Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 383
Azioni disponibili
G/383/1/10
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a prevedere misure di ristoro di tipo economico per i medici che, privi di tutela assicurativa diretta, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-Cov-2;
considerato che:
numerose categorie di lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati non strettamente rientranti nella definizione di esercenti attività che la legge individua come rischiose, e quindi obbligate all'assicurazione contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni professionali, si trovano nella condizione di essere costretti a pagare da sé le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, nonché, nella malaugurata ipotesi di menomazioni permanenti, lesioni o decesso, non possono neppure ricevere forme di sostegno alle famiglie o ristori a causa dell'assenza di una norma che prescriva l'estensione dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
con la legge finanziaria 2007 è stato istituito il Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, poi regolamentato dal decreto ministeriale 19 novembre 2008; l'utilizzo di tale Fondo è stato esteso anche ai casi di risarcimento dei familiari di categorie non coperte da assicurazione obbligatoria tra le quali i Vigili del Fuoco e i liberi professionisti;
le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono da considerarsi ormai inadeguate rispetto al mondo del lavoro attuale, tanto da essere state più volte oggetto di numerose sentenze della Corte Costituzionale e di interventi normativi integrativi, quali ad esempio quello relativo alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici e il decreto legislativo n. 38 del 2000 che ha integrato e riordinato le categorie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria;
a causa di gravissimi fatti di cronaca si è urgentemente posto il problema di riconoscere alle famiglie coinvolte nella grave perdita di un figlio/a, una somma di denaro adeguata a risarcire il danno occorso durante un'attività di affiancamento e di apprendistato nel caso di alternanza scuola lavoro, risarcimento al momento non riconoscibile poiché al momento, nel caso di attività in alternanza scuola lavoro, gli studenti non sono riconosciuti come «capofamiglia», non sono considerati «lavoratori», né praticanti o apprendisti, e nemmeno «stagisti», ma bensì «osservatori» dei processi di lavoro;
nel corso dell'audizione, in questa Commissione, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato tra le sue priorità quella di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, obiettivo più volte ribadito, anche in occasione della prima riunione del Tavolo sulla sicurezza sul lavoro con le parti sociali nello scorso mese di gennaio;
il disegno di legge in oggetto riconosce forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici non in regime di rapporto di lavoro dipendente e quindi privi di tutela assicurativa diretta, deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va estesa a tutte le tipologie di lavoratori, ivi compresi gli agenti di commercio e i liberi professionisti senza dipendenti;
impegna il Governo:
a dare seguito alle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutando l'opportunità di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori fino a questo momento esclusi.
G/383/2/10 (già em. 1.3)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2",
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 1 stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro una tantum per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; tale ristoro non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;
l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito;
in base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;
un trattamento diversificato tra le suddette categorie di soggetti e tutti gli altri professionisti sanitari deceduti, oltre a presentare profili formali di illegittimità costituzionale, comporterebbe un'iniquità sostanziale che sarebbe percepita dalla società civile come profondamente lesiva dei diritti di persone già gravemente colpite dalla pandemia con la perdita dei propri congiunti,
impegna il governo:
a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-19.
G/383/3/10
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2";
premesso che
l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;
l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;
considerato che
l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;
impegna il Governo
ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.
1.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;
Conseguentemente:
a) nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;
2) al comma 2, dopo la parola: «all'ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»
c) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1.2
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e degli odontoiatrici»
1.3
trasformato nell'odg G/383/2/10
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»;
b) al comma 1, sostituire la parola: «medica» con la seguente: «sanitaria».
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, nella rubrica sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari».
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, sostituire le parole: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" con le seguenti: "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza".
2) al comma 2, sostituire le parole: «all'ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «dall'ENPAM» con le seguenti: «dai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;
d) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;
e) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari».
1.4
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022»
1.100/1
All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente», al comma 1, sostituire la parola: «medica», con la seguente: «sanitaria»;
b) al capoverso «Conseguentemente»:
1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;
2) dopo la lettera b), inserire la seguente:
"b-bis) all'articolo 2, nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»";
3) dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) all'articolo 3:
1) al comma 1, sostituire le parole: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" con le seguenti: "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza";
2) al comma 2, sostituire le parole: «all'ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;
4) sostituire la lettera g), con la seguente:
"g) all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;
5) alla lettera h), capoverso «2.», sostituire le parole: «dell'ENPAM» con le seguenti: «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;
6) dopo la lettera h), inserire le seguenti:
"h-bis) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;
h-ter) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»."
1.100/2
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
All''emendamento 1.100 del Relatore, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «professione medica» inserire la seguente: «, sanitaria»;
b) al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «50 milioni di euro, l'ENPAM» con le seguenti: «100 milioni di euro, l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;
2) sostituire le parole: «l'ENPAM provvede» con le seguenti: «l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie provvedono».
Conseguentemente:
a) nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;
2) al comma 2, dopo la parola: «all'ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»
c) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1.100/3
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Al comma 1, dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: "31 luglio 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022".
1.100/4
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Alla lettera d) dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».
1.100 (testo corretto)
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli esercenti la professionemedica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;
b) all'articolo 1, alla rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;
c) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;
d) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;
e) all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 è detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi del medesimo articolo 22-bis»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 2, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;
g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «sulla base, solo per le domande presentate ai sensi dell'articolo 1, dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;
h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».
1.100
Il Relatore
All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;
b) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;
c) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo,» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;
d) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;
e) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;
g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;
h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».
2.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Al comma 1, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».
2.2
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Al comma 1, sostituire le parole: «fratelli minori, fratelli maggiorenni» con le seguenti: «fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni».
3.0.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Articolo 3-bis
(Giusto ristoro in favore dei sanitari che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile e assegno una tantum a favore dei familiari dei sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV2)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno una tantum di cui all'articolo 2 sono corrisposti, altresì, ai soggetti esercenti la professione sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente e sono erogati a carico degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno una tantum di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
Articolo 3-ter.
(Presentazione della domanda di giusto ristoro in favore dei sanitari e procedimento di verifica dei requisiti)
1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, agli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dagli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.»
Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
4.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie già protette ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, ai lavoratori con contratto di diritto pubblico, agli agenti di commercio e i procacciatori d'affari senza dipendenti, ai liberi professionisti senza dipendenti, ai commercianti e i titolari di ditte senza società, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e agli studenti delle scuole secondarie superiori nel caso di percorsi trasversali per l'orientamento.
2. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore, la copertura della spesa per l'assicurazione obbligatoria è determinata attraverso le seguenti modalità:
a) contribuzione del datore di lavoro, ivi compresi gli istituti scolastici nel caso di lavoratori dipendenti;
b) contribuzione di tipo misto, nel caso di agenti di commercio e procacciatori d'affari;
c) sistema di contribuzione duale, nel caso di liberi professionisti, con pagamento del premio spettante per intero al libero professionista se impegnato in attività di libero esercizio e spettante per metà allo stesso e per metà al datore di lavoro nel caso in cui il libero professionista eserciti attività correlate alla salute ed alla sicurezza pubbliche;
d) costituzione di un fondo di riserva nelle risorse dell'INAIL.
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente, al Parlamento una relazione sulle spese sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi di copertura generalizzata.»