Proposta di modifica n. 97.0.1 al DDL n. 1689

97.0.1

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 97-bis

(Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1-bis con il seguente "1-bis L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

          a) durante il ritorno al luogo di nidificazione che coincide con la decade in cui un significativo contingente della specie abbandona le aree di svernamento per dirigersi verso i luoghi di riproduzione;

          b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

          L'accertamento di detta decade e di detto periodo è rimesso alle Regioni anche ai fini della redazione dei calendari venatori stagionali.