Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 340
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G/340/1/2 (testo 2)
Approvato
Il Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)
premesso che:
il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;
nel testo si fa riferimento al l'articolo 53-bis comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;
l'altra norma in questione è articolo 53-quater che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;
tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adeguare le sanzioni previste dagli artt. 53-bis e 53-ter del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 a quelle previste dal codice della strada.
G/340/1/2
Il Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)
premesso che:
il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;
nel testo si fa riferimento al l'articolo 53-bis comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;
l'altra norma in questione è articolo 53-quater che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;
tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto per il reato di lesioni e di prevedere eventualmente la revoca della patente per i casi più gravi in cui si configurerebbe il reato di omicidio nautico.
1.1 (testo 2)
Approvato
"Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;
b) Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;
1.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto»;
b) Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto».
1.2
Sostituire le parole: «o di un natante, un'imbarcazione o una nave» ovunque ricorrono nell'articolo, con le seguenti: «o di una unità da diporto».
1.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «di un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «unità da diporto».
1.4
Approvato
Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Approvato
Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis » sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo»
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3
2.1
Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;
b) sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.»;
c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».
2.2
Approvato
Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.»;
c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».
2.3
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «m-quater», dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».
2.4
Al comma 1, capoverso «m-quater» sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.».
2.5
Al comma 1, capoverso «m-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.».
2.6
Al comma 1, capoverso «m-quater» dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».
3.1
Sopprimere l'articolo.
Coord.1
Il Relatore
All'articolo 1, comma 1, capoverso 589-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "'unità da diporto";
2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto";
All'articolo 1, comma 3, capoverso 590-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "'unità da diporto";
2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto";