Proposta di modifica n. 11.7 al DDL n. 1623

11.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, è istituito con Decreto dei Ministeri dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un fondo nazionale perequativo destinato a sostenere gli enti territoriali con minore capacità fiscale.»