Proposta di modifica n. 6.0.8 (testo 2) al DDL n. 1689
Azioni disponibili
6.0.8 (testo 2)
De Carlo, Fallucchi, Nocco, Bergesio
Approvato
Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:
«Art. 134-bis.
(Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie)
1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
"a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.
a-ter) su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti;"».