Proposta di modifica n. 33.0.5 al DDL n. 1623

33.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al comma 711 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: ", e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci" sono soppresse;

          b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Nelle more della completa fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione del fondo perequativo regionale, le amministrazioni regionali e locali concorrono all'attuazione del presente articolo mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità. Resta fermo il principio per cui l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni è garantito dallo Stato ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.».