Proposta di modifica n. 14.0.1 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
14.0.1
inammissibile
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
"Art. 14-bis
(Zone Franche Montane)
1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.
2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
3. Per i comuni montani, ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 5.000 abitanti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."