Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1484
Azioni disponibili
G/1484/1/9 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
considerato che:
le micro, piccole e medie imprese stanno affrontando una rivoluzione digitale che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e la strategia aziendale. La digitalizzazione rappresenta ormai un processo fondamentale per migliorare l'efficienza, abbattere le barriere geografiche e sostenere la crescita e la competitività, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell'impresa;
risulta dunque indispensabile garantire incentivi che consentano alle piccole e medie imprese l'accesso immediato a risorse, anche di entità contenuta ma in grado di produrre un effetto moltiplicatore, come ad esempio il cosiddetto "voucher digitalizzazione" previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, molto apprezzato dalle imprese per rapidità ed efficacia;
occorre inoltre prevedere politiche agevolative specificatamente dirette a sostenere la trasformazione digitale delle micro e piccole imprese al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi aziendali;
impegna il Governo:
a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro in modo da favorire anche l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro.
G/1484/1/9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
considerato che:
le micro, piccole e medie imprese stanno affrontando una rivoluzione digitale che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e la strategia aziendale. La digitalizzazione rappresenta ormai un processo fondamentale per migliorare l'efficienza, abbattere le barriere geografiche e sostenere la crescita e la competitività, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell'impresa;
risulta dunque indispensabile garantire incentivi che consentano alle piccole e medie imprese l'accesso immediato a risorse, anche di entità contenuta ma in grado di produrre un effetto moltiplicatore, come ad esempio il cosiddetto "voucher digitalizzazione" previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, molto apprezzato dalle imprese per rapidità ed efficacia;
occorre inoltre prevedere politiche agevolative specificatamente dirette a sostenere la trasformazione digitale delle micro e piccole imprese al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi aziendali;
impegna il Governo:
ad individuare le risorse necessarie a ripristinare, anche con carattere permanente, l'erogazione di un voucher per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga.
G/1484/2/9 (testo 2)
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
considerato che:
incrementare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri dovrebbe essere uno degli obiettivi principali di una politica lungimirante di sostegno al tessuto produttivo nazionale, in particolare in un contesto geopolitico come quello attuale che rischia di generare effetti distorsivi fortemente penalizzanti per le imprese più fragili;
molte piccole imprese italiane già competono con un certo successo sui mercati internazionali, puntando sull'elevata qualità dei prodotti, sull'artigianalità, la capacità di adattamento e la flessibilità. È oggi indispensabile fornire alle imprese, ed in particolare alle imprese di dimensioni più contenute, tutto il sostegno necessario per l'apertura a nuovi mercati internazionali e per il consolidamento delle presenze già esistenti;
il disegno di legge in esame manca completamente di prevedere misure di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
in passato diversi strumenti agevolativi hanno rappresentato un volano fondamentale per la pianificazione delle strategie di internazionalizzazione. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto Bonus export digitale plus che ha introdotto specifici contributi per le spese di acquisto di soluzioni digitali per l'export, alle agevolazioni per le consulenze di Temporary Export Manager, che hanno consentito alle imprese di dotarsi di professionalità esperte nella pianificazione strategica delle dinamiche di competizione economica internazionale o al bonus che ha consentito una maggiore partecipazione delle nostre imprese alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;
impegna il Governo:
a sostenere ulteriormente, nei limiti delle risorse disponibili, i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese nei mercati esteri.
G/1484/2/9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
considerato che:
incrementare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri dovrebbe essere uno degli obiettivi principali di una politica lungimirante di sostegno al tessuto produttivo nazionale, in particolare in un contesto geopolitico come quello attuale che rischia di generare effetti distorsivi fortemente penalizzanti per le imprese più fragili;
molte piccole imprese italiane già competono con un certo successo sui mercati internazionali, puntando sull'elevata qualità dei prodotti, sull'artigianalità, la capacità di adattamento e la flessibilità. È oggi indispensabile fornire alle imprese, ed in particolare alle imprese di dimensioni più contenute, tutto il sostegno necessario per l'apertura a nuovi mercati internazionali e per il consolidamento delle presenze già esistenti;
il disegno di legge in esame manca completamente di prevedere misure di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
in passato diversi strumenti agevolativi hanno rappresentato un volano fondamentale per la pianificazione delle strategie di internazionalizzazione. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto Bonus export digitale plus che ha introdotto specifici contributi per le spese di acquisto di soluzioni digitali per l'export, alle agevolazioni per le consulenze di Temporary Export Manager, che hanno consentito alle imprese di dotarsi di professionalità esperte nella pianificazione strategica delle dinamiche di competizione economica internazionale o al bonus che ha consentito una maggiore partecipazione delle nostre imprese alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;
impegna il Governo:
a sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese nei mercati esteri mediante l'introduzione di specifiche agevolazioni per le spese relative all'acquisto soluzioni digitali per l'export, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia ICE e per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
G/1484/3/9 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure finanziare per l'aggregazione e per il sostegno del settore della moda;
considerato che:
il settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero rappresenta un comparto strategico per l'economia, con fatturati di forte impatto per il PIL del Paese;
il modello produttivo predominante del settore tessile si basa su un sistema lineare di sovrapproduzione e sovraconsumo mediante il quale, ogni anno, vengono immessi sul mercato oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento. La maggior parte dei prodotti tessili oggi immessi sul mercato è caratterizzata da scarsa durabilità, difficoltà di riparazione e limitata riciclabilità, contribuendo ad un grave problema di rifiuti tessili: in Europa vengono scartate circa 5,8 milioni di tonnellate di abiti ogni anno, pari a una media di 11 kg pro capite, mentre in Italia i rifiuti tessili urbani hanno superato le 171,6 mila tonnellate nel 2023, senza considerare il fenomeno della raccolta indifferenziata non tracciata;
la delocalizzazione produttiva ha favorito la violazione dei diritti dei lavoratori, con salari spesso inferiori all'1-3 per cento del prezzo finale dei prodotti e condizioni di lavoro precarie, in particolare per le lavoratrici, che costituiscono circa l'80 per cento della manodopera tessile nei paesi produttori terzi, generando una concorrenza sleale per le imprese italiane che operano secondo standard più elevati;
è ormai urgente promuovere un cambio di paradigma verso un modello di filiera tessile sostenibile, responsabile e circolare, che valorizzi il Made in Italy, tuteli i lavoratori e l'ambiente, e promuova un consumo consapevole;
impegna il Governo:
a proseguire con le iniziative volte a promuovere un modello di filiera tessile sostenibile, responsabile e circolare;
a garantire la trasparenza e la conformità di standard sociali e di governance riconosciuti a livello nazionale ed europeo nonché condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi lungo l'intera filiera produttiva della moda.
G/1484/3/9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure finanziare per l'aggregazione e per il sostegno del settore della moda;
considerato che:
il settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero rappresenta un comparto strategico per l'economia, con fatturati di forte impatto per il PIL del Paese;
il modello produttivo predominante del settore tessile si basa su un sistema lineare di sovrapproduzione e sovraconsumo mediante il quale, ogni anno, vengono immessi sul mercato oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento. La maggior parte dei prodotti tessili oggi immessi sul mercato è caratterizzata da scarsa durabilità, difficoltà di riparazione e limitata riciclabilità, contribuendo ad un grave problema di rifiuti tessili: in Europa vengono scartate circa 5,8 milioni di tonnellate di abiti ogni anno, pari a una media di 11 kg pro capite, mentre in Italia i rifiuti tessili urbani hanno superato le 171,6 mila tonnellate nel 2023, senza considerare il fenomeno della raccolta indifferenziata non tracciata;
la delocalizzazione produttiva ha favorito la violazione dei diritti dei lavoratori, con salari spesso inferiori all'1-3 per cento del prezzo finale dei prodotti e condizioni di lavoro precarie, in particolare per le lavoratrici, che costituiscono circa l'80 per cento della manodopera tessile nei paesi produttori terzi, generando una concorrenza sleale per le imprese italiane che operano secondo standard più elevati;
è ormai urgente promuovere un cambio di paradigma verso un modello di filiera tessile sostenibile, responsabile e circolare, che valorizzi il Made in Italy, tuteli i lavoratori e l'ambiente, e promuova un consumo consapevole;
impegna il Governo:
a promuovere ogni iniziativa utile a garantire la trasparenza e la conformità di standard ambientali, sociali e di governance riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con certificazioni verificabili che attestino condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi lungo l'intera filiera produttiva della moda;
a sviluppare politiche integrate di supporto alla transizione ecologica e sociale del comparto tessile italiano, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare, tutela ambientale e diritti dei lavoratori;
ad adottare linee guida di eco-design, volte a favorire la progettazione di capi durevoli, riparabili e riciclabili, basate su una valutazione sistemica della qualità e delle prestazioni ambientali in funzione della destinazione d'uso;
G/1484/4/9 (testo 2)
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca misure per l'accompagnamento alla pensione e per il ricambio generazionale;
considerato che:
nel corso della fase di audizioni è emersa con chiarezza l'esigenza di promuovere la diffusione di specifici corsi di formazione continua che accompagnino i lavoratori nell'aggiornamento delle competenze favorendone l'adattamento ai processi di innovazione e trasformazione digitale in atto;
l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma comporta anche impatti potenzialmente rilevanti sui diritti dei lavoratori, sulle modalità organizzative e sulla qualità del lavoro stesso;
è più che mai necessario monitorare gli effetti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contesti produttivi delle MPMI, con particolare riferimento agli impatti occupazionali, alla qualità del lavoro e alla distribuzione territoriale delle trasformazioni tecnologiche e promuovere la piena applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, l'accountability e l'impatto etico dei sistemi di intelligenza artificiale sul lavoro;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di sostenere ulteriormente la formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI, finalizzata anche all'acquisizione di nuove competenze professionali.
G/1484/4/9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca misure per l'accompagnamento alla pensione e per il ricambio generazionale;
considerato che:
nel corso della fase di audizioni è emersa con chiarezza l'esigenza di promuovere la diffusione di specifici corsi di formazione continua che accompagnino i lavoratori nell'aggiornamento delle competenze favorendone l'adattamento ai processi di innovazione e trasformazione digitale in atto;
l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma comporta anche impatti potenzialmente rilevanti sui diritti dei lavoratori, sulle modalità organizzative e sulla qualità del lavoro stesso;
è più che mai necessario monitorare gli effetti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contesti produttivi delle MPMI, con particolare riferimento agli impatti occupazionali, alla qualità del lavoro e alla distribuzione territoriale delle trasformazioni tecnologiche e promuovere la piena applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, l'accountability e l'impatto etico dei sistemi di intelligenza artificiale sul lavoro;
impegna il Governo:
ad individuare le risorse necessarie per la pianificazione di una strategia di formazione continua dei lavoratori dipendenti di MPMI, con particolare attenzione sia all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, sia all'acquisizione di nuove competenze professionali per affrontare i cambiamenti organizzativi, quale strumento essenziale per una transizione digitale giusta e sostenibile.
G/1484/5/9 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
il capo II del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di accesso delle PMI al credito bancario;
considerato che:
il fondo di garanzia per le PMI, previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta lo strumento agevolativo di accesso al credito più rilevante ed utilizzato dalle piccole e medie imprese;
negli ultimi anni la disciplina relativa al fondo di garanzia ha subito varie modifiche, sia in risposta all'emergenza pandemica che in conseguenza dell'inasprirsi della crisi derivante dall'aumento dei costi dell'energia e dei prezzi delle materie prime. Si è dunque dimostrato uno strumento estremamente flessibile ed efficace nell'accompagnare le imprese strutturalmente più fragili;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la disciplina del fondo di garanzia introdotta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, mantenendo l'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, la copertura degli investimenti all'80 per cento e la copertura dei finanziamenti a fronte di liquidità, seppure al 50 per cento a fronte del 55-60 per cento prevista dalla riforma introdotta nel 2024;
rilevato che:
il contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche persistenti e, da ultima, l'ipotesi di introduzione di barriere doganali, dell'incremento delle imposte applicate sulle merci esportate e dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale rischiano di generare un effetto domino sulle filiere locali, aggravando la pressione sulle micro e piccole imprese, che già operano con margini di liquidità ridotti;
diventa pertanto strategico adottare misure e interventi a sostegno delle PMI italiane, fornendo loro lo slancio necessario per rafforzare la competitività sui mercati internazionali;
impegna il Governo:
ad attivarsi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di rendere strutturale la disciplina vigente del fondo di garanzia.
G/1484/5/9
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
il capo II del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di accesso delle PMI al credito bancario;
considerato che:
il fondo di garanzia per le PMI, previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta lo strumento agevolativo di accesso al credito più rilevante ed utilizzato dalle piccole e medie imprese;
negli ultimi anni la disciplina relativa al fondo di garanzia ha subito varie modifiche, sia in risposta all'emergenza pandemica che in conseguenza dell'inasprirsi della crisi derivante dall'aumento dei costi dell'energia e dei prezzi delle materie prime. Si è dunque dimostrato uno strumento estremamente flessibile ed efficace nell'accompagnare le imprese strutturalmente più fragili;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la disciplina del fondo di garanzia introdotta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, mantenendo l'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, la copertura degli investimenti all'80 per cento e la copertura dei finanziamenti a fronte di liquidità, seppure al 50 per cento a fronte del 55-60 per cento prevista dalla riforma introdotta nel 2024;
rilevato che:
il contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche persistenti e, da ultima, l'ipotesi di introduzione di barriere doganali, dell'incremento delle imposte applicate sulle merci esportate e dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale rischiano di generare un effetto domino sulle filiere locali, aggravando la pressione sulle micro e piccole imprese, che già operano con margini di liquidità ridotti;
diventa pertanto strategico adottare misure e interventi a sostegno delle PMI italiane, fornendo loro lo slancio necessario per rafforzare la competitività sui mercati internazionali;
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di rendere strutturale la disciplina vigente del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
ad introdurre forme agevolative ulteriori in favore delle imprese di minori dimensioni prevedendo, in via sperimentale, una garanzia del fondo nella misura del cento per cento in relazione agli investimenti effettuati per l'apertura di nuove microimprese.
G/1484/6/9
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Non accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
il capo III del disegno di legge in esame reca misure di semplificazioni, anche in relazione a specifici operatori economici;
considerato che:
il settore artigiano costituisce un pilastro fondamentale dell'identità economica, sociale e culturale italiana, con oltre 1,3 milioni di imprese e 3,3 milioni di addetti, rappresentando più del 20 per cento del sistema produttivo nazionale;
l'artigianato italiano è da sempre espressione di un know-how unico, che coniuga tradizione, manualità specializzata e creatività, rappresentando un patrimonio culturale e industriale riconosciuto a livello mondiale, soprattutto nelle filiere del Made in Italy come moda, design, meccanica di precisione, agroalimentare e restauro;
l'attuale legge quadro sull'artigianato, legge n. 443 del 1985, pur rappresentando un punto di rifermento fondamentale, è diventata progressivamente inadeguata a rispondere alle esigenze di un settore che ha visto modificarsi radicalmente i profili imprenditoriali, le forme societarie, i processi produttivi e le dinamiche competitive, richiedendo pertanto un intervento normativo di ampio respiro e innovativo;
valutato che:
un elemento cruciale per il futuro dell'artigianato italiano, in particolare dell'artigianato di alta gamma, è la trasmissione intergenerazionale delle competenze;
secondo la Camera Nazionale della Moda Italiana, entro il 2027 circa 90.000 posti di lavoro nel comparto artigiano saranno a rischio di mancato ricambio generazionale per pensionamenti o per l'evoluzione delle richieste del mercato;
impegna il Governo:
ad operare una revisione della legge quadro sull'artigianato che consenta di superare le barriere esistenti, valorizzi il patrimonio di competenze e creatività del settore, e ne sostenga lo sviluppo attraverso una più ampia flessibilità organizzativa, modelli imprenditoriali evoluti e adeguate misure di sostegno e promozione;
a salvaguardare la continuità di un patrimonio unico di competenze e di eccellenza dell'artigianato di alta gamma, attraverso un sistema integrato di specializzazione che rafforzi le attività di didattica laboratoriale e dei percorsi formativi tecnico-professionali, delle università e degli ITS Academy.
G/1484/7/9 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
come noto, risulta di estrema priorità la diffusione nel nostro Paese di una cultura imprenditoriale nonché il sostegno di nuove attività economiche da parte i micro, piccole e medie imprese;
impegna il Governo a proseguire nelle azioni di supporto all'autoimprenditorialità nella filiera formativa tecnologico-professionale, per l'acquisizione delle necessarie competenze.
G/1484/7/9 (già em. 4.0.8)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
come noto, risulta di estrema priorità la diffusione nel nostro Paese di una cultura imprenditoriale nonché il sostegno di nuove attività economiche da parte i micro, piccole e medie imprese;
si ritiene quindi necessario l'adozione di programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità, il quale deve essere istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca;
tale programma si deve avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali;
allo stesso tempo, le Regioni sono chiamate a concorrere alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale;
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa valida volta a realizzare quanto previsto dal contenuto dell' emendamento 4.0.8.
G/1484/8/9 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
la promozione della diffusione di una cultura imprenditoriale rappresenta un intervento fondamentale a sostenere la crescita economica e sociale del Paese;
l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese necessita di un adeguato supporto formativo e informativo;
è fondamentale promuovere percorsi di formazione all'autoimprenditorialità che coinvolgano attivamente il sistema educativo, universitario e produttivo nazionale;
la collaborazione tra Ministeri competenti, enti di formazione, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria costituisce un presupposto essenziale per la realizzazione di corsi efficaci e coerenti con le esigenze del tessuto economico locale;
le Regioni svolgono un ruolo importante nella programmazione e attuazione dei corsi, garantendone la diffusione capillare e la coerenza con le specificità territoriali,
impegna il Governo a proseguire nelle azioni volte a promuovere la diffusione di una cultura imprenditoriale nel Paese, favorendo una proficua collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese.
G/1484/8/9 (già em. 4.0.9)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
la promozione della diffusione di una cultura imprenditoriale rappresenta un intervento fondamentale a sostenere la crescita economica e sociale del Paese;
l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese necessita di un adeguato supporto formativo e informativo;
è fondamentale promuovere percorsi di formazione all'autoimprenditorialità che coinvolgano attivamente il sistema educativo, universitario e produttivo nazionale;
la collaborazione tra Ministeri competenti, enti di formazione, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria costituisce un presupposto essenziale per la realizzazione di corsi efficaci e coerenti con le esigenze del tessuto economico locale;
le Regioni svolgono un ruolo importante nella programmazione e attuazione dei corsi, garantendone la diffusione capillare e la coerenza con le specificità territoriali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di mettere in atto tutte le azioni utili a favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale nel Paese, favorendo una proficua collaborazione tra i tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese.
G/1484/9/9 (già em. 14.100/2)
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"
premesso che:
l'articolo 14 del disegno di legge in oggetto, come modificato dall'emendamento 14.100 del Relatore, introduce il divieto dell'acquisto e della cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione;
il divieto di trasferire recensioni "a qualsiasi titolo", anche tra intermediari, potrebbe sia compromettere gli obiettivi di trasparenza e completezza delle informazioni destinate ai consumatori, sia danneggiare i proprietari di nuove strutture ricettive. Infatti, è prassi comune tra gli intermediari online avvalersi anche di recensioni esterne, ovvero raccolte da terze parti (altre piattaforme di fiducia) quando la struttura ricettiva non abbia ancora accumulato - sulla nuova piattaforma attraverso la quale opera - un numero di recensioni sufficiente a fornire agli utenti informazioni veritiere e legittime;
questo approccio aiuta i consumatori a prendere decisioni più informate, fornendo una base adeguata di recensioni su cui basare le proprie scelte;
occorrerebbe limitare il divieto alle compravendite delle recensioni lasciando la possibilità di trasferire la recensione tra le piattaforme digitali al fine di assicurare continuità informativa e coerenza nella rappresentazione dell'attività;
tale previsione potrebbe quindi non solo migliorare la qualità delle informazioni a disposizione dei consumatori, ma anche garantire una maggiore visibilità ai nuovi ingressi sulla piattaforma, non disperdendo il patrimonio di recensioni già ottenute. In questo modo, si facilita una concorrenza equa e si offre ai consumatori un panorama più completo e trasparente delle offerte disponibili,
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.
G/1484/10/9 (già em. 5.0.12)
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
il disegno di legge PMI rappresenta la prima legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese;
come sottolineato dalla relazione illustrativa al provvedimento: su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese (meno di 10 addetti) rappresentano il 95,13 per cento del totale, contro il 0,9 per cento di grandi imprese;
il Fondo di garanzia rappresenta uno strumento di inclusione essenziale, nato con l'obiettivo di supportare le imprese più piccole;
considerato che:
il Governo ha dichiarato, in sede di esame del provvedimento, che sono in corso valutazioni sulle percentuali di liquidità, anche in vista della prossima manovra di bilancio;
l'attuale sistema del Fondo di garanzia PMI prevede già la garanzia all'80 per cento per alcune fattispecie considerate più fragili, come le start-up e il microcredito;
impegna il Governo:
nella prossima manovra di bilancio, a estendere la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia PMI all'80 per cento per le microimprese per i finanziamenti a medio-lungo termine.
G/1484/11/9 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese,
premesso che:
il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024 ha disciplinato i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto cosiddetto end of waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ma anche per i rifiuti inerti di origine minerale riportati nella specifica tabella ed ha rappresentato un notevole traguardo nello sviluppo dell'economia circolare;
l'Italia è un Paese povero di materie prime e dei 160 milioni di tonnellate di rifiuti speciali la metà sono rifiuti di costruzione e demolizione. Quindi, essendo poveri di materie prime, è importante che incentiviamo tutti i percorsi che rendano i rifiuti una nuova materia prima secondaria, con la possibilità, prevista dalla normativa end of waste, di utilizzarli in percorsi virtuosi, soprattutto alla luce dell'aumento dei costi delle materie prime,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure per le autorizzazioni già rilasciate al fine di garantire le attività degli impianti di recupero interessati, nell'ottica di assicurare gli obiettivi ambientali di economia circolare.
G/1484/11/9 (già em. 11.0.64)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese,
premesso che:
il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024 ha disciplinato i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto cosiddetto end of waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ma anche per i rifiuti inerti di origine minerale riportati nella specifica tabella ed ha rappresentato un notevole traguardo nello sviluppo dell'economia circolare;
il perimetro giuridico del citato decreto ministeriale n. 127 del 2024 va più precisamente definito così come le condizioni per il ricorso alla procedura "caso per caso" ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
in particolare va meglio precisata l'esclusione dell'applicabilità del decreto ministeriale n. 127 del 2024 nei casi in cui rifiuti, seppur non inclusi nel decreto, sono destinati alla produzione di prodotti (end of waste) e con gli stessi utilizzi previsti dal medesimo decreto;
un approccio analitico semplificato, come quello del decreto ministeriale n. 127 del 2024 - test di eluizione su set ridotto di parametri - renderebbe possibile che questo test possa prevalere sulle metodologie tecnico-scientifiche avanzate, quali le valutazioni eco-tossicologiche ed i percorsi di analisi del rischio sito-specifici e scenari d'uso adottati in conformità al Regolamento REACH, che da anni costituiscono riferimento per la sicurezza ambientale e sanitaria dei materiali reimpiegati;
la norma, così come interpretata, rischia di essere applicata in modo indiscriminato ed estensivo, specie in presenza di rifiuti non elencati nella Tabella 1 del decreto. Questo approccio, se non chiarito, potrebbe disconoscere percorsi autorizzativi consolidati da anni, basati su valutazioni eco-tossicologiche, analisi di rischio e scenari d'uso elaborati secondo il Regolamento REACH, che è il riferimento europeo per la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
l'impatto di un'estensione impropria di questo approccio anche ai materiali da costruzione vergini, come il cemento, stucco, gesso od alcune tipologie di mattoni refrattari, che spesso non rispettano i limiti imposti dal decreto, pur essendo perfettamente conformi alla normativa europea potrebbe comportare un effetto paradossale: impedire la libera circolazione in Europa dei materiali "end of waste" prodotti in Italia, qualora altri Paesi adottassero criteri REACH-based di fatto tecnicamente più approfonditi;
l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto prevista dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024, finisce per sottrarre alla possibilità di recupero una molteplicità di rifiuti, per i quali si rende conseguentemente necessario il conferimento in discarica ovvero, quando le discariche non sono disponibili, un oneroso trasferimento all'estero;
nella seduta n. 304 del 15 maggio 2025, durante lo svolgimento di question time, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, nel fornire risposta all'interrogazione 3-01898 sulle recenti disposizioni relative alla cessazione della qualifica di "rifiuto", ha affermato che "La procedura autorizzatoria "caso per caso" può essere attivata altresì qualora i rifiuti, sebbene ricompresi nella tabella 1, siano destinati a scopi specifici, differenti rispetto a quelli contemplati dal decreto stesso all'articolo 4" e che "in ogni caso basterebbe che l'operazione di recupero inerisse anche a uno solo dei codici dell'elenco europeo rifiuti CER non rientranti nell'allegato 1, per fuoriuscire dall'applicazione del decreto n. 127 del 2024";
l'Italia è un Paese povero di materie prime e dei 160 milioni di tonnellate di rifiuti speciali la metà sono rifiuti di costruzione e demolizione. Quindi, essendo poveri di materie prime, è importante che incentiviamo tutti i percorsi che rendano i rifiuti una nuova materia prima secondaria, con la possibilità, prevista dalla normativa end of waste, di utilizzarli in percorsi virtuosi, soprattutto alla luce dell'aumento dei costi delle materie prime,
impegna il Governo ad adottare disposizioni interpretative al fine di:
a. chiarire che il citato decreto ministeriale n. 127 del 2024 si applica solo ai rifiuti integralmente ricompresi nella Tabella 1 del medesimo Regolamento;
b. escludere l'applicazione automatica dei limiti chimici del decreto a materiali non esplicitamente previsti nel decreto, riconoscendo la validità delle valutazioni tecnico-scientifiche già adottate in conformità al regolamento REACH;
c. salvaguardare i percorsi autorizzativi già in essere da oltre 10 anni, evitando che un'applicazione rigida del decreto vanifichi investimenti, know-how e buone pratiche ambientali consolidate vedi a titolo d'esempio non esaustivo il recupero decennale delle scorie da incenerimento (EER 19.01.12) a chiusura dell'intera filiera del ciclo di gestione dei rifiuti urbani.
G/1484/12/9 (già em. 10.0.4)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
il disegno di legge in esame, al Capo I, detta disposizioni per favorire l'aggregazione e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso la previsione di inventivi fiscali volti al sostegno di alcuni comparti strategici, come quello della moda;
il settore moda genera una cifra di affari di circa 100 miliardi di euro con oltre 53 mila aziende attive. Il settore rappresenta uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy nel mondo;
le piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, costituiscono l'ossatura produttiva del comparto, impiegando circa 244 mila addetti;
la crisi dei consumi, l'instabilità dei mercati internazionali e l'aumento dei costi di produzione stanno mettendo a rischio la tenuta occupazionale e la continuità produttiva di queste realtà artigianali;
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità adottare interventi volti a garantire la tenuta occupazionale delle imprese del comparto moda, salvaguardando il patrimonio produttivo e culturale che esse esprimono.
G/1484/13/9 (già em. 11.0.66)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è stato introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) con l'obiettivo di rendere più trasparente e ordinato il sistema dell'offerta turistica, sia per quanto riguarda le strutture ricettive tradizionali, sia per le locazioni turistiche brevi;
il CIN rappresenta per l'intero settore turistico un tassello fondamentale del processo di modernizzazione del comparto, peraltro fortemente condiviso dagli operatori del settore;
tuttavia, la fase di attuazione del CIN presenta ad oggi alcune criticità, in particolare legate ai tempi di rilascio del codice regionale CIR, che in molti casi risultano ancora incerti ed eccessivamente lunghi;
da qui l'esigenza di giungere a soluzioni che rispondano in maniera efficace alle esigenze delle imprese di settore di snellimento delle procedure amministrative per il rilascio del suddetto codice, fermo restando rispetto delle regole stabilite;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di favorire un coordinamento con le regioni e le province di Trento e di Bolzano al fine di giungere alla piena operatività della procedura automatizzata per il rilascio del Codice identificativo nazionale, garantendo alle imprese certezza nei tempi e trasparenza nei procedimenti.
G/1484/14/9 (già em. 2.0.17)
Bergesio, Bizzotto, Romeo, Biancofiore, Amidei, Ancorotti, Maffoni
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
impegna il Governo a dare attuazione, nel primo provvedimento utile a quanto previsto dall'emendamento 2.0.17.
G/1484/15/9 (già em. 6.0.5)
Paroli, Damiani, Bergesio, Bizzotto
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"
premesso che:
l'attuale scenario economico evidenzia come l'accesso a risorse finanziarie adeguate rimanga una sfida significativa per molte PMI, spesso costrette a dipendere eccessivamente dal credito bancario tradizionale;
tale dipendenza le rende più vulnerabili alle fluttuazioni dei mercati e limita la loro capacità di investire in innovazione, digitalizzazione e sviluppo; per tale motivo, l'introduzione di canali di finanziamento alternativi - come il venture capital, il private equity, il crowdfunding e i minibond - rappresenta un'opportunità strategica, ma spesso le imprese non possiedono le conoscenze o le competenze interne per navigare efficacemente in questi mercati più complessi;
i dati dimostrano che un maggiore afflusso di capitali verso l'economia reale, in particolare per le PMI e l'ecosistema dell'innovazione, può generare effetti economici moltiplicatori;
la costituzione di centri per la finanza d'impresa presso le Camere di commercio non è solo un'opportunità, ma una necessità strategica;
tali centri permetteranno di: 1) sensibilizzare e informare le imprese sulle nuove opportunità di finanziamento derivanti dai canali alternativi al credito tradizionale; 2) offrire servizi consulenziali e di affiancamento personalizzati, aiutando le imprese a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare gli strumenti più idonei; 3) fornire formazione specifica per accrescere le competenze finanziarie interne alle imprese, rendendole più autonome e preparate nella gestione del rapporto con il credito e gli investitori;
si rende quindi necessario da un lato, colmare un persistente gap nell'accesso ai mercati finanziari per le PMI italiane, in particolare per le start-up innovative, dall'altro, promuovere un'accresciuta consapevolezza e competenza finanziaria all'interno del tessuto imprenditoriale, elementi cruciali per la crescita e l'innovazione,
impegna il Governo:
a rafforzare in maniera strutturale il sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nell'accesso al credito e ai canali di finanziamento alternativi, attraverso la costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, per i fini indicati in premessa.
G/1484/16/9 (già em. 5.7)
Borghesi, Bergesio, Bizzotto, Biancofiore, De Carlo, Amidei, Ancorotti, Maffoni, Fallucchi, Damiani
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (AS 1484),
premesso che:
nel corso dell'ultimo decennio si è registrata una progressiva riduzione dell'accesso al credito da parte delle piccole imprese italiane, aggravata dalla cosiddetta "desertificazione bancaria", fenomeno che ha comportato la chiusura di numerosi sportelli, soprattutto nelle aree periferiche e meno densamente popolate;
dal 2012 ad oggi, si è assistito, come rilevato dalla Banca d'Italia ad un calo complessivo del credito alle piccole imprese pari al 45 per cento, circa 83 miliardi di euro, con un ulteriore riduzione del 5,8 per cento (circa 6,2 miliardi) tra giugno 2024 e giugno 2025;
tale contrazione si è verificata nonostante l'azione del Fondo Centrale di Garanzia e l'incremento degli utili da parte del sistema bancario (pari a 142,8 miliardi nel periodo 2012-2024, di cui 72,3 miliardi nel solo biennio 2023-2024), a conferma di un disallineamento tra le politiche creditizie degli istituti e le esigenze del tessuto imprenditoriale minore;
la ridotta redditività del credito alle piccole imprese ha modificato i modelli di business bancari, determinando un progressivo disimpegno da questo segmento di mercato;
considerato che:
in tale contesto, i Confidi maggiori hanno assunto un ruolo centrale come canali alternativi di finanziamento, operando secondo principi mutualistici, senza finalità di lucro, e con un forte radicamento territoriale;
nel solo esercizio 2024, i Confidi maggiori hanno erogato finanziamenti per circa 500 milioni di euro, dimostrando efficacia e reattività, nonostante i vincoli imposti dall'attuale normativa di settore;
l'ampliamento delle attività consentite ai Confidi maggiori, in particolare nella concessione diretta di credito alle imprese socie o consorziate, potrebbe consentire loro di immettere nel sistema economico fino a 1,5 miliardi di euro, contribuendo concretamente a mitigare gli effetti del credit crunch;
Impegna il Governo:
a valutare, nelle more della riforma di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge, l'opportunità di istituire un tavolo tecnico di confronto, con la partecipazione dei principali attori istituzionali e rappresentanze del sistema Confidi, al fine di approfondire la possibilità di ampliare, prevalentemente nei confronti delle imprese socie o consorziate, le attività dei Confidi maggiori nel campo della concessione di finanziamenti, in coerenza con i principi mutualistici e con l'obiettivo di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo di minori dimensioni.
G/1484/17/9 (già em. 11.0.58)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
le micro e piccole imprese ricoprono un ruolo centrale nel tessuto economico e sociale del Paese. Esse rappresentano oltre il 90 per cento del totale delle imprese italiane, generano occupazione e costituiscono un presidio fondamentale per la vitalità dei territori, in particolare nelle aree interne e meno industrializzate;
considerata quindi la necessità di sostenere il tessuto produttivo nazionale, in particolare le imprese artigiane e le micro e piccole imprese (MPMI);
impegna il Governo:
ad adottare tutti gli interventi utili a facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese artigiane, anche attraverso l'eventuale istituzione di un apposito fondo, al fine di incentivarne gli investimenti e la crescita.
G/1484/18/9 (già em. 18.0.4)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",
premesso che:
la normativa vigente in materia di incentivi fiscali a favore degli investitori in start-up innovative prevede, a determinate condizioni, la possibilità per tali investitori di beneficiare di agevolazioni fiscali sugli apporti effettuati;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità in favore di start-up innovative, di presentare l'istanza entro il 30 giugno 2026, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore.
G/1484/19/9 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi per una delega legislativa finalizzata a una complessiva riforma del sistema dei confidi;
nel corso dell'ultimo decennio si è registrata una progressiva riduzione dell'accesso al credito da parte delle piccole imprese italiane, aggravata dalla cosiddetta "desertificazione bancaria", fenomeno che ha comportato la chiusura di numerosi sportelli, soprattutto nelle aree periferiche e meno densamente popolate;
dal 2012 ad oggi, si è assistito, come rilevato dalla Banca d'Italia ad un calo complessivo del credito alle piccole imprese pari al 45 per cento, circa 83 miliardi di euro, con un ulteriore riduzione del 5,8 per cento (circa 6,2 miliardi) tra giugno 2024 e giugno 2025;
tale contrazione si è verificata nonostante l'azione del Fondo centrale di garanzia e l'incremento degli utili da parte del sistema bancario (pari a 142,8 miliardi nel periodo 2012-2024, di cui 72,3 miliardi nel solo biennio 2023-2024), a conferma di un disallineamento tra le politiche creditizie degli istituti e le esigenze del tessuto imprenditoriale minore;
la ridotta redditività del credito alle piccole imprese ha modificato i modelli di business bancari, determinando un progressivo disimpegno da questo segmento di mercato;
in tale contesto, i Confidi maggiori hanno assunto un ruolo centrale come canali alternativi di finanziamento, operando secondo principi mutualistici, senza finalità di lucro, e con un forte radicamento territoriale;
nel solo esercizio 2024, i Confidi maggiori hanno erogato finanziamenti per circa 500 milioni di euro, dimostrando efficacia e reattività, nonostante i vincoli imposti dall'attuale normativa di settore;
l'ampliamento delle attività consentite ai Confidi maggiori, in particolare nella concessione diretta di credito alle imprese socie o consorziate, potrebbe consentire loro di immettere nel sistema economico fino a 1,5 miliardi di euro, contribuendo concretamente a mitigare gli effetti del credit crunch,
impegna il Governo a valutare, nelle more della riforma di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame, l'opportunità di istituire un tavolo tecnico di confronto, con la partecipazione dei principali attori istituzionali e rappresentanze del sistema Confidi, al fine di approfondire la possibilità di ampliare, avuto riguardo alle richieste di sostegno delle socie e consorziate, le attività dei Confidi maggiori nel campo della concessione di finanziamenti, in coerenza con i principi mutualistici e con l'obiettivo di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo di minori dimensioni.
G/1484/19/9 [già em. 5.8 (testo 2)]
Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi per una delega legislativa finalizzata a una complessiva riforma del sistema dei confidi;
nel corso dell'ultimo decennio si è registrata una progressiva riduzione dell'accesso al credito da parte delle piccole imprese italiane, aggravata dalla cosiddetta "desertificazione bancaria", fenomeno che ha comportato la chiusura di numerosi sportelli, soprattutto nelle aree periferiche e meno densamente popolate;
dal 2012 ad oggi, si è assistito, come rilevato dalla Banca d'Italia ad un calo complessivo del credito alle piccole imprese pari al 45 per cento, circa 83 miliardi di euro, con un ulteriore riduzione del 5,8 per cento (circa 6,2 miliardi) tra giugno 2024 e giugno 2025;
tale contrazione si è verificata nonostante l'azione del Fondo centrale di garanzia e l'incremento degli utili da parte del sistema bancario (pari a 142,8 miliardi nel periodo 2012-2024, di cui 72,3 miliardi nel solo biennio 2023-2024), a conferma di un disallineamento tra le politiche creditizie degli istituti e le esigenze del tessuto imprenditoriale minore;
la ridotta redditività del credito alle piccole imprese ha modificato i modelli di business bancari, determinando un progressivo disimpegno da questo segmento di mercato;
in tale contesto, i Confidi maggiori hanno assunto un ruolo centrale come canali alternativi di finanziamento, operando secondo principi mutualistici, senza finalità di lucro, e con un forte radicamento territoriale;
nel solo esercizio 2024, i Confidi maggiori hanno erogato finanziamenti per circa 500 milioni di euro, dimostrando efficacia e reattività, nonostante i vincoli imposti dall'attuale normativa di settore;
l'ampliamento delle attività consentite ai Confidi maggiori, in particolare nella concessione diretta di credito alle imprese socie o consorziate, potrebbe consentire loro di immettere nel sistema economico fino a 1,5 miliardi di euro, contribuendo concretamente a mitigare gli effetti del credit crunch,
impegna il Governo:
a valutare, nelle more della riforma di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame, l'opportunità di istituire un tavolo tecnico di confronto, con la partecipazione dei principali attori istituzionali e rappresentanze del sistema Confidi, al fine di approfondire la possibilità di ampliare, avuto riguardo alle richieste di sostegno delle socie e consorziate, le attività dei Confidi maggiori nel campo della concessione di finanziamenti, in coerenza con i principi mutualistici e con l'obiettivo di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo di minori dimensioni;
a valutare l'opportunità di rivedere i requisiti per l'iscrizione e anche per la permanenza dei Confidi nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, in particolare a fini di rafforzamento della stabilità del relativo comparto, prevedendo che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione al medesimo albo sia disposta solo se il volume di attività finanziaria sia diminuito per più esercizi in misura significativa;
a valutare l'opportunità che sia favorita l'integrazione interconsortile e gli altri processi di evoluzione dei confidi.
G/1484/20/9 (testo 2)
Salvitti, Bergesio, Biancofiore
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
la legislazione in tema di start-up innovative - specie quella che regola gli incentivi e le agevolazioni - è piuttosto complessa sia dal punto di vista tecnico che quanto al raccordo normativo tra differenti fonti (primarie e secondarie) che regolano la materia;
numerosi investitori in buona fede hanno versato dal 1° gennaio 2025 contributi alle start-up innovative (in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge) per permettere alle aziende di nascere e svilupparsi, con l'intenzione di usufruire delle detrazioni de minimis;
in assenza di uno specifico avviso relativo alle modifiche normative, gli investitori, in buona fede, hanno versato i finanziamenti e oggi rischiano di non vedersi riconosciuto il contributo in regime de minimis (65 per cento del finanziamento) con gravissime ripercussioni anche sulle aziende, che potrebbero vedersi revocati i finanziamenti;
tenuto conto che si tratta di una proroga di un termine per presentare la domanda da parte delle start-up innovative e pertanto non comporta oneri a carico dello Stato,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità che nel breve periodo sia prevista una proroga al 31 dicembre 2025 per la presentazione dell'istanza da parte delle start-up innovative, al fine di consentire agli investitori, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025 in start-up innovative anche se precedenti alla domanda, di vedersi riconosciuti gli incentivi previsti dalla legge, compresi quelli in regime de minimis.
G/1484/20/9 (già em. 18.0.5)
Salvitti, Bergesio, Biancofiore
Vedi testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),
premesso che:
la legislazione in tema di start-up innovative - specie quella che regola gli incentivi e le agevolazioni - è piuttosto complessa sia dal punto di vista tecnico che quanto al raccordo normativo tra differenti fonti (primarie e secondarie) che regolano la materia;
numerosi investitori in buona fede hanno versato dal 1° gennaio 2025, contributi alle start-up innovative (in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge) per permettere alle aziende di nascere e svilupparsi, con l'intenzione di usufruire delle detrazioni de minimis;
in assenza di uno specifico avviso relativo alle modifiche normative, gli investitori, in buona fede, hanno versato i finanziamenti e oggi rischiano di non vedersi riconosciuto il contributo in regime de minimis (65 per cento del finanziamento) con gravissime ripercussioni anche sulle aziende, che potrebbero vedersi revocati i finanziamenti;
tenuto conto che si tratta di una proroga di un termine per presentare la domanda da parte delle start-up innovative e pertanto non comporta oneri a carico dello Stato,
impegna il Governo:
a valutare nel breve periodo l'opportunità di prevedere una proroga al 31 dicembre 2025 per la presentazione dell'istanza da parte delle start-up innovative, al fine di consentire agli investitori, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025 in start-up innovative anche se precedenti alla domanda, di vedersi riconosciuti gli incentivi previsti dalla legge, compresi quelli in regime de minimis.
01.1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'impatto dei dazi sulle PMI)
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dai rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese. Il tavolo tecnico è diretto ed effettuare il monitoraggio dell'impatto sulle piccole e medie imprese dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nonché dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, per l'individuazione di politiche e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo del paese. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»
1.1
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028";
b) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029" con le seguenti: "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";
c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
1.2
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2028» con le seguenti: «31 dicembre 2030».
1.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono» con le seguenti: «che sottoscrivono o hanno sottoscritto e aderiscono».
1.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «preventivamente asseverato» inserire le seguenti: «da professionisti e».
1.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "1.000.000 di euro annui" con le seguenti: "2.000.000 di euro annui"
b) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "50 milioni di euro";
c) al comma 4, sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "50 milioni di euro".
1.6
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000.000 di euro annui» con le seguenti: «2.000.000 di euro annui»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;
c) al comma 4, sostituire le parole da: «15 milioni di euro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.7
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «1.000.000 di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000 di euro annui»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;
c) al comma 4, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
1.8
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole «1.000.000 di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000 di euro annui»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;
c) al comma 4, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
1.9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di promuovere un approccio sostenibile agli investimenti, le reti di imprese che fruiscono dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).»
1.10
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029», con le seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029», con le seguenti: «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031».
1.11
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "50 milioni di euro";
b) al comma 4, sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "50 milioni di euro".
1.12
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;
b) al primo periodo, sostituire le parole: «anni dal 2027 al 2029» con le seguenti: «dal 2027 al 2031»;
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029» con le seguenti: «nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 a 2031».
1.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro";
b) al comma 4, sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro".
1.14
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, al fine di favorire la gestione delle reti di imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di 'manager di rete', fino a un massimo di 30.000 euro annui per ciascuna rete, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto di cui al comma 3.»
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «21 milioni».
1.15
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, al fine di favorire la gestione delle reti di imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di "manager di rete", fino a un massimo di 30.000 euro annui per ciascuna rete, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto di cui al comma 3.».
Conseguentemente, gli oneri di cui al comma 4 sono incrementati di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
1.16
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, al fine di favorire la gestione delle reti di imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di "manager di rete", fino a un massimo di 30.000 euro annui per ciascuna rete, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto di cui al comma 3.»
b) al comma 4, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».
1.17
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.».
1.18
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.»
1.19
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.»
1.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.»
1.21
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, sono favoriti la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.»
1.22
Franceschelli, Giacobbe, Martella
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: "13-ter. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2025."»
1.23
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle reti di imprese cui fanno parte o aderiscono imprese attive nell'industria delle armi e della difesa o che riconvertono le proprie attività nei medesimi settori.».
1.24
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare la trasformazione dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente e sostenibile, alle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese in beni materiali o immateriali idonei a conseguire la transizione verso la produzione di componentistica per veicoli a basso impatto ambientale fino a un massimo di 35.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è cumulabile ed utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».
1.25
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di incrementare e la competitività delle imprese aderenti, promuovendo l'innovazione e lo scambio di conoscenze, alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, o vi aderiscono, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro»
1.26
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al terzo periodo, dopo le parole: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete" sono inserite le seguenti: ", anche costituita di soli lavoratori autonomi/professionisti,".».
1.27
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 384 è inserito il seguente: "384-bis. Le disposizioni di cui ai commi dal 376 al 384, si applicano, in quanto compatibili, anche alle reti dotate di soggettività giuridica.".»
1.28
Sigismondi, Ancorotti, De Carlo
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, all'articolo 3, comma 4-quater inserire, in fine, il seguente periodo: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete, anche costituita di soli lavoratori autonomi o professionisti, può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica."».
1.29
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete" sono inserite le seguenti: ", anche costituita di soli lavoratori autonomi,".».
1.30
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete."».
1.31
Franceschelli, Giacobbe, Martella
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».
1.32
Ritirato
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.".»
1.33
Franceschelli, Giacobbe, Martella
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 15-bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".»
1.34
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 376 al 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche alle reti dotate di soggettività giuridica.».
1.35
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, si applicano anche alle reti dotate di soggettività giuridica.».
1.0.1
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta in favore delle PMI per l'acquisto della componente energia)
1. Alle piccole e medie imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-ter.
«Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti al predetto settore.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 ottobre 2025, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 ottobre 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre dell'anno 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.».
1.0.2
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Fondo rinnovabili PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Fondo Rinnovabili PMI".
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale, ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Voucher digitalizzazione)
1. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.5
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Voucher Temporary Export Manager)
1. Al fine di consentire allee micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "Temporary Export Manager (TEM)" destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri.
2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 6-bis.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le imprese)
1. Alle imprese che hanno fruito, in buona fede, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e alle quali è stata contestata, in sede di accertamento o controllo, la spettanza del beneficio per erronea qualificazione delle attività svolte, è consentito il riversamento spontaneo dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un massimo di dieci rate annuali di pari importo.
2. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente ai crediti d'imposta la cui indebita fruizione sia stata oggetto di contestazione entro il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'accesso al piano di rateazione e per l'applicazione della presente disposizione.».
1.0.7
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)
1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo, recante "Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge", è soppresso.
2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
1.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo, recante "Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge", è soppresso.
2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
1.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
- All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è soppresso.
- Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.
- All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
1.0.11
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)
1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al sostengo delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di azienda o ramo d'azienda)
1. All'articolo 1, comma 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per le microimprese e per le piccole imprese se il trasferimento ha per oggetto la cessione dell'azienda o del ramo di azienda''.
2. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.13
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.14
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione
dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».
1.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente
«Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».
1.0.16
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».
1.0.17
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».
1.0.18
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».
1.0.19
Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le piccole e medie imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.20
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.21
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.22
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.0.23
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Bonus Export Digital Plus)
1. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "Bonus Export Digitale Plus" per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.24 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".»
1.0.24
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.
2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».
1.0.25
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.?1-bis
(Patent Box per marchi storici italiani e obbligo di reinvestimento internazionale)
1. Ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono inclusi tra i beni immateriali agevolabili anche i marchi storici di interesse nazionale iscritti nel Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, limitatamente alla quota di risparmio fiscale effettivamente reinvestita in attività di comunicazione e promozione internazionale del marchio medesimo.
2. Il beneficio fiscale consiste nella parziale detassazione del reddito derivante dall'utilizzo del marchio storico, fino a un massimo del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il beneficio è riconosciuto esclusivamente a condizione che l'intero ammontare del risparmio fiscale ottenuto sia destinato a piani annuali di promozione internazionale del marchio.
3. Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Imprese e del made in Italy:
a) un piano annuale dettagliato degli investimenti in comunicazione e promozione internazionale del marchio;
b) una rendicontazione certificata dell'effettivo reinvestimento del risparmio fiscale.
4. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3, nonché il rilascio di dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
5. Il regime agevolativo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre misure fiscali aventi ad oggetto attività pubblicitarie o promozionali riferite al medesimo marchio storico.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative della misura, i termini di trasmissione dei documenti di cui al comma 3, nonché le procedure di rendicontazione.».
1.0.26
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Potenziamento regime Patent Box)
1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "disegni e modelli," sono inserite le seguenti: "marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,".».
1.0.27
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente "decimo".».
2.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
b) aggiungere in fine, le seguenti parole: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario, nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda».
2.2
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Decaduto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di programmi di sviluppo" inserire la seguente: "sostenibile";
b) al comma 2, dopo le parole: "i programmi proposti da aggregazioni di imprese" inserire le seguenti: "nonché programmi per la promozione del recupero, del riuso, dell'upcycling e del riciclo delle rimanenze di magazzino, per la valorizzazione del post-consumo, per la ricerca di nuovi filati ecosostenibili derivanti da materie prime organiche".
2.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro», con le seguenti: «di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 10 milioni di euro».
2.4
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 3 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 200.000 euro».
2.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 3 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 500.000 euro».
2.6
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 3 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 1 milione di euro».
2.7
Approvato
Al comma 1, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
2.8
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».
2.9
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».
2.10
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».
2.11
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «500.000 euro».
2.12
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda» aggiungere le seguenti: «, con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.»
2.13
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy».
2.14
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alla filiera della moda» con le seguenti: «appartenenti ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda».
2.15
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «alla filiera della moda» con le seguenti: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.».
2.16
Ritirato
Al comma 1, le parole: «alla filiera della moda» sono sostituite dalle seguenti: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.».
2.17
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «alla filiera della moda», con le seguenti: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.»
2.18
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «alla filiera della moda» con le seguenti: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.»
2.19
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole «filiera della moda.», aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.».
2.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «filiera della moda», aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.»
2.21
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «filiera della moda», aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.»
2.22
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «filiera della moda», aggiungere il seguente periodo: «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.»
2.23
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione e garantire la valorizzazione della produzione nazionale, l'impresa capofila dell'aggregazione assicura una produzione pari almeno all'80 per cento all'interno delle filiere italiane.».
2.24 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro», inserire le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.24
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Vedi testo 2
Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro», inserire le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.25 (testo 2)
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro», inserire le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.25
Vedi testo 2
Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro,» inserire le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.26 (testo 2)
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro», inserire le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.26
Vedi testo 2
Al comma 2 dopo le parole: «tra l'altro,» sono inserite le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.27 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro», inserire le seguenti: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».
2.27
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Vedi testo 2
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," inserire le seguenti: "l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché".
2.28
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," inserire le seguenti: "gli investimenti nella formazione continua dei lavoratori e".
2.29
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," inserire le seguenti: "il mantenimento dei livelli occupazionali e".
2.30
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," inserire le seguenti: "l'utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e".
2.31
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «i programmi proposti da aggregazioni di imprese,» aggiungere le seguenti: «e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana.»
2.32
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "i programmi proposti da aggregazioni di imprese," inserire le seguenti: "e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana".
2.33
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "i programmi proposti da aggregazioni di imprese," inserire le seguenti: "la distribuzione territoriale delle aggregazioni, l'integrazione con le politiche di sostenibilità e lo sviluppo dei distretti produttivi esistenti,".
2.34
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «proposti da aggregazioni di imprese» inserire le seguenti: «che garantiscono il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) lungo l'intero ciclo di vita del prodotto».
2.35
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei seguenti vincoli:
a) mantenimento e/o incremento dei livelli occupazionali;
b) utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e regolari;
c) investimento nella formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;
d) piena applicazione dei CCLN sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più significative.».
2.36
Ritirato
Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»
2.37
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».
2.38
Ritirato
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»
2.39
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»
2.40
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».
2.41
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».
2.42
Ritirato
Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».
2.43
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».
2.44
Ritirato
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».
2.45
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.»
2.46
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, nelle modalità i stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 2-bis che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2-ter un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
2-quiquies. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 2-bis e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2-ter.».
2.47
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole da: "possono effettuare il riversamento" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti dai commi seguenti, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9";
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la
percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.";
c) al comma 9:
1) le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";
d) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 14 gennaio 2026";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento può essere effettuato in dieci
rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 14 gennaio 2026 e le successive
entro il 14 gennaio 2027, il 14 gennaio 2028, il 14 gennaio 2029, il 14 gennaio 2030, il 14 gennaio 2031, il 14 gennaio 2032, il 14 gennaio 2033, il 14 gennaio 2034 e il 14 gennaio 2035.";
3) al terzo periodo, le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio
2026";
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2026";
f) al comma 12, terzo periodo, le parole: "3 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
g) dopo il comma 12-quater, sono inseriti i seguenti:
"12-quinquies. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
12-sexies. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
12-septies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, sono destinate alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
12-octies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera c), numero 1), pari a 5.773.589 euro per l'anno 2025 e 2.886.795 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.".».
2.48
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo.
2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole "3 giugno 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».
2.49
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare il rispetto di standard ambientali lungo tutto il ciclo di vita del dei prodotti tessili, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate specifiche linee guida per la progettazione e l'ingegnerizzazione di capi d'abbigliamento durevoli e riciclabili.».
2.50
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Sono favoriti, attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati».
2.51
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "15 addetti" sono sostituite dalle seguenti: "49 addetti".».
2.0.1
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Trasferimento generazionale delle competenze)
1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.
2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
7. Per le finalità d cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
2.0.2
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)
1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".
2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»
2.0.3
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2.0.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy)
1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
2.0.5
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Proroga Cassa integrazione per i lavoratori della moda)
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1 a 4, non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui di cui ai commi da 1 a 4 con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
2.0.6
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»
2.0.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
2.0.8
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.»
2.0.9
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione, l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione delle imprese artigiane)
1. Al fine di valorizzare le imprese artigiane e riconoscerne il ruolo di fondamentale di presidio sul territorio quale espressione di creatività, tradizione, innovazione e strumento di identità culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, per:
a) l'acquisto di macchinari, attrezzature, software innovativi e l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni specializzate nel commercio estero;
c) l'istituzione di borse di studio e tirocini formativi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, la qualificazione professionale e assicurare il la trasmissione intergenerazionale delle competenze;
d) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali ed internazionali;
e) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
f) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;
g) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;
h) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.10
Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finanziarie per l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane)
1. Al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro e piccole imprese artigiane nei mercati esteri, nonché di mitigare l'impatto di eventuali incrementi delle imposte applicate sulle esportazioni, è concesso, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis», un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute:
a) per la stipula di contratti di consulenza con figure professionali esperte in gestione di processi e programmi di internazionalizzazione, la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;
b) per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane- ICE;
c) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
d) per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della ceramica artistica tradizionale)
1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, il fondo di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico del 31 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.12
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.13
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.0.14
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
1 . Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.»
2.0.15
Decaduto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure economiche per il sostegno al settore radiotelevisivo locale)
1. Al fine di proseguire il sostegno al servizio di interesse generale informativo sui territori svolto dalle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 19 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese radiotelevisive locali di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.».
Conseguentemente, all'articolo 1 comma 430 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «50 milioni di euro per l'anno 2025» aggiungere le seguenti: «di cui 31 milioni di euro».
2.0.16
Gelmetti, Ancorotti, De Carlo, Amidei, Ambrogio
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure economiche per il sostegno al settore radiotelevisivo locale)
1. Al fine di proseguire il sostegno al servizio di interesse generale informativo sui territori svolto dalle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 19 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese radiotelevisive locali di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.».
Conseguentemente, all'articolo 1 comma 430 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» aggiungere le seguenti: «di cui 31 milioni di euro».
2.0.17
Ritirato. Vedi G/1484/14/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Misure a favore delle imprese editoriali che operano nel settore dei media audiovisivi locale)
1. I proventi previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 erogati in favore delle emittenti radiotelevisive locali al fine di svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale si configurano come contributi in conto capitale.»
2.0.18 (testo 2)
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".»
2.0.18
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Misure per facilitare l'espansione delle aziende titolari di marchio storico)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo e` finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta` economico- finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficolta` economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente."
2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
2.0.19
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)
1. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2025";
b) al comma 10:
1) le parole: "entro il 16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2025";
2) le parole: "entro il 16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2026";
3) le parole: "entro il 16 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2027";
4) le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2025";
c) il comma 12 è soppresso.».
2.0.20
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)
1. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro".
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2.0.21
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024 ovvero del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2026 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
d) all'imposta sul valore aggiunto.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2027 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2027. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».
2.0.22
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";
b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».
2.0.23
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)
1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 dicembre 2025 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2026; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».
2.0.24
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 2-bis.
(Misure per favorire la partecipazione a fiere internazionali)
1 Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.25
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
1. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.»
2.0.26
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)
1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto regio decreto n. 773 del 1931".»
2.0.27
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Potenziamento del Patent box)
1. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del made in Italy.
2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";
b) al comma 10-bis, le parole: "110 per cento" sono soppresse;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2.0.28
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi
del made in Italy nell'ambito del Patent box)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 1 dopo le parole: "disegni e modelli" sono aggiunte le seguenti: "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".
2. All'articolo 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: "10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.".»
2.0.29
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Potenziamento regime Patent Box)
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo le parole: "brevetti industriali," sono aggiunte le seguenti: "marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.".»
2.0.30
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finanziare per l'aggregazione e il sostegno della filiera olivicola-olearia)
1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato, per l'anno 2025, per un importo pari a 10 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così destinate:
a) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
b) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2022, n. 5.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.31
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finanziarie in favore delle imprese di fabbricazione di gioielli)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "e dal codice ATECO 25.62.00" sono sostituite dalle seguenti: "e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00".».
2.0.32
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.».
2.0.33
Turco, Naturale, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finanziarie per la tutela e l'aggregazione delle imprese del settore della mitilicoltura)
1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante ''Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto'' nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-quinquies del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Martella
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, considerando, quali criteri prioritari, la distribuzione territoriale, l'integrazione con le politiche di sostenibilità e la valorizzazione dei distretti produttivi esistenti.»
3.2
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 2, lettera d), sostituire le parole "a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico" con le seguenti: "fatte salve le disposizioni speciali in materia di società cooperative, alla Fondazione imprese e competenze per il made in Italy"».
3.3
Ritirato
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) alla lettera d), sostituire le parole: «a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni speciali in materia di società cooperative, alla Fondazione Imprese e competenze per il made in Italy».
3.4
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il numero complessivo di centrali consortili può essere esteso fino a 7, come eccezione insulare, al fine di favorire la costituzione di una centrale ciascuna nelle regioni Sicilia e Sardegna. Per le regioni insulari, non si applicano i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma 2.».
3.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Martella
Respinto
Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori,».
3.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Martella
Respinto
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «distacco dei lavoratori», inserire le seguenti: «,ferma restando l'applicazione dei CCNL di settore, nonché l'obbligo di fornire tempestivamente informative alle OOSS e ai lavoratori,».
3.0.1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis.
(Disposizioni finanziarie per favorire la messa in sicurezza delle MPMI)
1. Al fine di incentivare le attività di mitigazione dei rischi derivanti da eventi catastrofali, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle MPMI è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.2
Tosato, Germanà, Bergesio, Bizzotto
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)
1. All'articolo 67, al comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane" sono sostituite dalle seguenti: "I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili", le parole: "e del comma 3, sono sostituite dalle seguenti: "e dei commi 1 e 3", le parole: "e, nel novero di questi," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'Allegato II.12".»
3.0.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis.
(Detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese".».
4.1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2026 e 2027" con le seguenti: "per gli anni 2026, 2027 e 2028" e le parole: "entro il 1° gennaio 2028" con le seguenti: "entro il 1° gennaio 2029";
b) al comma 5:
1) sostituire le parole: "e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2028";
2) sostituire le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2027" con le seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2028";
c) al comma 6:
1) sostituire le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2027" con le seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2028";
2) sostituire le parole: "e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 6,3 milioni di euro per l'anno 2028";
d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
4.2
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «per gli anni 2026, 2027 e 2028»;
b) al primo periodo, sostituire le parole: «numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori» con le seguenti: «numero massimo complessivo di 3.000 lavoratori».
4.3
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «per gli anni 2026, 2027 e 2028».
4.4
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori» con le seguenti: «numero massimo complessivo di 3.000 lavoratori»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;
c) al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a 5 milioni per l'anno 2027» con le seguenti: «11,1 milioni per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;
d) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.».
4.5
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori» con le seguenti: «numero massimo complessivo di 3.000 lavoratori».
4.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «di 1.000 lavoratori», con le seguenti: «di 5.000 lavoratori»;
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027», con le seguenti: «nel limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per l'anno 2027»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027», con le seguenti: «nel limite di spesa pari a euro 18,5 milioni per l'anno 2026 e a euro 25 milioni per l'anno 2027»;
c) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 23,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.».
4.7 (testo corretto)
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "1.000 lavoratori" con le seguenti: "3.000 lavoratori";
b) al comma 5, sostituire le parole: "1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027";
c) al comma 6, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027";
d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
4.7
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Vedi testo corretto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "1.000 lavoratori" con le seguenti: "2.000 lavoratori";
b) al comma 5, sostituire le parole: "1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027;
c) al comma 6, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: 11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027;
d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
4.8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "1.000 lavoratori" con le seguenti: "2.000 lavoratori";
b) al comma 5, sostituire le parole: "1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;
c) al comma 6, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: 7,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027;
d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
4.9
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 lavoratori» con le seguenti: «2.000 lavoratori».
Conseguentemente:
a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «2 milione di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027»;
b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027» con le seguenti: «7,4 milione di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027»;
c) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,2 milioni di euro per l'anno 2027.».
4.10
Ritirato
Al comma 1 sostituire le parole: «1.000 lavoratori» con le seguenti: «2.000 lavoratori».
4.11
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore a trentaquattro anni» con le seguenti: «non superiore a quarant'anni».
4.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a trentaquattro anni» con le seguenti: «non superiore a trentotto anni».
4.13
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a trentaquattro anni» con le seguenti: «non superiore a trentasei anni».
4.14
Ritirato
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:
«I corsi di formazione necessari per il trasferimento delle competenze dai lavoratori che usufruiscono del part-time incentivato ai lavoratori neoassunti possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
4.15
Ritirato
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I corsi di formazione necessari per il trasferimento delle competenze dai lavoratori che usufruiscono del part-time incentivato ai lavoratori neoassunti possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
4.16
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alle piccole imprese che applicano il ricambio generazionale, per i periodi d'imposta 2026 e 2027 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il personale assunto ai sensi del comma 7, fino ad un massimo di 10.000 euro annui per ciascun lavoratore e nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
4.17
Ritirato
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Alle piccole imprese che applicano il ricambio generazionale, per il periodo d'imposta 2026, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese ammissibili. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta le spese del personale per i lavoratori di età non superiore a trentaquattro anni assunti ai sensi del comma 7.».
4.18
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. Al fine di favorire l'adesione alla sperimentazione di cui al presente articolo e incrementare l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che concordano con i lavoratori, ai sensi del comma 4, il regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione è riconosciuto, fino alla data del 31 dicembre 2027, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limite di spesa pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027.
9-ter. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 9-bis spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
9-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 9-bis.
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4.19
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «9-bis. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana. A tal fine, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:
a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle attività artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;
b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di attività artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);
c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;
d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;
e) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;
f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.
9-ter. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d), sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:
a) la realizzazione del progetto di impresa;
b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;
c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso alla garanzia del consorzio fidi.
9-quater. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.».
4.20
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «9-bis. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.
9-ter. I benefici di cui al comma 9-bis sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
9-quater. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»
4.21
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «9-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali.
9-ter. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi incentivi per finalità formativa a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 9-bis, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, gli incentivi a finalità formativa sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.»
4.0.1
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali)
1. Allo scopo di sostenere la diffusione di iniziative di autoimpiego dei dipendenti di imprese in crisi, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e riordinate, con le modificazioni necessarie al loro coordinamento nonché all'introduzione degli opportuni strumenti di semplificazione e incentivo, le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione di società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei medesimi soggetti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
e) definizione, promozione, sostegno e sviluppo delle operazioni di cui all'alinea;
f) individuazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative di cui all'alinea, volti a favorire l'incremento e la diffusione delle operazioni di cui al medesimo alinea nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;
g) regolamentazione organica delle modalità di avvio delle operazioni e di costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'alinea;
h) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi a carico dei lavoratori e delle società cooperative di cui all'alinea ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata del trattamento spettante al lavoratore a titolo di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ai fini dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie e della semplificazione dei procedimenti di avvio delle operazioni di cui al medesimo alinea;
i) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'alinea che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempi più rapidi nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;
l) applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI e di trattamento di fine rapporto reinvestite nella costituzione delle società cooperative di cui all'alinea;
m) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;
n) introduzione di strumenti per favorire la stipulazione di intese con le società finanziarie Soficoop - Società finanza cooperazione e CFI - Cooperazione finanza impresa Scpa, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volte a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'alinea e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui al medesimo alinea, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e proporre, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale, prevedendo adeguate azioni di sostegno e di supporto nella definizione del progetto imprenditoriale e del passaggio di proprietà aziendale.
2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.».
4.0.2
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito lavorativo)
1. Al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI e aumentarne la competitività, in ragione del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata all'organizzazione di attività formative per assicurare:
a) la formazione continua dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
b) la formazione specifica per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di nuove mansioni.
2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689.
3. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in favore degli imprenditori e dei dipendenti di MPMI)
1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità, diffondere la cultura imprenditoriale e di incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle MPMI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:
a) all'organizzazione di corsi di formazione per il sostegno all'autoimprenditorialità, con particolare riferimento alla gestione aziendale, la pianificazione strategica, il marketing digitale e le competenze imprenditoriali;
b) all'organizzazione di corsi di formazione specialistica e per l'apprendimento di nuove competenze destinati ai lavoratori dipendenti delle MPMI.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;
b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;
c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:
1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:
a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);
b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);
c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).
4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.5
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Prestito d'onore e incentivi al credito)
1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.
2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.
3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.
6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.»
4.0.6
Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.
4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».
4.0.8
Ritirato. Vedi G/1484/7/9
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.
2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.
3. Le Regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.».
4.0.9
Ritirato. Vedi G/1484/8/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.
2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.
3. Le Regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.»
4.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Voucher per l'acquisto di consulenze manageriali finalizzate alla innovazione, sostenibilità e alla prevenzione dei rischi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle piccole imprese è attribuito, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate alla innovazione, o alla sostenibilità o alla prevenzione dei rischi. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa per la prestazione consulenziale ed entro il limite massimo di 40.000 euro.
2. I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra l'impresa beneficiaria e un manager dell'innovazione, della sostenibilità o dell'analisi del rischio, iscritto in elenchi istituiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari complessivamente a 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
4.0.11
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 4-bis
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
4.0.12
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.13
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.14
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità` all'esercizio delle attività` imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità` all'esercizio delle attività` imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.16
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Incentivi per lo sviluppo delle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa)
1. Alle società cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi o da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi nei casi di assenza di passaggio generazionale e` riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di avvio dell'attività, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dipendente. L'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.17
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)
1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.18
Naturale, Sabrina Licheri, Turco, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche";
b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";
c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";
d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».
4.0.19 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".»
4.0.19
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività per imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale)
1. All'articolo 43, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "10 febbraio 2005, n. 30," sono inserite le seguenti: "aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al presente comma può essere destinato all'acquisizione delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in stato di difficoltà e di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in stato di difficoltà da parte di altre imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".».
4.0.20
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.21
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Sostegno alla crescita associata delle microimprese)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati e definiti, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, gli strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, mirati a favorire la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzate alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.».
5.1
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi)
1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
5.2
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;».
5.3
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;»
5.4
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche e private, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili nel rispetto della normativa comunitaria vigente;».
5.5
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI;».
5.6
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) modificare l'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di:
1) prevedere, al comma 3, che i confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro siano tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo decreto, e che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo possa essere disposta quando, per tre esercizi consecutivi, il volume di attività finanziaria sia diminuito di oltre un terzo rispetto alla suddetta soglia;
2) riformulare il comma 4, sopprimendo il requisito della prevalenza dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, e prevedendo che i confidi possano esercitare le attività di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie;
3) modificare il comma 5, prevedendo che i confidi possano altresì svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
4) adeguare il comma 6, prevedendo che i confidi possano esercitare quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, sostituendo il riferimento alle "altre forme di finanziamento" con il termine "finanziamenti" e riconoscendo la possibilità di esercitare le attività di cui all'articolo 106, comma 2, anche nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie;
5) inserire un comma 6-bis volto a stabilire che non siano previsti limiti alle partecipazioni detenibili dai confidi, fatti salvi quelli normativamente previsti e purché le partecipazioni siano funzionali al raggiungimento del loro oggetto sociale.
c-bis) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi nell'elenco previsto dall'art. 112-bis TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;"
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112-bis TUB avuto riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate socie;
c) dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) favorire l'evoluzione dei confidi soggetti a vigilanza della Banca d'Italia in intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB con perdita della qualifica di confidi ma nel rispetto della finalità mutualistica.».
5.7
Ritirato. Vedi G/1484/16/9
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole: «all'albo di cui all'articolo 106» con le seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 112-bis»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».
Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.".»
5.8 (testo 2)
Ritirato. Vedi G/1484/19/9
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
«c) revisione dei requisiti per l'iscrizione e anche per la permanenza dei Confidi nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385, in particolare a fini di rafforzamento della stabilità del relativo comparto, prevedendo che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione al medesimo albo sia disposta solo se il volume di attività finanziaria sia diminuito per più esercizi in misura significativa;
d) ampliamento delle attività che caratterizzano i Confidi, avuto riguardo alle richieste di sostegno delle PMI, prevedendo le attività di consulenza e di assistenza alle imprese accanto alla garanzia e anche in via a questa non strumentale. Per i Confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1983, prevedendo altresì l'esercizio delle attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e le attività indicate nel comma 2 di detto articolo 106, ferme le autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni previste. Tutti i Confidi svolgono ogni loro attività in via prevalente a favore delle imprese consorziate e socie;
b) alla lettera f), dopo le parole: «integrazione interconsortile» inserire le seguenti: «e gli altri processi di evoluzione».
5.8
Vedi testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole: «all'albo di cui all'articolo 106» con le seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 112-bis»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».
Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale."».
5.9
Tajani, Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole: «all'albo di cui all'articolo 106» con le seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 112-bis»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».
Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.".»
5.10
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole "all'albo di cui all'articolo 106" con le seguenti: "nell'elenco di cui all'articolo 112-bis";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;"».
Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.».
5.11
Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole «all'albo di cui all'articolo 106» con le seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 112-bis»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».
5.12
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385," inserire le seguenti: "anche con riferimento al parametro dimensionale relativo al volume di attività finanziaria,".
5.13
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) sulle operazioni di fusione tra confidi dirette a favorire il loro processo di razionalizzazione, il confidi incorporante utilizza, senza vincoli di destinazione fatto salvo quello della concessione di finanziamenti sotto qualsivoglia forma tecnica alle imprese, le risorse dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, esistenti alla data del 31 dicembre 2025 sui bilanci dei confidi interessati alla citate operazioni societarie, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali ai confidi del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura ex articolo 15 della legge n. 108 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni.».
5.14
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole "in via prevalente" sono soppresse;
2) dopo le parole "garanzia collettiva dei fidi" sono aggiunte le seguenti: "e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie";
b) al comma 5:
1) dopo la parola "possono" è aggiunta la seguente: "altresì";
2) alla lettera a), le parole da "dell'amministrazione finanziaria dello Stato" a "consorziate o socie" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
c) al comma 6:
1) le parole "l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5";
2) le parole "altre forme di finanziamento" sono sostituite dalla seguente: "finanziamenti";
3) dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie";
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale".»
2. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione".».
5.15
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e garantendo la coerenza con le competenze regolamentari e di vigilanza della Banca d'Italia.".
5.16
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5.17
Manca, Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;»
5.18
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole: "nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa".
5.19
Ritirato
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;».
5.20
Ritirato
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole:
«nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;».
5.21
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso la previsione di specifici criteri premiali".
5.0.1
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo per l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.»
5.0.2
De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al testo unico bancario)
1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole «in via prevalente» sono soppresse;
2) dopo le parole «garanzia collettiva dei fidi» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie»;
b) al comma 5:
1) dopo la parola «possono» inserire la seguente: «altresì»;
2) alla lettera a), le parole da «dell'amministrazione finanziaria dello Stato» a «consorziate o socie» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
c) al comma 6:
1) le parole «l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5»;
2) le parole «altre forme di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti»;
3) dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie»;
d) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».
«Art. 5-ter.
(Modifiche alla legge di stabilità 2014)
1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera d).
5.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al testo unico bancario)
1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole "in via prevalente" sono soppresse;
2) dopo le parole "garanzia collettiva dei fidi" sono aggiunte le seguenti: "e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie";
b) al comma 5:
1) dopo la parola "possono" è aggiunta la seguente: "altresì";
2) alla lettera a), le parole da: "dell'amministrazione finanziaria dello Stato" fino a: "consorziate o socie" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
c) al comma 6:
1) le parole "l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5";
2) le parole "altre forme di finanziamento" sono sostituite dalla seguente: "finanziamenti";
3) dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie";
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.".
«Art. 5-ter
(Modifiche alla legge di stabilità 2014)
1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle Imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere la lettera d) del comma 1.
5.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 5-bis
(Modifiche al testo unico bancario)
1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole "in via prevalente" sono soppresse;
2) dopo le parole "garanzia collettiva dei fidi" sono aggiunte le seguenti: "e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie";
b) al comma 5:
1) dopo la parola "possono" è aggiunta la seguente: "altresì";
2) alla lettera a), le parole da "dell'amministrazione finanziaria dello Stato" a "consorziate o socie" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
c) al comma 6:
1) le parole "l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5";
2) le parole "altre forme di finanziamento" sono sostituite dalla seguente: "finanziamenti";
3) dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie";
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, dirette e indirette, in banche, società finanziarie e strumentali, IMEL e imprese assicurative.".
«Art. 5-ter
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili andranno restituite al Ministro dello sviluppo economico da quei confidi che non le abbiano impiegate completamente. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegate completamente le risorse loro attribuite, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese".»
5.0.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura)
1. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Al fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì le risorse del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
.
5.0.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.».
5.0.7
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.».
5.0.8
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: " Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dal "A decorrere dal 1° gennaio 2024".».
5.0.9
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".».
5.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a favore delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di microimpresa e"
b) al terzo periodo, dopo le parole "nonché per le operazioni finanziare riferite a" inserire le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".».
5.0.11
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Misure a favore delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "microimpresa e di piccola e media impresa" sono sostituite dalle seguenti: "piccola e media impresa" ;
b) al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziare riferite a" sono inserite le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".»
5.0.12
Ritirato. Vedi G/1484/10/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a favore delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "micro impresa e di piccola e media impresa" sono sostituite dalle seguenti: "piccola e media impresa";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziare riferite a" sono aggiunte le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".»
5.0.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per favorire l'accesso al credito delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "microimpresa e di piccola e media impresa" sono sostituite dalle seguenti: "piccola e media impresa";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziare riferite a" sono inserite le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".».
5.0.14
Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale".».
5.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. La Banca d'Italia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può dettare ulteriori disposizioni attuative e integrative relative all'attività di concessione di finanziamenti svolta dai soggetti di cui al presente articolo, inclusi i confidi, anche al fine di assicurare la coerenza con la disciplina generale degli intermediari finanziari, la sana e prudente gestione, e di promuovere l'efficienza e la stabilità del sistema, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.».
5.0.16
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori produttivi maggiormente esposti alla crisi e per far fronte alle difficoltà di accesso al credito, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata d ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.17
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.".
b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del made in Italy."».
5.0.18
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.".
b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del made in Italy".»
5.0.19
Turco, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.";
b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del made in Italy".».
5.0.20
Tajani, Franceschelli, Giacobbe, Martella
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.";
b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del made in Italy".»
5.0.21
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
- Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.»
5.0.22
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo di garanzia per la prima casa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 115 è abrogato.».
6.1
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente «1-bis): alla lettera b), le parole: "alle cessioni a fondi comuni di investimento" sono sostituite dalle seguenti: "alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani".»;
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) All'articolo 7, il comma 2-bis è sostituito dal seguente "2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.".»
6.2
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis): alla lettera b), le parole: «alle cessioni a fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani»;
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) all'articolo 7, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.".»
6.3
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 7.1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente" sono inserite le seguenti: "o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti", e le parole: "aventi sede legale in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile".».
6.4
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 7.1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti", e le parole: "aventi sede legale in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile".».
6.5
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini del presente articolo, per crediti futuri si intendono le obbligazioni attive non ancora sorte alla data dell'operazione di cartolarizzazione, ma derivanti da rapporti giuridici già in essere o da operazioni economicamente documentabili, anche se condizionate o differite nel tempo, purché siano individuabili in modo oggettivo e risultino idoneamente documentate nei registri contabili del soggetto cedente.».
6.6
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, dopo il comma 2-novies è inserito il seguente:
2-decies. Nel caso di cartolarizzazione avente ad oggetto beni mobili non registrati, ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità ai terzi della cessione o della segregazione dei beni, è necessario che:
a) i beni siano individuati in modo specifico mediante un elenco dettagliato sottoscritto dalle parti, con data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile;
b) l'elenco sia allegato all'atto di cessione o al contratto di finanziamento e conservato presso la sede del soggetto cedente o finanziato, unitamente alla documentazione che ne attesta l'esistenza e la titolarità;
c) i beni siano separati fisicamente o contabilmente rispetto al restante patrimonio delle parti per tutta la durata dell'operazione;
d) il vincolo di destinazione o di garanzia sia annotato nei libri contabili o sociali del soggetto finanziato, ovvero reso pubblico mediante deposito presso il registro delle imprese o altra modalità individuata con decreto del Ministero della Giustizia.
Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai beni trasformati o sostitutivi di quelli originariamente oggetto di segregazione.».
6.7
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) All'articolo 7, comma 2-octies, ultimo periodo, le parole: «Si applicano l'articolo 7.1 commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili con la natura dei beni oggetto dell'operazione, i commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 7.1.».
6.8
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 7.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
i) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis). Qualora il soggetto nominato come asset manager ai sensi dell'articolo 7.1, comma 8, primo periodo, sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q), del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni, per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parti le società di cui al comma 1, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del periodo precedente, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111.";
ii) la rubrica è sostituita dalla seguente "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati"»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis) Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.9
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, presenta alle Commissioni parlamentari competenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla diffusione delle operazioni di cartolarizzazione dei beni mobili non registrati, all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, nonché agli effetti fiscali e sistemici prodotti.».
6.10
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni di euro".».
6.11
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 8,419 milioni e a 1,684 milioni di euro".».
6.12
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) Il comma 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130.».
6.13
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il comma 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130.».
6.0.1
Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
6.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole: "al 31 dicembre 2025" sono soppresse.».
6.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole "al 31 dicembre 2025" sono eliminate.».
6.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole "al 31 dicembre 2025" sono soppresse.».
6.0.5
Paroli, Damiani, Bergesio, Bizzotto
Ritirato. Vedi G/1484/15/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l' Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
6.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Modifiche alla disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino)
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: "lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro" e le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni tre anni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."»
6.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino)
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è modificato come segue:
a) al comma 1, le parole "lire 10 miliardi" sono sostituite da "10 milioni di euro" e le parole "lire 2 miliardi" sono sostituite da "2 milioni di euro";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni tre anni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".»
6.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino)
- All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a 5,164 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni" e le parole "1,1 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni tre anni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».
6.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Attuazione della disciplina sulla compensazione multilaterale dei crediti risultanti da fatture elettroniche)
1. Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione multilaterale dei crediti risultanti da fatture elettroniche, il comma 228 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: "228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy.".»
6.0.10
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interventi finanziari ISMEA per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, la parola: "agricole" è sostituita dalle seguenti: "operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4";
b) al secondo periodo, le parole: "La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "A fronte delle garanzie rilasciate l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 2023/2831, 717/2014 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni".
2. Le medesime agevolazioni possono essere concesse ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 651/2014, 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi agevolativi." Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).».
7.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent, Franceschelli
Respinto
Sopprimere l'articolo.
7.2
Ritirato
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» aggiungere le seguenti: «e per i veicoli non immatricolati.».
7.3
Ritirato
Al comma 1, al capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» aggiungere le seguenti: «e per i veicoli non immatricolati».
7.4
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» aggiungere le seguenti: «e per i veicoli non immatricolati».
7.5
Ritirato
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» aggiungere le seguenti: «e per i veicoli non immatricolati».
7.6 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis.» aggiungere il seguente:
«1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
7.6
Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso «1-bis.» dopo la parola «obbligatoria.» aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori.».
7.7 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis.» aggiungere il seguente:
«1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
7.7
Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori.».
7.8 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis.» aggiungere il seguente:
«1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
7.8
Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso «1-bis» dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori».
7.9 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis.» aggiungere il seguente:
«1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
7.9
Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori.»
7.10 (testo 2)
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Approvato
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis.» aggiungere il seguente:
«1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
7.10
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Vedi testo 2
Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori».
7.11
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.
7.12
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.
1-ter. La piattaforma di cui al comma 1-bis, ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.
1-quater. L'accesso alla piattaforma di cui al comma 1-bis, è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma di cui al comma 1-bis, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché istituzione di una piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso».
7.13
Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.
4-quinquies. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza."».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché misure di semplificazione in materia di attività esercitate nei porti».
7.14
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Improponibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso lettera g-bis), primo periodo della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: "nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)".»
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci».
7.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa;
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
v) cancellazione della partita IVA.
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese» è abrogato.".
2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole: "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione";
b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole: "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione;
c) l'articolo 2192 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2192 Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro."
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
7.0.2
Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese di cui all'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che stipulano i contratti assicurativi ai sensi del medesimo comma 101, entro i termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazione dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, i limiti rilevanti per la deduzione dei relativi premi assicurativi sono maggiorati in funzione della dimensione aziendale, secondo i parametri definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, nei seguenti importi:
a) del 10 per cento per le grandi imprese;
b) del 20 per cento per le imprese di medie dimensioni;
c) del 30 per cento per le piccole e microimprese.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.0.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Modelli standardizzati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)
1. Dopo l'articolo 2-septiesdecies del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
"Art. 2-octiesdecies.
(Modelli standardizzati per le micro imprese)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.".»
7.0.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)
1. All'articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:
a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;
b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;
c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;
d) segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.
1-ter. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»
7.0.5
Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.";
b) alla tabella B.I, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
Attività | Descrizione | Codici Ateco pertinenti all'attività | |
16-bis) | Ideatore e creatore di architetture informatiche hardware e software | -Consulenza su hardware e software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; -Pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie dell'informazione | 62.20.10 |
16-ter) | Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico | Ideazione di campagne pubblicitarie: -creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione -creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera -ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi | 73.11.01 |
16-quater) | Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale | -servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco | 96.99.94 |
16-quinquies) | Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi | Altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: -pianificazione strategica e organizzativa -gestione del cambiamento (change management) -obiettivi e politiche di marketing | 70.20.09 |
16-sexies) | Dog sitter, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia | Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: -presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) -attività di dog sitter e cat sitter Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia | 96.99.11 96.99.12 96.99.13 |
16-septies) | Maestro di sci | Corsi di sci | 85.51.09 |
16-octies) | Maniscalco | Attività di maniscalchi: -pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli | 01.62.01 |
16-novies) | Stilista | Design di moda (fashion design) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (omissis.) | 74.11.20 |
».
7.0.6
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Semplificazioni)
1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
7.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela dei mestieri artigianali)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il "Fondo per la tutela dei mestieri artigianali" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo finanzia l'assunzione di apprendisti da parte di artigiani e micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori artigianali tradizionali e specialistici, al fine di salvaguardare competenze storiche fondamentali.
3. L'impresa può assumere uno o più apprendisti con contratto della durata minima di 24 mesi. Il costo salariale è coperto all'80 per cento dal Fondo e per il restante 20 per cento a carico del datore di lavoro.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con apposito decreto i criteri, le modalità di accesso, di erogazione delle risorse, nonché le procedure di monitoraggio e controllo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.0.8
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Introduzione del registro unico nazionale dei fornitori economici)
1. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.
2-ter. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.
2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.".»
7.0.9
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)
1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto";
b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".»
7.0.10
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.».
7.0.11
Borghesi, Garavaglia, Bizzotto, Bergesio
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Regime impositivo delle assicurazioni per i rischi catastrofali)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.0.12
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Esenzione sui premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE".»
7.0.13
Ritirato
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Esenzione dall'imposta sui premi assicurativi per le polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE".».
7.0.14
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo.".»
7.0.15
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Giorgis
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: "ANAC,", sono inserite le seguenti: "sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,".»
7.0.16
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al precedente periodo, le imprese inviano una comunicazione alla Camera di commercio al fine regolarizzare la posizione.".»
8.1
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «5-ter», sopprimere le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e dopo la parola: «elabora» inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), capoverso «5-ter», dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «, previo confronto obbligatorio con RLS e RSU»;
2) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. E' obbligatorio includere la rappresentanza sindacale nella definizione delle informative sul lavoro agile.».
8.3
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «5-ter», sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».
8.4
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);
b) sopprimere il comma 2.
8.5
Ritirato
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore."»
8.6
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
"1) al comma 12 è inserito, infine, il seguente periodo: «La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore.»".
8.7
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 12 è inserito, infine, il seguente periodo: "La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore."».
8.8
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 12 è inserito, infine, il seguente periodo: "La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore.".»
8.9
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 12, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori possono essere svolti anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle periodicità previste dalla normativa vigente".».
8.10
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 5, la parola "effettuati" è sostituita dalle seguenti "possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e".»
8.11
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1, aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 5, la parola "effettuati" è sostituita dalle seguenti: "possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e".»
8.12 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".»
8.12
Vedi testo 2
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:
«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".
2-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono svolgere integralmente interventi formativi nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati rilevati comportamenti non conformi, anomalie operative o sinistri, avvalendosi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale".»
8.13 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".»
8.13
Vedi testo 2
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:
«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".
2-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono svolgere integralmente interventi formativi nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati rilevati comportamenti non conformi, anomalie operative o sinistri, avvalendosi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale".»
8.14
Ritirato
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "5-bis", sostituire le parole: «può svolgere, anche in parte rilevante,» con le seguenti: «, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono».
8.15
Ritirato
Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «può svolgere, anche in parte rilevante,» con le seguenti: «, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono».
8.16
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sostituire le parole: "partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali" con le seguenti: "partecipano, anche mediante fondi interprofessionali, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ivi compresi i corsi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".
8.17
Ritirato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali alla manodopera agricola."»
8.18
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.".».
8.19
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».
8.20
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: "13-ter. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2025.".».
8.21
Ritirato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 343-354 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.»
8.22 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG» con le seguenti: «, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG, nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole».
8.22
Vedi testo 2
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31/01/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.»
8.23 (testo 2)
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Approvato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG» con le seguenti: «, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG, nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole».
8.23
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Vedi testo 2
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31/01/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.».
8.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Tassazione agevolata per micro, piccole e medie imprese che assumono e mantengono apprendisti per la durata del percorso formativo)
1. Alle micro, piccole e medie imprese che impiegano almeno tre apprendisti con contratto di apprendistato di I livello, anche in caso di turnover, purché mantengano un numero minimo di tre apprendisti attivi per l'intera durata di ciascun contratto, per un periodo minimo di almeno 24 mesi, è riconosciuta una riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta in cui si verifica la condizione di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 50.000 annui per ciascuna impresa.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si estende per tutto il periodo in cui l'impresa mantiene almeno tre apprendisti in corso di formazione, e comunque non oltre la durata di 24 mesi dal raggiungimento del requisito minimo, ed è cumulabile con gli altri incentivi occupazionali alle imprese previsti a legislazione vigente.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto attuativo per definire modalità di accesso, requisiti, controlli occupazionali, adempimenti documentali e criteri di rendicontazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
8.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi per la stabilità occupazionale nelle PMI)
1. Alle micro, piccole e medie imprese che, da almeno tre anni, impieghino stabilmente un numero non inferiore a 5 dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una deduzione pari al 30 per cento dell'imponibile IRPEF/IRES relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con un tetto massimo di 100.000 euro di imponibile deducibile per ciascuna impresa.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per un periodo di tre anni consecutivi, a condizione che l'organico aziendale non venga ridotto di più del 15 per cento rispetto alla media degli ultimi 12 mesi, ed è cumulabile con gli altri incentivi occupazionali alle imprese previsti a legislazione vigente, nonché gli incentivi per ricerca e sviluppo, formazione, transizione ecologica e accesso al credito.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con decreto i criteri e le modalità attuative della misura, inclusi modalità di verifica della consistenza occupazionale, di rendicontazione e controllo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
8.0.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)
1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento de requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.4
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Corso formativo 16 ore MICS)
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».
8.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».
8.0.6
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»
8.0.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Norme in materia di formazione "16 ore MICS")
1. I lavoratori di aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee) di tale decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. Il comma 1 si applica anche in riferimento ai lavoratori autonomi che operano in tali cantieri.
3. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti, sia autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»
8.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».
8.0.9
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».
8.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»
8.0.11
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».
9.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.2
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis» dopo le parole: "di un'informativa scritta" inserire le seguenti: ", anche in modalità digitale,".
9.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un'informazione completa e omogenea a tutti i lavoratori, per le attività di cui al presente comma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), elabora modelli standardizzati di informativa.".
9.4 (testo 2)
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 37, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ove possibile, dell'assunzione di nuovo personale o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e devono essere completati entro 30 giorni dalla data di assunzione;"».
9.4
Vedi testo 2
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 37, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) dell'assunzione di nuovo personale o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e deve in ogni caso avvenire immediatamente dopo il termine del periodo di prova e, comunque, essere completata entro 30 giorni dalla data di assunzione;"».
9.5
Mazzella, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)
All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole ", per la sicurezza sul lavoro" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".».
9.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole ", per la sicurezza sul lavoro" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".».
9.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, per la sicurezza sul lavoro» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."»
9.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-bis, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, prima delle parole "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole "nei casi e per la durata previsti" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto".
2. L'articolo 2, comma 1-ter, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».
9.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-bis, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, prima delle parole: "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti: "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole: "nei casi e per la durata previsti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il comma 1-ter è abrogato.».
9.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-bis, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, prima delle parole "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole "nei casi e per la durata previsti" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto".
2. L'articolo 2, comma 1-ter, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».
9.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) all'articolo 25, comma 3, la parola: "trentesimo" è soppressa.».
9.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) all'articolo 25, comma 3, la parola: "trentesimo" è soppressa».
9.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)
Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) all'articolo 25, comma 3, la parola: "trentesimo" è soppressa.».
9.0.10
Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Valorizzazione dell'artigianato di alta gamma nei percorsi formativi)
1. Al fine di assicurare la trasmissione intergenerazionale delle competenze nel settore dell'artigianato di alta gamma quale espressione artistica, territoriale e tradizionale di interesse nazionale, e di garantire un'adeguata formazione tecnico professionale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate attività di didattica laboratoriale da inserire all'interno dei profili educativi e dei piani di studi del liceo del made in Italy e degli istituti tecnici professionali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'integrazione di percorsi formativi professionalizzanti nel settore dell'artigianato di alta gamma con i percorsi di specializzazione offerti dagli ITS Academy e con i corsi e i master offerti dalle università che integrano competenze pratiche artigianali con conoscenze accademiche.».
9.0.11
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Tavolo tecnico per lo sviluppo e la tutela dell'artigianato di alta gamma)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'artigianato di alta gamma. Il tavolo tecnico elabora proposte e svolge una funzione consultiva circa l'individuazione di politiche fiscali, previdenziali e finanziarie volte alla promozione, allo sviluppo ed alla tutela delle imprese del settore dell'artigianato di alta gamma. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9.0.12
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 83, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura anche dietro contestuale corrispettivo.".».
9.0.13
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 la parola: "b)," è soppressa ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 «strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222»."».
9.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è soppressa;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222."».
9.0.15
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di imprese del settore turistico)
1. Al decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".».
9.0.16
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)
1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.".».
9.0.17
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)
1. Dopo l'articolo 2-septiesdecies del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
"Art. 2-octiesdecies.
(Modelli standardizzati per le micro imprese)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati forniscono una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.".».
9.0.18
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Semplificazioni per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.".».
9.0.19
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Verifiche di attrezzature)
1. All'Allegato VII -Verifiche di attrezzature - del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale" è inserito il seguente:
Attrezzatura | Intervento/periodicità |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto | Verifica triennale |
».
10.1
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.2
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Si definisce operatore economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting, ristorazione collettiva e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.».
10.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Si definisce operatore economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando in via esclusiva o prevalente attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting, ristorazione collettiva e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.».
10.4 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)» con le seguenti: «operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA.»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA».
10.4
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Vedi testo 2
Al comma 1, sostituire le parole: "operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)" con le seguenti: "operatore economico della distribuzione di prodotti alimentari nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)".
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)".
10.5
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)» con le seguenti: «operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA.»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA».
10.6
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)» con le seguenti: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA».
10.7
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2025 e 2026 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2-ter. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 2-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2-quinquies. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.8
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:
«2-bis. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rifinanziati, rispettivamente di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché disposizioni in favore dell'enogastronomia".
10.9
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.10
Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611:
1) all'alinea le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026";
2) alla lettera c) le parole: "e le imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: ", le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)";
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente: "611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.";
c) al comma 612, dopo le parole: "Ministro del turismo" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia," e dopo le parole: "di cui al comma 611" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.11
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: "giovani" è soppressa e le parole: "in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori".
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.12
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1 nonché quelli dell'intero settore Horeca ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto Horeca con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera Horeca.».
10.13
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1, nonché tra gli operatori dell'intero settore Horeca ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto Horeca, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del Turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera Horeca.».
10.14
Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.
3-ter. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
3-quater. In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale».
10.15
Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4, è sostituito dal seguente:
"L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.";
b) al comma 5, dopo le parole: "mezzi pubblicitari", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle insegne di esercizio,";
c) al comma 7, dopo le parole: "qualsiasi forma di pubblicità", sono inserite le seguenti: ", con esclusione delle insegne di esercizio,", e le parole: "ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;
d) al comma 13-ter, le parole: "di insegne di esercizio" sono soppresse;
e) al comma 13-quater, le parole: "di insegne di esercizio" sono soppresse.»
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio».
10.16
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano altresì ai lavoratori delle aziende della filiera horeca, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera horeca, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.17
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3, commi da 2 a 4, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.».
10.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione del Tavolo di Filiera HoReCa)
1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Tavolo di Filiera HoReCa, con funzione di sede di confronto, consultazione e proposta per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sostenibile della filiera HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Catering), di seguito definito "Tavolo".
2. Il Tavolo:
a) favorisce il confronto permanente tra le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli esperti e i soggetti portatori di interesse del settore;
b) analizza bisogni, problematiche e opportunità del comparto HoReCa a livello nazionale, regionale e locale;
c) promuove la competitività, la qualità, la sostenibilità e l'innovazione nella filiera;
d) definisce proposte operative per la valorizzazione del settore, anche attraverso attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica e formativa;
e) contribuisce alla definizione di strategie condivise su lavoro, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, sicurezza alimentare e attrattività territoriale.
3. Il Tavolo è composto da:
a) rappresentanti dell'ente/istituzione promotrice;
b) rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) rappresentanti delle imprese del settore HoReCa;
d) esperti e rappresentanti del mondo accademico e della formazione;
4.La composizione del Tavolo garantisce la parità di genere e un'equa rappresentanza territoriale e settoriale.
5. Il Tavolo è convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. I lavori del Tavolo sono coordinati da un Presidente, nominato tra i rappresentanti dell'ente promotore. Il Presidente può avvalersi di una Segreteria Tecnica.
7. Il Tavolo elabora annualmente una Relazione sulle attività svolte, contenente analisi, proposte operative e indicazioni strategiche da sottoporre all'ente promotore e agli altri soggetti istituzionali competenti.
8. Le attività del Tavolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
10.0.2
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)
1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione delle zone franche montane)
1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna su tutto il territorio nazionale, sono istituite le zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
3. Le MPMI che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.
4. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2025 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.4
Ritirato. Vedi G/1484/12/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Estensione della cassa integrazione alle imprese del comparto moda, orafo e pelletteria artigianale di alta gamma con meno di quindici dipendenti)
1. Al fine di garantire la tutela occupazionale e la continuità produttiva delle imprese appartenenti al comparto della moda, della lavorazione orafa e della pelletteria artigianale di alta gamma, è riconosciuto l'accesso agli strumenti di integrazione salariale anche alle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, operanti in via prevalente nei settori individuati al comma 2.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese:
a) del settore moda di alta gamma, ivi comprese quelle operanti in conto terzi;
b) della lavorazione orafa, argentiera, gioielliera e affini;
c) della pelletteria artigianale di fascia alta.
3. Le imprese di cui al comma 2 sono ammesse, indipendentemente dal numero dei dipendenti, all'accesso agli strumenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità, le condizioni e i limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative e le eventuali integrazioni procedurali necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
10.0.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cedolare secca piccoli negozi delle aree interne e periferiche)
1. Fino al 31 dicembre 2029 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.6
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)
1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
10.0.8
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
10.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga e stabilizzazione del regime semplificato per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi)
1. Al fine di garantire la continuità economica delle attività dei pubblici esercizi e valorizzare gli effetti positivi emersi nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è prorogato fino al 31 dicembre 2026 il regime semplificato per la concessione dell'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Al fine di definire un assetto normativo strutturale del regime semplificato di cui al comma 1, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un tavolo tecnico interministeriale, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, convocato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Il tavolo di cui al comma 2 ha il compito di:
a) definire un quadro normativo stabile e coordinato con le autonomie locali;
b) adottare linee guida nazionali che garantiscano la semplificazione delle procedure, assicurando al contempo il rispetto del decoro urbano, della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici;
c) integrare la materia dell'occupazione temporanea di suolo pubblico nel quadro ordinario delle funzioni comunali, prevedendo standard minimi e certezze procedurali per le imprese.»
10.0.10
Croatti, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
«1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.11
Croatti, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1.. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.12
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)
1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323."».
10.0.13
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)
1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323».
10.0.14
Croatti, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese termali)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».
10.0.15
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191 per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.».
10.0.16
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.».
10.0.17
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19 per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del Turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.».
10.0.18
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.»
10.0.19
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».
10.0.20
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».
10.0.21
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».
10.0.22
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, anche dietro contestuale corrispettivo.».
10.0.23
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo."».
10.0.24
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."».
10.0.25
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."».
10.0.26
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.".».
10.0.27
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 10-bis
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.".»
10.0.28
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»
10.0.29
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»
10.0.30
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»,
10.0.31
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».
10.0.32
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
10.0.33
Naturale, Sabrina Licheri, Turco, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia attività di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 841, le parole: "per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno";
b) il comma 842, è sostituito dal seguente:
"842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 2 |
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,20 |
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 0,90 |
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 0,70 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
;
c) il comma 843 è sostituito dal seguente:
"843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.";
d) al comma 844, dopo le parole: "sono riscossi" sono inserite le seguenti: "su base giornaliera o annuale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di riscossione su base annuale è applicata una riduzione del 30 sul canone complessivamente determinato.".».
10.0.34
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro";
b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro."».
10.0.35
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)
1. All'articolo 86, comma 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse.».
10.0.36
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Sportello Unico Integrato)
1. Dopo l'articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 19-ter (Sportello Unico Integrato) 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).
2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;
c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.".»
10.0.37
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Trattamento di dati biometrici)
1. Il comma 7, dell'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente "7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 4 commi 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 lettere b) e f) del Regolamento, è ammesso il trattamento dei dati biometrici, inclusi l'impronta digitale, la topografia della mano, le caratteristiche del volto o dell'emissione vocale, la forma dell'iride, la struttura vascolare della retina, la struttura venosa delle dita e della mano, per le finalità di autenticazione informatica, controllo di accesso fisico ad aree sensibili dei soggetti addetti, controllo di utilizzo di apparati e macchinari pericolosi o a scopi facilitativi. I trattamenti sono effettuati, previo svolgimento di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo ovvero, fino alla loro adozione e nei limiti di cui all'articolo 22 comma 4 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, osservando quanto prescritto in materia di misure tecniche informatiche dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento generale in tema di biometria del 12 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014".».
10.0.38
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Trattamento di dati biometrici)
1. Il comma 7 dell'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente:
"7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 4 commi 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 lettere b) e f) del Regolamento, è ammesso il trattamento dei dati biometrici, inclusi l'impronta digitale, la topografia della mano, le caratteristiche del volto o dell'emissione vocale, la forma dell'iride, la struttura vascolare della retina, la struttura venosa delle dita e della mano, per le finalità di autenticazione informatica, controllo di accesso fisico ad aree sensibili dei soggetti addetti, controllo di utilizzo di apparati e macchinari pericolosi o a scopi facilitativi. I trattamenti sono effettuati, previo svolgimento di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo ovvero, fino alla loro adozione e nei limiti di cui all'articolo 22 comma 4 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, osservando quanto prescritto in materia di misure tecniche informatiche dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento generale in tema di biometria del 12 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014."».
10.0.39
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Semplificazione nella vendita dei giornali)
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».
11.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato che operano con macchine mobili nei settori industriali e che, al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro, effettuano investimenti in sistemi ottici basati sull'intelligenza artificiale, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento della spesa effettuata.
2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere dotati di reti neurali originariamente sviluppate e idonee all'adattamento e al miglioramento mediante processi di addestramento su dati riferiti a specifici contesti operativi, e interconnessi con piattaforme gestionali capaci di rilevare ostacoli, persone e altre macchine mobili in tempo reale, riducendo le velocità operative delle macchine e generando allarmi visivi e acustici per prevenire incidenti anche in condizioni di scarsa visibilità.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente capo:
«Capo III-bis.
INCENTIVI FISCALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO».
11.0.2
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".».
11.0.3
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".».
11.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».
11.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".»
11.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.».
11.0.7
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.».
11.0.8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.»
11.0.9
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.»
11.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.»
11.0.11 (testo 3)
De Carlo, Salvitti, Fallucchi, Amidei, Ancorotti, Maffoni, Bergesio, Bizzotto, Paroli, Damiani, Biancofiore, Durnwalder
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato, all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il relativo apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana;
c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquista in sede di Conferenza Stato-Regioni, predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
11.0.11 (testo 2)
Vedi testo 3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato, all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il relativo apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana;
c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquista in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.
11.0.11
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina del responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.";
b) al quarto comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali vigenti."».
.
11.0.12
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».
11.0.13
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.";
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.".»
11.0.14
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.";
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.".».
11.0.15
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;
b) le parole da: «dei soci» fino a: «nel processo produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:
a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;
b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."
2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso."
2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.0.16
De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti, Mancini
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;
b) le parole da: «dei soci» fino a: «nel processo produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:
a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;
b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."
2) il terzo e il quarto comma sono soppressi;
3) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il terzo comma è soppresso."
2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.0.17
Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;
b) le parole da: "dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo";
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:
a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;
b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."
2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso."
2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.0.18
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;
b) le parole da: "dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo";
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana: a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo; b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."
2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso.
2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.0.19
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.";
b) all'articolo 5, al settimo comma, dopo le parole: "del servizio commessi" sono inserite le seguenti: ", nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1,";
2. Il comma 2-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.».
11.0.20
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;
b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».
2. L'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.».
11.0.21
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.";
b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: "del servizio commessi" sono inserite le seguenti: ", nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge".
2. L'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.».
11.0.22
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Società artigiana e condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al secondo comma, le parole da: "la maggioranza dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno dei soci partecipi al processo produttivo e alla direzione e gestione dell'impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1";
2) il terzo e il quarto comma sono soppressi;
3) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il terzo comma 3 è soppresso.»
11.0.23
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;
b) le parole da: "dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo";
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:
a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;
b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."
2) i commi 3 e 4 sono soppressi;
3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso.
2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».
11.0.24
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione."».
11.0.25
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.".»
11.0.26
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.».
11.0.27
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione."».
11.0.28
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.".»
11.0.29
De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti, Mancini
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)
1. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"2-bis. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al primo comma e:
a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;
b) nel caso di cui alla lettera b) del primo comma occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.".
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.
4. In deroga al secondo comma, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.».
11.0.30
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)
1. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al comma 1 e:
a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.
4. In deroga al comma 2, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al comma 3.».
11.0.31
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)
1. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al comma 1 e:
a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.
4. In deroga al comma 2, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»
11.0.32
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)
1. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al comma 1 e:
a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.»
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.
4. In deroga al comma 2, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al comma 3.».
11.0.33 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
"Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo."».
11.0.33
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ottavo comma, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";
b) al nono comma, le parole "fino a lire cinque milioni con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel"».
11.0.34 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
"Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo."».
11.0.34
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";
b) al comma 9, le parole: "fino a lire cinque milioni, con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel".».
11.0.35 (testo 2)
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
"Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo."».
11.0.35
Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";
b) al comma 9, sostituire le parole "fino a lire cinque milioni, con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel".».
11.0.36 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
"Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo."».
11.0.36
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";
b) al comma 9, le parole "fino a lire cinque milioni, con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel".».
11.0.37 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
"Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo."».
11.0.37
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Semplificazione delle norme sull'uso della denominazione "artigianato")
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
9. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le pubblicità di prodotti e servizi effettuata a livello nazionale in violazione delle disposizioni di cui ai citati commi".
b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi del comma 9, sono destinate a finanziare le attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di denominazione di artigianato e artigianalità di prodotti e servizi.
9-ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2025, è stanziato a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato un importo di euro 250.000,00 per finanziare le attività di cui al comma 9-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000,00 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".»
11.0.38
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese così come definite dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,"».
11.0.39
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,".»
11.0.40
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,".»
11.0.41
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: «costituiti tra imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «, o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,».
11.0.42
Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,".».
11.0.43
De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti, Mancini
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
- Dopo l'articolo 11, della legge 8 agosto 1985, n. 443, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
- È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- La Commissione di cui al primo comma svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222."».
11.0.44
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. (Commissione consultiva per l'artigianato) - 1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".»
11.0.45
Manca, Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), del Codice civile, può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, è abrogato.
2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole: "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione";
b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole: "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione";
c) l'articolo 2192 del Codice civile è sostituito come segue "Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, 'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro."
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11.0.46
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
e) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
f) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
g) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
h) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), del Codice civile, può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
c) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.
d) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, è abrogato."
2. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
3. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
4. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.
5. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di commercio.
6. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11.0.47
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7-bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" è abrogato."
2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole: "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione";
b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole: "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione.
c) L'articolo 2192 del Codice civile è sostituito dal seguente: "2192. Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro.".
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro".
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, del presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11.0.48
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), del codice civile può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti all'impresa.
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti alla società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" è abrogato."
2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 del Codice civile sostituire le parole "il giudice del registro può ordinarla con decreto" con le seguenti "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione".
b) all'articolo 2191 del Codice civile sostituire le parole "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" con le seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione.
c) sostituire l'articolo 2192 del Codice civile con il seguente:
"Art. 2192
(Ricorsi)
Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro."
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sopprimere le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese".
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto legge, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11.0.49
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7 bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti all'impresa.
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti alla società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" è abrogato."
2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite con "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione".
b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite con "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione;
c) l'articolo 2192 del codice civile è sostituito come segue "Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, 'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro.".
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro".
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11.0.50
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.51
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.52
Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.53
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
11.0.54
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.55
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
11.0.56
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.»
11.0.57
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.»
11.0.58
Ritirato. Vedi G/1484/17/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.»
11.0.59 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".»
11.0.59
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.
2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.60
De Carlo, Ancorotti, Salvitti, Bergesio, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)
1.Al fine di sostenere le imprese artigiane e le micro e piccole imprese è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il fondo di cui al presente comma è destinato alla erogazione di agevolazioni in conto capitale, concesse ai sensi del Regolamento UE 2023/2831, e contributi sugli interessi derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari per la realizzazione di investimenti finalizzati al rinnovo degli impianti, all'ampliamento e all'ammodernamento degli stessi, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, nonché all'acquisto di macchinari ed attrezzature, di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime. La spesa per l'acquisto delle scorte è agevolabile nel limite di 30 mila euro e non può superare il 30 per cento dell'investimento totale. Gli interventi di cui al presente comma possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.».
11.0.61
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Formazione dei Responsabili Tecnici FER)
1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del made in Italy, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.".
2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.
3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 2, e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso, i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.
4. Entro il termine di cui al comma 2, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti fornitori.».
11.0.62
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Industria 5.0)
1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».
11.0.63
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Introduzione di un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio)
1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:
a) Formato standard basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);
b) Firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;
c) Integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.
7-ter. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso.".»
11.0.64
Ritirato. Vedi G/1484/11/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)
1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento. Il suddetto decreto ministeriale n. 127 non si applica altresì ai rifiuti elencati in tale Allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, di conseguenza le autorizzazioni restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio sia in fase di rinnovo o riesame, dall'applicazione del medesimo Regolamento, e le relative operazioni di recupero restano disciplinate dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, in alternativa all'esecuzione dei test chimici, è possibile utilizzare anche i test ecotossicologici in quanto prevalenti e più cautelativi rispetto ai predetti test chimici poiché consentono di valutare l'intero effetto ambientale della sostanza o prodotto recuperato e immesso nell'ambiente, così come riconosciuto dai Regolamenti Comunitari relativi ai prodotti da costruzione, Regolamento UE n. 305/2011 e Regolamento UE n. 2024/3110, che richiamano i metodi internazionalmente riconosciuti e come previsti dai Regolamenti Comunitari n. 1907/2006 "REACH" e n. 1272/2008 "CLP".».
11.0.65
Mancini, Fallucchi, Bergesio, Bizzotto
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure urgenti per le produzioni viticole)
1. Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2024 hanno subito perdite di produzione a causa di attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non hanno beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative agevolate o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni risultanti dalle proposte di declaratorie regionali di cui al precedente comma 1.
3. Nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2024, ai sensi dell'articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.
4. La dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, per gli interventi di cui al comma 1.».
11.0.66
Ritirato.Vedi G/1484/13/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di rilascio del codice identificativo nazionale)
1. All'articolo 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora applicabile. In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145".»
11.0.67
Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Semplificazioni per il contrasto alla produzione e commercializzazione degli oli di oliva)
1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.0.68 (testo 2)
De Carlo, Salvitti, Bergesio, Bizzotto
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)
1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato."».
11.0.68
De Carlo, Salvitti, Bergesio, Bizzotto
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)
1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
1. L'anidride carbonica nella birra deve avere un contenuto non inferiore a gr 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a gr 1 per ml 100.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498 è abrogato."».
11.0.69
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Portale unico regionale per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali)
1. Le Regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale "Impresa in un giorno". Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.».
11.0.70
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifiche in materia di documentazione spettante alla stazione appaltante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando)
1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.".»
11.0.71
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di avvalimento negli appalti di forniture a tutela della produzione italiana ed europea)
1. All'articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di forniture senza posa in opera le stazioni appaltanti indicano, nei documenti di gara, talune fasi essenziali di lavorazione che dovranno essere direttamente svolte dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. In ogni caso il concorrente deve adempiere direttamente ad una o più fasi produttive."»
11.0.72
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifica in tema di esenzione da imposta di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari".»
11.0.73
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifica del limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali)
1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50 kW".».
11.0.74 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".»
11.0.74
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 43, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.
2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11.0.75
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 16-bis, al primo periodo, le parole: "200KW", sono sostituite con le seguenti: "1000KW".».
11.0.76
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure di semplificazione a favore delle imprese agricole che producono legno)
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».
11.0.77
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: "10.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".».
11.0.78
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizione in materia di semplificazione)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.».
11.0.79
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per l'uniformità delle condizioni di mercato nel settore farmaceutico)
1. Al fine di introdurre con urgenza misure di semplificazione volte a garantire condizioni uniformi di mercato agli operatori nonché a tutelare il diritto ad una adeguata informazione superando le disparità attualmente esistenti nell'accesso alla pubblicità tra titolari di medicinali identici, all'articolo 128 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 16, comma 1," sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1,";
b) il comma 2 è soppresso."».
11.0.80
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1. 3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».
11.0.81
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».
11.0.82
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.»
11.0.83
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».
12.100/1
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, al comma 1, dopo le parole: «ha l'obiettivo di» aggiungere le seguenti: «promuovere recensioni trasparenti e affidabili e».
12.100/2
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illecite ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.».
12.100
I Relatori
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12.
(Ambito e definizioni)
1. Il presente Capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.».
13.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita, o un suo delegato, ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.»
13.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la propria identità e».
13.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «tre mesi»;
2) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell'autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla recensione medesima».
13.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «un anno».
13.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA), in materia di meccanismi di segnalazione e azione, con particolare riferimento agli obblighi, e alle relative modalità procedurali e/o tecniche, dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online.»
13.100/1 (testo 3)
Maffoni, Fallucchi, Bergesio, Amidei
Approvato
All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" con le seguenti: "non oltre trenta giorni";
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale".
13.100/1 (testo 2)
Vedi testo 3
All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" con le seguenti: "non oltre quindici giorni";
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale".
13.100/1
Inammissibile
Sostituire l'emendamento con il seguente:
«Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.
2. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale.
3. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore."».
13.100/2
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore», con le seguenti: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà»;
c) sostituire la rubrica con il seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».
13.100/3
Ritirato
All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore» con le seguenti: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà»;
c) sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».
13.100/4
Ritirato
All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».
13.100/5
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;
b) sostituire la rubrica con il seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».
13.100/6
Respinto
All'emendamento, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.».
13.100/7
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, beneficio o altra utilità da parte del fornitore e dei suoi intermediari.».
13.100/8
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" con le seguenti: "non oltre sei mesi".
13.100/9
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" con le seguenti: "non oltre un anno".
13.100/10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «un anno».
13.100/11
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illegali ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.».
13.100/12
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il consumatore può rilasciare una recensione relativa al prodotto utilizzato, al servizio o alla prestazione di cui ha usufruito attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma ospitante.».
13.100/13 (testo 2)
Approvato
All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».
13.100/13
Vedi testo 2
All'emendamento, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore.».
13.100/14 (testo 2)
Approvato
All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».
13.100/14
Vedi testo 2
All'emendamento, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».
13.100/15 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Approvato
All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».
13.100/15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Vedi testo 2
All'emendamento, al comma 2, sopprimere le parole da: «e quelle non più attuali», fino alla fine del comma.
13.100/16 (testo 2)
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Approvato
All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».
13.100/16
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Vedi testo 2
All'emendamento, al comma 2, sopprimere le parole da: "e quelle non più attuali" fino alla fine del comma.
13.100/17
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole da: «e quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e nei casi in cui la recensione non sia più attuale in ragione di modifiche sostanziali intervenute rispetto ai fatti oggetto della valutazione.».
13.100/18
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: "e quelle non più attuali" con le seguenti: "e tutte quelle non più attuali".
13.100/19
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
All'emendamento, comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione della decorrenza», fino alla fine del comma.
13.100/20
Ritirato
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore» con le seguenti: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà».
13.100/21
Ritirato
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore», con le seguenti: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà».
13.100/22
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore», con le seguenti: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà».
13.100/23
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: "in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore" con le seguenti: "in ragione dell'adozione da parte della struttura di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione".
13.100/24
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di» con le seguenti: «in ragione dell'adozione di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione sull'».
13.100/25
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle attività di contrasto alle recensioni illecite è riconosciuta, a soggetti portatori di interessi specifici, quali associazioni rappresentative di categoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2022/2065.».
13.100/26
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.».
13.100/27
Ritirato
All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.»
13.100
I Relatori
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre novanta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore.».
13.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Segnalatori attendibili)
1. Le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico, ovvero i soggetti portatori di interessi specifici, stabiliti in Italia, che ne facciano richiesta, possono vedersi riconosciuta la qualifica di segnalatori attendibili dall'AGCOM, ove risultino in possesso dei requisiti, e secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica (delibera Agcom n. 283/24/CONS).
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.»
14.100/1
Ritirato
All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole "sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo" con le seguenti: "sono vietate le compravendite";
b) al primo periodo, sopprimere le parole "anche tra imprenditori e intermediari";
c) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Resta ferma la possibilità di trasferire la recensione tra le piattaforme digitali al fine di assicurare continuità informativa e coerenza nella rappresentazione dell'attività.".
14.100/2
Ritirato. Vedi G/1484/9/9
All'emendamento, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari» con le seguenti: «sono vietate le compravendite» e dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Resta ferma la possibilità di trasferire la recensione tra le piattaforme digitali al fine di assicurare continuità informativa e coerenza nella rappresentazione dell'attività».
14.100/3
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "l'acquisto e la cessione" con le seguenti: "l'acquisto, lo scambio e la cessione";
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili all'interno della recensione medesima";
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis L'autorità della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con proprio regolamento adotta apposite linee guida dirette alle imprese per l'adozione delle misure di trasparenza idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.".
14.100/4
Ritirato
All'emendamento, al primo periodo, dopo le parole: «recensioni online», inserire la seguente: «false».
14.100/5
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, al primo periodo, dopo le parole: «recensioni online», inserire la seguente: «false».
14.100/6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
All'emendamento, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, vietati l'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni, formulate dai consumatori, riferite a un prodotto o un servizio differenti nonché la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi.»
14.100/7
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. È vietata la diffusione, attraverso piattaforme digitali e social media, di contenuti aventi finalità promozionale che non siano chiaramente riconoscibili come comunicazioni pubblicitarie, in conformità alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
14.100/8
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente: "bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.".»
14.100/9
Ritirato
All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 12, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.»
14.100/10
Ritirato
All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 12, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.».
14.100/11
Giacobbe, Franceschelli, Martella
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 12, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.»
14.100
I Relatori
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14.
(Divieti)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
14.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla acquisizione del codice identificativo nazionale di all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 di utilizzare in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, nonché nell'insegna, nella ragione e nella denominazione sociale, simboli parole e locuzioni, anche in lingua straniera, suscettibili di indurre confusione sulla legittimazione all'esercizio dell'attività, sulla classificazione, la categoria o l'indirizzo geografico della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o dell'unità immobiliare concessa in locazione.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata cessazione della comunicazione al pubblico, nonché nell'insegna, nella ragione e nella denominazione sociale.
3. La sanzione di cui al comma 2 è altresì applicata ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici.
4. Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo.
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera i), è inserita la seguente: "i-bis) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione di essere legittimati all'esercizio dell'attività turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera o indurre confusione sulla classificazione o sulla categoria o sull'indirizzo geografico di una struttura turistico-ricettiva o di un'unità immobiliare concessa in locazione;"».
15.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Resta salva l'applicazione del regime previsto dall'articolo 45 del Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA).»
15.100/1
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 1, dopo le parole: "Ministero del Turismo," inserire le seguenti: "le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e le associazioni di categoria".
15.100/2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
All'emendamento, al comma 1, dopo le parole: «del turismo», inserire le seguenti: «, nonché rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale».
15.100/3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
All'emendamento, al comma 3, dopo le parole: «settore turistico», inserire le seguenti: «, ovvero i soggetti portatori di interessi specifici,».
15.100/4
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
All'emendamento, al comma 3, dopo le parole: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni," inserire le seguenti: "nonché le associazioni dei consumatori riconosciute di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,".
15.100/5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
All'emendamento, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Resta salva l'applicazione del regime previsto dall'articolo 45 del Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA).»
15.100
I Relatori
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15.
(Linee guida e monitoraggio)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.
3. Ai fini di rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e della normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi al citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.».
15.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Costituzione del Tavolo Tecnico per Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia)
1.Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è istituito un Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia, di seguito denominato "Tavolo".
2. Il Tavolo assicura la rappresentanza degli interessi dei consumatori e garantisce un meccanismo partecipato nella definizione delle regole di tutela.
3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante designato dall'AGCM, che lo coordina;
b) rappresentanti dell'AGCOM e dell'Autorità Garante per la privacy;
c) rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo?137 del Codice del Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale;
4. Le associazioni partecipano a titolo non oneroso per la finanza pubblica.
5. Il Tavolo ha competenze consultive e di supporto, in particolare tese a:
a) presidiare l'attuazione del Dl PMI 2025 in materia di recensioni false;
b) contribuire alla redazione delle linee guida che orientano le piattaforme digitali sull'adozione di misure tecniche per la verifica dell'autenticità delle recensioni;
c) monitorare l'applicazione concreta delle misure da parte dei gestori;
d) elaborare procedure di segnalazione da parte di consumatori, esercenti e associazioni, nonché proporre miglioramenti;
e) segnalare tempestivamente all'AGCM e, se del caso, all'AGCOM, eventuali violazioni delle linee guida o richiami sanzionatori.
6. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi, o su convocazione straordinaria dell'AGCM o su richiesta motivata di una delle associazioni partecipanti.
7.Le decisioni e raccomandazioni sono formalizzate mediante verbale sintetico, pubblicato sul sito istituzionale dell'AGCM, con allegati tecnici di dettaglio.
8. Annualmente, l'AGCM redige e pubblica un Rapporto del Tavolo Tecnico, contenente:
a) numero e tipologia di segnalazioni ricevute;
b) verifiche svolte sulle piattaforme;
c) contributi e posizioni delle associazioni;
d) modifiche proposte e implementate;
e) valutazione dell'impatto sulla tutela dei consumatori.
Il rapporto viene trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e reso disponibile sul portale AGCM.
Le segnalazioni raccolte attraverso il Tavolo vengono utilizzate come base per possibili provvedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme non conformi.»
16.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.2
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
2) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;
3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Incentivi all'aggregazione)
1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)
1. Al fine di sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.5
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 18-bis.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)
1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.7
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)
1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC - o in iniziative di Corporate Venture Capital - CVC - per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:
1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;
2) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;
3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.8
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18-bis
(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)
1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.9
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 18
(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)
1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:
a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;
b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.10
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital - FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.11
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)
1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.12
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital - FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.13
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)
1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.
7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.14
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)
1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.15
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up;
2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
3) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;
4) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.16
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.".»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.17
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in start-up innovative" sono inserite le seguenti: "o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite OICR.";
b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative" sono inserite le seguenti: ", direttamente o tramite OICR.".»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.18
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.";
b) al comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000".»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.19
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.20
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.21
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18
(Modifiche in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.22
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a, inserire la seguente: «a-bis) revisione della normativa con riguardo alla ridefinizione dei requisiti per l'accesso alla qualifica di PMI innovativa, al fine di includere anche le micro e piccole imprese che dimostrano elevato potenziale innovativo in ambiti diversi da quelli brevettuali o strettamente tecnologici, con particolare riferimento all'innovazione nei processi produttivi, nella logistica, nella digitalizzazione dei canali commerciali e nella sostenibilità ambientale.»
18.23
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».
18.24
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».
18.25
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».
18.26
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».
18.27
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».
18.28
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».
18.29
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché per assicurare che ogni misura a sostegno delle PMI garantisca la salvaguardia dei diritti del lavoro e dei contratti nazionali, la condizionalità sociale e occupazionale per l'accesso agli incentivi, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l'equità territoriale e una particolare considerazione delle microimprese».
18.30
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.»
18.31
Ritirato
Al comma 1, lett. e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.».
18.32
Ritirato
Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.»
18.33
Ritirato
Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.»
18.34
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start up innovative e PMI innovative, con particolare riferimento all'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del made in Italy.».
18.35
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start up innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del made in Italy.».
18.36
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start up innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;";
b) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.".
18.37
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start up innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del made in Italy.».
18.38
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
18.39
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) istituzione di un Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione.»
18.40
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) istituzione di un fondo nazionale per la tutela giuridica della proprietà industriale e intellettuale registrata dalla PMI, con il fine di sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale, azioni contro contraffazione e imitazione in Italia e all'estero, nonché meccanismi di monitoraggio per contrastare l'uso improprio dei brevetti.»
18.41
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) introduzione di agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età da parte di start-up e di PMI innovative, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile.»
18.42
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) introduzione di un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese, al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative.»
18.43
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) istituzione di un Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, cui possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.»
18.44
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).»
18.45
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.»
18.46
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.».
18.47
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.»
18.48
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, forme di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro subordinato;».
18.49
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di supportare i processi di innovazione, agevolazioni per le spese sostenute in servizi di consulenza per la brevettazione;».
18.50
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo forme di flessibilità nei requisiti di accesso, al fine di riconoscere e tutelare le specificità settoriali e i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione.».
18.51
Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».
18.52
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».
18.53
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».
18.54
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di start up e PMI innovative".
18.55
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire il comma 4, con i seguenti:
«4. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:
a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);
b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).
4-bis. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento "de minimis" ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di start up e PMI innovative".
18.56
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire il comma 4, con i seguenti:
«4. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4-bis. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 4, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4-quater Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di start up e PMI innovative".
18.57
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.1
Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 18-bis
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il venture capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in start-up innovative ubicate in Italia.
3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:
a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;
b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di start-up innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
«Art. 18-ter
(Agevolazioni all'investimento)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il venture capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.".
2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori Business angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
3. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività, fino a un massimo di 10.000 euro, per la redazione dell'atto costitutivo e per i servizi di resi da consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al presente comma.
«Art. 18-quater
(Incentivi per lo sviluppo delle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa)
1. Alle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa è consentito l'accesso ai contributi di cui all'articolo 18-bis, comma 4, della presente legge, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza, servizi e accompagnamento manageriale resi dalle società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-ter, commi 1 e 2, della presente legge si applicano anche agli investimenti realizzati nel capitale sociale di società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa.
3. Tra gli investitori e i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 18-ter della presente legge sono ricomprese le società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
4. Alle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 3, per i medesimi servizi qualora gli stessi siano resi dalle società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
5. Alle società cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi o da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi nei casi di assenza di passaggio generazionale è riconosciuto, a decorrere, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di avvio dell'attività, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dipendente.».
18.0.2
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato "Registro".
2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI».
18.0.3
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Voucher intelligenza artificiale)
1. Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore delle predette imprese per le spese in consulenze nel campo dell'intelligenza artificiale dirette alla pianificazione di strategie personalizzate e per ottimizzarne i processi. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo AI del personale delle micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.4
Ritirato. Vedi G/1484/18/9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di start-up innovative)
1. Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025 in favore di start-up innovative, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza anche successivamente all'investimento entro il 30 giugno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
18.0.5
Ritirato. Vedi G/1484/20/9
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di start-up innovative)
1. Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025 in favore di start-up innovative, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza anche successivamente all'investimento entro il 30 giugno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.6
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)
1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.7
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.8
Manca, Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
18.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l' Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.10
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis
(Modalità per l'acquisto della qualifica di piccola e media impresa ovvero di start-up innovativa)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, ovvero di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».
18.0.11
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure per la promozione di tecnologie innovative per la produzione alimentare)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18.0.12
Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizione per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)
1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dall'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.1
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 5 dopo le parole: "in raccordo con le regioni" sono inserite le seguenti: "anche per la valutazione ex-ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).".»
19.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 5, dopo le parole: "in raccordo con le regioni", sono inserite le seguenti: «anche per la valutazione ex-ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "Reality Checks", di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale, ed ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).»
19.3
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 5 dopo le parole: "in raccordo con le regioni" sono inserite le seguenti: ", anche per la valutazione ex-ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).".»
Conseguentemente, al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.
19.4
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 5 dopo le parole: "in raccordo con le regioni" sono inserite le seguenti: "anche per la valutazione ex-ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).»
19.5
Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera b) dopo parole: «al comma 5,» inserire le seguenti: "dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al tavolo permanente partecipa altresì lo SME Envoy italiano, quale inviato italiano per le Piccole e Medie Imprese, con ruolo di interfaccia con la rete europea degli SME Envoy coordinato dalla Commissione europea." e».
19.6
Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "anche con l'avvalimento di esperti di settore", inserire le seguenti: "e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,";
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.".
19.7
Manca, Giacobbe, Martella, Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «anche con l'avvalimento di esperti di settore», aggiungere le seguenti: «e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.»
19.8
Ritirato
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «anche con l'avvalimento di esperti di settore», inserire le seguenti: «e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,»;
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.».
19.9
Ritirato
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "anche con l'avvalimento di esperti di settore," inserire le seguenti: "e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4";
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.".
19.10
Ritirato
Al comma 1, lettera b), apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «anche con l'avvalimento di esperti di settore» aggiungere le seguenti: «e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.».
19.0.1
Amidei, Ancorotti, De Carlo, Bizzotto, Bergesio, Paroli, Damiani
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile delle filiere produttive della moda, e prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, nonché al fine di garantire la piena tracciabilità delle filiere, è istituito, ai sensi del presente capo, un regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda e sono definiti i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.
2. Le disposizioni della presente capo si applicano alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera, come definiti dal presente capo.».
Conseguentemente, dopo il capo V, aggiungere il seguente:
«CAPO VI
CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITA' DELLE FILIERE DELLA MODA»
19.0.2
Amidei, Ancorotti, De Carlo, Bizzotto, Bergesio, Paroli, Damiani
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) "filiera della moda": la società capofila e le imprese di filiera legate da rapporti contrattuali e sub contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore moda, incluse le fasi di progettazione, campionatura, produzione, trasformazione del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, inclusi i relativi accessori;
b) "società capofila": la società a capo di una filiera della moda, ivi incluso l'eventuale concessionario del marchio in licenza - avente sede legale e/o una o più sedi produttive sul territorio della Repubblica Italiana - che incarica le imprese di filiera di fornire:
1) prodotti finiti destinati alla vendita;
2) lavorazioni su prodotti finiti destinati alla vendita o lavorazioni intermedie;
3) prodotti di campionatura per la realizzazione di collezioni;
c) "impresa di filiera": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) ha sede legale o una unità produttiva sul territorio della Repubblica Italiana;
2) partecipa - in forza di contratto di appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d'opera corrente con una società capofila - alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, della pelletteria, con esclusione:
a) della lavorazione e fornitura delle materie prime, ivi incluso il tessuto, il pellame e il filato;
b) della lavorazione e fornitura di accessori a catalogo senza componenti di personalizzazione.
d) "subfornitore di filiera": l'impresa che presenta i requisiti di cui alla lettera c) che è parte di un contratto di subfornitura con una impresa della filiera.».
19.0.3 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)
1. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa i seguenti requisiti:
a) l'impresa capofila e le imprese di filiera hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente capo;
b) i titolari o amministratori non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
c) l'impresa capofila o le imprese di filiera non sono state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale;
d) l'impresa capofila e le imprese di filiera sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
2. La certificazione unica di conformità ha un periodo di validità di un anno e può essere rilasciata dai revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. I soggetti certificatori di cui al comma 2 verificano la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo. A tal fine, hanno diritto ad ottenere dall'impresa capofila e dalle imprese di filiera documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione anche, La certificazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza presentata dall'impresa capofila. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio della certificazione.
4. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Unitamente alla richiesta di annotazione, il soggetto certificatore trasmette gli atti in base ai quali ha rilasciato il certificato unico.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, e dell'economia e delle finanze sono dettate specifiche disposizioni per la formulazione dell'istanza, il contenuto della certificazione unica di conformità, nonché per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per la eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, che gravano comunque sull'istante nel rispetto del criteri di proporzionalità e di quanto previsto dagli accordi di cui al comma 6 ove conclusi, nonché per l'istituzione e le modalità di annotazione del registro di cui al comma 4.
6. Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite le modalità attraverso le quali le società capofila contribuiscono ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica.».
19.0.3
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)
1. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa i seguenti requisiti:
a) l'impresa capofila e le imprese di filiera hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente capo;
b) i titolari o amministratori non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
c) l'impresa capofila o le imprese di filiera non sono state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale;
d) l'impresa capofila e le imprese di filiera sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
2. La certificazione unica di conformità ha un periodo di validità di un anno e può essere rilasciata dai soggetti abilitati alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3.I soggetti certificatori di cui al comma 2 verificano la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo, operando anche accessi, ispezioni e audit nei luoghi di produzione. Gli stessi deliberano sull'istanza di certificazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni mancanti nell'istanza.
4. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Unitamente alla richiesta di annotazione, il soggetto certificatore trasmette gli atti in base ai quali ha rilascio il certificato unico.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono dettate specifiche disposizioni per la richiesta e il rilascio della certificazione unica di conformità, per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per la eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, che gravano comunque sull'istante nel rispetto del criteri di proporzionalità e di quanto previsto dagli accordi di cui al comma 6 ove previsti, nonché per l'istituzione e le modalità di annotazione del registro di cui al comma 4.
6. Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite le modalità attraverso le quali le società capofila contribuiscono ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica.».
19.0.4
Amidei, Ancorotti, De Carlo, Bizzotto, Bergesio, Paroli, Damiani
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera)
1. Le società capofila che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera:
a) tengono e aggiornano con cadenza almeno semestrale una anagrafica dei fornitori di filiera;
b) adottano le linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
c) prevedono, nei contratti con le imprese di filiera specifici impegni a carico dei medesimi volti a garantire il rispetto, anche da parte dei subfornitori di filiera, della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro, compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale applicabile al settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
d) all'atto della conclusione del primo contratto con l'impresa di filiera, acquisiscono dai medesimi la seguente documentazione aggiornata: certificato di iscrizione al registro delle imprese e visura camerale; autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; documento unico di regolarità contributiva; documento unico di regolarità fiscale; eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla lettera c) del presente comma;
e) richiedono ai fornitori di filiera un aggiornamento della documentazione di cui alla lettera d) del presente comma, alle relative scadenze di legge ovvero, in mancanza, ogni due anni.
2. In aggiunta agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le società capofila adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire, tra l'altro, il reato di cui agli articoli 603-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
3. Le imprese della filiera devono osservare nei confronti dei propri subfornitori le seguenti tutele contrattuali minime:
a) stipula di un contratto di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l'eventuale prezzo per unità temporale di riferimento;
b) indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento;
c) previsione di misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell'esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità;
d) obbligo di inserire nei contratti di cui alla lettera a) una clausola che richieda l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore dell'industria e dell'artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ferma l'applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale.».
19.0.5 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Filiera della moda certificata)
1. Le imprese di filiera e la società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità, possono utilizzare, nella propria attività promozionale, la dizione "Filiera della moda certificata", nonché, quanto alla capofila, fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in conseguenza degli adempimenti relativi all'adozione del modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità di cui comma 2. In caso di utilizzo abusivo della suddetta dizione o di altre dizioni suscettibili di ingenerare confusione con essa, si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
19.0.5
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Filiera della moda certificata)
1. Le imprese di filiera e la società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità possono utilizzare, nella propria attività promozionale, la dizione "Filiera della moda certificata". A tutti gli altri soggetti è vietato l'uso della suddetta dizione o di altre dizioni che possono generare confusione con essa. L'utilizzo abusivo della suddetta dizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 10.000 e un massimo di 50.000 euro. La sanzione è applicata dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.».
19.0.6
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure correttive)
1. Per le imprese di filiera e l'impresa capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità si applicano le disposizioni speciali di cui ai seguenti commi.
2. Prima di applicare le misure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale competente assegna all'impresa di filiera, anche se capofila, un termine non inferiore a sessanta giorni per adottare le misure correttive individuate dal Tribunale stesso. Le misure di cui all'articolo 34 sono applicate solo in caso di mancata adozione delle misure correttive nel termine assegnato e comunque con provvedimento motivato che tiene conto della violazione degli obblighi di cui all'articolo 19-bis o dell'assenza dei requisiti di cui all'articolo 19-bis della presente legge, ovvero degli eventuali errori commessi dal soggetto certificatore nel rilasciare la certificazione.
3. Laddove la richiesta di applicazione della misura riguarda la società capofila e si basa esclusivamente sulla presenza di legami economici e contrattuali con imprese della filiera amministrate o riconducibili a persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti richiamati all'art. 34, comma 1, del predetto decreto legislativo, le misure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano se l'impresa capofila ha cessato i rapporti contrattuali con l'impresa di filiera interessata.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».
19.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche in materia di visti e permessi per investimenti)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: "7-ter. Il visto per lavoro autonomo per cittadini stranieri che rivestano la carica di presidente, membro del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, in una società per azioni o in una società in accomandita per azioni, italiana o estera, con sede operativa in Italia, non è soggetto a quote e può essere ottenuto senza limiti temporali rispetto alla data di inizio attività della società, qualora il capitale della stessa superi il valore di 1 milione di euro";
b) all'articolo 26-bis, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli stranieri che hanno effettuato investimenti nei sei mesi precedenti alla richiesta di nulla osta, nonché agli stranieri che intendono effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano attività finalizzate ad investimenti di particolare rilevanza strategica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".».
Conseguentemente, dopo il capo V, aggiungere il seguente:
«CAPO VI
(DESTINAZIONE ITALIA)»
19.0.8 (testo 2)
Amidei, Ancorotti, Bergesio, Bizzotto
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni)
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 abitanti".
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: "potenziali investitori esteri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto".
3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "affari esteri e della cooperazione internazionale,", sono aggiunte le seguenti: "da un rappresentante del Ministero del turismo".».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per l'attrazione degli investimenti».
19.0.8
Amidei, Ancorotti, Bergesio, Bizzotto
Vedi testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni)
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "60.000 abitanti"».
19.0.9
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 13 giugno 2025, n. 89, in materia di obblighi assicurativi)
1. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni" sono soppresse.».
19.0.10
Martella, Giacobbe, Franceschelli
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle piccole e medie imprese sul territorio nazionale ed ampliarne e consolidarne l´impegno in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
19.0.11
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Delega al Governo per la promozione delle PMI nei territori montani e nei borghi storici)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei territori di cui al comma 1;
b) prevedere l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali;
c) prevedere la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e imprenditori locali;
d) prevedere misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione;
e) prevedere l'attribuzione di poteri regolamentari rafforzati ai comuni per la tutela dell'identità culturale e commerciale dei centri storici;
f) prevedere l'adozione di regolamenti comunali per la classificazione e certificazione delle attività artigianali e commerciali di qualità;
g) prevedere la definizione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle nuove aperture in relazione alla vocazione turistica, al tessuto urbano e alla sostenibilità locale.».
19.0.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Delega al Governo per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nelle aree interne e montane)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nelle aree interne e montane, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un regime fiscale agevolato o di sgravi fiscali per le micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne e montane;
b) servizi di informazione e accompagnamento nei processi di digitalizzazione e di efficientamento energetico;
c) promozione di programmi di formazione professionale e sviluppo delle competenze per i lavoratori dipendenti delle PMI e gli imprenditori locali;
d) contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove pmi agricole, artigiane e commerciali;
e) supporto alla diffusione dell'internazionalizzazione;
f) promozione di reti di sviluppo territoriale integrato attraverso la collaborazione tra enti locali, imprese, istituzioni e organizzazioni della società civile, al fine di identificare e valorizzare le risorse e le potenzialità specifiche di ciascuna area.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
19.0.13
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Delega al Governo per la valorizzazione delle attività commerciali e artigiane nei centri storici e nei borghi di particolare pregio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la valorizzazione delle attività commerciali e artigiane nei centri storici e nei borghi di particolare pregio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di percorsi di formazione mirati e obbligatori riconosciuti dalla Regione finalizzati ad ottenere una licenza certificata per l'apertura di nuove attività;
b) emanazione di regolamenti recanti una disciplina specifica a tutela del territorio al fine di proteggere e conservare il relativo patrimonio naturalistico, artistico e culturale, sulla base dei modelli di regolamento Unesco a tutela del territorio, con l'obiettivo di fornire un quadro normativo e metodologico per la pianificazione di sviluppo imprenditoriale in conformità con i principi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente;
2) previsione della distinzione tra attività artigianali e commerciali, distinguendo ulteriormente queste ultime tra settore alimentare e non alimentare;
d) previsione di criteri ponderati e puntuali per la definizione di limiti alle nuove aperture che non siano lesivi della leale concorrenza;
e) previsione di interventi a sostegno dell'ampliamento delle attività di export e internazionalizzazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
19.0.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale ed ampliare e consolidare l´impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.»
19.0.15
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Sportello Unico per l'Intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese)
1.È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy lo Sportello Unico per lo sviluppo dell'intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento, formazione, divulgazione e supporto tecnico alle PMI interessate a implementare soluzioni basate su tecnologie digitali avanzate.
2.Lo Sportello assicura assistenza alle imprese nei seguenti ambiti:
a) identificazione delle soluzioni digitali e AI più adatte al contesto aziendale;
b) accesso a piattaforme e strumenti divulgativi e informativi;
c) supporto alla partecipazione a bandi nazionali ed europei di finanziamento;
d) promozione di progetti pilota, in collaborazione con università e centri di ricerca.
3.Le attività dello Sportello possono essere realizzate anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, reti territoriali di innovazione, digital innovation hub e associazioni imprenditoriali.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dello Sportello di cui al comma 1.».
Coord. 2
I Relatori
Approvato
All'emendamento 12.100, sostituire la rubrica con la seguente: "Finalità";
All'emendamento 13.100, come subemendato, sostituire le parole: "e comunque" con le seguenti: "e se comunque";
All'emendamento 19.0.3 (testo 2), comma 3, dopo la parola: "anche" inserire le seguenti: "nei luoghi di produzione";
All'emendamento 19.0.4, lettere c) e d), dopo la parola: "medesimi" inserire la seguente: "fornitori";
All'emendamento 19.0.5 (testo 2), sostituire le parole: "comma 2" con le seguenti: "comma 2 dell'articolo 19-bis", introdotto dall'emendamento 19.0.3 (testo 2);
All'emendamento 19.0.8 (testo 2), premettere il seguente Capo: "Capo VII" - ULTERIORI DISPOSIZIONI"
Coord.1
I Relatori
Approvato
All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri" con le seguenti: "assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri";
All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "e allo stesso tempo" e, al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise" con le seguenti: "con le altre disposizioni in materia";
All'articolo 8, comma 1, lettera a), capoverso "5-ter", dopo le parole: "umane, finanziarie e strumentali", inserire la seguente: "disponibili";
All'articolo 10, modificato dagli emendamenti 10.4 (testo 2) e identici, al comma 2, sostituire le parole: "operatore economico della distribuzione" con le seguenti: "operatore della distribuzione di prodotti alimentari";
Al titolo, sopprimere le parole: "Disegno di".