Proposta di modifica n. 21.23 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
21.23
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Restano riservate allo Stato le funzioni di indirizzo, pianificazione strategica, coordinamento e controllo nella determinazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei porti e degli aeroporti civili, quali infrastrutture di preminente interesse nazionale."
Conseguentemente all'articolo 1 sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Ai fini della piena attuazione degli articoli 116 terzo comma, 117, 118 e 119, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio di sussidiarietà, per far fronte a peculiarità regionali altrimenti gestibili in maniera meno soddisfacente per garantire l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale dei servizi attinenti la tutela dei diritti costituzionali civili e sociali, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti le specifiche e singole funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materie indicate dalla lettera f) del medesimo comma."