Proposta di modifica n. 33.0.2 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
33.0.2
Inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 33-bis
(Fondo perequativo per l'attuazione dei LEP)
1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2026, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».