Proposta di modifica n. 1.5 al DDL n. 1623

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai fini della piena attuazione degli articoli 116 terzo comma, 117, 118 e 119, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio di sussidiarietà, per far fronte a peculiarità regionali altrimenti gestibili in maniera meno soddisfacente per garantire l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale dei servizi attinenti la tutela dei diritti costituzionali civili e sociali, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti le specifiche e singole funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materie indicate dalle lettere a) b) f) l) m) e n) del medesimo comma."

     Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.