Proposta di modifica n. 20.1 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
20.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive, nonché di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi esercitate in forma individuale o collettiva che rispettino tutti i seguenti requisiti:
a) stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa in un comune di area interna o zona montana per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per almeno dieci anni;
c) non si trovino all'atto della richiesta del beneficio in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) esenzione totale dall'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività per il periodo d'imposta nel corso del quale è intrapresa la nuova attività e per il periodo d'imposta successivo, riduzione del 75 per cento dell'imposta dal terzo al quinto periodo d'imposta, riduzione del 50 per cento dell'imposta dal sesto all'ottavo periodo d'imposta, riduzione del 30 per cento dell'imposta dal nono al decimo anno;
b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività e riduzione dell'imponibile al 50 per cento dal sesto al decimo anno;
c) esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.
1-quater. Per le imprese esercitate da soggetti residenti nei comuni delle aree interne e delle zone montane che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ovvero per le imprese operanti nel settore della produzione di tecnologie per le energie alternative, le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono rimodulate secondo i seguenti criteri:
a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa di cui al comma 4-ter, lettera a), è riconosciuta per il primo quinquennio di attività. Tale beneficio è inoltre concesso, nella misura del 75 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;
b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 4-ter, lettera b), è riconosciuta nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;
c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4-ter, lettera c), è incrementato nella misura del 75 per cento per l'assunzione di soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un master o un dottorato di ricerca da non più di cinque anni.
1-quinquies. Alle imprese aventi sede legale e operativa nei comuni delle aree interne e delle zone montane che assumano a tempo pieno e indeterminato, comportando un effettivo incremento della base occupazionale, soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, sono altresì riconosciuti i seguenti contributi:
a) un contributo annuale di euro 2.500 nel primo triennio, in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale da non più di due anni;
b) un contributo annuale di euro 5.000 all'anno nel primo triennio in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica da non più di tre anni.
1-sexies. Alle imprese che partecipano al finanziamento o al cofinanziamento di progetti educativi o di investimento in favore delle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, montane e periferiche, ovvero sostengano integralmente gli oneri della gestione delle medesime istituzioni, è riconosciuto un contributo alle spese sostenute e documentate.
1-septies. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto le previsioni di spesa di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.
1-nonies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, come individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, ad eccezione dei sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.".
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive e di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi esercitate in forma individuale o collettiva".