Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 444
Azioni disponibili
1.1
Al comma 1, dopo le parole «e dopo il parto» inserire le seguenti: «nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili».
1.2
Al comma 2, dopo le parole «sono previste iniziative» inserire le seguenti: «di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione».
1.3
Al comma 2, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale.» inserire il seguente periodo: «Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l'importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l'accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita».
1.4
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».
2.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta.»
2.0.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)
1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2.0.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)
1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:
a) i dati socio anagrafici della madre;
b) i fattori di rischio materni;
c) l'anamnesi ostetrica;
d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;
e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;
f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato.»