Proposta di modifica n. 18.6 al DDL n. 1689
Azioni disponibili
18.6
Gelmetti, Russo, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 18
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59:
1) al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1-bis,»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
1-ter. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1-bis si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».
b) all'articolo 87, comma 1, dopo le parole «rappresentate da titoli» sono aggiunte le seguenti «nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1.1,» e, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
1.2. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.»;
c) all'articolo 89:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.».
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3.1. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 2.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».
2. All'articolo 55, il comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
4. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
5. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
6. Il contributo di cui al comma 6 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
7. Il contributo di cui al comma 6 si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 5, quantificati in euro 667.300.000 per il 2026, euro 962.200.000 per il 2027, euro 988.600.000 per il 2028, euro 990.300.000 per il 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 5, 6 e 7.