Proposta di modifica n. 14.17 al DDL n. 1623

14.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

          "c-bis) Lo Stato garantisce il cofinanziamento delle prestazioni essenziali individuate, al fine di evitare squilibri territoriali e assicurare l'effettiva attuazione dei LEP da parte delle Regioni."

     Conseguentemente all'articolo 1 sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. Ai fini della piena attuazione degli articoli 116 terzo comma, 117, 118 e 119, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio di sussidiarietà, per far fronte a peculiarità regionali altrimenti gestibili in maniera meno soddisfacente per garantire l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale dei servizi attinenti la tutela dei diritti costituzionali civili e sociali, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti le specifiche e singole funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materie indicate dalla lettera f) del medesimo comma."