Proposta di modifica n. 11.7 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
11.7
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, è istituito con Decreto dei Ministeri dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un fondo nazionale perequativo destinato a sostenere gli enti territoriali con minore capacità fiscale.»