Proposta di modifica n. 02.1 al DDL n. 1623

02.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

All'articolo 2 premettere il seguente:

«Art. 02

 (Principi generali per la determinazione dei LEP)

          1.Nell'esercizio della delega di cui al presente provvedimento, il Governo si attiene ai principi generali di unità e indivisibilità della Repubblica, di unicità del popolo e della Nazione, nonché di coesione sociale, economica e territoriale, assicurando la salvaguardia dell'identità costituzionale e dell'interesse nazionale. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni verrà attuata nel rispetto dei seguenti principi generali:

          a) L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è disposta nel rispetto delle competenze legislative esclusive dello Stato, del ruolo centrale del Parlamento nella cura delle esigenze unitarie e nella determinazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

          b) La differenziazione è attuata secondo il modello di regionalismo cooperativo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, mediante procedure trasparenti e idonee forme di coinvolgimento parlamentare.

          c)Il trasferimento riguarda esclusivamente specifiche e puntualmente individuate funzioni, legislative e amministrative, concernenti le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ed è disposto in conformità al principio di sussidiarietà, sulla base di un giudizio di adeguatezza riferito alla singola funzione.

          d)L'allocazione delle funzioni è determinata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio del buon andamento, dell'equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità del debito, evitando duplicazioni organizzative, diseconomie di scala e distorsioni dell'unità del mercato.

          e) L'attuazione della differenziazione assicura il rispetto dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini e non può comportare un incremento delle diseguaglianze territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali.

          f) Sono garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; sono altresì previsti adeguati strumenti di perequazione e solidarietà finanziaria volti a compensare le differenze di capacità fiscale e amministrativa tra i territori.

          g) L'esercizio delle funzioni attribuite non può pregiudicare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, né determinare barriere territoriali, ostacoli alla libera circolazione o effetti negativi per altri territori.

          h) L'attribuzione delle funzioni è accompagnata da meccanismi di responsabilità, trasparenza, monitoraggio e verifica periodica degli effetti prodotti, anche ai fini dell'eventuale revisione delle intese

          i) In ogni caso, l'esercizio della delega è finalizzato alla migliore attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, dei diritti inviolabili della persona e dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.