Proposta di modifica n. 2.3 al DDL n. 1623
Azioni disponibili
2.3
Inammissibile
Al comma 1, sostituire l'allinea con la seguente:
"1. Al fine di rimuovere in maniera definitiva le diseguaglianze territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali, garantendone l'esigibilità uniforme su tutto il territorio nazionale, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 5 e 116, terzo comma, 117 118, 119 quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 2024, n. 192, attenendosi ai seguenti principi generali:
"a) l'esercizio della delega deve svolgersi nel pieno rispetto dell'unità e indivisibilità della Repubblica, dell'unicità del popolo e della Nazione, nonché della titolarità unitaria della sovranità, salvaguardando la coesione sociale, economica e territoriale e l'identità costituzionale della comunità nazionale;
b) la differenziazione deve essere attuata nel rispetto delle competenze legislative esclusive dello Stato e del ruolo centrale del Parlamento nella cura degli interessi unitari, nella determinazione dei principi fondamentali e nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) l'attuazione dell'autonomia differenziata deve ispirarsi al modello di regionalismo cooperativo, fondato sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, assicurando procedure trasparenti, partecipative e coerenti con l'indirizzo politico costituzionalmente orientato;
d) la devoluzione deve riguardare specifiche e puntualmente individuate funzioni, legislative o amministrative, concernenti le materie indicate dall'art. 116, terzo comma Cost., ed essere conforme al principio di sussidiarietà verticale. L'allocazione delle funzioni deve avvenire in base a un giudizio di adeguatezza riferito alla singola funzione, individuando il livello di governo più idoneo al loro esercizio, secondo una valutazione effettuata in funzione del benessere generale e non in una mera logica di redistribuzione del potere;
e) l'attribuzione delle funzioni deve garantire il buon andamento dell'amministrazione, assicurando efficacia, efficienza ed economicità nell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni organizzative, diseconomie di scala o effetti distorsivi sull'unità del mercato, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico;
f) la differenziazione deve realizzare un equilibrato contemperamento tra autonomia e uguaglianza, assicurando che l'esercizio delle funzioni non determini un incremento delle diseguaglianze territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali;
g) devono essere garantiti in modo uniforme e su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nonché adeguati meccanismi di perequazione e solidarietà finanziaria, volti a compensare le differenze di capacità fiscale e amministrativa tra i territori.
Nell'attuazione della delega il governo si atterrà altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:"