Proposta di modifica n. 133.0.72 al DDL n. 1689

133.0.72

Romeo, Testor, Dreosto, Bergesio, Minasi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis.

(Disposizioni per il Piano casa Italia)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

          a) al comma 402, dopo le parole "su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,";

          b) dopo il comma 402 è inserito il seguente:

          "402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

          a)           la definizione di programmi di edilizia sociale consistenti nella locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;  

          b)           la definizione di programmi di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, consistenti nella locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

          c) il comma 403 è sostituito dal seguente

          "403. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 402, nonché per le finalità di cui ai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, è autorizzata la spesa di 876,92 milioni di euro, di cui 122,41 milioni di euro per l'anno 2026, 116,15 milioni di euro per l'anno 2027, 228,36 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030."

          d) dopo il comma 403 è inserito il seguente:

          "403-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 403 è finalizzata alla sottoscrizione di quote o azioni di uno o più Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani riservati, anche configurati come fondo di fondi o fondi multi-comparto, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui patrimonio sia investito in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, coerenti con gli obiettivi del Piano casa Italia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e condizioni di funzionamento del fondo e i contenuti minimi che i regolamenti dei fondi di cui al primo periodo, inclusi gli eventuali fondi target, devono possedere, nonché le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento diretto dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulle risorse di cui al primo periodo.";

          2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 282 le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,";

          b) al comma 283 le parole "di cui al comma 282" sono sostituite dalle seguenti "del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";

          c) il comma 284 è abrogato;

          3. Le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quantificate in 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028, confluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 122,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,15 milioni di euro per l'anno 2027 e 28,36 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

          a) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 39 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          d) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026, 27,15 milioni per l'anno 2027 e 28,36 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

          e) quanto a 5,91 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

     Conseguentemente,

          Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Alle finalità e iniziative di cui al primo periodo possono essere altresì destinate le risorse derivanti dalle rimodulazioni delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR nel ciclo 2021-2027 oggetto di accordo tra le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri.".