Proposta di modifica n. 63.67 (testo 3) al DDL n. 1689

63.67 (testo 3)

Romeo, Garavaglia, Cantù, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole «di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui» con le seguenti «di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.652 milioni di euro annui»;

          b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.»;

          c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024.».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          «4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è applicata con aliquota pari al 4 per cento.

          4-ter. I compensi erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale per le ore di pronta disponibilità e per le prestazioni svolte in sede elettorale fino al 31 dicembre 2025 sono assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Non si fa luogo a rimborso di imposta dei compensi di cui al primo periodo già assoggettati all'aliquota ordinaria. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

          b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2026: - 2.000.000

          2027: - 2.000.000

          2028: - 2.000.000