Proposta di modifica n. 29.11 al DDL n. 1623

29.11

Lorefice, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) prevedere i limiti di sicurezza da esposizione a radiazioni ionizzanti, determinate da cause naturali o antropiche, nelle acque destinate a consumo umano e nelle acque di balneazione;".