Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1136

NT

Il Relatore

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

          1. Le disposizioni della presente legge hanno l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 e dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 2

(Disposizioni per l'accesso di minori ai servizi di media sociale e alle piattaforme di

          condivisione di video)

          1. L'attivazione di account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età.

          2. Nelle more dell'adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che attua la soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età, tenendo conto delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il mini-portafoglio è reso disponibile entro il 30 giugno 2026.

Art. 3

(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione e vigilanza)

          1. I contratti relativi agli account già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni.

          2. Fuori dai casi di cui al comma 1 i contratti sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

          3. Il Garante per la protezione dei dati personali nei casi di violazione da parte dei fornitori di cui al presente articolo, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, adotta, ove ricorrano le condizioni, le misure di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del medesimo regolamento, secondo i criteri ivi previsti.

          4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora l'attuazione del presente articolo e dell'articolo 2 e pubblica annualmente un report sui dati acquisiti.

Art. 4

(Consenso del minore)

          1. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

          b) al secondo periodo le parole: "minore di età inferiore a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "minore di età ricompresa tra quindici e sedici anni".

Art. 5

(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l'attività di influencer. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 6

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

          1. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è utilizzato anche per campagne di informazione volte alla diffusione e all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché a promuovere l'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

          1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


G/1136 NT/1/8

D'Elia, Basso

Il Senato,

     premesso che,

          il provvedimento in esame ha l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo dei servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video;

          a tal fine viene stabilito che l'attivazione degli account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori soltanto dopo il compimento dei quindici anni di età;

          le suddette piattaforme e i fornitori sono tenuti a verificare l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che attua la soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età;

          per i minori di età inferiore a quindici anni alla data di entrata in vigore della presente legge è prevista la nullità dei contratti relativi agli account già creati e detenuti, mentre restano validi per i soggetti di età superiore a quindici anni;

          è stato previsto, inoltre, l'innalzamento dell'età del minore per il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati personali;

          all'Agcom è stato affidato il compito di definire linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l'attività di influencer;

          rilevato che,

          le problematiche relative all'utilizzo da parte dei minori dei servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video sono attualmente determinate dalla mancanza di adeguate misure a disciplina dell'attivazione degli account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video, dalla mancanza di adeguate norme a protezione dei dati personali del minore e dalla semplificazione delle regole relative al rilascio del consenso al trattamento dei dati;

          il provvedimento in esame, fra le altre misure, si limita a innalzare l'età del minore per l'apertura di account innalzandola a quindici anni e a innalzare a sedici anni l'età per il rilascio del consenso al trattamento dei dati;

          a fronte della situazione descritta e del crescente numero dei minori che attivano account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video, spesso di età ben inferiore a quattordici anni, appare necessario ed urgente prevedere strumenti e norme più efficaci e dettagliate per tutelare i minori, per minimizzare la libera raccolta dei dati e rafforzare il livello di sicurezza degli account,

          tutto ciò premesso,

     impegna il Governo:

          a predisporre e a sostenere le iniziative finalizzate ad approfondire, con analisi e studi specifici, le problematiche relative all'utilizzo da parte dei minori dei servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video, al fine di poter affrontare con strumenti e norme adeguate il complesso delle suddette problematiche e di individuare le modalità per una più ampia tutela dei minori e dei loro dati;

          nelle more di tale attività, a favorire l'adozione da parte dell'Agcom di un regolamento finalizzato a definire le modalità attraverso le quali i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di video verificano l'età degli utenti attraverso i dispositivi da questi utilizzati, assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali dei minori e di garantire agli stessi un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto.


G/1136 NT/2/8

Malpezzi

Il Senato,

     premesso che,

          il provvedimento in esame prevede disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, focalizzandosi sull'uso dei social network e delle piattaforme di condivisione video;

          uno degli obiettivi prioritari del provvedimento è quello di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di tali servizi;

          a tal fine, fra le altre misure, viene previsto che l'attivazione di account su social network e piattaforme di condivisione video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età, con l'obbligo per i fornitori di utilizzare un mini-portafoglio nazionale per la verifica dell'età entro giugno 2026;

          si prevede, inoltre, anche la nullità dei contratti per gli account detenuti da minori al di sotto dei quindici anni, e viene innalzata l'età per il consenso al trattamento dei dati personali;

     considerato che,

          le problematiche relative all'utilizzo da parte dei minori dei servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video sono attualmente determinate dalla mancanza di adeguate misure a disciplina dell'attivazione degli account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video, dalla mancanza di adeguate norme a protezione dei dati personali del minore e dalla semplificazione delle regole relative al rilascio del consenso al trattamento dei dati;

          a fronte della situazione descritta e del crescente numero dei minori che attivano account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video ed immagini, spesso di età ben inferiore a quattordici anni e senza un adeguato livello di preparazione all'uso del digitale, appare necessario ed urgente prevedere strumenti e norme più efficaci e dettagliate per tutelare i minori,

          tutto ciò premesso,

     impegna il Governo

          a predisporre, con urgenza fin dai prossimi provvedimenti utili, interventi e azioni finalizzate al sostegno alla genitorialità e per promuovere l'educazione all'uso dei social network e delle piattaforme di condivisione di video e immagini da parte dei minori.


1.1

Mennuni, Sigismondi, Berrino, Guidi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

          1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione inseriti nell'elenco di cui al comma 2, che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento, ad esclusione di quelli di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, articolo 3, comma 1, lettera d).

          2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei fornitori di servizi della società dell'informazione, includendo i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, articolo 3, comma 1, lettere c) e c-bis). L'elenco di cui al primo periodo è soggetto ad aggiornamento annuale.».


1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 dopo le parole: «elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori» inserire le seguenti: «, nonché promuovere la prevenzione dei discorsi d'odio e la diffusione di pratiche educative finalizzate alla convivenza democratica e al rispetto delle differenze».


1.2

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

2. La presente legge è finalizzata alla tutela del minore riguardante la diffusione di notizie o contenuti multimediali relativi ai minori secondo i principi e i limiti della «Carta di Treviso» e il conseguente diritto alla cancellazione dei dati.».


1.2

Sironi

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplinano l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali.».


1.3

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1 sostituire le parole: «ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «alle piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi online ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065».

     Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i fornitori di servizi della società dell'informazione» con le seguenti: «le piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi online ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065».


1.3

Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

          1-ter. La presente legge è finalizzata alla tutela del minore riguardante la diffusione di notizie o contenuti multimediali relativi ai minori secondo i principi e i limiti della «Carta di Treviso» e il conseguente diritto alla cancellazione dei dati.».


1.4

Murelli, Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1, dopo le parole: «società dell'informazione» inserire le seguenti: «diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta se non regolamentati».


1.4

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge perseguono altresì l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei minori, con particolare riferimento al diritto all'immagine, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza digitale.».


1.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «dell'informazione» inserire le seguenti: «, nonché ai fornitori di servizi digitali (FSD)».

     Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dell'informazione» inserire le seguenti: «, nonché i fornitori di servizi digitali (FSD)».


1.5

De Priamo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai videogiochi online e ai servizi di messaggistica, accessibili mediante connessione a internet e caratterizzati dall'erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell'utente, o da interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.».


1.6

Malpezzi, Basso

Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».

     Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sostituire le parole da: «della società» fino alla fine del comma con le seguenti: «così come individuati dal provvedimento di cui all'articolo 1 della presente legge, adottano misure per stimare o verificare l'età dei propri utenti»;

          b) al comma 2 sostituire le parole da: «le modalità tecniche» fino alla fine del comma con le seguenti: «linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali e un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2065, relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.»;

          c) sopprimere il comma 3.


1.6

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

          1. Le disposizioni perseguono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri e privi di pratiche manipolative.».


1.7

Malpezzi, Basso

Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».


1.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «hanno l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video» con le seguenti: «perseguono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri, rispettosi della dignità e della privacy, e privi di pratiche manipolative, anche ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e».


1.8

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori».


1.8

Lombardo

Al comma 1, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di».


1.9

Sironi

Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento,» con le seguenti: «individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».


1.9

Nave, Di Girolamo

 Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

          «nonché dei videogiochi online e dei servizi di messaggistica, accessibili mediante connessione a internet e caratterizzati da una o più delle seguenti funzionalità:

          a) erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell'utente;

          b) interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.».


1.10

Fregolent

Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori».


1.10

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni perseguono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri e privi di pratiche manipolative.».


1.11

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo le parole «di stabilimento» aggiungere le seguenti: «o dalla loro ubicazione, ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.».


1.11

Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le enciclopedie in linea senza scopo di lucro e i repertori educativi o scientifici senza scopo di lucro non sono considerati servizi di social network online o piattaforme di condivisione di video ai sensi della presente legge».


1.12

Sironi

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplinano l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali».


1.13

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi che forniscono principalmente contenuti la cui selezione e organizzazione ricade sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio.».


1.14

Fregolent

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi che forniscono principalmente contenuti la cui selezione e organizzazione ricade sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio.».


2.1

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)

          1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

          "1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

          1-bis. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

          a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

          2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "2-quinquies, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2-quinquies, commi 1 e 1-bis".

          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

          a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

          b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

          c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

          4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

          5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

          6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale.».

     Conseguentemente sopprimere gli articoli 3 e 4.


2.1

Basso, D'Elia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dopo le parole: «condivisione di video» inserire le seguenti: «e immagini»;

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nelle more dell'adozione di misure tecniche uniformi europee, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto della soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età, stabilisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video e immagini verificano l'età degli utenti attraverso i dispositivi da questi utilizzati, assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali, nonché per garantire un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto.».


2.2

Minasi, Germanà, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sostituire le parole da: «della società» fino a «l'età degli utenti.» con le seguenti: «così come individuati dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge adottano misure ragionevoli per stimare o verificare l'età dei propri utenti, compatibilmente con le tecnologie disponibili.»;

          b) al comma 2 sostituire le parole da: «le modalità tecniche» fino a «in ragione dello scopo.» con le seguenti: «linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2022/2065 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.»;

          c) sopprimere il comma 3.


2.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «15 anni» con le seguenti: «14 anni».

     Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 anni» con le seguenti: «14 anni».


2.3

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sostituire le parole da: «della società» fino alla fine del comma con le seguenti: «così come individuati dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge adottano misure ragionevoli per stimare o verificare l'età dei propri utenti, compatibilmente con le tecnologie disponibili»;

          b) al comma 2 sostituire le parole da: «le modalità tecniche» fino alla fine del comma con le seguenti: «linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2022/2065 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.»;

          c) sopprimere il comma 3.


2.3

De Priamo

Al comma 1 sostituire le parole: «15 anni di età» con le seguenti: «quattordici anni di età».


2.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «età degli utenti» inserire le seguenti: «in maniera univoca e non eludibile».


2.4

De Priamo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. L'attivazione di account per i minori di età inferiore ai quattordici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, esclusivamente sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video che offrano contenuti di carattere didattico e adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale.».


2.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sopprimere il comma 3.


2.5

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. La diffusione di contenuti multimediali che ritraggano minori di età inferiore ai quindici anni è consentita solo previa dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale.».


2.6

Lombardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)

          1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

          "1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

          1-bis. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

          a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

          2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "2-quinquies, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2-quinquies, commi 1 e 1-bis".

          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

          a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

          b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

          c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

          4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

          5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili e tra i sistemi di intelligenza artificiale. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

          6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale.».

     Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.


2.7

Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «account sui» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, sui»;

          c) al comma 2, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di».


2.8

Basso, D'Elia

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. L'attivazione di account per i minori di età inferiore ai quindici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, unicamente su social network e piattaforme di condivisione di video e immagini garantiti per l'utenza minorile, ovvero che:

          a) adottino misure adeguate a proteggere i minori dall'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi per il loro sviluppo fisico, psicologico o cognitivo;

          b) prevedano strumenti efficaci per la limitazione del tempo di utilizzo;

          c) mettano a disposizione funzionalità per la supervisione genitoriale e il controllo dei contenuti accessibili.

          1-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, applica le misure e le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».


2.9

De Priamo, Sigismondi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. L'attivazione di account, previa autorizzazione genitoriale, per i minori di età inferiore ai quattordici anni è consentita esclusivamente sulle piattaforme espressamente dedicate ai minori di condivisione di video che adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale, e che mettano a disposizione strumenti di controllo e limitazione dei tempi di utilizzo e dei contenuti fruiti, nonché impediscano ai minori di quattordici anni di pubblicare propri contenuti video. Le società che gestiscono le predette piattaforme sono responsabili, ai sensi della normativa vigente, per la diffusione di contenuti non conformi alla legge o comunque non idonei alla tutela dell'utenza.».


2.10

Basso, D'Elia

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'attivazione di account per i minori di età inferiore ai quindici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, esclusivamente sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video che offrano contenuti di carattere didattico e adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale.».


2.11

Nave, Di Girolamo

Al comma 2, dopo le parole: «social network online» inserire le seguenti: «gli app store».


2.12

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. I fornitori effettuano una valutazione d'impatto sui rischi per i diritti e la sicurezza dei minori, individuando e mitigando i rischi derivanti da design, algoritmi e raccolta dati.».


2.13

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia, Nave

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. I fornitori effettuano una valutazione d'impatto sui rischi per i diritti e la sicurezza dei minori, individuando e mitigando i rischi derivanti da design, algoritmi e raccolta dati».


2.0.1 (già 2.6)

Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

          (Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)

          1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

          2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

          3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

          4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.».


2.0.1

Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

          (Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)

          1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

          2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

          3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

          4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.».


2.0.2

Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)

          1. È fatto divieto ai fornitori di servizi della società dell'informazione di effettuare attività di profilazione o predisposizione di raccomandazioni automatizzate personalizzate nei confronti di utenti minori di diciotto anni.

          2. Sono demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) eventuali misure sanzionatorie o interdittive da adottare nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione che abbiano contravvenuto all'oggetto del divieto di cui al comma 1».


2.0.3

Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)

          1. I fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di social networking o condivisione di contenuti audiovisivi devono comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) le misure adottate per prevenire l'esposizione dei minori a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica».


2.0.4

Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)

          1. I fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di social networking o condivisione di contenuti audiovisivi rendono disponibili, gratuitamente e in modo facilmente accessibile, strumenti di parental control che - nel privilegiare la massima protezione del minore - favoriscono e consentono ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale in particolare di:

          a) limitare il tempo di permanenza giornaliero o settimanale del minore sulla piattaforma;

          b) impostare fasce orarie di utilizzo;

          c) ricevere notifiche periodiche sull'attività digitale del minore, nel pieno rispetto della sua dignità e privacy».


2.0.5

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)

          1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti, tra cui i servizi gestiti da Telefono Azzurro (1.96.96, 114 Emergenza Infanzia, 116000 Minori Scomparsi). Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».


2.0.6

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti. Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».


2.0.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)

          1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti. Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».


3.1

Fregolent

Sopprimere l'articolo.


3.1

De Priamo

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti relativi agli account già creati e detenuti da minori di età non superiore a quattordici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quattordici anni.».


3.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni»;

          b) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».


3.2

Sironi

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».


3.3

Sironi

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».


3.3

Sironi

Al comma 2 dopo le parole: «Fuori dai casi di cui al comma 1, i contratti» inserire le seguenti: «con i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video stipulati con i minori di 16 anni».


3.4

Fregolent

Sopprimere il comma 3.


3.4

Basso, D'Elia

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce i criteri e le modalità per il trattamento dei contenuti pubblicati dal minore tramite i propri account a seguito della nullità del contratto di cui al comma 2.».


3.5

Malpezzi, Basso

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Apposite linee guida dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 1 stipulano i contratti con i minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.».


3.5

Sironi

Al comma 3 alle parole: «Il Garante» premettere le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».


3.6

Mennuni, Sigismondi, Guidi

Al comma 3 sostituire le parole: «devono dimostrare» con le seguenti: «verificano, attraverso le modalità tecniche stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2,».


3.6

Sironi

Al comma 4 dopo la parola: «annualmente» inserire le seguenti: «nel proprio sito internet».


3.7

Mennuni, Sigismondi, Guidi

Al comma 4 sopprimere le parole: «, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».


3.7

Basso, D'Elia

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti relativi agli account già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni.».


3.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di design o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».


3.9

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

Al comma 4, sostituire le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «Il Garante per la protezione dei dati personali».


3.10

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di design o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».


3.11

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia, Nave

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di design o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».


4.1

Mennuni, Sigismondi, Guidi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)

          1. All'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "quindici".».


4.1

De Priamo

Sopprimere l'articolo.


4.2

Sironi

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "sedici"».


4.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.


4.3

Malpezzi, Basso

Al comma 1 sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quindici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale."».


4.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Diritto all'oblio digitale)

          1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete internet e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.».


4.4

Fregolent

Al comma 1 sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quindici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale».


4.4

Sironi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "sedici".»


4.5

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire la parola: «sedici» con la seguente: «quindici»;

          b) sopprimere la lettera b).


4.6

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "tra quindici e sedici anni," con le seguenti: "tra tredici e sedici anni."


4.7

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Indipendentemente dall'età, i servizi digitali devono configurare per impostazione predefinita le opzioni più protettive per privacy e sicurezza.».


4.8

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Indipendentemente dall'età, i servizi digitali devono configurare per impostazione predefinita le opzioni più protettive per privacy e sicurezza.».


4.0.1

Basso, D'Elia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento definisce le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 1 stipulano i contratti relativi all'apertura di account con i minori di età superiore a quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.».


4.0.2

Rosa, Sigismondi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Diritto alla cancellazione dei dati)

          1. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale anche se pubblicate con il consenso del minore.».


5.1

Mennuni, Sigismondi, Guidi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)

          1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio della società dell'informazione di cui all'articolo 1, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

          2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti superano l'importo di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale ordinario competente o del tribunale dei minorenni.

          4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente di cui al comma 3.

          5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.».


5.1

De Priamo

Al comma 1 sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».


5.2

Minasi, Germanà, Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di influencer di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

          2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

          3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

          5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

          6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati.».


5.2

Sironi

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».


5.3

Malpezzi, Basso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

         1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di influencer di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

          2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore,  nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

          3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

          5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

          6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».


5.3

Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

          «1-bis. L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di influencer di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

          1-ter. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

          1-quater. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

          1-quinquies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

          1-sexies. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».


5.4

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di influencer di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

          2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

          3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

          5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

          6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».


5.4

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. La diffusione di immagini, video o audio di un minore di anni quindici su piattaforme di condivisione di video o social network online, effettuata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e da cui derivi un provento economico, è subordinata a una comunicazione preventiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Tale comunicazione deve includere una dichiarazione di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e una descrizione della natura dell'attività.

          1-ter. Qualora l'attività di cui al comma 1-bis generi ricavi economici, questi devono essere versati in un conto corrente o in uno strumento di risparmio intestato esclusivamente al minore. Le somme depositate sono vincolate e possono essere utilizzate dal minore solo al compimento della maggiore età, salvo autorizzazione del giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione che rispondano al preminente interesse del minore stesso.

          1-quater. Le imprese e gli operatori economici che intendano coinvolgere un minore di anni quattordici in attività di promozione o campagne pubblicitarie attraverso piattaforme digitali devono ottenere l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e trasmettere tale autorizzazione, unitamente a una copia del contratto, all'AGCOM. L'Autorità vigila affinché tali attività non ledano la salute psico-fisica e la dignità del minore.».


5.5

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di influencer di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

          2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

          3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

          5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

          6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».


5.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati.».


5.6

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)

          1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore";

          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

          "Art. 4-bis. - (Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali) - 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

          2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

          3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

          4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

          5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

          a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

          b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

          c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);

          d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

          e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

          6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

          7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

          8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7";

          c) all'articolo 26:

          1) al comma 3, dopo le parole: "negli articoli" sono inserite le seguenti: "4-bis, comma 8;";

          2) al comma 4, dopo le parole: "comma 2," sono inserite le seguenti: "e 4-bis";

          3) al comma 6, dopo le parole: "4, comma 1;" sono aggiunte le seguenti: "4-bis;"».


5.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «di concerto con il Garante per le protezione dei dati personali».


5.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

          1. All'articolo 37 del testo unico dei ser­vizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 8 sono inseriti i se­guenti:

          "8-bis. Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure compartecipi al contenuto diffuso dal genitore, è obbligatoria una comunicazione all'Autorità da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali nella quale si dichiara se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

          8-ter. I proventi derivanti dallo sfruttamento del contenuto riguardante il minore, di cui al comma 8-bis, devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.

          8-quater. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità";

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori nella pro­grammazione audiovisiva e nelle piattaforme per la condivisione di video, audio o imma­gini".


5.8

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1 sostituire le parole: «non occasionale» con le seguenti: «a fini commerciali"».


5.9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

          c) al comma 1, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni»;

          d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».


5.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «soggetto principale» inserire le seguenti: «oppure compartecipe».


5.11

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1 sostituire le parole da: «dalla direzione provinciale del lavoro» fino a: «n. 977» con le seguenti: «dall'Ispettorato territoriale del lavoro».

     Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «la direzione provinciale del lavoro» con le seguenti: «l'Ispettorato territoriale del lavoro».   


5.12

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1 sostituire le parole: «produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui» con le seguenti: «è finalizzata alla promozione di prodotti o servizi od a promuovere l'erogazione liberale di somme».

     Conseguentemente, al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:

          «Quando i ricavi di cui alle attività di cui al comma 1 sono superiori ad euro 10.000 annui le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.».


5.13

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «superiori all'importo di 10.000 euro annui».

     Conseguentemente, al comma 3, primo periodo:

          1) sopprimere le parole da: «Quando le entrate dirette» fino alle parole: «10.000 euro annui,»;

          2) sopprimere le seguenti parole: «a partire dalla data di superamento di tale soglia».


5.14

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore» con le seguenti: «ed investiti secondo quanto previsto dall'articolo 372 del codice civile».

     Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «competente tribunale dei minorenni» con le seguenti: «giudice tutelare».


5.15

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «competente tribunale dei minorenni» con le seguenti: «giudice tutelare».


5.16

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «tribunale dei minorenni» inserire le seguenti: «e del giudice tutelare».


5.17

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 4 sostituire  le parole: «L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio» con le seguenti: «Chiunque ai fini commerciali intenda collegare l'immagine di un prodotto, di un servizio proprio od altrui o, di un soggetto giuridico».


5.0.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art-5-bis.

(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)

          1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.

          2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:

          a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;

          b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali, nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;

          c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

          d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (canvassing), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (targeting comportamentale), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;

          e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità, ovvero la loro integrità morale o fisica;

          f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei contenuti e dei dati personali che li riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca, diffusi anche prima del compimento dei quattordici anni, fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto;

          g) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei genitori circa le conseguenze negative, nonché i rischi connessi alla condivisione online regolare e continua di contenuti riguardanti i loro figli, inclusi foto, video, informazioni (sharenting)».


5.0.1

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Diritto all'oblio digitale del minore)

          1. Al compimento del quindicesimo anno di età, il minore ha il diritto di ottenere dai fornitori di servizi di social network online e dalle piattaforme di condivisione di video, nonché dai gestori dei motori di ricerca, la rimozione di qualsiasi dato personale, immagine, video o contenuto che lo riguardi, diffuso online prima di tale età, anche se la pubblicazione è avvenuta con il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

          2. L'istanza di rimozione può essere presentata direttamente dal minore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere alla richiesta con la massima sollecitudine e comunque entro 30 giorni, predisponendo procedure semplici, chiare e accessibili per l'esercizio di tale diritto.

          3. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali vigila sul rispetto del presente articolo e può irrogare le sanzioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 in caso di inosservanza.».


5.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)

          1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore quale persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.».


5.0.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Garanzie in favore dei minori in occasione di eventi pubblici organizzati nelle scuole)

          1. Il dirigente scolastico, nell'ambito di recite, saggi ed altri eventi organizzati dalla propria scuola, sia negli spazi interni dell'istituto scolastico che presso luoghi privati esterni ovvero pubblici, adotta ogni misura idonea a regolare o limitare l'effettuazione di riprese video, audio o immagini dei minori di anni quindici, al fine di garantire la tutela della loro immagine e della loro riservatezza.».


5.0.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Diritto all'oblio digitale)

          1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto al­l'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete internet e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della mede­sima età.».


5.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)

          1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.

          2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:

          a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;

          b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;

          c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

          d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (canvassing), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (targeting comportamentale), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;

          e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

          f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto.».


5.0.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Garanzie in favore dei minori in occasione di eventi pubblici organizzati nelle scuole)

          1. Il dirigente scolastico, nell'ambito di recite, saggi, ed altri eventi organizzati dalla scuola non solo nell'istituto scolastico, ma anche presso sale pubbliche, dispone ogni iniziativa idonea a garantire limitazioni circa l'effettuazione di riprese video, audio o immagini dei minori di anni quattordici.».


5.0.4

Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)

  1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore";

          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

          "Art. 4-bis. - (Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali) - 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

          2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

          3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

          4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

          5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

          a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

          b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

          c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);

          d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

          e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

          6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

          7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

          8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7.";

          c) all'articolo 26:

          1) al comma 3, dopo le parole: "negli articoli" sono inserite le seguenti: "4-bis, comma 8;";

          2) al comma 4, dopo le parole: "comma 2," sono inserite le seguenti: "e 4-bis";

          3) al comma 6, dopo le parole: "4, comma 1;" sono aggiunte le seguenti: "4-bis;".».


5.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

          1. All'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

          "8-bis. Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure compartecipi al contenuto diffuso dal genitore, i proventi derivanti dallo sfruttamento di tali contenuti devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.

          8-ter. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità."».


5.0.6

Rosa, Sigismondi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)

          1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette.

          2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

          a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

          b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

          c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

          3. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

          4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

          5. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

          6. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.».


5.0.7

Stefani, Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online (Ce.N.T.R.O.))

           1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è istituito il Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online - Ce.N.T.R.O., con compiti di analisi e sviluppo delle segnalazioni provenienti dagli organi di polizia, anche stranieri, nonché da soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela dei minori in rete.

          2. Il Ce.N.T.R.O. promuove altresì l'uso consapevole della rete da parte dei minori e dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e la conoscenza dei rischi connessi alla rete, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con enti ed associazioni di settore e attraverso campagne di prevenzione.».


5.0.8

Lombardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina delle attività dei chatbot di intelligenza artificiale nei confronti di minori)

          1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, entro il 1° gennaio 2027, con proprio provvedimento, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce delle linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori di età superiore a quindici anni che utilizzano chatbot di intelligenza artificiale.  Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona.

          2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1,  i gestori di servizi di app store che forniscono applicazioni di chatbot di intelligenza artificiale e i fornitori delle app, assicurano che tali applicazioni non consentano agli utenti finali minori di anni 18 conversazioni con memoria superiore a cinque giorni e non consentano ai minori di anni 15 di attivare le funzioni dell'applicazione.

          3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente a vigilare l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e degli obblighi di cui all'articolo 2. La violazione di tali obblighi è punita dall'Autorità con sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo del 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione. L'Autorità ha altresì potere di ordinare la rescissione dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e dell'articolo 2 e di adottare gli opportuni provvedimenti cautelari che si rendessero necessari per impedire attivazioni e distribuzione di app in violazione della presente legge.».


6.1

Mennuni, Sigismondi, Guidi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Soccorso in linea ed educazione delle famiglie all'uso consapevole del digitale da parte dei minori)

          1. I fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 rendono disponibile attraverso i propri servizi, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114 o con altri centri di supporto.

          2.  Le associazioni e gli organismi che operano per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della genitorialità, inseriti nell'elenco di cui al comma 3, e i fornitori di servizi dell'informazione di cui all'articolo 1 svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sul consapevole utilizzo dei servizi e dei prodotti digitali, nonché sul funzionamento e le finalità del numero di emergenza infanzia 114.

          3. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco delle associazioni di cui al comma 2, il quale è sottoposto ad aggiornamento biennale.

          4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo la cui misura è stabilita in relazione al fatturato generato in Italia con il decreto di cui al comma 3, il quale ne disciplina anche le modalità di versamento. Il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore delle associazioni e degli organismi di cui al comma 2.».


6.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo la parola: «volte» inserire le seguenti: «al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori,»;

          2) dopo la parola: «genitoriale» aggiungere le seguenti: «, e modalità per consentire ai minori l'attivazione immediata di comunicazione con i numeri di emergenza.».


6.2

Minasi, Germanà, Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

          2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.».


6.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, promuove nelle scuole di ogni ordine e grado programmi di educazione alla cittadinanza digitale. Tali programmi sono volti a informare i minori sulle conseguenze, anche a lungo termine, della diffusione online di dati e contenuti personali e sui loro diritti, incluso il diritto all'oblio di cui alla presente legge.

          1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche a sostenere progetti proposti da associazioni ed enti del Terzo Settore specializzati nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Tali progetti devono avere l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dello sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori e promuovere una cultura del rispetto dei loro diritti nella dimensione digitale.».


6.3

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

          2. Con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.».


6.3

Berrino

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

          "4-bis. I fornitori di servizi di reti private virtuali che si interconnettono con una o più reti pubbliche di comunicazioni elettroniche  tramite uno o più punti di rete e che consentono all'utente di instaurare un collegamento privato con altri utenti o con server, prima dell'attivazione del servizio, sia a titolo gratuito che non, adottano tutte le necessarie misure affinché vengano garantiti il riconoscimento del soggetto richiedente il servizio e l'acquisizione di una copia fotostatica chiara e leggibile del suo documento d'identità, di un documento attestante il suo codice fiscale, del suo passaporto o permesso di soggiorno se cittadino estero ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, rendendo tali dati disponibili alle autorità competenti su richiesta. Ai fini del presente comma trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. I fornitori di servizi di reti private virtuali sono altresì tenuti a porre in essere tutte le misure tecnico-organizzative idonee e proporzionate all'individuazione, prevenzione e segnalazione di attività illecite condotte attraverso i propri servizi, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

           4-ter. I fornitori di reti private virtuali sono tenuti a conservare i dati di traffico telematico degli utenti, ivi inclusi indirizzo IP, porta, username, indirizzo email, numero di telefono, IP di registrazione e IP assegnati dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica all'utente e impiegati per accedere alla rete, a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. I fornitori di reti private virtuali devono altresì rendere tali dati disponibili alle autorità competenti, su richiesta.

          4-quater. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Per le sanzioni irrogate ai sensi del presente comma non è prevista la possibilità per il soggetto destinatario del provvedimento di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta. In caso di gravi e reiterate violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ordina ai prestatori di accesso alla rete l'inibizione dell'accesso al sito o ai siti attraverso cui i servizi dei fornitori di reti private virtuali vengono commercializzati e/o resi accessibili al pubblico.

          4-quinquies. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 4-ter, il Garante per la protezione dei dati personali irroga ai fornitori di servizi di reti private virtuali le sanzioni previste dall'articolo 162-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni."».


6.4

Malpezzi, Basso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

1. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le modalità di attuazione per promuovere annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e modalità per consentire ai minori l'attivazione immediata di comunicazione con i numeri di emergenza,  avviando anche iniziative in stretta collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.».


6.4

Minasi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

          "4-bis. I fornitori di servizi di reti private virtuali che si interconnettono con una o più reti pubbliche di comunicazioni elettroniche  tramite uno o più punti di rete e che consentono all'utente di instaurare un collegamento privato con altri utenti o con server, prima dell'attivazione del servizio, sia a titolo gratuito che non, adottano tutte le necessarie misure affinché vengano garantiti il riconoscimento del soggetto richiedente il servizio e l'acquisizione di una copia fotostatica chiara e leggibile del suo documento d'identità, di un documento attestante il suo codice fiscale, del suo passaporto o permesso di soggiorno se cittadino estero ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, rendendo tali dati disponibili alle autorità competenti su richiesta. Ai fini del presente comma trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 207. I fornitori di servizi di reti private virtuali sono altresì tenuti a porre in essere tutte le misure tecnico-organizzative idonee e proporzionate all'individuazione, prevenzione e segnalazione di attività illecite condotte attraverso i propri servizi, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

                      4-ter. I fornitori di reti private virtuali sono tenuti a conservare i dati di traffico telematico degli utenti, ivi inclusi indirizzo IP, porta, username, indirizzo email, numero di telefono, IP di registrazione e IP assegnati dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica all'utente e impiegati per accedere alla rete, a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I fornitori di reti private virtuali devono altresì rendere tali dati disponibili alle autorità competenti, su richiesta.

          4-quater. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Per le sanzioni irrogate ai sensi del presente comma non è prevista la possibilità per il soggetto destinatario del provvedimento di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta. In caso di gravi e reiterate violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ordina ai prestatori di accesso alla rete l'inibizione dell'accesso al sito o ai siti attraverso cui i servizi dei fornitori di reti private virtuali vengono commercializzati e/o resi accessibili al pubblico.

          4-quinquies. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 4-ter, il Garante per la protezione dei dati personali irroga ai fornitori di servizi di reti private virtuali le sanzioni previste dall'articolo 162-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni."».


6.5

Sironi

Al comma 1 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».


6.5

Lombardo

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

          1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

          2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

          3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6-bis

(Campagne di sensibilizzazione)

          1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.».


6.6

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia

 Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero promuove percorsi educativi partecipativi con il coinvolgimento dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne digitali. Dal precedente periodo non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.».


6.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, destina una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alla promozione di percorsi educativi partecipativi che prevedano il coinvolgimento diretto dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne di educazione digitale critica, alfabetizzazione mediatica e uso consapevole e sicuro dei nuovi media.».


6.8

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove percorsi educativi partecipativi con il coinvolgimento dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne digitali.».


6.0.1

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

          1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

          2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

          3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6-ter

(Campagne di sensibilizzazione)

          1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.».


6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

          1. Al fine di contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e di promuovere una cultura del rispetto, della condivisione delle differenze e della cittadinanza digitale responsabile, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il "Fondo per il contrasto ai discorsi d'odio".

          2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono destinate alle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione di attività educative e culturali, anche in collaborazione con le Università, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei discorsi d'odio.

          3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, nonché le linee guida per la realizzazione delle attività di cui al comma 2.

          4. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede a pubblicare un bando per la ripartizione delle risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinandole alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti coerenti con le finalità di cui al presente articolo.

          5. Le scuole beneficiarie delle risorse assicurano, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti nella realizzazione delle attività progettuali.

          6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.2

Sironi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)

          1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

          2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:

          a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

          b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

          c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

          d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul targeting comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione on line da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

          e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

          f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

          g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

          3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

          4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (peer education), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete internet e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

          5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


6.0.2

Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)

          1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

          2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:

          a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

          b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

          c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

          d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul targeting comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione online da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

          e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

          f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

          g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

          3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

          4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (peer education), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete internet e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

          5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


6.0.3

Sironi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          «Art. 6-bis.

          (Ulteriori misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

          2. Con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.».


6.0.3

Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.».


6.0.4

Sironi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.».


6.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Relazione al Parlamento)

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione circa lo stato di attuazione della presente legge.».


6.0.5

Malpezzi, Basso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione circa lo stato di attuazione della presente legge.».


6.0.5

Stefani, Minasi, Potenti, Germanà

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Scuola e famiglia)

          1. Al fine di implementare il rapporto tra la scuola e la famiglia, mediante la previsione di attività formative rivolte ai genitori volte a prevenire le diverse forme di disagio giovanile, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         dopo le parole: «educazione civica» sono inserite le seguenti: «, dell'educazione alla non violenza»;

          b)        dopo le parole: «cittadinanza responsabile» sono inserite le seguenti: «e al rispetto di sé e degli altri»;

          c)         dopo le parole: «estendendolo alla scuola primaria» sono aggiunte le seguenti: «mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad adeguare il sistema educazionale genitoriale ai mutamenti sociali dovuti all'uso del web e alle nuove sfide tecnologiche, al fine di prevenire le diverse forme di disagio giovanile, affinché si crei una sinergia tra la scuola e la famiglia che garantisca il maggior supporto nella crescita e nell'educazione di bambini ed adolescenti».»


6.0.6

Stefani, Minasi, Potenti, Germanà

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete internet in relazione all'invio di immagini e video)

          1. Al fine di prevedere l'implementazione dell'insegnamento dell'educazione della cittadinanza digitale, attraverso specifiche attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete internet e anche al fine di prevenire la commissione di reati informatici, all'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; essere in grado di comprendere le conseguenze gravi scaturenti dall'invio di immagini e video anche al fine di prevenire comportamenti delittuosi che rientrano nelle fattispecie dei reati informatici".».


6.0.7

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          (Configurazioni graduate per età e capacità di discernimento dell'utente minore)

          1. I fornitori di servizi di piattaforme digitali, social network e applicazioni di condivisione di contenuti adottano configurazioni predefinite graduate in base all'età e alla capacità di discernimento dell'utente minore, garantendo, in ogni caso, il più alto livello di tutela della privacy e della sicurezza possibile.

          2. I fornitori di servizi sono tenuti a garantire che le interfacce utente e i meccanismi di verifica dell'età siano progettati in modo trasparente, accessibile e proporzionato, evitando pratiche che inducano i minori a modificare le impostazioni di sicurezza.

          3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), d'intesa con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le linee guida tecniche per l'attuazione del presente articolo, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e del superiore interesse del minore.».


6.0.8

Barbara Floridia, Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale)

          1. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

          1) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

          2) lo studio e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nel supportare l'uso didattico e affrontare saperi complessi;

          3) l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche, nonché con soggetti appartenenti al mondo della scuola, e associazioni certificate afferenti al mondo della cultura e al terzo settore per progetti relativi alla tutela dei minori in ambito digitale e nel contrasto al cyberbullismo, al body-shaming e a ogni forma di prevaricazione e violenza sui minori.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


6.0.9

Barbara Floridia, Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Percorsi formativi in materia di educazione digitale nelle scuole)

          1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».