Proposta di modifica n. 4.11 al DDL n. 1623

4.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'articolo 4 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Costituisce livello essenziale delle prestazioni l'interoperabilità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale, nonché il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali legati alla pratica sportiva e motoria, assicurata mediante standard nazionali comuni per la trasferibilità e il riconoscimento di apprendimenti e competenze, in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni referenziato all'EQF e con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.".