Proposta di modifica n. 9.12 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
9.12
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. I requisiti previsti per il riconoscimento della parità scolastica sono oggetto di verifica periodica da parte dell'amministrazione competente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente Legge.
1-ter. Gli esiti delle verifiche di cui al comma 1-bis sono resi pubblici nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali"