Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 793
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I Relatori
Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Art. 1
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.
4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.
4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:
a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;
b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;
b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».
1.1
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è regolamentata ed è compresa nell'ambito delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi.»
1.2
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione» con le seguenti: «sono definite le modalità di attuazione della funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità».
1.3
Mazzella, Castellone, Barbara Floridia, Aloisio, Pirondini
Respinto
Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».
1.4
Barbara Floridia, Castellone, Mazzella, Aloisio, Pirondini
Respinto
Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità.».
1.5
Barbara Floridia, Castellone, Aloisio, Mazzella, Pirondini
Respinto
Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
b) sostituire le parole «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio educativo»;
c) sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;
d) dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono», inserire le seguenti: «, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater,».
1.6 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere la parola: «professionale»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio educativo»;
c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto definisce, secondo quanto stabilito dall'accordo in Conferenza unificata di cui al comma 4-quater, le caratteristiche del profilo dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale».
1.6
Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) sostituire le parole: «è istituita la figura professionale dell'assistente» con le seguenti: «è istituita la figura dell'assistente»;
2) dopo le parole: «della Costituzione.» inserire le seguenti: «Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
b) al secondo periodo:
1) sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio educativo»;
2) sopprimere le parole: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;
c) al terzo periodo:
1) dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater»;
2) sostituire le parole: «profili professionali» con le seguenti: «profilo professionale».
1.7 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere la parola: "professionale";
b) al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio educativo»;
c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto definisce, secondo quanto stabilito dall'accordo in Conferenza unificata di cui al comma 4-quater, le caratteristiche del profilo dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale».
1.7
Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «professionale»;
b) sostituire le parole: «professionista socio educativo» con le seguenti: «operatore socio educativo»;
c) sostituire le parole: «dei profili professionali» con le seguenti: «del profilo professionale».
1.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso
Respinto
In tutto l'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «assistente per l'autonomia e la comunicazione», con le seguenti: «educatore all'autonomia e alla comunicazione».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza», con le seguenti: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».
1.9
Camusso, D'Elia, Zampa, Furlan, Crisanti, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assistente» con la seguente: «educatore»;
b) al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire la parola: «assistenti» con la seguente: «educatori».
1.10
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4» primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione».
1.11
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «della Costituzione.» inserire le seguenti: «Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
1.12
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni» con le seguenti: «La funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è riferita ad attività».
1.13
Precluso
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4", al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio-educativo».
1.14 (testo 2)
Mazzella, Aloisio, Bucalo, Camusso, Cantù, Castellone, Cosenza, Crisanti, D'Elia, Della Porta, Barbara Floridia, Furlan, Galliani, Germanà, Guidolin, Leonardi, Mancini, Marcheschi, Marti, Minasi, Murelli, Occhiuto, Rando, Romeo, Satta, Silvestroni, Speranzon, Ternullo, Verducci, Zaffini, Zullo
Approvato
Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, facilitando anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare.».
1.14
Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».
1.15
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater,».
1.16
Pirovano, Paganella, Minasi, Cantù, Murelli
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso "4", dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater».
1.17
Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «profili professionali» con le seguenti: «profilo professionale».
1.18
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, sostituire le parole: «dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia» con le seguenti: «dei profili connessi con la funzione di assistenza per l'autonomia».
1.19
Approvato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-bis".
1.20
Approvato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.
1.21
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da:
a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024 n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;
b) coloro che, in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, hanno conseguito la qualifica in esito al Percorso di formazione professionale, i cui standard professionali e formativi sono definiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado;»
Conseguentemente, sopprimere i capoversi 4-ter e 4-quater.
1.22
Barbara Floridia, Castellone, Aloisio, Mazzella, Pirondini
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:
«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il predetto corso deve includere anche un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive.».
1.23
Castellone, Barbara Floridia, Aloisio, Mazzella, Pirondini
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:
«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.».
1.24
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-bis", con il seguente:
«4-bis. Per svolgere l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è necessario aver conseguito il diploma di laurea L-19, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.».
1.25
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «La funzione».
1.26
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «hanno conseguito il diploma di laurea L-19» con le seguenti: «sono in possesso dell'iscrizione nell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55. In attesa di iscrizione all'albo accedono alla professione i laureati con laurea L-19 e coloro che sono in possesso di diploma di laurea quadriennale in scienze dell'educazione».
1.27
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.»
1.28
Pirovano, Paganella, Minasi, Cantù, Murelli
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso "4-bis", dopo le parole: «laurea L-19» aggiungere le seguenti: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente».
1.29
Barbara Floridia, Castellone, Mazzella, Pirondini, Aloisio
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-ter".
1.30 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a) capoverso «4-ter», lettera a) sopprimere le parole: «e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» e le parole «o di educatore professionale socio sanitario».
1.30
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'alinea con la seguente: «L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, svolta da:»;
b) alla lettera a), sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e»;
c) alla lettera b):
1) dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni»;
2) dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o funzioni analoghe»
3) sostituire le parole «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» con le seguenti: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».
d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti.».
1.31 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire all'alinea le parole: «La professione» con le seguenti: «L'attività» e sopprimere la parola: «altresì»;
b) all'alinea dopo le parole: «esercitata da» aggiungere le seguenti: «coloro che»;
c) conseguentemente nelle lettere a) e b) sopprimere le parole: «coloro che».
1.31
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «l'attività» e sopprimere la parola: «altresì».
1.32 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire all'alinea le parole: «La professione» con le seguenti: «L'attività» e sopprimere la parola: «altresì»;
b) all'alinea dopo le parole: «esercitata da» aggiungere le seguenti: «coloro che»;
c) conseguentemente nelle lettere a) e b) sopprimere le parole: «coloro che».
1.32
Respinto
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter" sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «L'attività».
1.33
Ritirato
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter" sopprimere la parola: «altresì».
1.34
Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alinea, sostituire le parole: «esercitata da» con le seguenti: «svolta da».
1.35
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso
Respinto
Al comma 1, capoverso 4-ter), lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 598» e sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».
1.36 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a) capoverso «4-ter», lettera a) sopprimere le parole: «e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» e le parole «o di educatore professionale socio sanitario».
1.36
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera a), sopprimere le parole: «o di educatore professionale socio-sanitario».
1.37 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a) capoverso «4-ter», lettera a) sopprimere le parole: «e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» e le parole «o di educatore professionale socio sanitario».
1.37
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, lettera a), sopprimere le parole: «o di educatore professionale socio sanitario».
1.38 (testo 2)
Marti, Paganella, Barbara Floridia
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4;»
1.38
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4;».
1.39 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4;»
1.39
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regione e Provincie autonome con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4».
1.40
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «per almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «per almeno dodici mesi».
1.41
Approvato
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b) sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».
1.42
Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni».
1.43
Ritirato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «4-ter.», lettera b), dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali»;
b) alla lettera c), capoverso «6-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali».
1.44
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione», con le seguenti: «da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
1.45
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».
1.46
Respinto
Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».
1.47
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le parole: «o funzioni analoghe».
1.48
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole: «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» con le seguenti: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».
1.49
D'Elia, Zampa, Furlan, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Assorbito
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da coloro che hanno conseguito una qualifica regionale utile allo svolgimento delle funzioni della suddetta figura professionale.»
1.50
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti».
1.51 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, ovvero che abbiano svolto un'esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l'autonomia e la comunicazione.».
1.51
Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«"b-bis) coloro che sono già in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della Lingua dei Segni Italiana - LIS, e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione. Tali figure devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da una apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. Per "Enti qualificati" si intendono enti, associazioni e cooperative che abbiano:
a) una certificazione del sistema di gestione della qualità (UNI ISO);
b) un'esperienza continuativa decennale nell'organizzazione di corsi per la formazione di Assistenti alla Comunicazione, con il coinvolgimento di persone sorde madrelingua LIS con esperienza nell'ambito della formazione e della didattica;
b-ter) coloro che abbiano conseguito il titolo di Assistente alla Comunicazione frequentando un corso di formazione della durata non inferiore alle 900 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. I programmi formativi nell'ambito della figura professionale dell'Assistente alla Comunicazione devono includere moduli specifici per l'interazione e il supporto a Sordi Plus, ovvero persone sorde con ulteriori disabilità. Tali moduli sono elaborati in collaborazione con enti specializzati e con il coinvolgimento diretto di associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS.».
1.52 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", dopo la lettera b), inserire la seguente:
«"b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, ovvero che abbiano svolto un'esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l'autonomia e la comunicazione.»
1.52
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione
b-ter) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione che include un percorso di formazione inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione, devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da un'apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde,
come l'ENS che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale.»
1.53 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), capoverso 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi».
1.53
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:
«4-ter.1 L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.».
1.54 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.54
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente:
«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo e le relative funzioni caratterizzanti e il relativo ordinamento didattico.».
1.55 (testo 2)
Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente:
«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.55
Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «è definito» e sostituire le parole: «dei profili professionali» con le seguenti: «del profilo» e sopprimere le parole: «, nonché la formazione professionale di ciascun profilo».
1.56 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.56
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-quater, sostituire le parole: «dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «del profilo professionale, le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza» e sopprimere le parole: «la formazione professionale di ciascun profilo e».
1.57 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.57
Al comma 1, lettera a), capoverso "4-quater" sostituire le parole: «e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «,le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza».
1.58 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.58
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico».
1.59
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «4-quater» sostituire le parole: «e il relativo ordinamento didattico» con le seguenti: «, il relativo ordinamento didattico e gli strumenti di programmazione volti a garantire la continuità del rapporto alunno-assistente per l'intera durata del percorso didattico e formativo interessato».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «comma «4-quater» inserire il seguente:
«4-quinquies. Lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, nell'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione garantisce la continuità con riferimento a ciascuno studente al rispettivo percorso didattico e formativo, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere in tal senso per ragioni non imputabili all'Amministrazione.».
1.60
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 4-quater), aggiungere il seguente:
«4-quinquies. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19 e che in ottemperanza della Legge 15 aprile 2024, n. 55, risultino iscritti all'Ordine professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. Fino all'entrata a regime dell'Ordine, per operare in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, sarà sufficiente il possesso del diploma di laurea L-19. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui ai commi precedenti, è altresì esercitata dai pedagogisti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, in possesso dei seguenti titoli di studio: LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, nonché titoli equipollenti.»
1.61
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:
«4-quinquies. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 opera attraverso equipe multidisciplinari con ulteriori figure professionali e in coordinamento con gli enti locali competenti e gli enti del terzo settore.»
1.62
Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:
«4-quinquies. È istituito un Piano formativo nazionale per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che prevede corsi di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle novità metodologiche e alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità.
4-sexies. Con decreto del ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri, nonché le modalità attuative del Piano di cui al comma 4-quinquies.
4-septies. Per l'attuazione del comma 4-quinquies, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.63
Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:
«4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito e disciplinato un Sistema nazionale di monitoraggio dell'inclusione, attraverso cui sia possibile valutare l'efficacia delle misure di inclusione scolastica adottate e del supporto fornito agli studenti con disabilità.
4-sexies Ai fini di garantire trasparenza e pubblicità, i dati raccolti ed elaborati dal Sistema nazionale di monitoraggio, di cui al comma 4-quinquies, sono resi disponibili con i relativi aggiornamenti, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito.».
1.64
Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:
«4-quinquies. Al fine di garantire il benessere educativo, ovvero incentivare il sentimento di appartenenza a una comunità inclusiva e solidale, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado provvedono a programmare e attivare occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere le famiglie degli studenti con disabilità.».
1.65
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 5-bis, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209"».
1.66 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"».
1.66
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;
b) sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti»;
c) dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» aggiungere le seguenti: «del comparto».
1.67 (testo 2)
Pirovano, Paganella, Minasi, Cantù, Murelli
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"».
1.67
Pirovano, Paganella, Minasi, Cantù, Murelli
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;
b) sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti»;
c) dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» aggiungere le seguenti: «del comparto».
1.68
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed».
1.69
Camusso, D'Elia, Zampa, Furlan, Crisanti, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza» con le seguenti: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».
1.70
Barbara Floridia, Mazzella, Pirondini, Aloisio
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».
1.71
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».
1.72
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti» aggiungere le seguenti: «l'inquadramento e».
1.73
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico», inserire le seguenti: «e normativo».
1.74
Camusso, D'Elia, Zampa, Furlan, Crisanti, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo».
1.75
Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», con le seguenti: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e utilizzano l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».
1.76
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «più favorevole».
1.77
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «del comparto».
1.78 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi:
«I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 6-bis, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza».
1.78
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione nei nuovi contratti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.».
1.79 (testo 2)
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
"5-ter. Gli enti di cui al comma 5 garantiscono il coordinamento con il progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62"».
1.79
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Gli enti di cui al comma precedente garantiscono il coordinamento con le previsioni sull'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328".».
1.80
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.81
Manca, Camusso, Zampa, Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.82
Castellone, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto del punteggio maturato in ordine all'anzianità di servizio»;
b) al secondo periodo, le parole da: «per almeno trentasei mesi, anche non continuativi,» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi cinque anni, anche se solo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale».
1.83 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
- al secondo periodo sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti»;
- in fine aggiungere le seguenti parole: «nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4.»
1.83
Al comma 1, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: «nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4.».
1.84
I Relatori
Approvato
Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1.85
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. Al fine di consentire le assunzioni di cui al precedente comma 6-bis, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro ed il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo Grado è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
1.86
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:
«6-ter. Le commissioni valutatrici incaricate della selezione degli Assistenti per l'Autonomia e la Comunicazione devono includere rappresentanti dell'Ente Nazionale Sordi con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica.».
1.87
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.88
Approvato
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis" è aggiunto il seguente:
«6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti sciolti.».
1.89
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le stesse finalità di cui al periodo precedente, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede contrattuale".».
1.100
I Relatori
Approvato
Al comma 1, lettera c), capoverso "6-bis.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1.0.1
Barbara Floridia, Castellone, Mazzella, Aloisio, Pirondini
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione)
1. Al fine di potenziare l'inclusione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito il Fondo destinato a supportare e formare la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, di seguito denominato "Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione", con una dotazione pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per sostenere le spese dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2023 n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025, di 700 milioni di euro destinati ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.3
Pirovano, Garavaglia, Paganella, Minasi, Cantù, Murelli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025 di 550 milioni di euro, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
1. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;
2. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
3. quanto 450 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, del bilancio triennale 2025-2027, delle missioni e dei programmi del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:
a) 23.1 "Fondi da assegnare":
i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (cap. 3035);
ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS (cap. 3036);
iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (cap. 3051);
iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020);
b) 23.2 "Fondi di riserva e speciali":
i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap.2999);
ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001);
iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 7496);
iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 6856);
v. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap.9001).».
Coord.1
I Relatori
Approvato
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), al terzo periodo del comma 4 richiamato, dopo le parole: «del comparto» inserire le seguenti: «Funzioni locali»;
al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «di assunzione» con le seguenti: «nelle assunzioni da parte dell'ente interessato dai suddetti contratti,».
1.54 (testo 2) e identici/5a Commissione
I Relatori
Approvato
All'emendamento sostituire le parole: «Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente: "4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico."» con le seguenti: «Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: "4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico."».