Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1518
Azioni disponibili
G/1518/1/7 (testo 2)
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio
Accolto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",
impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché venga previsto un adeguato budget assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse, finalizzato all'organico del sistema AFAM.
G/1518/1/7
v. testo 2
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",
premesso che l'articolo 1 reca Disposizioni in materia di reclutamento universitario;
considerato che:
l'articolo 1, commi 827, lettera b), e 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha comportato la riduzione per l'a.a. 2025/2026 del 25 per cento del budget destinato alle nuove assunzioni nel comparto dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
l'AFAM presenta a oggi un elevato numero di cattedre in organico a tempo determinato, in un frangente storico in cui - a fronte di un trend in decisa crescita della richiesta di formazione - vengono di contro richiesti standard elevati di qualità per affrontare sfide quali la ricerca, i nuovi corsi di dottorato, la didattica nei corsi di I e II livello;
valutato che l'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 - in materia di Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato - stabilisce che «Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito»: ciò comporterà, al 1° novembre 2025, l'impossibilità di rinnovare il contratto a tutti i docenti a oggi assunti a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di servizio, nonché - conseguentemente -, entro un massimo di due anni accademici, la sostituzione di tutti i docenti a tempo determinato a oggi in servizio che non abbiano avuto modo di essere stabilizzati a seguito delle esigue facoltà assunzionali disponibili;
considerato inoltre che il solo budget assunzionale derivante dalle «cessazioni dal servizio» risulta essere totalmente insufficiente per la stabilizzazione della pianta organica delle istituzioni AFAM che, essendo costrette a far di necessità virtù, dovranno mantenere di fatto costante il numero di cattedre a tempo determinato e indeterminato. Ciò comporta, come naturale conseguenza, l'assunzione di personale non collocato nelle migliori posizioni, facendo così venir meno il principio di attribuire cattedre e insegnamenti ai docenti più qualificati per come risultanti da procedure selettive di merito,
impegna il Governo al fine di consolidare un comparto chiave nella strategia del Ministero dell'università e della ricerca per il rafforzamento del sistema educativo italiano:
ad adottare ogni iniziativa utile affinché - a principiare dall'anno accademico 2026/2027 - venga previsto un adeguato budget assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse, finalizzato alla copertura totale dell'organico del sistema AFAM;
ad accertarsi che, ai sensi dell'articolo 10 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, nelle more di tale disponibilità, e viepiù al fine di garantire qualità e continuità didattica agli studenti degli Istituti AFAM, nel computo del limite dei tre anni di servizio non siano cumulabili i periodi svolti con contratti a tempo determinato stipulati a valere su distinte procedure di reclutamento, quali le graduatorie d'Istituto, nella stessa o in diverse Istituzioni.
G/1518/2/7 (testo 2) (ex em.to 1.0.6)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (A.S. 1518);
premesso che l'articolo 4, comma 9-ter del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha determinato una disparità di trattamento per l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo nelle istituzioni AFAM, pubblicate nel medesimo decreto, tra i dirigenti provenienti da "altre pubbliche amministrazioni" e i dirigenti della stessa pubblica amministrazione, nonché il personale di Elevata Qualificazione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) già titolare dell'incarico di Direttore amministrativo,
impegna il Governo a prevedere:
di valorizzare, per l'accesso alle posizioni di dirigente amministrativo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, l'esperienza professionale maturata dal personale che abbia effettivamente svolto, per almeno cinque anni, funzioni direttive presso le istituzioni AFAM;
ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché venga previsto un adeguato budget assunzionale, insieme con lo stanziamento delle relative risorse, finalizzato all'organico del sistema AFAM.
G/1518/2/7 (ex em.to 1.0.6)
v. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (A.S. 1518);
premesso che
l'articolo 4, comma 9-ter del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha determinato una disparità di trattamento per l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo nelle istituzioni AFAM, pubblicate nel medesimo decreto, tra i dirigenti provenienti da "altre pubbliche amministrazioni" e i dirigenti della stessa pubblica amministrazione, nonché il personale di Elevata Qualificazione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) già titolare dell'incarico di Direttore amministrativo;
attualmente, per il personale AFAM vige il divieto a presentare domanda di mobilità nel primo quinquennio di immissione in ruolo, bloccando il personale nella sede di prima immissione, contrariamente a quanto già previsto per altre categorie, il cui termine è di tre anni;
nell'ambito del sistema AFAM sussistono numerosi posti vacanti, sia nell'organico del personale docente, sia in quello dei tecnici amministrativi, e il nuovo Regolamento sul Reclutamento (Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83) dispone l'impossibilità a sottoscrivere contratti di insegnamento con il personale che abbia maturato tre annualità di servizio;
con il CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021 sono state istituite, nelle istituzioni AFAM, le figure professionali di supporto alla didattica degli Accompagnatori al pianoforte, degli Accompagnatori al clavicembalo e dei Tecnici di laboratorio, inserendole nell'area del personale tecnico amministrativo, determinando alcune criticità nelle istituzioni AFAM nell'utilizzo dei lavoratori in questione,
impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:
di estendere anche ai dirigenti e direttori amministrativi già dipendenti delle istituzioni AFAM l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo aperte con decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, articolo 4 e di ridurre da cinque anni ad almeno tre anni l'obbligo di permanenza nella sede di assunzione in ruolo per i dipendenti AFAM;
di garantire le condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato per i precari AFAM non assunti in ruolo, per insufficienza di risorse, allargando il relativo budget assunzionale e introdurre una apposita sottosezione contrattuale di supporto alla didattica, ove tener conto delle specificità delle figure professionali di Accompagnatore al pianoforte, Accompagnatore al clavicembalo e Tecnico di laboratorio AFAM.
G/1518/3/7 (testo 2) (ex em.to 1.116)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",
premesso che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento universitario;
ravvisata l'esigenza di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo di favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che gli istituti universitari procedano, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016 ed in servizio nell'anno 2025 presso gli istituti procedenti.
G/1518/3/7 (ex em.to 1.116)
v. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",
premesso che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento universitario;
ravvisata l'esigenza di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo di favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile che gli istituti universitari procedano, alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016 ed in servizio nell'anno 2025 presso gli istituti procedenti.
G/1518/4/7 (testo 2)
Castellone, Pirondini, Aloisio
Accolto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",
premesso che
l'articolo 1 reca "Disposizioni in materia di reclutamento universitario";
il disegno di legge rivede profondamente i requisiti per l'accesso alla carriera accademica, nonché le procedure e le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
sia per i professori che i ricercatori universitari, da reclutare alla luce delle nuove modalità e procedure definite dal presente disegno di legge, sono previsti obblighi didattici;
valutato che il crescente incremento di studentesse e studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento e più in generale portatori di bisogni educativi e formativi speciali, richiederebbe di valorizzarne i percorsi formativi garantendo specifiche professionalità che dimostrino adeguate capacità didattiche per interventi personalizzati e differenziati,
impegna il Governo:
a rafforzare gli interventi volti alla sensibilizzazione del personale docente universitario nei confronti degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);
a valutare l'opportunità di valorizzare, anche mediante provvedimenti di carattere normativo, le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).
G/1518/4/7 (ex em.to 1.21)
Castellone, Pirondini, Aloisio
v. testo 2
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",
premesso che l'articolo 1 reca "Disposizioni in materia di reclutamento universitario";
in particolare, al comma 2, nel novellare l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero nello stabilire i requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari, sono considerati ed enumerati nello specifico dalla lettera a) fino alla lettera f), i relativi parametri e criteri cui detti requisiti si conformano;
considerato che la norma appare, per via generale, poco sensibile al tema dell'inclusione, in quanto nessun requisito richiesto ai fini della produttività e della qualificazione scientifica può garantire di per sé il possesso di competenze didattiche specifiche per una didattica personalizzata, limitando in tal modo gli spazi costituzionali del diritto allo studio;
valutato che il crescente incremento di studentesse e studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento e più in generale portatori di bisogni educativi e formativi speciali, richiederebbe, viceversa, di valorizzarne i percorsi formativi garantendo specifiche professionalità che dimostrino adeguate capacità didattiche per interventi personalizzati e differenziati,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, anche con provvedimenti di carattere normativo, ogni iniziativa utile affinché - laddove richieste - siano garantiti, fra i requisiti citati in premessa, competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).
1.1
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.2
De Cristofaro, D'Elia, Pirondini, Sbrollini, Aloisio, Barbara Floridia, Castellone, Crisanti, Rando, Verducci, Magni
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"Art. 1
(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track)
1. Al fine di procedere al reclutamento dei soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro i quali sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui alla articolo 24 della suddetta legge o titolari di assegni di ricerca per 36 mesi, anche non consecutivi, il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, per bandi da ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) e di professore associato e ordinario, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
1.3
Respinto
Sopprimere il comma 1.
1.4
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.»
1.5
D'Elia, Pirondini, De Cristofaro, Sbrollini, Aloisio, Barbara Floridia, Castellone, Crisanti, Magni, Rando, Verducci
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "settore concorsuale" e "settore scientifico disciplinare", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "gruppo scientifico-disciplinare;
b) al comma 3, le parole "settori concorsuali" e "settori scientifici disciplinari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "gruppi scientifici-disciplinari;
c) al comma 3, lettera b), le parole "a dieci" sono sostituite dalle seguenti "a cinque per l'accesso alla prima fascia dei professori e a tre per l'accesso alla seconda fascia dei professori";
d) al comma 3, lettera f), al secondo periodo, dopo le parole "La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera" sono inserite le seguenti "non può durare più di due anni e.";
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il possesso dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3, lettera), è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.
3-ter. Successivamente alla verifica del possesso e della quantità di cui al comma 3-bis, le commissioni di cui al comma 3, lettera f), procedono alla valutazione della qualità e della pertinenza in base alla declaratoria del Gruppo scientifico-disciplinare, in conformità e nel rispetto dei principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea C/2023/1640."."
1.6
Castellone, Pirondini, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a seguito del superamento di una prova orale al fine di verificare la preparazione didattica del candidato, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dai regolamenti di cui al comma 2";
b) alla lettera f), primo periodo, dopo le parole "costituita ai sensi della lettera h)" inserire le seguenti: "e di cui sia chiamato a farne parte almeno un professore afferente a un'università straniera nell'ambito dell'Unione europea".
1.7
Cattaneo, Castellone, Aloisio, Unterberger, Rando
Respinto
Al comma 1, capoverso «Articolo 16», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascuna Area di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.».
Conseguentemente:
- all'art. 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari»;
- all'art. 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «Area di settori scientifico-disciplinari».
1.8
Respinto
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, dopo le parole «per ciascun gruppo scientifico-disciplinare,» inserire le seguenti: «in conformità agli attuali valori-soglia come stabiliti e certificati,».
1.9
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentito il CUN,» inserire le seguenti: «previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica,»;
b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti.»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo stabilisce altresì i requisiti minimi necessari e le caratteristiche delle attività e dei titoli di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2, anche mediante l'attribuzione di punteggi numerici ove possibile.»;
d) al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: «, incluse le modalità per la presentazione anche in forma digitale dei titoli e delle attività attestanti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'individuazione del soggetto competente a effettuare la verifica dei suddetti requisiti, sotto la supervisione di almeno un professore ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata presentata la dichiarazione.»
1.10
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo le parole: "sentito il CUN," inserire le seguenti: ", nonché sentite le società scientifiche nazionali rappresentative e le organizzazioni universitarie di settore".
1.11
Ritirato
Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il decreto di cui al presente comma include la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per i commissari e prevede l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-ter)."
1.12
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «sono aggiornati una prima volta dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni» con le seguenti: «sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a sei anni».
1.13
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma determina i suddetti requisiti in armonia con la disciplina previgente, senza incrementare i valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti.".
1.14
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i requisiti di produttività e qualificazione artistico-scientifica di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), tenendo conto delle specificità dei linguaggi artistici, della ricerca performativa e delle diverse forme di produzione e documentazione della ricerca artistica».
1.15 (testo 2) [identico a 1.16 (testo 2) e 1.26 (testo 2)]
Marti, Paganella, Romeo, Ternullo
Accolto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.»
1.15 (identico a 1.16)
Marti, Paganella, Romeo, Ternullo
v. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la partecipazione a bandi competitivi nazionali, europei e internazionali per progetti di ricerca di base o applicata, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca."
1.16 (testo 2) [identico a 1.15 (testo 2) e 1.26 (testo 2)]
Accolto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.»
1.16 (identico a 1.15)
v. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la partecipazione a bandi competitivi nazionali, europei e internazionali per progetti di ricerca di base o applicata, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca."
1.17
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art. 16", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nell'individuazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/1640.».
1.18 (testo 2)
Cattaneo, Castellone, Unterberger, Aloisio, Rando
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca nonché i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/1640/2023.»
1.18
v. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Nell'individuazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione i principi di cui al paragrafo "Valutazione, evoluzione e progressione della carriera", punti da 26 a 30, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/1640/2023.».
1.19
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art. 16", comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Tra i requisiti di cui al comma 1, possono essere considerati».
1.20
Assorbito
Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, sopprimere le lettere b), e) e f).
1.21
Castellone, Pirondini, Aloisio
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). laddove richieste, le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);».
1.22
Castellone, Pirondini, Aloisio
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). il possesso dei requisiti didattici e di ricerca in materia di "terza missione", finalizzati a promuovere e favorire azioni interdisciplinari e transdisciplinari in grado di supportare il dialogo dei saperi e l'incontro tra le scienze umane e quelle della natura, contribuendo allo sviluppo economico e socio-culturale del territorio;».
1.23
Castellone, Pirondini, Aloisio
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). la capacità di coordinamento fra gruppi di ricercatori, indispensabile al trasferimento tecnologico e al dialogo tra saperi e studiosi, anche avvalendosi, eticamente ed efficacemente, sia sul piano didattico, sia sul piano della ricerca, dell'evoluzione e dei cambiamenti offerti dalle nuove e sempre più aggiornate forme di Intelligenza artificiale;».
1.24
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche del settore scientifico-disciplinare, in armonia con la disciplina previgente e senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica attualmente in vigore, in diversa misura per la prima e seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi".
1.25
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca" con le seguenti: "la qualità, la rilevanza e l'impatto della ricerca in coerenza con l'Accordo europeo per la Riforma della Valutazione della Ricerca (CoARA) e con le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 2023 e del 2024".
1.26 (testo 2) [identico a 1.15 (testo 2) e 1.16 (testo 2)]
Accolto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.»
1.26
v. testo 2
Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «partecipazione a» con le seguenti: "titolarità o co-titolarità di".
1.27
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art. 16", al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) l'attività didattica, di terza missione/valorizzazione della conoscenza e l'attività di carattere amministrativo-gestionale, ovvero, per le aree mediche, l'esperienza clinico-assistenziale, svolte nell'ambito di atenei nazionali o esteri;»
1.28
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) l'attività didattica, di terza missione/valorizzazione della conoscenza e amministrativo-gestionale, ovvero, per le aree mediche, l'esperienza clinico-assistenziale;»
1.29
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) i risultati e le attività rilevanti ai fini della valutazione comprendono, oltre alle pubblicazioni scientifiche, anche:
1) prodotti della ricerca in forme diverse (banche dati, software, brevetti, metodologie, strumenti didattici innovativi);
2) attività di valorizzazione della conoscenza e di impatto, quali trasferimento tecnologico, public engagement, iniziative di scienza aperta e collaborazioni interdisciplinari;
3) contributi allo sviluppo della didattica e alla formazione avanzata, compresa la supervisione di giovani ricercatori e la mobilità internazionale e intersettoriale;
4) attività connesse alla sostenibilità ambientale e al contrasto alle disuguaglianze, in quanto espressione della responsabilità sociale della ricerca.".
1.30
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nella definizione dei requisiti di cui al comma 1, in coerenza con la natura della ricerca artistica, performativa, progettuale e curatoriale, sono considerati criteri specifici:
a) l'ideazione, realizzazione e direzione di opere, performance, installazioni, produzioni originali o progetti interdisciplinari di rilevanza nazionale e internazionale;
b) la partecipazione a festival, stagioni, rassegne, esposizioni, concorsi, mostre o circuiti artistici qualificati, in qualità di autore, interprete, curatore o direttore artistico;
c) la pubblicazione o la diffusione di opere e progetti artistici, anche in formato multimediale o digitale, presso enti, editori o istituzioni riconosciute nel settore;
d) la documentazione e l'elaborazione teorico-critica della pratica artistica, anche in forma di articoli, saggi, progetti editoriali, cataloghi o pubblicazioni a carattere scientifico e professionale;
e) il conseguimento di premi, riconoscimenti o incarichi conferiti da enti, fondazioni o organismi internazionali nel campo della creazione e della ricerca artistica».
1.31
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "Art. 16", sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è demandato a una commissione nazionale, istituita per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con durata biennale e composta da cinque membri, in servizio presso Atenei distinti, individuati tramite sorteggio tra tutti i professori di prima fascia del gruppo scientifico-disciplinare facenti domanda e che abbiano i requisiti per la prima fascia di cui al comma 1, lettera c), favorendo, ove ciò non comprometta la significatività del sorteggio, la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. È fatto divieto ai commissari di far parte nuovamente di una commissione nazionale nei tre anni successivi alla conclusione del precedente mandato. La certificazione rilasciata dalla commissione ha durata illimitata.";
b) al comma 2, lettera a), numero 4, sopprimere le seguenti parole: "verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),".
1.32
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «: in ogni caso, al fine di uniformare le modalità di presentazione della dichiarazione, il candidato è agevolato e assistito mediante la presenza di uno schema predefinito unico, eventualmente differenziato per fascia».
1.33
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono definite linee guida vincolanti sui criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ai fini delle procedure di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità nazionale e ridurre il contenzioso".
1.34
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I candidati più meritevoli, come indicati dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 18, comma 1, lettera «b-bis», devono possedere come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, altrimenti non possono essere chiamati dall'università cui appartiene il suddetto dipartimento.»
1.35
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 16", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-ter. I candidati vincitori di concorso che non soddisfino i criteri di chiamata presso l'università che ha bandito lo stesso possono, tuttavia, essere chiamati nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiungano successivamente la soglia degli indicatori o da altra università per la quale soddisfino il requisito.»
1.36 (testo 2) [identico a 1.37 (testo 2)]
Marti, Paganella, Romeo, Ternullo
Accolto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Elenchi per commissioni giudicatrici)
1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di docenti sorteggiabili è inferiore a quaranta.».
Conseguentemente:
a) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:
"3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, è in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)
b-ter) al fine di garantire una opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre, dei quali uno è individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sono sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per soli i gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), non possono far parte delle commissioni i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;
b) al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2, con il seguente:
"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dalla presente legge, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della medesima legge.
1.36 (identico a 1.37)
Marti, Paganella, Romeo, Ternullo
v. testo 2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
(Elenchi per commissioni giudicatrici)
1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 3, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.».
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:
"3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)»;
al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:
"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno un componente della commissione afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso»;
dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.""
1.37 (testo 2) [identico a 1.36 (testo 2)]
Accolto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Elenchi per commissioni giudicatrici)
1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di docenti sorteggiabili è inferiore a quaranta.».
Conseguentemente:
a) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:
"3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, è in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)
b-ter) al fine di garantire una opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre, dei quali uno è individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sono sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per soli i gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), non possono far parte delle commissioni i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;
b) al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2, con il seguente:
"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dalla presente legge, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della medesima legge.
1.37 (identico a 1.36)
v. testo 2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
(Elenchi per commissioni giudicatrici)
1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 3, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.».
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:
3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);
al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:
"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
2) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) in ogni caso è assicurata la presenza di almeno un componente della commissione afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso";
dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2010, n. 240."
1.38
Precluso
Sopprimere il comma 2.
1.39
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Dichiarato inammissibile
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:
«Art. 18
(Concorsi per i professori di prima e seconda fascia)
1. I concorsi per nuove posizioni di professore universitario di prima e seconda fascia sono banditi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per Gruppi scientifico-disciplinari, con eventuali profili esclusivamente tramite indicazione di un Settore scientifico-disciplinare.
2. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti richiesti dalle università, comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle delibere di Dipartimento approvate a maggioranza assoluta e della programmazione triennale dell'ateneo.
3. Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, una commissione composta da cinque professori appartenenti al Gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Per le procedure relative alle chiamate dei professori di prima fascia, i componenti devono essere individuati tra i professori di prima fascia. Per le procedure relative alle chiamate dei professori di seconda fascia, almeno un componente deve essere individuato tra i professori di prima fascia. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari.
4. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso Gruppo scientifico-disciplinare. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti del Consiglio Universitario Nazionale ed i professori che ricoprono la carica di Rettore, componente di un Consiglio di Amministrazione, Senato accademico o Direttore di Dipartimento di un'università. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate. Per il periodo dei lavori della commissione, il commissario è esentato, a sua richiesta, dai compiti didattici, di servizio agli studenti e istituzionali del proprio ateneo.
5. I componenti delle commissioni ai sensi dei precedenti commi sono sorteggiati tra i professori di prima e seconda fascia del relativo Gruppo Scientifico Nazionale, avendo cura di rispettare le composizioni e le esclusioni previste dai precedenti commi. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, composta da tre professori di ruolo designati dal Consiglio Universitario nazionale, tra cui il Presidente, e tre funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
6. Nel caso di presenza di un candidato con una relazione di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente della commissione, quest'ultimo decade e viene sostituito, ricorrendo alle procedure di sorteggio di cui al comma 5.
7. Il concorso è per titoli. Le commissioni definiscono analiticamente i propri criteri di valutazione, in conformità ai parametri riconosciuti internazionalmente per la propria area disciplinare e sulla base delle indicazioni definite da un Decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, tenendo in considerazione attività di ricerca, attività didattica e attività istituzionale, e valorizzando l'eventuale conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il periodo di sua validità. I criteri delle commissioni devono essere pubblicati precedentemente all'elenco dei candidati ai rispettivi bandi.
8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.
9. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. Il Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione, secondo le procedure previste dal comma 5. Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.
10. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei Dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Nel caso siano presenti più domande, è prevista una procedura di valutazione comparativa, attraverso apposito Decreto ministeriale, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge. Il consiglio di Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso sulla base della domanda presentata o degli esiti della valutazione comparativa di cui al periodo precedente.
11. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale e sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore che non siano stati chiamati.
12. Le università, nell'ambito della loro programmazione, possono inoltre bandire per il proprio personale docente e ricercatore di ruolo procedure di valutazione ai fini della chiamata a professore di prima e seconda fascia. La valutazione è compiuta dalle commissioni di cui ai commi precedenti, in relazione alla relativa fascia e Gruppo Scientifico Disciplinare, o in caso di assenza di un relativo concorso, attraverso la nomina secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5. La valutazione di questi candidati è condotta in un'apposita relazione, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori, che sono poi nominati in ruolo dai rispettivi atenei.»
b) aggiungere il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.»
1.40
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente: "01) l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro con proprio decreto, sentito il CUN, disciplina la chiamata presso le università dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:»;";
b) alla lettera a), numero 1), dopo le parole "nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali" inserire le seguenti: "; indicazione facoltativa nei bandi di concorso, su proposta del Dipartimento universitario competente, di un profilo precisato di aree e competenze di ricerca, didattica e valorizzazione della conoscenza, mediante l'uso di parole chiave preventivamente codificate dal CUN nei termini delle competenze previste nelle declaratorie dei rispettivi settori scientifico-disciplinari";
c) alla lettera a), numero 3), sostituire il capoverso b-bis) con il seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice composta da professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti soggettivi previsti dal decreto di cui al presente comma e dei requisiti di cui all'articolo 16 stabiliti per le funzioni di professore corrispondenti alla fascia oggetto del procedimento, nonché di un'anzianità minima nel corrispondente ruolo docente non inferiore a tre anni. La commissione è formata, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, anche tenuto conto della consistenza numerica nazionale del settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e, ove possibile, di rotazione, secondo i seguenti criteri:
1) le commissioni sono composte da un numero variabile di professori, designati ai sensi dei successivi numeri 2) e 3), determinato in funzione della consistenza nazionale del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: tre membri per i settori con un numero di docenti fino a settanta; cinque membri per i settori con un numero di docenti superiore a settanta;
2) l'università che ha indetto la procedura nomina un componente, individuato tra professori interni o esterni alla stessa università e afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) fermo restando quanto previsto al numero 2) per il componente nominato dall'università, i restanti membri della commissione sono individuati sulla base di un sistema di tipo misto articolato in due fasi, consistenti nella previa elezione e nel successivo sorteggio. Il Ministero organizza periodicamente, almeno due volte all'anno, procedure elettorali per l'individuazione di elenchi di candidati commissari in numero triplo rispetto al numero dei componenti le commissioni, come individuato sulla base della consistenza del settore scientifico-disciplinare ai sensi del precedente numero 1). Il successivo sorteggio si svolge sulla base degli elenchi formati ai sensi del periodo precedente, a livello nazionale, contestualmente per tutti i settori scientifico-disciplinari. Gli elenchi sono divisi per settore scientifico disciplinare e per fascia di professori. L'individuazione dei membri sorteggiati, chiamati a comporre ciascuna commissione, avviene sulla base di una sequenza numerica definita;
4) alle procedure elettorali di cui al numero 3), per la formazione degli elenchi dei commissari destinati alle procedure per la chiamata di professori di ciascuna fascia, partecipano con diritto di elettorato attivo tutti i docenti di ruolo inquadrati nella fascia corrispondente e nel settore scientifico-disciplinare di riferimento; hanno diritto di elettorato passivo i professori di ruolo che siano in possesso, al momento delle votazioni, di almeno tre anni di anzianità di servizio nella fascia corrispondente nonché dei requisiti previsti dall'articolo 16;
5) per le procedure relative alla chiamata di professori di seconda fascia, la maggioranza dei componenti sono individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4);»;
d) alla lettera a), numero 3), all'inizio del capoverso b-ter), inserire le seguenti parole: «il decreto di cui al presente comma include la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per i commissari e prevede l'»;
e) alla lettera a), numero 5), al capoverso d-bis) aggiungere infine i seguenti periodi: «. Inoltre, lo svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione frontale concernente un argomento assegnato e comunicato con almeno 24 ore di anticipo. Il periodo precedente non trova applicazione per i candidati che siano già docenti universitari iscritti al ruolo»;
f) sopprimere la lettera d).
1.41 (testo 2)
Cattaneo, Castellone, Unterberger
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Elenchi per commissioni giudicatrici)
1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia dei professori.
2. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di docenti sorteggiabili è inferiore a quaranta.».
Conseguentemente:
a) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3, con il seguente:
"3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)
b-ter) al fine di garantire una opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre, dei quali uno è individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sono sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per soli i gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), non possono far parte delle commissioni i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;
b) al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2, con il seguente:
"2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dalla presente legge, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della medesima legge.
1.41
v. testo 2
Al comma 2, alla lettera a), sostituire i numeri 1), 2), 3) con i seguenti:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione dell'Area di settori scientifico-disciplinari e di un numero di parole chiave sufficiente ad identificare le declaratorie di almeno 2 settori scientifico- disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;»;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) nomina di una commissione giudicatrice; a tal fine l'università comunica al Ministero le parole chiave di cui alla lettera precedente affinché proceda, a mezzo di sistema informatico automatizzato, alla identificazione - tramite corrispondenza tra parole-chiave e declaratorie dei settori scientifico-disciplinari - di potenziali commissari e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, tenendo conto del possesso, al momento del sorteggio, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia e del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, cioè almeno due componenti del genere meno rappresentato. Qualora uno o più tra i commissari sorteggiati sia impossibilitato per qualsiasi ragione a far parte della commissione, si procede alla surroga mediante nuovo sorteggio. Per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti sono sorteggiati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri indicati in precedenza. Le commissioni operano le valutazioni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2.»; a-ter) esclusione dal novero dei sorteggiabili a componente della commissione di cui alla lettera a-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure della medesima Area di settori-scientifico disciplinari;"
conseguentemente al comma 3, capoverso «Articolo 24», lettera b), il numero 1) è sostituto del seguente:
1) alla lettera a), le parole "specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari" sono sostituite dalle seguenti "specificazione di un'Area di settori scientifico-disciplinari e di un numero di parole-chiave sufficiente ad identificare le declaratorie di almeno 2 settori scientifico-disciplinari";»
1.42 (testo 2)
Accolto
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»
Conseguentemente:
a) Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum vitae recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;»;
b) Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine le seguenti parole «svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;»;
c) Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-ter), sopprimere l'ultimo periodo;
d) Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1, con i seguenti:
1) alla lettera a), le parole «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
1-bis) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum vitae recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;»;
e) Al comma 3, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine le seguenti parole "e, dopo le parole «ad eccezione di», sono aggiunte le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di";
f) Al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso lettera c-bis), sopprimere l'ultimo periodo».
1.42
v. testo 2
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero di specifiche esigenze didattiche o di ricerca coerenti con la programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»
Conseguentemente:
Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-ter), sostituire le parole «il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico» con le seguenti «ove nel bando di concorso siano state individuate specifiche esigenze didattiche o di ricerca, il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico anche al fine di verificarne la rispondenza e la coerenza con la programmazione strategica dell'ateneo»;
Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1, con il seguente:
1) alla lettera a), le parole «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero di specifiche esigenze didattiche o di ricerca coerenti con la programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
Al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso lettera c-bis), sostituire le parole «il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico» con le seguenti «ove nel bando di concorso siano state individuate specifiche esigenze didattiche o di ricerca, il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico anche al fine di verificarne la rispondenza e la coerenza con la programmazione strategica dell'ateneo».
1.43
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
"1) alla lettera a), le parole "settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari" sono sostituite dalle seguenti "gruppo scientifico-disciplinare con relativa declaratoria e con eventuale indicazione del settore scientifico-disciplinare per l'attività didattica, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;"
1.44
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
"1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare» e le parole «e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «con possibilità di individuare un profilo, su proposta del Dipartimento universitario competente, di un profilo precisato di aree e competenze di ricerca, didattica e valorizzazione della conoscenza, mediante l'uso di parole chiave preventivamente codificate dal CUN nei termini delle competenze previste nelle declaratorie dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali".
1.45
Precluso limitatamente alla lettera a), respinto per la parte restante
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sostituire le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare»;
b) al numero 2) sostituire le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» con le seguenti: «settore scientifico-disciplinare».
1.46
Pirondini, D'Elia, De Cristofaro, Sbrollini, Aloisio, Barbara Floridia, Castellone, Crisanti, Magni, Rando, Verducci
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da 3 professori di prima fascia, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, mediante sorteggio effettuato dal Ministero dell'università e ricerca da un elenco, pubblicato sul sito del Ministero, composto dai professori che hanno previamente dato la loro disponibilità. Possono far parte della commissione giudicatrice i professori di prima fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. L'elenco è aggiornato dal Ministero ogni due anni»;
b) al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da 3 professori di cui 2 di prima fascia e uno di seconda fascia, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, mediante sorteggio effettuato dal Ministero dell'università e ricerca da un elenco, pubblicato sul sito del Ministero, composto da professori che hanno previamente dato la loro disponibilità. Possono far parte della commissione giudicatrice i professori di seconda fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. L'elenco è aggiornato dal Ministero ogni due anni».
1.47
Castellone, Pirondini, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da 5 professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1.48
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 3, al capoverso "b-bis)" apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: "formata da cinque professori" con le seguenti: "formata da tre professori";
al numero 1), sostituire le parole: "almeno quattro componenti" con le seguenti: "almeno due componenti";
al numero 3), sostituire le parole: "almeno tre componenti individuati" con le seguenti: "almeno un componente individuato tra".
1.49
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero. 3, capoverso b-bis), alinea, dopo la parola «rotazione», inserire le seguenti: «, tramite elezione preventiva, per ciascuna delle procedure bandite, di un numero di commissari doppio tra i quali effettuare il sorteggio, ovvero tramite elezione di una lista nazionale dalla quale effettuare poi il sorteggio dei commissari da parte degli atenei,».
1.50
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso b-bis), alinea, sopprimere la parola "almeno".
1.51
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso «b-bis», numero 1), sostituire le parole: «almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso» con le seguenti: «almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, previo sorteggio tra almeno otto, individuati dall'università stessa, tra i docenti disponibili a livello nazionale ed afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso».
1.52
Ritirato
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 3), capoverso "b-bis", numero 1), sostituire le parole da: "dalla stessa università" fino al termine del periodo con le seguenti: "previo sorteggio da una rosa di almeno dodici nominativi selezionati dalla stessa università tra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando".
b) alla lettera a), numero 3), capoverso "b-bis", numero 3), dopo le parole: "criteri di cui ai numeri 1) e 2)" aggiungere il seguente periodo: "In particolare, i componenti esterni della commissione devono comunque essere individuati previo sorteggio da una rosa composta da un numero almeno triplo di candidati".
Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso "b-bis", numero 1), sostituire le parole da: "dalla stessa università" fino al termine del periodo con le seguenti: "previo sorteggio da una rosa di almeno sei nominativi selezionati dalla stessa università tra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando".
1.53
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-bis)", numero 1), sostituire le parole ", previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso" con le seguenti ", previo sorteggio fra otto docenti disponibili a livello nazionale afferenti al gruppo scientifico-disciplinare individuati dall'università statale che ha indetto la procedura".
1.54
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso b-bis), numero 1, sostituire le parole: "docenti disponibili a livello nazionale" con le seguenti: "docenti sorteggiati da un elenco nazionale gestito dal CUN, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso con esclusione di appartenenti all'ateneo che ha bandito la procedura".
1.55
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso b-bis) apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «e in possesso di un'anzianità nel ruolo docente non inferiore a tre anni»;
b) al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e in possesso di un'anzianità nel ruolo docente non inferiore a tre anni».
1.56
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso b-bis), numero 2, sostituire le parole: "almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura" con le seguenti: "un componente designato dall'ateneo banditore, interno o esterno, afferente al medesimo Gruppo scientifico-disciplinare".
1.57
Assorbito
Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-bis)", numero 2), sopprimere la parola: "almeno".
1.58
Assorbito
Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso "b-bis)", numero 2), sostituire le parole: «almeno un componente interno» con le seguenti: «non più di un componente interno».
1.59
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-bis)", numero 2), sostituire le parole: "interno all'università" con le seguenti: "designato dall'università".
1.60
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia, Cattaneo
Dichiarato inammissibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), numero 3), al capoverso «b-ter», premettere la seguente: «0-b-ter) in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera, deroga ai criteri di cui alla lettera b-bis), individuando almeno un componente proveniente da un'università estera, in modo da garantire una composizione internazionale della commissione. La corrispondenza della qualifica straniera alla qualifica italiana dei membri provenienti da università estere è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro;»;
b) al comma 3, lettera b), numero 2), al capoverso «b-ter», premettere la seguente: «0-b-ter) in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera, deroga ai criteri di cui alla lettera b-bis), individuando un componente proveniente da un'università estera, in modo da garantire una composizione internazionale della commissione. La corrispondenza della qualifica straniera alla qualifica italiana del membro proveniente dall'università estera è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro;».
1.61
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 3), capoverso "b-ter)", sopprimere le parole da: ", nonché" fino alla fine della lettera.
1.62
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso "b-ter", e al comma 3, lettera b), numero 2, capoverso "b-ter)", sostituire le parole: "sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare" con le seguenti: "sono già stati componenti di quattro commissioni per anno solare, fermo restando il rispetto dei criteri di equilibrio disciplinare e territoriale".
1.63
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), inserire le seguenti:
«b-quater. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti per la fascia oggetto del procedimento, scelti nel rispetto dei principî di imparzialità, trasparenza, rotazione e dell'equilibrio di genere. Almeno quattro componenti devono essere esterni all'istituzione che bandisce la procedura e appartenere al settore artistico-disciplinare di riferimento. Un componente può appartenere all'istituzione procedente, purché non ricopra incarichi gestionali o di indirizzo. I commissari sono sorteggiati a livello nazionale tra i docenti iscritti in appositi elenchi di idoneità tenuti dal Ministero, su proposta del CNAM. Le modalità di nomina, la durata in carica e le cause di incompatibilità sono definite con decreto del Ministro, sentiti il CNAM.
b-quinquies. Per le istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sono esclusi dalla nomina a componente delle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-quater:
1. i docenti collocati in aspettativa obbligatoria per incarichi pubblici o elettivi incompatibili con la docenza o la ricerca;
2. i docenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa nell'ultimo triennio nell'ambito delle procedure di verifica dell'attività didattica, di ricerca o artistica previste dal Ministero o dall'istituzione di appartenenza;
3. i docenti che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o la pubblica fede, ovvero per reati incompatibili con l'esercizio della funzione pubblica;
4. i docenti che, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, abbiano già fatto parte di due commissioni giudicatrici per la chiamata nei medesimi settori artistico-disciplinari, ove la numerosità dei docenti nel settore lo consenta;
5. i docenti che si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi secondo quanto previsto dal codice di comportamento del dipartimento della funzione pubblica».
1.64
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero 3,) dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:
«b-quater. Con riferimento alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), l'ammissione al procedimento è riservata a studiosi e artisti in possesso dei requisiti definiti per i settori artistico disciplinari individuati dal Ministero, tenuto conto delle specificità della ricerca artistica e delle pratiche performative. Possono partecipare altresì gli artisti, studiosi e docenti stabilmente impegnati all'estero in attività accademiche, artistiche o di ricerca, in posizioni equivalenti, sulla base di tabelle di corrispondenza elaborate dal Ministero, sentiti il CNAM. Le predette disposizioni valgono in analogia con quanto previsto per l'Università, con adattamenti coerenti con la struttura e le finalità delle istituzioni AFAM».
1.65
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
«b-quater. Nel caso in cui il vincitore della procedura di cui al comma 1 sia in servizio presso un ateneo o un ente di ricerca estero, al trattamento economico si applica l'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge della legge 4 novembre 2005, n. 230. Le variazioni non possono in ogni caso eccedere i valori corrispondenti alla quinta classe stipendiale prevista per la posizione oggetto di chiamata.»
1.66 (testo 2)
Respinto
Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
"b-quater) svolgimento di una prova didattica su un argomento a scelta del candidato consistente in una lezione frontale.";"
1.66
v. testo 2
Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
"b-quater) svolgimento di una prova didattica, consistente in una lezione frontale.";"
1.67 (testo 2)
Assorbito
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»
Conseguentemente:
a) Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum vitae recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;»;
b) Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine le seguenti parole «svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;»;
c) Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-ter), sopprimere l'ultimo periodo;
d) Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1, con i seguenti:
1) alla lettera a), le parole «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
1-bis) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum vitae recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;»;
e) Al comma 3, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine le seguenti parole "e, dopo le parole «ad eccezione di», sono aggiunte le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di";
f) Al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso lettera c-bis), sopprimere l'ultimo periodo».
1.67
v. testo 2
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 4) con il seguente:
"4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche quali risultano dal curriculum redatto in base al formulario standard predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee»";
b) al numero 5), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
"d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti del curriculum di cui alla lettera d);»"
1.68
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:
«4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), anche sulla base dei risultati, delle attività e delle pratiche risultanti dal curriculum redatto in base al formulario standard predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee."».
1.69
Respinto
Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:
"4-bis) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, la valutazione di cui ai periodi precedenti tiene conto altresì della continuità e dell'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica con riferimento alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.»
1.70
Respinto
Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti del curriculum dei candidati;».
1.71
Respinto
Al comma 2, lettera a), numero 5), al capoverso «d-bis)», dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: « , del loro impatto, calcolato in termini di citazioni normalizzate in base alla numerosità delle pubblicazioni in quel settore, e del loro contributo alla formulazione di leggi e linee guida di interesse nazionale ed internazionale, al deposito di brevetti di invenzione industriale, allo sviluppo di prodotti e farmaci e/o in generale al dibattito scientifico ed accademico sull'argomento della pubblicazione.»
1.72
Castellone, Pirondini, Aloisio
Respinto limitatamente alla lettera a), assorbito per la parte restante
Al comma 2, lettera a), numero 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-bis) sostituire le parole: «delle esperienze didattiche dei candidati» con le seguenti: «espletazione di una prova didattica, nel campo dello specifico settore scientifico-disciplinare o gruppo disciplinare del concorso bandito, vòlta ad accertare le competenze del docente nel processo di insegnamento-apprendimento in presenza, a distanza o in forma ibrida (blended). Nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati».
b) alla lettera d-ter), sopprimere il secondo periodo.
1.73
Respinto
Al comma 2, lettera a), numero 5), lettera d-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «e di una prova didattica specifica per i candidati che non sono docenti universitari iscritti al ruolo».
1.74
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo la lettera d-bis), inserire le seguenti:
«d-bis.1. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b-bis) comprende l'accertamento della qualità e coerenza del curriculum artistico e scientifico, della documentazione relativa alle attività performative, progettuali o curatoriale, nonché della continuità e rilevanza della produzione artistica e della ricerca. La valutazione tiene conto anche dell'attività didattica svolta, della progettualità pedagogica e della partecipazione a contesti professionali e istituzionali di rilievo nazionale o internazionale. Le istituzioni possono stabilire parametri quantitativi e qualitativi per la selezione della documentazione prodotta, anche in forma digitale o audiovisiva, coerenti con i linguaggi e le pratiche proprie dei settori artistico-disciplinari.
d-bis.2. Per le procedure di chiamata nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la discussione si svolge alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice e verte sui contenuti e sulle implicazioni teorico-pratiche della produzione artistico-scientifica, progettuale, performativa o curatoriale presentata, nonché sull'esperienza didattica, sulle competenze metodologiche e pedagogiche, e sulla capacità del candidato di integrare prassi artistico-scientifica e di ricerca. La documentazione può essere presentata anche in forma audiovisiva, digitale o multimediale».
1.75
Cattaneo, Castellone, Unterberger
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
"d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), prima di procedere all'indicazione del candidato più meritevole, con cui la procedura si conclude, la commissione invita il candidato o i candidati (in numero, comunque, non superiore a tre) ritenuti meritevoli a svolgere un seminario, indicandone il tema con almeno 24 ore di preavviso, aperto al dipartimento di cui alla lettera e)."
1.76
Ritirato
Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
"d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al Dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il vincitore della selezione concorsuale".
1.77
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Assorbito
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso d-ter), sopprimere le seguenti parole: "Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera e), il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico";
b) al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso c-bis), sopprimere le seguenti parole: "Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera d), il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico".
1.78
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso d-ter), sostituire le parole: "il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico", con le seguenti: "il candidato è tenuto a tenere un seminario pubblico, documentato e verbalizzato, quale parte integrante della procedura di valutazione".
1.79
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 5), alla lettera d-ter), sostituire le parole: "può invitare" con la seguente: "invita".
1.80
Respinto
Al comma 2, alla lettera a), numero 5), dopo la lettera d-ter), aggiungere la seguente:
«d-quater) ai fini della chiamata, gli atenei devono selezionare esclusivamente il o i candidati che abbiano come valore numerico degli indicatori di qualità ANVUR un valore non inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata. Il candidato che sia ricercatore o professore associato in servizio presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata, il quale non soddisfi il requisito di cui al periodo precedente, può essere chiamato nei successivi cinque anni dalla stessa università qualora raggiunga il suddetto requisito o da un dipartimento di altra università, in relazione al quale soddisfi il medesimo requisito»;
1.81
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo la lettera d-ter), inserire la seguente:
«d-quater. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la proposta di chiamata è formulata dal Consiglio accademico sulla base dell'indicazione motivata della commissione giudicatrice del candidato ritenuto più meritevole. Prima della deliberazione finale, l'istituzione può invitare il candidato a tenere una lezione artistica, performativa o progettuale aperta al pubblico, coerente con il profilo e il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, dandone comunicazione con congruo anticipo».
1.82
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alla conclusione del procedimento di valutazione, il curriculum del candidato viene valutato dall'ANVUR per stabilire se soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera d-quater)».
1.83
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, dopo lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell'ambito della propria programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili, possono riservare almeno un quarto delle posizioni disponibili per le procedure di chiamata a candidati che, nell'ultimo triennio:
1) non abbiano prestato servizio come docenti di ruolo o a tempo determinato presso la medesima istituzione;
2) non siano stati titolari di contratti di collaborazione o insegnamento, né abbiano svolto incarichi artistici o amministrativi retribuiti presso l'istituzione medesima».
1.84
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1.85 (identico a 1.86)
Marti, Paganella, Romeo, Ternullo
Accolto
Al comma 2 lettera d), capoverso "4-quater", apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "decreto" inserire le seguenti: "di natura non regolamentare";
b) dopo le parole: "linee-guida per la valutazione" inserire le seguenti: "svolta dall'ANVUR";
c) sostituire le parole: "dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro" con le seguenti: "dopo tre anni dalla presa di servizio".
1.86 (identico a 1.85)
Accolto
Al comma 2, lettera d), capoverso 4-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "decreto" inserire le seguenti: "di natura non regolamentare";
b) dopo le parole: "linee-guida per la valutazione" inserire le seguenti: "svolta dall'ANVUR";
c) sostituire le parole: "dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro" con le seguenti: "dopo tre anni dalla presa di servizio".
1.87
Precluso
Al comma 2, lettera d), al capoverso «4-quater», le parole da: «, dopo due anni» fino alle parole «dei vincitori» sono sostituite dalle seguenti: «degli atenei responsabili delle chiamate, risultato».
1.88
Castellone, Pirondini, Aloisio
Precluso
Al comma 2, lettera d), capoverso 4-quater, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "cinque anni".
1.89
Assorbito
Al comma 2, lettera d), capoverso "4-quater", sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni".
1.90
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Respinto
Al comma 2, lettera d), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", fermo restando che le valutazioni periodiche di cui al presente comma non producono effetti automatici sulla distribuzione della quota base del Fondo di finanziamento ordinario tra gli atenei".
1.91
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera d), dopo la lettera 4-quater aggiungere la seguente:
«4-quinquies) la procedura di valutazione cui alla lettera d-quater) è svolta dall'ANVUR, avvalendosi di valutatori esterni scelti con le stesse procedure utilizzate per l'identificazione degli esperti valutatori di cui al DM 998 del 1agosto 2023.".»
1.92
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 2, lettera d), dopo il capoverso 4-quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. Le valutazioni periodiche dei docenti sono effettuate da commissioni a composizione nazionale, nominate secondo criteri di imparzialità e rotazione, che operano sulla base di parametri resi pubblici e uniformi per tutte le aree disciplinari. Tali valutazioni hanno finalità di miglioramento della qualità della didattica e della ricerca e non possono essere utilizzate direttamente per la distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di evitare effetti distorsivi localistici».
.
1.93 (testo 2)
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia, Cattaneo
Accolto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate ad insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi dell'Università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al dieci per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca ed in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo».
1.93
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia, Cattaneo
v. testo 2
Al comma 2, lettera d), dopo il capoverso «4-quater», aggiungere il seguente: «4-quinquies. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i competenti organi dell'Università possono altresì disporre la nomina a professore di prima e seconda fascia, per chiamata diretta, di studiosi che abbiano ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano.»
1.94
Precluso
Sopprimere il comma 3.
1.95
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Dichiarato inammissibile
All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, in conformità con quelle dei professori ordinari e associati. In ogni caso, i ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, sino a 350 ore in regime di tempo pieno e sino a 250 ore in regime di tempo definito, di cui il primo anno di contratto al massimo 30 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, il secondo anno al massimo 45 ore, il terzo anno al massimo 60 ore, il quarto anno al massimo 80 ore, dal quinto anno 120 ore per il regime a tempo pieno.".
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I concorsi per i destinatari del comma 1 sono banditi con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca per Gruppi Scientifico-Disciplinari, con eventuali profili esclusivamente tramite indicazione di un Settore Scientifico Disciplinare. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti richiesti dalle università, comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle delibere dei Dipartimenti approvate a maggioranza assoluta e della programmazione triennale dell'ateneo. Alle procedure sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 1 come modificati dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, una commissione composta da cinque professori appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare oggetto del bando, di cui almeno uno di prima fascia. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso Gruppo Scientifico-Disciplinare. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti del Consiglio Universitario Nazionale ed i professori che ricoprono la carica di Rettore, componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico o Direttore di Dipartimento. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate. Per il periodo dei lavori della commissione, il commissario è esentato, a sua richiesta, dai compiti didattici, di servizio agli studenti e istituzionali del proprio ateneo. I componenti delle commissioni ai sensi dei precedenti commi sono sorteggiati tra i professori di prima e seconda fascia del relativo Gruppo Scientifico Nazionale, avendo cura di rispettare le composizioni e le esclusioni previste dai precedenti commi. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, composta da tre professori di ruolo designati dal Consiglio Universitario Nazionale, tra cui il Presidente, e tre funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Nel caso di presenza di un candidato con una relazione di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente della commissione, quest'ultimo decade e viene sostituito, ricorrendo alle procedure di sorteggio di cui al precedente comma. I criteri e i parametri generali di valutazione dei candidati sono definiti da decreto del Ministro, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da pubblicare entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, considerando anche eventuali prove scritte, le forme di verifica della conoscenza di una lingua straniera, le modalità di considerazione di titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Sulla base del decreto ministeriale di cui al precedente periodo, le commissioni definiscono analiticamente i propri criteri di valutazione, in conformità ai parametri riconosciuti internazionalmente per la propria area disciplinare, che devono essere pubblicati precedentemente all'elenco dei candidati ai rispettivi bandi. Al termine dei lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica con i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. La commissione che non concluda i lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. Il Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione, secondo le procedure previste dal presente comma. Resta ferma la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei Dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Nel caso siano presenti più domande, è prevista una procedura di valutazione comparativa, attraverso apposito decreto ministeriale, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge. Il consiglio di Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso sulla base della domanda presentata o degli esiti della valutazione comparativa di cui al periodo precedente. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente periodo, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale e sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi che non siano stati chiamati.".
c) Il comma 4 è abrogato;
d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Sulla base delle risorse della programmazione di cui al comma 1, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto.".
e) Il comma 5-bis è abrogato.»
1.96 (testo 2) (identico a 1.97)
Castellone, Pirondini, Aloisio, Marti
Accolto
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1-bis) la parola: «terzo» è sostituita con la seguente: «quarto».
1.96
v. testo 2
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1.97 [identico a 1.96 (testo 2)]
Accolto
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1-bis) la parola: «terzo» è sostituita con la seguente: «quarto».
1.98
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 3 dopo lettera a), inserire la seguente:
«a-bis. Per le istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i bandi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, sulla piattaforma unica del reclutamento, nonché sul sito del Ministero e, ove previsto, su quelli dell'Unione europea. Il bando deve indicare il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, l'eventuale profilo ricercato, i requisiti richiesti, le funzioni didattiche, artistiche e di ricerca, i diritti e i doveri connessi al ruolo, nonché il trattamento economico e previdenziale previsto. Devono inoltre essere previste modalità di trasmissione telematica delle candidature e, ove tecnicamente possibile, della documentazione relativa alla produzione artistica o scientifica».
1.99
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: « b-bis) nomina di una commissione giudicatrice; a tal fine l'università università comunica al Ministero le parole chiave di cui al comma precedente affinché proceda, a mezzo di sistema informatico automatizzato, alla identificazione - tramite corrispondenza tra parole-chiave e declaratorie dei settori scientifico-disciplinari - di potenziali commissari e, successivamente, al sorteggio di tre commissari, di cui almeno uno di prima fascia, tenendo conto del possesso, al momento del sorteggio, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia e del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, cioè, almeno due componenti del genere meno rappresentato. Qualora uno o più tra i commissari sorteggiati sia impossibilitato per qualsiasi ragione a far parte della commissione, si procede alla surroga mediante nuovo sorteggio;
b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato della medesima Area di settori scientifico-disciplinari»;»
1.100
Precluso
Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 1), sopprimere la parola "almeno".
1.101
Precluso
Al comma 3, lettera b), numero 2, capoverso «b-bis», numero 1), sostituire le parole: «almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso» con le seguenti: «almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, previo sorteggio tra almeno quattro, individuati dall'università stessa, tra i docenti disponibili a livello nazionale ed afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso».
1.102
Precluso
Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 1), sostituire le parole: ", previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso" con le seguenti ", previo sorteggio tra quattro docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare individuati dall'università che ha indetto la procedura".
1.103
Assorbito
Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 2), sopprimere la parola: "almeno".
1.104
Precluso
Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso "b-bis)", numero 2), sostituire le parole "interno all'università" con le seguenti "designato dall'università".
1.105
Precluso
Al comma 3, lettera b), al numero 2), capoverso b-ter), sopprimere le parole da: ", nonché" fino alla fine della lettera.
1.106
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, lettera b), numero 2, dopo la lettera b-ter) inserire le seguenti:
«b-quater. Per le procedure bandite dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la commissione giudicatrice può essere composta da tre membri di prima fascia, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e dei principî di imparzialità, trasparenza e rotazione. Almeno due membri devono essere esterni all'istituzione che ha indetto la procedura e afferenti al settore artistico-disciplinare di riferimento, selezionati mediante sorteggio nazionale tra i docenti disponibili, iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero su proposta del CNAM. Il componente interno, se previsto, non può ricoprire incarichi gestionali o di indirizzo nell'istituzione.
b-quinquies. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sono esclusi dalla nomina a componente delle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-quater):
1) i docenti a tempo determinato inquadrati in ruoli non equiparabili alla prima fascia, se non in fase di stabilizzazione o transizione istituzionale;
2) i docenti collocati in aspettativa obbligatoria per incarichi pubblici o elettivi incompatibili con l'esercizio della funzione docente;
3) i docenti che, nell'anno precedente, abbiano ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dei processi di valutazione dell'attività didattica, artistica o di ricerca previsti dall'istituzione o dal MUR;
4) i docenti che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o la pubblica fede;
5) i docenti che, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, abbiano già fatto parte di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di docenti nello stesso settore artistico-disciplinare, ove il numero complessivo dei docenti nel settore lo consenta.
1.107
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
"3) la lettera c) è modificata come seguente: "c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui risultati, le attività e le pratiche quali risultano dal curriculum, redatto in base al formulario standard predisposto da ANVUR sulla base delle migliori pratiche europee, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; a seguito della discussione, valutazione dei candidati in base ai principi di cui all'articolo 1, comma 2.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione pubblica."
1.108
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
"4) dopo la lettera c), è inserita la seguente: « c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), prima di procedere all'indicazione del candidato più meritevole, con cui la procedura si conclude, la commissione invita il candidato o i candidati (in numero, comunque, non superiore a tre) ritenuti meritevoli a svolgere un seminario, indicandone il tema con almeno 24 ore di preavviso, aperto all'università di cui alla lettera d)."
1.109
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:»;
b) dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente: «c-ter. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato ritenuto più meritevole con motivazione espressa. Prima della determinazione finale da parte dell'organo accademico competente, l'istituzione può invitare il candidato a tenere una lezione didattica, artistica, performativa o progettuale aperta al pubblico, coerente con il settore artistico-disciplinare della procedura e le finalità formative dell'istituzione, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati».
1.110
Precluso
Al comma 3, lettera b), al numero 4), lettera c-bis), sostituire le parole: "può invitare" con la seguente: "invita".
1.111
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) al comma 6, la parola "quindicesimo" è sostituita dalla seguente: "sedicesimo"."
1.112
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis). Al comma 5, alle parole: «seconda fascia», ovunque ricorrano, sono premesse le seguenti: «prima e»;
1.113
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere in fine la seguente:
«c-bis. Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno di servizio continuativo, e per ciascuno dei successivi anni di titolarità dell'incarico, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) possono procedere, su istanza dell'interessato, alla valutazione dei docenti non di ruolo che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione artistica, didattica e scientifica stabiliti con decreto del Ministro, sentito il CNAM, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di prima fascia. La valutazione è svolta nel rispetto di standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale e internazionale, individuati da ciascuna istituzione con apposito regolamento, nel quadro dei criteri fissati dal Ministero. Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'istituzione. In caso di esito positivo della valutazione, il docente è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione triennale assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione delle progressioni di carriera derivanti dalla presente disposizione".».
1.114
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono abrogati."
1.115
Ritirato
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. All'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, è inserito il seguente periodo: "e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo".
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. In via di prima applicazione, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, è consentito al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e di un'attività triennale di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo di tecnologo a tempo indeterminato, previa valutazione di idoneità sui titoli e le attività da definire con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca."
1.116 (v.ordine del giorno n. 3)
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, gli istituti universitari procedono alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio nell'anno 2025 presso gli istituti procedenti. Le chiamate nel ruolo di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun istituto disponibili a legislazione vigente, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, ove non già conseguita, e la valutazione positiva ai fini della chiamata ad opera degli istituti di cui agli articoli 16 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, sono riconosciute in favore dei ricercatori, in deroga ai criteri e parametri previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 120 del 2016, previa verifica da parte delle competenti commissioni nazionali e/o di istituto, nominate per la chiamata a professore associato dei ricercatori, della esclusiva sussistenza quantitativa, all'anno 2025, di almeno due terzi degli indicatori di attività scientifica di cui al punto 2 dell'allegato D del medesimo decreto n. 120 del 2016. Ai fini delle verifiche di cui al periodo che precede, il Ministero dell'università e della ricerca introduce specifiche e/o supplementari procedure di abilitazione e/o, in assenza, gli istituti universitari tramite le commissioni da nominarsi per la chiamata a professore associato procederanno alla valutazione cui possono partecipare anche i candidati il cui contratto sia scaduto o venga a scadere nelle more degli adempimenti o nel corso delle verifiche e per i quali non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.".
1.117
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli atenei che non soddisfano i criteri di qualità, di ricerca, di insegnamento, nonché i valori etici stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca non possono bandire concorsi fino a che non soddisfino i suddetti criteri e valori.»
1.118
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire un adeguato percorso di studi in lingua tedesca presso l'università di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione alla docenza presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono partecipare ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e seconda fascia della Libera Università di Bolzano, limitatamente alle materie di insegnamento impartite in lingua tedesca.».
1.0.1
Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis
(Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)
1. A decorrere dal 1° novembre 2026, i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 per le funzioni di professore di prima fascia, che abbiano svolto attività in campo universitario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio Ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).
2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 devono comprendere, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca di cui all'articolo 22, titolare di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis, titolare di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trascorsi presso università, enti di ricerca o altri enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione deputata alla valutazione di cui al successivo comma 3.
3. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
4. A decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).
5. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
6. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dette risorse sono ripartite tra gli Atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi del comma 5. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali".».
1.0.2
Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)
1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.3
Pirondini, Castellone, Aloisio, Barbara Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca introdotti dal presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-ter. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca».
1.0.4
Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)
1. All'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "di tipo subordinato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari di incarichi post-doc di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari".
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito".
2. All'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "possono conferire" sono aggiunte le seguenti: "contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati";
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito";
c) il comma 6 è abrogato».
1.0.5
Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di assunzione di personale di ricerca)
1. Dopo l'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
«Art. 24-quater (Assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività di ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento normativo ed economico dell'equivalente figura del ricercatore degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.
3. Nell'ambito delle assunzioni di cui al comma 1, le Università possono procedere alla stabilizzazione, sulla base dei piani assunzionali approvati dal Ministero vigilante, dei ricercatori a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi nel quinquennio 2021-2025.
4. Ai fini della stabilizzazione del personale di cui al comma 3, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato negli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 o l'aver svolto attività lavorativa privata nei settori della ricerca nel quinquennio di riferimento.
1.0.6 (v.ordine del giorno n. 2)
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. All'articolo 4, comma 9 ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo ».
2. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola «educative» aggiungere le seguenti «e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
3. A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, un importo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2025/2026 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al budget assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
4. A decorrere dai rinnovi contrattuali del Comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022/2024, il personale appartenente alle qualifiche di Accompagnatore al pianoforte, Accompagnatore al clavicembalo e Tecnico di laboratorio delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale è disciplinato in una apposita sottosezione di supporto alla didattica che tiene conto delle specificità di dette figure professionali, anche in relazione ad una peculiare e flessibile organizzazione dell'orario di servizio. ».
1.0.7
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni", sono sostituite con le seguenti: "tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo".
2. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola "educative", inserire le seguenti: "e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica".
3. A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, il turn over del personale delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, cui si aggiunge, per il triennio accademico 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, un importo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2025-2026 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stabilito il piano di riparto del budget assunzionale assegnato alle medesime istituzioni, in proporzione alle cattedre resesi vacanti presso ciascuna istituzione.
4. A decorrere dai rinnovi contrattuali del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022/2024, il personale appartenente alle qualifiche di "accompagnatore al pianoforte", "accompagnatore al clavicembalo" e "tecnico di laboratorio" delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale è disciplinato in una apposita sottosezione di supporto alla didattica in cui è possibile tener conto delle specificità di dette figure professionali, anche in relazione a una peculiare e flessibile organizzazione dell'orario d'impiego».
1.0.8
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure per la stabilizzazione e le progressioni del personale universitario, di ricerca e AFAM)
1. Allo scopo di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e dell'AFAM, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.9
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente dell'AFAM)
1. In materia di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, è sostituito con il seguente: "1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito. Ai contratti stipulati ai sensi del presente comma si applica la disciplina prevista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".».
1.0.10
Castellone, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e/o di lavoro caratterizzate da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni a elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo".
2. All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".
3. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo della borsa, stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale».
2.1 (id. a 2.2)
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.2 (testo 3)
Cattaneo, Castellone, Unterberger
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."
2.2 (testo 2)
v. testo 3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È inoltre possibile, su richiesta dell'interessato e con l'accordo delle università coinvolte, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente, nel caso di università statali, alle conseguenti facoltà assunzionali e a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La differenza tra le facoltà assunzionali cedute e quelle acquisite da ciascuna università in attuazione del presente comma nel corso del medesimo anno entra nel computo del turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."
2.2 (id. a 2.1)
v. testo 2
Sopprimere l'articolo.
2.3
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trasferimento dei professori e dei ricercatori tra sedi universitarie può essere disposto, nel limite di tre unità per ciascun anno accademico, previo nulla osta dell'università di destinazione e previo parere favorevole dell'università di appartenenza. Il trasferimento comporta altresì il trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali, con esclusione delle conseguenti facoltà assunzionali. Contestualmente, al fine di non ridurre la capacità assunzionale degli atenei di provenienza, il Ministero dell'università e della ricerca dispone il reintegro dei punti organico del personale trasferito, nell'ambito della programmazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli interventi di incentivazione dei trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, sulla base di parametri che tengano conto anche delle esigenze dei docenti interessati, quali l'assistenza a familiari non autosufficienti o il ricongiungimento al coniuge o alla famiglia.»
2.4
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio, Verducci
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti» con: «dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti».
2.5
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire "l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti" con "dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti".
2.6
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole «È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate,» con le seguenti: «È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università di destinazione, previo parere del consiglio di facoltà dell'Università di appartenenza,».
2.7
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali».
2.8
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: "unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali" aggiungere le seguenti: ", garantendo misure perequative per gli atenei delle regioni meridionali e delle sedi minori, al fine di evitare svuotamenti di personale e accentuazione del divario territoriale".
2.9 (testo 3)
Marcheschi, Fallucchi, Bucalo, Cosenza
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."
2.9 (testo 2)
Marcheschi, Fallucchi, Bucalo, Cosenza
v. testo 3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È inoltre possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente, nel caso di università statali, alle conseguenti facoltà assunzionali e a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La differenza tra le facoltà assunzionali cedute e quelle acquisite da ciascuna università in attuazione del presente comma nel corso del medesimo anno entra nel computo del turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."
2.9
Inammissibile
Al comma 1, dopo le parole "facoltà assunzionali" aggiungere il seguente periodo: "Dette risorse e facoltà assunzionali sono compensate, in favore delle università statali dalle quali sono disposti i trasferimenti, a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) in occasione della successiva ripartizione annuale".
2.10
Sbrollini, D'Elia, Pirondini, De Cristofaro, Aloisio, Crisanti, Barbara Floridia, Magni, Rando, Verducci
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario stabilisce il reintegro dei punti organico per le università dalle quali sono disposti i trasferimenti. Per la finalità di cui al periodo precedente il fondo per il finanziamento ordinario è aumentato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
2.11
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».
2.12
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».
2.13
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia, Cattaneo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 125, è inserito il seguente: "125-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma 125, i competenti organi dell'Università possono altresì disporre la nomina a professore di prima e seconda fascia, per chiamata diretta, di studiosi che abbiano ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano."»
2.14
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Qualora le attività di didattica e di ricerca di cui al comma 11 riguardino professori e ricercatori a tempo pieno che rivestano anche la qualità di medici, le convenzioni di cui al medeisimo comma dovranno essere sottoscritte dalle università e dalle Regioni interessate in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, inclusi gli incarichi dirigenziali conferibili ed il trattamento economico spettante che saranno regolamentati ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato decreto.
11-ter. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere sottoscritte anche nel caso in cui Regioni ed università siano ubicate in ambiti regionali diversi.
11-quater. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere attuate con intese ed accordi sottoscritti tra le università e le singole strutture sanitarie interessate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
2.15
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Qualora le attività di didattica e di ricerca di cui al comma 11 riguardino professori e ricercatori a tempo pieno che rivestano anche la qualità di medici, le convenzioni di cui al medeisimo comma dovranno essere sottoscritte dalle università e dalle Regioni interessate in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, inclusi gli incarichi dirigenziali conferibili ed il trattamento economico spettante che saranno regolamentati ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato decreto.
11-ter. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere sottoscritte anche nel caso in cui Regioni ed università siano ubicate in ambiti regionali diversi.
11-quater. Le convenzioni di cui ai commi 11 e 11-bis potranno essere attuate con intese ed accordi sottoscritti tra le università e le singole strutture sanitarie interessate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
2.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)
1. All'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale scopo, le università sono in ogni caso obbligate a completare lo stanziamento delle risorse assunzionali previste per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia entro la conclusione del terzo anno di contratto di cui al comma 1, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Tale obbligo si applica anche per le posizioni di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, per cui lo stanziamento delle risorse assunzionali previste per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia deve essere completato entro la conclusione del secondo anno di contratto.»".
2.0.2
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)
1. All'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal scopo, le università sono in ogni caso obbligate a completare lo stanziamento delle risorse assunzionali previste per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia entro la conclusione del terzo anno di contratto di cui al comma 1, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Tale obbligo si applica anche per le posizioni di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.»
2.0.3
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)
1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, le università effettuano su istanza dell'interessato, fermo il decorso di almeno 18 mesi di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, oppure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. La procedura di valutazione deve essere completata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito positivo della valutazione, al titolare del contratto è attribuito il titolo di "professore associato aggregato" e vengono mantenuti sia il trattamento economico in essere che i limiti di didattica di cui all'articolo 6, comma 3, fino al termine del contratto da ricercatore. A decorrere dalla scadenza del contratto, il titolare del contratto è automaticamente inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia ed il trattamento economico adeguato al nuovo ruolo, così come l'impegno didattico ai sensi dell'articolo 6, comma 2.»".
2.0.4
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei ricercatori altamente qualificati)
1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
«5-ter. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, le università effettuano su istanza dell'interessato, fermo il decorso di almeno 18 mesi di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, oppure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. La procedura di valutazione dovrà essere completata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito positivo della valutazione, al titolare del contratto è attribuito il titolo di "Professore associato aggregato" e vengono mantenuti sia il trattamento economico in essere che i limiti di didattica di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al termine del contratto da ricercatore. A decorrere dalla scadenza del contratto, il titolare del contratto è automaticamente inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia ed il trattamento economico adeguato al nuovo ruolo, così come l'impegno didattico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»
2.0.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Maggioranze qualificate nelle procedure di chiamata diretta)
1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La proposta di chiamata deve essere deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella seduta relativa alla fascia di chiamata e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso»;
b) i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca, con una delibera approvata da una maggioranza dei tre quarti dei professori ordinari del Consiglio di Dipartimento e una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Il Ministro concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere favorevole, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, dei due terzi del Consiglio Universitario Nazionale. Non è richiesto il parere di cui al periodo precedente nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito».
2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, sono abrogati.»
2.0.6
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:
"Art. 21-ter
(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)
1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa al progetto "Oncologia Avanzata" con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.".».
3.1
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Rando, Aloisio, Verducci
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. È fatto salvo il diritto degli studiosi già abilitati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad accedere alle procedure di chiamata fino alla scadenza della loro abilitazione, senza ulteriori adempimenti".
3.2
Decaduto
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative a valutazioni per chiamate di titolari di contratti di cui all'articolo 24 della predetta legge o di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n.79 del 2022, e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli stessi titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale in corso di validità, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge».
3.3
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge è titolo preferenziale rispetto all'autocertificazione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.".
3.4
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere le parole: ", fino al termine di validità dell'abilitazione medesima";
b) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti «della commissione nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,».";
c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è illimitata."
3.5
Decaduto
Sopprimere il comma 4.
3.6
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Allo scadere del medesimo termine di cui al citato articolo 24, comma 6, nell'ambito delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, può essere utilizzata dalle Università per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine le università possono utilizzare fino ad un quarto delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo."
3.7
Decaduto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ivi previste» inserire la seguente: «soltanto»;
b) sopprimere le parole da: «, nonché coloro» fino alla fine del periodo.
3.8
Accolto
Al comma 5, sopprimere le parole da: ", nonché coloro" fino alla fine del periodo.
3.9
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, e per favorire la realizzazione di una composizione dell'organico dei professori coerente con l'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in servizio da almeno 18 mesi ed in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge."
3.10
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, e per favorire la realizzazione di una composizione dell'organico dei professori coerente con l'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2024, per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in servizio da almeno 18 mesi ed in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.»
3.11
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "Fino al 31 dicembre 2026" ovunque ricorrano, sono soppresse.».
3.12
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sostituire le parole: «ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di» con le seguenti: «ai soggetti che sono risultati vincitori dei».
3.100
Il Relatore
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge,», inserire le seguenti: «nonché delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis,».
3.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Valorizzazione del personale dell'ISPRA). 1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema italiano della ricerca e di valorizzare il personale precario, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è attribuito un contributo complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura delle spese per il personale in servizio e per l'assunzione di personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi a ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."
4.1
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
"Art. 4
(Istituzione del Fondo per il miglioramento della qualità del sistema universitario)
1. Per l'attuazione della presente legge è istituito il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema universitario" con una dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
Coord. 1
Il Relatore
Accolto
All'articolo 1:
al comma 1-bis, introdotto dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), al capoverso Art. 17-bis:
al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo» inserire le seguenti: «scientifico-disciplinare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3», e, al terzo periodo, sostituire le parole: «sul sito» con le seguenti: «nel sito internet»;
al comma 4, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «professori»;
alla rubrica, sostituire la parola: «Elenchi» con la seguente: «Liste»;
al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
al numero 1-bis), introdotto dall'emendamento 1.42 (testo 2), al capoverso a-bis), sostituire le parole: «curriculum vitae» con la seguente: «curriculum»;
al numero 3), come sostituito dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2):
al capoverso b-bis), numero 3), sostituire le parole: «è in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione» con le seguenti: «almeno due componenti» e aggiungere in fine la seguente parola: «settore»;
al capoverso b-ter):
all'alinea, sostituire le parole: «i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti» con le seguenti: «integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti»;
al numero 1), sostituire le parole: «il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre» con le seguenti: «tre componenti», le parole: «è individuato» con la seguente: «individuato», nonché le parole: «sono sorteggiati» con la seguente: «sorteggiati»;
al numero 2), sostituire le parole: «non possono far parte delle commissioni i» con le seguenti: «esclusione dei», nonché le parole: «sono già stati» con le seguenti: «sono stati»;
al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
al numero 1-bis), introdotto dall'emendamento 1.42 (testo 2), al capoverso a-bis), sostituire le parole: «curriculum vitae» con la seguente: «curriculum»;
al numero 2), come sostituito dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), al capoverso b-bis):
al numero 1), sostituire le parole: «di cui alla lettera b)» con le seguenti: «di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)»;
al numero 2), sostituire la parola: «relativa» con la seguente: «relative»;
al numero 3), sostituire le parole: «è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione» con le seguenti: «almeno due componenti» e aggiungere in fine la seguente parola: «settore»;
al comma 3-bis, introdotto dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), sostituire le parole: «come introdotto dalla presente legge» con le seguenti: «introdotto dal comma 1-bis del presente articolo», dopo le parole: «del medesimo articolo» inserire le seguenti: «17-bis» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, introdotte rispettivamente dai commi 2 e 3 del presente articolo»;
al comma 3-ter, introdotto dall'emendamento 1.93 (testo 2), sostituire le parole: «dell'Università di Bolzano» con le seguenti: «della Libera università di Bolzano» e dopo le parole: «n. 240,» inserire le seguenti: «come sostituito dal comma 1 del presente articolo,».
Dopo il comma 3-ter inserire il seguente: "3-quater). Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'art. 17-bis»;
al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia cui si riferisce la procedura»;
b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica»;
c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».