Proposta di modifica n. 16.14 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
16.14
Inammissibile
All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: "attività sportiva agonistica" sono aggiunte le seguenti:
"nonché alle attività sportive di carattere educativo, promozionale e non agonistico, svolte anche in collaborazione con associazioni e società sportive dilettantistiche, enti sportivi di promozione ed enti del Terzo Settore";
b) alla lettera d), dopo le parole: "impianti sportivi" sono aggiunte le seguenti: "assicurando il rispetto di standard minimi nazionali in materia di accessibilità, sicurezza, fruibilità e adeguatezza funzionale, con particolare riferimento alle esigenze delle persone con disabilità e alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche".