Proposta di modifica n. 2.0.3 al DDL n. 1623

2.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Determinazione dei LEP, funzioni fondamentali degli enti locali e garanzia delle risorse finanziarie)

          1.Nell'ambito della determinazione e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, il Governo provvede, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascuna funzione oggetto di attribuzione o di conferimento, all'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane coinvolte, assicurandone il coordinamento con l'assetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione.

          2. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 è accompagnata dal riconoscimento e dall'attribuzione delle specifiche risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante la definizione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

          3. Le risorse di cui al comma 2 sono determinate in misura idonea ad assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali, garantendo l'effettività dei diritti civili e sociali e il rispetto dei principi di perequazione e solidarietà.