Proposta di modifica n. 2.55 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
2.55
Inammissibile
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché tramite apposita istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali".