Proposta di modifica n. 33.0.1 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
33.0.1
Inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 33-bis
(Fondo perequativo per l'attuazione dei LEP)
1. Al fine di assicurare l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione 4.000 milioni di euro per l'anno 2026, 4.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, destinati alle regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi e fabbisogni standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni, fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, fermo restando il rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 4.000 milioni di euro per l'anno 2026, 4.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 8.".
3. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al primo periodo, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 850 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
6. La dotazione del fondo di cui fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
7. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, l'aliquota di cui al precedente periodo è incrementata al 28 per cento."
8. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».