Proposta di modifica n. 2.97 al DDL n. 1623

2.97

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».