Proposta di modifica n. 2.0.2 al DDL n. 1623

2.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Preclusione all'avvio del procedimento di attribuzione di ulteriori forme di autonomia in assenza di completa determinazione e finanziamento dei LEP)

          1.Non può essere avviato alcun procedimento finalizzato alla stipulazione delle intese previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, né possono essere adottati atti preliminari o propedeutici al conferimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, prima del completo esercizio della delega legislativa concernente la determinazione, la quantificazione e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

          2.Il completamento della delega di cui al comma 1 si intende realizzato esclusivamente a seguito:

          a) della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per ciascuna funzione incidente sui diritti civili e sociali;

          b) della quantificazione dei relativi costi standard;

          c) dell'individuazione e dello stanziamento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurarne l'integrale finanziamento sull'intero territorio nazionale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

          3.Ogni atto adottato in violazione di quanto previsto dal presente articolo è privo di effetti.