Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 444

1.1

Pirro, Guidolin, Mazzella

Al comma 1, dopo le parole «e dopo il parto» inserire le seguenti: «nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili».


1.2

Pirro, Guidolin, Mazzella

Al comma 2, dopo le parole «sono previste iniziative» inserire le seguenti: «di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione».


1.3

Pirro, Guidolin, Mazzella

Al comma 2, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale.» inserire il seguente periodo: «Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l'importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l'accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita».


1.4

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».


2.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta.»


2.0.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)

        1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


2.0.2

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)

        1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:

        a) i dati socio anagrafici della madre;

            b) i fattori di rischio materni;

            c) l'anamnesi ostetrica;

            d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;

            e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;

            f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato.»