Proposta di modifica n. 2.0.4 al DDL n. 1623

2.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Principio di previa determinazione dei costi e stanziamento delle risorse ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme di autonomia)

          1.Costituisce principio fondamentale, ai fini dell'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la previa determinazione, da parte del Governo, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la quantificazione, per ciascuna funzione oggetto di attribuzione, del relativo costo standard.

          2.Entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla determinazione dei costi delle prestazioni e allo stanziamento delle risorse finanziarie idonee a garantirne l'uniforme erogazione sull'intero territorio nazionale.

          3.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, non possono essere perfezionate intese o adottati provvedimenti di attribuzione di ulteriori funzioni alle Regioni relativamente alle materie incidenti sui diritti civili e sociali, fino alla completa attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

          4.Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, al fine di assicurare l'eguaglianza sostanziale dei cittadini e l'unità giuridica ed economica della Repubblica.