Proposta di modifica n. 2.21 al DDL n. 1623

2.21

Cataldi, Gaudiano

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

          "0a) i livelli essenziali delle prestazioni, secondo il principio di non regressione, una volta fissati non possono essere ridotti se non per ragioni eccezionali, temporanee e motivate;".