Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 65
Azioni disponibili
NT1
I Relatori
Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019
Articolo 1
(Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita)
1. Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.
2. Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.
Articolo 2
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)
1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)
1. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: "al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata" sono aggiunte le seguenti: "e di garantire l'integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all'articolo 12, comma 2";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" è inserita la seguente: "(AGENAS)";
3) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Eventuali residui delle somme di cui all'articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge".
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. L'AGENAS istituisce un osservatorio per l'esame dei piani di cui al comma 4-bis e, sulla base delle valutazioni dello stesso, invia una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nella quale indica anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia, ai sensi del comma 4-bis, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente.
4-quater. Nel caso di omessa presentazione del piano di cui al comma 4-bis, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'AGENAS, il Governo, con delibera assunta ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo. Qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l'anno precedente, come rilevato dall'osservatorio di cui al comma 4-ter, il Ministro della salute assegna un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi e il Governo procede ai sensi del periodo precedente qualora l'AGENAS accerti il perdurante inadempimento.
4-quinquies. Alle attività di cui ai commi 4-ter e 4-quater si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Articolo 4
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)
1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Comitato nazionale di valutazione) - 1. Il Comitato nazionale di valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato nazionale di valutazione è gratuito.
3. Ricevuta da parte dell'interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato nazionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute - Dipartimento per l'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall'interessato.
5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.
6. Il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale".
b) all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i famaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale".
1.1
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino, Scalfarotto
Sopprimere l'articolo.
1.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge tutela il diritto al rispetto della dignità della persona e il diritto alla libertà di autodeterminazione del paziente nella scelta dei trattamenti sanitari, compresi quelli finalizzati al suicidio medicalmente assistito, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina e della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.».
1.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge tutela il diritto alla dignità e all'autodeterminazione della persona, garantendo una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, adottata a Oviedo il 4 aprile 1997, e ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.»
1.4
Zambito, Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Inviolabilità del diritto alla salute)
1. Il diritto alla tutela della salute è un diritto fondamentale della persona. La Repubblica assicura la tutela alla salute per ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale, nonché la tutela del diritto all'autodeterminazione ed alle scelte libere e consapevoli relativamente alla salute ed alla vita.».
1.5
Lombardo, Scalfarotto, Camusso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Diritto alla vita, alla salute e alle cure)
1. La Repubblica tutela il diritto alla vita e alla salute nelle relazioni di cura, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, secondo quanto stabilito dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.»
1.6
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sopprimere il comma 1.
1.7
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La Repubblica assicura la libertà di autodeterminazione della persona nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione.»;
b) sopprimere il comma 2.
1.8
Al comma 1, sostituire le parole: «assicura la tutela della vita di ogni persona» con le seguenti: «assicura la tutela di una vita dignitosa a ogni persona».
1.9
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della vita» inserire le seguenti: «e della dignità».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e della dignità».
1.10
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della vita» inserire le seguenti: «e della libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita,».
1.11
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, sopprimere le parole: «senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale».
1.12
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ogni persona capace di assumere decisioni libere e consapevoli è titolare di un diritto fondamentale, ai sensi degli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario e, specularmente, a rifiutarlo, anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso.».
1.13
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi.».
1.14
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Sopprimere il comma 2.
1.15
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sopprimere il comma 2.
1.16
Sopprimere il comma 2.
1.17
Mennuni, Menia, Rastrelli, Zedda, Pellegrino, Russo, De Priamo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nessuno può essere obbligato ad agevolare l'esecuzione del suicidio altrui per effetto delle disposizioni della presente legge, neppure qualora sussistano e vengano accertate le condizioni di non punibilità di cui all'articolo 580 terzo comma del codice penale. Il medico, il personale sanitario o qualsiasi terzo che rifiuti di agevolare l'esecuzione del suicidio, o che rifiuti di tenere condotte configurabili in termini di concorso materiale o morale nell'istigazione o nell'aiuto al suicidio, non può subire per tale rifiuto alcuna conseguenza negativa di carattere penale, civile, amministrativo, disciplinare o di altra natura. Sono nulli gli atti civili ed amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.».
1.18
Mennuni, Zedda, Russo, Menia, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «È vietato ogni atto di eutanasia.».
1.19
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Inviolabilità del diritto alla vita)».
1.100/1
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
Ritirato
All'emendamento 1.100, sopprimere le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».
1.100/2
All'emendamento 1.100, sopprimere le parole: «In nessun caso».
1.100/3
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire» con le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dai periodi precedenti, quando una persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024, ovvero, l'esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l'ausilio nel relativo impiego.».
1.100/4
All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire» con le seguenti: «Nei casi stabiliti dalla legge si riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».
1.100/5
All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «In nessun caso» fino a: «morire» con le seguenti: «La legge riconosce il diritto all'assistenza medica alla morte volontaria nei casi e secondo i principi stabiliti dalla sentenza della n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019».
1.100/6
All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire» con le seguenti: «La presente legge è finalizzata ad applicare e a rendere esecutivi i principi, le indicazioni e le procedure indicate nella sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019 della Corte costituzionale.».
1.100/7
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il diritto all'autodeterminazione ed alle scelte libere e consapevoli relativamente alla salute ed alla vita,».
1.100/8
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 dopo le parole «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi,».
1.100/9
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il diritto fondamentale della persona, ai sensi degli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso,».
1.100/10
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatta salva la libertà di autodeterminazione della persona nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione,».
1.100/11
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il diritto fondamentale della persona di cui agli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione,».
1.100/12
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatta salva la libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita,».
1.100/13
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 1.100 sostituire le parole: «la legge riconosce» con le seguenti: «, fatto salvo i casi di cui alla presente legge, è riconosciuto»
1.100
I Relatori
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».
1.200/1
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Ritirato
All'emendamento 1.200, sostituire le parole: «e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge» con le seguenti: «Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.».
1.200
I Relatori
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge».
1.0.1
Lombardo, Scalfarotto, Zampa, Camusso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Morte volontaria medicalmente assistita)
1. La morte volontaria medicalmente assistita è il decesso cagionato da un atto volontario, autonomo e consapevole della persona, con adeguato sostegno sanitario e assistenziale, quando sussistano le condizioni di cui al comma 2, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 7.
2. Può ottenere l'assistenza medica alla morte volontaria la persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, la cui omissione o interruzione determinerebbe la morte in un breve lasso di tempo.
3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere libera e attuale e la persona deve essere informata dai medici che l'hanno in cura delle terapie palliative indicate per alleviare lo stato di sofferenza. La richiesta essere formulata per iscritto, o, nell'impossibilità materiale di provvedervi in detta forma, mediante qualunque altra modalità idonea e manifestare inequivocabilmente la volontà della persona. Può essere revocata in qualunque momento e in qualunque forma.
4. La richiesta è presentata per il tramite del medico di medicina generale, ovvero del medico specialista che ha in cura il paziente presso il collegio di valutazione multidisciplinare istituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della Sanità entro sessanta giorni dall'approvazione della seguente legge. Il collegio di valutazione clinica esamina la richiesta sentito il richiedente, i medici che l'hanno in cura e, eventualmente, altri professionisti che questi richieda di ascoltare. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il collegio si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso di valutazione positiva, sulle modalità di attuazione della procedura di assistenza alla morte volontaria, indicando i farmaci da utilizzare.
5. Il collegio di valutazione multidisciplinare trasmette l'esito dell'esame della richiesta al Comitato etico territorialmente competente, che esprime su di essa un parere nel termine massimo di 10 giorni. In caso di parere conforme, si procede entro i successivi tre giorni all'attuazione delle procedure per la morte volontaria medicalmente assistita, che deve avvenire nel domicilio del richiedente o, dove questo non sia possibile, presso una struttura del servizio sanitario nazionale.
6. Gli esercenti le professioni sanitarie non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria di cui al presente articolo e possono opporre obiezione di coscienza entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con una comunicazione alla direzione della struttura sanitaria da cui dipendono. L'obiezione di coscienza può essere revocata ovvero opposta anche oltre il predetto termine, ma produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
2.1
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, Scalfarotto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio della persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale.
2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:
a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili;
b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.».
Conseguentemente sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.».
2.2 (testo 2)
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio della persona tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabili e che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, le cui condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell'ambito della procedura medicalizzata di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.».
2.2
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio della persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, le cui condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell'ambito della procedura medicalizzata di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.».
2.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
1. All'articolo 580 del Codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli."».
2.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)
1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833".»
2.5
Bilotti, Lopreiato, Castellone, Pirro, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Apportare le seguenti modifiche all'articolo:
a) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti»;
2) sostituire il primo capoverso con i seguenti: «Non è punibile chi agevola l'esecuzione dell'altrui proposito nei casi in cui l'aiuto al suicidio sia prestato nei confronti di persona maggiorenne, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative o che ne abbia già intrapreso un percorso o lo abbia volontariamente interrotto o esplicitamente rifiutato, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.
Le condizioni di cui al comma precedente devono essere previamente verificate nell'ambito della procedura medicalizzata di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, e sottoposte al parere del comitato di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Nei casi di persona nelle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2017, n.219, il requisito del trattenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale non è richiesto ai fini dell'esclusione della punibilità.».
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Per procedura medicalizzata di cui al presente articolo si intende quella nell'ambito della quale il medico dovrà: prospettare al paziente le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative; promuovere ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica; dare conto nella cartella clinica tanto del carattere irreversibile della patologia, quanto delle sofferenze fisiche o psicologiche, dal momento che il promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive delle terapie del dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza. Deve essere espressa nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente; documentata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare; inserita nella cartella clinica, ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà.»
2.6
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di cui ai commi precedenti, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, a cui sia stato proposto un percorso di cure palliative e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n.883».
2.7
Al comma 1, sostituire le parole da: «inserita nel percorso di cure palliative» fino a: «intollerabili» con le seguenti: «le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta,».
2.8
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sopprimere le parole: «inserita nel percorso di cure palliative».
2.9
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «inserita nel percorso di cure palliative».
2.10
Lopreiato, Bilotti, Castellone, Pirro, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, primo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative o che ne abbia già intrapreso un percorso o lo abbia volontariamente interrotto o esplicitamente rifiutato»;
b) sostituire le parole: «trattamenti sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «trattamenti di sostegno vitale»;
c) sostituire le parole: «capace di intendere e di volere» con le seguenti: «capace di prendere decisioni libere e consapevoli sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale,»;
d) sostituire le parole: «le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833» con le seguenti: «previo parere del comitato di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
2.11
Pellegrino, Mennuni, Rastrelli, De Priamo, Menia
Al comma 1, sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «inserita in un percorso di cure palliative personalizzate, che tengano conto delle sue specifiche esigenze e volontà».
2.12
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «cui siano state adeguatamente prospettate e offerte le cure palliative, nel rispetto della volontà della persona».
2.13
Al comma 1, sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «a cui sia stato proposto un percorso di cure palliative».
2.14
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «inserita nel percorso» con le seguenti: «coinvolta in una offerta o in un percorso»;
b) sostituire le parole: «dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833» con le seguenti: «secondo le modalità previste dalla legge».
2.15
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «inserita» inserire le seguenti: «, su richiesta;».
2.16
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «cure palliative» inserire le seguenti: «al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte».
2.17
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, dopo le parole: «inserita nel percorso di cure palliative,» aggiungere le seguenti: «con prognosi infausta a breve termine ovvero».
2.18
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali».
2.19
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sostituire le parole: «tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile» con le seguenti: «in condizione di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile ovvero da una patologia con una prognosi infausta a breve termine».
2.20
Al comma 1, sostituire le parole: «tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «cui sono somministrati trattamenti di sostegno vitale».
2.21
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «necessari ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali il cui legittimo rifiuto determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente».
2.22
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia, Scalfarotto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «di sostegno vitale».
2.23
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sostitutivi di funzioni vitali», con le seguenti: «di sostegno vitale».
2.24
Al comma 1, sostituire le parole: «fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili» con le seguenti: «fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili».
2.25
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sostituire le parole: «sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili» con le seguenti: «sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili».
2.26
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sofferenze fisiche e psicologiche» con le seguenti: «sofferenze fisiche o psicologiche».
2.27
Al comma 1, dopo le parole: «fisiche e psicologiche» inserire la seguente: «soggettivamente».
2.28
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «le cui condizioni» fino alla fine del periodo.
2.29
Mennuni, Russo, Rastrelli, Pellegrino, De Priamo, Zedda, Menia
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La pena è aumentata, con la reclusione da uno a due anni, se il fatto è commesso per motivi di lucro o se l'autore riceve per la sua condotta una utilità economica, anche indiretta, fatti salvi i diritti ereditari.».
2.30
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. I trattamenti sostitutivi di funzioni vitali di cui all'articolo 580, del codice penale sono da intendersi come definiti dalla sentenza n.135 della Corte Costituzionale del 18 luglio 2024».
2.100/1
Ritirato
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «dopo la parola "intollerabili", inserire le seguenti "e incoercibili"» con le seguenti: «sostituire le parole "fisiche e psicologiche intollerabili" con le seguenti: "fisiche o psicologiche intollerabili"».
2.100/2
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
Ritirato
All'emendamento 2.100, al comma 1, sopprimere le parole: «e incoercibili».
2.100/3
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «o comunque percepite come incoercibili»
2.100/4
All'emendamento 2.100, sostituire la parola: «e» con la seguente: «ovvero».
2.100/5
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e comunque percepite come incoercibili»
2.100/6
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e lesive del principio della dignità umana».
2.100/7
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e non controllabili attraverso opportune terapie palliative».
2.100/8
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e refrattarie a qualsiasi terapia palliativa».
2.100/9
All'emendamento 2.100, dopo la parola: «incoercibili», aggiungere le parole: «secondo il giudizio della persona stessa».
2.100
I Relatori
Al comma 1, dopo la parola «intollerabili», inserire le seguenti: «e incoercibili».
2.200/1
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All'emendamento 2.200 sostituire le parole: «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3» con le seguenti: «secondo le modalità previste dalla legge.».
2.200/2
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 2.200, sostituire le parole: «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3» con le seguenti: «dai comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, secondo le modalità previste dalla legge».
2.200
I Relatori
Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833" con le seguenti: «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
2.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modalità)
1. Il medico di medicina generale o il medico che ha in cura l'interessato redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari dell'interessato e sulle motivazioni che l'hanno determinata, nonché sulle terapie palliative in corso, e lo inoltra al Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 4. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.
2. Il rapporto di cui al comma 1 deve precisare se l'interessato è stato adeguatamente informato della propria condizione e della prognosi, se è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se l'interessato è stato adeguatamente informato da specialisti in cure palliative su ulteriori o diversi percorsi di palliazione. Nel rapporto il medico di cui al medesimo comma 1 è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di esecuzione del proposito di cui all'articolo 2 non sia libera, consapevole e informata.
3. Per la stesura del rapporto di cui al comma 1, la valutazione clinica e ogni altra considerazione ritenuta pertinente, il medico di cui al medesimo comma 1 può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino i presupposti e le condizioni per la sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il medico ha l'obbligo di evidenziare tali profili nella richiesta al comitato di cui all'articolo 4.».
2.0.2
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
2. L'obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.»
2.0.3
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Le procedure di cui alla presente legge rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
2. Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
3. Agli oneri del presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.4
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n.219)
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n.219, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese quelle procedure normalmente compiute dal personale sanitario che, pur richiedendo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, potrebbero essere apprese dai soggetti che si facciano carico dell'assistenza del paziente."».
3.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Interventi straordinari in materie di cure palliative)
1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, comma 4-bis della legge 15 marzo 2010, n. 38 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo straordinario per le cure palliative domiciliari con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera b), al capoverso "4-ter" premettere il seguente:
«4-bis.1. La sezione O) del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute, preposta per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, nel mandato 2026-2029 deve rivedere gli indicatori del decreto del Ministero della salute 22 Febbraio 2007, n. 43, riferiti:
a) all'attività della rete delle cure palliative: domicilio, ambulatorio, ospedale-consulenza ospedaliera e transitional care, ospedale-territorio-hospice;
b) ai pazienti affetti da patologie non oncologiche;
c) alla definizione di flussi informativi nazionali per il monitoraggio della rete delle cure palliative.»
3.3
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera b), capoverso "4-quater", primo periodo, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 4-bis».
3.4
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, le parole: «10 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni»;
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni volte a garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».
3.100
I Relatori
Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo» con le seguenti: «sino al raggiungimento dello standard di cui al comma 4-bis del presente articolo».
3.0.1
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Requisiti e forma della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita)
1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà.
2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato.
3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
5. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
6. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, espressa nelle forme di cui al comma 2, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo trasmette senza ritardo al Comitato etico territoriale competente e all'interessato. Il rapporto è corredato di copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. Per le finalità di cui al presente comma, i Comitati etici territoriali, individuati dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono integrati da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
7. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata.
8. Per la redazione del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui al presente articolo, il medico non trasmette la richiesta al CET, motivando per iscritto la sua decisione al richiedente.
9. Il CET, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dal presente articolo a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell'espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l'équipe sanitaria per un'audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
10 Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al CET e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.
11. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l'adozione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell'atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge.
12. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al CET o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico di cui al comma 4 o del parere contrario del Comitato.
13. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai commi 6 e 9 fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.
14. Il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui al presente articolo.
15. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.».
Conseguentemente,
a) sopprimere l'articolo 4;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, e disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)».
4.1
Sopprimere l'articolo.
4.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni e presupposti)
1. La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Forma e requisiti della richiesta)
1. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile.
2. Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l'osservanza delle forme previste dal comma 1, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
3. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
4. La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-ter.
(Procedure sanitarie e amministrative)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'effettuazione delle procedure sanitarie relative al suicidio medicalmente assistito presso strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della dignità del paziente in modo da non provocare sofferenze e senza alcun abuso in danno di pazienti vulnerabili. Il paziente ha la facoltà di indicare le persone che devono essere informate e quelle che possono assistere alle procedure.
3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di suicidio medicalmente assistito redige un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, di una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e lo trasmette al Comitato etico territoriale competente di cui all'articolo 4-quater e all'interessato.
4. Il rapporto di cui al comma 3 deve precisare se il paziente è stato adeguatamente informato sulla sua situazione clinica e sulla prognosi, se è consapevole della sua condizione di salute, se è stato adeguatamente informato sui trattamenti sanitari ancora attuabili e su tutte le possibili alternative, concrete e dignitose, alla scelta fatta, nonché del diritto di accedere alle cure palliative, specificando se vi è stato già sottoposto.
5. La richiesta, la documentazione relativa alle procedure effettuate dal medico ai sensi del presente articolo, nonché l'eventuale revoca di cui all'articolo 4-bis, comma 4, sono inseriti nella cartella clinica e, ove attivo, nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
6. Il medico nel corso delle procedure è tenuto ad accertare che persista la volontà del paziente di porre fine alla sua vita.
7. Il decesso a seguito di suicidio medicalmente assistito, effettuato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 4-quater.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
1. I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
3. Il medico presenta all'azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti di cui all'articolo 4.
4. Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
5. Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
6. Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 4.
7. In caso di parere positivo l'azienda sanitaria comunica all'interessato gli esiti dell'accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L'azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L'assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
8. In caso di accertamento dell'insussistenza delle condizioni e presupposti di cui all'articolo 4, la richiesta per l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
9. Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.
Art. 4-quinquies.
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
2. Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
3. Agli oneri del presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4-sexies.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
2. L'obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.».
4.3
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni, presupposti, forma e requisiti della richiesta)
1. La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
2. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile.
3. Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l'osservanza delle forme previste dal comma 2, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
4 La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
5. La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
1. I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
3. Il medico presenta all'azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all'articolo 4.
4. Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219
5. Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
6. Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti della sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all'articolo 4.
7. In caso di parere positivo l'azienda sanitaria comunica all'interessato gli esiti dell'accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L'azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L'assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
8. In caso di accertamento dell'insussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all'articolo 4 la richiesta per l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
9. Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.».
4.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Comitati per la valutazione clinica)
1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli operatori delle professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali.
2. I Comitati di cui al comma 1 devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti a essi demandati.
3. Ricevuta da parte del malato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato di cui al comma 1 la esamina senza ritardo, entro il termine massimo di 10 giorni prorogati di ulteriori 10 giorni in caso di richiesta che preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, per i quali sia necessario acquisire parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di dieci giorni, in caso di motivate esigenze.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall'interessato.
5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi.
6. Il parere rilasciato dal Comitato di cui al comma 1 è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
7. Le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi della presente legge. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta a ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato».
4.5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Comitato di valutazione) - 1. Presso ogni azienda sanitaria locale è istituito il Comitato di valutazione, organo competente a rilasciare, su richiesta del malato interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato di valutazione è formato da 3 componenti, di cui un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati dal Direttore generale, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato di valutazione prevede un rimborso spese.
3. Ricevuta da parte del malato interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, il Comitato di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato di valutazione si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, prorogati di 15 giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato di valutazione può essere prorogato, di 10 giorni, in caso di motivate esigenze.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dal malato interessato.
5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata.
6. Il parere rilasciato dal Comitato di valutazione è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale".».
4.6
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Comitati etici territoriali)
1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, i Comitati etici territoriali, individuati dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono gli organi competenti a rilasciare parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale. Il parere è espresso su richiesta della persona interessata trasmessa al CET competente dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura la persona stessa, tramite un rapporto dettagliato e documentato sulle sue condizioni cliniche e psicologiche e sulle motivazioni che l'hanno determinata, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i CET sono integrati da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
3. Ai componenti dei CET non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le medesime finalità e per un'azione di coordinamento, il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate è altresì integrato con i soggetti di cui al periodo precedente.
4. Ricevuta, secondo le modalità di cui al comma 1, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il CET di riferimento, come integrato ai sensi del comma 2, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell'espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l'équipe sanitaria per un'audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
5. Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al CET e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.».
4.7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Disciplina delle richieste per la morte volontaria medicalmente assistita)
1. La procedura per il rilascio, su richiesta dell'interessato, del parere circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, comma 2-bis del Codice Penale in esecuzione della sentenze della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242 e del 1° luglio 2024, n. 135 comporta una valutazione da parte di un collegio sanitario multidisciplinare istituito presso ogni azienda sanitaria locale, sulla base dei principi stabiliti con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e del comitato etico territorialmente competente.
2. La richiesta può essere revocata in ogni momento dall'interessato.
3. In caso di parere conforme, da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta da parte del collegio sanitario multidisciplinare e entro i successivi dieci giorni da parte del comitato etico territorialmente competente, si procede entro i successivi tre giorni all'attuazione delle procedure per la morte volontaria medicalmente assistita, che deve avvenire nel domicilio del richiedente o, dove questo non sia possibile, presso una struttura del servizio sanitario nazionale.
4. Con il decreto di cui al primo comma, è istituito altresì un comitato nazionale di garanzia per la corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, composto da sette membri, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere, nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari.
5. Il comitato di cui al comma precedente emana linee guida per l'applicazione uniforme su tutto il territorio dei principi delle sentenze di cui al comma 1 e ne verifica la corretta attuazione. I suoi componenti durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo.».
4.8
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Per le finalità di cui alla presente legge, le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell'autonomia della persona;
b) tutela della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.».
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.9
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 9-bis » con il seguente:
«Art. 9-bis. - (Procedura di verifica dei requisiti per la morte volontaria medicalmente assistita) - 1. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale è avviata dal medico curante su richiesta della persona interessata o di una sua delegata.
2. Il medico curante informa tempestivamente, entro il termine di sette giorni dalla richiesta della persona interessata o di una sua delegata, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3. Entro sette giorni dalla segnalazione del medico curante, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente avvia la procedura di verifica di cui al comma 1, trasmettendo la relativa documentazione ad un comitato di valutazione composto dai seguenti specialisti: un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona malata, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere. La composizione del comitato è integrabile ove gli specialisti già nominati lo ritengano opportuno.
4. Il Comitato di valutazione redige, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una relazione motivata sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nonché sulle modalità di esecuzione della morte volontaria medicalmente assistita.
5. La relazione è trasmessa al Comitato etico territorialmente competente unitamente al fascicolo istruttorio. Il Comitato etico esprime parere non vincolante entro sette giorni dalla ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia pervenuto, la relazione è comunque comunicata alla persona interessata.
6. Dal momento della segnalazione del medico curante, l'intera procedura si conclude nel termine massimo di cinquanta giorni. In caso di urgenza medica, certificata dal medico curante, tutti i termini sono ridotti della metà.
7. La richiesta di cui al comma 1 può essere ritirata in ogni momento dalla persona interessata o da una sua delegata.
8. Fermo restando quanto espressamente disciplinato dal presente articolo, le modalità tecniche, organizzative e procedurali di attuazione della verifica dei requisiti sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
4.10
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 9-bis» con il seguente:
«Art. 9-bis. - (Comitato regionale di valutazione) - 1. Presso le Regioni sono istituiti i Comitati regionali di valutazione competenti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato regionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti di ogni Comitato regionale di valutazione sono nominati e, in caso di cessazione dell'incarico, sono sostituiti con decreto del Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono nominati fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato regionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato regionale di valutazione è gratuito.
3. Ricevuta da parte dell'interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato regionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, il Comitato regionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato regionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato regionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato regionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute - Dipartimento per l'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall'interessato.
5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.».
4.11
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole «Il Comitato nazionale di valutazione» con le seguenti: «La Commissione aziendale di valutazione clinica e tecnica, di seguito denominata "Commissione"»;
2) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La Commissione è istituita nell'ambito delle aziende sanitarie, nel numero di una ogni 500.000 abitanti ed è formata da un medico-legale, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, uno psicologo o un medico specialista in psichiatra, un infermiere con competenze nelle cure di fine vita e un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona richiedente la morte medicalmente assistita. I componenti della Commissione sono nominati dalla Direzione delle aziende sanitarie.»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Il Comitato nazionale di valutazione» con le seguenti: «La Commissione»;
4) al comma 3, sostituire le parole: «del Ministero della salute - Dipartimento per l'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio,» con le seguenti: «del Servizio Sanitario nazionale»;
5) al comma 6, sostituire le parole: «dal Comitato nazionale di valutazione» con le seguenti: «dalla Commissione»;
b) alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«Ferme restando le competenze della Commissione di cui all'articolo 9-bis, tutte le attività previste dalla procedura medicalizzata di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 22 novembre 2019, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».
4.12
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «su richiesta dell'interessato», aggiungere le seguenti: «o di una sua persona delegata».
Al comma 3, dopo le parole: «Ricevuta da parte dell'interessato», aggiungere le seguenti: «o di una sua persona delegata».
4.13
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'interessato» con le seguenti: «il malato interessato».
4.14
Pellegrino, Mennuni, Rastrelli, De Priamo, Menia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «parere obbligatorio» con le seguenti: «parere obbligatorio e avente valore vincolante riguardo all'accertamento tecnico-scientifico»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «valutato dall'autorità giudiziaria» con le seguenti: «elemento di prova qualificato e di carattere vincolante per gli aspetti tecnico-scientifici ivi accertati, valutato dall'autorità giudiziaria».
4.15
De Priamo, Menia, Mennuni, Zedda, Russo, Pellegrino, Rastrelli
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dei requisiti» con le seguenti: «delle condizioni».
4.16
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma del codice penale deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, o verbalmente al medico di medicina generale o a quello che ha in cura il paziente, il quale è obbligato a redigere apposito verbale, rivestendo a tal fine la qualità di pubblico ufficiale.
La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà.
Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato.
La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 9-bis", sopprimere il comma 4.
4.17
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato.
La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.».
4.18
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato nazionale di valutazione è composto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, dal Presidente dell'Istituto Superiore di sanità, dal Presidente del Consiglio Superiore di sanità, dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, dal Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. L'attività del Comitato nazionale è svolta a titolo gratuito.».
4.19
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori e sei medici specialisti in servizio presso il Servizio sanitario nazionale da non meno di cinque anni, fra i quali un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Ministro della Salute, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive.».
4.20
Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 9-bis", apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «è formato da sette componenti», con le seguenti: «è articolato in tre sezioni, rispettivamente, per il NORD, per il CENTRO e per il SUD, ciascuna formata da sette componenti»;
2) al secondo e terzo periodo, dopo le parole: «I componenti», aggiungere le seguenti: «delle sezioni»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «di componente», inserire le seguenti: «delle sezioni»;
b) al comma 3;
1) al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: «il Comitato nazionale di valutazione acquisisce», con le seguenti: «le sezioni del Comitato nazionale acquisiscono»;
2) al terzo periodo, sostituire le parole: «Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia», con le seguenti: «Le sezioni del Comitato nazionale di valutazione si pronunciano»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «da parte», inserire le seguenti: «delle sezioni»;
4) al sesto periodo, sostituire le parole: «il Comitato nazionale di valutazione si avvale», con le seguenti: «le sezioni del Comitato nazionale di valutazione si avvalgono»;
c) sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «del Comitato nazionale di valutazione», con le seguenti: «le sezioni del Comitato nazionale di valutazione».
4.21
Al comma 1, lettera a), al comma 2, sopprimere le parole: «un bioeticista» e «un infermiere».
Conseguentemente, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
4.22
Al comma 1, lettera a), comma 2, sopprimere le parole: «un bioeticista».
Conseguentemente, sostituire la parola: «sette» con la parola: «sei».
4.23
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 2, dopo le parole: «e un infermiere» aggiungere le seguenti: «, un neurologo e uno specialista di medicina riabilitativa».
4.24
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «e un infermiere» inserire le seguenti: «di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza»
b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Con informativa apposita relazione il Presidente del Consiglio dei ministri rende noti alle Camere i nominativi, i criteri la procedura di nomina adottata e le motivazioni alla base si dà conto della procedura seguita per addivenire alle delle suddette nomine, delle motivazioni delle scelte, nonché del curriculum vitae delle persone designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.».
4.25
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome, tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità del settore di loro competenza.».
4.26
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute predispone, d'intesa con il Comitato nazionale di valutazione, il protocollo standard, comprensivo di indicazioni relative alle procedure, ai farmaci e ai dosaggi necessari a dare attuazione al proposito di cui all'articolo 580 del codice penale. Gli esercenti la professione sanitaria devono attenersi a quanto stabilito dal protocollo, nonché accludere nella cartella clinica il monitoraggio delle funzioni vitali»".
4.27
Menia, Zedda, Russo, De Priamo, Mennuni, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. La richiesta di parere del Comitato Nazionale di Valutazione è ammissibile solo se:
a) il medico curante, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, legge 22 dicembre 2017, n. 219, abbia prospettato al paziente le conseguenze della decisione di rinunciare o rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, rappresentando le possibili alternative e promuovendo ogni azione di sostegno al paziente medesimo;
b) a seguito delle informazioni ricevute il paziente abbia rifiutato le terapie necessarie alla propria sopravvivenza o abbia revocato il consenso già prestato;
c) la revoca o il rifiuto del paziente siano stati annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
2-ter. Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di non punibilità di cui all'articolo 580 comma 4 del codice penale, l'interessato al rilascio del parere del Comitato Nazionale di Valutazione deve essere stato inserito in un percorso di cure palliative.
2-quater. La richiesta di cui al presente articolo è strettamente personale e non può essere delegata ad alcuno. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione non può essere chiesto se il paziente, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, seconda parte, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, abbia rifiutato in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero abbia indicato un familiare o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.».
4.28
Al comma 1, lettera a), comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Comitato nazionale di valutazione», aggiungere le seguenti: «è integrato di volta in volta con tutte le competenze professionali e relazionali necessarie alla specifica situazione di ciascun richiedente e».
4.29
Al comma 1, lettera a), comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Comitato nazionale di valutazione», aggiungere le seguenti: «procede anche alla verifica dell'avvenuta effettiva proposta delle terapie di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 2017, n. 219, compresa la sedazione palliativa profonda».
4.30
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente» con le seguenti: «dei medici specialisti che hanno in cura il paziente».
4.31
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, del medico di riferimento o dell'équipe sanitaria ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.».
4.32
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso la struttura dove è in cura e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l'adozione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell'atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico o del parere contrario del Comitato.».
Conseguentemente,
a) sopprimere all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b);
b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, e disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)».
4.33
Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 9-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «Ove la richiesta» a: «11 gennaio 2018, n. 3».
4.34
Russo, Menia, Mennuni, Zedda, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3 dopo le parole: «Centro di Coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», inserire il seguente periodo: «Il Comitato Nazionale di Valutazione è chiamato a verificare che la richiesta di aiuto al suicidio non dipenda, nemmeno in parte, da problemi di allocazione delle risorse pubbliche».
4.35
Zampa, Zambito, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Comitato nazionale di valutazione», inserire le seguenti: «, incontrata la persona richiedente,».
4.36
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «si pronuncia» con le seguenti: «esprime un parere motivato».
4.37
Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 9-bis», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «entro sessanta giorni della richiesta» a: «periodi precedenti» con le seguenti: «entro trenta giorni dall'acquisizione del parere non vincolante di cui al primo periodo del presente comma, che deve essere richiesto dal Comitato nazionale di valutazione contestualmente al ricevimento della richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del Codice penale».
4.38
Al comma 1, lettera a), comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».
4.39
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «venti» e ovunque ricorra, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».
4.40
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e sopprimere le parole: «, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze.».
4.41
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
4.42
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
4.43
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
4.44
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: «il termine di rilascio» fino a: «motivate esigenze».
4.45
Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 9-bis" comma 3, sopprimere le seguenti parole: «né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219».
4.46
Zampa, Zambito, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sostituire le parole da: «Ministero» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Servizio Sanitario Nazionale».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
4.47
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 3, lettara a), capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, infine, le seguenti parole: «In caso di situazioni cliniche di particolare urgenza, adeguatamente documentate dal medico curante, tutti i termini procedimentali previsti dal presente comma sono ridotti della metà.».
4.48
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Comitato nazionale di valutazione può riunirsi anche telematicamente».
4.49
Al comma 1, lettera a), comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge vengono disciplinate le funzioni del Comitato Nazionale di Valutazione, nel quale ciascuna fase sarà di norma prevista entro il termine ordinario di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
4.50
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Comitato nazionale di valutazione, di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, valuta senza limitazioni arbitrarie sull'utilizzo dei farmaci off label purché siano validate le modalità di somministrazione sotto controllo medico.».
4.51
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.», comma 4, sostituire le parole: «dall'interessato» con le seguenti: «senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà».
4.52
Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 5 con il seguente:
«In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti, la richiesta può essere reiterata».
4.53
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Nel caso in cui il Comitato nazionale di valutazione non identifichi la sussistenza dei requisiti di non punibilità cui all'articolo 580, terzo comma, del Codice penale, l'interessato può fare appello entro 30 giorni con motivata documentazione scientifica».
4.54
Al comma 1, lettera a), comma 5, sopprimere le parole da: «nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato» fino a «non prima di centottanta giorni».
4.55
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.», sostituire le parole: «nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni» con le seguenti: «in qualsiasi momento successivo al rigetto.».
4.56
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 5, sostituire le parole da: «nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni» con le seguenti: «non prima di trenta giorni».
4.57
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 5, sopprimere le parole: «e comunque non prima di centottanta giorni».
4.58
Al comma 1, lettera a), comma 5, sopprimere le parole: «e comunque non prima di centottanta giorni».
4.59
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», comma 5, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
4.60
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
4.61
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
4.62
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
4.63
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 6, con il seguente:
«L'autorità giudiziaria valuta la conformità del parere del Comitato nazionale di valutazione al rispetto delle indicazioni della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
4.64
Russo, Mennuni, Zedda, Menia, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione è motivato e riporta, se richiesto dai componenti interessati, anche le opinioni dissenzienti.
6-ter. Il parere favorevole alla sussistenza delle condizioni per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma del codice penale è valido se votato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
6-quater. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione non è impugnabile davanti all'Autorità giudiziaria.»
4.65
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. Per la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80, primo comma, è istituito un Comitato di Valutazione provinciale quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato assistito dal Servizio sanitario nazionale nel territorio provinciale, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, valutato ai fini del comma 6. Il Comitato di Valutazione provinciale è nominato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Esso è composto ed opera nel rispetto dei principi della presente legge.»
4.66
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.67
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.68
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.69
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.70
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.71
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) all'articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
Agli oneri concernenti le procedure relative al suicidio medicalmente assistito di cui al presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
L'obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma precedente. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente."».
4.72
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 25 è aggiunto, in fine il seguente comma:
"Le strutture sanitarie pubbliche sono demandate in via esclusiva a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi della presente legge, sia direttamente presso le proprie strutture che attraverso l'assistenza domiciliare. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta a ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato".»
4.73
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, al fine dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale, possono essere impiegati esclusivamente il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale".».
4.74
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«Il Servizio sanitario nazionale assicura l'esecuzione del proposito di cui all'articolo 580 del codice penale, mettendo a disposizione, nei limiti dell'organizzazione e delle risorse effettivamente disponibili, il personale sanitario in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo.
In assenza di un medico di fiducia indicato dal paziente, l'azienda sanitaria locale competente garantisce l'intervento di personale sanitario idoneo all'assistenza all'esecuzione del proposito di cui al predetto articolo 580 del codice penale.
Fermo restando le previsioni di cui ai periodi precedenti, nei confronti dei soggetti in condizioni economiche disagiate il Servizio sanitario nazionale assicura, in ogni caso, anche mediante strutture convenzionate e accreditate, l'accesso alla prestazione di morte volontaria medicalmente, in attuazione dell'articolo 32, comma 1 della Costituzione.».
4.75
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«Il personale utilizzato nella procedura medicalizzata prevista dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Nell'ambito della suddetta procedura, tutte le attività riguardanti la verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto al suicidio ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, rientrano tra le attività ordinarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria, mentre le attività di esecuzione del proposito di suicidio rientrano tra le attività prestate in modo volontario dai suddetti esercenti.».
4.76
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera b), al capoverso, sopprimere la parola: «non» aggiungere il seguente periodo: «Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.77
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non in regime di intramoenia. La procedura di esecuzione del proposito di cui all'articolo 580 del Codice penale può avvenire a casa o nel luogo di ricovero e può essere effettuata da uno specialista in medicina di rianimazione e urgenza e un infermiere di rianimazione e urgenza. Al fine di eseguire il suddetto proposito, i costi derivanti dalla procedura realizzata in intramoenia o in altro luogo di ricovero devono essere sostenuti esclusivamente da organizzazioni senza scopo di lucro appositamente accreditate.».
4.100/1
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, al comma 1, premettere il seguente:
«01. Per le finalità di cui alla presente legge, le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell'autonomia della persona;
b) tutela della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.».
Conseguentemente, all'emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, sostituire i capoversi «Art. 4» e «Art. 4-bis» con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni e presupposti)
1. La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Forma e requisiti della richiesta)
1. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile.
2. Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l'osservanza delle forme previste dal comma 1, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
3. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
4. La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-ter.
(Procedure sanitarie e amministrative)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'effettuazione delle procedure sanitarie relative al suicidio medicalmente assistito presso strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della dignità del paziente in modo da non provocare sofferenze e senza alcun abuso in danno di pazienti vulnerabili. Il paziente ha la facoltà di indicare le persone che devono essere informate e quelle che possono assistere alle procedure.
3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di suicidio medicalmente assistito redige un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, di una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e lo trasmette al Comitato etico territoriale competente di cui all'articolo 4-quater e all'interessato.
4. Il rapporto di cui al comma 3 deve precisare se il paziente è stato adeguatamente informato sulla sua situazione clinica e sulla prognosi, se è consapevole della sua condizione di salute, se è stato adeguatamente informato sui trattamenti sanitari ancora attuabili e su tutte le possibili alternative, concrete e dignitose, alla scelta fatta, nonché del diritto di accedere alle cure palliative, specificando se vi è stato già sottoposto.
5. La richiesta, la documentazione relativa alle procedure effettuate dal medico ai sensi del presente articolo, nonché l'eventuale revoca di cui all'articolo 4-bis, comma 4, sono inseriti nella cartella clinica e, ove attivo, nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
6. Il medico nel corso delle procedure è tenuto ad accertare che persista la volontà del paziente di porre fine alla sua vita.
7. Il decesso a seguito di suicidio medicalmente assistito, effettuato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 4-quater.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
1. I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
3. Il medico presenta all'azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti di cui all'articolo 4.
4. Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
5. Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
6. Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 4.
7. In caso di parere positivo l'azienda sanitaria comunica all'interessato gli esiti dell'accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L'azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L'assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
8. In caso di accertamento dell'insussistenza delle condizioni e presupposti di cui all'articolo 4, la richiesta per l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
9. Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.
Art. 4-quinquies.
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
2. Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
3. Agli oneri del presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4-sexies.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
2. L'obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.».
4.100/3
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, sostituire i capoversi «Art. 4» e «Art. 4-bis» con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni, presupposti, forma e requisiti della richiesta)
1. La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
2. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile.
3. Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l'osservanza delle forme previste dal comma 2, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
4 La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
5. La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
1. I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
3. Il medico presenta all'azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all'articolo 4.
4. Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219
5. Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
6. Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti della sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all'articolo 4.
7. In caso di parere positivo l'azienda sanitaria comunica all'interessato gli esiti dell'accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L'azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L'assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
8. In caso di accertamento dell'insussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all'articolo 4 la richiesta per l'accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
9. Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.».
4.100/4
All'emendamento 4.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire il capoverso «Art. 4» con il seguente:
«Art. 4
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978 n. 833)
Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Comitato di valutazione) - 1. Presso ogni azienda sanitaria locale è istituito il Comitato di valutazione, organo competente a rilasciare, su richiesta del malato interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato di valutazione è formato da 3 componenti, di cui un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati dal Direttore generale, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato di valutazione prevede un rimborso spese.
3. Ricevuta da parte del malato interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, il Comitato di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato di valutazione si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, prorogati di 15 giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato di valutazione può essere prorogato, di 10 giorni, in caso di motivate esigenze.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dal malato interessato.
5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata.
6. Il parere rilasciato dal Comitato di valutazione è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale".
b) Sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/5
All'emendamento 4.100, sostituire il capoverso articolo 4 con il seguente:
«Art. 4
(Disciplina delle richieste per la morte volontaria medicalmente assistita)
1. La procedura per il rilascio, su richiesta dell'interessato, del parere circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, comma 2-bis, del Codice Penale in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, e del 1° luglio 2024, n. 135, comporta una valutazione da parte di un collegio sanitario multidisciplinare istituito presso ogni azienda sanitaria locale, sulla base dei principi stabiliti con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e del comitato etico territorialmente competente.
2. La richiesta può essere revocata in ogni momento dall'interessato.
3. In caso di parere conforme, da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta da parte del collegio sanitario multidisciplinare e entro i successivi dieci giorni da parte del comitato etico territorialmente competente, si procede entro i successivi tre giorni all'attuazione delle procedure per la morte volontaria medicalmente assistita, che deve avvenire nel domicilio del richiedente o, dove questo non sia possibile, presso una struttura del servizio sanitario nazionale.
4. Il Centro di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, emana linee guida per l'applicazione uniforme su tutto il territorio dei principi delle sentenze di cui al comma 1 e ne verifica la corretta attuazione.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4-bis.
4.100/6
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
All'emendamento 4.100, sostituire il capoverso articolo 4 con il seguente:
«Art. 9-bis.
(Procedura di verifica dei requisiti per la morte volontaria medicalmente assistita)
1. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale è avviata dal medico curante su richiesta della persona interessata o di una sua delegata.
2. Il medico curante informa tempestivamente, entro il termine di sette giorni dalla richiesta della persona interessata o di una sua delegata, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3. Entro sette giorni dalla segnalazione del medico curante, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente avvia la procedura di verifica di cui al comma 1, trasmettendo la relativa documentazione ad un comitato di valutazione composto dai seguenti specialisti: un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona malata, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere. La composizione del comitato è integrabile ove gli specialisti già nominati lo ritengano opportuno.
4. Il Comitato di valutazione redige, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una relazione motivata sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nonché sulle modalità di esecuzione della morte volontaria medicalmente assistita.
5. La relazione è trasmessa al Comitato etico territorialmente competente unitamente al fascicolo istruttorio. Il Comitato etico esprime parere non vincolante entro sette giorni dalla ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia pervenuto, la relazione è comunque comunicata alla persona interessata.
6. Dal momento della segnalazione del medico curante, l'intera procedura si conclude nel termine massimo di cinquanta giorni. In caso di urgenza medica, certificata dal medico curante, tutti i termini sono ridotti della metà.
7. La richiesta di cui al comma 1 può essere ritirata in ogni momento dalla persona interessata o da una sua delegata.
8. Fermo restando quanto espressamente disciplinato dal presente articolo, le modalità tecniche, organizzative e procedurali di attuazione della verifica dei requisiti sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
4.100/7
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, sostituire il capoverso «Art. 4» con il seguente:
«Art. 4
(Comitati etici territoriali)
1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, i Comitati etici territoriali, individuati dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono gli organi competenti a rilasciare parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale. Il parere è espresso su richiesta della persona interessata trasmessa al CET competente dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura la persona stessa, tramite un rapporto dettagliato e documentato sulle sue condizioni cliniche e psicologiche e sulle motivazioni che l'hanno determinata, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i CET sono integrati da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
3. Ai componenti dei CET non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le medesime finalità e per un'azione di coordinamento, il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate è altresì integrato con i soggetti di cui al periodo precedente.
4. Ricevuta, secondo le modalità di cui al comma 1, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il CET di riferimento, come integrato ai sensi del comma 2, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell'espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l'équipe sanitaria per un'audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
5. Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al CET e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.».
4.100/8
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «4-bis», sostituire le parole: «Il Centro di coordinamento è organo competente» con le seguenti: «I Comitati etici territoriali, individuati dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono gli organi competenti»;
b) al capoverso «4-ter», sostituire le parole: «Il Centro di coordinamento è» con le seguenti: «I CET sono»;
c) sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:
«4-quater. Ricevuta, secondo le modalità di cui al comma 1, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il CET di riferimento, come integrato ai sensi del comma 4-ter, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell'espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l'équipe sanitaria per un'audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.».
4.100/9
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il capoverso «4-ter» con il seguente:
«4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, il Centro di coordinamento è integrato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Presidente del Consiglio Superiore di sanità, dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, dal Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.».
4.100/10
All'emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «integrato da un giurista» inserire le seguenti: «esperto di diritto penale o pubblico».
4.100/11
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma «4-ter» sopprimere le seguenti parole: «uno psicologo, un infermiere».
4.100/12
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo le parole: «un infermiere» inserire le seguenti: «, un neurologo, uno specialista di medicina riabilitativa».
4.100/13
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della salute predispone, d'intesa con il Centro di coordinamento nazionale, i protocolli standard farmacologici e strumentali, comprensivi di indicazioni relative alle procedure, ai farmaci e ai dosaggi necessari a dare attuazione al proposito di cui all'articolo 580 del codice penale, nonché delle indicazioni relative ai requisiti minimi e alle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture, agli adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi delle strutture stesse, alla pianta organica adeguata e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza. Gli esercenti la professione sanitaria devono attenersi a quanto stabilito dai protocolli, nonché accludere nella cartella clinica il monitoraggio delle funzioni vitali»..
4.100/14
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente» con le seguenti: «dei medici specialisti che hanno in cura il paziente».
4.100/15
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», dopo le parole: «e del parere di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente,» inserire le seguenti: «, del medico di riferimento o dell'équipe sanitaria» e al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.».
4.100/16
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «di cui soffre il richiedente,» inserire le seguenti: «e, ove possibile, del medico di medicina generale».
4.100/17
Zampa, Zambito, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi, Crisanti
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», dopo le parole: «Il Centro di coordinamento», inserire le seguenti: «, incontrata la persona richiedente,».
4.100/18
All'emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «luogo di cura e assistenza del richiedente» inserire le seguenti: «integrato con tutte le competenze professionali e relazionali necessarie rispetto alla specifica situazione di ogni richiedente».
4.100/19
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e sopprimere le parole: «Il termine di rilascio del parere da parte del Centro di coordinamento può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate e comprovate esigenze.».
4.100/20
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
All'emendamento 4.100, al capoverso «Art. 4», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma «4-quater», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni»;
b) al comma «4-quinquies», sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
4.100/21
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta» con le seguenti: «trenta».
4.100/22
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, capoverso «Art.4» al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire ovunque ricorrano le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
4.100/23
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», al primo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
4.100/24
All'emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «della richiesta dell'interessato.» inserire le seguenti: «Il Comitato etico territoriale procede anche alla verifica dell'effettiva proposta delle terapie palliative di cui all'articolo 2 della legge n. 219 del 2017, compresa la sedazione palliativa profonda.».
4.100/25
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso la struttura dove è in cura e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l'adozione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell'atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Centro di coordinamento nazionale o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico o del parere contrario del Comitato.».
Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/26
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
4.100/27
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere i periodi secondo e terzo.
4.100/28
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire le parole da: «entro i successivi sessanta giorni» a: «di cui al comma 4-bis» con le seguenti: «il Centro di coordinamento nazionale rilascia il parere obbligatorio di cui al comma 4-bis entro trenta giorni dall'acquisizione del parere non vincolante di cui al primo periodo del presente comma, che deve essere richiesto dal Centro di coordinamento nazionale contestualmente al ricevimento della richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale».
4.100/29
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», al secondo periodo sopprimere la parola: «limite».
4.100/30
All'emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «delle condizioni limite dell'interessato» inserire le seguenti: «, tenendo conto del progresso della ricerca scientifica sulla patologia principale di cui soffre lo stesso e delle terapie anche sperimentali a sua disposizione».
4.100/31
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere il terzo periodo.
4.100/32
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere il terzo periodo.
4.100/33
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Centro di coordinamento può riunirsi anche telematicamente».
4.100/34
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», dopo il comma «4-quater» aggiungere il seguente:
«4-quater.1. La richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma del codice penale deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, o verbalmente al medico di medicina generale o a quello che ha in cura il paziente, il quale è obbligato a redigere apposito verbale, rivestendo a tal fine la qualità di pubblico ufficiale. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato. La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quinquies.
4.100/35
All'emendamento 4.100, capoverso: «Art. 4», dopo il comma «4-quater» aggiungere il seguente:
«4-quater.1. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato. La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.»
4.100/36
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma «4-quinquies» dopo le parole: «dall'interessato» aggiungere le seguenti: «senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà».
4.100/37
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma «4-quinquies», sopprimere il secondo periodo.
4.100/38
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quinquies», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso in cui il Centro di coordinamento non identifichi la sussistenza dei requisiti di non punibilità cui all'articolo 580, terzo comma, del Codice penale, l'interessato può fare appello entro trenta giorni con motivata documentazione scientifica».
4.100/39
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quinquies», al secondo periodo sostituire le parole: «solo in caso di sopravvenienza dei medesimi requisiti e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento» con le seguenti: «non prima di trenta giorni».
4.100/40
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All'emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quinquies», al secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento».
4.100/41
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma «4-quinquies» sostituire le parole «centoventi giorni» con le seguenti: «un giorno».
4.100/42
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, capoverso «Art.4», al comma 1, capoverso «4-quinquies» sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
4.100/43
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il capoverso 4-sexies.
4.100/44
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
All'emendamento 4.100, al comma 1, sopprimere il capoverso «4-sexsies».
4.100/45
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il capoverso «4-sexies» con il seguente:
«4-sexies. L'autorità giudiziaria valuta la conformità del parere del Centro di coordinamento nazionale al rispetto delle indicazioni della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.».
Conseguentemente, all'emendamento 4.100, sopprimere il capoverso: «Art. 4-bis».
4.100/46
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-sexies», sostituire le parole: «tiene conto del parere rilasciato dal Centro di coordinamento» con le seguenti: «dà attuazione entro trenta giorni al parere rilasciato dal Centro di Coordinamento».
4.100/47
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma 1, dopo il comma 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-septies. Per la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 18, comma 2, è istituito un Comitato di Valutazione provinciale quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato assistito dal Servizio sanitario nazionale nel territorio provinciale, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, valutato ai fini del comma 4-sexies. Il Comitato di Valutazione provinciale è nominato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Esso è composto ed opera nel rispetto dei principi della presente legge.».
4.100/48
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/49
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All'emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/50
All'emendamento 4.100, sopprimere il capoverso articolo 4-bis.
4.100/51
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
All'emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/52
All'emendamento 4.100 sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/53
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis» sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
Agli oneri concernenti le procedure relative al suicidio medicalmente assistito di cui al presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
L'obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma precedente. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l'esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente."».
4.100/54
All'emendamento 4.100 sostituire il capoverso «Art. 4-bis» con il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978 n. 833)
Alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, all'articolo 25 è aggiunto, in fine il seguente comma:
"Le strutture sanitarie pubbliche sono demandate in via esclusiva a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi della presente legge, sia direttamente presso le proprie strutture che attraverso l'assistenza domiciliare. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta a ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato.".».
4.100/55
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Il personale utilizzato nella procedura medicalizzata prevista dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Nell'ambito della suddetta procedura, tutte le attività riguardanti la verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto al suicidio ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, rientrano tra le attività ordinarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria, mentre le attività di esecuzione del proposito di suicidio rientrano tra le attività prestate in modo volontario dai suddetti esercenti.».
4.100/56
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l'esecuzione del proposito suicidario» con le seguenti: «possono essere impiegati esclusivamente il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale».
4.100/57
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
All'emendamento 4.100, all'articolo «4-bis», sostituire le parole: «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l'esecuzione del proposito suicidario» con le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale assicura l'esecuzione del proposito di cui all'articolo 580 del codice penale, mettendo a disposizione, nei limiti dell'organizzazione e delle risorse effettivamente disponibili, il personale sanitario in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo. Fermo restando le previsioni di cui ai periodi precedenti, nei confronti dei soggetti in condizioni economiche disagiate il Servizio sanitario nazionale assicura, in ogni caso, anche mediante strutture convenzionate e accreditate, l'accesso alla prestazione di morte volontaria medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 32, primo comma della Costituzione».
4.100/58
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l'esecuzione del proposito suicidario.» con le seguenti: «tutte le attività previste dalla procedura medicalizzata di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 22 novembre 2019, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».
4.100/59
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», sostituire le parole da: «il personale in servizio» a: «proposito suicidario» con le seguenti: «La procedura di esecuzione del proposito di cui all'articolo 580 del codice penale può avvenire a casa o nel luogo di ricovero e deve essere effettuata da uno specialista in medicina di rianimazione e urgenza e un infermiere di rianimazione e urgenza. Se il paziente è ricoverato in un presidio del Servizio sanitario nazionale i costi derivanti dall'esecuzione del suddetto proposito sono a carico del paziente in regime di intramoenia o, in altro luogo di ricovero, devono essere sostenuti esclusivamente da organizzazioni senza scopo di lucro appositamente accreditate».
4.100/60
All'emendamento 4.100, capoverso articolo 4-bis, comma 1, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «sono impegnati nell'attuazione della legge n. 219 del 2017 e».
4.100/61
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, al capoverso, sopprimere la parola: «non» e aggiungere il seguente periodo: «Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.100/62
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All'emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «fatte salve la supervisione e le verifiche delle modalità di esecuzione, il reperimento dei dispositivi idonei e l'ausilio nel relativo utilizzo».
4.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 4
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)
1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 2, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Centro di coordinamento è organo competente altresì al rilascio del parere obbligatorio sulla sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, il Centro di coordinamento è integrato da un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o fra gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in medicina legale, uno psicologo, un infermiere e un farmacologo.
4-quater. Ricevuta da parte dell'interessato la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità dell'agevolazione al suicidio, corredata da tutta la documentazione clinica in suo possesso e del parere di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente, il Centro di coordinamento acquisisce agli atti il parere, non vincolante, del Comitato etico territoriale del luogo di cura e assistenza del richiedente, da rilasciare entro sessanta giorni dalla suddetta ricezione della richiesta dell'interessato. Entro i successivi sessanta giorni, qualora ne ravvisi l'opportunità, il Centro di coordinamento nazionale può disporre ulteriori accertamenti medici o procedere, collegialmente o tramite proprio delegato, alla verifica diretta delle condizioni limite dell'interessato; entro il medesimo termine di sessanta giorni, il Centro di coordinamento rilascia il parere obbligatorio di cui al comma 4-bis. Il termine di rilascio del parere da parte del Centro di coordinamento può essere prorogato, di ulteriori trenta giorni, in caso di motivate e comprovate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
4-quinquies. La domanda di cui al comma 4-bis può essere ritirata in ogni momento dall'interessato. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta può essere reiterata solo in caso di sopravvenienza dei medesimi requisiti e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento.
4-sexies. Ai fini della non punibilità, di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il giudice tiene conto del parere rilasciato dal Centro di coordinamento.".
Art. 4-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale)
1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ferme restando le competenze del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 4-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l'esecuzione del proposito suicidario."».
4.0.1
De Priamo, Mennuni, Menia, Zedda, Russo, Pellegrino, Rastrelli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 4-bis.
(Divieto di esercizio di strutture destinate all'esecuzione dell'aiuto al suicidio)
1. Sono vietate e non possono esercitare la loro attività sul territorio nazionale strutture - sanitarie o non sanitarie - che forniscono, esclusivamente o in via preponderante, ausilio o danno esecuzione all'aiuto al suicidio, anche nel caso in cui sia stato rilasciato parere favorevole dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all'art. 9-bis legge 23 dicembre 1978, n. 833 come introdotto dalla presente legge.
2. I sanitari che operano in dette strutture sono sospesi dall'esercizio delle funzioni.
3. I prefetti adottano le misure necessarie per la chiusura di tali strutture.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a quattro anni.».
4.0.2
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D'Elia
Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 4-bis
(Esclusione della punibilità)
1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni della medesima legge e la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
3. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.».
4.0.3
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 4-bis
(Obiezione di coscienza)
1. L'esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda sanitaria locale.
2. L'obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera l'esercente la professione sanitaria dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento.»
4.0.4
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida nazionali per la formazione del personale sanitario coinvolto nelle procedure di morte volontaria medicalmente assistita.
2. Le Regioni e le Province autonome garantiscono l'inserimento di moduli formativi specifici nei percorsi di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1.
3. La formazione di cui al presente articolo è finalizzata a garantire un approccio uniforme, rispettoso dei diritti della persona e conforme ai principi della presente legge, con particolare riguardo alla comunicazione con il paziente e la valutazione dei requisiti di ammissibilità.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Tit.100/1
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All'emendamento Tit.100, apportare le seguenti modifiche:
a) alle parole: «esecutive della sentenza n.» premettere le seguenti: «Modifica dell'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni»;
b) sostituire le parole: «in tema di cure palliative e di non punibilità dell'agevolazione al suicidio» con le seguenti: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito».
Tit.100/2
All'emendamento Tit.100, sostituire le parole: «in tema di cure palliative e di non punibilità dell'agevolazione dl suicidio» con le seguenti: «Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita».
Tit.100
I Relatori
Al titolo, sostituire le parole: «esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019», con le seguenti: «in tema di cure palliative e di non punibilità dell'agevolazione al suicidio».
Tit.1
Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita».
Tit.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito».
Tit.3
Sostituire il titolo con il seguente:
«Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di potenziamento delle cure palliative e terapia del dolore».