Proposta di modifica n. 5.10 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
5.10
Inammissibile
Al comma 2 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti».