Proposta di modifica n. 27.11 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
27.11
Inammissibile
Al comma 1, inserire, infine, il seguente periodo: "Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, lo Stato assicura che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia finalizzata a garantire l'uniformità della tutela ambientale sull'intero territorio nazionale, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione, della competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché il pieno recepimento e l'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia ambientale e il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sul clima.".