Proposta di modifica n. 1.88 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
1.88
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni determinati ai sensi della presente legge. La relazione è esaminata dalle Commissioni competenti per materia, dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, dalla Commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e dall'Ufficio parlamentare di bilancio i quali, auditi il Ministro per gli Affari Regionali e un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulano una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta.».