Proposta di modifica n. 16.14 al DDL n. 1623

16.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

          a)         alla lettera b), dopo le parole: "attività sportiva agonistica" sono aggiunte le seguenti:

          "nonché alle attività sportive di carattere educativo, promozionale e non agonistico, svolte anche in collaborazione con associazioni e società sportive dilettantistiche, enti sportivi di promozione ed enti del Terzo Settore";

          b)         alla lettera d), dopo le parole: "impianti  sportivi" sono aggiunte le seguenti: "assicurando il rispetto di standard minimi nazionali in materia di accessibilità, sicurezza, fruibilità e adeguatezza funzionale, con particolare riferimento alle esigenze delle persone con disabilità e alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche".