Proposta di modifica n. 3.6 al DDL n. 1623

3.6

Guidolin, Cataldi, Gaudiano

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. I livelli essenziali delle prestazioni di cui al presente articolo costituiscono diritti civili e sociali pienamente esigibili su tutto il territorio nazionale e devono essere garantiti in condizioni di uniformità, accessibilità e qualità, anche mediante standard minimi di personale, tempi massimi di presa in carico e indicatori di risultato definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.».