Proposta di modifica n. 12.11 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
12.11
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1 bis. Nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al presente articolo sono individuati criteri di priorità degli interventi sulla base del grado di rischio, della vulnerabilità strutturale e delle condizioni di contesto territoriale, prevedendo modalità di attuazione coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.