Proposta di modifica n. 117.0.18 al DDL n. 1689
Azioni disponibili
117.0.18
Gelmetti, Matera, Rastrelli, Cosenza
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 117-bis
1. Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, entro il 30 Settembre 2025, le seguenti opere abusive:
a) opere pertinenziali quali portici o tettoie realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
b) opere accessorie quali balcone o loggia realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;
d) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;
e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
f) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
g) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.