Proposta di modifica n. 2.0.1 al DDL n. 1623

2.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Inefficacia delle intese fra Stato e Regioni precedenti alla completa determinazione e finanziamento dei LEP)

          1.Fermo restando il rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, tutte le intese, accordi preliminari, accordi quadro o altri atti negoziali fra lo Stato e una o più Regioni per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, stipulati anteriormente alla completa attuazione del procedimento indicato ai commi precedenti della presente legge, sono inefficaci nei confronti delle parti e non producono effetti giuridici o finanziari.

          2. Ai fini del comma 1, si considera completamente attuato il procedimento di determinazione, quantificazione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) solo dopo che siano state:

          a) determinate, per ciascuna funzione incidente sui diritti civili e sociali, le prestazioni costituenti i LEP;

          b) quantificati i relativi costi standard, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e coesione territoriale;

          c) individuate e stanziate le risorse finanziarie necessarie a garantire l'integrale finanziamento delle funzioni e delle prestazioni di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

          3.L'inefficacia di cui al comma 1 opera a far data dall'entrata in vigore della presente legge e non pregiudica né sospende l'esercizio delle funzioni attribuite dallo Stato alle Regioni in base alla disciplina vigente in materia di autonomia normativa e amministrativa.

          4. In caso di contenzioso in ordine alla sussistenza o alla portata degli effetti degli atti di cui al comma 1, la competenza giurisdizionale è devoluta alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.