Proposta di modifica n. 1.2 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
1.2
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini
Inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.".
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 33.