Proposta di modifica n. 62.0.5 al DDL n. 1689
Azioni disponibili
62.0.5
Pucciarelli, Tosato, Pirovano, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis. - (Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico) -
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:
a) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
b) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio,
l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.
2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.
3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.
4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro 181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034 e di euro 466.329.423 a decorrere dal 2035.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, a euro 95.037.939 per l'anno 2028, a euro 136.768.217 per l'anno 2029, a euro 181.084.997 per l'anno 2030, a euro 232.433.038 per l'anno 2031, a euro 295.237.116 per l'anno 2032, a euro 355.884.891 per l'anno 2033, a euro 415.357.677 per l'anno 2034 e a euro 466.329.423 a decorrere dal 2035, si provvede:
a) quanto a euro 34.480.615 per l'anno 2026, a euro 65.450.978 per l'anno 2027 e a euro 95.037.939 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.768.217 per l'anno 2029, a euro 181.084.997 per l'anno 2030, a euro 232.433.038 per l'anno 2031, a euro 295.237.116 per l'anno 2032, a euro 355.884.891 per l'anno 2033, a euro 415.357.677 per l'anno 2034 e a euro 466.329.423 a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. Le risorse di cui al comma 5 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.