Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 923

G/923/1/2

Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

     premesso che

          il costante aumento dei femminicidi dà il senso di una tragedia enorme che nonostante l'esistenza di solide norme di contrasto, da rendere sempre più adeguate, continua ad essere drammaticamente frequente, poiché dipende da un problema culturale che va sconfitto;

          i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

     considerato che

          si ritiene necessario intervenire a livello culturale in maniera strutturale dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarietà tra uomo e donna;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.


G/923/2/2

Ambrogio

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

     premesso che:

     l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

          le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

     considerato che:

     il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

          la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

          nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

          in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

     valutato che:

     la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

          si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

     ritenuto inoltre che:

     in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore;

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25% dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.


G/923/3/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

     premesso che:

     la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n.4 sugli orfani di crimini domestici l'uxoricidio non fosse punito con l'ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale. La legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

          tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

     considerato che:

     l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

          negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessita emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

          rilevato che:

     nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

          una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

          e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

          come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti - dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio - senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

          è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

          occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

          è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

          analogamente, occorre intervenire affinché nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere;

     impegna il Governo:

     a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all'avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.


G/923/4/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

     premesso che:

     la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

          l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla VII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

          inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

     considerato che:

     la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimi domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

          nel corso della VIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

          un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

          l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

          ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     impegna il Governo:

     ad adoperarsi affinchè i decreti attuativi citati in premessa siano finalmente emanati.


G/923/5/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

     premesso che:

     in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

          per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti. polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I, U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

     impegna il Governo:

     a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a  cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire  un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente,  del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale.


G/923/6/2

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, D'Elia, Valente, Sensi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

     premesso che:

     l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

          il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione;

          impegna

          il Governo a promuovere d'intesa con gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato e le rispettive Conferenze dei Capigruppo, la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro iter parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.


G/923/7/2

Maiorino, Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

     le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

          è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

          occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

          l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

          secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

     impegna il Governo

          ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.


G/923/8/2

Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

     le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

          il comma 1-bis dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

          tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato;

     impegna il Governo

          ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-ter del codice di procedura penale.


G/923/9/2

Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

     le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

          l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

          appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento;

     impegna il Governo

          ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.


G/923/10/2

Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

     le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

          è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole.

     È fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

          Le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

     Nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «in the light of present-day conditions», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

          l'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari.

     In caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

     Ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro.

     Occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

          Sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

          inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-bis c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale;

     impegna il Governo

          in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.


G/923/11/2

Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

     le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

          occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

          Non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

          Per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

          Come noto, la Legge n. 241 1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

     Tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute;

     impegna il Governo

          ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.


G/923/12/2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

          in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

     Premesso che:

     con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014;

          il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

          è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

          l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli  interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

          l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

          inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);

          si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

          in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

          secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

          nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore;

     impegna il Governo

          a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.


G/923/13/2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

          in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

     Premesso che:

     con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014;

          il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

          in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

          la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

          i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti, anche per le ripercussioni traumatiche che tali episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

          accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

          nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

          se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

          nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispensabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

          nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervire in questo senso;

     impegna il Governo

          a valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.  


G/923/14/2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

          in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

             premesso che:

     Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

     In Italia, durante il primo lockdown e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

     Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole.

     Considerato che,

          Occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne.

     Ritenuto che,

          Occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole.

     Ritenuto altresì che

          Spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento.

     Impegna il governo

          a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri anti violenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziate per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado


G/923/15/2

Stefani, Potenti

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923)

     premesso che:

     il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

          il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

          l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

     considerato che:

     l'articolo 609-octies del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609 ter le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo;

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.


G/923/16/2

Stefani, Potenti

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

     Premesso che

          Si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

          Nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perchè poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perchè il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a famigliari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali.

     Manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

          Le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate;

     Ciò premesso, impegna il governo

          ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.


G/923/17/2

Potenti, Stefani

Premesso che

          Il disegno di legge di iniziativa governativa e recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" è stato approvato dalla Camera dei Deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2023 ed interviene tra le altre

          Tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori.

     Così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.  Al comma 2 la norma prevede inoltre che "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

     Lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti.

     In particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi.

     Tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale.

     Appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia de quo, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito.

     Ciò premesso invita il Governo,

          A valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.


G/923/18/2

Stefani, Potenti

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», premesso che:

     la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

          i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

          secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle le donne con disabilità ha subìto violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale.

     Considerato che:

     le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

          molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

          per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra nord e sud.

     Rilevato infine che:

     la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità;

     Impegna il Governo a:

     - promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;

          - assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

          - inasprire le sanzioni per i caregiver od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

          - introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;

          - Incrementare  campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione easy to read e comunicazione aumentativa alternativa;

          - Potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

          - Rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.