Proposta di modifica n. 97.0.1 al DDL n. 1689
Azioni disponibili
97.0.1
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 97-bis
(Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1-bis con il seguente "1-bis L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione che coincide con la decade in cui un significativo contingente della specie abbandona le aree di svernamento per dirigersi verso i luoghi di riproduzione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
L'accertamento di detta decade e di detto periodo è rimesso alle Regioni anche ai fini della redazione dei calendari venatori stagionali.