Proposta di modifica n. 5.33 al DDL n. 1623

5.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bisIn ogni caso, nella definizione dei parametri di cui alle lettere a), b), c) e d), è in ogni caso stabilito un numero massimo di alunni per classe valido per tutti i gradi di istruzione del sistema nazionale, che non può superare le 20 unità, ridotte a 15 in presenza di alunni con disabilità certificata, fatte salve specifiche e motivate deroghe per le istituzioni scolastiche ubicate in aree montane, insulari o a bassa densità demografica.».