti "e domenica";
f) il comma 6 è soppresso;
g) al comma 7 le parole "prima del" sono sostituite da "dopo il"».
11.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix);); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).
L'esercizio venatorio è comunque vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro il periodo prima domenica di ottobre - il 31 dicembre. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La caccia nei confronti degli ungulati si svolge esclusivamente in base a piani di abbattimento selettivi";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le regioni, acquisito il parere dell'ISPRA a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva.";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori."».
11.6
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'attività venatoria è consentito l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di ottobre al 31 dicembre: Lepre comune (Lepus europaeus); lepre Sarda (Lepus capensis mediterraneus); Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: Fagiano (Phasianus colchicus); Cornacchia nera (Corvus corone); Cornacchia grigia (Corvus corone cornix); Gazza (Pica pica);
c) dal 15 ottobre al 15 novembre: Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); Capriolo (Capreolus capreolus); Cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);
d) dal 15 ottobre al 10 gennaio: Cinghiale (Sus scrofa).
Sono escluse dell'attività venatoria tutte le specie appartenente all'avifauna migratoria. È comunque vietata l'attività venatoria nella fase di nidificazione, riproduzione e dipendenza dei nati dai genitori.
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attività venatoria è sospesa sul territorio nazionale fino alla realizzazione da parte dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale, dell'indagine sullo status delle popolazioni naturali, anche in relazione alla condizione degli habitat nonché alle conseguenze dello stravolgimento del clima. Tale indagine viene trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.".»
11.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;
2) alla lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»;
3) alla lettera c), le parole: «dal 1° ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 15 ottobre»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante.»;
3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie.»;
c) al comma 3, le parole: «sentito l'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.»;
f) il comma 6 è abrogato;
g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.»".
11.8 (testo 3)
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Approvato
Al comma 1 premettere la seguente:
«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) dopo le parole: "fagiano (Phasianus colchicus);" sono inserite le seguenti: "oca selvatica (Anser anser);" e dopo le parole: "colombaccio (Columba palumbus);" sono inserite le seguenti: "piccione di città" (Columba livia forma domestica);";
2) alla lettera c), inserire in fine le seguenti parole: "stambecco (Capra ibex)"».
11.8 (testo 2)
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
V.testo 3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e per periodi di attività venatoria)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) dopo le parole: "fagiano (Phasianus colchicus);" sono inserite le seguenti: "oca selvatica (Anser anser);" e dopo le parole: "colombaccio (Columba palumbus);" sono inserite le seguenti: "piccione di città" (Columba livia forma domestica);";
2) alla lettera c), inserire in fine le seguenti parole: «stambecco (Capra ibex);»
b) al comma 2:
1) al primo periodo sostituire le parole da: "previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione." con le seguenti: "previa acquisizione del parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione, assumendo le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea."
2) al secondo periodo le parole: "I pareri si intendono acquisiti" sono sostituite dalle seguenti: "Il parere si intende acquisito";
3) al quarto periodo le parole: "devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere antecedenti al 1° settembre".»
4) al sesto periodo, le parole: ", non oltre la prima decade di febbraio," sono soppresse e le parole: ", dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale devono uniformarsi" sono sostituite dalle seguenti: "dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale."
c) al comma 3 le parole: "sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," sono soppresse.».
Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativo al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Il Comitato, al fine di fornire i pareri alle Regioni di cui al comma 2, dell'articolo 18, acquisisce a sua volta il parere consultivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).".».
11.8
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
V.testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e per periodi di attività venatoria)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: "fagiano (Phasianus colchicus);" sono inserite le seguenti: "oca selvatica (Anser anser);";
2) dopo le parole: "colombaccio (Columba palumbus);" sono inserite le seguenti: "piccione selvatico (Columba livia);";
3) aggiungere in fine le seguenti parole: "tutte le specie di mammiferi o di avifauna alloctone o esotiche per le quali sia raccomanda l'eradicazione a livello comunitario o da parte dell'ISPRA";
b) al comma 1, lettera c), inserire in fine le seguenti parole: "stambecco (Capra ibex);";
c) al comma 1-bis le parole: "L'esercizio venatorio è vietato," sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 che precede non si pone in contrasto con il divieto dell'esercizio venatorio,";
d) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "fornendo adeguata motivazione" sono inserite le seguenti: "sulla base di propri dati e fonti di informazioni scientifiche anche tra quelle indicate dalla Commissione Europea";
2) al terzo periodo, le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono soppresse;
3) al sesto periodo, le parole: " , non oltre la prima decade di febbraio," sono soppresse e le parole: ", al quale devono uniformarsi" sono sostituite dalle seguenti: "e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)";
4) al settimo periodo, le parole: "Tale parere deve essere reso" sono sostitute dalle seguenti: "Tali pareri devono essere resi";
e) al comma 3, le parole: "sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," sono soppresse;
f) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "nel bollettino ufficiale della regione" sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: "alla pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "al passaggio in giudicato della sentenza";
g) al comma 6, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono inserite le seguenti: "o gli istituti regionali ove istituiti";
h) al comma 7, dopo le parole: "agli ungulati" sono inserite le seguenti: "e agli acquatici da appostamento".
11.9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio," sono sostituite dalle seguenti: "possono anticipare".».
11.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di novanta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.".»
11.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: "e venerdì" sono inserite le seguenti: "e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260";
b) al comma 6 dopo le parole: "e venerdì" sono inserite le seguenti: "e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260".»
11.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, le regioni possono ulteriormente diminuire il numero di giornate di caccia settimanali."».
11.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto" sono sostituite dalle seguenti: "da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto".».
11.14
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente comma: "8-bis. L'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale sino alla verifica dello stato di attuazione della presente legge .Tale verifica è condotta dall'ISPRA per un periodo di 12 mesi su incarico del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e presentata alle competenti commissioni parlamentari".»
11.15
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale le immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori.".»
11.16
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"8-bis. : È soppresso il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di cui al comma 453 della legge 29 dicembre 2022 n.197".».
11.17
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 8 dopo la parola "beccaccino" sono inserite le seguenti: "frullino, allodola".».
11.18
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;».
11.19
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premetere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "quaglia (Coturnix coturnix)" sono soppresse;».
11.20
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "tortora (Streptopeia turtur)" sono soppresse;».
11.21
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "merlo (Turdus merula);" sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: "tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix): ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica);" sono soppresse.»
11.22
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "merlo (Turdus merula)" sono soppresse;».
11.23
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "passero (Passer italiae)" sono soppresse;».
11.24
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "passera mattugia (Passer montanus)" sono soppresse;».
11.25
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "passera oltremontana (Passer domesticus)" sono soppresse;».
11.26
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "allodola (Alauda arvensis)" sono soppresse;».
11.27
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "colino della Virginia (Colinus virginianus)" sono soppresse;».
11.28
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "starna (Perdix perdix)" sono soppresse;».
11.29
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "pernice rossa (Alectoris rufa)" sono soppresse;».
11.30
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "pernice sarda (Alectoris barbara)" sono soppresse;».
11.31
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "lepre comune (Lepus europaeus)" sono soppresse;».
11.32
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "lepre sarda (Lepus capensis" sono soppresse;».
11.33
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)" sono soppresse;».
11.34
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "minilepre (Silvilagus floridamus)" sono soppresse;».
11.35
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;".
11.36
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "storno (Sturnus volgaris)" sono soppresse;».
11.37
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "cesena (Turdus pilaris)" sono soppresse;».
11.38
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "tordo bottaccio (Turdus philomelos)" sono soppresse;».
11.39
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "tordo sassello (Turdus iliacus)" sono soppresse;».
11.40
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, lettera b), le parole: "fagiano (Phasianus colchicus)" sono soppresse;».
11.41
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "germano reale (Anas platyrhynchos)" sono soppresse;».
11.42
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "folaga (Fulica atra)" sono soppresse;».
11.43
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)" sono soppresse;».
11.44
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "alzavola (Anas crecca)" sono soppresse;».
11.45
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "canapiglia (Anas strepera)" sono soppresse;».
11.46
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "porciglione (Rallus aquaticus)" sono soppresse; ».
11.47
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "fischione (Anas penepole)" sono soppresse;».
11.48
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "codone (Anas acuta)" sono soppresse; ».
11.49
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "marzaiola (Anas querquedula)" sono soppresse;».
11.50
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "mestolone (Anas clypeata)" sono soppresse;».
11.51
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "moriglione (Aythya ferina)" sono soppresse;».
11.52
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "moretta (Aythya fuligula)" sono soppresse;».
11.53
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "beccaccino (Gallinago gallinago)" sono soppresse;».
11.54
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "colombaccio (Columba palumbus)" sono soppresse;».
11.55
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "frullino (Lymnocryptes minimus)" sono soppresse;».
11.56
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "fringuello (Fringilla coelebs)" sono soppresse;».
11.57
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "peppola (Fringilla montifringilla)" sono soppresse;».
11.58
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "combattente (Philomachus pugnax)" sono soppresse;».
11.59
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "beccaccia (Scolopax rusticola)" sono soppresse;».
11.60
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "taccola (Corvus monedula)" sono soppresse;».
11.61
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) al comma 1, lettera b), le parole: "corvo (Corvus frugilegus)" sono soppresse;».
11.62
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "cornacchia nera (Corvus corone)" sono soppresse;».
11.63
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "pavoncella (Vanellus vanellus)" sono soppresse;».
11.64
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "pittima reale (Limosa limosa)" sono soppresse;».
11.65
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "cornacchia grigia (Corvus corone cornix)" sono soppresse; ».
11.66
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "ghiandaia (Garrulus glandarius)" sono soppresse;».
11.67
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "gazza (Pica pica)" sono soppresse;».
11.68
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "gazza (Pica pica)" sono aggiunte le seguenti: "Oca selvatica (Anser anser), Oca granaiola (anser fabalis), Oca del Canadà (branta canadensis), Piccione domestico (Columba livia),"».
11.69
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera b), le parole: "volpe (Vulpes vulpes)" sono soppresse;».
11.70
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Assorbito
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
i) alla lettera b), dopo le parole: "volpe (vulpes vulpes)" sono inserite le seguenti: "oca selvatica (Anser anser)";
ii) alla lettera c) dopo le parole: "lepre bianca (Lepus timidus);" inserire le seguenti: "stambecco (Capra ibex)";»
11.71
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, la lett. c) è soppressa;».
11.72
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "pernice bianca (Lagopus mutus)" sono soppresse;».
11.73
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "fagiano di monte (Tetrao tetrix)" sono soppresse;».
11.74
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "francolino di monte (Bonasa bonasia);" sono soppresse.»
11.75
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "coturnice (Alectoris graeca)" sono soppresse;»
11.76
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)" sono soppresse;»
11.77
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "capriolo (Capreolus capreolus)" sono soppresse;»
11.78
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "cervo (Cervus elaphus)" sono soppresse;»
11.79
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "daino (Dama dama)" sono soppresse;»
11.80
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda" sono soppresse;»
11.81
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), le parole: "lepre bianca (Lepus timidus)" sono soppresse;»
11.82
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, la lettera d) è soppressa;».
11.83
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera d), le parole dal "1° ottobre al 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio".»
11.84
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, la lettera e) è soppressa;».
11.85
Ritirato
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1-bis, lettera a), dopo la parola "nidificazione", è aggiunto il seguente periodo: "che è da intendersi come successivo al 31 gennaio, fatto salvo quanto previsto dal penultimo capoverso del comma 2".»
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 2, alla fine del quarto capoverso dopo le parole: "comma 1" è aggiunto il seguente periodo: "che rappresenta idonea applicazione della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e successive modificazioni e che non può essere ristretto se non attraverso inoppugnabili studi scientifici effettuati anche con l'ausilio di nuove tecnologie telemetriche e validati dalla Commissione Europea o da specifiche richieste specie-specifiche da parte della Commissione Europea".»
11.86
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:
«0a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. L'elenco delle specie di cui al comma 1 può essere sottoposto ad aggiornamento annuale da parte delle regioni entro i termini utili a consentire l'attuazione del comma 2".»
11.87
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11.88
Ritirato
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
«01) al primo periodo, dopo le parole: "15 giugno" inserire le seguenti: "approvano con legge annuale e".»
11.89
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
b) sopprimere la lettera b).
11.90
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
11.91
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al primo periodo, le parole: «, dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dai quali le regioni non possono discostarsi, se non fornendo adeguata motivazione in linea con le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea»".
11.92
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «, assumendo le fonti di informazione scientifica indicate» con le seguenti: «dopo aver acquisito le fonti di informazione scientifica, quali atti legislativi, comunicazioni e documenti validi e attendibili indicate».
11.93
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «, assumendo le fonti di informazione scientifica indicate» con le seguenti: «dopo aver acquisito le fonti di informazione scientifica, quali atti legislativi, comunicazioni e documenti indicate e verificate».
11.94
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «, assumendo le fonti di informazione scientifica indicate» con le seguenti: «dopo aver acquisito atti legislativi, comunicazioni e documenti quali fonti di informazione scientifica, stabilite».
11.95
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «assumendo le» con le seguenti: «nel rispetto di quanto espresso dalle».
11.96
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «assumendo le» con le seguenti: «tenendo conto delle».
11.97
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «assumendo» con le seguenti: «dopo aver acquisito».
11.98
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «assumendo» con le seguenti: «dopo aver assunto».
11.99
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «assumendo» con la seguente: «valutando».
11.100
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «fonti di informazione scientifica» inserire le seguenti: «utili e attendibili».
11.101
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «informazione scientifica» inserire le seguenti: «contenenti dati inerenti l'ambito di competenza al fine di garantire una gestione sostenibile della fauna e dell'attività venatoria.»
11.102
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «informazione scientifica» inserire le seguenti: «, contenenti dati inerenti all'ambito di competenza,»
11.103
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «informazione scientifica» inserire le seguenti: «quali atti legislativi, comunicazioni e documenti».
11.104
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «indicate» con la seguente: «stabilite».
11.105
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «indicate» con la seguente: «disposte».
11.106
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «indicate» inserire le seguenti: «e verificate».
11.107
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «indicate» inserire le seguenti: «e accertate».
11.108
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «pubblicate sulle piattaforme e attività di comunicazione della stessa. Tali fonti sono volte a garantire una gestione sostenibile della fauna e dell'attività venatoria nel rispetto delle esigenze del territorio. Le Regioni pubblicano sul sito web la motivazione indicando le fonti di cui al periodo precedente».
11.109
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «pubblicate sulle piattaforme e attività di comunicazione della stessa. Tali fonti sono volte a garantire una gestione sostenibile della fauna e dell'attività venatoria nel rispetto delle esigenze del territorio».
11.110
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «al fine di garantire una gestione sostenibile della fauna e dell'attività venatoria nel rispetto delle esigenze del territorio. Le Regioni forniscono la motivazione pubblicando sul proprio sito web il riferimento alle fonti scientifiche di cui al periodo precedente».
11.111
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «al fine di gestire in modo sostenibile le popolazioni di fauna selvatica. Le Regioni forniscono la motivazione pubblicando sul proprio sito web il riferimento alle fonti scientifiche di cui al periodo precedente».
11.112
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «al fine di garantire una gestione sostenibile della fauna e dell'attività venatoria nel rispetto delle esigenze del territorio».
11.113
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «per una gestione più informata e razionale della fauna selvatica analizzando al contempo lo stato delle popolazioni di fauna selvatica, i loro habitat, i modelli di migrazione, e gli impatti della caccia».
11.114
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «per una gestione più informata e razionale della fauna selvatica».
11.115
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «pubblicate sulle piattaforme e attività di comunicazione della stessa».
11.116
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti parole: «al fine di garantire una gestione disciplinata da dati certi e validati concernenti l'attività venatoria.»
11.117
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «. Sono sempre escluse dall'attività venatoria le specie classificate come SPEC 1, 2 e 3».
Conseguentemente, sopprimere i numeri 2) e 3) della lettera a) e le lettere b) e c).
11.118
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole "Commissione europea" aggiungere le seguenti: ". Nelle regioni che dichiarano lo stato di calamità naturale, è sospesa la caccia per due stagioni venatorie consecutive".
11.119
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente «1-bis) al quarto periodo le parole: "devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere antecedenti al 1° settembre".»
11.120
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3).
11.121
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
11.122
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
11.123
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
11.124
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al sesto periodo, dopo le parole: "dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)", sono inserite le seguenti: "e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale".»
11.125
Respinto
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: ", non oltre la prima decade di febbraio," sono soppresse».
b) sopprimere la lettera b).
11.126
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: ", non oltre la prima decade di febbraio," sono soppresse,».
11.127
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «le parole: ", non oltre la prima decade di febbraio," sono soppresse».
11.128
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: "le parole: «il preventivo parere espresso» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi pareri espressi» e le parole: «, al quale devono uniformarsi» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;
b) alla lettera a), sopprimere il numero 3);
c) sopprimere la lettera b).
11.129
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «espressi» con la seguente: «resi».
11.130
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e le parole: «, al quale devono uniformarsi» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»" con le seguenti: "dopo le parole: «, al quale devono uniformarsi,» sono inserite le seguenti: «e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»".
11.131
De Priamo, Balboni, De Carlo, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole «e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» con le seguenti: «e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ai quali devono uniformarsi».
11.132
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» aggiungere le seguenti: «istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi articolo 8».
11.133
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «e dal Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8».
11.134
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
11.135
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al settimo periodo, dopo le parole: "Tale parere", è inserita la seguente: "vincolante".»
11.136
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".»
11.137
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".»
11.138
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»
11.139
Bevilacqua, Di Girolamo, Nave, Sironi
Respinto
Dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dal comma 5 alla fine del comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico".»
11.140
Respinto
Al comma 1, lettera b), premettere la seguente: "0b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «d'intesa con il Ministro dell'ambiente,», sono inserite le seguenti: «sentito l'ISPRA,»".
11.141
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.142
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.143
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.144
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,».
11.145
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 3, dopo le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «chiamati a esprimere un preventivo parere,»."
11.146
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».
11.147
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: "nel Bollettino ufficiale della regione" sono soppresse;
2) al quarto periodo le parole: "alla pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "al passato in giudicato".»
11.148
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Non è sottoposta al silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, di cui al precedente comma, l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeoterma che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente è consentito l'abbattimento anche con i mezzi di cui all'articolo 13».
11.149
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11.150
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e consultazione del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, tenendo conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre".»
11.151 (testo 2)
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Fermo restando il limite massimo di due giornate aggiuntive rispetto alle tre di cui al comma 5, le regioni, sentito il Comitato faunistico-venatorio nazionale e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, in deroga al comma 5, avvalersi dei sette giorni settimanali per regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre."
11.151
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
V.testo 2
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «al comma 6,» aggiungere le seguenti: «le parole: "silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì" sono sostituite dalle seguenti "limite massimo di due giornate aggiuntive" e».
11.152
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 7, dopo le parole: "agli ungulati" sono aggiunte le seguenti: ", gli anatidi e i turdidi"».
11.153
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Relativamente all'esercizio venatorio all'avifauna migratoria da appostamento le Regioni possono derogare a tale disposizione autorizzandone il prelievo fino a mezz'ora dopo il tramonto".»
11.154
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
"c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis) L'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale sino alla verifica dello stato di attuazione della presente legge .Tale verifica è condotta dall'ISPRA per un periodo di 12 mesi su incarico del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e presentata alle competenti commissioni parlamentari".
11.155
Respinto
All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."»
11.156
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le Regioni sono tenute ad aggiornare annualmente l'elenco delle specie cacciabili, previo parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che tiene conto dei dati di monitoraggio acquisiti sulla consistenza faunistica degli ultimi cinque anni."
11.0.1
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Strategie integrate per il monitoraggio, contenimento non cruento e gestione ecocompatibile della fauna selvatica)
1. Al fine di garantire un'efficace tutela dell'equilibrio ecosistemico, nonché la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con cadenza continuativa, al monitoraggio sistematico e integrato di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul rispettivo territorio, avvalendosi del supporto scientifico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.
2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal comma 1, comprensivi di informazioni quantitative e qualitative riguardanti la consistenza, la distribuzione geografica, le dinamiche demografiche, lo stato di conservazione e l'impatto potenziale ovvero effettivo delle specie di fauna selvatica sugli ecosistemi, le attività agro-silvo-pastorali, gli insediamenti umani e le infrastrutture, sono trasmessi, con cadenza semestrale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 2, alla loro validazione in collaborazione con l'ISPRA, nonché alla redazione di una relazione tecnica di sintesi, articolata per ambiti territoriali e tipologie faunistiche, contenente:
a) l'elenco aggiornato delle specie monitorate, con indicazione dello stato di conservazione e delle eventuali criticità rilevate;
b) l'analisi dei principali indicatori faunistici, ecologici e di pressione antropica, effettuata anche mediante correlazione comparativa con eventuali serie storiche o banche dati pregresse disponibili, al fine di individuare tendenze evolutive, anomalie distribuzionali, alterazioni demografiche o altri elementi utili alla valutazione dello stato di equilibrio dell'ecosistema;
c) la descrizione degli impatti rilevati su attività antropiche e agro-silvo-pastorali, su ecosistemi naturali e sulla biodiversità locale;
d) l'individuazione preliminare di eventuali situazioni di squilibrio o rischio tali da richiedere misure di contenimento o gestione.
4. La relazione tecnica di sintesi di cui al comma 3 è trasmessa, in formato digitale e cartaceo, alle commissioni parlamentari competenti per materia, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e partecipazione.
5. All'esito dell'analisi e della valutazione tecnico-scientifica dei dati di cui al comma 2, qualora emerga, in maniera oggettivamente fondata, la necessità di procedere all'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di fauna selvatica per prevenire o mitigare situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per l'incolumità pubblica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali o la conservazione degli equilibri ecosistemici, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, uno o più provvedimenti recanti l'individuazione delle modalità, delle tecniche e dei limiti entro cui possono essere attuate misure di contenimento a carattere non cruento. Le misure di cui al precedente periodo privilegiano l'impiego di strumenti di gestione faunistica fondati su criteri scientifici ed etologici, rispettosi del benessere animale, orientati alla sostenibilità ambientale, ispirati al principio di precauzione e coerenti con la disciplina dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità.
6. Qualora l'applicazione integrale delle misure di contenimento non cruento previste al comma 5 non consenta di conseguire gli obiettivi di tutela dell'incolumità pubblica, della sanità animale, della sicurezza alimentare, della funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e della conservazione degli equilibri ecosistemici, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri può attivare, in via eccezionale e residuale e a seguito di un'ordinanza ricognitiva di una situazione di emergenza del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, ulteriori interventi di gestione, anche tramite il ricorso ad abbattimenti selettivi, finalizzati alla progressiva mitigazione dell'impatto delle popolazioni faunistiche interessate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi di proporzionalità, precauzione e sostenibilità ambientale.
7. Nei casi in cui l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai commi precedenti, in ragione della loro entità, complessità o urgenza, risulti non pienamente eseguibile dalle sole unità specialistiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il medesimo Comando può richiedere il concorso di altre unità operative dell'Arma dei carabinieri, le quali intervengono nel rispetto delle modalità e dei compiti loro assegnati dal coordinamento interforze.
8. Nell'ambito delle misure di cui ai commi 5 e 6, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri provvede all'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento e formazione, teorica e pratica, rivolti al proprio personale operativo, finalizzati all'apprendimento e all'applicazione di tecniche avanzate per la gestione delle interazioni tra fauna selvatica e popolazione umana, orientate a prevenire situazioni di pericolo, a evitare l'insorgere di danni o sofferenze agli animali, e ad assicurare l'applicazione dei protocolli di intervento in conformità con la normativa vigente in materia di benessere animale.
9. Ai fini dell'efficace attuazione degli interventi di cui al comma 6 e qualora il personale operativo complessivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri risultasse insufficiente, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della normativa vigente e della programmazione del fabbisogno, provvede ad emanare con la massima urgenza un bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale operativo.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12
(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato in via prioritaria mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Ispra. Qualora l'Ispra verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di cattura. Tali piani sono attuati dagli agenti delle Polizie provinciali o delle Città metropolitane, dai Guardiaparco dipendenti delle regioni, dal personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri. Questi ultimi possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché debitamente formati, nonché degli agenti della Polizia locale.
3. I piani di cui al comma 2 indicano il numero di capi in totale per le specie, di cui all'articolo 18, oggetto di cattura, il periodo entro il quale si deve attuare il piano, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di cattura. I piani devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sulle catture in tempi utili per sospendere il piano di cattura nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati."».
12.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 19
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.".
12.6
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12.
(Modifiche articolo 19-bis della legge 157 dell'11 febbraio 1992)
1. L'articolo 19-bis della legge della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 19-bis.
(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE, articolo 9, paragrafo 1 lettere a) e b).
2. Qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.
3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione, dovranno menzionare:
a) le soluzioni alternative verificate;
b) le specie che formano oggetto delle medesime;
c) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
e) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
f) i controlli che saranno effettuati;
g) i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, il provvedimento prevede:
a) uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'avvenuto abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;
b) l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi una fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;
c) la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.
5. La Regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La Regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 cacciatori. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992 n°157, la Regione stabilisce apposite sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una Regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE.
7. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresí trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147."».
12.7
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:
"0a) al comma 1, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,»."
12.8
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
"0a) dopo il comma 1 è inserito è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani finalizzati al potenziamento del sistema di recupero, cura, riabilitazione e, ove possibile, reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Tali piani prevedono il rafforzamento delle strutture e dei centri specializzati, la formazione e l'aggiornamento del personale incaricato, l'attivazione di reti di collaborazione tra enti locali, associazioni e centri di recupero, la definizione di protocolli operativi uniformi e la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, al fine di favorire la tempestiva segnalazione e la corretta gestione degli esemplari in difficoltà.»"
12.9
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 2, le parole da: "Qualora i metodi di controllo impiegati" fino a : "possono autorizzare", sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano".».
12.10
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo le parole: "sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono inserite le seguenti: "o, ove istituiti, l'osservatorio o l'istituto faunistico regionale di competenza, purché composti da almeno un rappresentante dell'ISPRA,"
12.11
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
12.12
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
12.13
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo e l'applicazione di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore perla Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi in ogni singolo caso di applicazione, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."
12.14
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2, al primo periodo, prima delle parole "Le regioni e le province" sono aggiunte le seguenti: "L''azione di controllo attraverso piani specifici sui danni eventualmente causati dalla fauna selvatica alle attività umane, può avvenire soltanto dopo un periodo di sospensione di 36 mesi di ogni attività venatoria al fine di ricostituire gli equilibri delle popolazioni di molte specie di fauna che presentano uno status critico, di declino , o di diminuzione , o di incerta valutazione sotto il profilo scientifico." e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
12.15
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2, al primo periodo, prima delle parole: "le regioni e le province" è inserito il seguente periodo: "La fauna selvatica è tutelata ai sensi degli articoli 9, 41, 117 della Costituzione. Le regioni rispondono delle lesioni ingiustificatamente arrecate al patrimonio di animali selvatici, sia in sede penale che civile che erariale.".
12.16
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: "a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», sono inserite le seguenti: «sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale».
12.17
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2, le parole da: "provvedono al controllo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, ove istituiti, l'osservatorio o l'istituto faunistico regionale di competenza, purché composti da almeno un rappresentante dell'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.".».;
2) alla lettera b), sostituire le parole: "al comma 3, al primo periodo," con le seguenti: "al comma 3, al primo periodo le parole: «secondo periodo del» sono soppresse e".
12.18
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2, al primo periodo, le parole: "anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente con l'adozione dei metodi ecologici. Qualora l'Ispra, in via del tutto eccezionale, con parere motivato ravvisi determinate circostanze per l'abbattimento degli animali, questo deve avvenire solo in forma selettiva. È vietata ogni forma collettiva, quali la braccata e la girata.".
12.19
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "comprese le aree protette e le aree urbane,"
12.20
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto." sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione delle aree protette e le aree urbane e dei giorni di silenzio venatorio. In ogni caso, vige il divieto di applicare l'azione di controllo ad una distanza inferiore a km 25 dai centri abitati."
2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
12.21
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare efficaci misure in materia di contenimento dei danni da fauna, valutati e comprovati sotto il profilo scientifico, dal 1° gennaio 2026 viene condotto su tutto il territorio nazionale il censimento del patrimonio di fauna selvatica. Il relativo piano è affidato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che ne cura la redazione e la realizzazione su mandato del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha una durata non inferiore ad anni 2. In tale periodo l'attività venatoria è sospesa in tutte le sue forme."
12.22
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2), nel secondo periodo, dopo le parole: "mediante abbattimento o cattura." sono aggiunte le seguenti: "I piani di controllo non possono essere applicati nelle regioni che non raggiungano il 70% della raccolta differenziata dei rifiuti, che costituiscono elementi di particolare attrattiva per i cinghiali e causa di fenomeni di inurbamento dei medesimi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
12.23
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in quanto vengono condotte esclusivamente con metodi e mezzi non cruenti e nel rispetto del benessere degli animali".
12.24
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dai piani di controllo di cui al presente articolo tutte le specie di avifauna".
12.25
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « possono essere svolte» con le seguenti: «hanno natura eccezionale e sono svolte, per un periodo ed in territorio circoscritti,»
12.26
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possono essere svolte», con le seguenti: «sono svolte».
12.27
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « svolte» inserire le seguenti: «in modalità non cruenta ed in presenza di motivata istanza degli enti territoriali interessati supportata da documentazione tecnico-scientifica verificata e validata»
12.28
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « svolte con» inserire le seguenti: « misure non cruente volte a prevenire ed evitare i casi di abbattimento, sentite le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e certificata l'oggettiva necessità delle stesse da parte di Ispra,»
12.29
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « modalità» con le seguenti « procedure volte alla massima tutela della fauna e mediante le migliori tecniche disponibili e sostenibili»
12.30
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con modalità» inserire le seguenti: «metodi sostenibili e per tempistiche e ambiti limitati»
12.31
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « individuate» con le seguenti: «definite, previo parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti »
12.32
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « individuate» inserire le seguenti: «sulla base di linee guida predisposte da ISPRA sentiti gli enti di protezione della fauna, secondo criteri scientifici ed etologici»
12.33
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « con decreto» con le seguenti «, unitamente alle tecniche, ai criteri di benessere animale e ai passaggi procedurali successivi ai fini della trasparenza e della corretta attuazione, mediante apposito decreto»
12.34
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « decreto» inserire le seguenti « interministeriale, destinato alla pubblicazione sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, »
12.35
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « adottato» inserire le seguenti « ,tenuto conto della necessità di misure eccezionali motivate dal fatto che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività e caratterizza i territori per biodiversità ed ecosistemi, »
12.36
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « adottato» inserire le seguenti «, tenuto conto del principio di tutela della biodiversità e con esclusione di ogni pratica cruenta e crudele, »
12.37
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « energetica,» inserire le seguenti« nel rispetto della normativa comunitaria posta a protezione dell'ambiente e della fauna, »
12.38
Tajani, Franceschelli, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, nonché consultazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale».
12.39
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «Bolzano,» inserire le seguenti « previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro venti giorni dalla sua trasmissione, »
12.40
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro dieci giorni".
12.41
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro undici giorni".
12.42
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro dodici giorni".
12.43
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro tredici giorni".
12.44
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quattordici giorni".
12.45
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quindici giorni".
12.46
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro sedici giorni".
12.47
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro diciassette giorni".
12.48
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro diciotto giorni".
12.49
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro diciannove giorni".
12.50
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".
12.51
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventuno giorni".
12.52
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventidue giorni".
12.53
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventitre giorni".
12.54
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventiquattro giorni".
12.55
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro venticinque giorni".
12.56
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventisei giorni".
12.57
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventisette giorni".
12.58
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventotto giorni".
12.59
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro ventinove giorni".
12.60
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".
12.61
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentuno giorni".
12.62
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentadue giorni".
12.63
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentatre giorni".
12.64
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentaquattro giorni".
12.65
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentacinque giorni".
12.66
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentasei giorni".
12.67
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentasette giorni".
12.68
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentotto giorni".
12.69
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro trentanove giorni".
12.70
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quaranta giorni".
12.71
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantuno giorni".
12.72
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantadue giorni".
12.73
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantatre giorni".
12.74
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantaquattro giorni".
12.75
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantacinque giorni".
12.76
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantasei giorni".
12.77
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantasette giorni".
12.78
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantotto giorni".
12.79
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro quarantanove giorni".
12.80
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquanta giorni".
12.81
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantuno giorni".
12.82
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantadue giorni".
12.83
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantatre giorni".
12.84
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantaquattro giorni".
12.85
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantacinque giorni".
12.86
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantasei giorni".
12.87
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantasette giorni".
12.88
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantotto giorni".
12.89
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro cinquantanove giorni".
12.90
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente «novanta».
12.91
Respinto
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "escludendo comunque dai piani di controllo tutte le specie classificate come SPEC 1, SPEC 2 e SPEC 3, di cui dall'entrata in vigore della presente legge è comunque vietata qualunque forma di attività venatoria o di prelievo";
12.92
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il controllo di cui al presente articolo è effettuato tenendo conto del fatto che la fauna selvatica è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Gli esiti della vigilanza sul rispetto delle misure adottate sono trasmessi al Ministero per la verifica sul territorio dell'adeguatezza dei sistemi di vigilanza medesimi»
12.93
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Lo schema dell'atto è trasmesso all'Ispra per la preventiva verifica della idoneità dei piani a conseguire gli obiettivi di tutela della biodiversità perseguiti. Ispra può suggerire modifiche ed integrazioni allo schema».
12.94
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere »
12.95
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «Sul decreto è acquisito il parere vincolante dell'Ispra».
12.96
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «I Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmettono alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle misure di cui ai periodi precedenti ».
12.97
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attuazione e gli esiti dei metodi di controllo impiegati»
12.98
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La conservazione della biodiversità e la tutela degli ecosistemi naturali sono assicurate dalla definizione di precise limitazioni, individuate dal decreto di cui al presente comma sulla base di criteri scientifici, tecnici ed ecologici e delle migliori prassi disponibili, in relazione ai presupposti e all'esercizio delle attività di controllo della fauna. »
12.99
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "La realizzazione sul territorio nazionale dei programmi Life Strade e Life Safe Crossing è condotta in regime di cofinanziamento dalle regioni e dalle associazioni venatorie nazionali, a cui è in capo la responsabilità di aver introdotto nel nostro paese cinghiali non autoctoni dotati di maggiore prolificità rispetto agli esemplari italici."
12.100
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "Le regioni che non adottano le misure previste dai programmi Life Strade e Life Safe Crossing, promossi dall'Unione Europea al fine di tutelare la fauna e la sicurezza stradale, non possono applicare i piani di controllo di cui al presente articolo".
12.101
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani garantiscono la preparazione scientifica delle persone chiamate ad operare i controlli e stringenti regole e strumenti di monitoraggio al fine di escludere uccisioni non compatibili con i metodi di controllo, gestione e contenimento efficaci e praticabili in prima istanza »
12.102
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le associazioni di tutela ambientale e di protezione animale, quelle degli agricoltori, ovvero Ispra, rilevino modalità attuative non conformi al rispetto della normativa comunitaria, il Ministro dispone d'urgenza la sospensione dei piani »
12.103
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È garantito il diritto delle associazioni di tutela ambientale e animale ai dati relativi ai piani, compresi quelli su cui viene motivata la necessità degli stessi».
12.104
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le associazioni di tutela ambientale e per il benessere animale sono sempre consultate in ordine alla eventuale adozione delle misure di cui al presente articolo ».
12.105
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti parco e le aree naturali protette sono previamente consultati in riferimento alle attività di cui al presente articolo ».
12.106
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I piani devono essere cautelativamente sospesi qualora le loro modalità di attuazione risultino difformi da quanto previsto, al fine di esperire le necessarie misure urgenti di tutela della fauna».
12.107
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'efficacia dei metodi di cui al presente articolo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »
12.108
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. »
12.109
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri assicura il rispetto delle disposizioni per il benessere animale nell'ambito della attuazione dei predetti piani».
12.110
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' garantita la pubblicità degli effetti dei piani e il monitoraggio dei dati sulla fauna nelle tipologie di territorio interessato, mediante pubblicazione sul sito regionale dei dati Ispra ».
12.111
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati sulla gestione e il controllo di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Regione e della Provincia autonoma. »
12.112
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il monitoraggio della fauna selvatica costituisce premessa dei piani ed è pubblicato sui siti regionali e dell'Ispra».
12.113
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere ,in fine, il seguente periodo: "Le regioni sono sempre e comunque tenute ad applicare i metodi ecologici; eventuali violazioni di tale obbligo comportano l'interdizione dall'applicazione dei piani di controllo per almeno 3 anni ed il risarcimento del patrimonio pubblico di fauna.".
12.114
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adozione dei metodi ecologici costituisce priorità dei piani, che devono essere supportati da valida documentazione tecnico-scientifica da parte di esperti, ricercatori e tecnici».
12.115
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adozione dei metodi ecologici costituisce priorità dei piani, che devono essere supportati da valida documentazione tecnico-scientifica da parte di esperti, ricercatori e tecnici».
12.116
Respinto
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dal 1° gennaio 2027 è vietata qualunque forma di ripopolamento a finì venatori su tutto il territorio nazionale, essendo tale pratica causa di inquinamento genetico e di danno alle popolazioni naturali";
12.117
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I piani di controllo numerico devono ridurre per quanto possibile il ricorso all'abbattimento, favorendo metodi alternativi efficaci incruenti».
12.118
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Deve essere adeguatamente motivata la scelta tra i diversi metodi disponibili con atto dell'ente competente ».
12.119
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Motivazioni, obiettivi e modalità di attuazione devono essere fondati su dati scientifici ed etologici validati».
12.120
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strategie di gestione devono tenere conto della tutela della biodiversità, del benessere animale e degli ecosistemi».
12.121
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si procede sempre, ove possibile, alla creazione di zone di rifugio per la fauna selvatica, laddove utili anche alle finalità di cui al presente articolo. »
12.122
Respinto
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Ogni piano di controllo non può essere applicato con una cadenza temporale inferiore ad una volta ogni sette anni".
12.123
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ispra riceve periodicamente i dati relativi allo svolgimento delle attività in corso. »
12.124
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani sono sottoposti a verifica periodica da parte delle autorità competenti ».
12.125
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' promossa prioritariamente la valutazione di metodi di controllo incruenti. »
12.126
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo dell'utilizzo prioritario di metodi ecologici».
12.127
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Nell'ambito delle attività di controllo di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di gestione della specie cinghiale (Sus scrofa) fondati su criteri tecnico-scientifici, che includono l'utilizzo prioritario di metodi ecologici e non cruenti, quali la somministrazione di trattamenti immunocontraccettivi e la regolazione della capacità trofica. Nei casi in cui tali misure risultino insufficienti o inattuabili, i medesimi piani possono prevedere interventi selettivi di contenimento tramite abbattimento secondo modalità ispirate alle migliori pratiche europee di gestione faunistica sostenibile, con il supporto, in termini tecnici e di coordinamento, e sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli esemplari abbattuti, ove idonei sotto il profilo igienico-sanitario, sono destinati alla filiera alimentare, nel rispetto delle normative vigenti, anche al fine di limitare gli sprechi alimentari e valorizzare la risorsa faunistica.»
2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani di cui al comma precedente, provvedono altresì ad attuare politiche volte a ridurre il numero di capi di maiale (Sus scrofa domesticus) presenti negli allevamenti intensivi che insistono sul medesimo territorio, al fine di contenere la produzione di gas serra, l'acidificazione del suolo e l'eutrofizzazione."»
12.128
Cantalamessa, Bizzotto, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole "comprensori alpini" inserire le seguenti: "o dai cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati".
12.129
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.130
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.131
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.132
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dei corpi di polizia regionale o provinciale», sono sostituite dalle seguenti: «dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane»".
12.133
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Devono avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con il supporto, in termini tecnici e di coordinamento, e sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.»
12.134
Ritirato
Al comma 1, lettera b), le parole: «dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane o dei Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome».
12.135
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « o delle città metropolitane» inserire le seguenti: « A tal fine, l'ISPRA svolge la funzione di valutazione rispetto ai corsi di formazione del personale.».
12.136
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: "dagli organi competenti" con le seguenti: "da Ispra";
b) alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: "dagli organi competenti" con le seguenti: "da Ispra".
12.137
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole: ", dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi".
12.138
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,».
12.139
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole: "delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
12.140
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,».
12.141
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole: ", nonché del personale dei corpi e servizi di polizia locale in servizio, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri ".
12.142
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12.143
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12.144
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.150 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.145
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.140 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.146
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.130 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.147
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.120 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.148
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.110 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.149
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.100 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.150
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.090 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.151
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.080 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.152
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.070 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.153
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.060 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.154
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.050 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.155
Respinto
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1.000 unità sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale, introdotta nel nostro Paese a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono".
12.156
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La selezione degli esecutori dei piani di controllo deve essere condotta in base a specifici criteri di preparazione scientifica, di informazione e di rispetto del benessere degli animali".
12.157
Respinto
Al comma 1, la lettera c) sostituire il capoverso "3-bis" con il seguente:
"3-bis. I piani di contenimento numerico della specie cinghiale (Sus scrofa), mediante interventi selettivi di abbattimento, sono attuati esclusivamente dai soggetti individuati al comma 3 con il supporto, in termini tecnici e di coordinamento, e sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.»
12.158
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, premettere il seguente periodo: «Sono assicurate al comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri le dotazioni necessarie a vigilare sul corretto impiego dei metodi di controllo in conformità con la normativa vigente »
12.159
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, premettere le seguenti parole: «Nei limiti e con le modalità stabilite da Ispra, dalla normativa vigente e con le procedure definite dal decreto ministeriale di cui al presente articolo,»
12.160
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, premettere le seguenti parole «Nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto ministeriale di cui al presente articolo , »
12.161
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il corretto adempimento degli interventi previsti dalla normativa comunitaria,»
12.162
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, premettere le seguenti parole: «Previa verifica da parte di Ispra dei dati e della necessità di intervenire a tutela dell'ecosistema »
12.163
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, premettere le seguenti parole «Nel rispetto delle norme vigenti, »
12.164
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto delle misure di tutela dell'ecosistema,»
12.165
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «muniti» inserire le seguenti: «da un periodo di tempo minimo indicato nel decreto ministeriale »
12.166
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima della parola: «frequentato» inserire la seguente: «proficuamente».
12.167
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "e abbiano frequentato i corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti" inserire le seguenti: "di durata non inferiore a mesi ventiquattro".
12.168
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima della parola: «istanza» inserire la seguente: «motivata»
12.169
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «istanza» inserire le seguenti: «trasmessa alle autorità competenti».
12.170
Scarpinato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «istanza» inserire le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni e delle procedure che regolano il controllo »
12.171
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «istanza» inserire le seguenti: «inviata con le prescritte modalità»
12.172
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis.», sopprimere le seguenti parole: "o dalla provincia autonoma".
12.173
Spagnolli, Unterberger, Patton, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso comma «3-bis.», sopprimere le seguenti parole: "o dalla provincia autonoma".
12.174
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole «nella misura approvata dalle autorità competenti».
12.175
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «sotto la direzione del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri».
12.176
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e sono coordinati dagli agenti dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane».
12.177
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Ove le misure ecologiche risultino impraticabili o, esperite si comprovino inutili, sono previsti circoscritti interventi selettivi di contenimento, approvati da Ispra, sentite le associazioni di tutela animale e di protezione ambientale sul territorio»
12.178
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: « I metodi non cruenti sono adottati prioritariamente».
12.179
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Il controllo si fonda prioritariamente su metodi ecologici»
12.180
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle associazioni venatorie è richiesto, al 31 gennaio di ogni anno, il versamento di una somma pari a 500.000 euro quale risarcimento agli agricoltori dei danni apportati dalla liberazione delle specie oggetto di ripopolamento".
12.181
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle associazioni venatorie è richiesto, al 31 gennaio di ogni anno, il versamento di una somma pari a euro 430.000 quale risarcimento agli agricoltori dei danni apportati dalla liberazione delle specie oggetto di ripopolamento".
12.182
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle associazioni venatorie è richiesto, al 31 gennaio di ogni anno, il versamento di una somma pari a euro 420.000 quale risarcimento agli agricoltori dei danni apportati dalla liberazione delle specie oggetto di ripopolamento".
12.183
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle associazioni venatorie è richiesto, al 31 gennaio di ogni anno, il versamento di una somma pari a euro 410.000 quale risarcimento agli agricoltori dei danni apportati dalla liberazione delle specie oggetto di ripopolamento".
12.184
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle associazioni venatorie è richiesto, al 31 gennaio di ogni anno, il versamento di una somma pari a euro 400.000 quale risarcimento agli agricoltori dei danni apportati dalla liberazione delle specie oggetto di ripopolamento".
12.185
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti» con le seguenti: «A parziale compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti».
12.186
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti» con le seguenti: «A parziale compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti».
12.187
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «possono trattenere», aggiungere le seguenti: «per essere destinati al consumo alimentare».
12.188
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «possono trattenere», aggiungere le seguenti: «per autoconsumo alimentare».
12.189
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «stati sottoposti» inserire le seguenti: «e certificati idonei ».
12.190
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie», aggiungere le seguenti: «, con esito negativo ai fini del consumo alimentare,».
12.191
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «igienico-sanitarie» inserire le seguenti: «da parte di organismi pubblici ».
12.192
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «non presentino» inserire le seguenti: «sulla base di certificazione di ente autorizzato ».
12.193
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Per motivi di igiene e tutela della pubblica incolumità, per la tutela del patrimonio storico-artistico e del patrimonio pubblico, del decoro urbano e degli edifici di culto, i comuni, previa autorizzazione della Regione, possono prevedere appositi Piani di controllo e contenimento delle colonie di sturnus vulgaris o di columba livia presenti nei centri urbani, in qualsiasi periodo dell'anno." »
12.194
Respinto
Al comma 1, dopo la lett. c), aggiungere la seguente:
"c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Limitatamente alle specie di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle specie avicole per le quali è consentito l'uso di gabbie o chiusini, gli interventi di controllo possono essere effettuati in deroga ai commi precedenti e in assenza di abilitazione all'esercizio venatorio, anche dalle società di pest control, dai dipendenti dei consorzi di bonifica limitatamente alle aree ricadenti nell'ente consortile, nonché dagli agricoltori sui terreni di cui siano proprietari o conduttori, mediante l'utilizzo di gabbie e chiusini ed eventuale successiva soppressione anche con l'ausilio di armi ad aria compressa o di CO2.»".
12.195
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) I piani di cui alla presente legge non possono essere attuati nelle regioni che negli ultimi 5 anni abbiano presentato la zoonosi di Peste Suina Africana. Le regioni predispongono particolari forme di sorveglianza per evitare fenomeni di bracconaggio sui cinghiali, causa di mobilità delle loro popolazioni e di possibile diffusione della malattia.".
12.196
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) La redazione e la conseguente applicazione di piani di controllo che non presentino valide motivazioni sotto il profilo scientifico comportano la fattispecie di danno ambientale per i responsabili della adozione di tali misure, nonché l'applicazione degli artt. 544-bis e 544-ter del Codice Penale per quanto attiene ai singoli animali selvatici."
12.0.1
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 lettere a) e b), ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono sempre vietate.";
b) al comma 3, il terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
c) al comma 6, il secondo periodo è soppresso.».
12.0.2
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 lettere a) e b), ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. Le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera c) sono sempre vietate.";
b) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono soppressi.».
12.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 12-bis
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale »."
12.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 3, terzo periodo, le parole: "è determinata, annualmente" sono sostituite dalle: "è determinata obbligatoriamente entro il 30 marzo di ogni anno".»
12.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disciplina del prelievo e contenimento faunistico nelle aree protette nazionali e regionali)
1. Salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 3, lettera a), e all'articolo 22, comma 6, della legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii., e nell'ambito delle finalità e tempistiche indicate dall' articolo 19, comma 2 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, per la tutela degli ecosistemi, gli enti parco nazionali adottano specifici piani di contenimento della densità della popolazione del cinghiale (sus scrofa), anche per ricomporre squilibri ecologici.
2. Il piano è inviato, entro 5 giorni dalla sua adozione, all'Istituto Superiore della Protezione Ambientale (Ispra), che si esprime entro i successivi 20 giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I piani di cui al comma precedente sono comunicati alla regione che delibera entro 30 giorni, decorsi i quali il piano specifico si intende autorizzato.
3. Il piano disciplina le modalità operative del prelievo e dei sistemi di controllo, in modo proporzionato alle esigenze concrete e può disporre, nel caso di selezione, anche l'utilizzo di sistemi di abbattimento o moderazione del suono. Le modalità operative indicate nel piano sono conformi alle prassi e tecniche più efficaci ed evolute conosciute in Ue.
4. Le attività di cui all'articolo presente sono svolte senza nuovo o maggiori oneri a carico dello Stato. Gli enti parco agiscono mediante l'utilizzo di risorse proprie secondo le disposizioni vigenti al momento della loro esecuzione.»
12.0.6
Decaduto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure di prevenzione, controllo e contenimento in caso di emergenze sanitari dovute a malattie contratte da animali selvatici)
1. In caso di emergenze sanitarie derivanti da malattie o epidemie contratte da animali selvatici e/o di allevamento, il Ministro della Salute può nominare, d'intesa con le regioni coinvolte, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli Affari Regionali, un Commissario straordinario, al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali e che abbia compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare l'emergenza.
2. Nell'ambito del provvedimento di nomina deve essere indicata l'entità dell'emergenza e le Regioni coinvolte per territorio, le quali nominano, ciascuna, un sub-commissario per l'emergenza, in grado di proporre provvedimenti e, al contempo, di garantire l'applicazione delle disposizioni emanate dell'ufficio del Commissario, nel proprio ambito territoriale regionale.
3. Al Commissario straordinario, sono conferiti i poteri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazione dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.»
12.0.1000/1
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis.», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le lettere a) e b);
b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) le parole: "in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali." sono sostituite dalle seguenti: "in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e selettività degli interventi."».
12.0.1000/2
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis.», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le lettere a) e b);
b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) le parole: "in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali." sono sostituite dalle seguenti: "in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali, con obbligo di monitoraggio, da parte delle medesime regioni, degli effetti sulle popolazioni avifaunistiche."».
12.0.1000/3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis.», comma 1, sopprimere la lettera a).
12.0.1000/4
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).
12.0.1000/5
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis.», comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
12.0.1000/6
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).
12.0.1000/7
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis.», comma 1, sopprimere la lettera c).
12.0.1000/8
Respinto
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).
12.0.1000/9
Ritirato
All'emendamento 12.0.1000, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) l'esercizio dell'attività venatoria nei pressi delle aziende agricole aperte al pubblico, delle fattorie didattiche e degli agriturismi a distanza non inferiore a 300 metri dagli edifici, recinti, stalle o strutture di accoglienza riconducibili a tali aziende; a distanza non inferiore a 300 metri dai confini dei terreni adibiti ad attività didattiche o ricreative; a distanza non inferiore a 300 metri da pascoli o recinti contenenti animali allevati o ospitati a fini educativi o turistici. Le Regioni adeguano i propri regolamenti venatori entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
12.0.1000 (testo 2)
I Relatori
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
1. Al comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dall'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: "lettera a)";
b) le parole: "ai sensi del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "con lo scopo di prevenire il rischio di danni alle colture";
c) le parole: "in prossimità di" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre 500 metri dai"».
12.0.1000
I Relatori
V.testo 2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)
1. Al comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dall'articolo 9" sono inserite le seguenti: "lettera a)";
b) le parole: "ai sensi del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "con lo scopo di prevenire il rischio di danni alle colture";
c) le parole: "in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali." sono sostituite dalle seguenti: "sul territorio dei comuni ove vengono praticate specifiche coltivazioni regionali."».
13.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
13.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
13.3
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
13.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Modifiche all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 19-ter legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è soppresso.».
13.5
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'agricoltura alimentare e delle foreste" sono inserite le seguenti: "adottato di concerto con il Ministro della salute,".»
13.6
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, le parole: "sentito, per quanto di competenza" sono sostituite con le seguenti: "sentiti, per quanto di competenza, il Ministro della salute,".»
13.7
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 19-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono inserite le seguenti: "e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale".»
13.8
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché di valutazione delle analisi igienico-sanitarie al fine di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto del benessere animale".»
13.9
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di valutazione delle analisi igienico-sanitarie, al fine di prevenire rischi per la salute".»
13.10
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di valutazione delle analisi igienico-sanitarie".»
13.11
Respinto
Sopprimere il comma 1.
13.12
Respinto
Al comma 1, alinea, premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Prima dell'attuazione del Piano, deve essere svolta una campagna informativa sui contenuti e gli obiettivi del Piano, da trasmettere tramite canali televisivi, radiofonici e digitali.».
13.13
Respinto
Al comma 1, alinea, premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Tutte le attività previste dal piano devono essere oggetto di pubblicazione preventiva sul sito istituzionale dell'ente attuatore.».
13.14
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Tali attività possono essere svolte anche mediante l'uso di munizioni calibro 22.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si avvalgono del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Possono altresì avvalersi dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati siti nelle aree interessate e, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie volontarie, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773." »
Conseguentemente la rubrica è rinominata: (Modifiche all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica).
13.15
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5-bis inserire il seguente: "5-ter. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto a procedura VAS così come disciplinata dal Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dalla Direttiva Europea 2001/42/CE".»
13.16
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sostituire le parole: «e il contenimento della fauna selvatica» con le seguenti: «integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici»;
b) sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Dopo l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:
«Art. 19-quater.
(Piano straordinario per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici)
1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti derivanti dagli usi del suolo tra attività antropiche e finalità di tutela ambientale, di garantire la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e dei corridoi ecologici, di assicurare il mantenimento degli equilibri faunistici ed ecosistemici mediante una gestione integrata e sostenibile del territorio, nonché di promuovere la compatibilità tra gli interventi di sviluppo territoriale e la salvaguardia della biodiversità, in conformità ai principi di sostenibilità ambientale, di precauzione e di integrazione delle politiche settoriali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici, di seguito denominato "Piano".
2. Il Piano prevede:
a) misure idonee a garantire la conservazione, il ripristino e la riconnessione funzionale di habitat naturali, corridoi ecologici e aree di particolare rilevanza per la fauna selvatica;
b) l'adozione di sistemi di monitoraggio integrato della fauna selvatica, della vegetazione spontanea e dello stato degli ecosistemi, al fine di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di squilibrio ecologico o degrado ambientale;
c) la promozione di pratiche di gestione del suolo e dell'ambiente rurale sostenibili e compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale, anche attraverso il recupero e la valorizzazione delle pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali, nonché mediante l'introduzione di tecniche innovative basate su criteri ecologici;
d) idonee misure di compensazione ovvero di mitigazione ambientale, per qualsivoglia intervento pubblico o privato che comporti modificazioni significative della destinazione d'uso del suolo ovvero impatti rilevanti sugli equilibri ecologici
3. Il Piano di cui al comma 1 costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. La pianificazione territoriale e urbanistica, ai diversi livelli di competenza, include misure orientate alla prevenzione, mitigazione e risoluzione dei conflitti derivanti dagli usi contrastanti del suolo, tenendo conto della necessità di garantire l'integrità ecologica dei sistemi naturali, il mantenimento dei servizi ecosistemici e la conservazione delle specie autoctone e degli habitat di interesse nazionale e unionale.».
13.17
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sostituire le parole: «per la gestione e il contenimento della fauna selvatica» con le seguenti: «per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali»;
b) sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Dopo l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:
«Art. 19-quater.
(Piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "Piano straordinario nazionale per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali", di seguito denominato "Piano", finalizzato a prevenire il degrado ambientale, mitigare il rischio idrogeologico e tutelare le comunità locali presenti nei territori montani, collinari e marginali del territorio nazionale.
2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:
a) la riduzione del rischio di dissesti idrogeologici, frane, erosione e altri fenomeni di instabilità del suolo;
b) la conservazione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, naturali e agro-forestali;
c) il sostegno allo sviluppo di attività economiche locali compatibili con la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali;
d) il rafforzamento delle capacità di monitoraggio ambientale e prevenzione del rischio attraverso l'adozione di tecnologie avanzate e sistemi di allerta.
3. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, degli agenti dei corpi di polizia locale nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione.
4. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».
13.18
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica».
13.19
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «è attuato» inserire le seguenti: «, attivato».
13.20
Spagnolli, Unterberger, Patton, Aurora Floridia, Durnwalder
Respinto
Al comma 1, capoverso comma «4», sopprimere le seguenti parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano".
13.21
Respinto
Al comma 1, capoverso comma «4.» sopprimere le seguenti parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano".
13.22
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «Trento e di Bolzano,» inserire le seguenti: «previo accordo con gli enti locali interessati,».
13.23
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «Trento e di Bolzano,» inserire le seguenti: «previo accordo con gli enti locali,».
13.24
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «Trento e di Bolzano,» inserire le seguenti: «d'intesa con gli enti locali,».
13.25
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «che si avvalgono» inserire le seguenti: «che possono avvalersi».
13.26
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: "del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, con l'eventuale supporto tecnico" e il secondo periodo.
13.27
Ritirato
Al comma 1, capoverso «4» dopo le parole: «che si avvalgono del personale» inserire le seguenti: «dei Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome».
13.28
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «del personale» aggiungere le seguenti: «e dei mezzi a disposizione».
13.29
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane,», inserire le seguenti: «con specifiche competenze professionali».
13.30
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di sostenere la gestione e il contenimento della fauna selvatica come previsto dal comma 2,»
13.31
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di assicurare il contenimento numerico della fauna selvatica come previsto dal comma 2»
13.32
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di garantire la gestione e il contenimento della fauna selvatica,»
13.33
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di sostenere la gestione e il contenimento della fauna selvatica».
13.34
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di assicurare il contenimento numerico della fauna selvatica».
13.35
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di garantire il contenimento numerico della fauna selvatica,».
13.36
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «al fine di gestire il contenimento della fauna selvatica ».
13.37
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «e dell'ausilio delle guardie parco che svolgono attività di sorveglianza, controllo e vigilanza,».
13.38
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «e dell'ausilio delle guardie parco,».
13.39
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane,» inserire le seguenti: «nonché delle guardie parco,».
13.40
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «che svolgono attività di sorveglianza, controllo e vigilanza,».
13.41
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «che svolgono attività di sorveglianza,».
13.42
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: « che svolgono attività di controllo, ».
13.43
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: « che svolgono attività di vigilanza ,».
13.44
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", sostituire le parole: «con l'eventuale supporto» con le seguenti: «con il supporto».
13.45
Di Girolamo, Nave, Sironi, Bevilacqua
Respinto
Al comma 1, capoverso "«4." sostituire le parole: "con l'eventuale" con le seguenti: "con il".
13.46
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «l'eventuale».
13.47
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sostituire la parola: «l'eventuale» con le seguenti: «con la partecipazione e il».
13.48
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sostituire la parola: «l'eventuale» con le seguenti: «con il contributo e il».
13.49
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», sostituire la parola: «l'eventuale» con le seguenti: «con la collaborazione e il».
13.50
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari» con le seguenti: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare».
13.51
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", dopo le parole: «Arma dei carabinieri» inserire le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che esprime un parere obbligatorio sulle modalità attuative».
13.52
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", dopo le parole: «Arma dei carabinieri» inserire le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che esprime un parere obbligatorio».
13.53
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole «Possono altresì avvalersi » con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con gli enti locali interessati, si avvalgono».
13.54
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole «Possono altresì avvalersi» con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con gli enti locali possono avvalersi ».
13.55
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole «Possono altresì avvalersi » con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi».
13.56
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole «Possono altresì avvalersi» con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono».
13.57
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sopprimere la parola «altresì».
13.58
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", sopprimere la parola: «altresì».
13.59
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", dopo le parole: «altresì avvalersi» inserire le seguenti: «, per quanto risulti funzionale al perseguimento del Piano».
13.60
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", dopo le parole: «altresì avvalersi» inserire le seguenti: «, purché muniti di licenza».
13.61
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", sopprimere la parola: «volontarie».
13.62
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, capoverso 4 sopprimere le parole "e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."
13.63
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, capoverso «4.» sopprimere le seguenti parole: «e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
13.64
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", sopprimere le parole: «e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
13.65
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole "e delle guardie private riconosciute" fino alla fine del periodo.
13.66
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, capoverso "4.", sopprimere le parole da: "guardie private" fino alla fine del comma.
13.67
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", sostituire le parole: «e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» con le seguenti: «degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.».
13.68
Respinto
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni, nonché nel rispetto delle circolari interpretative del Ministero dell'interno, delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali e delle linee guida emanate in materia dal Consiglio di Stato.».
13.69
Respinto
Al comma 1, capoverso "4", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'efficacia del piano è subordinata alla redazione, da parte di ciascuna regione o provincia autonoma interessata, di un rapporto triennale di valutazione tecnica, sociale e ambientale, trasmesso al Ministero dell'ambiente e sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari competenti.».
13.70
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. È vietato il ripopolamento di cinghiali nelle Aziende Faunistico-Venatorie e nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.".
13.71
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 5, dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
13.72
Respinto
Dopo il comma 1, è inserito, in fine, il seguente:
«1-bis. Le Regioni, per la redazione del censimento finalizzato al contenimento degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica, devono considerare metodi scientifici autorizzati da ISPRA con particolare attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità dei medesimi metodi.».
13.73
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «mediante abbattimento e cattura»
13.0.1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di reintroduzione di una specie in un territorio dove questa sia in grave stato di conservazione o sia estinta.
2. L'introduzione di cui al comma 1 è possibile solo nel caso in cui sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito da uno o più dei seguenti soggetti:
a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
c) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
d) Ente di gestione di area protetta nazionale o regionale di cui alla legge 394/91;
e) Ente di ricerca scientifica iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'Università e Ricerca;
f) Istituto universitario;
3. L'introduzione di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli organi di gestione degli ATC o dei CA, sempreché sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito in collaborazione con almeno uno degli enti di cui al comma 2.
4. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
5. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 e comma 2 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione Europea."».
13.0.2
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di reintroduzione di una specie in un territorio dove questa sia in grave stato di conservazione o sia estinta.
2. L'introduzione di cui al comma 1 è possibile solo nel caso in cui sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito da uno o più dei seguenti soggetti:
a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
c) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
d) Ente di gestione dell'area protetta nazionale o regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
e) Ente di ricerca scientifica iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'Università e Ricerca;
f) Istituto universitario;
3. L'introduzione di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sempreché sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito in collaborazione con almeno uno degli enti di cui al comma 2.
4. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
5. Le autorizzazioni per le attività di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione Europea."».
13.0.3
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria e di abbattimento oltre i termini ordinari di caccia previsti dal calendario venatorio non possono essere trattenuti e commercializzati dai cacciatori, proprietari o da chiunque altro, con l'eccezione dei capi abbattuti in braccata e della caccia di selezione.
2. I capi abbattuti ai sensi del comma 1, sono affidati alla filiera pubblica di controllo, conservazione e commercializzazione istituita presso ciascun ambito territoriale di caccia competente per territorio, il quale riconosce un rimborso spese al soggetto conferitore e provvede alla cessione alla filiera dei capi abbattuti. I proventi netti sono trasferiti dalle ATC alle Regioni e da queste accantonate in apposito Fondo per il ristoro dei danni da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un Fondo, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato alla realizzazione delle strutture, presso ciascun ambito territoriale di caccia, predisposte al controllo, alla conservazione e alla commercializzazione dei capi di cui al comma 1, con lo scopo di favorire lo sviluppo della filiera. La conservazione e commercializzazione dei capi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
14.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
14.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
14.4
Respinto
Sopprimere l'articolo.
14.5
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)
1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole da: «conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali» fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri» e le parole: «cinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta metri»;
e) al comma 1, lettera f), le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «trecento metri», le parole: «una volta e mezza» sono sostituite dalle seguenti: «due volte» e le parole: «, eccettuate quelle poderali ed interpoderali» sono soppresse;
f) al comma 1, lettera h), le parole: «tre persone» sono sostituite dalle seguenti: «due persone»;
g) al comma 1, lettera l), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri»;
h) al comma 1, lettera m), le parole: «nella zona faunistica delle Alpi e» sono soppresse;
i) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) usare richiami vivi»;
l) al comma 1, le lettere q) e r) sono soppresse;
m) al comma 1, lettera t), le parole: «non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico» sono soppresse;
n) al comma 1, lettera aa), le parole: «a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)»;
o) al comma 1, lettera bb), le parole: «, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)» sono soppresse;
p) al comma 1, lettera cc), le parole: «, non provenienti da allevamenti,» sono soppresse;
q) al comma 1, lettera ee), le parole: «, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia» sono soppresse;
r) al comma 2, le parole: «cinquecento metri» sono sostituite dalle seguenti: «mille metri»;
s) al comma 3, le parole: «mille metri» sono sostituite dalle seguenti: «duemila metri»".
14.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;";
b) la lettera f), è sostituita dalla seguente:
"f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;";
c) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;";
d) alla lettera p), le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;
e) la lettera q) è soppressa;
f) alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", usare munizioni contenenti piombo;";
g) alla lettera aa), le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono soppresse;
h) la lettera cc), è sostituita dalla seguente:
"cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge;";
i) alla lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse.».
14.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;"
c) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità";
d) alla lettera p), le parole "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse.
e) la lettera q) è soppressa.
f) alla lettera aa), le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono soppresse;
g) La lettera cc) è sostituita dalla seguente:
"cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge."
h) alla lettera ee) le parole da "dei capi utilizzati" fino a "dalla presente legge e" sono soppresse.».
14.8
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)
1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera m), le parole "e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati con esclusione della forma della braccata".
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'attività venatoria è vietata per un raggio di km 2 dai valichi montani".
14.9
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)
1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere p) e q) sono abrogate;
b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono";
c) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: "ee) detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia".»
14.10
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)
1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:
"ff-bis. È vietata la caccia in forma di braccata."
14.11
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)
1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:
"ff-bis) È 'vietato l'uso di munizioni contenenti piombo."
14.12
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)
1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:
"ff-bis) È vietato l'uso di richiami vivi".
14.13
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14
(Sistema di restituzione dei bossoli di cartucce sparate destinate all'attività venatoria)
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività venatoria e di favorire il riutilizzo dei materiali compositi post-consumo, dalla data di entrata in vigore della presente legge è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per i bossoli delle cartucce sparate destinati all'attività venatoria.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto delle cartucce da caccia e/o dei bossoli da ricarica con innesco e non, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dei bossoli delle cartucce sparate.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui alla presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché' i valori delle singole tipologie di cartucce sparate restituite.
5. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se rendere il sistema del vuoto a rendere di cui alla presente legge permanente con i necessari adeguamenti normativi.
6. I comuni possono promuovere apposite convenzioni con i rivenditori per l'installazione di contenitori di raccolta differenziata delle cartucce da caccia e/o dei bossoli da ricarica con innesco e non, rivenuti su terreni pubblici e privati e conferiti dai cittadini. I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani possono, altresì, prevedere forme di incentivi per favorire la corretta raccolta differenziata delle cartucce da caccia.
7. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
14.14
Respinto
Sopprimere il comma 1.
14.15
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) le parole "cento metri" sono sostituite da "trecento metri" e le parole "cinquanta metri" sono sostituite da "trecento metri";
b) alla lettera f) le parole "centocinquanta metri" sono sostituite da "trecento metri";
c) alla lettera u) dopo le parole "agli ungulati;" inserire le seguenti: "usare munizioni contenenti piombo;".".
14.16
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.17
Respinto
Al comma 1, lettera a), anteporre al numero 1) il seguente numero:
01) alla lettera a) le parole: "adibiti a" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per".
14.18
Respinto
Al comma 1, lettera a), anteporre al numero 1) il seguente numero:
01) alla lettera a), sono aggiunte in fine le parole: «nonché nelle aree di pertinenza di musei naturalistici, orti botanici, giardini zoologici e acquari».
14.19
Bevilacqua, Maiorino, Nave, Sironi
Respinto
1. Al comma 1, alla lettera a), al numero 1, premettere il seguente: " 01) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a);».
14.20
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera a) al numero 1), premettere il seguente: 01) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a).
14.21
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), prima del numero 1) premettere il seguente:
«01) sostituire la lettera i) con la seguente: "i) cacciare sparando da aeromobili e da veicoli a motore nonché da natanti in movimento spinti da motore a velocita` superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, e` vietato il solo uso di natanti a motore con velocita` superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE;"».
14.22
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti
Ritirato
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente: «01) alla lettera i) dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "che non siano ancorati o propulsi tramite remi o pedaliera".»
14.23
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
14.24
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
14.25
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
14.26 (testo 2)
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) la lettera m) è sostituta dalla seguente: "m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, eccetto che, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate:
1) nella zona faunistica delle Alpi;
2) in tutto il territorio nazionale per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati;
3) in tutto il territorio nazionale per la braccata al cinghiale;";
b) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: "ff-bis) impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter e l'attività venatoria;"»;
c) sopprimere la lettera b).
14.26
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
V.testo 2
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al numero 1) le parole ", per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale sul resto del territorio";
b) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente "2) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: «ff-bis) impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter e l'attività venatoria»";
c) alla lettera a), dopo il numero 2), sono inseriti i seguenti:
3) alla lettera c) le parole " , nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" sono soppresse;
4) alla lettera i), dopo le parole "o da natanti" sono inserite le seguenti "che non siano ancorati o propulsi tramite remi o pedaliera";
5) alla lettera n) dopo le parole "coperti da ghiaccio" sono inserite le seguenti "e, con l'esclusione della caccia ad anatidi, rallidi e scolopacidi";
6) la lettera t) è soppressa;
14.27
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti
Ritirato
Al comma 1, lettera a), al numero 1) le parole ", per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale sul resto del territorio";
14.28
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: "agli ungulati e" inserire le seguenti: ", solo al fine di contenere i casi di peste suina,".
14.29
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e per la braccata del cinghiale».
14.30
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole: "per la braccata".
14.31
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: "e per la braccata al cinghiale" con le seguenti: ", solo quando non risulta possibile adottare metodi ecologici per il contenimento delle specie invasive,".
14.32
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: "e per la braccata al cinghiale" con le seguenti: ", solamente se è impossibile adottare metodi di sterilizzazione farmacologica,"
14.33
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: "e per la braccata al cinghiale" con le seguenti: ", fermo restando il divieto di dispersione dei branchi e uccisione dell'esemplare matriarca,".
14.34
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: "e per la braccata al cinghiale" con le seguenti: "e per la caccia individuale di selezione al cinghiale".
14.35
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: "braccata al cinghiale" inserire le seguenti: ", a esclusione dei casi in cui siano presenti esemplari cuccioli in allattamento,".
14.36
Bevilacqua, Di Girolamo, Nave, Sironi
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
1-bis). Le lettere e) e f) sono sostituite dalla seguente:
"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»
14.37
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) alla lettera r), dopo le parole: «usare a fini di richiamo» sono inserite le seguenti: «, o detenere nei luoghi di caccia,».
14.38
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti
Ritirato
Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "1-bis) sopprimere la lettera t).
14.39
Ritirato
All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) alla lettera u), dopo le parole: "fare impiego di civette" è aggiunta la seguente parola: "vive".»
14.40
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
14.41
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
14.42
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «impedire, ostacolare o rallentare, con metodi violenti, le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2 e 19-ter» con le seguenti: «porre in essere condotte suscettibili, in via teorica o potenziale, di creare condizioni ostative alla regolare esecuzione di attività di controllo ai sensi degli articoli 19 e 19-ter».
14.43
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «impedire, ostacolare o rallentare» con le seguenti: «pregiudicare in qualsiasi forma».
14.44
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso ff-bis), sopprimere le parole ", ostacolare o rallentare,".
14.45
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso ff-bis), sopprimere le parole "o rallentare,".
14.46
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «impedire, ostacolare o rallentare» inserire le seguenti: «, o pregiudicare in qualsiasi forma».
14.47
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «con metodi violenti» con le seguenti: « con qualsiasi modalità».
14.48
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «con metodi violenti» con le seguenti: «con qualsiasi modalità».
14.49
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso ff-bis), dopo le parole "metodi violenti," inserire le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca reato,".
14.50
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso ff-bis), dopo le parole "e 19-ter" inserire le seguenti: ". È sempre possibile organizzare manifestazioni di dissenso regolarmente autorizzate.".
14.51
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso ff-bis), dopo le parole "e 19-ter" inserire le seguenti: ". Sono ammesse, in ogni caso, attività di volantinaggio itineranti.".
14.52
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso ff-bis), dopo le parole "e 19-ter" inserire le seguenti: ". Non sono vietate manifestazioni con esibizioni di flash mob.".
14.53
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
"2-bis) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a-bis) l'esercizio venatorio nelle aree limitrofe a scuole, asili nido, ospedali, centri di cura e centri per anziani, per un raggio di almeno cinquecento metri;".
14.54
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) alla lettera u), le parole: "munite di silenziatore o" sono soppresse.».
14.55
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Assorbito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.56
Assorbito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.57
Assorbito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.58
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Assorbito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.59
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte migratorie, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati, su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite zone di protezione speciale. In tali zone, l'attività venatoria è ammessa solo previa valutazione di incidenza faunistica condotta in coerenza con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e delle direttive europee in materia, e regolata nel rispetto dei criteri tecnici espressi da ISPRA. Le linee guida regionali devono garantire le esigenze di tutela della fauna migratoria e di conservazione della biodiversità. La disposizione ha efficacia dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo; fino ad allora, si applicano le limitazioni previste dalla pianificazione vigente nella stagione venatoria precedente.»
14.60
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una distanza di mille metri dagli stessi.»
14.61
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) Il comma 10 è sostituito dal seguente: « Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Tutte le associazioni venatorie riconosciute devono essere rappresentate negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, pur mantenendo la rappresentanza complessiva del 30 per cento del mondo venatorio. Ciascun delegato delle associazioni venatorie riconosciute presenti nel direttivo dell'ambito territoriale di caccia avrà un peso proporzionale alla consistenza associativa nel territorio di competenza dell'ambito territoriale di caccia. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
14.62
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3, con il seguente: « 3. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna o dalla presenza di specie protette di cui all'articolo 2, per una distanza di mille metri dagli stessi.»
14.63
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3, con il seguente: « 3. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi.»
14.64
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, primo periodo, premettere le seguenti parole "Nel rispetto della normativa europea vigente,".
14.65
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "rotte di migrazione dell'avifauna" inserire le seguenti: ", esclusi quelli transfrontalieri,".
14.66
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, sopprimere le parole: ", sito ad almeno mille metri di quota,".
14.67
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "un apprezzabile restringimento" inserire le seguenti: ", creando un cosiddetto "collo di bottiglia" ad alta vulnerabilità per gli stormi,".
14.68
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "passaggio obbligato delle rotte di migrazione" inserire le seguenti: "delle specie di uccelli che attraversano il Mediterraneo".
14.69
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, sostituire le parole "per una distanza di mille metri" con le seguenti: "per una distanza di almeno duemila metri".
14.70
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, sostituire le parole "entro centottanta giorni" con le seguenti: "entro 12 mesi".
14.71
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3", sostituire le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» con le seguenti: «previo parere dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale».
14.72
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3", primo periodo, sostituire le parole le parole "sentiti l'ISPRA e" con le seguenti: "con il parere vincolante dell'ISPRA e sentito".
14.73
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3", dopo le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» inserire le seguenti: «e le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale maggiormente rappresentative,».
14.74
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," inserire le seguenti: "e a seguito di adeguato confronto con i rappresentanti delle attività economiche e turistiche del territorio,".
14.75
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," inserire le seguenti: "insieme agli enti locali sul cui territorio insistono i valichi interessati".
14.76
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," inserire le seguenti: "unitamente agli esperti della Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu ODV)".
14.77
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," inserire le seguenti: ", in collaborazione con il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO ONLUS)".
14.78
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," inserire le seguenti: "nonché i comuni e gli enti di area vasta interessati".
14.79
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale," inserire le seguenti: "nonché i comuni e gli enti di area vasta interessati".
14.80
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "nei limiti e alle condizioni stabilite," inserire le seguenti: ", prevedendo il divieto di installazione di appostamenti di caccia fissi o temporanei al fine della tutela ambientale e degli habitat montani,".
14.81
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "nei limiti e alle condizioni stabilite," inserire le seguenti: ", fatto salvo sempre il divieto svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo,".
14.82
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "nei limiti e alle condizioni stabilite," inserire le seguenti: ", fermo restando il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula); ".
14.83
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "nei limiti e alle condizioni stabilite," inserire le seguenti: ", precludendo l'attività venatoria se è censita la presenza di plantigradi,".
14.84
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "conformemente alle linee guida regionali" inserire le seguenti: "e alla normativa europea vigente".
14.85
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "della predetta zona di protezione speciale" inserire le seguenti: ", in cui sono contenute apposite disposizioni per la tutela delle migrazioni ad alta quota degli insetti a protezione della biodiversità".
14.86
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., primo periodo, dopo le parole: "della predetta zona di protezione speciale" inserire le seguenti: ", disponendo in ogni caso il divieto di utilizzo di richiami vivi".
14.87
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il calendario venatorio previsto dal regolamento delle zone di protezione speciale, di cui al primo periodo, deve essere coordinato con il calendario micologico, al fine di garantire che le attività di ricerca e raccolta dei funghi non coincidano con i periodi di apertura del prelievo venatorio.".
14.88
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'attività venatoria sui valichi di montagna rispetta i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli migratrici interessate e deve essere compatibile con la conservazione della popolazione delle medesime.".
14.89
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Nelle zone di protezione speciale instituite ai sensi del primo comma è in ogni caso fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e l'uccisione degli esemplari adulti durante il periodo di tutte le fasi della riproduzione.".
14.90
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Al fine della valorizzazione ambientale ed economica dei valichi montani la stagione venatoria non deve in ogni caso ostacolare la raccolta delle erbe spontanee per uso alimentare, terapeutico e cosmetico, per cui deve essere garantita l'incolumità dei raccoglitori.".
14.91
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il predetto regolamento dovrà altresì prevedere il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni ai valichi montani e ad essi limitrofi e il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di biotopi.".
14.92
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il prelievo venatorio è sempre vietato se nei valichi di cui al primo periodo è censita o accertata la presenza di esemplari di gallo forcello (Lyrurus tetrix), coturnice (Alectoris graeca Meisne) e lepre variabile (Lepus timidus).".
14.93
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'eventuale presenza di boschi di castagno lungo i valichi di montagna aperti all'attività venatoria determina una sospensione della caccia durante il periodo di raccolta spontanea delle castagne tra i mesi di settembre e novembre.".
14.94
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le attività venatorie non possono in ogni caso interferire con le attività di fotografia naturalistica e di ecoturismo fotografico, di cui ne deve essere sempre garantito lo svolgimento in piena sicurezza.".
14.95
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Per garantire la conservazione delle specie migratrici è fatto divieto di qualsiasi prelievo venatorio sui valichi durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.".
14.96
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Nei valichi di montagna in cui sono presenti sentieri e passaggi, censiti dal Club alpino italiano (CAI), non possono essere istituite zone di protezione speciale dove sia ammessa l'attività venatoria".
14.97
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "I regolamenti delle zone di protezione speciale di cui al primo periodo devono prevedere l'esclusione delle attività venatorie se i valichi di montagna sono aree di osservazione ornitologica.".
14.98
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il calendario venatorio dei valichi di montagna di cui al primo periodo deve garantire lo svolgimento in sicurezza di attività di cicloturismo e attività sportive montane amatoriali.".
14.99
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non possono svolgersi attività venatorie sui valichi montani dove si svolgono competizioni ciclistiche e podistiche di rilevanza nazionale e internazionale.".".
14.100
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Se i valichi di montagna, di cui al primo periodo, presentano un alto livello di attività turistiche ed escursionistiche non può mai esservi ammessa l'attività venatoria.".
14.101
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "Per motivi di sicurezza e incolumità sui valichi di montagna la caccia può essere esercitata fino a un'ora prima del tramonto e sono vietate battute di caccia notturne.".
14.102
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "La presenza di sacrari e memoriali militari sui valichi di montagna preclude lo svolgimento di attività venatorie."".
14.103
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il primo periodo inserire il seguente: "In ogni caso sui valichi montani è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.".
14.104
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., sostituire il secondo periodo, con il seguente: "A seguito dell'istituzione delle zone di protezione speciale di cui al periodo precedente, i cacciatori che decidano di svolgere attività venatoria sui valichi di montagna devono essere titolari di polizza assicurativa a copertura dei costi di eventuali operazioni di soccorso alpino.".
14.105
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Le aree di caccia sui valichi montani non possono avere un'estensione superiore a 1 ettaro e l'accesso dei cacciatori deve essere giornalmente contingentato, secondo le modalità previste dai regolamenti delle zone di protezione speciale.".
14.106
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., secondo periodo dopo le parole: "di cui al medesimo periodo" inserire le seguenti: "e in ogni caso solo a seguito da parte di ogni Regione dell'individuazione e perimetrazione dei valichi montani di cui al primo periodo.".
14.107
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., secondo periodo sostituire le parole da "; fino a quel momento" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e in ogni caso fino a quando ogni regione interessata non abbia censito e completato l'elenco dei valichi montani presenti sul proprio territorio e interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna.".
14.108
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3", sostituire le parole da: «fino a quel momento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «fino a quel momento, l'esercizio dell'attività venatoria è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.».
14.109
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., secondo periodo, sostituire le parole: "consentita sui valichi nei limiti fissati dalla pianificazione in vigore nella stagione venatoria precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione" con la seguente: "vietata".
14.110
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Ai fini della tutela dell'avifauna, le Regioni e le province autonome di Treno e Bolzano possono, nell'ambito delle proprie competenze, dotarsi di applicazioni digitali e di intelligenza artificiale per il contingentamento del prelievo venatorio dell'avifauna da parte di ogni singolo cacciatore.".
14.111
Patuanelli, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, individuano e/o aggiornano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione l'elenco dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.".
14.112
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3", aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta alle Camere, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma e successivamente con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste, con particolare riferimento all'efficacia delle zone di protezione speciale, agli effetti sull'avifauna migratoria e agli esiti del monitoraggio condotto in collaborazione con ISPRA.».
14.113
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico per l'aggiornamento e il censimento dei valichi montani interessati alle rotte migratorie ai fini dell'istituzione delle zone di protezione speciali di cui ai periodi precedenti".
14.114
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Prima dell'avvio del prelievo venatorio sui valichi montani nelle zone di protezione speciale di cui ai precedenti periodi è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, eventualmente presenti, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto".
14.115
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "A seguito dell'istituzione delle zone di protezione speciale di cui al primo periodo, gli enti di gestione delle medesime definiscono il calendario venatorio in collaborazione con le Università e le facoltà di scienze naturali del territorio regionale.".
14.116
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Nei territori regionali dei valichi di montagna dove sono presenti i resti di strutture militari e trincee utilizzate durante la prima guerra mondiale sono vietate le attività venatorie al fine della valorizzazione storica e turistica dell'area interessata.".
14.117
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3., dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "E' vietato sui valichi di montagna e nelle zone umide portare con sé e sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 per cento in peso.".
14.118
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3., inserire il seguente: "3-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione avviano tutte le procedure al fine di individuare un elenco dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna attraverso tre fasi:
a) individuazione dei valichi montani presenti nel territorio della regione o della provincia autonoma;
b) individuazione delle rotte di migrazione dell'avifauna;
c) individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.".
14.119
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3., inserire il seguente: "3-bis. Ai fini del comma 3 si considerano come valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:
1) tutti i valichi montani che ricadono all'interno delle rotte di migrazione individuate a livello scientifico;
2) i valichi montani al di fuori delle rotte di migrazione individuate, per i quali siano disponibili studi che dimostrano la loro importanza per il transito degli uccelli migratori.".
14.120
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3., inserire il seguente: "3-bis. L'individuazione dei valichi montani in cui istituire le zone di protezione speciali in cui è permesso il prelievo venatorio è effettuato sulla base di criteri geomorfologici, toponomastici e altitudinali, mentre per l'individuazione delle rotte di migrazione sono i utilizzati i dati di cattura e ricattura degli uccelli inanellati per finalità scientifiche e la distribuzione dei siti di prelievo degli uccelli selvatici per finalità diverse (stazioni di inanellamento scientifico, impianti tradizionali per l'aucupio, appostamenti fissi), unitamente a un'indagine bibliografica per ricercare studi e rapporti che possano fornire indicazioni sulla presenza di flussi di migrazione in determinate aree del territorio regionale.".
14.121
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3., inserire il seguente: "3-bis. "In conseguenza del fatto che nei valichi possono transitare stormi molto numerosi formati anche da specie diverse, cacciabili e protette, al fine di ridurre il rischio di abbattimento involontario di specie tutelate, alcune delle quali in declino o fortemente minacciate, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono sperimentare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e di tecnologie avanzate al fine di individuare le specie migratorie in transito e programmare e contingentare i prelievi venatori per ognuna di esse.".
14.122
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine il seguente: "3-bis. Nelle zone umide, è vietato l'utilizzo di munizioni a piombo"».
14.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifica all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia importazione dall'estero di fauna selvatica a scopo di ripopolamento)
1. All'articolo 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «a scopo di ripopolamento e» sono soppresse.»
15.1
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.2
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.4
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.5
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.6
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile previo esame psicofisico secondo le specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno. Tale licenza non è rinnovabile al compimento dei 70 anni del richiedente."
b). dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11-bis. Non sono valide sul territorio nazionale le abilitazioni rilasciate da altri Stati."»
15.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "cinque anni" sono sostituite da "tre anni"».
15.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 22, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi" e le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».
15.9
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 11 è abrogato.»
15.10
Respinto
Sopprimere il comma 1.
15.11
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da 5 esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno 3 laureati";
b) al comma 4,
1)dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b-bis) Etologia;
b-ter) Scienze ambientali;
b-quater) Biodiversità.";
c) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e otto";
d) il comma 11 è abrogato.».
15.12
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "normativa e organizzazione delle aree protette nazionali e regionali, con particolare riferimento alla Rete ecologica Natura 2000";
2) alla lettera d), dopo le parole: "tutela della natura" sono inserite le seguenti: ", tutela della biodiversità in vari habitat,";
b) il comma 11 abrogato.».
15.13
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza."»
15.14
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".».
15.15
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."».
15.16
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 3, le parole: "è composta da esperti" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da 5 esperti".».
15.17
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 3, le parole: "di cui almeno uno laureato" sono sostituite dalle seguenti: "di cui almeno 3 laureati".».
15.18
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle specie protette da tutelare".»
15.19
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 4, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di sicurezza"»
15.20
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 4, lettera d) dopo le parole: "tutela della natura" sono inserite le seguenti: ", salvaguardia della biodiversità".»
15.21
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: «0a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Ai fini del conseguimento della licenza di porto di fucile per uso caccia, i singoli candidati sono tenuti, prima di sostenere l'esame pubblico di cui al comma 2, a partecipare a corsi di formazione organizzati dagli Ambiti Territoriali di caccia e dai comprensori Alpini o dalle associazioni venatorie riconosciute, tenendo conto delle nozioni necessarie nelle materie di cui al comma 5. Con decreto del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e durata minima dei corsi di cui al presente comma."».
15.22
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista."».
15.23
Bevilacqua, Di Girolamo, Sironi
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 9, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale".».
15.24
Respinto
Al comma 1, premettere la seguente lettera: «0a) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis) Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale. Le abilitazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4."».
15.25
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
15.26
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) alla lettera b), sostituire il capoverso «11-bis.» con i seguenti:
«11-bis. I soggetti muniti di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio nazionale, devono dimostrare il possesso di un'adeguata formazione, conforme alla normativa vigente in Italia.
11-ter. Ai fini di cui al comma 11-bis, tali soggetti devono presentare, all'atto della richiesta di autorizzazione o di comunicazione per l'esercizio dell'attività venatoria, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conoscenza:
a) della normativa nazionale e regionale italiana in materia di fauna selvatica e attività venatoria, con specifico riferimento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) dell'uso delle armi da caccia;
c) delle disposizioni nazionali sul calendario venatorio, le specie cacciabili, i limiti territoriali e temporali dell'attività venatoria;
d) della disciplina nazionale in materia di tutela ambientale, responsabilità civile del cacciatore e rispetto della proprietà privata.
11-quater. L'autorità competente può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche richiedendo la documentazione comprovante la formazione ricevuta.
11-quinquies. In caso di dichiarazioni false o mendaci, trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'autorizzazione all'esercizio venatorio nel territorio nazionale viene revocata con effetto immediato.
11-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 11-bis a 11-quinquies.».
15.27
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15.28
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15.29
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) al comma 4, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) Diritto ambientale;";
b) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e sette".»
15.30
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b-bis) Scienze ambientali;
b-ter) Biodiversità"»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e sette".»
15.31
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) Etologia;"»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e sei".»
15.32
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) Scienze naturali;"»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e sei".»
15.33
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) Ecologia;";
b) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e sette".»
15.34
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) al comma 4, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) Prevenzione e gestione della biodiversità;";
b) al comma 5, le parole: "tutti e cinque" sono sostituite dalle seguenti: "tutti e sette".»
15.35
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 4, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: "normativa e organizzazione delle aree protette nazionali e regionali, con particolare riferimento alla Rete ecologica Natura 2000"»
15.36
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 4, lettera d), dopo le parole: "tutela della natura" sono inserite le seguenti: ", tutela della biodiversità in vari habitat, sia a livello di biocenosi che di singole specie;"»
15.37
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e valutazione delle situazioni di rischio"»
15.38
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «11» fino alla fine della lettera con le seguenti: «8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "psico-fisica di data non anteriore a un mese dal giorno in cui si sostiene l'esame"»
15.39
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «11» fino alla fine della lettera con le seguenti: «8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "psico-fisca"»
15.40
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «11» fino alla fine della lettera con le seguenti: «9, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"»
15.41
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «11» fino alla fine della lettera con le seguenti: «9, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "2 mesi"»
15.42
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «11» fino alla fine della lettera con le seguenti: «10, le parole: "Nei dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei ventiquattro mesi"»
15.43
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «11» fino alla fine della lettera con le seguenti: «10, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"»
15.44
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Le disposizioni di cui» con le seguenti: «le norme di cui».
15.45
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui ai commi da 2 a 8» con le seguenti: «di cui ai commi da 2 a 10».
15.46
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15.47
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15.48
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15.49
Bevilacqua, Di Girolamo, Sironi, Nave
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15.50
Ritirato
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
"11-bis. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana."
"11-ter. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità su tutto il territorio nazionale. Le abilitazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge hanno validità su tutto il territorio nazionale qualora conseguite nel rispetto del comma 4."»
15.51
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Nei casi di abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea, la commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base dell'analisi della normativa del relativo Stato, l'eventuale equiparazione all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana.".»
15.52
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-bis. Le autorizzazioni all'esercizio venatorio con armi da sparo rilasciate a cittadini stranieri dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, purché equipollenti ai titoli autorizzativi italiani, consentono l'esercizio dell'attività venatoria in Italia nel rispetto della normativa vigente.".»
15.53
Bevilacqua, Di Girolamo, Sironi, Nave
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso "11-bis." con i seguenti:
«11-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'equiparazione delle licenze rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo all'esercizio venatorio di quelle italiane.
11-ter. Nel definire le modalità e condizioni di cui al comma 11-bis, è prevista la possibilità di equiparazione delle licenze esclusivamente a seguito di una verifica preventiva, individuale e documentata della conformità della licenza estera a quella italiana alle seguenti condizioni:
a) requisiti psico-fisici, requisiti formativi e aggiornamento obbligatorio previsti dalla normativa italiana vigente in materia di attività venatoria;
b) adeguamento con i principi di tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi stabiliti dalle norme europee e dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", alla Convenzione di Berna e alla Convenzione di Washington (CITES);
c) dell'assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati ambientali o contro la fauna, ovvero per violazioni della normativa europea in materia di conservazione della biodiversità;
d) della conoscenza certificata, da parte del richiedente, della legislazione italiana in materia di tutela della fauna selvatica, aree protette, specie particolarmente protette e disciplina venatoria. A tal fine, il Ministero dovrà istituire un esame integrativo obbligatorio;
e) la possibilità di avvalersi dell'attività venatoria solo in determinati territori che sono indicati nella licenza.
11-quater. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, deve definire protocolli di controllo inerenti il monitoraggio e la revoca delle licenze equiparate avvalendosi del supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
11-quinquies. La licenza venatoria equiparata ha efficacia limitata all'esercizio di una sola stagione venatoria e può essere sospesa o revocata in caso di infrazioni ambientali accertate.»
15.54
Respinto
Al comma 1, alla lettera b) sostituire il capoverso "11-bis" con il seguente:
«11-bis. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta la conoscenza della normativa vigente in materia di esercizio venatorio, tutela ambientale, protezione della fauna selvatica e gestione delle specie protette nel territorio della Repubblica italiana, nonché il superamento di un apposito esame volto a verificarne l'effettiva acquisizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i contenuti dell'esame, nonché le procedure per la presentazione, la verifica e il controllo delle dichiarazioni di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di effetti e sanzioni conseguenti a dichiarazioni mendaci.»
15.55
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis» sopprimere le parole: «o allo Spazio economico europeo».
15.56
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis», dopo le parole: «Spazio economico europeo» inserire la seguente: «non».
15.57
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis», sostituire le parole: «sono equiparate» con le seguenti: «sono equiparate, successivamente a valutazione,».
15.58
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis», dopo le parole: «sono equiparate» inserire le seguenti: «previa valutazione di reciprocità».
15.59
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis», dopo le parole: «sono equiparate» inserire le seguenti: «e fatta salva la presenza di accordi bilaterali recanti disposizioni in tema di esercizio dell'attività venatoria».
15.60
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché l'abilitazione sia analoga a quella prevista dalla normativa italiana.».
15.61
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), capoverso «11-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle condizioni di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
15.62
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «11-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica della commissione di cui al comma 2».
15.63
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa trasmissione di idonea documentazione.».
15.64
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «è aggiunto il seguente» con le seguenti «sono aggiunti i seguenti»;
b) dopo il capoverso «11-bis» aggiungere il seguente: «11-ter. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Essi possono essere locatari o comodatari di armi idonee all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, limitatamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale e fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."».
15.65
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis.) per le abilitazioni all'esercizio venatorio, le Regioni nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio, prevedono una sezione specializzata per le modalità relative al controllo e all'esercizio dell'esercizio venatorio.»
15.66
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: «n. 157,» inserire le seguenti: «recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
15.67
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: «n. 157,» inserire le seguenti: «recante disposizioni».
15.0.1
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti pubblici alle associazioni venatorie riconosciute)
1. Dopo l'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"Art. 24-bis.
(Obblighi di trasparenza per le associazioni venatorie riconosciute)
1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, che beneficiano, direttamente o indirettamente, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, finanziamenti o altre utilità economiche erogati a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali, nonché da enti pubblici economici o da soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica, sono tenute a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione delle risorse ricevute.
2. A tal fine, le associazioni di cui al comma 1 provvedono annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, a pubblicare, in modo accessibile e consultabile, all'interno di una apposita sezione denominata "Trasparenza" del proprio sito istituzionale, i seguenti documenti riferiti all'anno solare precedente:
a) l'elenco analitico dei contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre utilità economiche ricevute da soggetti pubblici, con indicazione del soggetto erogante, della data di concessione, dell'importo e della relativa causale;
b) il bilancio consuntivo annuale, approvato secondo le modalità previste dallo statuto o dall'ordinamento interno dell'associazione;
c) una relazione illustrativa che evidenzi l'utilizzo delle risorse pubbliche percepite, distinguendo le spese sostenute per finalità istituzionali, operative, formative, promozionali o gestionali.
3. In assenza di sito istituzionale, le associazioni sono tenute a trasmettere la medesima documentazione al soggetto erogante, il quale provvede alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale.
4. La mancata pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta:
a) la sospensione dell'erogazione di ogni ulteriore beneficio economico;
b) l'obbligo di restituzione dei contributi o delle somme eventualmente già percepite per l'annualità di riferimento.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo è esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi del supporto degli organi di controllo contabile e della Corte dei conti.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative e i requisiti minimi per la pubblicazione dei dati previsti dal presente articolo."».
15.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, in caso di danni arrecati dalla fauna selvatica non si applica l'articolo 2052 del Codice civile, salvo i casi di dolo o colpa grave."».
15.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"Art. 26-bis
(Sistema di monitoraggio delle specie ungulati e predatori)
- Al fine di garantire un efficace controllo, gestione e tutela della fauna selvatica, nonché per valutare l'impatto delle misure già adottate e definire ulteriori strategie di intervento, è istituito un sistema di rilevazione statistica per il monitoraggio nazionale della popolazione di ungulati e predatori presenti sul territorio italiano.
- Il sistema di rilevazione statistica di cui al primo comma ha l'obiettivo di:
a) quantificare in modo scientificamente attendibile la consistenza, la distribuzione ed il comportamento della popolazione di ungulati e predatori presenti in Italia;
b) monitorare l'evoluzione delle suddette popolazioni nel tempo e l'efficacia delle misure di tutela e gestione adottate;
c) supportare la definizione e l'attuazione di strategie nazionali e regionali per il controllo, la tutela e la gestione della fauna selvatica, ivi incluse quelle necessarie alla tutela del sistema agricolo nazionale.
- I dati raccolti con il Sistema di rilevazione statistica sono resi pubblici e accessibili, anche mediante l'utilizzo di tecnologie web, e sono utilizzati per elaborare rapporti periodici sull'andamento delle popolazioni e sull'efficacia delle politiche di gestione messe in atto.
- Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità, i requisiti e i tempi necessari all'istituzione del sistema di rilevazione statistica di cui al presente articolo.
- All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».
15.0.4
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis.
(Sistema di monitoraggio delle specie ungulati e predatori)
1. Al fine di garantire un efficace controllo, gestione e tutela della faunaselvatica, nonché per valutare l'impatto delle misure già adottate e definire ulteriori strategie di intervento, è istituito un sistema di rilevazione statistica per il monitoraggio nazionale della popolazione di ungulati e predatori presenti sul territorio italiano.
2. Il sistema di rilevazione statistica di cui al primo comma ha l'obiettivo di:
a) quantificare in modo scientificamente attendibile la consistenza, la distribuzione ed il comportamento della popolazione di ungulati e predatori presenti in Italia;
b) monitorare l'evoluzione delle suddette popolazioni nel tempo e l'efficacia delle misure di tutela e gestione adottate;
c) supportare la definizione e l'attuazione di strategie nazionali e regionali per il controllo, la tutela e la gestione della fauna selvatica, ivi incluse quelle necessarie alla tutela del sistema agricolo nazionale.
3. I dati raccolti con il Sistema di rilevazione statistica sono resi pubblici e accessibili, anche mediante l'utilizzo di tecnologie web, e sono utilizzati per elaborare rapporti periodici sull'andamento delle popolazioni e sull'efficacia delle politiche di gestione messe in atto.
4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità, i requisiti e i tempi necessari all'istituzione del sistema di rilevazione statistica di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».
15.0.5
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di monitoraggio delle specie ungulati e predatori)
1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"Art. 26-bis
(Sistema di monitoraggio delle specie ungulati e predatori)
1. Al fine di garantire un efficace controllo, gestione e tutela della fauna selvatica, nonché per valutare l'impatto delle misure già adottate e definire ulteriori strategie di intervento, è istituito un sistema di rilevazione statistica per il monitoraggio nazionale della popolazione di ungulati e predatori presenti sul territorio italiano.
2. Il sistema di rilevazione statistica di cui al primo comma ha l'obiettivo di:
a) quantificare in modo scientificamente attendibile la consistenza, la distribuzione ed il comportamento della popolazione di ungulati e predatori presenti in Italia;
b) monitorare l'evoluzione delle suddette popolazioni nel tempo e l'efficacia delle misure di tutela e gestione adottate;
c) supportare la definizione e l'attuazione di strategie nazionali e regionali per il controllo, la tutela e la gestione della fauna selvatica, ivi incluse quelle necessarie alla tutela del sistema agricolo nazionale.
3. I dati raccolti con il Sistema di rilevazione statistica sono resi pubblici e accessibili, anche mediante l'utilizzo di tecnologie web, e sono utilizzati per elaborare rapporti periodici sull'andamento delle popolazioni e sull'efficacia delle politiche di gestione messe in atto.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità, i requisiti e i tempi necessari all'istituzione del sistema di rilevazione statistica di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».
15.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n.157, è inserito il seguente:
"Art. 26-bis
(Istituzione del Fondo unico nazionale per il risarcimento dei danni da fauna selvatica agli agricoltori)
- Al fine di salvaguardare e tutelare il reddito agricolo e promuovere una convivenza sostenibile tra attività agricole e fauna selvatica, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo nazionale per il risarcimento dei danni diretti e indiretti provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
- Il Fondo di cui al precedente comma è finalizzato a:
a) assicurare un sistema di risarcimento equo, tempestivo ed efficace per i danni, diretti e indiretti, subiti dalle imprese agricole a causa di attacchi o intrusioni da parte della fauna selvatica;
b) uniformare i criteri di valutazione e quantificazione dei danni su tutto il territorio nazionale;
c) garantire un giusto risarcimento fondato su una quantificazione oggettiva dei danni, diretti e indiretti, effettivamente subiti;
- Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".».
15.0.7
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)
1. Dopo l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis
(Istituzione del Fondo unico nazionale per il risarcimento dei danni da fauna selvatica agli agricoltori)
1. Al fine di salvaguardare e tutelare il reddito agricolo e promuovere una convivenza sostenibile tra attività agricole e fauna selvatica, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo nazionale per il risarcimento dei danni diretti e indiretti provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche.
2. Il Fondo di cui al precedente comma è finalizzato a:
a) assicurare un sistema di risarcimento equo, tempestivo ed efficace per i danni, diretti e indiretti, subiti dalle imprese agricole a causa di attacchi o intrusioni da parte della fauna selvatica;
b) uniformare i criteri di valutazione e quantificazione dei danni su tutto il territorio nazionale;
c) garantire un giusto risarcimento fondato su una quantificazione oggettiva dei danni, diretti e indiretti, effettivamente subiti;
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."».
15.0.8
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe, Fina
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Fondo unico nazionale per il ristoro dei danni alle coltivazioni causati dalla fauna selvatica)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti alle coltivazioni e agli allevamenti, nonché alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e alle strutture dell'allevamento, causati dalla fauna selvatica.
2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
3. I contributi di cui al comma 1, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo alle imprese del settore agricolo e zootecnico di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
15.0.9
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe, Fina
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Fondo per la prevenzione di danni diretti ed indiretti causati alle coltivazioni e agli allevamenti dalla fauna selvatica)
1. Al fine di prevenire i danni diretti e indiretti alle coltivazioni agricole e alle attività zootecniche arrecati dalla fauna selvatica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
16.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
16.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
16.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
16.4
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16
(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) al personale dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e dei Corpi e dei Servizi di polizia delle Città Metropolitane;
b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 6 agosto 2015, n. 125 composti da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;
c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161, 162 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e composti, in fase di prima applicazione, da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane che transiterà nei ruoli delle regioni;
d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali riconosciute e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Alle figure di cui al comma 1 lettere a), b) e c) è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai Dirigenti e Responsabili dei Corpi e dei Servizi, nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni, nonché oggetto di riordino, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1 lettere a), b) e c) può portare durante il servizio e per i compiti di istituto oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 e armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.".»
16.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5, secondo periodo, le parole: "durante l'esercizio delle loro funzioni" sono soppresse.».
16.6
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da euro 150 a euro 900" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 180 a euro 954".».
16.7
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1-bis), della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "entro 100 metri" sono sostituite dalle seguenti: "entro 150 metri".».
16.8
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1-bis), della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da euro 150 a euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 180 a euro 600".».
16.9
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1-bis), della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da euro 300 a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 380 a euro 1.200".».
16.10
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16.11
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
«01) all'alinea dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ", del Libro II, Titolo IX-BIS del Codice Penale".»
16.12
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
«01) all'alinea dopo le parole: "e delle leggi regionali" sono inserite le seguenti: "provinciali, comunali nonché delle leggi conseguenti all'appartenenza all'Unione europea".»
16.13
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
«01) all'alinea dopo le parole: "e delle leggi regionali" sono inserite le seguenti: "provinciali e comunali".»
16.14
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
16.15
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
16.16
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), il terzo e quarto periodo sono soppressi."
16.17
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del numero con le seguenti: «terzo periodo, dopo le parole: "durante il servizio e" è inserita la seguente: "esclusivamente".»
16.18
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da «dopo le parole» fino alla fine del numero con le seguenti: «terzo periodo le parole "le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché" sono soppresse;»
16.19
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del numero con le seguenti: «terzo periodo, le parole: "le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente".»
16.20
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del numero con le seguenti: «le parole: "al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della" sono sostituite dalla seguente: "alla"».
16.21
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «delle regioni o» con le seguenti: «delle regioni o delle province autonome, anche mediante strutture delegate, consorzi, enti pubblici strumentali o altri soggetti di diritto pubblico a rilevanza funzionale».
16.22
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «delle regioni o» con le seguenti: «delle regioni, delle province o».
16.23
Potenti, Minasi, Germanà, Cantalamessa, Bizzotto
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
16.24
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
16.25
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine del numero con le seguenti: «le parole: "rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" sono soppresse.»
16.26
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «associazioni venatorie nazionali» inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative».
16.27
Ritirato
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al numero 2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: " e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale possono svolgere la vigilanza solo alla presenza di uno o più agenti di cui alla lettera a)";
b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le guardie addette a parchi nazionali e regionali, gli agenti di polizia giudiziaria, le guardie giurate comunali forestali e campestri, le guardie private riconosciute, guardie ecologiche zoofile riconosciute, possono svolgere la vigilanza solo alla presenza di uno o più agenti di cui alla lettera a)." ;
b-ter) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle guardie venatorie volontarie è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria durante lo svolgimento delle loro funzioni, nonché di esercitare l'attività venatoria al di fuori dello svolgimento delle loro funzioni negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia ove esercitano le attività di vigilanza."».
16.28
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 4, dopo le parole: "pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: ", di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,"»
16.29
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le Commissioni sono composte da esperti qualificati in legislazione venatoria, zoologia, etologia, tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola nonché norme di pronto soccorso.".»
16.30
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 6, dopo le parole: "delle guardie" sono inserite le seguenti: "e delle guardie volontarie".»
16.31
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.»
16.32
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 7, le parole: "venatorie ed ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "venatorie, ambientaliste, ecologiche e zoofile".»
16.33
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «dopo il comma 2» e le parole da: «le parole» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è inserito il seguente: "2-bis. Per l'esercizio delle attività di guardia venatoria è richiesto un certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, accertata dal Servizio di Medicina Legale di una struttura pubblica o copia conforme all'originale dell'autorizzazione al porto d'armi. La certificazione di idoneità psicofisica è ritenuta idonea, al fine dei successivi rinnovi, per un periodo di due anni.".»
16.34
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «2» fino alla fine della lettera con le seguenti: «5, dopo le parole: "nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio".»
16.35
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «2» fino alla fine della lettera con le seguenti: «6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato rinnovo della qualifica l'interessato partecipa di idoneità nuovamente ai corsi di cui al presente comma e produce un nuovo attestato.".»
16.36
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «2» fino alla fine della lettera con le seguenti: «7, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", assicurando una costante ed ordinata attività di vigilanza delle guardie volontarie venatorie".»
16.37
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «2» fino alla fine della lettera con le seguenti: «7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le province predispongono programmi bimestrali, distinti per aree di intervento, nei quali sono indicate le priorità, il numero degli agenti volontari e le Associazioni coinvolte.".»
16.38
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «2» fino alla fine della lettera con le seguenti: «7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le province assicurano un congruo contingente numerico di addetti al servizio di vigilanza venatoria volontaria in proporzione al numero delle licenze di caccia rilevate al 31 dicembre di ogni anno.".»
16.39
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le parole "ed alle guardie private" sono soppresse.»
16.40
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è aggiunto, infine il seguente periodo: "La qualifica di guardia venatoria è concessa previo superamento di un esame diretto ad accertare le conoscenze nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria; normativa e organizzazione delle aree protette nazionali e regionali;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette da tutelare;
c) etologia;
d) normativa sull'utilizzo in sicurezza di armi e munizioni;
e) tutela della natura, della biodiversità e princìpi di salvaguardia della produzione agricola;
f) valutazione e gestione delle situazioni di rischio e norme di pronto soccorso.".»
16.41
Ritirato
Al comma 1, lettera b), le parole: «al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, al personale dei corpi e servizi di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome, al personale dei corpi e servizi di polizia locale».
16.42
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al personale dei corpi dei servizi di polizia locale» con le seguenti: «al personale in servizio presso le polizie municipali, metropolitane, intercomunali e ogni altro corpo locale abilitato alla vigilanza faunistica».
16.43
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi di polizia locale» inserire le seguenti: «, limitatamente ai territori di rispettiva competenza amministrativa e previo nulla osta dell'ente parco se in aree protette».
16.44
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi di polizia locale» inserire le seguenti: «, provinciale o regionale».
16.45
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi
Approvato
Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "Con esclusione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tutte le altre figure di cui al presente comma al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza venatoria devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4."».
16.46
Bizzotto, Maffoni, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Approvato
Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "Con esclusione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tutte le altre figure di cui al presente comma al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza venatoria devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4."».
16.47
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, le parole ", di norma," sono soppresse.»
16.48
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio".»
16.49
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai membri delle commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.".»
16.50
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. La qualifica di guardia volontaria ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità psico-fisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa."».
16.51
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per sostenere l'esame di cui al comma 4 il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità psico-fisico di data non inferiore a due mesi dal giorno in cui si sostiene l'esame.".»
16.52
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. La richiesta per il rinnovo della qualifica di guardia volontaria venatoria è essere avanzata dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b).".»
16.53
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni."».
16.54
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 6, dopo le parole: "sotto il controllo" inserire le seguenti: "e la gestione diretta".»
16.55
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: "n. 157," inserire le seguenti: "recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
16.56
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: "n. 157," inserire le seguenti: "recante disposizioni"
16.57
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Respinto
Alla rubrica, dopo le parole: "vigilanza venatoria" aggiungere, in fine, le seguenti: "e di controllo faunistico"
16.0.1
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e dei richiami vivi autorizzati" sono soppresse.».
16.0.2
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. All'articolo 28, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di fauna morta lo smaltimento è a carico di chi ha commesso l'illecito, secondo la normativa vigente".»
16.0.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 30
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;
b) la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera c). Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;
c) la reclusione da tre a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 200.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;
d) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;
f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;
h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi, Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) e g), le pene sono raddoppiate;
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all' esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'articolo 12 e con i mezzi indicati dall'articolo 13 della presente legge. Si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, sprovvisto della concessione di cui all'art. 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.
4. In tutti i casi di uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.
5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131-bis del codice penale."».
16.0.4 (testo 2)
De Priamo, Balboni, De Carlo, Biancofiore, Spinelli, Gelmini
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio)
1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus);
d) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a euro 3.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera h), la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi."».
16.0.4
V.testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. alla lettera a), le parole: "l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da sei mesi ad due anni o l'ammenda da euro 1.500 a euro 3.000";
b. alla lettera b), le parole: "l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.500";
c. alla lettera d), le parole: "l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 ad euro 2.000";
d. alla lettera f), le parole: "l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino ad euro 1.000";
e. alla lettera h), le parole: "l'ammenda fino a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 3.000".»
16.0.5
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da sei mesi a due anni".»
16.0.6
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000".».
16.0.7
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi"».
16.0.8
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da due a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da quattro mesi a un anno e sei mesi"».
16.0.9
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000"».
16.0.10
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata."».
16.0.11
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita"».
16.0.12
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da sei mesi a due anni"».
16.0.13
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000"».
16.0.14
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: "stambecco," è soppressa.».
16.0.15
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata."».
16.0.16
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da sei mesi a un anno"».
16.0.17
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000"».
16.0.18
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 5000 a euro 10.0000 per chi esercita l'uccellagione. Le pene sono aumentate della metà se l'uccisione concerne uccelli canori;"».
16.0.19
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da uno a due anni"».
16.0.20
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000"».
16.0.21
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per chi utilizza vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4".»
16.0.22
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre a sei mesi".».
16.0.23
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o l'ammenda fino a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000".».
16.0.24
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'ammenda fino a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000".».
16.0.25
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'ammenda fino a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000".».
16.0.26
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, alla lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata."».
16.0.27
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al primo periodo, le parole: "l'ammenda fino a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000".».
16.0.28
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al primo periodo, le parole: "l'ammenda fino a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000".».
16.0.29
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o fringillidi in numero superiore a cinque" sono soppresse.»
16.0.30
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o fringillidi in numero superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "i fringillidi in numero superiore a uno".».
16.0.31
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o fringillidi in numero superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "i fringillidi in numero superiore a due".».
16.0.32
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o fringillidi in numero superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "i fringillidi in numero superiore a tre".».
16.0.33
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o fringillidi in numero superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "i fringillidi in numero superiore a quattro".».
16.0.34
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: ", comma 1, lettera r)" sono soppresse.».
16.0.35
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre a sei mesi".».
16.0.36
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o l'ammenda fino a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000".».
16.0.37
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "l'arresto da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da quattro mesi a un anno".».
16.0.38
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000".».
16.0.39
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, alla lettera l), le parole: "detiene a tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi".».
16.0.40
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, comma 1, alla lettera l), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata."».
16.0.41
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 30, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis) Per chi esercita la caccia sprovvisto di abilitazione all'esercizio venatorio, o con abilitazione scaduta di validità, sospesa o revocata, si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale."».
16.0.42
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:
"Art. 30-bis.
(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale)
1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21.
2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisone è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, comma 12, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione, il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo."».
16.0.43
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modificazione dell'articolo 17 bis della decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 17-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e dei soggetti impiegati in operazioni di protezione civile e di soccorso alpino nonché di civili";
b) al comma 2 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dello strumento i corpi di polizia locali, i corpi dei vigili del fuoco volontari e i soggetti impiegati in operazioni di protezione civile e di soccorso alpino.";
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica da nelle aree a potenziale presenza di esemplari di orso, e prevenire episodi di aggressione all'uomo, la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, ad attivare, anche in via sperimentale, punti di distribuzione temporanea di dispositivi di autodifesa a base di spray nebulizzante anti-orso, ad uso esclusivamente dissuasivo. I dispositivi possono essere temporaneamente concessi a soggetti maggiorenni che intendano accedere, per motivi personali o professionali, a zone montane o boscose in cui è accertata la presenza di esemplari di orso. Il rilascio è subordinato al deposito di un documento d'identità e/o di una cauzione, restituiti alla riconsegna del dispositivo. Le modalità operative, di sicurezza e di registrazione dell'uso dei dispositivi sono definite con provvedimento della giunta regionale o provinciale competente."».
16.0.44
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. Le Regioni o gli enti delegati, rilevata la necessità di attuare ulteriori strumenti di salvaguardia delle produzioni agricole e zootecniche, predispongono ed autorizzano le colture a perdere con finalità dissuasive e di allontanamento della fauna selvatica dalle coltivazioni e dagli allevamenti delle imprese del settore agricolo e zootecnico e di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Per le medesime finalità di pubblica incolumità e salvaguardia delle produzioni agricole, nei periodi di maturazione delle stesse, le Regioni e gli enti delegati possono autorizzare dei luoghi, appositamente georeferenziati e per un periodo di tempo limitato, ove posizionare fonti di cibo naturale adatto agli ungulati, con lo scopo di allontanarli dai centri abitati e dai luoghi di produzione agricola.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito Fondo, con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle Province ai fini dell'attuazione dei rispettivi Piani pluriennali di colture a perdere con finalità dissuasive.».
16.0.45
Bevilacqua, Di Girolamo, Nave, Sironi
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, è disposta la revisione del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi.».
16.0.46
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia detenzione di animali)
1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono soppresse le parole da : "purché siano adottate" fino alla fine del periodo.».
17.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
17.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
17.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sopprimere l'articolo.
17.4
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)
1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 30
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, con la previsione del delitto:
a) la reclusione da sei mesi a ventiquattro mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale;
b) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 100.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;
c) la reclusione da tre a sei anni i e la multa da euro 20.000 a euro 150.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, lupo, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;
d) la reclusione da sei mesi a ventiquattro mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellagione, utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o sostanze adesive, oppure trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette e altra fauna protetta. Sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4, comma 2;
f) l'arresto da tre a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda fino a euro 8. 000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b).
h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 6.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami. L'uso e la detenzione dei richiami vivi sono puniti ai sensi dell'art. 544 ter del Codice Penale, in caso di decesso si applica l'articolo 544 bis del codice penale.
i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 5.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi. Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata.
2. Al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Si applicano, in aggiunta alle previsioni del comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi è sprovvisto della concessione di cui all'articolo 12.
3. In tutti i casi di uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.
4. Nei casi di cui all'articolo 30, non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.".»
17.5
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;
c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico -venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;
h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;
i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), l), m) ed n) della presente legge;
n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere u),v) e z) del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;
o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;
p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;
q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratichi l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;
r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13, comma 3, della presente legge;
s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite.
t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;
u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. Sono prive di efficacia le sanzioni amministrative regionali di importo inferiore a quelle del presente articolo."».
17.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;
c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico -venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;
h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale, per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19 -bis o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;
i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;
m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), l), m) ed n) della presente legge;
n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere u,v e z del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;
o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;
p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;
q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei diciotto mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratichi l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno sei anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;
r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;
s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite.
t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;
u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate."».
17.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono soppressi.».
17.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. A fini dell'applicazione del comma 1-bis sono qualificate zone umide le seguenti: superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.";
b) i commi 1-quater e 1-sexies sono soppressi.».
17.9
Respinto
Sopprimere il comma 1.
17.10
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sopprimere il comma 1.
17.11
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 31
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;
c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico -venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;
g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;
h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;
i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), l), m) ed n) della presente legge;
n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere u,v e z del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;
o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;
p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;
q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratichi l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;
r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;
s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite;
t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;
u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. Sono prive di efficacia le sanzioni amministrative regionali di importo inferiore a quelle del presente articolo".»
17.12
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 400.000 a lire 2.400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 1.500".».
17.13
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 750".».
17.14
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 400.000 a lire 2.400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 1.500".».
17.15
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 350 a euro 1.350".».
17.16
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 450 a euro 1.927".».
17.17
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.327".».
17.18
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 410 a euro 2.200".».
17.19
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 700.000 a lire 4.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 580 a euro 3.600".».
17.20
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'ultimo periodo è soppresso.».
17.21
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 280 a euro 1.160".»
17.22
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 380 a euro 2.260".»
17.23
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 280 a euro 999".»
17.24
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 380 a euro 2.109".»
17.25
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 280 a euro 999".»
17.26
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "in numero superiore a cinque" sono soppresse.»
17.27
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 280 a euro 1.988".»
17.28
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 406 a euro 1.488".»
17.29
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 124 a euro 788".»
17.30
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole: "da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 124 a euro 788".»
17.31
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per ogni bossolo non raccolto".»
17.32
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1500 per ogni bossolo non raccolto".»
17.33
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1510 per ogni bossolo non raccolto".»
17.34
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1520 per ogni bossolo non raccolto".»
17.35
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1530 per ogni bossolo non raccolto".»
17.36
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1540 per ogni bossolo non raccolto".»
17.37
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1550 per ogni bossolo non raccolto".»
17.38
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1560 per ogni bossolo non raccolto".»
17.39
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1570 per ogni bossolo non raccolto".»
17.40
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1580 per ogni bossolo non raccolto".»
17.41
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1590 per ogni bossolo non raccolto".»
17.42
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1600 per ogni bossolo non raccolto".»
17.43
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1610 per ogni bossolo non raccolto".»
17.44
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1620 per ogni bossolo non raccolto".»
17.45
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1630 per ogni bossolo non raccolto".»
17.46
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1640 per ogni bossolo non raccolto".»
17.47
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1650 per ogni bossolo non raccolto".»
17.48
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1660 per ogni bossolo non raccolto".»
17.49
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1670 per ogni bossolo non raccolto".»
17.50
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1680 per ogni bossolo non raccolto".»
17.51
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1690 per ogni bossolo non raccolto".»
17.52
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1700 per ogni bossolo non raccolto".»
17.53
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1710 per ogni bossolo non raccolto".»
17.54
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1720 per ogni bossolo non raccolto".»
17.55
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1730 per ogni bossolo non raccolto".»
17.56
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1740 per ogni bossolo non raccolto".»
17.57
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1750 per ogni bossolo non raccolto".»
17.58
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1760 per ogni bossolo non raccolto".»
17.59
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1770 per ogni bossolo non raccolto".»
17.60
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1780 per ogni bossolo non raccolto".»
17.61
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1790 per ogni bossolo non raccolto".»
17.62
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1800 per ogni bossolo non raccolto".»
17.63
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1810 per ogni bossolo non raccolto".»
17.64
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1820 per ogni bossolo non raccolto".»
17.65
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1830 per ogni bossolo non raccolto".»
17.66
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1840 per ogni bossolo non raccolto".»
17.67
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1850 per ogni bossolo non raccolto".»
17.68
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1860 per ogni bossolo non raccolto".»
17.69
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1870 per ogni bossolo non raccolto".»
17.70
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1880 per ogni bossolo non raccolto".»
17.71
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1890 per ogni bossolo non raccolto".»
17.72
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1900 per ogni bossolo non raccolto".»
17.73
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1910 per ogni bossolo non raccolto".»
17.74
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1920 per ogni bossolo non raccolto".»
17.75
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1930 per ogni bossolo non raccolto".»
17.76
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1940 per ogni bossolo non raccolto".»
17.77
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1950 per ogni bossolo non raccolto".»
17.78
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1960 per ogni bossolo non raccolto.".».
17.79
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1970 per ogni bossolo non raccolto".»
17.80
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1980 per ogni bossolo non raccolto".»
17.81
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1990 per ogni bossolo non raccolto".»
17.82
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2000 per ogni bossolo non raccolto".»
17.83
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2010 per ogni bossolo non raccolto".»
17.84
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2020 per ogni bossolo non raccolto".»
17.85
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2030 per ogni bossolo non raccolto".»
17.86
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2040 per ogni bossolo non raccolto".»
17.87
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2050 per ogni bossolo non raccolto".»
17.88
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2060 per ogni bossolo non raccolto".»
17.89
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2070 per ogni bossolo non raccolto".»
17.90
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2080 per ogni bossolo non raccolto".»
17.91
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2090 per ogni bossolo non raccolto".»
17.92
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2100 per ogni bossolo non raccolto".»
17.93
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2110 per ogni bossolo non raccolto".»
17.94
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2120 per ogni bossolo non raccolto".»
17.95
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2130 per ogni bossolo non raccolto".»
17.96
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2140 per ogni bossolo non raccolto".»
17.97
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2150 per ogni bossolo non raccolto".»
17.98
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2160 per ogni bossolo non raccolto".»
17.99
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2170 per ogni bossolo non raccolto".»
17.100
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2180 per ogni bossolo non raccolto".»
17.101
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2190 per ogni bossolo non raccolto".»
17.102
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2200 per ogni bossolo non raccolto".»
17.103
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2210 per ogni bossolo non raccolto".»
17.104
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2220 per ogni bossolo non raccolto".»
17.105
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2230 per ogni bossolo non raccolto".»
17.106
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2240 per ogni bossolo non raccolto".»
17.107
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2250 per ogni bossolo non raccolto".»
17.108
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2260 per ogni bossolo non raccolto".»
17.109
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2270 per ogni bossolo non raccolto".»
17.110
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2280 per ogni bossolo non raccolto".»
17.111
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2290 per ogni bossolo non raccolto".»
17.112
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2300 per ogni bossolo non raccolto".»
17.113
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2310 per ogni bossolo non raccolto".»
17.114
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2320 per ogni bossolo non raccolto".»
17.115
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2330 per ogni bossolo non raccolto".»
17.116
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2340 per ogni bossolo non raccolto".»
17.117
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2350 per ogni bossolo non raccolto".»
17.118
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2360 per ogni bossolo non raccolto".»
17.119
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2370 per ogni bossolo non raccolto".»
17.120
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2380 per ogni bossolo non raccolto".»
17.121
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2390 per ogni bossolo non raccolto".»
17.122
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2400 per ogni bossolo non raccolto".»
17.123
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2410 per ogni bossolo non raccolto".»
17.124
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2420 per ogni bossolo non raccolto".»
17.125
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2430 per ogni bossolo non raccolto".»
17.126
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2440 per ogni bossolo non raccolto".»
17.127
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2450 per ogni bossolo non raccolto".»
17.128
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2460 per ogni bossolo non raccolto".»
17.129
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2470 per ogni bossolo non raccolto".»
17.130
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2480 per ogni bossolo non raccolto".»
17.131
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2490 per ogni bossolo non raccolto".»
17.132
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: "m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2500 per ogni bossolo non raccolto".»
17.133
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17.134
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17.135
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17.136
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17.137
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17.138
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17.139
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17.140
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17.141
Unterberger, Aurora Floridia, Sironi
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla lettera h), le parole: "richiami non autorizzati", sono sostituite dalle seguenti: "richiami vivi"».
17.142
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «m-ter) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi» inserire le seguenti: «, mediante atti di violenza ovvero idonei a provocare una situazione di pericolo o ad arrecare pregiudizio a sé o ad altri,».
17.143
Maffoni, Bizzotto, Paroli, Salvitti, Damiani, Cantalamessa, Germanà, Minasi
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter della presente legge e dalle leggi regionali» con le seguenti: «l'attività venatoria esercitata nei tempi e nei modi consentiti dalla legge».
17.144
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Al fine di prevenire gli incidenti stradali causati dagli attraversamenti di animali selvatici e di tutelarli, si istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato al posizionamento di catarifrangenti blu sui delineatori di carreggiata al fine di dissuadere gli animali selvatici dall'attraversamento. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 18.
17.145
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Per la tutela della fauna selvatica nella fase di attraversamento delle strade urbane e extraurbane, si istituisce presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato alla realizzazione di sottopassi. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 18.
17.146
Germanà, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, De Carlo
Ritirato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 31, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "zona umida" sono inserite le seguenti: "debitamente tabellata".».
17.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)
1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l);";
b) Al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;";
c) Al comma 1 la lettera c) è soppressa;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni.".
17.0.2
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l);
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni."».
17.0.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le lettere a), b), c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l);
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;"».
17.0.4
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l)».
17.0.5
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente: «b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale».
17.0.6
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, la lettera c) è soppressa.
17.0.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni."».
17.0.8
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di sanzioni penali)
1. All'articolo 32, della legge 11 febbraio 1992, n.157, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.».
17.0.9
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici - CRAS)
1. Dopo l'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis.
(Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici - CRAS)
1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale un sistema organico, coordinato e funzionale per il recupero, la cura, la riabilitazione e l'eventuale rilascio in ambiente naturale degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica omeoterma ed eteroterma, sono istituite, con regolamento da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la "Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici" (CRAS), di seguito denominata "rete nazionale" e la Cabina di regia della Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici, di seguito denominata "cabina di regia".
2. La rete nazionale è costituita da centri distribuiti in modo omogeneo su base provinciale, articolati in due categorie funzionali:
a) i CRAS di primo soccorso, con funzioni di ricezione, diagnosi precoce, trattamento urgente e stabilizzazione clinica degli animali selvatici feriti o in difficoltà, anche in raccordo con le autorità competenti e i servizi veterinari territoriali;
b) i CRAS ordinari, con competenze estese alla degenza, riabilitazione comportamentale e sanitaria, nonché alla reimmissione in habitat naturale, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge.
3. In ciascuna provincia è garantita la presenza di almeno un centro di primo soccorso e, ove le caratteristiche ecologiche, faunistiche o geomorfologiche lo rendano necessario, di uno o più centri ordinari. La pianificazione territoriale dei CRAS secondo i parametri di cui al primo periodo di cui al presente comma è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che vi provvedono mediante deliberazione di Giunta, su proposta degli assessorati competenti in materia ambientale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle autorità veterinarie regionali.
4. I CRAS possono essere gestiti:
a) da soggetti pubblici, quali regioni, province, città metropolitane, comuni, enti parco o altri enti gestori di aree protette;
b) da soggetti privati, quali: le associazioni di protezione ambientale e faunistica, le fondazioni o gli enti del Terzo settore aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, iscritti nei rispettivi registri e riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
5. I soggetti di cui al comma 4, lettera b), possono concorrere a pieno titolo alla gestione della rete CRAS, previa procedura di accreditamento disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della salute, da adottare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di protezione ambientale riconosciute aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. Il decreto di cui al comma 5 stabilisce, altresì:
a) i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei CRAS, distinti per tipologia;
b) i criteri per l'accreditamento e per la vigilanza sui soggetti gestori;
c) le modalità di cooperazione e interoperabilità tra centri pubblici e privati;
d) i principi per la gestione integrata delle emergenze faunistiche, dei flussi di recupero e dei dati sanitari e ambientali.
7. È riconosciuta la valenza pubblica dell'attività svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica, le quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di tutela della fauna selvatica previsti dalla presente legge. Alle stesse è garantita piena partecipazione alla programmazione regionale in materia di fauna selvatica, al coordinamento territoriale della rete CRAS e all'accesso ai finanziamenti pubblici in condizioni di parità con i soggetti pubblici.
8. Al fine di garantire una gestione tempestiva ed efficace della fauna selvatica in difficoltà, i CRAS svolgono attività di soccorso sul territorio, ovvero la raccolta e il trasporto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e attrezzati, tra cui autovetture, furgoni e altri veicoli specializzati, dotati di strumenti e dispositivi necessari per l'intervento sicuro e la gestione degli esemplari selvatici feriti o in difficoltà, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Tali attività comprendono il soccorso diretto degli animali sul territorio, la loro stabilizzazione e il successivo trasporto ai CRAS ordinari per la degenza e riabilitazione. I servizi di soccorso, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, possono essere:
a) gestiti direttamente dai CRAS di cui al comma 4, lettera a);
b) coordinati dai CRAS e attribuiti a soggetti privati, in conformità alle disposizioni del presente articolo, a seguito di una procedura di selezione e affidamento di cui al comma 9, che stabilisca i requisiti minimi richiesti per i soggetti privati e le modalità di accreditamento, nonché i criteri per la supervisione e il controllo dell'attività svolta da tali soggetti.
9. L'affidamento a titolo oneroso dei servizi di soccorso sul territorio a soggetti privati, ivi comprese le organizzazioni del terzo settore, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le fondazioni specializzate in tutela e cura della fauna selvatica, avviene attraverso una procedura di affidamento pubblico conforme alla normativa nazionale ed unionale in materia di contratti pubblici, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, relative a soggetti già operativi nella gestione dei CRAS, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, i quali possono proseguire l'attività, ove in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, previa verifica e ricognizione da parte della regione territorialmente competente ed in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e sostenibilità del servizio, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Al fine di garantire la continuità del servizio, ai soggetti già operativi alla data di entrata in vigore del presente articolo, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, è concesso un termine non superiore a ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, durante il quale possono continuare a svolgere le attività di soccorso.
10. Il servizio di recupero può essere richiesto dai cittadini, dalle autorità pubbliche competenti, ovvero da qualsiasi altro soggetto che segnali un'esigenza urgente di intervento faunistico, attraverso modalità di contatto diretto dei CRAS ovvero con le Forze dell'ordine territorialmente competenti. I soggetti di cui al comma 8, lettere a) e b), garantiscono la disponibilità all'intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di assicurare l'immediata attivazione delle operazioni di recupero in caso di emergenze faunistiche.
11. I soggetti privati affidatari del servizio di soccorso di cui al comma 8, lettera b), operano in conformità con la disciplina nazionale e regionale in materia di benessere animale, sicurezza pubblica e tutela ambientale, e sono soggetti a controlli e verifiche periodiche da parte delle autorità competenti, incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire l'adeguatezza e l'efficacia dei servizi resi.
12. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della rete, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostenere le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei CRAS pubblici e privati accreditati;
b) garantire l'approvvigionamento di presìdi medico-veterinari, strumentazioni, mezzi di soccorso e dispositivi di contenimento;
c) finanziare attività di formazione del personale, educazione ambientale, ricerca scientifica e sensibilizzazione pubblica;
d) sostenere l'assunzione ovvero il distacco di personale qualificato, anche mediante convenzioni con strutture universitarie, sanitarie o scientifiche.
13. Per ciascuna sede provinciale, i CRAS di cui al comma 2, lettere a) e b), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore, dispongono di un'adeguata dotazione di personale, comprendente almeno un medico veterinario che esercita la funzione di responsabile sanitario del centro.
14. La Cabina di regia di cui al comma 1, composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al medesimo comma 1. La Cabina di regia svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento tecnico-amministrativo e monitoraggio delle attività della rete nazionale, assicurando l'armonizzazione degli standard operativi, la coerenza degli interventi sul territorio, il raccordo tra le amministrazioni centrali e le autorità regionali competenti, nonché il supporto all'attuazione dei programmi di finanziamento e formazione. Restano ferme le competenze regionali e delle province autonome in materia di pianificazione territoriale e gestione operativa dei CRAS. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
15. È istituito, a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Sistema nazionale unificato di raccolta, gestione e condivisione dei dati relativi all'attività dei CRAS, articolato in una piattaforma digitale accessibile alle autorità competenti, ai soggetti gestori accreditati e all'ISPRA. Il sistema garantisce l'omogeneità e la tracciabilità dei flussi informativi concernenti gli animali recuperati, le diagnosi, i trattamenti eseguiti, gli esiti degli interventi, la provenienza e la destinazione degli esemplari, nonché i dati epidemiologici, sanitari e ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
16. È istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un numero unico nazionale per le emergenze faunistiche, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di consentire la segnalazione immediata di animali selvatici feriti, in pericolo o in difficoltà, attivando in modo coordinato il sistema territoriale dei CRAS, dei servizi di soccorso, delle Forze dell'ordine e delle Autorità differentemente coinvolte. Il numero unico è integrato nel sistema di risposta nazionale alle emergenze ambientali e si raccorda con le centrali operative regionali e locali.
17. I CRAS trasmettono annualmente alle regioni di appartenenza e ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività svolte, contenente:
a) il numero degli esemplari trattati, suddivisi per specie, causa del recupero ed esito;
b) gli interventi sanitari eseguiti;
c) i tempi medi di degenza;
d) eventuali criticità riscontrate, proposte e osservazioni.
18. Le regioni provvedono all'adeguamento dei propri ordinamenti normativi e regolamentari alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".
17.0.10
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 35 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:
"Art. 35
(Relazione sullo stato di attuazione della legge)
1. Entro novanta giorni dal termine di ogni annata venatoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione esaustiva sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, presenta al Parlamento, entro il mese di luglio, una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
3. In caso di inadempienza di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste informa immediatamente il Presidente del Consiglio che sospende l'attività venatoria per le annate venatorie successive fino alla trasmissione della relazione di cui al comma 1.».
17.0.11
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
Relazione sullo stato di attuazione della legge)
1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
« Art. 35 - (Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge)
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
17.0.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge."».
17.0.13
Respinto
Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-bis.
(Piano programmatico per la tutela e gestione dei grandi carnivori)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la competenza esclusiva sulla gestione dei grandi carnivori in Italia, e a tale fine esso si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, nonché della cooperazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle associazioni di protezione degli animali e dell'ambiente, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, predispone, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano programmatico, aggiornabile periodicamente, per la tutela dei grandi carnivori e per la promozione della convivenza e della gestione dei conflitti tra cittadini, lupi e orsi. Le attività di prevenzione e gestionali individuate dal Piano escludono il ricorso a sistemi cruenti o letali.
3. Il Piano di cui al comma 2 è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la diffusione della cultura della convivenza attraverso progetti di comunicazione, incentrati sui comportamenti umani, adottati nei territori in cui è registrata la presenza di lupi o di orsi, al fine di prevenire e gestire in sicurezza eventuali incontri con individui delle due specie;
b) la realizzazione di sistemi che impediscano l'attrazione alimentare di lupi e orsi nei pressi degli ambiti urbani;
c) la realizzazione di campagne informative sull'etologia delle due specie e sull'interazione con l'ambiente che le ospita, in particolare nei territori in cui è registrata la loro presenza;
d) il monitoraggio di lupi e orsi tramite radiocollare satellitare;
e) il controllo della fertilità.
4. Il Piano di cui al comma 2 sostituisce ogni precedente disposizione amministrativa in materia di gestione dei grandi carnivori, ivi compreso il Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), redatto nel 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'ISPRA.
5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 2.
«Art. 17-ter.
(Sanzioni)
1. Chiunque cagioni la morte di un lupo (Canis lupus) o di un orso (Ursus arctos) in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
2. Nei confronti dei responsabili del reato di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative accessorie della confisca dei mezzi impiegati per commettere il reato e la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia.».
17.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Ispra, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applicano alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.»
17.0.15
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Cabina di regia delle politiche faunistico-venatorie)
1. Al fine di superare la frammentazione della responsabilità gestionale e amministrativa tra regioni, province autonome, forze dell'ordine ed enti parco nella gestione della fauna selvatica, è istituita una Cabina di Regia nazionale delle politiche faunistico-venatorie presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle politiche faunistico-venatorie e di prevenzione del conflitto fauna-agricoltura, di seguito denominata Cabina di regia.
2. La Cabina di regia ha il compito di:
a) definire e garantire l'applicazione di standard minimi nazionali in materia di formazione, controllo, monitoraggio e tracciabilità degli interventi e delle azioni di gestione della fauna selvatica;
b) coordinare le attività degli enti territoriali e delle forze dell'ordine, assicurando tempi certi e trasparenza nella gestione delle pratiche, in particolare quelle relative ai risarcimenti dei danni;
c) elaborare linee guida uniformi e strumenti di rendicontazione condivisi per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di gestione faunistico-venatoria.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i componenti, i criteri e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
17.0.16
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Cabina di regia nazionale fauna- agricoltura)
1. Al fine di superare la frammentazione normativa e gestionale esistente tra le diverse amministrazioni territoriali, con riferimento alla gestione del conflitto fauna-agricoltura e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita una Cabina di regia nazionale con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, di seguito denominata Cabina di regia.
2. La Cabina di regia ha il compito di:
a) definire e uniformare i requisiti minimi nazionali in materia di formazione, controllo, tracciabilità e gestione degli interventi relativi alla fauna selvatica;
b) coordinare le attività degli enti pubblici coinvolti, garantendo il rispetto della catena di responsabilità e prevedendo procedure sanzionatorie per i casi di inefficienza o omissione nei risarcimenti;
c) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati aggiornati sulle attività faunistico-agricole e sugli interventi di prevenzione e risarcimento.
3. È fatto obbligo alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di comunicare alla Cabina di Regia ogni eventuale criticità o ritardo nelle procedure di risarcimento, nonché di adottare misure correttive in coordinamento con la stessa Cabina di regia.
4. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della Cabina di regia, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a supportarne le attività operative, di monitoraggio e di formazione degli operatori pubblici coinvolti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.17
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Promozione di tecnologie innovative per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)
1. Al fine di migliorare la prevenzione e la gestione dei conflitti tra fauna selvatica e attività agricole, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca pubblici, promuove e finanzia l'adozione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la prevenzione e la mitigazione degli impatti della fauna selvatica sulle produzioni agricole e zootecniche.
2. Le tecnologie di cui al comma 1 comprendono: sistemi di sensori remoti e telemetria, droni e dispositivi aerei a pilotaggio remoto per il controllo e la sorveglianza delle aree rurali, fototrappole ad alta definizione con capacità di analisi automatica, sistemi di allerta precoce e piattaforme digitali integrate per la gestione e condivisione in tempo reale dei dati faunistici e territoriali.
3. Le tecnologie di cui al comma 1 sono utilizzate a condizione che non alterino gli equilibri ecologici dei sistemi naturali, non interferiscano con i comportamenti naturali della fauna selvatica, quali spostamenti, alimentazione, riproduzione e interazioni sociali, e non compromettano la biodiversità dei territori interessati. L'impiego degli strumenti tecnologici di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità ambientale e tutela degli habitat, garantendo un impatto minimo e temporaneo sulle specie e sugli ecosistemi.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove altresì programmi di formazione specialistica e di supporto tecnico destinati agli operatori agricoli, faunistici e territoriali, finalizzati alla corretta applicazione e manutenzione delle suddette tecnologie, nonché all'implementazione di strategie integrate di gestione faunistico-agricola basate sull'innovazione tecnologica.
5. Per l'attuazione del presente articolo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo per l'innovazione tecnologica in agricoltura e gestione faunistica, con una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al finanziamento di progetti pilota, all'acquisto e all'installazione di dispositivi tecnologici, alla formazione degli operatori, nonché a interventi di ricerca applicata e sviluppo sperimentale, con priorità per le aree maggiormente esposte al conflitto fauna-agricoltura.
7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri di selezione dei progetti e i termini di erogazione delle risorse.»
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.18
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Coordinamento interistituzionale per la prevenzione del conflitto fauna-agricoltura)
1. Al fine di garantire il coordinamento istituzionale, la coerenza normativa e l'efficacia delle misure di prevenzione e gestione del conflitto tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Tavolo tecnico nazionale permanente per la gestione integrata del conflitto fauna-agricoltura, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è composto da rappresentanti:
a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di n. 1 unità;
b) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella misura di n. 1 unità;
c) del Ministero della salute, nella misura di n. 1 unità;
d) della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella misura di n. 1 unità;
e) delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nella misura di n. 5 unità;
f) degli enti faunistici pubblici riconosciuti, nella misura di n. 5 unità;
g) degli enti parco nazionali, nella misura di n. 5 unità;
h) del mondo accademico e degli istituti di ricerca in materia di ecologia, agricoltura e fauna selvatica, nella misura di n. 5 unità.
3. Il Tavolo ha il compito di:
a) coordinare le politiche nazionali e regionali in materia di prevenzione e contenimento dell'impatto della fauna selvatica sulle attività agricole e pastorali;
b) definire linee guida tecniche e operative condivise per l'adozione di misure preventive, compensative e gestionali su base scientifica;
c) promuovere lo scambio interistituzionale di dati, buone pratiche e strumenti digitali per il monitoraggio degli impatti e la valutazione delle misure adottate;
d) favorire l'integrazione delle politiche agricole e ambientali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea;
e) elaborare proposte normative e programmatiche per la definizione di una strategia nazionale integrata di gestione della fauna selvatica;
f) sostenere la progettazione e l'attuazione di programmi integrati territoriali che coinvolgano enti locali, agricoltori, gestori faunistici e soggetti del terzo settore.
4. Il Tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale e redige annualmente una relazione tecnica sulle attività svolte, contenente raccomandazioni operative per il miglioramento dell'efficacia delle misure di settore. La relazione è trasmessa al Parlamento e alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Ai fini del funzionamento del Tavolo non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate.».
17.0.19
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)
1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo nazionale per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura", di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è finalizzato a sostenere, anche in forma integrata, interventi strutturali, tecnologici e organizzativi diretti alla protezione delle produzioni agricole, degli allevamenti e delle infrastrutture rurali dagli impatti derivanti dalla presenza e dall'attività della fauna selvatica, con priorità per le aree montane, marginali e interne.
3. Sono ammissibili al finanziamento del fondo:
a) l'acquisto e l'installazione di recinzioni, barriere fisiche, dissuasori acustici e visivi nonché ulteriori dispositivi innovativi di prevenzione, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;
b) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture preventive già installate alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;
c) programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione rivolti agli imprenditori agricoli per la gestione integrata del rischio faunistico;
d) progetti pilota ad alto contenuto tecnologico volti al monitoraggio dinamico della fauna e alla prevenzione attiva degli impatti.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione, erogazione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della superficie agricola utilizzata e del livello di pressione faunistica.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.20
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)
1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.21
Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata, nel rispetto della normativa vigente, la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un dipartimento per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la prevenzione dei danni diretti e indiretti alle coltivazioni agricole e alle attività zootecniche arrecati dalla fauna selvatica.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con proprio regolamento alla modifica della propria organizzazione e della pianta organica.»
17.0.22
Respinto
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
1. Agli ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori Alpini che hanno predisposto e realizzato progetti di ripristino ambientale e di tutela della biodiversità anche i fini della ricostruzione del patrimonio faunistico nazionale è attribuita, attraverso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, una quota pari al 15 per cento del gettito complessivo delle tasse di concessioni governative pagate annualmente dai titolari di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria.
2. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto dell'estensione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori Alpini e della qualità degli interventi programmati.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.23
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Carta etica del turismo naturalistico e faunistico)
1. Al fine di promuovere un turismo ambientale consapevole, rispettoso degli ecosistemi naturali e compatibile con la tutela della biodiversità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero del turismo, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta etica nazionale del turismo naturalistico e faunistico, di seguito denominata "Carta etica".
2. La Carta etica definisce i criteri e le linee guida per lo sviluppo di attività turistiche nelle aree naturali e nei territori a elevata valenza ecologica e faunistica, e stabilisce in particolare:
a) i principi generali di tutela della biodiversità, del benessere animale e degli equilibri ecosistemici, con particolare riferimento alle specie protette e agli habitat sensibili;
b) le buone pratiche operative da adottare da parte di operatori turistici, strutture ricettive, guide ambientali escursionistiche, enti gestori di aree protette e altri soggetti coinvolti, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto antropico diretto e indiretto sulle specie e sugli ambienti naturali;
c) le regole comportamentali per i visitatori durante le attività escursionistiche, di osservazione faunistica, fotografia naturalistica o partecipazione a eventi nei contesti naturali, comprese le modalità corrette di avvicinamento, permanenza e interazione con la fauna selvatica, evitando ogni forma di disturbo, alimentazione o interferenza;
d) i criteri per la certificazione volontaria delle attività turistiche che rispettano i principi della Carta etica, al fine di valorizzare le esperienze realmente sostenibili e responsabilizzare gli operatori del settore.
3. L'adesione alla Carta etica costituisce requisito preferenziale per l'accesso a finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali, contributi, incentivi o autorizzazioni rilasciati da enti pubblici per la realizzazione o la promozione di attività di turismo ambientale, ecoturismo, turismo faunistico e attività ricreative in natura.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni, le aree protette, le agenzie ambientali, le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, cura la diffusione e promozione della Carta etica, anche attraverso campagne informative, strumenti multimediali, piattaforme digitali e attività formative rivolte agli operatori e al pubblico.
5. La Carta etica è aggiornata con cadenza almeno triennale, tenuto conto delle evoluzioni normative, scientifiche e delle buone pratiche internazionali in materia di turismo sostenibile e conservazione della natura.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
17.0.24
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Monitoraggio dei flussi turistici nei parchi con fauna in via di estinzione)
1. Gli enti gestori dei parchi nazionali e delle riserve naturali con presenza accertata di fauna in via di estinzione sono tenuti ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani di carico sostenibile e sistemi di monitoraggio dei flussi turistici, anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cofinanzia, nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, la realizzazione dei sistemi di monitoraggio e dei relativi strumenti informativi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.25
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Festival nazionale del turismo faunistico e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità nazionale, nonché di incentivare forme di turismo sostenibile e responsabile nei territori ad alto valore naturalistico, è istituito il Festival nazionale del turismo faunistico e della biodiversità.
2. Tale manifestazione ha cadenza annuale ed è organizzata a rotazione nelle diverse regioni italiane, con l'obiettivo di garantire un'equa rappresentanza e partecipazione dei territori e delle realtà ambientali locali.
3. Il Festival di cui al comma 1 è realizzato d'intesa con le Regioni interessate e in collaborazione con:
a) gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali, regionali e locali;
b) le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati attivi nei settori della biodiversità, dell'ecologia, della fauna selvatica e del turismo ambientale;
c) gli operatori del turismo naturalistico e sostenibile, nonché le associazioni ambientaliste riconosciute e gli enti del terzo settore impegnati nella salvaguardia dell'ambiente.
4. Il Festival promuove:
a) la diffusione di buone pratiche di convivenza tra uomo e fauna selvatica, con particolare attenzione alle aree interne e montane;
b) l'innovazione nel settore del turismo sostenibile, anche attraverso la digitalizzazione dei percorsi naturalistici e la valorizzazione delle esperienze ecoturistiche locali;
c) l'educazione ambientale rivolta a cittadini, studenti e turisti, anche mediante attività laboratoriali, escursioni guidate, mostre tematiche e incontri divulgativi;
d) la conoscenza e la tutela delle specie animali e vegetali protette, in coerenza con le strategie europee e nazionali per la biodiversità.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse sono destinate all'organizzazione del Festival, alla copertura delle spese logistiche e promozionali, al finanziamento delle attività culturali, scientifiche ed educative previste dal programma annuale della manifestazione, nonché al coinvolgimento degli enti e soggetti partecipanti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.26
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile in aree con fauna protetta)
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per il turismo sostenibile in aree con fauna protetta, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di progetti proposti da enti gestori di aree naturali protette, enti locali o soggetti del terzo settore, finalizzati a:
a) promuovere il turismo naturalistico e responsabile nelle aree con presenza accertata di specie animali in via di estinzione;
b) incentivare percorsi turistici a basso impatto ambientale;
c) realizzare materiali informativi, campagne educative e attività di sensibilizzazione rivolte a turisti e cittadini residenti nelle aree interessate dai progetti di cui al presente comma.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.27
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per il birdwatching e il turismo naturalistico)
1. Al fine di promuovere la tutela della biodiversità, valorizzare il patrimonio naturale nazionale e incentivare forme di turismo sostenibile, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il birdwatching e il turismo naturalistico, con una dotazione pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti volti a:
a) sostenere lo sviluppo e la manutenzione di infrastrutture leggere per il birdwatching, quali torrette di osservazione, sentieri naturalistici e punti informativi;
b) promuovere attività educative e divulgative rivolte a cittadini, scuole e turisti, finalizzate alla conoscenza dell'avifauna e degli ecosistemi naturali;
c) incentivare le iniziative locali che favoriscano il turismo ambientale, anche attraverso accordi con enti parco, aree protette, enti locali e associazioni ambientaliste;
d) sostenere le imprese e gli operatori turistici che sviluppano offerte eco-compatibili connesse al birdwatching.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse del Fondo, nonché le forme di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.28
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Reti territoriali per il turismo sostenibile nei parchi naturali)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, d'intesa con il Ministero del turismo, la costituzione di reti territoriali di cooperazione tra enti parco, enti locali, operatori del turismo sostenibile e associazioni ambientaliste.
2. Le reti di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) sviluppare pacchetti turistici integrati sostenibili;
b) promuovere itinerari faunistici rispettosi dell'ecosistema;
c) creare filiere locali del turismo a basso impatto.
3. Per la costituzione e il supporto operativo delle reti è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.29
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Incentivi per l'agriturismo naturalistico nelle aree contigue ai parchi)
1. È istituito un incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta fino al 50% delle spese sostenute e documentate, a favore di agriturismi, strutture ricettive e imprese turistiche sostenibili ubicate entro un raggio di 10 chilometri dai confini di parchi nazionali e riserve naturali.
2. Le spese ammissibili comprendono interventi finalizzati a:
a) migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;
b) realizzare e promuovere offerte turistiche legate all'osservazione e alla valorizzazione della fauna selvatica locale;
c) la formazione del personale.
3. L'incentivo è concesso nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.30
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Conversione delle aziende faunistico-venatorie in imprese multifunzionali)
1. Al fine di favorire la sostenibilità economica e ambientale delle attività esercitate nelle aree rurali, montane e marginali e di incentivare modelli integrati di gestione del territorio coerenti con gli obiettivi di tutela della biodiversità, sviluppo rurale e presidio ambientale, è istituito un programma nazionale di accompagnamento alla riconversione volontaria delle aziende faunistico-venatorie in imprese multifunzionali a prevalente finalità agricola, ambientale, turistica e didattica.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) servizi di consulenza tecnica e amministrativa per la riorganizzazione giuridica e gestionale delle aziende;
b) percorsi formativi specialistici destinati agli operatori delle aziende interessate alla conversione;
c) accesso agevolato al credito mediante convenzioni con istituti bancari, con possibilità di finanziamenti a tasso zero fino a 10 anni per investimenti coerenti con le finalità del presente articolo;
d) contributi a fondo perduto fino al 60% della spesa ammissibile per investimenti in innovazione tecnologica, strutturale e funzionale, nonché per la riconversione dei servizi offerti;
e) priorità di accesso ai bandi regionali e nazionali finanziati con fondi europei per la valorizzazione del capitale naturale, lo sviluppo rurale, la transizione ecologica e l'educazione ambientale;
f) integrazione delle imprese riconvertite nei sistemi locali di sviluppo sostenibile, nei distretti biologici, nei distretti del cibo e nelle reti ecologiche territoriali.
3. Con decreto del Ministro per le imprese e il Made in Italy di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ammissibilità, le modalità di attuazione del programma, le forme di monitoraggio e le condizioni per il mantenimento dei benefici.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy, è istituito un Fondo per la riconversione delle aziende faunistico-venatorie, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
5. Con decreto del Ministro per le imprese e il Made in Italy di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero e della superficie delle aziende faunistico-venatorie attive, del livello di pressione faunistica, nonché della vulnerabilità ambientale dei territori.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.31
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Sistema unificato di ristoro dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 della legge11 febbraio 1992, n. 157 e al fine di assicurare la continuità, la redditività e la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche esercitate nei territori nazionali soggetti a pressioni faunistiche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un Sistema unificato di ristoro dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche.
2. I ristori di cui al presente articolo:
a) sono riconosciuti a fronte di danni subiti, documentati e certificati mediante accertamenti condotti da soggetti abilitati secondo procedure standardizzate, stabilite ai sensi del comma 3;
b) hanno natura risarcitoria e non costituiscono forma di aiuto di Stato, né contributo soggetto a regime "de minimis" secondo la vigente disciplina dell'Unione europea;
c) non pregiudicano l'accesso a strumenti di natura assicurativa ovvero mutualistica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri applicativi per l'accertamento dei danni e la determinazione dell'entità dei ristori, con riferimento:
a) alla tipologia del danno accertato in coltivazioni erbacee e arboree, allevamenti, impianti, scorte;
b) alla specie selvatica responsabile, ove identificabile;
c) all'impatto economico prodotto, in base a valori standardizzati regionali o ai prezzi medi di mercato;
d) alla tempestività della segnalazione e all'eventuale presenza di misure preventive attivate.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali, istituiscono sportelli tecnici per l'assistenza nella presentazione delle richieste, la verifica dei danni e la trasmissione dei dati.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il "Fondo nazionale per il ristoro dei danni da fauna selvatica", di seguito denominato fondo, destinato al cofinanziamento delle misure regionali di ristoro e al sostegno dei costi tecnici, logistici e amministrativi connessi alla loro attuazione. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
7. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) superficie agricola utile;
b) numero medio di danni da fauna selvatica certificati nel triennio precedente;
c) grado di vulnerabilità territoriale e pressione faunistica;
d) adesione a strumenti assicurativi ovvero mutualistici.
8. Ai fini del monitoraggio e della valutazione delle misure di cui al presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni due anni al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del sistema di ristoro, sugli esiti dei ristori erogati e sull'evoluzione del fenomeno dei danni da fauna selvatica.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.32
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Salvaguardia produzioni agricole e forestali)
1. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e forestali dai danni della fauna selvatica e valorizzare l'attività agricola e venatoria, con decreto ministeriale del Ministero della agricoltura sovranità alimentare e foreste sono previste specifiche disposizioni volte a:
a) definire concretamente gli interventi di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dagli ungulati alle imprese agricole;
b) separare la quota di risarcimento o di indennizzo per i danni causati da alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti «de minimis». Il risarcimento si intende integrale, comprensivo dei danni diretti ed indiretti alle attività imprenditoriali. I criteri di determinazione dei danni e le procedure ed i tempi del risarcimento rispetteranno omogeneità delle condizioni sul territorio regionale interessato. La gestione dei risarcimenti deve essere di spettanza delle Regioni e delle Province Autonome, che possono eventualmente delegare competenze e responsabilità o usufruire della collaborazione di organismi ed enti subordinati. Per i risarcimenti le Regioni impiegano fondi provenienti dalle tasse di concessione all'abilitazione dell'attività venatoria, eventualmente integrati con fondi propri, qualora risultassero insufficienti;
c) incentivare e valorizzare la filiera alimentare, venatoria e naturalistica che comporti positive, dirette ed immediate ricadute attraverso la predisposizione di filiere corte legate ai territori, capaci di creare valore economico soprattutto nelle aree svantaggiate, aree montane e collinari, ma anche nelle aree protette;
d) predisporre un piano di sviluppo del turismo venatorio che possa favorire la presenza, in periodi dell'anno in cui vi è meno richiesta di ospitalità, anche di cacciatori provenienti da altri paesi, anche a favore del settore agrituristico.
17.0.33
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Compensazione dei danni da fauna selvatica e standard nazionali di gestione)
1. Al fine di garantire il diritto al giusto ristoro per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, in particolare nelle aree interne, montane e collinari, è istituito un sistema nazionale di compensazione fondato su criteri uniformi, trasparenti e rapidi.
2. Le Regioni e le Province autonome adottano procedure semplificate e accessibili per la richiesta di risarcimento, evitando meccanismi burocratici disincentivanti e garantendo tempi certi per l'istruttoria e la liquidazione dei danni.
3. È istituita una Cabina di Regia Nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, volta a superare la frammentazione normativa e gestionale tra i territori e a garantire:
1)l'adozione di standard minimi nazionali per la valutazione, il controllo e la tracciabilità degli interventi di prevenzione e risarcimento;
2)la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla consistenza faunistica, all'entità dei danni e all'efficacia delle misure adottate;
3)la formazione e l'aggiornamento degli operatori tecnici incaricati delle perizie e delle valutazioni.
4. Il sistema di compensazione deve basarsi sul principio della giusta compensazione, prevedendo meccanismi di quantificazione chiara e obiettiva dei danni e introducendo, ove possibile, automatismi risarcitori, in particolare per i danni documentati e ricorrenti.
5. Le risorse per l'attuazione delle misure di compensazione e prevenzione sono garantite attraverso un Fondo nazionale per i danni da fauna selvatica, da integrare con contributi regionali e, ove previsto, con fondi europei destinati alla tutela della biodiversità e allo sviluppo rurale."
6. La mancata adozione da parte delle Regioni delle misure previste comporta l'intervento sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire l'uniformità e l'efficacia del sistema di tutela.»
17.0.34
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure di prevenzione a favore delle produzioni agricole)
1. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e la tutela delle coltivazioni limitrofe alle aree di esercizio dell'attività venatoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di pianificazione e autorizzazione delle attività venatorie, adottano misure di prevenzione e mitigazione degli impatti che possono derivare dalle stesse attività sulle produzioni agricole.
2. Le misure di cui al comma 1 riguardano:
a) la definizione di fasce di rispetto obbligatorie tra le aree coltivate e i siti di caccia autorizzati;
b) l'individuazione di periodi e orari di esercizio dell'attività venatoria compatibili con i cicli agricoli;
c) l'adozione di pratiche venatorie che riducano il disturbo alla fauna e la contaminazione ambientale;
d) la promozione di interventi di ripristino ambientale e conservazione della biodiversità nelle aree limitrofe alle coltivazioni.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono forme di collaborazione tra i soggetti coinvolti nelle attività agricole e venatorie, al fine di sviluppare programmi integrati di gestione del territorio che concilino la salvaguardia ambientale, la produttività agricola e la regolazione faunistico-venatoria.».
17.0.35
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Contributi per danni da fauna protetta con finalità di coesistenza attiva)
1. Al fine di promuovere e sostenere la convivenza attiva tra attività umane e la fauna selvatica protetta, lo Stato riconosce contributi economici a titolo di compensazione ecologica per i danni accertati e documentati causati da specie faunistiche tutelate.
2. L'accesso ai contributi è subordinato alla partecipazione obbligatoria dei beneficiari a programmi formativi finalizzati alla gestione sostenibile del territorio e all'adozione di misure preventive, quali recinzioni adeguate, sistemi di dissuasione e pratiche di coesistenza.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito un Fondo di compensazione con una dotazione annua di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2025, finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.36
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Fondo per allevamenti cage-free)
1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo denominato "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
17.0.37
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per il rispristino della natura)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi nelle zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro dall'anno 2026 e fino al 2036, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».".
17.0.38
Maiorino, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per la tutela dei rifugi colpiti da eventi meteorologici avversi)
1. Al fine di garantire la stabilità operativa e lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti, come definiti dall'Allegato I del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, colpiti da eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.39
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure per il censimento degli ungulati)
1. Al fine di assicurare una gestione sostenibile, scientificamente fondata e razionale della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e gli istituti di ricerca, attivano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un censimento specifico, continuo e periodico degli ungulati presenti sul proprio territorio.
2. Il censimento di cui al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di tecnologie innovative quali il telerilevamento, sistemi di tracciamento satellitare, fototrappole nonché ulteriori metodologie di monitoraggio avanzate tese a garantire la raccolta di dati certi e aggiornati sulla consistenza numerica, sulla distribuzione geografica e sul comportamento degli animali.
3. I dati raccolti nell'ambito del censimento di cui al comma 1 contribuiscono alla definizione delle strategie e dei piani di gestione faunistico-venatoria, con particolare riferimento all'individuazione di quote di prelievo e interventi di contenimento mirati, in coerenza con la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi e la prevenzione dei danni all'agricoltura e all'ambiente.
4. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità del censimento di cui al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo annuale specifico con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzato al supporto tecnico, scientifico e operativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'attivazione e il mantenimento delle attività di monitoraggio degli ungulati, nonché per la formazione del personale addetto.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono attribuite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e distribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in base a criteri di priorità, dimensione territoriale e rischio faunistico-ambientale, previa presentazione di appositi piani di attività di censimento e monitoraggio.».
17.0.40
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)
1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività e la creazione di presidi territoriali attivi 7 giorni su 7 e nell'intero arco orario della giornata, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a due milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.41
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Incremento risorse per il contrasto al randagismo)
1. Al fine di garantire il controllo delle nascite degli animali di affezione in stato di abbandono, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura del 60% e per il perseguimento delle finalità del medesimo comma, alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.42
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure per il contrasto al randagismo)
1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.43
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Formazione specialistica per guide ambientali nei parchi con fauna protetta)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, un fondo destinato a finanziare programmi nazionali di formazione specialistica per guide ambientali ed escursionistiche da impiegare nelle aree protette con presenza di specie animali in via di estinzione.
2. Il programma, attuato in collaborazione con enti parco, enti locali, università ed enti accreditati, prevede moduli formativi riguardanti le seguenti materie:
a) conservazione della fauna selvatica;
b) gestione sostenibile del turismo naturalistico;
c) comunicazione e didattica ambientale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.44
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Istituzione del Programma nazionale "Parchi sicuri, fauna libera")
1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle aree naturali protette e favorire una pacifica convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove e coordina il Programma nazionale denominato "Parchi sicuri, fauna libera", in collaborazione con le Regioni, gli enti gestori delle aree protette, gli enti locali e le Forze dell'ordine competenti.
2. Il Programma di cui al comma 1 è finalizzato a:
a) migliorare le condizioni di sicurezza all'interno e nei pressi delle aree naturali protette, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti e delle interazioni problematiche tra esseri umani e fauna selvatica, anche mediante campagne informative rivolte a residenti, visitatori e operatori del settore turistico e agricolo;
b) prevenire e ridurre il numero di incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso di animali selvatici, mediante l'installazione di dispositivi tecnologici di dissuasione, recinzioni selettive, sensori di rilevamento e sistemi di segnaletica intelligente in prossimità dei tratti stradali più a rischio;
c) rafforzare le attività di contrasto al bracconaggio e alla criminalità ambientale attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza ambientale, anche con tecnologie a infrarossi e dispositivi a energia solare, nei punti critici individuati dagli enti gestori in collaborazione con le autorità competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con appositi decreti attuativi da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce:
a) i criteri per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento;
b) le modalità di riparto delle risorse tra le Regioni e gli enti gestori delle aree protette;
c) le specifiche tecniche per l'adozione dei dispositivi e dei sistemi previsti dal presente articolo;
d) le forme di monitoraggio e rendicontazione degli interventi attuati.
4. Per l'attuazione del Programma nazionale "Parchi sicuri, fauna libera" è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo con una dotazione di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.45
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Osservatori faunistici digitali)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le università italiane e le associazioni di settore, promuove e finanzia la creazione e il mantenimento di una rete nazionale di osservatori digitali faunistici.
2. La rete ha lo scopo di raccogliere, elaborare e condividere dati georeferenziati relativi alla presenza, agli spostamenti e allo stato di conservazione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle zone adiacenti, mediante l'impiego di tecnologie innovative quali sensori, videocamere, applicazioni digitali e piattaforme interattive.
3. Le informazioni raccolte sono pubbliche e rese accessibili a enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, operatori turistici per finalità di studio, educazione ambientale e gestione sostenibile dei flussi turistici.
4. Per la costituzione e la gestione della rete è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.46
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Programmi di convivenza sostenibile tra uomo e fauna selvatica)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e finanzia l'attivazione di programmi sperimentali finalizzati alla convivenza sostenibile tra le comunità locali e la fauna selvatica, con particolare attenzione alle aree rurali e montane adiacenti ai parchi naturali e alle aree protette di rilevanza nazionale e regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere l'adozione di sistemi di allerta precoce per la presenza di animali selvatici, l'installazione di recinzioni intelligenti e sistemi di dissuasione non violenta, campagne di sensibilizzazione e attività formative rivolte alle popolazioni locali per la gestione pacifica e consapevole degli incontri con la fauna.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa annuale pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.47
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Piano nazionale per il contenimento non cruento delle specie aliene invasive)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale per la gestione non violenta delle specie aliene invasive di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
2. Il Piano definisce strategie e interventi che promuovono l'impiego di metodi ecologici, etici e selettivi per il contenimento, il controllo e la rimozione delle specie invasive, con particolare attenzione al rispetto degli equilibri ecologici e alla minimizzazione di impatti negativi sulle specie autoctone.
3. Sono previste attività di formazione specializzata per gli operatori incaricati della gestione e campagne informative rivolte alla cittadinanza aderenti alle strategie e agli interventi di cui al comma 2.
4. Il Piano è sottoposto a revisione e aggiornamento ogni tre anni, in base ai dati e alle segnalazioni raccolte dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché dagli enti gestori dei parchi.
5. Per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata una spesa annua pari a 5 milioni di euro, con decorrenza dal 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.48
Pirro, Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie)
1. Al fine di realizzare un intervento di controllo della popolazione della specie nutria (Myocastor coypus), e con l'obiettivo di mitigare gli impatti ecologici, economici e infrastrutturali derivanti dalla sua diffusione incontrollata sul territorio nazionale, è istituito il Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie, di seguito denominato "piano".
2. Il piano, che si articola in misure volte a garantire una gestione efficiente e sostenibile della specie, in ottemperanza agli obblighi di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché alla salvaguardia degli interessi economici, agricoli e infrastrutturali delle comunità locali, persegue i seguenti obiettivi strategici e operativi:
a) controllo non cruento della specie nutria (Myocastor coypus) attraverso l'applicazione di metodologie scientificamente comprovate di sterilizzazione, evitando l'utilizzo di misure letali e privilegiando l'adozione di interventi che garantiscano il benessere animale, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione degli animali;
b) l'incremento e il finanziamento di studi scientifici finalizzati all'individuazione e all'implementazione di metodi innovativi per il controllo della specie nutria (Myocastor coypus), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e protocolli per la sterilizzazione non cruenta della nutria, tesi a ridurre la relativa popolazione senza ricorrere a tecniche letali, utilizzando modalità non invasive e con impatti ecologici ridotti;
2) individuazione di soluzioni ecologiche e sostenibili, inclusi biocidi naturali e deterrenti che non danneggino l'equilibrio ecologico né la salute di altre specie, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione Europea in materia di specie invasive;
3) promozione di approcci integrati, basati su strategie ecologiche e multidisciplinari, che combinino la conservazione della biodiversità e la riduzione dell'impatto della nutria sulle comunità ecologiche locali.
3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), è attuata attraverso la collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici di settore, che, mediante l'applicazione di metodologie scientifiche, contribuiscono a consolidare ed innovare il patrimonio di conoscenze nel settore della gestione faunistica e della conservazione ambientale.
4. Il piano è adottato nel rispetto del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive nonché del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 nonché del Piano di gestione nazionale della nutria di cui all'allegato 1 del decreto 27 ottobre 2021 del Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293.
5. Il piano costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e gestionale, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo per la realizzazione degli obiettivi del piano, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.49
Maiorino, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali)
1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali, di seguito denominato "fondo", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il fondo è finalizzato a supportare la formazione e il reinserimento professionale delle risorse umane precedentemente impiegate nelle attività dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali e all'acquisto delle attrezzature per spettacoli ed esibizioni che non prevedono l'uso degli animali medesimi.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.50
Maiorino, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, le attività dei circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono e utilizzano animali, come definiti dal Manuale operativo per la gestione del sistema I&R di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, è vietato acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data coloro che detengono animali per le attività di cui al comma 1 assicurano l'adozione di misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono ovvero utilizzano animali ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a registrare i dati di riferimento nella banca dati nazionale del sistema I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.».
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti».
17.0.51
Maiorino, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Superamento utilizzo animali nelle attività circensi e spettacoli viaggianti)
1. Al fine di favorire l'attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge 22 novembre 2017 n. 175, in tema di revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento degli stessi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per l'anno 2026, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di circhi e spettacoli viaggianti al fine di realizzare la graduale sostituzione con numeri artistici.».
17.0.52
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Al del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) circhi e mostre faunistiche viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150";
b) all'articolo 6 il comma 5 è abrogato.»
17.0.53
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Rapporti con la famiglia e con gli animali domestici)
1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n.354, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e con gli animali domestici".»
17.0.54
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Attività di sensibilizzazione nelle scuole)
1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del volontariato, per favorire la consapevolezza di tutte le vulnerabilità e delle relative possibilità di intervento".».
17.0.55
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Attività di sensibilizzazione nelle scuole)
1. All'articolo 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", nonché le associazioni di volontariato".»
17.0.56
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Attività di sensibilizzazione nelle scuole)
1. All'articolo 3 comma 1, della legge 20 agosto 2019, n.92, dopo la lettera h-quater) è aggiunta, in fine, la seguente: "h-quinquies) educazione al rispetto e alla tutela degli animali".».
17.0.57
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Attività di sensibilizzazione nelle scuole)
1. All'articolo 3 comma 1, della legge 20 agosto 2019, n.92, dopo la lettera h-quater) è aggiunta, in fine, la seguente: "h-quinquies) nozioni fondamentali del diritto in materia di tutela degli animali."».
17.0.58
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Attività di sensibilizzazione nelle scuole)
1. All'articolo 8 comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla conoscenza degli strumenti istituzionali e dei percorsi di tutela, cura e soccorso per gli animali, e delle modalità di contatto con tali strumenti e percorsi messi a disposizione dei cittadini dal proprio Comune".».
17.0.59
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Campagne scolastiche "Conosci la fauna locale")
1. Il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove campagne didattiche annuali rivolte agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, finalizzate alla conoscenza della biodiversità, con particolare attenzione alle specie faunistiche autoctone e protette.
2. Le campagne prevedono attività formative in classe, visite guidate presso aree naturali protette, laboratori didattici, incontri con esperti e attività di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con enti parco, centri di educazione ambientale e associazioni ambientaliste.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.60
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Piano straordinario per il contrasto al bracconaggio e alla criminalità ambientale e modifiche all'articolo 727-bis del codice penale e degli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di sanzioni penali e amministrative)
- È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Piano straordinario triennale per il contrasto al bracconaggio e alle attività illecite connesse alla fauna selvatica.
- Il Piano ha l'obiettivo di:
a) rafforzare la prevenzione e repressione del bracconaggio su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree protette, ai corridoi migratori e ai siti Natura 2000;
b) coordinare gli interventi delle forze di polizia, dei Carabinieri Forestali, delle polizie provinciali e locali, favorendo azioni interforze e operazioni mirate;
c) potenziare i sistemi di sorveglianza ambientale, anche mediante l'uso di droni, fototrappole, reti di sensori e piattaforme digitali di monitoraggio;
d) sostenere le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto al controllo faunistico e ambientale;
e) promuovere campagne pubbliche di sensibilizzazione e cultura della legalità ambientale.
Ai fini dell'attuazione del Piano, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo straordinario per la tutela della fauna e la sicurezza ambientale, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale sono definiti:
a) i contenuti operativi e territoriali del Piano;
b) le modalità di assegnazione delle risorse agli enti attuatori, ivi compresi enti parco, Regioni e Province autonome;
c) i criteri per la valutazione dei risultati, da effettuarsi annualmente tramite una Relazione al Parlamento.
- Al fine di rafforzare il contrasto al bracconaggio, all'articolo 727-bis del codice penale, dopo le parole "di cui alla normativa statale e regionale vigente" sono aggiunte le seguenti: "anche se avviene in forma organizzata o con uso di mezzi vietati, ivi inclusi trappole illegali, richiami acustici elettromagnetici, visori notturni e veleni".
- All'articolo 727-bis del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso all'interno di parchi nazionali o riserve naturali. È sempre disposta la confisca obbligatoria delle armi, dei mezzi, degli strumenti e degli animali vivi o morti, nonché la revoca della licenza di porto d'armi e del titolo abilitativo alla caccia per un periodo non inferiore a cinque anni.".
- Agli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.61
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifica all'articolo 842 del codice civile)
1. All'articolo 842 del codice civile, il primo e il secondo comma sono abrogati e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pesca".
Conseguentemente il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia".».
17.0.62
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 842 del codice civile)
1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Pesca)"».
17.0.63
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)
1. All'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, le parole: "di attività circense" sono soppresse.».
17.0.64
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Circostanze aggravanti comuni)
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies) del codice penale, dopo le parole: "la libertà personale" sono inserite le seguenti: "nonché contro gli animali".».
17.0.65
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
1. All'articolo 131-bis, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "anche in danno di animali" sono soppresse;
b) al terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto, in fine, il seguente: "4-ter) per i delitti previsti dal titolo IX-bis del libro secondo, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201."».
17.0.66
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Obblighi del condannato)
1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente capoverso: "Nei casi di condanna per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale non prevedendo la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e gli animali fino al termine del percorso, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida ed il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale."».
17.0.67
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Confisca obbligatoria)
1. All'articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis) degli animali utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201."».
17.0.68
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 133 del codice penale)
1. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o all'animale".».
17.0.69
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-bis del codice penale)
1. All'articolo 544-bis, primo comma, del codice penale le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni".».
17.0.70
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-bis del codice penale)
1. All'articolo 544-bis, secondo comma, del codice penale le parole: "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni".».
17.0.71
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-bis del codice penale)
1. All'articolo 544-bis, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se dalla condotta di cui ai commi precedenti deriva la morte di più animali."».
17.0.72
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-ter del codice penale)
1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "etologiche" sono inserite le seguenti: ", compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali" e le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro" e al terzo comma, dopo le parole: "al primo" sono inserite le seguenti: "e al secondo".».
17.0.73
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-ter del codice penale)
1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "etologiche" sono inserite le seguenti: ", compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali".».
17.0.74
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-ter del codice penale)
1. All'articolo 544-ter, al primo comma, del codice penale le parole: "da sei mesi a due anni e" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e".».
17.0.75
Sironi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 544-ter del codice penale nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 7, previste per gli animali impiegati in attività sportive, ivi compresi i cavalli."».
17.0.76
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Abbandono di animale)
1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-ter.1. - (Abbandono di animali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
La pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose."».
Conseguentemente, l'articolo 727 del codice penale è abrogato.
17.0.77
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quater del codice penale)
1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi e con la multa da 15.000 a 30.000 euro";
b) al secondo comma, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "della metà"».
17.0.78
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quater del codice penale)
1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a quattro anni e sei mesi e con la multa da 15.000 a 30.000 euro".».
17.0.79
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quater del codice penale)
1. All'articolo 544-quater del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "La stessa pena si applica a chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico tra animali e esseri umani"».
17.0.80
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quater del codice penale)
1. All'articolo 544-quater del codice penale dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "Fuori dai casi di concorso, la pena per chi partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma è diminuita della metà."».
17.0.81
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quinquies del codice penale)
1. All'articolo 544-quinquies, primo comma del codice penale, le parole: "da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a cinque anni"».
17.0.82
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quinquies del codice penale)
1. All'articolo 544-quinquies, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "vietate" sono inserite le seguenti: "o farmaci per finalità non terapeutiche"».
17.0.83
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-quinquies del codice penale)
1. All'articolo 544-quinquies del codice penale dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi, anche se non presente sul luogo del reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, consapevolmente concede a qualsiasi titolo un terreno o un edificio per consentire lo svolgimento dei combattimenti di cui al primo comma.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero degli animali utilizzati e dei terreni o degli edifici concessi."».
17.0.84
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Esche nocive o pericolose)
1. Dopo l'articolo 544-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 544-quinquies.1. - (Esche nocive o pericolose) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro".».
17.0.85
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)
1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.86
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)
1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata una spesa di euro 350.000.
2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
17.0.87
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Introduzione dell'articolo 544-quinquies.1 del codice penale)
1. Dopo l'articolo 544-quinquies è inserito il seguente: "Art. 544-quinquies.1. - (Uccisione o distruzione di specie protette) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."».
Conseguentemente, l'articolo 727-bis del codice penale è abrogato.
17.0.88
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 544-septies del codice penale)
1. All'articolo 544-septies, del codice penale dopo la lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti:
"c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;
c-ter) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;
c-quater) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;
c-quinquies) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso la diffusione di materiale zoopornografico anche per via informatica o telematica;
c-sexies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale;
c-septies) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.".».
17.0.89
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Introduzione dell'articolo 544-octies del codice penale)
1. Dopo l'articolo 544-septies del codice penale è inserito il seguente: "Art. 544-octies. - (Delitti colposi contro gli animali) - Se taluno dei fatti di cui al presente Titolo è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo."».
17.0.90
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)
1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) è inserito il seguente: "8.1) se il fatto è commesso su un animale di affezione".».
17.0.91
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 638 del codice penale)
1. All'articolo 638 del codice penale le parole: "da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".».
17.0.92
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 727 del codice penale)
1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.";
b) al secondo comma, le parole ", e produttive di gravi sofferenze" sono soppresse.».
17.0.93
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 727 del codice penale)
1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e con l'ammenda da 5000 a 25.000 euro";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose".».
17.0.94
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 727 del codice penale)
1. All'articolo 727 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque abbandona animali da pascolo, compresi quelli allevati in modalità estensiva, lasciandoli incustoditi in condizioni tali da esporli a sofferenze, anche sotto forma di malessere psico-fisico derivante dall'impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari o dalla mancanza delle cure ordinarie, ovvero a pericoli per la loro incolumità, inclusi quelli derivanti da attacchi di predatori naturali, soggiace alla pena di cui al comma 1."».
17.0.95
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 733-bis del codice penale)
1. L'articolo 733-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 733-bis. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) - Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000.
Ai fini di cui al presente articolo per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per le quali un sito sia classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992."».
17.0.96
Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 260-bis del codice di procedura penale)
1. All'articolo 260-bis, comma 4, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di sentenza definitiva di condanna, la causale è restituita al soggetto che l'ha versata. Allo stesso modo si procede nei casi in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi rispetto a quando viene pronunciata sentenza perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso."».
17.0.97
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201".».
17.0.98
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 381 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-septies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201"».
17.0.99
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Promozione dell'interazione uomo-animale in carcere)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente: "Art. 27-bis (Promozione dell'interazione uomo-animale in carcere) - 1. Al fine di promuovere il benessere psicofisico dei detenuti, anche nel quadro del trattamento rieducativo, sono individuati all'interno degli istituti penitenziari appositi spazi per lo svolgimento di attività assistite con animali.
2.Le attività di cui al comma 1 sono realizzate sotto la guida e il controllo di professionisti esperti in zooantropologia assistenziale, previa valutazione da parte della direzione dell'istituto penitenziario, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria."».
17.0.100
Bevilacqua, Di Girolamo, Sironi, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di trofei di caccia)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, le parole: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila";
2) al comma 2, le parole: "si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila";
3) al comma 3, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, alinea, le parole: "con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila";
2) al comma 2, le parole: "si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila";
3) al comma 3, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila";
4) al comma 4, le parole: "è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila";
c) all'articolo 3, le parole: "articoli 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 1, 2 e 3-ter";
d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
"Art. 3-ter. - 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:
a) è grezzo, trasformato o lavorato;
b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;
c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 è disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione."».
17.0.101
Lopreiato, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila" sono sostituite alle seguenti: "è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila".».
17.0.102
Lorefice, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.».
17.0.103
Marton, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 2, al comma 1, alinea, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni".».
17.0.104
Mazzella, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata."».
17.0.105
Pirondini, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila".».
17.0.106
Turco, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila".».
17.0.107
Maiorino, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 5-bis, comma 7, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila".».
17.0.108
Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. All'articolo 6, comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila".».
17.0.109
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, le parole: "è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni".».
17.0.110
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)
1. All'articolo 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata."».
17.0.111
Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)
1. All'articolo 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2."».
17.0.112
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa".».
17.0.113
Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: ", del 16 settembre 2009," sono inserite le seguenti: "e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente".».
17.0.114
Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: "con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa".».
17.0.115
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)
1. All'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali."».
17.0.116
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)
1. All'articolo 2, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività."».
17.0.117
Barbara Floridia, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 6, della legge 20 luglio 2004, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "sentiti" sono inserite le seguenti: "il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,";
b) al comma 2, le parole: "con riguardo agli animali di affezione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle guardie venatorie volontarie".».
17.0.118
Cataldi, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n.201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 201, le parole: "quattro a diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi a due anni".».
17.0.119
Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 201, le parole: "da quattro a diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni e sei mesi".».
17.0.120
Croatti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nonché agli articoli" sono inserite le seguenti: "544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,";
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali".».
17.0.121
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di materiale ittico sequestrato)
1. All'articolo 40, al comma 6, della legge 28 luglio 2016 n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al precedente periodo, è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le relative modalità di attuazione.".».
17.0.122
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale degli incidenti di caccia)
1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno, l'Osservatorio nazionale degli incidenti di caccia, di seguito denominato "Osservatorio", quale struttura permanente incaricata della raccolta, analisi, monitoraggio, pubblicazione e diffusione dei dati relativi agli incidenti verificatisi nel contesto dell'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire trasparenza, prevenzione, sicurezza pubblica e tutela della salute.
2. Ai fini del presente articolo, per "incidenti di caccia" si intendono:
a) eventi lesivi o mortali occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria o a causa di essa, anche al di fuori degli orari ovvero delle stagioni di caccia consentiti dalle vigenti disposizioni in materia;
b) episodi che coinvolgano soggetti terzi, animali domestici, fauna selvatica o mezzi e beni, pubblici o privati, direttamente o indirettamente connessi a condotte venatorie;
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie e archivia sistematicamente i dati relativi agli incidenti di caccia, suddivisi per regione, provincia, comune, periodo dell'anno, tipologia di caccia esercitata, arma utilizzata, modalità dell'evento e profilo dei soggetti coinvolti;
b) analizza i dati rilevati, anche mediante strumenti statistici, epidemiologici e geospaziali, al fine di identificare fattori ricorrenti e di rischio, tendenze temporali e zone di maggiore incidenza;
c) pubblica, con cadenza trimestrale, rapporti aggiornati, disponibili e consultabili pubblicamente, accessibili attraverso un portale web dedicato e interoperabile con i sistemi informativi ambientali e sanitari nazionali;
d) elabora un rapporto annuale sull'incidentalità venatoria, contenente indicazioni tecniche, raccomandazioni operative e proposte normative, da trasmettere al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno di ogni anno;
e) promuove studi, ricerche e campagne di prevenzione, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti scientifici, enti del terzo settore, associazioni ambientaliste e venatorie.
4. Ai fini della piena funzionalità dell'Osservatorio:
a) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, i presidi ospedalieri, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, le autorità giudiziarie, i corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane, le prefetture e le questure, nonché le ulteriori autorità coinvolte per quanto di competenza, sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, entro sette giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ogni dato, notizia, segnalazione o referto medico-legale riferibile ad un incidente di caccia, anche ove non sia intervenuta formale denuncia;
b) l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con l'Osservatorio nella definizione dei criteri di rilevazione e analisi dei dati, assicurando il necessario supporto tecnico-scientifico;
c) le associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono trasmettere segnalazioni, rapporti, elementi documentali e ogni informazione utile all'attività dell'Osservatorio, anche mediante protocolli d'intesa.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'interno, sono adottate le disposizioni regolamentari necessarie a:
a) definire la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio;
b) stabilire le modalità tecniche per la raccolta, trasmissione, gestione, protezione e pubblicazione dei dati;
c) disciplinare l'accesso pubblico alla banca dati e la trasparenza delle informazioni;
d) prevedere misure di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
17.0.123
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 17-bis.
(Obbligo di abbattimento previo stordimento)
1. Al fine di evitare agli animali dolori, ansia o sofferenze durante l'abbattimento e le operazioni correlate, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, nel territorio nazionale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009, il principio di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.».
17.0.124
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Promozione del volontariato naturalistico nei parchi con fauna minacciata)
1. I parchi nazionali e le riserve naturali possono istituire e promuovere programmi di volontariato ambientale, rivolti a cittadini, studenti, turisti e appassionati, finalizzati al monitoraggio, alla tutela attiva e alla divulgazione scientifica e culturale delle specie faunistiche in via di estinzione presenti nelle rispettive aree di pertinenza.
2. I soggetti volontari di cui al comma 1 operano sotto la supervisione tecnica e scientifica del personale qualificato degli enti gestori, che garantisce la formazione specifica, le dotazioni di sicurezza e la coordinazione delle attività sul territorio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.125
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Agevolazioni fiscali in ambito veterinario)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».
b) alla tabella A, parte II - bis, dopo il numero 41-octies sono aggiunti i seguenti numeri:
«41-novies) alimenti per animali da compagnia»
«41-decies) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia»
c) alla tabella A, Parte III, dopo il numero 127 - undevieces) è inserito il seguente:
«127-vieces) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».
2. Il comma 1, lettera c-bis), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"c-bis. Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute.".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.126
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Rete territoriale di presìdi veterinari)
1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica, il benessere animale, la tempestiva gestione delle emergenze veterinarie e il contrasto al randagismo, è istituita una rete territoriale di presìdi veterinari operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, distribuiti su base regionale o interregionale, secondo criteri di densità demografica animale e caratteristiche epidemiologiche locali.
2. I presìdi di cui al comma 1 assicurano:
a) l'intervento veterinario urgente su animali d'affezione, da reddito e selvatici in stato di necessità;
b) la gestione di emergenze sanitarie e zoonosi a potenziale impatto sulla salute pubblica;
c) il supporto operativo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
d) attività di prevenzione, monitoraggio e pronto intervento nei casi di randagismo, ivi inclusa la cattura, la valutazione sanitaria, la sterilizzazione e l'identificazione degli animali vaganti, in raccordo con le autorità locali e le strutture convenzionate.
3. I presìdi sono dotati, in modo stabile, di:
a) personale veterinario reperibile 24 ore su 24, compresi turni notturni e festivi;
b) mezzi idonei al soccorso e al trasporto di animali feriti o vaganti;
c) strumentazione diagnostica di base e farmaci per le cure urgenti;
d) collegamento informatico alle piattaforme nazionali per assicurare la tracciabilità degli interventi e la gestione informatizzata delle emergenze veterinarie.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) i criteri organizzativi e territoriali per l'attivazione e il funzionamento dei presìdi;
b) le modalità di accreditamento delle strutture pubbliche o convenzionate;
c) le linee guida operative per gli interventi di prevenzione e gestione del randagismo, in conformità con le disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281.
5. Il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:
a) il numero di presìdi attivati e la loro distribuzione territoriale;
b) i dati relativi agli interventi effettuati, con particolare riferimento ai casi di randagismo;
c) indicatori di efficacia, qualità e tempi di risposta;
d) proposte per l'estensione o il rafforzamento della rete.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.127
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno contraccettivo GonaCon)
1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.128
Improponibile
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)
1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.".
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».
17.0.129
Di Girolamo, Maiorino, Sironi, Nave
Improponibile
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 17-bis
(Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, in materia di servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)
1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
Art. 17-ter
(Regolamenti comunali)
1. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla suddetta data e possono prevedere la conversione delle licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica, esercizio di taxi, esercizio di noleggio con conducente (NCC) o esercizio di noleggio con auto d'epoca.
Art. 17-quater.
(Tutela degli animali e criteri per la relativa dismissione e collocazione)
1. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi della presente legge non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire loro buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.
2. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.».
17.0.130
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Attraversamenti faunistici)
1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.131
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Interventi per infrastrutture leggere ecocompatibili in aree protette)
1. Al fine di migliorare la fruizione sostenibile dei parchi naturali e delle riserve con presenza di specie faunistiche in via di estinzione, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di infrastrutture leggere ad uso turistico, quali:
a) torrette e punti di osservazione faunistica realizzati in materiali naturali;
b) sentieri tracciati, passerelle e cartellonistica informativa ecocompatibile;
c) punti informativi mobili o fissi.
2. Le opere devono rispettare criteri di minimo impatto ambientale, essere integrate nel contesto paesaggistico e non compromettere la conservazione degli habitat. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.1000/1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sopprimere le parole: «, hanno valore indicativo».
17.0.1000/2
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sostituire le parole: «, hanno valore indicativo e sono soggette ad aggiornamenti periodici» con le seguenti: «e sono soggette ad aggiornamenti annuali».
17.0.1000/3
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sostituire le parole: «, hanno valore indicativo e sono soggette ad aggiornamenti periodici» con le seguenti: «e sono soggette ad aggiornamenti biennali».
17.0.1000/4
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sostituire le parole: «hanno valore indicativo e sono soggette ad aggiornamenti periodici» con le seguenti: «sono soggette ad aggiornamenti almeno annuali e a revisione straordinaria in caso di mutamenti ambientali rilevanti».
17.0.1000/5
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sostituire le parole: «, hanno valore indicativo e sono soggette ad aggiornamenti periodici» con le seguenti: «e sono integrate da strumenti informativi aggiornabili in tempo reale».
17.0.1000/6
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sostituire le parole: «hanno valore indicativo» con le seguenti: «costituiscono un riferimento tecnico-amministrativo».
17.0.1000/7
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, sostituire le parole: «sono soggette ad aggiornamenti periodici» con le seguenti: «sono aggiornate con cadenza almeno annuale, sulla base dei dati scientifici disponibili».
17.0.1000/8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo coerenza con l'approccio precauzionale previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di tutela della salute e dell'ambiente».
17.0.1000/9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Maiorino, Sironi, Di Girolamo
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis.», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori zone umide non cartografate sulla base di evidenze scientifiche e condizioni ambientali contingenti».
17.0.1000/10
Respinto
All'emendamento 17.0.1000, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.».
17.0.1000 (testo 2)
I Relatori
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cartografia e le relative tabelle sono elaborate conformemente ai principi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici.".
2. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1-ter e 1-quinquies sono abrogati.».
17.0.1000
I Relatori
V.testo 2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cartografia e le relative tabelle sono elaborate conformemente ai principi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), hanno valore indicativo e sono soggette ad aggiornamenti periodici.".
2. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1-ter e 1-quinquies sono abrogati.».
18.1
Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.2
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.3
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Improponibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione del comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato nella misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.4
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua
Improponibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione del comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.5
Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione del comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.6
Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano
Improponibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Formazione professionale)
1. Entro dodici mesi dalla data della data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito predispongono un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.7
Precluso
Sopprimere il comma 1.
18.8
Precluso
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
18.9
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
18.10
Precluso
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
18.11
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «competenti provvedono» aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
18.12
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
18.13
Irto, Basso, Fina, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di controllo, vigilanza, ispezione e consulenza di ISPRA è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»
18.1000
I Relatori
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
COORD. 1
I Relatori
Approvato
All'articolo 6, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "ai commi 7 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 7"».
All'articolo 11, come modificato dall'emendamento 11.8 (testo 3), al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2).