Proposta di modifica n. 9.0.113 al DDL n. 1578

9.0.113

Trevisi, Paroli, Damiani

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indicizzazione offerte operatori di comunicazione elettronica)

          1. I contratti per adesione stipulati con gli operatori di comunicazione elettronica possono prevedere una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, in misura corrispondente all'aumento dell'indice annuale dei prezzi al consumo, eventualmente incrementato di un coefficiente predeterminato e reso noto all'utente prima della sottoscrizione del contratto.

          2. Il valore del coefficiente di maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo non può essere superiore ad un valore massimo, definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, l'Autorità determina anche le modalità di adeguamento dei prezzi e le misure di garanzia per le fasce di utenza meritevoli di speciale tutela.

          3. L'adeguamento dei prezzi può essere effettuato non più di una volta l'anno ed ha effetto sui prezzi applicabili per i successivi 12 mesi. Gli operatori forniscono agli utenti finali, con modalità definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'informativa trasparente e completa in merito all'adeguamento dei prezzi contrattualmente previsto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di prevista applicazione.

          4. I prezzi applicati in virtù di una clausola di adeguamento automatico non possono essere oggetto, limitatamente al periodo di validità degli stessi, di proposte di modifica unilaterale da parte degli operatori, fatto salvo il caso dell'applicazione di condizioni di maggior favore per l'utente.

          5. La variazione dei prezzi, in applicazione di una clausola di adeguamento automatico prevista nel contratto accettato dall'utente, non costituisce modifica delle condizioni contrattuali.

          6. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non siano stati oggetto di proposte di variazione unilaterale delle condizioni economiche nei precedenti dodici mesi, possono essere modificati dalla previsione di una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 98-septiesdecies, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».