Ordine del Giorno n. G/1852/27/6 (già em. 15.0.8 (testo 2)) al DDL n. 1852
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G/1852/27/6 [già em. 15.0.8 (testo 2)]
Accolto
Il Senato,
in sede di esame di Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (AS 1852)
premesso che:
l'istituto della c.d. Cartolarizzazione sociale è disciplinato dall'art. 7.1 della Legge n. 130/1999, ed introduce il concetto di "valenza sociale" all'interno delle operazioni di cartolarizzazione, permettendo che i crediti deteriorati possano essere acquisiti da una c.d. SPV, con la possibilità per la società veicolo di appoggio (REOCO) di acquistare l'immobile oggetto di garanzia e concederlo in locazione al debitore, su sua istanza;
tali operazioni hanno il pregio di permettere di investire in titoli cartoralizzati che finanziano progetti di inclusione sociale offrendo sia una protezione contro il rischio tradizionale del mercato, sia il valore aggiunto di generare un impatto sociale positivo indirizzando verso la cosiddetta riabilitazione finanziaria del debitore;
considerata l'alta valenza sociale di tali operazioni, onde poter rendere maggiormente fruibile lo strumento già esistente, e' auspicabile un intervento normativo che chiarisca tutti gli aspetti, anche di carattere fiscale, dell'istituto, consentendo una diffusione più ampia;
Impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:
a) divulgare il concetto di "cartolarizzazione sociale" ed incentivarne l'utilizzo da parte degli operatori e dei cittadini;
b) modificare il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater dell'art. 7.1 della legge 130/1999 nei termini di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione;
c) ampliare la portata dei crediti oggetto di cartolarizzazione, includendo tutte le forme di finanziamento originariamente concesse da banche e intermediari nonché di consentire l'applicabilità delle norme in questione anche alle operazioni di mercato secondario dei crediti deteriorati;
d) esonerare il soggetto cedente alla società veicolo di appoggio dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel
limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio;
e) esonerare dall'imposta municipale propria, se l'immobile oggetto di cartolarizzazione sociale continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione, fatto salvo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
f) prevedere nell'ambito delle operazioni di liquidazione controllata del sovraindebitato, di cui agli artt. 268 e seguenti del Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n°14, la possibilità di attribuire l'immobile ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 130/1999, prevedendo la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del rent to buy.