Proposta di modifica n. 8.3 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
8.3
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nonché di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali, è istituito un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle zone montane e nelle aree interne, di seguito denominato «piano» finalizzato al finanziamento di seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori e alle imprese agricole a conduzione femminile:
a) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini;
b) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
2-ter. Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali delle zone montane e delle aree interne, nonché per la selezione dei progetti medesimi.
2-quater. All'attuazione del piano provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse erogate per il finanziamento del piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il piano è aggiornato ogni tre anni, con decreto adottato ai sensi del comma 2-ter, sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.
2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e misure per favorire la crescita demografica e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali".